AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2004 SOCIETÀ DI PERSONE. Dichiarazione delle Società di persone ed equiparate PERIODO DI IMPOSTA 2003

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1 AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2004 SOCIETÀ DI PERSONE Dichiarazione delle Società di persone ed equiparate PERIODO DI IMPOSTA 2003 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE 2 II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 8 R1 Soggetti obbligati alla presentazione del 8 Modello UNICO - Società di persone ed equiparate R2 Compilazione del frontespizio 9 DETERMINAZIONE DEL REDDITO R3 Le novità della disciplina del reddito d impresa e di lavoro autonomo 13 R4 Istruzioni comuni ai quadri RD-RE-RF-RG-RS 16 R5 Quadro CP - Concordato preventivo - Dati di riferimento 19 R6 Quadro RF - Reddito d impresa in regime R7 di contabilità ordinaria 21 Quadro RG - Reddito d impresa in regime di contabilità semplificata 31 R8 Quadro RE - Redditi di lavoro autonomo 39 R9 Quadro RA - Redditi dei terreni 45 R10 Quadro RB - Redditi dei fabbricati 46 R11 Quadro RI - Redditi di capitale 48 R12 Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone ed equiparate 53 R13 Quadro RL - Redditi diversi 55 R14 Quadro RM - Redditi soggetti a tassazione separata,ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera 56 R15 Quadro RD - Reddito di allevamento di animali 60 DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE R16 Quadro RJ - Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT 63 R17 Quadro RT - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva 65 R18 Quadro RQ - Imposta sostitutiva di cui all art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997 e all art. 8 della L. n. 342/ R19 Quadro RY - Rivalutazione dei beni d impresa, riconoscimento dei maggiori valori iscritti e trasformazione in società semplice a seguito di assegnazione o cessione di beni 75 OPERAZIONI STRAORDINARIE R20 Quadro RC - Operazioni di scissione 77 R21 Quadro RR - Operazioni di fusione 78 R22 Quadro RV - Prospetto di riconciliazione 79 PROSPETTI VARI R23 Quadro RP - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio 80 R24 Quadro RN - Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati 81 R25 Quadro RK - Dati relativi ai singoli soci o associati 84 R26 Quadro RO - Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti 85 R27 Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF e RG 85 R28 Quadro RU - Crediti d imposta 91 R29 Modulo RW - Investimenti all estero e trasferimenti da, per e sull estero 108 R30 Quadro AC - Comunicazione dell amministratore di condominio 111 R31 Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato 112 VERSAMENTI R32 Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi 117 R33 Criteri generali: versamenti - compensazione - rateizzazione 118 III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 122 IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2004 DA PRESENTARE NELL AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA 130 APPENDICE 132 Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti e SP

2 I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE Premessa Il presente modello è di colore azzurro; è comunque ammessa la stampa monocromatica utilizzando il colore nero, purché sia garantita le leggibilità nel tempo. Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola. Per una chiara identificazione del modello da utilizzare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione. Le lettere SP caratterizzano il Mod. UNICO riservato alle società di persone ed equiparate. ATTENZIONE Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al TUIR, si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n COS È IL MODELLO UNICO 2004 E COM È COMPOSTO Il Modello UNICO 2004 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi, dell IVA, dell IRAP e la dichiarazione dei sostituti d imposta ed intermediari di cui al modello 770/2004 ORDINARIO. Con riferimento alla dichiarazione unificata, occorre innanzitutto ricordare che i soggetti tenuti per l anno 2003 alla presentazione della dichiarazione modello 770/2004 ORDINARIO, hanno la facoltà e non l obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata, a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce. In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2004 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione modello 770/2004 SEMPLIFICATO. Occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e ai termini di presentazione della dichiarazione, sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gran parte dei contribuenti tenuti all utilizzo del presente modello, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal citato decreto (redditi, IVA, IRAP e sostituti). Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che hanno un periodo di imposta coincidente con l anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni: dei redditi; dell IVA; dell IRAP; dei sostituti ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata. Il modello UNICO 2004 Società di persone ed equiparate si compone di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo: Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R; Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V; Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I; Modello 770-ORDINARIO per la dichiarazione dei sostituti d imposta e degli intermediari, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S. 2

3 I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli stessi. Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma autonoma. Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi, in quella dell IVA, dei sostituti d imposta ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO e dell IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. Tutti i modelli e le relative istruzioni per la compilazione delle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet dell Agenzia delle Entrate ( o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello. Nel predetto sito internet dell Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione. Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia: determinazione del reddito; determinazione delle imposte; versamenti, compensazioni e rimborsi. 2. A CHI VANNO LE IMPOSTE Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; attraverso il modello UNI- CO SP vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri Enti: le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato; l IVA relativa al periodo d imposta 2003 è ancora integralmente destinata allo Stato; l IRAP è esclusivamente destinata alle Regioni con l indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse. 3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta 2003, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo. Ai fini dell utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, ad esempio: società costituita in data 1 luglio 2003 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata; tuttavia, per motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi. Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l anno solare quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2003 (ad es. il periodo 1 gennaio-30 settembre 2003, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2003). 3

4 Per i periodi di imposta che si sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2003, si applicano le seguenti regole: la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNI- CO 2003 approvato nel corso del In questo caso, qualora il modello UNICO 2003 non consenta l indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2004, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell Agenzia delle Entrate; la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2004, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2004 e pubblicato nel S.O. n. 15 alla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2004, relativamente all anno d imposta 2003; la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2004 ORDINARIO, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2004 e pubblicato nel S.O. n. 22 alla G.U. n. 33 del 10 febbraio 2004, relativo all anno d imposta 2003; la dichiarazione IRAP va presentata sempre congiuntamente a quella dei redditi, utilizzando il modello approvato nel corso del I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti per ciascuna dichiarazione. 4. COME SI COMPILA La compilazione va effettuata con la massima chiarezza. Per i contribuenti che provvedono alla compilazione manuale del modello, si consiglia di compilare prima una copia ad uso del contribuente e poi l originale, in modo da correggere eventuali errori. Per i casi residuali in cui è consentita la presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o tramite un ufficio postale ( vd. par. 5.3), la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l importo degli eventuali acconti d imposta da versare nel Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato. In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall intermediario dopo la presentazione in via telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all assunzione dell impegno alla presentazione in via telematica (cfr. par. 5.2). 5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 5.1 Come si presenta Soggetti obbligati alla presentazione telematica In base al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modifiche sono obbligati alla presentazione per via telematica delle dichiarazioni previste dal predetto decreto, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti: 1) contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d imposta 2003 un volume di affari inferiore o uguale a euro ,84; 2) soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta di cui all art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998; 3) società ed enti di cui all art. 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR; 4) soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all applicazione degli studi di settore. Devono inoltre essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori. L obbligo della presentazione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP, sostituti d imposta), che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta. 4

5 Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite la banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato, e conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a euro ai sensi dell art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002). I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica possono invece presentare le dichiarazioni anche tramite gli uffici postali e le banche convenzionate. Tuttavia gli stessi possono avvalersi del servizio telematico per la presentazione della propria dichiarazione e quindi dei più ampi termini per questa previsti, trasmettendola direttamente previa specifica abilitazione mediante il servizio telematico Internet ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica. 5.2 Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico La dichiarazione, da presentare in via telematica all Agenzia delle Entrate può essere trasmessa: direttamente; tramite intermediari abilitati. a) Presentazione telematica diretta I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all Agenzia delle Entrate. Ad ogni modo, la prova dell avvenuta presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi: del servizio telematico Entratel, qualora sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti; del servizio telematico Internet, qualora sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta. Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato. b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati e società del gruppo) Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998) Gli intermediari indicati nell art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIA- RAZIONI, sono obbligati a trasmettere all Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l impegno della presentazione in via telematica. Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l inoltro all Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante. L accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l attività prestata. Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1998) Nell ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall inizio del periodo d imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n

6 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell elenco di cui al comma 2, lett. a), dell art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell elenco di cui al comma 2, lett. a), dell art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87. La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo. È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario. Le società e gli enti che assolvono all obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l abilitazione alla trasmissione telematica. Per incaricare un altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente. Documentazione che l intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione Sulla base del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, l intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve: rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell assunzione dell incarico per la sua predisposizione, l impegno a presentare in via telematica all Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro Impegno alla presentazione telematica posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale; rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell Amministrazione Finanziaria; conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell eventuale esibizione all Amministrazione Finanziaria in sede di controllo. Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione. Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione La comunicazione dell Agenzia delle Entrate attestante l avvenuta presentazione della dichiarazione inviata per via telematica, è trasmessa telematicamente all utente che ha effettuato l invio. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Internet) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Trascorso tale periodo la comunicazione di ricezione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall intermediario) a qualunque Ufficio dell Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195 del ). Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, SERVIZIO TELEMA- TICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI. 6

7 Responsabilità dell intermediario abilitato In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). È prevista altresì la revoca dell abilitazione quando nello svolgimento dell attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività da parte dei centri di assistenza fiscale. Modalità di abilitazione Le modalità per ottenere l abilitazione al servizio telematico Entratel o per conseguire il codice PIN, necessario per l accesso al servizio telematico Internet, sono descritte nella parte III del presente modello, SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI. 5.3 Dichiarazione presentata tramite banche e uffici postali I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1 possono presentare la dichiarazione Mod.UNICO 2004 tramite un ufficio postale o una banca convenzionata. Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall Agenzia delle Entrate. La dichiarazione deve essere inserita nell apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. La busta da utilizzare è quella definita da ultimo con il provvedimento del 14 gennaio 2003 di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2003 e pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 19 del 24 gennaio In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura. 5.4 Dichiarazione spedita dall estero I soggetti non obbligati alla presentazione telematica sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 5.1, possono spedire la dichiarazione dall estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata all Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi, n. 16, Marghera (VE) e deve recare scritto, a carattere evidente: denominazione della società o ente; codice fiscale della società o ente; la dicitura Contiene dichiarazione modello UNICO 2004 SP Società di persone ed equiparate. I medesimi soggetti possono comunque avvalersi del servizio telematico Internet come meglio specificato nella parte III del presente modello, SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI. 5.5 Quando si presenta In base al D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, sono i seguenti: entro il 2 novembre (in quanto il 31 ottobre è festivo) dell anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, se la dichiarazione è presentata in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998); dal 3 maggio (in quanto il 2 maggio è festivo) al 2 agosto (in quanto il 31 luglio è sabato) dell anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata. I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA 770/2004 Semplificato e 770/2004 Ordinario IRAP), nei casi in cui non è consentito unificare l adempimento, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni disponibili sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate. 7

8 Si ricorda che nel caso di presentazione in via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate Atteso che non è più previsto nel nuovo testo del D.P.R. n. 322 del 1998 un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all Agenzia delle Entrate o in forma cartacea tramite banche o uffici postali, ogniqualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa. Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell imposta che ne risulti dovuta. 5.6 Dichiarazione annuale IVA Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2004 da presentare nell ambito della dichiarazione unificata. II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO - SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO SP - Società di persone ed equiparate - le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate: società semplici; società in nome collettivo e in accomandita semplice; società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all unanimità o a maggioranza); società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale); associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni; aziende coniugali se l attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori); gruppi europei di interesse economico GEIE, vedere in Appendice la voce GEIE. ATTENZIONE Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d imposta hanno la sede legale o la sede dell amministrazione o l oggetto principale dell attività nel territorio dello Stato. L oggetto principale è determinato in base all atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all attività effettivamente esercitata. Non devono presentare il Mod. UNICO SP -Società di persone ed equiparate: le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse); le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNI- CO Enti non commerciali ed equiparati); i condomini; questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770 quali sostituti d imposta per le ritenute effettuate. Il Mod. UNICO SP Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell anno 2003, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a cia- 8

9 scun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci). La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate ed è composta dal frontespizio e dai quadri aggiuntivi. I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare le diverse tipologie di reddito prodotto nell anno 2003 dalla società o associazione. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono. Se nel periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, va compilato, rispettivamente, il quadro RR, relativo alle operazioni di fusione o il quadro RC, relativo alle operazioni di scissione. I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e/o di scissione devono inoltre compilare l apposito quadro RV concernente il prospetto di riconciliazione. R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO 2.1 Generalità 2.2 Dati identificativi Il frontespizio del modello UNICO SP va utilizzato per la presentazione: della dichiarazione in forma unificata; della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio. Il frontespizio del modello UNICO SP si compone di due facciate. Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi ragione sociale e codice fiscale. La seconda facciata comprende sette riquadri: il primo, relativo al tipo di dichiarazione; il secondo, relativo ai dati riguardanti la società o associazione; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; il quarto, riservato alla sottoscrizione della dichiarazione; il quinto, riservato all impegno dell intermediario alla presentazione telematica; il sesto, riservato al visto di conformità rilasciato dai centri di assistenza fiscale per le imprese e dai professionisti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e il settimo riservato al visto di certificazione tributaria. Ragione sociale Va indicata la ragione sociale risultante dall atto costitutivo. La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta. Codice fiscale In caso di fusione, scissione totale o trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione. 2.3 Tipo di dichiarazione Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati. La casella Redditi deve essere barrata se viene presentata la sola dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell IRAP, dell IVA e/o quella come sostituto d imposta (770 Ordinario) deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al modulo RW deve essere barrata nel caso in cui nel 2003 si siano effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all estero. La casella Quadro VO deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l anno 2003 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d imposta 2003 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2004 relativa all anno Infatti ai sensi dell art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle IVA e Quadro VO sono alternative. 9

10 La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all Anagrafe Tributaria dell importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori. I soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono: barrare la casella corrispondente; compilare ed allegare gli appositi modelli. Dichiarazione correttiva nei termini Nell ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un Mod. UNICO 2004 già presentato, compila una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando, nella seconda facciata del frontespizio, la casella Correttiva nei termini. Dichiarazione integrativa Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella Dichiarazione integrativa. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l applicazione delle sanzioni. In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione: nelle ipotesi di ravvedimento previste dall art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi; nell ipotesi prevista dall art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d imposta e fatta salva l applicazione delle sanzioni; nell ipotesi prevista dall art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un maggior debito d imposta o un minor credito. In tal caso l eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell apposita casella, per la correzione di errori od omissioni che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolino l esercizio dell attività di controllo. La casella Eventi eccezionali deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell apposita casella, l ultima a destra nel campo Tipo di dichiarazione, nella seconda pagina del frontespizio, il relativo codice desunto (da 1 a 6) dalla Tabella degli eventi eccezionali (vedi in Appendice la voce Eventi eccezionali ). Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti. 2.4 Dati relativi alla società o associazione Numero di partita IVA Deve essere indicata la partita IVA del soggetto. Sede legale Devono essere indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l anno di variazione. Domicilio fiscale Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale. 10

11 Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l anno di variazione. Le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60 giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Codici statistici Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A. Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B. Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C. TABELLA A CODICE STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE ALL ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 1 Soggetto in normale attività 2 Soggetto in liquidazione per cessazione di attività 3 Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa 4 Soggetto estinto ATTENZIONE Da quest anno, la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita. CODICE TABELLA B TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA Soggetti residenti 1 Società in accomandita per azioni 2 Società a responsabilità limitata 3 Società per azioni 4 Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione 5 Altre società cooperative 6 Mutue assicuratrici 7 Consorzi con personalità giuridica 8 Associazioni riconosciute 9 Fondazioni 10 Altri enti ed istituti con personalità giuridica 11 Consorzi senza personalità giuridica 12 Associazioni non riconosciute e comitati 13 Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica ( escluse le comunioni) 14 Enti pubblici economici 15 Enti pubblici non economici 16 Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica 17 Opere pie e società di mutuo soccorso 18 Enti ospedalieri 19 Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale 20 Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 21 Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi 22 Società, organizzazioni ed enti costituiti all estero non altrimenti classificabili con sede del l amministrazione od oggetto principale in Italia 23 Società semplici ed equiparate ai sensi dell art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 24 Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 25 Società in accomandita semplice 26 Società di armamento 27 Associazione fra artisti e professionisti 28 Aziende coniugali 29 GEIE (Gruppi europei di interesse economico) 50 Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali) 51 Condomìni 52 Depositi I.V.A. 53 Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro Soggetti non residenti 30 Società semplici, irregolari e di fatto 31 Società in nome collettivo 32 Società in accomandita semplice 33 Società di armamento 34 Associazioni fra professionisti 35 Società in accomandita per azioni 36 Società a responsabilità limitata 37 Società per azioni 38 Consorzi 39 Altri enti ed istituti 40 Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto 41 Fondazioni 42 Opere pie e società di mutuo soccorso 43 Altre organizzazioni di persone e di beni 11

12 TABELLA C CODICE SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE 1 Periodo d imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa 2 Periodi d imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione 3 Periodo d imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa 4 Periodo d imposta in cui si è verificata l estinzione del soggetto per fusione o incorporazione 5 Periodo d imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa 6 Periodo normale d imposta e periodo compreso tra l inizio del periodo d imposta e la data di messa in liquidazione 7 Periodo d imposta in cui si è verificata l estinzione del soggetto per scissione totale 9 Periodo d imposta in cui è avvenuta la trasformazione in società semplice ai sensi dell art. 29, comma 1, della legge n. 449 del Fusione Scissione Deve essere indicato il codice fiscale della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione. Indirizzo di posta elettronica L indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza. Attraverso tale mezzo sarà infatti possibile ricevere le future comunicazioni dall Agenzia delle Entrate. 2.5 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione Nel terzo riquadro del frontespizio, riguardante i dati del rappresentante della società o dell associazione firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica rivestita all atto della presentazione della dichiarazione del rappresentante stesso. A tali fini, nell apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica. ATTENZIONE Da quest anno, la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita. TABELLLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito 3 Curatore fallimentare 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7 Erede 8 Liquidatore (liquidazione volontaria) 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/ Soggetto esercente l attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) 13 Amministratore di condominio 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione L apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta. 12

13 Nello spazio, riservato all indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest ultimo. I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO. 2.6 Firma della dichiarazione 2.7 Impegno alla presentazione telematica 2.8 Visto di conformità 2.9 Certificazione tributaria Questo riquadro, riservato alla firma, contiene altresì l indicazione dei quadri che sono stati compilati. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o associazione dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale. La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell invito da parte del competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate. Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L intermediario deve: riportare il proprio codice fiscale; riportare, se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all albo; riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell impegno a presentare la dichiarazione; apporre la firma. Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l invio. Questa parte deve essere compilata per apporre il visto di conformità ed è riservata al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. Negli spazi appositi deve: riportare il proprio codice fiscale; barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall art. 35 del D.Lgs. n. 241/97; apporre la firma. L art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale che sarà emanato, verranno definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto. Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservata al professionista incaricato. Negli spazi appositi deve: riportare il proprio codice fiscale; indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n.164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria; barrare la casella, attestando così la certificazione come previsto dall art. 36 del D.Lgs. n. 241/97; apporre la firma. R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO 3.1 Generalità I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2002 e nel 2003 che hanno interessato la disciplina del reddito d impresa e di lavoro autonomo che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti: Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003) ; 13

14 Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, recante Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali ; Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici ; Decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, recante Riforma dell imposizione sul reddito delle società a norma dell art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80; Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2004). 3.2 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 La legge 27 dicembre 2002, n. 289, in vigore dal 1 gennaio 2003, ha introdotto le seguenti disposizioni: Redditi derivanti da illeciti civili, penali e amministrativi (art. 2, c. 8) L art. 2, comma 8, ha introdotto nell art. 14 della legge n. 537 del 1993, il comma 4-bis, prevedendo, ai fini della determinazione dei redditi di cui all art. 6 del TUIR, la non deducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. Corrispettivi erogati a titolo di spese di pubblicità a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e scolastiche nonché di fondazioni costituite da istituzioni scolastiche (art. 90, comma 8) L art. 90, comma 8, della legge n. 289 dispone che il corrispettivo in denaro o in natura a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo non superiore a euro, spesa di pubblicità ai sensi dell art. 74, comma 2, del TUIR, a condizione che sia volta alla promozione dell immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario. Oneri di utilità sociale (art. 90, comma 9) L art. 90, comma 9, lett. b), ha abrogato la lett. c-octies) dell art. 65, comma 2, del TUIR, che prevedeva la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo non superiore a euro 1.032,91, o al 2 per cento del reddito d impresa dichiarato. 3.3 Proroghe dell agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002 L'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha disposto la proroga delle disposizioni agevolative di cui all art. 4, comma 1, della legge n. 383/2001 fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell 8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio Analoga disposizione è contenuta nell art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n In tal caso, l agevolazione di cui all art. 4, comma 1, della legge n. 383/2001 è prorogata fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell 11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 30 aprile Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio ATTENZIONE È necessario tener presente che in relazione alle disposizioni di cui all art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla Legge 21 febbraio 2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell art. 87, paragrafo 1, del trattato 14

15 CE ed ha avviato il procedimento di cui all art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l aiuto risulti compatibile con il mercato comune. In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l attenzione sull effetto sospensivo dell art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea n. C 42/5 del 18 febbraio 2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell aiuto fruito. Inoltre, ai sensi dell art. 12 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, i gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con D.P.C.M. in data 29 novembre 2002, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, possono essere ammortizzati, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni. 3.4 Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Concordato preventivo L art. 33, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, ha introdotto in forma sperimentale, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni, il concordato preventivo biennale relativamente al periodo di imposta 2003 ed a quello successivo. L adesione si manifesta mediante comunicazione resa, con le modalità di cui al provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2004, tra il 1 gennaio e il 16 marzo L adesione all istituto comporta i seguenti benefici: la determinazione separata dell IRPEF sull eccedenza di reddito di impresa o di lavoro autonomo rispetto al reddito del periodo di imposta 2001, tassata con aliquota del 23 o del 33 per cento; la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale; la limitazione dei poteri di accertamento. Il meccanismo agevolativo opera a condizione che, ferma restando la dichiarazione di un reddito d impresa o di lavoro autonomo minimo di euro, siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni. Per il primo periodo di applicazione: che i ricavi non siano inferiori a quelli relativi al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2001 maggiorati di una percentuale almeno dell 8 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Per il secondo periodo: che i ricavi non siano inferiori a quelli minimi concordati per il 2003 maggiorati di una percentuale almeno del 5 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; l adeguamento relativo ai ricavi è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili. Il mancato rispetto delle citate condizioni, da ciomunicare nella dichiarazione dei redditi determina la decadenza dai benefici previsti con emissione di accertamento parziale da parte dell ufficio. Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare del 4 febbraio 2004 n. 5/E. Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta (art. 40) L art. 40 contiene una particolare disposizione antielusiva correlata alla futura soppressione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi distribuiti. In base alla disposizione in commento, per le distribuzioni di utili accantonati a riserva, intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d imposta per gli utili distribuiti da società ed enti compete unicamente come credito limitato e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell articolo 2433 bis del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio. Tali disposizioni, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, si applicano anche alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1 settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell esercizio sociale. 15

16 3.5 D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, recante riforma dell imposizione sul reddito delle società a norma dell art. 4 della legge 7 aprile 2003, n Generalità Interessi di mora L art. 4, lett. i), tra le disposizioni transitorie, prevede, in deroga allo Statuto del contribuente, che la norma di cui all art. 109, comma 7, del nuovo TUIR, si applica a decorrere dal periodo d imposta in corso all 8 agosto 2002 facendo tuttavia salvi, dal medesimo periodo d imposta e fino alla data del 1 gennaio 2004, i comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/86 vigenti fino al 31 dicembre Tale norma stabilisce, in deroga all ordinario principio di imputazione per competenza dei componenti positivi e negativi del reddito d impresa di cui al primo comma del medesimo art. 109, che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell esercizio in cui sono percepiti o corrisposti (principio di cassa). R4 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RD-RE-RF-RG-RS Cause di esclusione dall applicazione dei parametri e degli studi di settore I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici: 1) inizio o cessazione dell attività nel corso del periodo d imposta. Si ricorda che il periodo che precede l inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell attività. Costituisce causa di esclusione dall applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d anno dell attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d anno dell attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore; 2) periodo di non normale svolgimento dell attività; 3) periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi; 4) altre cause (determinazione del reddito con criteri forfetari ; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.). In riferimento al codice 2, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell attività: a) i periodi nei quali l impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare; b) i periodi nei quali l impresa non ha ancora iniziato l attività produttiva prevista dall oggetto sociale, ad esempio perché: la costruzione dell impianto da utilizzare per lo svolgimento dell attività si è protratta oltre il primo periodo d imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell imprenditore; non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste; viene svolta esclusivamente un attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi; c) il periodo in cui si è verificata l interruzione dell attività per tutto l anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l attività; d) il periodo in cui la società ha affittato l unica azienda; e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di attività professionali, il periodo in cui si è verificata l interruzione dell attività per la maggior parte dell anno a causa di provvedimenti disciplinari. Cause di inapplicabilità degli studi di settore I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici: 1) produzione o vendita in luoghi diversi; 2) esercizio di più attività; 3) esercizio di più attività in luoghi diversi; 16

17 4) altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi). Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d imposta precedenti il 2003 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno. Studi di settore in vigore a partire dal 1 gennaio 2003 Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall anno 2003 (vedere in Appendice l elenco degli studi approvati), è previsto che gli stessi non si applicano: 1) se l esercizio delle attività d impresa per le quali sono stati approvati gli studi di settore SM47U, SM80U e SM85U è svolto attraverso l utilizzo di più punti di vendita; 2) nel caso di esercizio di due o più attività d impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per la causa di inapplicabilità di cui al punto 1), si configura l esercizio dell attività di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2). ATTENZIONE Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore già in vigore al 1 gennaio Studi di settore in vigore antecedentemente al 1 gennaio 2003 Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1 gennaio 2003 (vedere in Appendice l elenco degli studi approvati) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l obbligo dell annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi: esercizio dell attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG39U; SG40U; SG42U; SG48U; SG50U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG66U; SG68U; SG69U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U;SM33U; SM34U; SM36U; SM37U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U. Per gli studi di settore: SM17U; SM18A; SM19U; SM21A; SM21B; SM21C; SM21D; SM21E; SM21F; SM25A; SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell ambito dello stesso territorio comunale; esercizio di due o più attività d impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20 per cento del totale dei ricavi dichiarati. L introduzione dell obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non soggette a studi di settore, tale obbligo non 17

18 sussiste. In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di stabilire l assoggettamento agli studi di settore o ai parametri. L obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti: a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a euro ,69; b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti. Ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1 gennaio dell anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d imposta 2003, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1 gennaio Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre I contribuenti obbligati all annotazione separata, per il periodo d imposta 2003, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l applicazione degli studi di settore all insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata. Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono: barrare l apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel riquadro Tipo di dichiarazione ; compilare ed allegare gli appositi modelli. 4.2 Reddito d impresa 4.3 Revoca dell incentivo fiscale ai sensi del c. 6, art. 4 della legge n. 383 del Concordato preventivo biennale I quadri RF e RG devono essere compilati dalle società di persone esercenti attività di impresa, ai sensi dell art. 51 del TUIR. Il reddito derivante dall esercizio delle attività commerciali va indicato nel quadro RF o nel quadro RG a seconda che sussista l obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all art. 79 del TUIR). Oltre al quadro RF o RG la società è tenuta a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute. L incentivo fiscale derivante dagli investimenti in beni strumentali, previsto dall art. 4 della legge n. 383 del 2001, è revocata in caso di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all esercizio dell attività di impresa di beni oggetto dell investimento, effettuate entro il secondo periodo d imposta successivo all acquisto ovvero entro il quinto periodo d imposta successivo in caso di beni immobili. L ammontare è determinato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l investimento agevolato, l agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell investimento realizzato al netto del predetto contributo. Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata e agli esercenti arti e professioni, per la parte di reddito detassato che non abbia trovato capienza nel reddito complessivo dichiarato, qualora si verifichino i presupposti per la revoca dell agevolazione, il recupero a tassazione deve avvenire con riguardo al beneficio effettivamente fruito. Pertanto, resta escluso dal recupero l importo eccedente il reddito complessivo che di fatto non ha comportato alcuna agevolazione. I contribuenti che hanno trasmesso l apposita comunicazione di adesione al concordato preventivo di cui all art. 33 del decreto legge n. 269 del 2003 e successive modifiche devono indicare nella presente dichiarazione, compilando l apposito quadro CP, i dati e gli elementi necessari: per la determinazione dell ammontare dei ricavi e del reddito di riferimento del periodo d imposta 2001; per il raggiungimento della congruità dei corrispettivi ai fini dell IVA per l anno 2001 e per l anno 2003; 18

19 per l individuazione dell aliquota da applicare sulla quota di reddito a determinazione separata dell imposta. Nei quadri RE, RF e RG è stata inoltre prevista una sezione per l individuazione degli importi minimi che costituiscono la base di riferimento dei compensi e/o dei ricavi e del reddito da dichiarare in UNICO 2004 in relazione al periodo d imposta 2003 ai fini dell adesione al concordato preventivo. R5 - QUADRO CP - CONCORDATO PREVENTIVO - DATI DI RIFERIMENTO Il presente quadro deve essere compilato da parte dei soggetti titolari di reddito d impresa o di lavoro autonomo che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui all articolo 33 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e modificato dall art. 2, comma 10, della legge n. 350 del 2003, inviando per via telematica la comunicazione di adesione redatta sul modello approvato il 4 febbraio 2004 (G.U. n. 33 del 10/2/2004) e che dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e redditi nel rispetto degli impegni assunti per fruire dei benefici del concordato preventivo. I dati richiesti nel presente quadro sono necessari ai fini della determinazione dell ammontare dei ricavi o compensi e del reddito di riferimento del periodo d imposta Per chiarimenti in merito all applicazione dell istituto del concordato preventivo biennale cfr. circolare n. 5/E del 4/2/2004 e risoluzione n. 37/E del 12/3/2004. Si precisa che in caso di trasformazione caratterizzata dal frazionamento del periodo d imposta 2001 i dati da prendere a base per l applicazione del concordato si ottengono cumulando i ricavi ed il reddito realizzati dal soggetto nella frazione di anno antecedente il trasferimento con quelli realizzati nella frazione di anno successiva. In tale ipotesi i dati richiesti debbono essere esposti separatamente utilizzando due moduli. In tale particolare fattispecie, nella sezione Concordato preventivo del quadro relativo alla categoria di reddito interessata va riportata la somma degli importi del rigo CP15 dei due moduli. 5.1 Dati generali periodo d imposta 2001 Nel rigo CP1 va indicata la data della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che attesta l avvenuta ricezione della comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo biennale. Nel rigo CP2, nella casella 1, va indicato: il codice 1 nel caso in cui il modulo riporti i dati relativi al periodo precedente la trasformazione; il codice 2 nel caso in cui il modulo riporti i dati relativi al periodo successivo la trasformazione. Le caselle 2 e 3 vanno barrate per evidenziare la categoria di reddito interessata dalla comunicazione di adesione. Nel caso in cui il reddito del 2001 sia stato prodotto, in tutto o in parte, da soggetto diverso dal dichiarante, nel rigo CP3 va indicato il codice fiscale del soggetto diverso dal dichiarante. Nel rigo CP4, nella colonna 1, va riportato il codice di attività indicato nella dichiarazione relativa all anno 2001; nella colonna 2, il corrispondente codice di attività desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche in vigore dal 1/1/2004 ATECOFIN Sezione Redditi Importi di riferimento relativi al periodo d imposta 2001 Nel rigo CP5 va indicato l importo dei ricavi o compensi di riferimento puntuali derivanti dal software Ge.Ri.Co. utilizzato per l applicazione degli studi di settore, per il periodo d imposta 2001, ovvero, relativamente ai parametri, l importo dei ricavi previsto ai fini dell adeguamento in dichiarazione. Detto importo, in caso di applicazione degli studi di settore, va incrementato dell ammontare degli aggi e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso, in quanto non computati a tali fini ma rilevanti per il concordato preventivo. Tale rigo non deve essere compilato dai soggetti che risultavano congrui senza aver proceduto all adeguamento in dichiarazione nonché dai soggetti che svolgevano un attività per la quale nel 2001 non erano stati approvati studi di settore o parametri, ovvero per la quale sussistevano cause di esclusione dall applicazione di detti strumenti presuntivi. Nel rigo CP6, colonna 1, va indicato l ammontare dei compensi o dei ricavi risultanti dalla dichiarazione UNICO 2002 di cui all art. 53 del TUIR, con esclusione di quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo. Tale importo deve essere aumentato dell am- 19

20 montare delle variazioni delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all art. 60, commi da 1 a 4 del TUIR, nonché dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili esposti nei rispettivi quadri del Mod. UNICO In colonna 2, va indicato l importo del reddito o della perdita, così come esposto nella dichiarazione UNICO 2002 al rigo RE20 o RG25 o RF48. Nel rigo CP7, colonna 1, va indicato l ammontare dei maggiori ricavi o compensi dichiarati per la definizione del reddito di lavoro autonomo o d impresa relativo al periodo d imposta 2001 ai sensi dell art. 7 della legge n. 289 del In colonna 2, va indicato l importo del maggior reddito conseguente ai maggiori valori indicati in colonna 1. Nel rigo CP8, colonna 1, va indicato l ammontare dei maggiori ricavi o compensi dichiarati per l integrazione del reddito di lavoro autonomo o d impresa relativo al periodo d imposta 2001 ai sensi dell art. 8 della legge n. 289 del Si precisa, a tal proposito, che con l indicazione in questo rigo il dichiarante opera una scelta in relazione alla natura delle poste che sono state oggetto di integrazione, con la conseguenza che, in caso di controllo, lo stesso importo non potrà essere utilizzato per impedire o attenuare gli effetti di accertamenti che interessino poste diverse. In colonna 2, va indicato l importo del maggior reddito conseguente all integrazione operata (in dipendenza dei maggiori ricavi indicati in colonna 1 o di altri componenti positivi o negativi di reddito d impresa o di lavoro autonomo). Si precisa, a tal proposito, che con l indicazione in questo rigo il dichiarante opera una scelta in relazione alla categoria di reddito che è stata oggetto di integrazione, con la conseguenza che, in caso di controllo, lo stesso importo non potrà essere utilizzato per impedire o attenuare gli effetti di accertamenti che interessino categorie di reddito diverse. Nel rigo CP9, colonna 1, i contribuenti che hanno definito il periodo d imposta 2001 in base al disposto dell art. 9 della legge n. 289 del 2002 devono indicare la differenza, se positiva, tra l importo evidenziato al rigo CP5 e quello esposto al rigo CP6, colonna 1 (aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna 1). In colonna 2, va riportato l importo già indicato in colonna 1. Nel rigo CP10, colonna 1, i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all art. 2, comma 52, della legge n. 350 del 2003 e non hanno definito il periodo d imposta 2001, devono indicare la differenza, se positiva, tra l importo evidenziato al rigo CP5 e quello esposto al rigo CP6, colonna 1, aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna 1. In colonna 2, va riportato l importo già indicato in colonna 1. Nel rigo CP11, colonna 1, va indicato l ammontare dei maggiori ricavi o compensi che derivano da atti di accertamento divenuti definitivi anche a seguito di adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997 o di definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge n. 289 del In colonna 2, va riportato l importo del maggior reddito derivante dagli accertamenti divenuti definitivi. Nel rigo CP12, colonna 1, va indicato l importo dei maggiori ricavi o compensi che derivano dall adeguamento agli studi di settore o ai parametri effettuato anteriormente alla presentazione della comunicazione di adesione al concordato preventivo mediante assolvimento delle relative imposte. In colonna 2, va riportato l importo già indicato in colonna 1. Nel rigo CP13, nelle rispettive colonne 1 e 2, vanno indicati gli importi risultanti dalla somma dei righi da CP6 a CP12, tenendo conto che, in caso di più opzioni definitorie, dovrà farsi attenzione affinché gli effetti delle stesse non si sovrappongano tra di loro. Nel rigo CP14, colonna 1, va indicato l importo complessivo dei ricavi di cui all art. 53, comma 1, lett. e) ed f) del TUIR e delle variazioni delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all art. 60, commi da 1 a 4, del TUIR, già compreso in quello esposto nel rigo CP13. Tale importo opera come variazione in diminuzione degli importi indicati nel rigo CP13, colonna 1, ai fini dell esatta determinazione dei ricavi da prendere a base per l applicazione delle maggiorazioni previste dal comma 4, del medesimo art. 33 (cfr. circolare n. 5/E del 4/2/2004, par ). 20

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