Due leggi a tutela del diritto dei minori

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1 LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) come modificata dalla nuova legge 19 ottobre 2015 n. 173 LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) e successive modificazioni nel testo modificato dal disegno di legge approvato in Senato il 14 ottobre 2015 ed ora inviato alla Camera per l approvazione definitiva * modifiche in rosso neretto Nello stesso periodo di tempo, in questo autunno 2015, il legislatore vara due leggi a tutela dei diritti dei minori. La prima legge 19 ottobre 2015 n. 173 consentirà ai minori in affidamento di essere adottati dagli affidatari e in ogni caso di mantenere con loro i rapporti affettivi sviluppati. La seconda legge (in attesa della seconda lettura in Senato dopo l approvazione il 14 ottobre alla Camera) consentirà ai minori nati da genitori stranieri, di cui almeno uno abbia un permesso di soggiorno permanente, di prendere la cittadinanza italiana. I. Legge che consente ai minori in affidamento di essere adottati dagli affidatari o in ogni caso mantenere con loro i rapporti affettivi sviluppati La prima legge riguarda il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento. La legge consentirà ai minori in affido di non dover cambiare famiglia se vengono dichiarati adottabili. La prima novità sta nel fatto che il minore che si trovano in affidamento potrà essere adottato dagli affidatari che hanno i requisiti per poter accedere all adozione (uniti in matrimonio da almeno tre anni o sposatisi dopo aver convissuto almeno tre anni). L adozione verrà pronunciata dopo la dichiarazione di adottabilità. Se, invece, il minore dovesse far rientro nella famiglia d origine dovranno comunque essere tutelati i rapporti affettivi positivi sviluppati con la famiglia affidataria. Il minore dodicenne o di età anche inferiore se capace di discernimento andrà sempre ascoltato perché possa esprimere il suo punto di vista. A tal fine viene anche modificato l art. 25 della legge nel quale si introduce un secondo comma il cui senso non è chiarissimo e che pare destinato a regolamentare le modalità per giungere alla dichiarazione di adozione. La seconda novità sta nella indicazione di una sorta di legittimazione processuale degli affidatari ed anche dei semplici collocatari provvisori i quali a pena di nullità devono essere convocati nel procedimento di adottabilità o relativo all affidamento nonché in qualunque altro procedimento sulla responsabilità genitoriale in cui è coinvolto il minore loro affidato, per essere sentiti evidentemente e possono presentare memorie. Il testo di questa novità inserita nell art. 5 della legge sull adozione meritava di essere scritto meglio. Non si tratta di un vero e proprio litisconsorzio giacché non sembra che il legislatore abbia voluto attribuire la qualità di parti processuali a tali soggetti - anche se non è escluso che l attribuzione di un diritto del genere 1 Lessico di diritto di famiglia

2 possa portare a configurare le garanzie attribuite all intervento autonomo dall art. 105, primo comma, c.p.c. come già oggi la giurisprudenza ammette per gli affidatari. La terza novità consiste nella possibilità per i minori orfani di entrambi i genitori di poter essere adottati (anche senza dichiarazione di adottabilità) dagli affidatari ancorché persone singole, a cui siano legati da un rapporto stabile duraturo preesistente alla morte die genitori, nei casi in cui oggi è ammessa in questa situazione l adozione in casi particolari da parte dei parenti fino il sesto grado. II. Legge che consente ai minori nati da genitori stranieri di cui almeno uno abbia un permesso di soggiorno permanente o di lungo periodo ovvero ai minori che hanno frequentato la scuola in Italia per almeno cinque anni di prendere la cittadinanza italiana La legge consente l acquisizione della cittadinanza italiana (fino al compimento dei 20 anni) a chi nasce in Italia da genitori stranieri con permesso di soggiorno permanente in Italia (art. 14, Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30) o con permesso di soggiorno UE di lungo periodo (art. 9 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286). La prima situazione è quella che, in deroga alle norme sul permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari, consente ai cittadini dell Unione che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale di richiedere un permesso di soggiorno permanente. Questa situazione è indicata nell art. 14 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) dove si prevede che il cittadino dell Unione ed i suoi familiari che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale hanno diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste per il permesso di soggiorno degli extracomunitari. La seconda situazione è indicata nell art. 9 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) dove si prevede che lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all importo annuo dell assegno sociale e lo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall articolo 2, comma 1, lettera a),del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. In entrambi i casi ai figli degli stranieri che sai trovano nelle condizioni sopra indicate potrà essere concessa la cittadinanza italiana. Un nuovo caso di ius soli (in deroga al criterio generale dello ius sanguinis seguito dal nostro ordinamento) oltre quello già previsto della nascita in Italia da genitori ignoti o apolidi. Oltre ai due casi indicati potrà acquistare la cittadinanza italiana il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia frequentato positivamente per almeno cinque anni la scuola in Italia. 2 Lessico di diritto di famiglia

3 LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) come modificata dalla nuova legge approvata il 14 ottobre 2015 (omissis) ART L affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. 2. Ove manchi l assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. 3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell esercizio dei poteri riconosciuti all affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l affidamento con l obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. 4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell affidamento rechi pregiudizio al minore. 5. L affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. 5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. 5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l affidamento. 5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento. 6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l adozione di ulteriori provvedimenti nell interesse del minore. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato. ART L affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell articolo 316 del codice civile. In ogni caso l affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L affidatario deve essere sentito nei pro- 3 Lessico di diritto di famiglia

4 cedimenti civili in materia di responsabilita genitoriale, di affidamento e di adottabilita relativi al minore affidato. L affidatario o l eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell interesse del minore. 2. Il servizio sociale, nell ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari. 3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato. 4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria. (omissis) ART Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità decorso un anno dall affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all adozione nei confronti della coppia prescelta. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell articolo 4, comma 5-bis. 2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti, questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti. 3. Nell interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata. 4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l affidamento preadottivo, l adozione, nell interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. 5. Se nel corso dell affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. 6. La sentenza che decide sull adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore. 7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. (omissis) ART I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell ambito di un prolungato periodo di affidamento quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. 4 Lessico di diritto di famiglia

5 2. L adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli. 3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l adottante e persona coniugata e non separata, l adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. 4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l età dell adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare. LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) e successive modificazioni nel testo modificato dal disegno di legge approvato in Senato il 14 ottobre 2015 ed ora inviato alla Camera per l approvazione definitiva Art è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. 2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. 2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Art Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge. 2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non puo essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti. Art Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Qualora l adozione sia revocata per fatto dell adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. 5 Lessico di diritto di famiglia

6 4. Negli altri casi di revoca l adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa. Art Lo straniero o l apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana. 2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data. 2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. 2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2- bis, l interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Art Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. Art Precludono l acquisto della cittadinanza ai sensi dell articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. 2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b). 3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. 4. L acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonchè per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo. 6 Lessico di diritto di famiglia

7 Art. 7 [1. Ai sensi dell articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell interno, a istanza dell interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare] Comma abrogato dall art. 8 del DPR 18 aprile 1994, n L istanza per l acquisto o la concessione della cittadinanza va ora presentata al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell istante ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all autorità consolare. 2. Si applicano le disposizioni di cui all articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13. Art Con decreto motivato, il Ministro dell interno respinge l istanza di cui all articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall emanazione del provvedimento. 2. L emanazione del decreto di rigetto dell istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. Art La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall articolo 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale. 1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell istante o alla competente autorità consolare 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato. Art. 9-bis 1. Ai fini dell elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all istanza o dichiarazione dell interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. 2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. 2. bis Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori. 3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all entrata del bilancio dello Stato per 7 Lessico di diritto di famiglia

8 essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall Unione europea e, per l altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. Art Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Art Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma puo ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all estero. Art Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all intimazione che il Governo italiano puo rivolgergli di abbandonare l impiego, la carica o il servizio militare. 2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra. Art Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare; b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all estero, dichiara di volerla riacquistare; c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica; d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine; e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all intimazione di abbandonare l impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l intimazione di cui all articolo 12, comma Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l abbia perduta in applicazione dell articolo 3, comma 3, nonchè dell articolo 12, comma Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite. Art I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. 8 Lessico di diritto di famiglia

9 Art L acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste. Art L apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare. 2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all apolide ai fini dell applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare. Art Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l opzione prevista dall articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Resta fermo quanto disposto dall articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n Art Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica. Art Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio Art Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa. Art Ai sensi e con le modalità di cui all articolo 9, la cittadinanza italiana puo essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l affiliazione. Art Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare. Art Le dichiarazioni per l acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all estero, davanti all autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonchè gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell atto di nascita. 9 Lessico di diritto di famiglia

10 Art. 23-bis 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale. 2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l iscrizione nell anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi. 3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute. 4. Ai fini dell applicazione dell articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita. 5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza. 6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l assistenza dell amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all articolo 10. Art. 23-ter 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini». Art Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all estero, all autorità consolare competente. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all articolo Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni. Competente all applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto. 10 Lessico di diritto di famiglia

11 Art Le disposizioni necessarie per l esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Art Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n.1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l articolo 143- ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 2. è soppresso l obbligo dell opzione di cui all articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali. Art La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. DISEGNO DI LEGGE approvato dal Senato Art. 1 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91) (omissis) Art. 2 (Disposizioni di coordinamento e finali) 1. Dopo il comma 1 dell articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: (omissis) 2. L articolo 33, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato. 3. Al comma 2 dell articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile». 4. Con regolamento, adottato ai sensi dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza. 5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni. Art. 3 (Disposizione sull ambito di applicazione) 1. Resta ferma l applicazione delle disposizioni della presente legge agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età. 11 Lessico di diritto di famiglia

12 Art. 4 (Disposizioni transitorie) 1. Le disposizioni di cui all articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d età previsto dall articolo 4, comma 2-ter, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale. 2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, sospende l iscrizione e l annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell interno il nulla osta relativo all insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimento di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell ufficiale dello stato civile. 3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge. 12 Lessico di diritto di famiglia

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