COMUNE DI ALBESE CON CASSANO

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1 COMUNE DI ALBESE CON CASSANO Provincia di Como Codice Ente COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 19 del Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2016 L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Risultano: GAFFURI ALBERTO P BONFANTI VALENTINA P BALLABIO CARLO P BERETTA PAOLO P GATTI MARIO P SCHIERA EVERARDO P ZANON RAFFAELE P PETRONE ANGELO P BRESSAN ALESSANDRO P LIVIO MASSIMO P MOLTENI MATTEO P PROSERPIO ALESSANDRO P BIANCHI REGINA P PRESENTI : 13 ASSENTI..: 0 Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. ZARBO GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, DOTT. GAFFURI ALBERTO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del pag. 1 - COMUNE DI ALBESE CON CASSANO

2 Oggetto..: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2016 IL CONSIGLIO COMUNALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE UFFICIO TRIBUTI Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni); Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del pag. 2 - COMUNE DI ALBESE CON CASSANO

3 Visto l art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'imu, testualmente recitano «6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento. 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 9-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del pag. 3 - COMUNE DI ALBESE CON CASSANO

4 pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.» Visto l'art. 1, commi , della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono: «676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del pag. 4 - COMUNE DI ALBESE CON CASSANO

5 limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»; Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita: «28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»; Vista il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone: «13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; Viste le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale n.26 del 15/7/2014 e n. 14 del 22/7/2015 con la quale l Ente ha provveduto a fissare rispettivamente per gli anni 2014 e 2015 le aliquote e le detrazioni TASI; Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 9/9/2014 con la quale l Ente ha provveduto a fissare le aliquote e le detrazioni IMU; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del pag. 5 - COMUNE DI ALBESE CON CASSANO

6 Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; Visto l art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l anno 2015; Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell obbligo di invio di cui al combinato disposto dell art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell atto; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del pag. 6 - COMUNE DI ALBESE CON CASSANO

7 Richiamata la nota del n del Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; Visto il vigente regolamento Comunale per l applicazione dell'imposta unica comunale (IUC); Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali»; Visto anche l art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Con voti D E L I B E R A 1) di confermare per l anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 : Aliquota ordinaria 0,77 per cento Aliquota abitazione principale A1- A8 A9 e relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 C6 C7 0,46 per cento Aliquota U.I. concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo dell imposta a parenti in linea retta entro il primo grado * 0,65 per cento *l aliquota per le concessioni in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado è estesa a tutti i casi a prescindere dai requisiti di cui al comma 10 della L. 208/2015; 2) di confermare per l anno 2016 la detrazione d imposta IMU, per le unità immobiliari (A1-A8 e A9) adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, di euro 200,00; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del pag. 7 - COMUNE DI ALBESE CON CASSANO

8 3) di confermare per l anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147: Aliquota abitazione principale A1- A8 A9 e relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 C6 C7 0,14 per cento Aliquota immobili categoria D ( con esclusione categoria D10) 0,05 per cento Aliquota fabbricati rurali strumentali e categoria D10 0,1 per cento Aliquota per altre tipologie di immobili, comprese le aree edificabili 0,14 per cento *** IL CONSIGLIO COMUNALE - Esaminata la suestesa proposta di deliberazione; - Sentiti gli interventi, come da verbale allegato; - Visti gli allegati del responsabile dell Ufficio tributi e dell Ufficio ragioneria espressi ai sensi dell art. 49, 1 comma, D. Lgs. 267/ Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (i consiglieri Sigg. Schiera Everardo, Petrone Angelo, Livio Massimo e Proserpio Alessandro), su 13 consiglieri presenti e votanti D E L I B E R A 1) Di approvare la proposta di deliberazione sopraccitata predisposta dall ufficio tributi. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del pag. 8 - COMUNE DI ALBESE CON CASSANO

9 Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to DOTT. GAFFURI ALBERTO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. ZARBO GIOVANNI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Responsabile certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune dal giorno e vi rimarrà per 15 giorni esecutivi. Lì, Copia conforme all originale, per uso amministrativo. Lì, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE F.to MAESANI FLAVIO IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZARBO GIOVANNI CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva il [ ] perché immediatamente eseguibile; [ ] decorsi i 10 giorni dalla data d inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo n.267/2000); Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZARBO GIOVANNI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del pag. 9 - COMUNE DI ALBESE CON CASSANO

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