ALLEGATO 7 SCHEMA DI CONTRATTO N.

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1 ALLEGATO 7 SCHEMA DI CONTRATTO N. PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA E LOGISTICA DEI DPI E VESTIARIO OCCORRENTE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO AMA PER UN PERIODO DI 48 MESI Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 1 di 34

2 INDICE Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni...6 Articolo 2 Oggetto...7 Articolo 3 Durata...8 Articolo 4 Condizioni della fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore...8 Articolo 5 Servizio di consegna dei DPI Articolo 6 Referente incaricato Articolo 7 Corrispettivi del servizio Articolo 8 Fatturazione e pagamenti Articolo 9 Penali Articolo 10 Cauzione Articolo 11 Riservatezza Articolo 12 Risoluzione Articolo 13 Recesso Articolo 14 Sicurezza, danni e responsabilità civile Articolo 15 Brevetti industriali e diritti d autore Articolo 16 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Articolo 17 Divieto di cessione del Contratto Cessione del credito Articolo 18 Subappalto Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 2 di 34

3 Articolo 19 Foro competente Articolo 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento Articolo 21 Oneri fiscali e spese contrattuali Articolo 22 Trasparenza Articolo 23 Condizioni risolutive espresse Articolo 24 Clausola finale Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 3 di 34

4 SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA E LOGISTICA DEI DPI E VESTIARIO OCCORRENTE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO AMA PER UN PERIODO DI 48 MESI TRA AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma ( ), Italia,, telefono n. 06/, telefax n. 06/, C.F., in persona dell Amministratore Delegato, Dott. Franco Panzironi, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. 3 del 3 dicembre 2008 (nel seguito, per brevità, anche AMA ); E la/il, con sede legale in, Via, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, Via, in persona del e legale rappresentante Dott., (nel seguito per brevità anche Fornitore ); OPPURE -, sede legale in, Via, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, Via, in persona del e legale rappresentante Dott., nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante, sede legale in, Via, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, e la mandante, sede legale in, Via, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in, dott., repertorio n. (nel seguito per brevità anche Fornitore ) PREMESSO a) che AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico del Comune di Roma, svolge per il Comune tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 4 di 34

5 in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere; b) che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA n. 24 del 22 settembre 2009 è stata deliberata l indizione della procedura di gara ad evidenza pubblica per il servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura, logistica dei DPI e vestiario occorrente per il personale del gruppo AMA per un periodo di 48 mesi; c) che AMA, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all individuazione dei fornitori per il servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura e logistica dei DPI e vestiario occorrente per il personale del gruppo AMA per un periodo di 48 mesi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. del ; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da AMA e, per l effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, nonché nelle Specifiche Tecniche; e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d Appalto, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell offerta; f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( /00) a garanzia dell adempimento delle Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 5 di 34

6 obbligazioni contrattuali, ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara; g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite; Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto: a) la documentazione della procedura di cui alle premesse e, comunque, l Allegato A Capitolato d Appalto, l Allegato B Offerta Tecnica, l Allegato C Offerta Economica; b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto. 3. L esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata: a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l AMA S.p.A. e l aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, nonché da quanto stabilito negli allegati del presente atto; b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e di procedure di scelta del contraente, con particolare riferimento al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (e relativi decreti correttivi); c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, e, in ogni caso, dalle disposizione aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto. Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 6 di 34

7 4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della procedura di cui in premessa prodotti da AMA prevarranno sugli atti e documenti tutti della procedura di cui in premessa presentati dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest ultimo ed accettate da AMA. 5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente. 6. Nell ambito del Contratto si intende per: a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico del Comune di Roma b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati; c) Capitolato d Appalto: il documento di cui all Allegato A ; d) Offerta Tecnica: il documento di cui all Allegato B ; e) Offerta Economica: il documento di cui all Allegato C ; f) Fornitore: l impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto; g) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le Parti ); h) D.P.I.: Dispositivi Protezione Individuale oggetto del presente Contratto; i) Servizi: ogni altro servizio indicato nel presente Contratto e negli Allegati. 7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente. Articolo 2 Oggetto 1. AMA affida al Fornitore, che accetta il servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura, e logistica dei DPI e vestiario occorrente per il personale del gruppo AMA, con le caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato d Appalto, e, se migliorative, nell Offerta Tecnica. 2. Le forniture ed i servizi di cui al presente Contratto non sono affidate al Fornitore Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 7 di 34

8 in via esclusiva, pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare le stesse forniture e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. 3. AMA, nel corso della durata del Contratto, si riserva di richiedere al Fornitore di incrementare le attività dettagliate sopra, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, anche ai sensi dell art. 344 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F e dell art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali. 4. AMA, nel corso della durata del Contratto, si riserva, inoltre, di richiedere al Fornitore di diminuire le attività dettagliate sopra, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, anche ai sensi dall art. 344 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F e e dell art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali. 5. AMA S.p.A. si riserva la possibilità, da esercitarsi entro 36 mesi dalla stipulazione del contratto, di effettuare l estensione contrattuale per servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, alle medesime condizioni contrattuali rispetto a quello del presente affidamento, per ulteriori 12 (dodici) ai sensi dell art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i. 6. AMA, infine, si riserva la facoltà di disporre varianti in corso di esecuzione del Contratto, ferme restando le condizioni e termini contrattuali, anche ai sensi degli artt. 114 e 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n Articolo 3 Durata 3. Il presente Contratto ha durata di 48 mesi dalla data di sottoscrizione. 4. E vietato il rinnovo tacito del Contratto. Articolo 4 Condizioni della fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 8 di 34

9 compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. 2. Le attività del presente contratto comprendono: a) noleggio dei DPI secondo tipologie e quantità indicate nel Capitolato d Appalto; b) ritiro dei DPI sporchi ove previsto nei tempi e siti indicate nel Capitolato d Appalto; c) lavaggio dei DPI; d) sanificazione dei DPI; e) finissaggio (asciugatura e stiratura) dei DPI; f) confezione (piegatura ed imballaggio) dei DPI; g) riconsegna dei DPI puliti nei tempi e siti successivamente precisati; h) riparazione e ripristino dei DPI; i) sostituzione dei DPI divenuti inidonei con altri efficienti. j) custodia dei DPI in specifici contenitori, forniti-collocati-gestiti dall aggiudicatario, con scomparti separati per sporco/pulito; k) personalizzazione (mediante codifica e nome/cognome) dei DPI per garantire l utilizzo esclusivo dell indumento al singolo e specifico utente; l) formazione all utente circa il corretto uso dei DPI; m) controllo sistematico dei DPI relativamente alla rispondenza in termini di: 1) igienizzazione, 2) alta visibilità norma EN 471 per aree minime di materiale visibile (classe 2 o 3) (rif. Norma en 471 par. 4.1) colore del materiale di fondo (rif. Norma en 471 par. 5.1) requisiti fotometrici del materiale retroriflettente (rif. Norma en 471 par. 6.1) n) gestione delle procedure di erogazione dei servizi obbligatori ed accessori; o) rendiconto sull attività svolta; p) informazione all utente circa l utilizzo del servizio. 3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 9 di 34

10 secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato d Appalto, nonché nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo. 4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato d Appalto e, ove migliorative, nell Offerta Tecnica, nonché nell Offerta Economica; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea. 6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AMA e le società del Gruppo AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con AMA. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di AMA e delle società del Gruppo AMA continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale di AMA stessa e delle sue società del Gruppo e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA, delle società del Gruppo e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 10 di 34

11 ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati. 9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, secondo quanto meglio definito nel Capitolato d Appalto e nell Offerta Tecnica. 10. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA. 11. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 12. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA. 13. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. 14. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a: a) fornire i D.P.I. e vestiario ed erogare i servizi con le caratteristiche indicate nel Capitolato d Appalto, nell Offerta Tecnica e nell Offerta Economica ed erogare i Servizi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto, negli Allegati e negli atti di gara; b) manlevare AMA dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall uso dei DPI e vestiario; c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali della serie ISO 9000 per la gestione e l assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO 9002; d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 11 di 34

12 forniture alle norme previste nel Contratto, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza; f) nell adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da AMA. 15. Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura, logistica dei DPI e vestiario con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA. Articolo 5 Servizio di consegna dei DPI 1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il servizio di consegna dei DPI nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nel presente Contratto, nel Capitolato d Appalto e nell Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi indicati da AMA. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che le sedi aziendali indicate nel Capitolato d Appalto ed i quantitativi delle varie tipologie di figure potranno subire delle variazioni in aumento o diminuzione. 2. La prima dotazione dei DPI nei quantitativi indicati nel Capitolato d Appalto suddivisivi per ciascuna figura professionale dovranno essere consegnati, secondo quanto previsto al precedente comma 1, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, ovvero entro il termine inferiore dichiarato in Offerta Tecnica, nel rispetto della pianificazione delle consegne dichiarata in Offerta Tecnica, pena l applicazione delle penali di cui oltre. 4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste al precedente comma 2, che si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, AMA ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo All atto della consegna dei DPI, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con AMA, nel quale dovranno essere indicati: la data Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 12 di 34

13 dell avvenuta consegna, il numero e la tipologia dei DPI consegnati a ciascuna figura professionale nonché l elenco dei nominativi suddivisi per sede aziendale. 6. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma 3, i DPI verranno sottoposti a collaudo da parte di AMA, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest ultimo con congruo anticipo. 7. AMA S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli e/o prove necessari ad indagare ed individuare le caratteristiche degli indumenti e dei servizi forniti, avvalendosi di laboratori accreditati di fiducia. 8. A tal fine relativamente alla fornitura dei DPI verranno prelevate, nel corso del contratto, campioni casuali di ciascuna tipologia di indumento estratti dalle partite del materiale consegnato; su detti campioni saranno effettuate (presso laboratori accreditati) le prove chimico-merceologiche necessarie a verificare la rispondenza degli stessi ai requisiti richiesti dalle rispettive Specifiche Tecniche e dalle norme tecniche in essa richiamate. Qualsiasi costo e/od onere delle prove sostenute sarà a carico dell Aggiudicatario fino alla concorrenza massima del 5 dell importo aggiudicato. Articolo 6 Referente incaricato 1. Il Fornitore si impegna a indicare un Responsabile incaricato del servizio al quale verranno inviate tutte le comunicazioni da parte degli organi di controllo di AMA e delle società del Gruppo AMA, quali interfacce ufficiali per la gestione del servizio oggetto dell appalto, il tutto secondo le prescrizioni di cui al Capitolato d Appalto ed in conformità a quanto dichiarato nell Offerta Tecnica. 2. Del Responsabile del servizio, che dovrà essere reperibile dalle ore 7.00 alle ore di ciascun giorno solare, il Fornitore dovrà indicare: il nominativo; i recapiti telefonici: cellulare, fisso e fax; l indirizzo ; indicazione di un eventuale sostituto in caso di congedi o indisponibilità. Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 13 di 34

14 Articolo 7 Corrispettivi del servizio 1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore da AMA a fronte del noleggio di ciascun capo, con le caratteristiche tecniche di cui alle Specifiche Tecniche, è indicato nell Offerta Economica, corrispettivo che deve intendersi qui integralmente trascritto. 2. Il canone mensile per ciascun capo è comprensivo delle forniture e dei servizi e comunque di ogni altra attività contrattuale stabilita nel presente Contratto e nel Capitolato d Appalto ivi comprese tutte le manutenzioni ordinarie, quali a titolo puramente esplicativo e non esaustivo: piccoli rammendi, sostituzioni di automatici o bottoni o cerniere e ripristino di cuciture. 3. Il predetto corrispettivo si riferisce alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale. 4. Per le manutenzioni straordinarie dovranno essere preventivamente e specificatamente autorizzate da AMA S.p.A. e saranno oggetto di separata contabilizzazione e fatturazione; la sostituzione dei DPI smarriti o irrimediabilmente danneggiati dai dipendenti dell aggiudicatario verrà valutata secondo la tabella dei valori convenzionali di cui allegato n. 4 compilata a cura del concorrente e sarà oggetto di separata contabilizzazione e fatturazione. 5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall esecuzione del Contratto e dall osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 6. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per un periodo di 24 mesi dalla stipulazione del presente contratto. Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 14 di 34

15 7. Al termine del predetto periodo AMA S.p.A. riconoscerà al Fornitore gli adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi secondo le modalità previste dall art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivi decreti corretti per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa. Articolo 8 Fatturazione e pagamenti 1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 7 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e nel Capitolato d Appalto. 2. In particolare, il corrispettivo verrà maturato e fatturato dal Fornitore ogni fine mese, previa emissione da parte di AMA del relativo numero di ordinativo contestualmente alla data della Relazione di collaudo, di cui al precedente articolo Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed al numero di ordinativo assegnato da AMA, nonché il dettaglio delle prestazioni afferenti il noleggio e il lavaggio, con indicazione del canone di servizio a persona per profilo professionale e reparto/sede, il numero degli addetti, nonché l eventuale numero, diviso per tipologia, delle manutenzioni straordinarie (con allegata copia dell approvazione da parte di AMA S.p.A.). Tale fattura dovrà essere intestata e spedita ad AMA. 4. L importo delle predette fatture verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 120 (centoventi) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n., intestato al Fornitore presso, A.B.I., C.A.B.. Le spese del bonifico sono a carico di AMA, che pertanto non le potrà decurtare dall importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 5. È facoltà di AMA richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 15 di 34

16 e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 6. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di sette punti percentuali, secondo quanto previsto nell art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce. 9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 16 di 34

17 previste nel Contratto. 10. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 11. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. Articolo 9 Penali 1. In caso di difformità dei prodotti in modo non significativo rispetto alle prescrizioni di cui alle Specifiche Tecniche e/o a qualsiasi altro documento presentato in sede di gara, non imputabile ad AMA, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, secondo quanto stabilito al precedente articolo 5, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad AMA una penale da un minimo del 3% (tre per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento), in relazione alle difformità e/o carenza riscontrate, a cura degli organi competenti aziendali, in conseguenza del minor pregio delle attrezzature offerte, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Salva l ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, nel caso di mancato rispetto delle condizioni, anche migliorative, contenute in Offerta Tecnica relativamente al servizio di assistenza post vendita, saranno previste le seguenti penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno: a) 0,1 per mille del valore annuo dell appalto per ogni giorno di ritardo nell inizio servizio a tutte le figure aziendali; b) 1,00 /DPI /giorno in caso di ritardi nell esecuzione settimanale del servizio e nella consegna dei DPI per i nuovi assunti, stagionali o variazioni di mansioni; c) 10,00 /capo nel caso di non idonea igienizzazione di ogni singoli capo e nella riconsegna di capi En 471 non conformi; Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 17 di 34

18 d) 1,00 /capo in caso di mancato conferimento all interno dello scomparto dell armadio di ogni singolo capo pulito; e) 1,00 /dpi per ogni mancata effettuazione delle riparazioni ordinarie indicate all art.3 punto l) opportunamente segnalata dai referenti AMA S.p.A; f) 10,00 per ogni mancata consegna a ciascuna figura professionale del massimario nel quale sono riportate le informazioni in marito alla corretta esecuzione del servizio, se presentato in sede di offerta. 3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad AMA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei DPI oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 5, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad AMA una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nelle Specifiche Tecniche; in tali casi AMA applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati da AMA al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall inizio dell inadempimento. 6. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 18 di 34

19 7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. 8. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 12. Articolo 10 Cauzione 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo. 2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del AMA a garanzia dell esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ., nascenti dal presente Contratto. 3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l applicazione delle penali. 4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, e pertanto alla data della Relazione di collaudo, e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 19 di 34

20 progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all istituto garante, di un documento attestante l avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità mensile da AMA in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime. 5. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da AMA. 6. Qualora l ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA. 7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto. Articolo 11 Riservatezza 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del Contratto. 2. L obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 20 di 34

21 a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di riservatezza. Articolo 12 Risoluzione 1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 21 di 34

22 sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell ulteriore danno e all esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà risolvere di diritto, anche ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell ulteriore danno e all esecuzione in danno, nei seguenti casi: a) superamento del termine massimo di ritardo nella consegna dei DPI, ai sensi del precedente articolo 5, comma 3; b) esito negativo del collaudo dei DPI consegnati in sostituzione, ai sensi del precedente articolo 5, comma 6; c) superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, ai sensi del precedente art. 9, comma 8; d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dei AMA S.p.A., ai sensi del precedente articolo 10; e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi Allegati; f) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la durata del Contratto, ai sensi del successivo articolo 14; g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro AMA S.p.A., ai sensi del successivo articolo 15; h) il ripetersi, nel corso dell anno solare, per almeno 3 (tre) volte di disservizi, ritardi ed eventuali altre disfunzioni nell organizzazione e nell esecuzione dell appalto rispetto alla tempistica indicata nel Capitolato d Appalto e nelle Specifiche Tecniche; Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 22 di 34

23 i) negli altri casi di cui agli articoli 8 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Riservatezza), 15 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto), 18 (Subappalto), 22 (Trasparenza), 23 (Condizioni risolutive espresse). 3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di AMA S.p.A. al risarcimento dell ulteriore danno. Articolo 13 Recesso 1. AMA ha diritto, nei casi di: a) giusta causa, b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi, c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. 2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle forniture e dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall articolo 1671 cod. civ. 3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 23 di 34

24 ristrutturazione dell indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora taluno dei componenti l organo di amministrazione o l amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto. 4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di AMA. 5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi 1 e 2, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA. In caso di recesso di AMA ai sensi del presente comma, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non oltre il 2% (due per cento) del corrispettivo residuo; il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 24 di 34

25 Articolo 14 Sicurezza, danni e responsabilità civile 1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA. 2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento del danno, il Fornitore ha stipulato una adeguata copertura assicurativa con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto e prevede la rinunzia dell assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Fornitore Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 25 di 34

26 non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 4. Resta ferma l intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. Articolo 15 Brevetti industriali e diritti d autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all uso di dispositivi o all adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 3. Nell ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati. Articolo 16 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto. 2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, Allegato 7 Schema di Contratto Pag. 26 di 34

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