DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
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1 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 maggio Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. DEL TESORO Visto il decreto n dell 8 maggio 2014, che ha disposto per il 14 maggio 2014 l emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni; Visto l art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ravvisata l esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell area euro; Ritenuto che in applicazione dell art. 4 del menzionato decreto n dell 8 maggio 2014 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall asta relativa all emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 2014; Per l emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 2014, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari allo 0,650%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,345. Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente allo 0,403% e all 1,647%. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 14A04116 Roma, 23 maggio 2014 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA MINISTERO DELLA SALUTE base della sostanza attiva emamectina approvata con regolamento (UE) n. 828/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell allegato Visto l art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo CEE ed in particolare l art. 80 concernente «Misure Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto 4
2 Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all immissione del Regolamento secondo quanto previsto dall art. 80 del Regolamento emamectina è stata approvata con il Regolamento (UE) n. 828/2013 della commissione, fino al 30 aprile 2024, in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 e modificando di conseguenza l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; Visto l art. 2, par. 1, del Regolamento (UE) n. 828/2013, fitosanitari contenenti la sostanza attiva emamectina, alle disposizioni in esso riportate; conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) di potervi accedere e dimostrino, altresì, di rispettare le condizioni dell allegato del Reg. (UE) n. 828/2013 ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche; Considerato che l impresa titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva; fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 30 aprile 2024, data di scadenza dell approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal Regolamento (UE) n. 828/2013 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione dell art. 80 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella colonna delle «Disposizioni specifiche» cui all art. 29, par. 6 del Reg. n. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall art. 2 par. 2 parte a) del Regolamento (UE) n. 828/2013 della Commissione; Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 30 aprile 2024, termine dell approvazione della sostanza attiva emamectina, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal Regolamento (UE) della Commissione n. 828/2013; Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 aprile attiva emamectina, i prodotti fitosanitari riportati in allegato Sono fatti salvi, pena la revoca dell autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 828/2013 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al Regolamento (UE) «Disposizioni specifiche» dell allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva emamectina. Detti fascicoli uniformi di cui all art. 29, paragrafo 6 del Regolamento all impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Roma, 9 maggio 2014 Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva emamectina ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2024 N. Reg. Prodotto Impresa Affirm Syngenta Italia S.p.a. 14A
3 base della sostanza attiva sedaxane approvata con regolamento (UE) n. 826/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell allegato Visto l art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo CEE ed in particolare l art. 80 concernente «misure Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento Visti il decreto legislativo 14 marzo n. 65, corretto Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi 2012 di rídeterminazione delle tariffe relative all immissione del Regolamento (CE) 1107/2009; secondo quanto previsto dall art. 80 del regolamento sedaxane è stata approvata con il regolamento (UE) n. 826/2013 della Commissione, fino al 31 gennaio 2024, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modificando di conseguenza l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; Visto l art. 2, par 1, del regolamento (UE) n. 826/2013, fitosanitari contenenti la sostanza attiva sedaxane, alle disposizioni in esso riportate; conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) di potervi accedere e dimostrino, altresì, dì rispettare le condizioni dell allegato del reg. (UE) n. 826/2013 ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche; Considerato che in particolare le condizioni di cui all allegato I del regolamento (UE) n. 826/2013 della Commissione hanno stabilito una purezza della sostanza attiva maggiore rispetto a quello presente nei prodotti fitosanitari registrati; Considerato che il Notificante della sostanza attiva ìn questione nonché titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari ha presentato una dichiarazione attestante la modifica del livello di purezza della stessa per adeguarsi alle nuove disposizioni stabilite dal regolamento stesso dí approvazione della medesima; Considerato che l Impresa, pertanto, titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato per questa prima fase, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva sedaxane; fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fmo al 31 gennaio 2024, data di scadenza dell approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 826/2013 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione dell art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella colonna delle disposizioni specifiche 6
4 cui all art. 29, par. 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall art. 2 par. 2 parte a) del regolamento (UE) n. 826/2013 della Commissione; Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 31 gennaio 2024, termine dell approvazione della sostanza attiva sedaxane, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) della Commissione n. 802/2013; Visto il versamento effettuato aì sensi del citato D.M. 28 settembre 2012; Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 gennaio attiva sedaxane, i prodotti fitosanitari riportati in allegato Sono fatti salvi, pena la revoca dell autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 826/2013 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE) «disposizioni specifiche» dell allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva sedaxane. Detti fascicoli uniformi di cui all art. 29, paragrafo 6 del regolamento all Impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Roma, 9 maggio 2014 Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva sedaxane ri-registrati provvisoriamente fino al 31 gennaio N.Reg. Prodotto Impresa Vibrance Gold Syngenta Italia S.p.a. 14A04068 base della sostanza attiva fluopyram approvata con regolamento (UE) n. 802/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell allegato Visto l art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione n. 55 concernente il regolamento di modifica del decreto Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo CEE ed in particolare l art. 80 concernente «misure Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 7
5 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all immissione del Regolamento (CE) 1107/2009; secondo quanto previsto dall art. 80 del regolamento fluopyram è stata approvata con il regolamento (UE) n. 802/2013 della Commissione, fino al 31 gennaio 2024, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modificando di conseguenza l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; Visto l art. 2, par 1, del regolamento (UE) n. 802/2013, fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluopyram, alle disposizioni in esso riportate; conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) di potervi accedere e dimostrino, altresì, di rispettare le condizioni dell allegato del reg. (UE) n. 802/2013 ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche; Considerato che l Impresa titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva; fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 31 gennaio 2024, data di scadenza dell approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 802/2013 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione dell art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella colonna delle disposizioni specifiche cui all art. 29, par. 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall art. 2 par. 2 parte a) del regolamento (UE) n. 802/2013 della Commissione; Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 31 gennaio 2024, termine dell approvazione della sostanza attiva fluopyram, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) della Commissione n. 802/2013; Visto il versamento effettuato ai sensi del citato D.M. 28 settembre 2012; Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 gennaio attiva fluopyram, i prodotti fitosanitari riportati in allegato Sono fatti salvi, pena la revoca dell autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 802/2013 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE) disposizioni specifiche dell allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva fluopyram. Detti fascicoli uniformi di cui all art. 29, paragrafo 6 del regolamento all Impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Roma 9 maggio 2014 Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fluopyram ri-registrati provvisoriamente fino al 31 gennaio N.Reg. Prodotto Impresa LUNA PRIVILEGE BAYER CROPSCIENCES S.R.L A04069 LUNA EXPERIENCE BAYER CROPSCIENCES S.R.L. 8
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