COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

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1 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO PROVINCIA DI PADOVA COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 12 Sessione ORDINARIA - Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione F.to F:to Verbale letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Tonin Paolo IL SEGRETARIO COMUNALE Campanella Maria Rosaria OGGETTO APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA NELL AMBITO TERRITORIALE MINIMO DI PADOVA 1: CITTA DI PADOVA E NORD. N. dal Registro di Pubblicazioni REFERTO DI PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene affissa all albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi. dal al addì F.to IL SEGRETARIO COMUNALE Campanella Maria Rosaria La presente copia è conforme all originale. Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE Campanella Maria Rosaria CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Registro di Pubblicazioni n. Si certifica che copia del presente atto è pubblicata all albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni: dal al L anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISEI del mese di MARZO alle ore 20,30 presso la Sala Consiliare della Sede Municipale, previa convocazione con avvisi scritti prot. n in data 20 marzo 2014, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano: TONIN Paolo TARDIVO Dario Luigi GARDIN Alessandra BASSO Franco MARCHETTO Emanuele TONIOLO Dario CAVINATO Teddi ZIRBI Germano SANDONA Luciano MICHIELINI Gianluca MAZZON Franz Loris CHIMINELLO Marco BERNARDI Luigi Pietro FACCO Moreno MIETTO Giuliano MAZZONETTO Guido GUIDOLIN Valentina PRESENTI ASSENTI Giustif. Ingiust. Assiste alla seduta il sig.ra Campanella dott.ssa Maria Rosaria, Segretario Comunale. Lì, IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to Il Sig. Tonin Paolo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama, in qualità di scrutatori, i Sigg.ri: Chiminello Marco, Zirbi Germano e Bernardi Luigi Pietro. Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto al N. 6 dell'ordine del giorno.

2 OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA NELL AMBITO TERRITORIALE MINIMO DI PADOVA 1: CITTA DI PADOVA E NORD. IL CONSIGLIO COMUNALE Il Sindaco Presidente cede la parola al Segretario comunale per illustrare l argomento. Premesso che: - il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta ) ha stabilito le norme comuni per il mercato interno del gas, in particolare ha dettato gli articoli 14 e 15 sull attività di distribuzione e sul regime di transizione; - la Legge 23 agosto 2004, n. 239, ha posto le basi per il riordino del settore energetico, al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e, in particolare, all articolo 1, comma 2, lettera c) ha previsto che le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge; - il Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011 ha determinato gli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale e ha disposto che gli enti locali di ciascun Ambito Territoriale Minimo (ATEM) affidino il servizio di distribuzione gas previsto dall art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 164/2000, tramite gara unica; - il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2011 ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, inserendo il Comune di Padova nell Ambito Padova 1 Città di Padova e Nord, assieme ai seguenti Comuni: - Albignasego; Borgoricco; Cadoneghe; Campo San Martino; Campodarsego; Campodoro; Camposampiero; Carmignano di Brenta; Casalserugo; Cittadella; Curtarolo; Fontaniva; Gazzo; Grantorto; Loreggia; Massanzago; Noventa Padovana; Piazzola sul Brenta; Piombino Dese; Ponte San Nicolò; San Giorgio delle Pertiche; San Giorgio in Bosco; San Pietro in Gu; Santa Giustina in Colle; Saonara; Trebaseleghe; Vigodarzere; Vigonza; Villa del Conte; Villanova di Camposampiero; - il Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal Decreto Legge n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013, ha adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell offerta per l affidamento del servizio della distribuzione del gas e ha stabilito che la gara deve essere bandita entro l ; - a seguito di conferenze di servizi i Comuni appartenenti all Ambito Padova 1 - Città di Padova e Nord hanno predisposto una convenzione per lo svolgimento, in modo coordinato e in forma associata, delle attività propedeutiche, strumentali e conseguenti all affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei loro territori per giungere ad un affidamento congiunto del servizio in detto Ambito; Visto l art. 15 della Legge , n. 241; Visto l art. 30 del Decreto Legislativo , n. 267; Acquisito il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile dell Area Servizi Tecnici Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del ; Acquisito altresì, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile dell Area Servizi Economico Finanziari, reso ai sensi dell art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del ; Interventi: L Assessore Sandonà richiama il percorso che c è stato con l attuale gestore, che ha prodotto ricorso al TAR contro la perizia di stima redatta dal perito, nominato dal Comune. Il Comune ha avuto il buon senso di fermarsi, non procedendo ulteriormente, com è invece successo al comune limitrofo, ch e si è trovato a dover versare, parecchi soldi con il lodo arbitrale. Si è dato luogo

3 quindi, alle proroghe di legge alla concessione in corso, senza alcun riconoscimento da parte della Ditta. Il Consigliere Bernardi (Collaborare per Cambiare Campo San Martino), sottolinea il problema di considerare i contributi dei privati nelle lottizzazioni. Il Consigliere Mietto (Per Campo San Martino lista civica) ribadisce che finalmente si va verso una definizione di questa annosa questione ma si dichiara preoccupato, del fatto che gli introiti di canone a beneficio del bilancio, non ci saranno o saranno limitati, senza aver chiaro i criteri del bando di gara. Trova molto negativo, non aver anche lo schema del bando di gara. Escono i Consiglieri Guidolin e Cavinato, presenti 15 Consiglieri. Il Sindaco risponde che con questo atto si approva la convenzione per addivenire alla procedura di gara e che in sede di Conferenza di Servizi, si potrà partecipare per criteri di redazione del bando. Il Consigliere Mietto ritiene determinante il bando di gara per l esame dei criteri, che questa sera non ci sono. Sentiti gli interventi; Con voti favorevoli: 11, contrari: nessuno, espressi nei modi di legge, astenuti: 4 (Bernardi, Facco, Mietto e Mazzonetto), DELIBERA 1) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa la Convenzione per la gestione della gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell Ambito Territoriale Minimo Padova 1: Città di Padova e Nord, nel testo allegato sub A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, la quale disciplina in particolare: a) lo svolgimento, in modo coordinato e in forma associata, delle attività propedeutiche, strumentali e conseguenti all affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni appartenenti all Ambito per giungere ad un affidamento congiunto del servizio in detto Ambito (art. 1); b) gli obblighi del Comune capoluogo (art. 4) e dei Comuni aderenti all Ambito (artt. 5 e 6), prevedendo che l eventuale contenzioso inerente alla gara sia gestito di norma avvalendosi dell Avvocatura Civica; c) i rapporti tra gli enti aderenti (art. 8); d) la durata della convenzione (art. 10), che sarà fino alla scadenza del contratto concluso con il gestore aggiudicatario; e) i rapporti finanziari tra gli enti, soprattutto per quanto riguarda la ripartizione dei corrispettivi una tantum previsti dalla deliberazione dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas (art. 12); 2) Di demandare al Responsabile Area Servizi Tecnici Lavori Pubblici gli adempimenti relativi all esecuzione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell art. 107 del Decreto Legislativo , n. 267.

4 Allegato alla Delibera di CC N. 12 del 26 marzo 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Campanella dott.ssa Maria Rosaria CONVENZIONE Per la gestione della gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell Ambito Territoriale Minimo PADOVA 1: Città di Padova e Nord tra il COMUNE DI PADOVA, c.f , rappresentato da. nella sua qualità della deliberazione di Consiglio Comunale n... del.., esecutiva, e i seguenti COMUNI dell Ambito Territoriale Minimo PADOVA 1: Città di Padova e Nord: COMUNE DI ALBIGNASEGO, c.f , rappresentato da. nella sua qualità COMUNE DI BORGORICCO, c.f , rappresentato da. nella sua qualità COMUNE DI CADONEGHE, c.f , rappresentato da. nella sua qualità COMUNE DI CAMPODARSEGO, c.f , rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione

5 COMUNE DI CAMPODORO, c.f , rappresentato da. nella sua qualità COMUNE DI CAMPOSAMPIERO, c.f , rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO, c.f , rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA, c.f , rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione COMUNE DI CASALSERUGO, c.f... rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione COMUNE DI CITTADELLA, c.f , rappresentato da. nella sua qualità COMUNE DI CURTAROLO, c.f , rappresentato da. nella sua qualità COMUNE DI FONTANIVA, c.f , rappresentato da. nella sua qualità

6 COMUNE DI GAZZO, c.f , rappresentato da. nella sua qualità COMUNA DI GRANTORTO, c.f... rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione COMUNE DI LOREGGIA, c.f , rappresentato da. nella sua qualità COMUNE DI MASSANZAGO, c.f , rappresentato da. nella sua qualità COMUNE DI NOVENTA PADOVANA, c.f , rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA, c.f , rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione COMUNE DI PIOMBINO DESE, c.f , rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione COMUNE DI PONTE SAN NICOLO, c.f , rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, c.f , rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in

7 nome e per conto del Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n... del.., esecutiva; COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO, c.f , rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione COMUNE DI SAN PIETRO IN GU, c.f , rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione COMUNE DI SAONARA, c.f , rappresentato da. nella sua qualità COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE, c.f , rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n... del.., esecutiva; COMUNE DI TREBASELEGHE, c.f , rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione COMUNE DI VIGODARZERE, c.f , rappresentato da. nella sua qualità COMUNE DI VIGONZA, c.f... rappresentato da. nella sua qualità

8 COMUNE DI VILLA DEL CONTE, c.f , rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO, c.f , rappresentato da. nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n... del.., esecutiva; Di seguito, il Comune di Padova sarà indicato come Comune capoluogo, i Comuni sopra elencati anche come Comuni, e il Comune di Padova e i Comuni insieme come Parti. PREMESSO quanto segue: il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ha stabilito norme comuni per il mercato interno del gas e, in particolare, agli articoli 14 e 15, ha previsto disposizioni sull attività di distribuzione del gas e sul regime di transizione; la legge 23 agosto 2004, n. 239, ha posto le basi per il riordino del settore energetico, al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e, in particolare, all articolo 1, comma 2, lettera c) ha previsto che le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge; il decreto legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, relativo ad interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l equità sociale, all art. 46-bis, comma 1, ha stabilito che, nell ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni, devono essere individuati i criteri di gara e di valutazione dell offerta per l affidamento di detto servizio, previsto dall art. 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 164 del 2000, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;

9 il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, n. 74, ha determinato gli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale; il decreto 18 ottobre 2011, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2011, n. 252 S.O., ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale Minimo, tra cui i 31 facenti parte dell Ambito Territoriale Minimo PADOVA 1: Città di Padova e Nord; il decreto 12 novembre 2011, n. 226, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, recante il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell offerta per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell art. 46-bis del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in vigore dall 11 febbraio 2012, prevede termini e modalità per l individuazione del soggetto che gestisce la gara, per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per l avvio del processo di indizione della gara; l articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; l articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie, con la possibilità di prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Premessa

10 1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituisce il primo patto. Articolo 2 Oggetto e finalità 1. La presente convenzione regola lo svolgimento, in modo coordinato e in forma associata, delle attività propedeutiche, strumentali e conseguenti all affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni appartenenti all Ambito Territoriale Minimo PADOVA 1: Città di Padova e Nord, per giungere ad un affidamento congiunto del servizio in detto Ambito. Articolo 3 Delega di funzioni 1. I Comuni demandano al Comune capoluogo il ruolo di stazione appaltante, le altre funzioni di cui all articolo 4 e quelle di cui all articolo 9. Articolo 4 Obblighi del Comune capoluogo 1. Il Comune di Padova, in base alla normativa vigente, assume il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata. 2. Ai fini del comma 1, il Comune capoluogo, sulla base di un modello di richiesta dal medesimo preparato, acquisisce dai singoli comuni concedenti e dai relativi gestori uscenti i dati previsti dall articolo 4 del decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, secondo il formato stabilito dall Autorità per l energia elettrica e il gas. Il Comune capoluogo, direttamente o con l apporto di qualificati professionisti e dopo eventuali intese da acquisire con le modalità di cui all articolo 8, comma 2, della presente convenzione, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni e accessi agli impianti e comunica, entro sessanta giorni (60 gg) dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica dai singoli Comuni concedenti che abbiano provveduto ovvero stiano procedendo alla redazione della perizia di stima della consistenza degli impianti insistenti sul proprio territorio, in contraddittorio con il gestore

11 uscente. Da tutti i Comuni convenzionati vengono, altresì, acquisite le indicazioni per la preparazione del programma degli interventi di cui al successivo art. 5, punto 1 lett. b). 3. Il Comune capoluogo convoca la conferenza di servizi di cui all articolo 8, comma 2, per esaminare le osservazioni da parte dei Comuni interessati, per la determinazione finale di approvazione dei valori da porre a base di gara e per la definizione dei documenti di cui al successivo comma Il Comune capoluogo, come stazione appaltante, provvederà alla redazione e alla pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara, allo svolgimento e all aggiudicazione della gara e a tutto quant altro connesso a detto ruolo. 5. Il Comune capoluogo, in base alle indicazioni fornite dai Comuni e al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara, predisporrà le linee guida programmatiche d Ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nei vari Comuni, alla vetustà dell impianto, all espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa. 6. Il Comune capoluogo, inoltre, gestirà l eventuale contenzioso inerente alla gara, di norma avvalendosi dell Avvocatura Civica. Articolo 5 Obblighi dei Comuni 1. I Comuni si impegnano a svolgere, nei termini indicati al successivo comma 3, i seguenti adempimenti: a) indicare al Comune capoluogo, all interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con il Comune capoluogo stesso per tutto quanto necessario alla preparazione dei documenti di cui all art. 4; b) fornire al Comune capoluogo informazioni, dati, documenti, in loro possesso, comprese le eventuali stime già predisposte e gli accordi perfezionati sul valore del rimborso al gestore uscente, e le indicazioni per la redazione del programma degli interventi di sviluppo, potenziamento e manutenzione delle reti sul territorio comunale, e, comunque, tutta la documentazione necessaria per la redazione del bando e del

12 disciplinare di gara, al fine di consentire gli adempimenti dello stesso Comune capoluogo previsti dalla presente convenzione; c) prestare al Comune capoluogo, in caso di contenzioso in sede di gara, assistenza per la parte di competenza (ad esempio, fornendo documenti, chiarimenti, osservazioni, ecc.). 2. Ciascun Comune si impegna a collaborare con il Comune capoluogo nella fase dei sopralluoghi dei concorrenti partecipanti alla gara e nella stesura delle risposte ai chiarimenti eventualmente richiesti dagli stessi concorrenti, per le informazioni in possesso del Comune, nei termini e con le modalità compatibili con lo svolgimento di dette attività. 3. I Comuni si impegnano ad eseguire gli adempimenti di cui al presente articolo nei seguenti termini: entro trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione per l indicazione del referente di cui al comma 1 lettera a); entro il 15 maggio 2014 per la fornitura della documentazione di cui al comma 1, lettera b); entro dieci (10) giorni dalla richiesta del Comune capoluogo, per la fornitura dei dati e delle informazioni necessarie a quanto previsto alla lettera c), fermo restando termini inferiori in caso di necessità; 4. I Comuni si impegnano ad integrare o a rettificare l eventuale documentazione di cui al comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla richiesta del Comune capoluogo. 5. I Comuni si impegnano a rispondere alle altre richieste del Comune capoluogo entro dieci (10) giorni dal ricevimento fermo restando termini inferiori in caso di necessità. Articolo 6 Comuni con concessioni in essere 1. Le Parti prendono atto che i sotto indicati Comuni hanno stipulato nuove concessioni, in seguito a gara espletata entro il 29 giugno 2011, come consentito dall art. 24 del decreto legislativo n. 93/2011, per la gestione del servizio di distribuzione del gas, di seguito indicate: Comune di Fontaniva, contratto di concessione n.. del. stipulato con Enel Rete Gas S.p.A. e scadenza il 10 dicembre 2019;

13 Comune di Grantorto, contratto di concessione n.. del. stipulato con A.I.M. Servizi a rete s.r.l. e scadenza il 30 giugno 2023; Comune di Gazzo, contratto di concessione n del stipulato con A.I.M. Servizi a rete s.r.l. e scadenza il 30 giugno 2023; Comune di San Pietro in Gu, contratto di concessione n... del.. stipulato con Pasubio Group s.r.l. e scadenza il 30 settembre 2017; Comune di San Giorgio in Bosco, contratto di concessione n. 1546/2008 di rep. del stipulato con A.T.I. Novenergia s.r.l. Pasubio Group s.r.l. e scadenza il 26 marzo 2020; Comune di San Giorgio delle Pertiche, contratto di concessione n... del.. stipulato con Enel Rete Gas S.p.A. e scadenza il 6 luglio 2022; Comune di Piombino Dese, contratto di concessione n... del. stipulato con A.E.M. Gestioni s.r.l. e scadenza il 30 settembre 2019; Comune di Loreggia, contratto di concessione n. del stipulato con A.T.I. Novenergia s.r.l. Pasubio Group s.r.l. e scadenza il 30 settembre 2018; Comune di Trebaseleghe, contratto di concessione n di rep. del stipulato con Società Ascopiave S.p.A. e scadenza ; 2. I Comuni di cui al comma 1 dovranno fornire al Comune capoluogo tutte le informazioni necessarie per consentirgli di bandire la gara e per consentire il subentro del gestore. Articolo 7 Modalità operative per la gara 1. Il Comune capoluogo espleterà la procedura di gara ad evidenza pubblica, secondo le modalità e i criteri previsti dal richiamato decreto interministeriale n. 226 del 2011, cui le Parti integralmente rinviano. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune capoluogo trasmette all Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) il bando e il relativo allegato (recante i documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui all art. 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 226 del 2011) e il disciplinare tipo, con eventuale nota giustificativa degli scostamenti e dei punteggi utilizzati nei criteri di

14 valutazione della gara, entro due (2) mesi dall acquisizione della documentazione di cui all art. 5 comma 1 lett. b). 3. Il Comune capoluogo procede alla pubblicazione del bando di gara trascorsi trenta (30) giorni dal ricevimento da parte dell AEEG della comunicazione di cui al comma 2. Articolo 8 Rapporti tra Enti 1. Il Comune capoluogo provvederà ad informare periodicamente i Comuni dell Ambito Territoriale Minimo Padova 1: Città di Padova e Nord in merito all attività svolta in qualità di stazione appaltante, a mezzo di certificata. 2. Il Comune capoluogo, al fine di concertare quanto previsto all art. 4, commi 2, 3 e 5 e per altre eventuali decisioni inerenti gli adempimenti di cui alla presente convenzione, indice apposite conferenze di servizi con i Comuni. La conferenza di servizi è sempre convocata quando lo richieda almeno un terzo dei Comuni appartenenti all Ambito. La conferenza di servizi è regolarmente costituita se sono presenti tanti Comuni che rappresentano almeno la maggioranza semplice determinata sulla base del numero dei punti di riconsegna indicato, per ciascun Comune, nel sito web del Ministero dello sviluppo economico ( e se c è almeno la metà dei Comuni appartenenti all Ambito. Le decisioni della conferenza di servizi sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza semplice determinata sulla base del numero dei punti di riconsegna indicato, per ciascun Comune, nel sito web del Ministero dello sviluppo economico ( e almeno la metà dei Comuni partecipanti. Articolo 9 Funzioni di controparte del contratto di servizio 1. Il Comune capoluogo svolge anche le funzioni di controparte del contratto di servizio di cui all art. 2, comma 5, del decreto interministeriale n. 226 del 2011.

15 2. Ai fini di cui al comma 1, per coadiuvare il Comune capoluogo nella funzione di vigilanza e di controllo, sarà costituito, con apposito provvedimento, su indicazione dei Comuni partecipanti, un comitato di monitoraggio, formato da un massimo di 15 membri. Il Comitato è costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all Ambito, selezionati tra persone di comprovata esperienza e professionalità, come previsto dall art. 30 dello schema di contratto di servizio, approvato con decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dello sviluppo economico. Articolo 10 Durata della convenzione 1. La presente convenzione avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e durata sino alla scadenza del contratto concluso con il gestore aggiudicatario, predisposto secondo lo schema tipo approvato con decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dello sviluppo economico. Articolo 11 Divieto di recesso 1. Le Parti danno atto che la presente convenzione trova fondamento in disposizioni di legge e di regolamento, da ottemperare con tempestività e che, pertanto, non è consentito il recesso nel corso di vigenza della convenzione. Articolo 12 Rapporti finanziari 1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dal Comune capoluogo in qualità di stazione appaltante, le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo una tantum (QA) previsto dalla deliberazione dell AEEG n. 407/2012/R/gas, pari a euro ,00, è attribuito direttamente al Comune capoluogo e sarà destinato alla copertura degli oneri inerenti e conseguenti alla gara e, fino a concorrenza di detto importo, anche alle spese legali sostenute per eventuali contenziosi in sede di gara. 2. Ciascun Comune si obbliga a rimborsare al Comune capoluogo gli oneri per spese legali sostenute per eventuali contenziosi in sede di gara che non trovano copertura nell importo di cui al comma 1 e nell eventuale rimanenza di cui al punto 3 lettera b). Tali oneri saranno ripartiti fra i Comuni compreso il

16 Comune capoluogo sulla base del numero dei punti di riconsegna indicato, per ciascun Comune, nel sito web del Ministero dello sviluppo economico ( e, limitatamente ai Comuni con concessioni in essere elencati all art. 6 della presente convenzione, in proporzione al numero di mesi di durata del periodo intercorrente tra il subentro del gestore aggiudicatario al precedente concessionario e la data di scadenza della concessione rilasciata allo stesso gestore aggiudicatario. 3. Con riferimento alle funzioni locali svolte dal Comune capoluogo per specifica delega concessa dai Comuni concedenti con la presente convenzione, le Parti concordano che il corrispettivo una tantum (QC) previsto dalla citata deliberazione dell AEEG n. 407/2012/R/gas, in euro ,00 sia attribuito: a) ai Comuni che hanno effettuato la perizia con proprie risorse fino a concorrenza dell importo speso e documentato e a condizione che non abbiano già ottenuto un rimborso per detta perizia dal gestore attuale; b) per la parte rimanente al Comune capoluogo per la copertura di eventuali spese legali inerenti alla gara che non trovano copertura nell importo di cui al comma 1; c) l eventuale ulteriore residua economia sarà ripartita tra tutti i Comuni dell Ambito sulla base del numero dei punti di riconsegna indicato, per ciascun Comune, nel sito web del Ministero dello sviluppo economico ( e, limitatamente ai Comuni con concessioni in essere elencati all art. 6 della presente convenzione, in proporzione al numero di mesi di durata del periodo intercorrente tra il subentro del gestore aggiudicatario al precedente concessionario e la data di scadenza della concessione rilasciata allo stesso gestore aggiudicatario, a titolo di rimborso a forfait degli oneri sostenuti per supportare la procedura curata dal Comune capofila. 4. La ripartizione di cui al punto 3, lettera c), avverrà dopo aver pagato tutte le spese legali sostenute per eventuali contenziosi in sede di gara. Articolo 13 Forma della convenzione

17 1. Il presente atto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata ed è sottoscritto ai sensi dell art. 15, comma 2, della Legge 8 agosto 1990 n Articolo 14 Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviano alle norme del decreto legislativo n. 267 del 2000, alle specifiche normative settoriali in materia di gas, incluse le deliberazioni e gli indirizzi dell AEEG, e alle rimanenti norme che saranno emanate in materia. 2. La presente convenzione è esente dall imposta di bollo ai sensi dell art. 16 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni, e sarà soggetta a registrazione solo in caso d uso. Letta, approvata e sottoscritta.

18 PARERI DEGLI UFFICI A SENSI DELL ARTICOLO 49 DECRETO LEGISLATIVO. 267/2000 AREA SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI AREA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Li, Li, IL RESPONSABILE DI AREA IL RESPONSABILE DI AREA f.to BARACCO PAOLO f.to CAMPANELLA MARIA ROSARIA CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (articolo 134 del Decreto Legislativo 267/2000) Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità, per cui la stessa E DIVENUTA ESECUTIVA. Li IL SEGRETARIO COMUNALE DENUNCIE DI ILLEGITTIMITÀ CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI (articolo 127 Decreto Legislativo 267/2000) La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità in data ai sensi dell articolo 127 del Decreto Legislativo 267/2000 viene oggi rimessa al Difensore Civico per il controllo dei vizi denunciati. Li IL SINDACO Richiesta chiarimenti del difensore civico con nota n Contro deduzioni del Comune con delibera n. del del

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