Messaggio sull'emendamento del 27 giugno 1997 alla Convenzione TIR

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Messaggio sull'emendamento del 27 giugno 1997 alla Convenzione TIR"

Transcript

1 #ST# Messaggio sull'emendamento del 27 giugno 1997 alla Convenzione TIR del 22 aprile 1998 Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi per approvazione un disegno di decreto federale sull'emendamento del 27 giugno 1997 alla Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR). Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 22 aprile 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Cotti II cancelliere della Confederazione, Couchepin

2 Compendio La Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) è stata conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975 nel quadro della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'europa. A decorrere da questa data e nonostante siano state introdotte parecchie modifiche di natura tecnica e diportata limitata, il regime TIR ha dato piena soddisfazione. Tuttavia, a seguito della caduta del muro di Berlino e della soppressione delle frontiere all'interno dell'unione europea, è stato commesso un numero considerevole di infrazioni con il libretto TIR, essenzialmente sul territorio dell'ue (in Svizzera nessuna infrazione), mettendo così in grave pericolo l'esistenza medesima del regime TIR. È stato pertanto necessario emendare sostanzialmente in più fasi la Convenzione TIR alfine di rafforzare detto regime e combattere le frequenti irregolarità commesse. In merito sono state adeguate le pertinenti disposizioni giuridiche. Con questi adeguamenti le Parti contraenti potranno consolidare la loro cooperazione con le associazioni di autotrasportatori e contrastare più efficacemente la frode. D'altra parte dette disposizioni giuridiche sono state modificate per consentire al Comitato di gestione della Convenzione TIR di istituire una Commissione di controllo TIR che fungerà da organo sussidiario. 2967

3 Messaggio I II Parte generale Preliminari II diritto del trasporto internazionale di merci è retto, a prescindere da altri accordi internazionali, dalla Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (dappresso «Convenzione TIR»; RS ) entrata in vigore per la Svizzera il 3 agosto Vi hanno aderito sessantuno Stati o Unioni doganali o economiche, in particolare gli Stati d'europa (inclusa la Comunità economica europea, i Paesi dell'ex Unione Sovietica e gli Stati dell'ex Jugoslavia), del Maghreb e del Nord America ed alcuni Paesi del Vicino Oriente. La gestione della Convenzione TIR è affidata al Comitato di gestione, composto di delegati di tutte le Parti contraenti conformemente all'articolo 59 della Convenzione medesima. 12 Emendamenti sottoposti a ratifica A seguito delle considerevoli infrazioni commesse nell'ambito della Convenzione TIR con i libretti TIR, essenzialmente sul territorio dell'ue (in Svizzera nessuna infrazione) e per evitare il totale fallimento di questo Regime il Comitato di gestione, in occasione della 23 a sessione del giugno 1997, ha soprattutto modificato le disposizioni quadro della Convenzione e più esattamente quelle di natura istituzionale. Queste modifiche esigono un notevole rimaneggiamento delle istituzioni convenute nel trattato originale approvato dall'assemblea federale. Infatti verrà istituita una Commissione di controllo TIR che agirà in veste di organo sussidiario del Comitato di gestione. Inoltre alcuni articoli subiscono sostanziali modifiche che imporranno alle Parti contraenti nuovi obblighi per quanto concerne l'autorizzazione per le associazioni a rilasciare libretti TIR e per le persone fisiche e giuridiche a utilizzare tali libretti. Infine, per tener conto delle modifiche qui innanzi, vengono adeguati alcuni articoli della Convenzione TIR. 13 Risultato della procedura di consultazione Gli ambienti interessati, vale a dire le associazioni di autotrasportatori e loro membri, hanno partecipato attivamente ai lavori di revisione e non hanno sollevato alcuna obiezione alle modifiche proposte. 2 Parte speciale 21 Modifiche di natura istituzionali L'articolo 58 bis, nuovo, legalizza l'esistenza del Comitato di gestione. Infatti durante l'elaborazione della Convenzione TIR originale una simile disposizione è stata erroneamente tralasciata. Si è così approfittato della revisione per inserire detto articolo. 2968

4 L'articolo 58 ter, nuovo, prevede l'istituzione ad opera del Comitato di gestione di una Commissione di controllo TIR che, in veste di organo sussidiario, eseguirà i lavori nell'ambito della Convenzione TIR. La composizione, le funzioni e il regolamento interno di questa Commissione figurano nell'allegato 8 modificato. 22 Modifiche che comportano nuovi obblighi 221 Articolo 6 L'articolo 6 è modificato per consentire alle Parti contraenti di autorizzare delle associazioni a rilasciare libretti TIR, sia direttamente sia per il tramite di associazioni con le quali esse sono in relazione nonché ad assumerne la garanzia. Le Parti contraenti possono anche revocare l'autorizzazione di dette associazioni qualora fossero disattese le condizioni e le prescrizioni minime oggetto della prima parte del nuovo Allegato 9. Inoltre, le autorità competenti delle Parti contraenti, in collaborazione con le associazioni, esercitano un controllo sull'autorizzazione delle persone fisiche e giuridiche ad utilizzare i libretti TIR. L'accesso al regime TIR sarà accordato in conformità della procedura prevista nella seconda parte del nuovo Allegato Articolo 38 L'articolo 38, nuovo, prevede che l'esclusione, ad opera di una Parte contraente, di una persona dalle agevolezze delle disposizioni della Convenzione TIR sarà d'ora innanzi notificata anche alla Commissione di controllo TIR. 223 Articolo 42a L'articolo 42a, nuovo, prevede che le autorità competenti delle Parti contraenti, in stretta collaborazione con le associazioni, adotteranno adeguate misure di controllo nazionale e internazionale affinchè siano debitamente utilizzati i libretti TIR. La Commissione di controllo TIR vigila sulla conformità delle misure di controllo nazionali con le disposizioni della Convenzione. Le misure di controllo internazionali saranno approvate dal Comitato di gestione. 224 Allegato 8, articolo 10 L'articolo 10, nuovo, dell'allegato 8 stabilisce che la Commissione di controllo TIR debba parimenti coordinare e promuovere lo scambio di informazioni confidenziali e altre informazioni tra le autorità competenti delle Parti contraenti. Questo scambio include anche i dati personali. Inoltre la Commissione di controllo TIR gestirà un registro centrale nel quale non è escluso che possano essere registrati dati personali (in particolare informazioni sulle persone autorizzate ad utilizzare libretti TIR). Contrariamente ad altri recenti strumenti internazionali e in particolare all'accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, il presente emendamento non contiene disposizioni sulla protezione dei dati. Per tale motivo la Svizzera scambierà dati con le autorità estere competenti e con la Commissione di con- 2969

5 trollo TIR unicamente nel rispetto delle disposizioni nazionali di protezione dei dati. Per colmare tali lacune verrà parimenti informato il Comitato di gestione della Convenzione TIR. 23 Entrata in vigore 11 presente emendamento, adottato dal Comitato di gestione il 27 giugno 1997 alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, è stato sottoposto per approvazione alle Parti contraenti dal Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 17 novembre In virtù dell'articolo 59 della Convenzione TIR, l'emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo lo scadere di un periodo di dodici mesi a contare dalla data alla quale è stato comunicato, sempre che durante tale periodo uno Stato che è Parte contraente non abbia notificato alcuna obiezione al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. 3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale L'emendamento alla Convenzione TIR non avrà ripercussioni finanziarie né influirà sull'effettivo del personale federale. 4 Programma di legislatura II presente emendamento alla Convenzione TIR non figura nel programma di legislatura II miglioramento delle possibilità di controllo rafforzeranno la credibilità della Convenzione. Le agevolazioni recate al trasporto internazionale di merci per il tramite della Convenzione TIR sono quindi mantenute. Ciò corrisponde agli obiettivi del programma di legislatura per quanto concerne l'apertura a livello economico e la cooperazione internazionale. 5 Rapporto con il diritto europeo II presente emendamento è stato negoziato in seno alla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'europa (ECE/ONU) di cui fanno parte anche gli Stati membri della CE e dell'aels. Tutti questi Stati sono già Parte contraente alla Convenzione TIR. La CE rimane pertanto assoggettata agli stessi obblighi del diritto internazionale pubblico al pari della Svizzera. Se non solleva alcuna obiezione riguardo all'articolo 59 numero 3 della Convenzione TIR, le disposizioni rivedute entreranno in vigore anche nei confronti della Comunità. Se invece la CE solleva obiezioni per divergenze con il diritto comunitario, l'emendamento sarà reputato non accettato e non avrà alcun effetto in conformità dell'articolo 59 numero 4 della Convenzione TIR. Si può quindi affermare che il presente emendamento non dovrebbe contenere disposizioni contrarie al diritto comunitario. 2970

6 6 Costituzionalità II presente disegno di decreto federale concernente l'approvazione di un emendamento alla Convenzione TIR poggia sulle stesse basi legali di quelle previste per l'approvazione della Convenzione TIR (RU ) ossia sull'articolo 8 della Costituzione (Cost.) che accorda alla Confederazione la competenza di concludere trattati con Stati esteri. La competenza dell'assemblea federale per l'approvazione di questo emendamento discende dall'articolo 85 numero 5 Cost. In virtù dell'articolo 89 capoverso 3 Cost. i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo ove siano di durata indeterminata e non siano denunciabili (lett, a), prevedano l'adesione a un'organizzazione internazionale (lett, b) o implichino un'unificazione multilaterale del diritto (lett. e). La Convenzione TIR può essere denunciata conformemente all'articolo 54 mediante preavviso di 15 mesi. La Convenzione non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Per contro prevede una certa unificazione del diritto nell'ambito del trattamento doganale del trasporto merci, in particolare per quanto concerne i dazi e gli obblighi delle associazioni emettrici e garanti nonché degli utilizzatori di libretti TIR. Il presente emendamento serve essenzialmente a sancire tali diritti e obblighi e a migliorare i meccanismi di controllo. Secondo la vigente dottrina le modificazioni di trattati internazionali sottoposti a referendum in virtù dell'articolo 89 capoverso 3 lettera e Cost., o che avrebbero dovuto esservi sottoposti in virtù del vigente diritto, devono sottostare al referendum facoltativo qualora concernano questioni di rilevanza fondamentale e modifichino in misura sostanziale la materia giuridica unificata (cfr. FF 1986 III 619 e segg.; 7992 II 1018). Tale non è tuttavia il caso per il presente emendamento alla Convenzione TIR. Il decreto federale non sottosta quindi al referendum facoltativo

7 Decreto federale che approva l'emendamento del 27 giugno 1997 alla Convenzione TIR Disegno del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 aprile , decreta: Art. l È approvato l'emendamento del 27 giugno 1997 alla Convenzione doganale del 14 novembre concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR). Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali FF RS

8 Convenzione TIR del 1975 Emendamento del 27 giugno 1997 RS Adottato dal Comitato di gestione della Convenzione TIR il 27 giugno 1997 Articolo 6 paragrafo 1 Modificare il paragrafo 1 come segue: «1. Fintanto che saranno rispettate le condizioni e prescrizioni minime convenute nella prima parte dell'allegato 9, ogni Parte contraente può autorizzare delle associazioni a rilasciare libretti TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni con le quali esse sono in relazione, nonché ad assumerne la garanzia. L'autorizzazione è revocata se sono disattese le condizioni e prescrizioni minime contenute nella prima parte dell'allegato 9». Articolo 6 nuovi paragrafi 3-5 Aggiungere i nuovi paragrafi seguenti: «3. Un'associazione rilascia i libretti TIR unicamente a persone alle quali le autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio dette persone risiedono o sono domiciliate non abbiano rifiutato l'accesso al regime TIR. 4. Le persone che adempiono le condizioni e le prescrizioni minime convenute nella seconda parte dell'allegato 9 alla presente Convenzione possono essere autorizzate ad accedere al regime TIR. Senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo 38, l'autorizzazione è revocata qualora non fosse più garantito il rispetto di questi criteri. 5. L'accesso al regime TIR è accordato in virtù delle procedure definite nella seconda parte dell'allegato 9 alla presente Convenzione». Articolo 38 paragrafo 2 Modificare come segue: «2. Detta esclusione è notificata entro una settimana alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio il contravventore risiede o è domiciliato, alla (alle) associazione(i) del Paese o del territorio doganale nel quale l'infrazione è stata commessa e alla Commissione di controllo TIR». Articolo 42a Aggiungere il nuovo articolo seguente: «Articolo 42a Le autorità competenti, in stretta collaborazione con le associazioni, adottano tutte le misure atte a garantire una corretta utilizzazione dei libretti TIR. All'uopo dette autorità possono prendere adeguate misure di controllo nazionali e internazionali. Le 2973

9 Convenzione TIR misure di controllo nazionali adottate in questo contesto dalle autorità competenti sono immediatamente comunicate alla Commissione di controllo TIR che verificherà la loro conformità con le disposizioni della Convenzione. Le misure di controllo internazionali sono adottate dal Comitato di gestione». Nuovo articolo 58a Aggiungere il nuovo articolo 58a seguente: «articolo 58a Comitato di gestione È istituito un Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono definiti nell'allegato 8». Nuovo articolo 58b Aggiungere il nuovo articolo 58b seguente: «articolo 58b Commissione di controllo TIR II Comitato di gestione istituisce una Commissione di controllo TIR che fungerà da organo sussidiario e adempirà in suo nome i compiti che le sono trasmessi nell'ambito della Convenzione. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono definiti nell'allegato 8». Articolo 59 Modificare l'articolo 59 paragrafo 2 primo periodo come segue: «2. Ogni proposta di emendamento della presente Convenzione è esaminata dal Comitato di gestione...». Articolo 60 Modificare la fine del titolo... 6 e 7» come segue: «... 6, 7, 8 e 9». Modificare l'inizio dell'articolo «1. Ogni proposta di emendamento degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,...» come segue: «1. Ogni proposta di emendamento degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9...». Allegato 6 nota esplicativa Eliminare Allegato 6 nuove note esplicative Aggiungere una nota esplicativa all'allegato 8 articolo 13 paragrafo 1 come segue: « Disposizioni finanziarie Al termine di un periodo iniziale di due anni, le Parti contraenti prevedono di finanziare la Commissione di controllo TIR e il Segretariato TIR tramite il bilancio ordinario dell'organizzazione delle Na- 2974

10 Convenzione TIR zioni Unite. Ciò non esclude una proroga delle disposizioni finanziarie originali qualora venisse meno un finanziamento da parte dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di altre fonti». Allegato 6 nuova nota esplicativa Aggiungere una seconda nota esplicativa all'allegato 8 articolo 13 paragrafo 1 come segue: « Funzionamento della Commissione di controllo TIR I lavori dei membri della Commissione di controllo TIR saranno finanziati dai rispettivi Governi». Allegato 6 nuova nota esplicativa a) Aggiungere una nuova nota esplicativa come segue al paragrafo 1 a) della prima parte del nuovo Allegato 9: « a) Organizzazione Le disposizioni del paragrafo 1 a) della prima parte dell'allegato 9 concernono le organizzazioni che partecipano al commercio internazionale delle merci, incluse le Camere di commercio». Allegato 6 nuova nota esplicativa Aggiungere una nuova nota esplicativa come segue al paragrafo 3 della seconda parte del nuovo Allegato 9: «9.II.3 Comitato d'autorizzazione Si raccomanda di istituire dei Comitati nazionali d'autorizzazione comprendenti rappresentanti delle autorità competenti, associazioni nazionali e altre organizzazioni interessate». Allegato 8 Modificare come segue il titolo dell'allegato 8: «Composizione, funzioni e Regolamento interno del Comitato di gestione e della Commissione di controllo TIR» Aggiungere prima dell'articolo 1 dell'allegato 8 un nuovo sottotitolo: «Composizione, funzioni e Regolamento interno del Comitato di gestione» Allegato 8 nuovo articolo la Aggiungere il nuovo articolo la come segue: 2975

11 Convenzione TIR Allegato 8 articolo la 1. Il Comitato esamina ogni proposta di modifica della Convenzione TIR conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo Il Comitato vigila sull'applicazione della Convenzione TIR ed esamina ogni misura adottata dalle Parti contraenti, dalle associazioni e dalle organizzazioni internazionali nell'ambito della Convenzione, come anche la loro conformità con la Convenzione. 3. Il Comitato, per il tramite della Commissione di controllo TIR, vigila e sostiene l'applicazione della Convenzione TIR a livello nazionale ed internazionale». Aggiungere prima del nuovo articolo 9 dell'allegato 8 un nuovo sottotitolo seguente: «Composizione, funzioni e Regolamento interno della Commissione di controllo TIR» Allegato 8 nuovi articoli 9-13 Aggiungere i nuovi articoli seguenti all'allegato 8: «Articolo 9 1. La Commissione di controllo TIR, istituita dal Comitato di gestione in conformità dell'articolo 58b consta di nove membri delle diverse Parti contraenti. Il Segretario della Convenzione TIR partecipa alle sessioni della Commissione. 2. I membri della Commissione di controllo TIR sono eletti dal Comitato di gestione alla maggioranza dei membri presenti e votanti. Il mandato di ciascun membro della Commissione di controllo TIR è di due anni. I membri della Commissione di controllo TIR sono rieleggibili. Il mandato della Commissione di controllo TIR deve essere stabilito dal Comitato di gestione. Articolo 10 La Commissione di controllo TIR: a) vigila sull'applicazione della Convenzione e sul funzionamento del regime di garanzia ed esercita le funzioni assegnatele dal Comitato di gestione; b) controlla la stampa e il rilascio centralizzato dei libretti TIR alle associazioni, attività che può essere espletata da un'organizzazione internazionale autorizzata di cui è menzione nell'articolo 6; e) coordina e promuove lo scambio di informazioni confidenziali e altre informazioni tra le autorità competenti delle Parti contraenti; d) coordina e promuove lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle Parti contraenti, associazioni e organizzazioni internazionali; e) agevola la composizione delle controversie tra le Parti contraenti, le associazioni, le compagnie di assicurazione e le organizzazioni internazionali senza pregiudizio dell'articolo 57 sulla composizione delle controversie; 2976

12 Convenzione TIR f) sostiene la formazione del personale delle autorità doganali e delle altre parti in causa interessate dal regime TIR; g) tiene un registro centrale allo scopo di comunicare alle Parti contraenti informazioni che verrano fornite dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 6 in merito ai regolamenti e procedure stabiliti dalle associazioni per il rilascio dei libretti TIR nella misura in cui concernano le condizioni e prescrizioni minime convenute nell'allegato 9; h) vigila sui prezzi dei libretti TIR. Articolo Il Segretario della Convenzione TIR convoca una sessione della Commissione su richiesta del Comitato di gestione o di almeno tre membri della Commissione. 2. La Commissione si sforza di prendere decisioni consensuali. In mancanza di consenso le decisioni saranno messe al voto e adottate alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Per prendere le decisioni è necessario un quorum di cinque membri. Il Segretario della Convenzione TIR non partecipa al voto. 3. La Commissione elegge un presidente e adotta ogni altra disposizione relativa al regolamento interno. 4. Almeno una volta l'anno o su richiesta del Comitato di gestione, la Commissione presenta al Comitato di gestione un rapporto sulle proprie attività nonché i conti verificati. La Commissione è rappresentata nel Comitato di gestione dal proprio presidente. 5. La Commissione esamina tutte le informazioni e tutte le questioni che le sono trasmesse dal Comitato di gestione, dalle Parti contraenti, dal Segretario della Convenzione TIR, dalle associazioni nazionali e dalle organizzazioni internazionali di cui è menzione nell'articolo 6 della Convenzione. Dette organizzazioni internazionali hanno il diritto di partecipare alle sessioni della Commissione di controllo TIR in veste di osservatori, sempre che il Presidente non decida altrimenti. Se necessario e su invito del Presidente, ogni altra organizzazione può partecipare alle sessioni della Commissione in veste di osservatore. Articolo 12 II Segretario della Convenzione TIR è membro del Segretariato della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'europa. Ottempera alle decisioni della Commissione di controllo TIR nell'ambito del mandato della Commissione. Il Segretario della Convenzione TIR è coadiuvato da un Segretariato TIR la cui entità è fissata dal Comitato di gestione. Articolo Il funzionamento della Commissione di controllo TIR e del Segretariato TIR, in attesa di trovare altre fonti di finanziamento, è finanziato da un tributo prelevato su ogni libretto TIR distribuito dall'organizzazione internazionale di cui è menzione nell'articolo

13 Convenzione TIR 2. L'ammontare e le modalità di riscossione di questo tributo sono determinati dal Comitato di gestione dopo consultazione dell'organizzazione internazionale di cui è menzione nell'articolo 6. Ogni proposta volta a modificare detto tributo deve essere approvata dal Comitato di gestione». Nuovo Allegato 9 Aggiungere alla Convenzione il nuovo allegato seguente: Accesso al regime TIR «Allegato 9 Parte prima Autorizzazione concessa alle associazioni per il rilascio dei libretti TIR Condizioni e prescrizioni minime 1. Per ottenere dalle Parti contraenti l'autorizzazione a rilasciare i libretti TIR nonché a fungere da garante secondo l'articolo 6 della Convenzione, un'associazione deve soddisfare le condizioni e prescrizioni minime qui appresso: a) Provare che opera ufficialmente in quanto organizzazione rappresentativa degli interessi del settore dei trasporti da almeno un anno. b) Provare la solidità della situazione finanziaria e l'esistenza di mezzi logistici che le consentono di ottemperare agli obblighi derivanti dalla Convenzione. e) Provare che il suo personale possiede le conoscenze per applicare adeguatamente la Convenzione. d) Non avere commesso infrazioni gravi o ripetute nei confronti della legislazione doganale o fiscale. e) Aver stipulato un accordo o qualsiasi altro strumento giuridico tra l'associazione e le autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio risiede. Una copia certificata conforme dell'accordo scritto o di ogni altro strumento giuridico eventualmente corredato di un'esatta traduzione certificata, in inglese, francese o russo, sarà depositata presso la Commissione di controllo TIR. Ogni modifica dell'accordo scritto o di qualsiasi altro strumento giuridico sarà tempestivamente comunicata alla Commissione di controllo TIR. f) Dichiarare, nell'accordo scritto o in ogni altro strumento giuridico di cui alla lettera e) qui innanzi, che l'associazione: i) rispetterà gli obblighi convenuti nell'articolo 8 della Convenzione; ii) accetterà l'importo massimo per ogni libretto TIR, fissato dalla Parte contraente, che può essere richiesto in conformità del paragrafo 3 dell'articolo 8 della Convenzione; iii) verificherà sistematicamente, in particolare, prima di chiedere che delle persone siano autorizzate ad accedere al regime TIR, l'osservanza da parte di queste persone delle condizioni e prescrizioni minime convenute nella seconda parte del presente allegato; 2978

14 Convenzione TIR iv) concederà la propria garanzia per le obbligazioni incorse nel Paese sul cui territorio risiede, in occasione delle operazioni effettuate sotto la copertura dei libretti TIR da essa stessa rilasciati o rilasciati da associazioni estere affiliate all'organizzazione internazionale a cui è affiliata; v) coprirà le proprie obbligazioni presso una compagnia di assicurazioni, gruppo di assicuratori o ente finanziario, in conformità di quanto auspicato dalle autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio risiede. Il (i) contratto (i) di assicurazione o di garanzia finanziaria coprirà (copriranno) la totalità delle obbligazioni in relazione con le operazioni effettuate sotto la copertura del libretto TIR rilasciati dalla medesima o lo saranno stati da associazioni estere affiliate alla stessa organizzazione internazionale a cui essa è affiliata. I termini di notifica dell'annullazione dei contratti di assicurazione o di garanzia finanziaria non saranno inferiori a quelli della notifica di annullazione dell'accordo scritto o di qualsiasi altro strumento giuridico di cui alla lettera e). Copia certificata conforme del (dei) contratto (i) di assicurazione o di garanzia finanziaria e di tutti gli allegati ulteriori a detti documenti sarà depositata presso la Commissione di controllo TIR e corredata di una traduzione fedele, alpoccorrenza in inglese, francese o russo. vi) consentirà alle autorità competenti di verificare tutti gli incarti e i conti amministrativi del regime TIR; vii) accetterà una procedura per la composizione delle controversie legate all'utilizzazione indebita o fraudolenta dei libretti TIR; vii!) accetterà che ogni infrazione grave o ripetuta alle presenti condizioni e prescrizioni minime comporti la revoca dell'autorizzazione a rilasciare libretti TIR; ix) rispetterà scrupolosamente le decisioni delle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio risiede per quanto concerne l'esclusione di persone conformemente all'articolo 38 della Convenzione e alla seconda parte del presente allegato; x) accetterà di applicare scrupolosamente tutte le decisioni adottate dal Comitato di gestione e dalla Commissione di controllo TIR, sempre che siano state adottate dalle autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio risiede. 2. Le Parti contraenti sul cui territorio risiede l'associazione revocheranno l'autorizzazione per il rilascio dei libretti TIR in caso di infrazioni gravi o ripetute alle presenti condizioni e prescrizioni minime. 3. L'autorizzazione conferita ad un'associazione alle condizioni enunciate qui innanzi non pregiudicherà le responsabilità e gli impegni che incombono a detta associazione in virtù della Convenzione. 4. Le condizioni e prescrizioni minime convenute qui appresso non pregiudicano le condizioni e prescrizioni supplementari che le Parti contraenti auspicano eventualmente di stabilire. 2979

15 Convenzione TIR Seconda parte Autorizzazione di persone fìsiche e giuridiche a utilizzare i libretti TIR Condizioni e prescrizioni minime 1. Le persone che auspicano accedere al regime TIR devono adempiere le condizioni e le prescrizioni minime qui appresso: a) Provata esperienza o almeno attitudini a svolgere regolarmente trasporti internazionali (titolare di un permesso di trasporti internazionali, ecc.). b) Sana situazione finanziaria. e) Conoscenza approfondita nell'applicazione della Convenzione TIR. d) Assenza di infrazioni gravi o ripetute contro la legislazione doganale o fiscale. e) Impegno scritto verso l'associazione, secondo cui la persona: rispetterà tutte le formalità doganali richieste dagli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione, nell'ambito della Convenzione; pagherà le somme dovute di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 della Convenzione se richiesto dalle autorità competenti conformemente al paragrafo 7 dell'articolo 8 della Convenzione; iii) sempre che la legislazione nazionale lo consenta, autorizzerà le associazioni a verificare le informazioni concernenti le condizioni e le prescrizioni minime menzionate. 2. Le Parti contraenti e le associazioni medesime possono introdurre condizioni e prescrizioni supplementari e più restrittive per l'accesso al regime TIR, sempre che le autorità competenti delle Parti contraenti non decidano altrimenti. Procedura 3. Sulla base delle condizioni e prescrizioni minime enunciate nei paragrafi 1 e 2, le Parti contraenti decideranno, conformemente alla legislazione nazionale, circa le procedure da seguire per accedere al regime TIR. 4. Conformemente al modulo tipo di autorizzazione allegato (MTA), le autorità competenti trasmettono alla Commissione di controllo TIR, entro una settimana a decorrere dalla data di autorizzazione o di ritiro dell'autorizzazione a utilizzare i libretti TIR, le dovute precisazioni su ciascuna persona. 5. L'associazione trasmette annualmente il 31 dicembre un elenco aggiornato di tutte le persone autorizzate e di quelle a cui è stata ritirata l'autorizzazione. L'elenco è trasmesso alle autorità competenti la settimana successiva al 31 dicembre. Le autorità competenti ne inviano copia alla Commissione di controllo TIR. 6. L'autorizzazione ad accedere al regime TIR non costituisce di per sé un diritto al rilascio dei libretti TIR da parte delle associazioni. 7. L'autorizzazione concessa ad una persona di utilizzare i libretti TIR conformemente alle condizioni e prescrizioni minime di cui sopra, non pregiudica le responsabilità e gli obblighi di detta persona nei confronti della Convenzione. 2980

16 Convenzione TIR Modulo tipo di autorizzazione (MTA) Paese: Nome dell'associazione:. Nome dell'autorità competente:. da compilare dall'associazione nazionale e/o dall'autorità competente Numero di identificazione Nome della (delle) persona (e) o dell'impresa Punto di contatto e numero di chiamata N. tei., di fax e della posta elettronica Indirizzo professionale Immatricolazione commerciale o numero della patente, ecc. Ritiro dell'autorizzazione precedente * * Data di autorizzazione * * Data di ritiro dell'autorizzazione * * Timbro/ firma * Se disponibile. ** AlFoccorrenza. Ogni persona oggetto di una domanda di autorizzazione presentata dall'associazione scelta, dovrà fornire all'autorità competente almeno i seguenti dati: Numero di identificazione individuale e unico assegnato alla persona dall'associazione garante (in collaborazione con l'organizzazione intemazionale a cui è affiliata). - Nome(i) e indirizzo(i) della(e) persona(e) o dell'impresa (per le associazioni commerciali indicare anche il nome dei dirigenti responsabili). - Punto di contatto (persone fisiche autorizzate a rilasciare informazioni sul regime TIR alle autorità doganali e alle associazioni) con indicazioni complete dei numeri telefonici, telefax e posta elettronica). - Numero dell'immatricolazione commerciale o numero della licenza di trasporto internazionale o altro (se disponibile). - (All'occorrenza) Ritiro dell'autorizzazione precedente, inclusa la data, la durata e il genere di tale ritiro

17 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Messaggio sull'emendamento del 27 giugno 1997 alla Convenzione TIR del 22 aprile 1998 In Dans In Bundesblatt Feuille fédérale Foglio federale Jahr 1998 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Geschäftsnummer Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum Date Data Seite Page Pagina Ref. No Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'archivio federale svizzero.

#ST# Legge federale sull'aiuto alle università

#ST# Legge federale sull'aiuto alle università Termine di referendum: 2 ottobre 1995 #ST# Legge federale sull'aiuto alle università (Legge sull'aiuto alle università, LAU) Modificazione del 23 giugno 1995 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est Termine di referendum: 13 luglio 2006 Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est del 24 marzo 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 54 della

Dettagli

#ST# Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici. Procedura di consultazione

#ST# Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici. Procedura di consultazione #ST# Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici Procedura di consultazione Dipartimento federale dell'interno Ordinanza concernente l'organizzazione d'intervento in caso d'aumento della radioattività

Dettagli

#ST# Legge federale sulle tasse di bollo

#ST# Legge federale sulle tasse di bollo Termine di referendum: 13 gennaio 1992 #ST# Legge federale sulle tasse di bollo Modificazione del 4 ottobre 1991 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione

Dettagli

Lettera di vettura elettronica. Prot. add. relativo alla CMR RU 2011

Lettera di vettura elettronica. Prot. add. relativo alla CMR RU 2011 Traduzione 1 Protocollo addizionale della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica Concluso a Ginevra il 20

Dettagli

Regolamento provvisorio concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio nella professione di copista tiraprove per offset

Regolamento provvisorio concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio nella professione di copista tiraprove per offset 1441 Regolamento provvisorio concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio nella professione di copista tiraprove per offset Modificazione del 6 novembre 1974 L'Ufficio federale dell'industria,

Dettagli

Istituzione di un'inchiesta parlamentare per chiarire problemi d'organizzazione e gestione della CPC

Istituzione di un'inchiesta parlamentare per chiarire problemi d'organizzazione e gestione della CPC #ST# 95.067 Istituzione di un'inchiesta parlamentare per chiarire problemi d'organizzazione e gestione della CPC Rapporto dell'ufficio del Consiglio nazionale del 25 settembre 1995 Onorevoli colleghi,

Dettagli

alcuna modificazione dei confini non si applica ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.

alcuna modificazione dei confini non si applica ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni. Termine di referendum: 13 gennaio 1992 #ST# Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile (Diritti reali immobiliari) e del Codice delle obbligazioni (Compera e vendita dei fondi) del 4 ottobre

Dettagli

36 rapporto concernente le modificazioni della tariffa d'uso delle dogane svizzere 1959

36 rapporto concernente le modificazioni della tariffa d'uso delle dogane svizzere 1959 #ST# 83.006 36 rapporto concernente le modificazioni della tariffa d'uso delle dogane svizzere 1959 del 12 gennaio 1983 Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi il 36 rapporto concernente

Dettagli

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Traduzione 1 0.192.110.36 Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996 Firmato dalla Svizzera il

Dettagli

11.4 Allegato Parte IV: Allegato ai sensi dell articolo 13 capoversi 1 e 2 Legge sulla tariffa delle dogane (per approvazione)

11.4 Allegato Parte IV: Allegato ai sensi dell articolo 13 capoversi 1 e 2 Legge sulla tariffa delle dogane (per approvazione) 11.4 Allegato 11.4 Parte IV: Allegato ai sensi dell articolo 13 capoversi 1 e 2 Legge sulla tariffa delle dogane (per approvazione) 2007-2834 929 930 11.4 Messaggio concernente le modifiche della lista

Dettagli

La Convenzione sui Diritti dell'infanzia Articoli da 41 a 45

La Convenzione sui Diritti dell'infanzia Articoli da 41 a 45 La Convenzione sui Diritti dell'infanzia Articoli da 41 a 45 Art. 41 Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo

Dettagli

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative 0.192.111 Conclusa a Strasburgo il 24 aprile 1986 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti 1 di 5 27/06/2011 10.34 Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti Strasburgo, 24 novembre 1983 Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera Explanatory

Dettagli

Traduzione. (Stato 29 marzo 2018)

Traduzione. (Stato 29 marzo 2018) Traduzione Protocollo addizionale della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica Concluso a Ginevra il 20

Dettagli

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.8.2017 COM(2017) 423 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 16.9.2015 COM(2015) 456 final 2015/0206 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alle posizioni che l'unione deve adottare in seno al sottocomitato per il commercio

Dettagli

Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari

Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari Traduzione 1 Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari Conclusa a Roma il 6 novembre 1990 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Firmata dalla Svizzera

Dettagli

Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni

Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni 16.034 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni del 13 aprile 2016 Onorevoli presidenti e consiglieri,

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.1.2012 COM(2011) 938 definitivo 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell

Dettagli

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati Traduzione 1 Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati Conclusa a New York il 10 dicembre 2014 Approvata dall Assemblea federale il 16

Dettagli

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Emendamento del 30 giugno 2005 RS 0.201; RU (testo consolidato)

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Emendamento del 30 giugno 2005 RS 0.201; RU (testo consolidato) Statuto della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato RS 0.201; RU 1957 495 Emendamento del 30 giugno 2005 (testo consolidato) Conchiuso in occasione della Ventesima sessione della Conferenza

Dettagli

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa Avamprogetto Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del... L Assemblea

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 27 febbraio 2001)

Traduzione 1. (Stato 27 febbraio 2001) Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche relativo ai trasporti internazionali su strada Concluso il 14 aprile 1989 Entrato

Dettagli

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sul Consiglio della magistratura Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il

Dettagli

Bilancia a nastro trasportatore con contatore meccanico di quantità (totalizzatore), con o senza telecontatore elettromeccanico.

Bilancia a nastro trasportatore con contatore meccanico di quantità (totalizzatore), con o senza telecontatore elettromeccanico. #ST# Pubblicazioni dei dipartimenti e d'altre amministrazioni della Confederazione Ammissione alla verificazione di strumenti per pesare del 15 ottobre 1979 In virtù degli articoli 9 e 17 della legge federale

Dettagli

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP Traduzione 1 Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP 0.631.145.272 Conchiusa a Ginevra il 15 gennaio 1958 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo 1960

Dettagli

Decreto federale. Disegno

Decreto federale. Disegno Decreto federale Disegno concernente l'approvazione della decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituto dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (modifica dell'allegato III dell'accordo,

Dettagli

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1 Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1 del 19 dicembre 1877 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 33 capoverso 2 della Costituzione

Dettagli

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Approvato dal Consiglio nazionale il

Approvato dal Consiglio nazionale il Approvato dal Consiglio nazionale il 16.9.2015 Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa

Dettagli

Decreto federale. Disegno

Decreto federale. Disegno Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l «Eurodac» e che modifica

Dettagli

SANITARIE E FITOSANITARIE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA recante adozione del suo regolamento interno

SANITARIE E FITOSANITARIE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA recante adozione del suo regolamento interno ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA Sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie Bruxelles, 20 gennaio 2015 (OR. en) UE-MD 1102/15 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Dettagli

Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull immunità degli Stati. Titolo 1. Traduzione. (Stato 1 maggio 1987)

Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull immunità degli Stati. Titolo 1. Traduzione. (Stato 1 maggio 1987) Traduzione Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull immunità degli Stati Conchiuso a Basilea il 16 maggio 1972 Approvato dall Assemblea federale il 18 dicembre 1981 1 Istrumenti di ratificazione

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 26.6.2019 C(2019) 4548 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 26.6.2019 che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.11.2010 COM(2010) 645 definitivo 2010/0313 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l Unione europea, la Confederazione svizzera

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 24.7.2014 COM(2014) 491 final 2014/0225 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'unione europea, in merito alla

Dettagli

Convenzione di sicurezza sociale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Popolare Cinese

Convenzione di sicurezza sociale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Popolare Cinese Traduzione 1 Convenzione di sicurezza sociale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Popolare Cinese Conclusa il 30 settembre 2015 Approvata dall Assemblea federale

Dettagli

DECISIONI. Articolo 1

DECISIONI. Articolo 1 L 282/8 DECISIONI DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1696 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2018 concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento

Dettagli

Art. 1. Art. 2 È adottata la modifica della legge qui allegata. 1 Sono approvati:

Art. 1. Art. 2 È adottata la modifica della legge qui allegata. 1 Sono approvati: Decreto federale Avamprogetto che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l UE concernenti il recepimento delle basi legali per l istituzione e l uso del sistema di

Dettagli

Decisione n. 1/2009 relativa all inserimento nell allegato 1 di un nuovo capitolo 17 «Ascensori» nonché alla modifica del capitolo 1 «Macchine»

Decisione n. 1/2009 relativa all inserimento nell allegato 1 di un nuovo capitolo 17 «Ascensori» nonché alla modifica del capitolo 1 «Macchine» Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Decisione n. 1/2009 relativa all inserimento nell

Dettagli

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.11.2017 COM(2017) 664 final Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per modificare

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile concernente la cooperazione scientifica e tecnologica

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile concernente la cooperazione scientifica e tecnologica Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile concernente la cooperazione scientifica e tecnologica Concluso il 29 settembre 2009 Entrato

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 21.6.2018 L 158/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/886 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2018 relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2007 (OR. en) 10764/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0087 (ACC) UD 59 ENFOCUSTOM 67 COMER 94

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2007 (OR. en) 10764/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0087 (ACC) UD 59 ENFOCUSTOM 67 COMER 94 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 19 giugno 2007 (OR. en) 10764/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0087 (ACC) UD 59 ENFOCUSTOM 67 COMER 94 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE

Dettagli

Articolo 18. Articolo 19

Articolo 18. Articolo 19 L'Accordo Europeo del Consiglio d'europa sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969 e ratificato dall'italia con la Legge n. 304/1973, tutela in Europa la sistemazione alla pari

Dettagli

ALLEGATO. della. proposta congiunta di decisione del Consiglio

ALLEGATO. della. proposta congiunta di decisione del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Bruxelles, 10.7.2017 JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2 ALLEGATO della proposta congiunta di decisione

Dettagli

Disegno. Art. 1. dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas serra è approvato.

Disegno. Art. 1. dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas serra è approvato. [Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versionepubblicata nella Raccolta ufficiale. Decreto federale concernente l approvazione e la trasposizione dell'accordo

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.11.2017 C(2017) 7474 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 14.11.2017 sulle disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2089 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2089 DELLA COMMISSIONE 15.11.2017 L 297/13 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2089 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2017 sulle disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici

Dettagli

Decreto federale. del 26 settembre 2014

Decreto federale. del 26 settembre 2014 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l «Eurodac» e che modifica

Dettagli

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito Termine di referendum: 12 ottobre 2000 Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Concluso il 15 dicembre 2003 Entrato in vigore mediante scambio

Dettagli

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente

Dettagli

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. 15.xxx Messaggio che approva il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia

Dettagli

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.5.2018 COM(2018) 263 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione

Dettagli

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. [Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione

Dettagli

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento del 27 settembre 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.10.2018 C(2018) 6929 final DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE del 25.10.2018 che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo

Dettagli

Version date: International Outer Space Law, Volume 1, Part 1 11/7/ :15:00 AM OPS-Alaska

Version date: International Outer Space Law, Volume 1, Part 1 11/7/ :15:00 AM OPS-Alaska ACCORDO PER IL SALVATAGGIO DEGLI ASTRONAUTI, IL RITORNO DEGLI ASTRONAUTI E LA RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI INVIATI NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO 672 UNTS 119 Adotatto a Londra, Mosca e Washington il 22

Dettagli

Proposta di decisione (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

Proposta di decisione (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)) 9.6.2017 A8-0061/ 001-018 EMENDAMENTI 001-018 presentati da Commissione per la cultura e l'istruzione Relazione Santiago Fisas Ayxelà Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033 A8-0061/2017

Dettagli

Iniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale

Iniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale 18.464 Iniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 29 novembre

Dettagli

ALLEGATO. alla. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

ALLEGATO. alla. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 ALLEGATO alla Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'unione europea, del Protocollo addizionale alla Convenzione

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.4.2015 COM(2015) 151 final 2015/0076 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo

Dettagli

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre , decreta:

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre , decreta: Legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione

Dettagli

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 18.10.2017 COM(2017) 607 final ANNEX 1 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo addizionale

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.5.2019 COM(2019) 221 final 2019/0107 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale

Dettagli

N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato.

N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato. L. 19 novembre 1984, n. 950 (1). Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 20.4.2004 L 113/37 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2004 sull'uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità con la direttiva 95/ 18/CE del Consiglio relativa alle

Dettagli

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004) Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i paesi membri del Consiglio d Europa Conchiuso il 16 dicembre 1961 0.142.104

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.12.2018 COM(2018) 826 final 2018/0419 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo tra l'unione europea, la Repubblica d'islanda

Dettagli

Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia

Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia Traduzione Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia Concluso a Sauðárkrókur il 25 giugno 2018 Approvato dall Assemblea federale il 1 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il Entrato in vigore

Dettagli

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali 0.131.11 Concluso a Strasburgo il 9 novembre 1995 Approvato

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri del 24 marzo 2000 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.11.2017 COM(2017) 666 final 2017/0300 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere assunta a nome dell'unione europea in sede di comitato

Dettagli

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002) Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie 0.414.5 Conclusa a Parigi il 14 dicembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Istrumento

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 6408-A CAMERA DEI DEPUTATI RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata

Dettagli

Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata

Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione

Dettagli

Accordo. Traduzione 1. Preambolo

Accordo. Traduzione 1. Preambolo Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica sull esenzione dall obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido

Dettagli

Convenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982

Convenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982 Convenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982 Si tratta di una Convenzione multilaterale relativa all istituzione di un certificato sulla

Dettagli

Decreto federale Disegno

Decreto federale Disegno Decreto federale Disegno che attua le convenzioni sul rapimento internazionale di minori e che approva e attua le Convenzioni dell Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del L Assemblea federale

Dettagli

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare [Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) Traduzione 1 Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) Conchiuso a Ginevra il 5 luglio 1978 Adesione della Svizzera con strumento depositato

Dettagli

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015 Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza

Dettagli

Messaggio che approva il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni

Messaggio che approva il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni 15.071 Messaggio che approva il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni del 28 ottobre 2015 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 30.12.2017 L 351/55 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2468 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi

Dettagli

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'unione in merito alle modifiche

Dettagli

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Ordinanza concernente Svizzera Turismo Ordinanza concernente Svizzera Turismo del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente Svizzera Turismo, ordina:

Dettagli

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e tra l Unione europea sulla partecipazione della Confederazione Svizzera all operazione dell Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia

Dettagli

Basi e compendio degli Accordi

Basi e compendio degli Accordi 11.2.5 Messaggio concernente l approvazione degli Accordi veterinari con la Norvegia e la Nuova Zelanda del 12 gennaio 2011 11.2.5.1 Basi e compendio degli Accordi Il presente messaggio concerne due accordi

Dettagli

12221/17 ini/ans/sp 1 DGB 1 A LIMITE IT

12221/17 ini/ans/sp 1 DGB 1 A LIMITE IT Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0211 (NLE) 12221/17 LIMITE OIV 15 AGRI 476 NOTA Origine: Destinatario: Oggetto: Segretariato generale

Dettagli

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Legge 8 marzo 1994, n. 203 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli

Dettagli

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 29.4.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 127/129 DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai

Dettagli

#ST# Decreto federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpina

#ST# Decreto federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpina Termine d'opposizione: 13 febbraio 1992 #ST# Decreto federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Decreto sul transito alpino) del 4 ottobre 1991 L'Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Proposta di regolamento (COM(2017)0481 C8-0307/ /0219(COD))

Proposta di regolamento (COM(2017)0481 C8-0307/ /0219(COD)) 13.4.2018 A8-0373/ 001-016 EMENDAMENTI 001-016 presentati da Commissione per gli affari costituzionali Relazione Mercedes Bresso, Rainer Wieland A8-0373/2017 Statuto e finanziamento dei partiti politici

Dettagli

11.4 Allegato

11.4 Allegato 11.4 Allegato 11.4 Parte IV: Allegato secondo l articolo 10 capoverso 3 della legge federale sulle misure economiche esterne e l articolo 7b capoverso 2 della legge sull organizzazione del Governo e dell

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2013/0226 (COD) 9878/1/16 REV 1 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: STATIS 35 TRANS 219 CODEC 823

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 21 final ANNEX 1.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 21 final ANNEX 1. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 29 gennaio 2015 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2015/0013 (NLE) 5744/15 ADD 1 LIMITE PROPOSTA Origine: Data: 29 gennaio 2015 Destinatario: WTO 13 SERVICES

Dettagli