SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 7 luglio 2014 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

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1 SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 155 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 luglio 2014 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DECRETO 20 giugno Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n (14A05171) Pag. 1 DECRETO 2 luglio Ministero dell interno Nuova certificazione relativa al concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica. (14A05187) Pag. 8 DECRETO 18 febbraio Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 462). (14A05008) Pag. 12 Ministero dello sviluppo economico DECRETO 29 maggio Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa S.S. Cornelio e Cipriano in liquidazione», in Carnate e nomina del commissario liquidatore. (14A05131) Pag. 14 DECRETO 3 giugno Scioglimento della «CO.M.E.S. Società cooperativa a r.l.», in Molinella e nomina del commissario liquidatore. (14A05127) Pag. 15

2 DECRETO 3 giugno ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Scioglimento della «Adil Società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (14A05128) Pag. 16 DECRETO 3 giugno Scioglimento della «Punto Coop. - Società cooperativa», in Colognola ai Colli e nomina del commissario liquidatore. (14A05129) Pag. 16 DECRETO 3 giugno Scioglimento della «Società cooperativa Edilizia Serena 97», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore. (14A05130) Pag. 17 DECRETO 6 giugno Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa *Facchini Firenze società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (14A05126) Pag. 18 Agenzia italiana del farmaco Comunicato di rettifica relativo all estratto della determina n. 488/2014 del 20 maggio 2014 recante l autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Hikma». (14A05065) Pag. 25 Comunicato di rettifica relativo all estratto della determina n. 555/2014 del 30 maggio 2014 recante l autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Sandoz 750 mg». (14A05066) Pag. 25 Autorità di regolazione dei trasporti Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (14A05219) Pag. 25 Ministero della difesa DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ Agenzia italiana del farmaco DETERMINA 23 giugno Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc» (pantoprazolo) ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 637/2014). (14A05067)... Pag. 19 Corte dei conti DELIBERA 12 giugno Indirizzi ex articolo 1, comma 166 e ss, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al bilancio di previsione 2014, per una prudente gestione dell esercizio provvisorio. (Delibera n. 18/SE- ZAUT/2014/INPR). (14A05076) Pag. 20 Radiazione di una strada dal novero delle strade militari (14A05119) Pag. 25 Radiazione di una strada dal novero delle strade militari (14A05120) Pag. 25 Radiazione di una strada dal novero delle strade militari (14A05121) Pag. 25 Radiazione di una strada dal novero delle strade militari (14A05122) Pag. 25 Radiazione di una strada dal novero delle strade militari (14A05123) Pag. 25 Radiazione di una strada dal novero delle strade militari (14A05124) Pag. 25 Radiazione di una strada dal novero delle strade militari (14A05125) Pag. 25 II

3 Ministero della salute Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prazitel Gatto», 230/20 mg compresse rivestite appetibili per gatti. (14A05068) Pag. 26 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxadox». (14A05071) Pag. 26 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis MS Live» liofilizzato per sospensione per polli. (14A05069) Pag. 26 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zuritol» 50 mg/ ml - sospensione orale per suinetti, 3-5 giorni di età. (14A05070) Pag. 26 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l anno (14A04870) III

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5 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DECRETO 20 giugno Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell art. 71 -septies della legge 22 aprile 1941, n IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante: Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (d ora in avanti legge sul diritto d autore ); Visto l art. 71 -sexies della legge sul diritto d autore, secondo il quale è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui al successivo art quater della medesima legge; Visto, altresì, l art. 71 -septies della legge sul diritto d autore, il quale prevede che agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, sia attribuito un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d autore; Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell art. 71 -septies della legge sul diritto d autore, in base ai quali detto compenso c.d. per copia privata è costituito: a) per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall acquirente finale al rivenditore; b) per gli apparecchi polifunzionali, da una quota calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio; c) per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti, e la misura del compenso cd. per copia privata è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d autore, ed è sottoposto ad aggiornamento triennale, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione ; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 dicembre 2009, relativo alla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi; Viste le sentenze del TAR del Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, tra cui la n. 2163/2012 del 2 marzo 2012, che hanno respinto i ricorsi proposti avverso il predetto decreto ministeriale 30 dicembre 2009, confermando la legittimità del suo impianto, sia sotto il profilo formale e procedurale, sia sotto il profilo sostanziale della adeguatezza istruttoria e motivazionale e della logicità contenutistica; Visto l art. 193 della legge sul diritto d autore, che prevede che il Comitato consultivo permanente per il diritto d autore può essere convocato in Commissioni speciali per lo studio di determinate questioni di volta in volta con provvedimento del Presidente; Visto il verbale dell adunanza generale del Comitato consultivo permanente per il diritto d autore del 27 settembre 2013, nel corso della quale il Presidente ha individuato i membri della Commissione speciale incaricata a svolgere una istruttoria tesa alla rilevazione delle tariffe europee praticate negli Stati anche in attuazione della Direttiva 2001/29/CE; Visto il verbale dell adunanza generale del Comitato consultivo permanente per il diritto d autore del 28 ottobre 2013 nel corso della quale, a seguito della relazione effettuata dalla commissione speciale, è stato dato mandato al Presidente di procedere all elaborazione di un parere secondo le indicazioni tecniche emerse; Visto il parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d autore sull aggiornamento delle tariffe relative al compenso per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi, inviato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il 5 novembre 2013, protocollo n ; Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti, nonché quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, nell audizione del 10 gennaio 2014, indetta con nota del 7 gennaio 2014 protocollo n. 169, alle quali è stato consegnato il parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d autore per la formulazione di osservazioni da presentare entro il 28 gennaio 2014; Considerato che le Associazioni presenti hanno formulato osservazioni in sede di audizione, come da verbale del 10 gennaio 2014; Considerato che entro il termine suddetto sono pervenute osservazioni da parte di AFI, AUDIOCOOP, ANITEC, ANDEC, ALTROCONSUMO, ANICA, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA, CONFINDUSTRIA DIGITALE, FIMI, NUO- VO IMAIE, SCF, UNIVIDEO; 1

6 Considerati gli esiti del sondaggio denominato: Internet e la fruizione delle opere dell ingegno promosso dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per un approfondimento e per l aggiornamento delle tariffe, operato su un campione di popolazione di età superiore ai 14 anni, su tutto il territorio nazionale, finalizzato ad analizzare le attitudini dei soggetti che realizzano copie private e alla valutazione dei supporti maggiormente utilizzati; Considerato che lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la presenza delle c.d. memorie in qualsiasi apparato e che tale circostanza ha determinato la necessità di effettuare una significativa distinzione tra i dispositivi in relazione alla loro capacità di registrazione di fonogrammi e di videogrammi; Tenuto conto dell incidenza delle misure tecnologiche di protezione di cui all art quater della legge sul diritto d autore e della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica; Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti, nonché quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, nell audizione del 23 aprile 2014, indetta con nota dell 11 aprile 2014, protocollo n. 7347; Considerato che le Associazioni presenti hanno formulato osservazioni in sede di audizione come da verbale del 23 aprile 2014 e successivamente per iscritto; Considerato che il Ministro p.t. ha riscontrato la permanenza di una netta distanza tra le parti ed ha ritenuto, pertanto, di richiedere un nuovo parere al Comitato permanente per il diritto d autore; Visto il successivo parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d autore sull aggiornamento delle tariffe relative al compenso per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi, inviato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il , protocollo n /26.3; Considerato che l ampia e approfondita istruttoria svolta, con la partecipazione attiva di tutte le categorie interessate, anche attraverso l acquisizione di appositi contributi scritti, all esito delle audizioni del 10 gennaio 2014 e del 23 aprile 2014, soddisfa ampiamente le esigenze partecipative, istruttorie e di contradditorio, definite dalla legge in termini di acquisizione del parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d autore e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1 dell art. 71 -septies legge sul diritto d autore; Considerato che la discrezionalità tecnica demandata dalla norma primaria all Amministrazione, nell esercizio della funzione di aggiornamento triennale del compenso di cui all art. 71 -sexies, si connota di elementi di equità integrativa, come evidenziato dalla fonte comunitaria di cui alla direttiva 22 maggio 2001, n. 2001/29/CE, che usa la locuzione equo compenso (considerando 35 e 38, nonché art. 5, par. 2); Ritenuto, pertanto, che l aggiornamento non debba corrispondere in modo vincolato a un criterio puramente ricognitivo di dati aritmetici in ordine all evoluzione tecnica, all ingresso sul mercato e nell uso comune di nuovi dispositivi, agli scostamenti nelle abitudini di impiego e/o della capacità di memoria degli apparecchi e dei supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all art. 71 -sexies, ma debba tenere conto delle informazioni e dei dati acquisiti, nonché dei diversi punti di vista e delle proposte delle categorie interessate, al fine di definire un punto di equilibrio tra le opposte esigenze, di assicurare, da un lato, la giusta remunerazione dell attività creativa e artistica degli autori e degli interpreti o esecutori, nonché dei produttori, con un adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale, e, dall altro lato, un incidenza proporzionata e ragionevole del meccanismo di prelievo alla fonte destinato ad alimentare il suddetto equo compenso, tale da non colpire in modo eccessivo i settori produttivi interessati dal prelievo medesimo; Considerato che taluni scostamenti in diminuzione rispetto alle indicazioni contenute nella suddetta istruttoria del Comitato consultivo permanente per il diritto d autore si giustificano, in linea generale, sia nella suddetta logica di equo contemperamento dei diversi interessi in campo, sia alla luce delle considerazioni di sintesi portate all attenzione del Ministero nel corso e all esito della fase partecipativa; Considerato che gli scostamenti in diminuzione rispetto alla proposta contenuta nel parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d autore trovano altresì giustificazione in ulteriori circostanze, emerse anche dalle osservazioni, dai documenti e dagli studi acquisiti nel corso dell istruttoria; Considerata, altresì, la necessità di monitorare le dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi interessati dal prelievo per c.d. copia privata, ai sensi degli articoli 71 -sexies e seguenti della legge sul diritto d autore, nonché la richiesta espressa dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti, nonché quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, di rinnovare il tavolo di lavoro tecnico di cui all art. 5 dell allegato tecnico del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2009, le cui analisi e proposte potranno essere valutate ai fini dell aggiornamento del prossimo triennio ; 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7 Decreta: Art Il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi è determinato nella misura tariffaria stabilita nell allegato tecnico annesso al presente decreto e di cui è parte integrante. 2. Le tariffe previste nel sopra citato allegato tecnico entrano in vigore alla data di pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Art. 2. Il Tavolo di lavoro tecnico, istituito ai sensi dell art. 5 dell allegato tecnico al decreto ministeriale 30 dicembre 2009, sarà rinnovato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e avrà, tra gli altri, il compito di verificare, dopo 12 mesi, lo stato di applicazione del presente provvedimento. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, successivamente, sul sito Internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.). Roma, 20 giugno 2014 Il Ministro: FRANCESCHINI A LLEGATO TECNICO Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell art. 71 -septies della legge 22 aprile 1941, n Art. 1. Defi nizioni Ai fini della corresponsione del compenso di cui all art. 71 -septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni si intende per: a) apparecchio monofunzionale o dedicato: dispositivo esclusivamente destinato alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi; b) apparecchio polifunzionale: dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi; c) distributore: chiunque distribuisca, sia all ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettate al compenso per copia privata; d) fabbricante: chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi; e) importatore: chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto; f) supporto: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, ivi incluse le memorie o hard disk. Si intende per memoria o hard disk qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati. Per memorie fisse si intendono quelle stabilmente residenti in uno dei dispositivi previsti all art. 2 lettere r), s), t), u), v), w), x) del presente Allegato. Per memorie trasferibili si intendono quelle previste all art. 2 lettere o), p), q) del presente Allegato; Art. 2. Misure del compenso per copia privata 1. Il compenso di cui all art. 71 -septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato, fino all aggiornamento delle presenti disposizioni, nelle seguenti misure: a) Supporti audio analogici: 0,23 per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; b) Supporti audio digitali dedicati quali minidisc, CD-R Audio: 0.22 per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; c) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati: 0.10 ogni 700 MB. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore; d) Supporti audio digitali dedicati riscrivibili quali CD-RW Audio: 0.22 per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; e) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di fonogrammi quali CD-RW: 0.10 ogni 700 MB. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore; f) Supporti video analogici: 0.10 per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; g) Supporti video digitali dedicati quali: DVHS 0.22 per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; h) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali: DVD RAM, DVD DUAL LAYER, DVD-R, DVD+R: 0.20 ogni 4.7 GB. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore; i) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi quali DVD RAM, DUAL LAYER, DVD-RW, DVD+RW: 0.20 ogni 4,7 GB. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore; j) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali Blu Ray: 0.20 ogni 25 GB. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore; k) soppressa; l) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali Blu-Ray RW: 0.20 ogni 25 GB. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore; m) soppressa; n) Apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video e masterizzatori di supporti: 5% del prezzo indicato dal soggetto obbligato nella documentazione fiscale; per i masterizzatori inseriti in apparecchi polifunzionali: 5% del prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti; n-bis ) Apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione analogica o digitale audio e video con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione: 5% del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione; n-ter ) Televisori aventi funzione di registrazione diversi da quelli di cui alla lettera v) : compenso fisso di 4,00; 3

8 o) Memorie trasferibili o removibili: Compenso per Gigabyte Capacità 0,00 da 0 fino a 32 MB 0,09 >32 MB e oltre, fino a 1 GB 0,09 per ogni GB successivo al primo E fissato un compenso di copia privata massimo applicabile per ciascuna unità di 5,00; p) Chiavette USB/USB Stick: Compenso per Gigabyte Capacità 0,00 da 0 fino a 256 MB 0,10 >256 MB e oltre, fino a 1 GB 0,10 per ogni GB successivo al primo E fissato un compenso di copia privata massimo applicabile per ciascuna unità di 9,00; q) Hard Disk esterno con o senza alloggio che ne consente la connessione ad altri apparecchi incluse le SSD (Solid State Drive): Compenso per Gigabyte 0,01 E fissato un compenso di copia privata massimo applicabile per ciascuna unità di 20,00; 4

9 r) Memoria o Hard Disk integrato in un apparecchio multimediale audio e video portatile o altri dispositivi analoghi: Compenso Per Categoria Capacità 3,22 fino a 1 GB 3,86 da >1 fino a 5 GB 4,51 da >5 GB fino a 10 GB 5,15 da >10 GB fino a 20 GB 6,44 da >20 GB fino a 40 GB 9,66 da >40 GB fino a 80 GB 12,88 da >80 GB fino a 120 GB 16,10 da >120 GB fino a 160 GB 22,54 da >160 GB fino a 250 GB 28,98 da >250 GB fino a <400 GB 32, GB e oltre s) Memoria o hard disk integrato in un lettore portatile Mp3 e analoghi o altro apparecchio Hi-Fi: Compenso Per Categoria Capacità 0,64 fino a 128 MB 2,21 da >128 MB fino a 512 MB 3,22 da >512 MB fino a 1 GB 5,15 da >1 GB fino a 5 GB 6,44 da >5 GB fino a 10 GB 7,73 da >10 GB fino a 15 GB 9,66 da >15 GB fino a <20 GB 20 GB e oltre 12,88 5

10 t) Hard Disk esterno multimediale con uscita audio/video per la riproduzione dei contenuti su un apparecchio TV o Hi-Fi: Compenso per Categoria Capacità 4,51 fino a 80 GB 6,44 da >80 GB fino a 120 GB 7,73 da >120 GB fino a 160 GB 10,42 da >160 GB fino a 250 GB 12,88 da >250 GB fino a <400 GB 14, GB e oltre Per gli Hard Disk aventi capacità oltre i 500 GB, il compenso è di 14,81 ed è incrementato di 1,84 ogni 200 GB ulteriori; u)soppressa; v) Memoria o Hard Disk integrato in un videoregistratore, decoder di qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via cavo ed apparecchiature similari, apparecchio TV: Compenso Per Categoria Capacità 6,44 fino a 40 GB 9,66 da >40 GB fino a 80 GB 12,88 da >80 GB fino a 120 GB 16,10 da >120 GB fino a 160 GB 22,54 da >160 GB fino a 250 GB 28,98 da >250 GB fino a <400 GB 32,20 da >400 GB e oltre 6

11 w) Memoria o Hard Disk: 1. integrato in dispositivi di telefonia mobile dotati di funzione di registrazione e/o riproduzione multimediale audio o video diversi dai dispositivi individuati al successivo punto 2: Compenso fisso di 0,50; 2. integrato in dispositivi di telefonia mobile con schermo touchscreen o similare e/o con tastiera completa Qwerty/Qwertz, dotati di un sistema operativo (c.d. smartphone) oppure integrato in dispositivi con schermo touchscreen o similare che possono connettersi alla rete internet attraverso Wi-fi, 3G, 4G o similare (c.d. tablet): Compenso per categoria Capacità 3,00 fino a 8 GB 4,00 da > 8 GB fino a 16 GB 4,80 da >16 GB fino a 32 GB 5,20 da >32 GB x) Memoria o Hard Disk integrato in altri dispositivi non inclusi nelle precedenti lettere con funzione di registrazione e riproduzione di contenuti audio e video: Compenso per categoria Capacità 0,64 fino a 256 MB 0,97 da >256 MB fino a 384 MB 1,29 da >384 MB fino a 512 MB 1,61 da >512 MB fino a 1 GB 1,93 da >1 GB fino a 5 GB 2,25 da >5 GB fino a 10 GB 2,58 da >10 GB fino a 20 GB 7

12 3,22 da >20 GB fino a 40 GB 4,83 da >40 GB fino a 80 GB 6,44 da >80 GB fino a 120 GB 8,05 da >120 GB fino a 160 GB 11,27 da >160 GB fino a 250 GB 14,49 da >250 GB fino a < 400 GB 16, GB e oltre Art. 3. Esclusione di doppio prelievo per apparecchi con memoria fissa 1. Per gli apparecchi monofunzionali o polifunzionali con memoria o hard disk fissi è dovuto il solo compenso per copia privata commisurato alla capacità di registrazione resa dalla memoria o hard disk fissi. La disposizione non si applica qualora le predette memorie o hard disk siano espressamente esclusi dal pagamento del compenso. Art. 4. Protocolli applicativi 1. La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) promuove protocolli per una più efficace applicazione delle presenti disposizioni, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi. Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria. 2. Sino all adozione dei protocolli di cui al comma 1, restano in vigore gli accordi previgenti alle presenti disposizioni. 14A05171 DECRETO 2 luglio MINISTERO DELL INTERNO Nuova certificazione relativa al concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica. IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE Visto l art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che, testualmente, prevede: I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell art. 1, comma 380 -ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al ; Visto l art. 47, comma 9, in base al quale Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8, per ciascun comune, sono determinati con decreto del Ministro dell interno. ; Visto il successivo comma 9, lettera a), del medesimo art. 47, che prevede alcune condizioni per l incremento o la riduzione del 5 per cento degli importi determinati con le modalità indicate nella stessa lettera a) e che: A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella me- 8

13 desima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell allegata tabella B sostenuti nell anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori di cui all art. 9, commi 1 e 2. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l incremento del 10 per cento. ; Visto il decreto del Ministero dell interno dell 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 111 del 15 maggio 2014, con il quale è stato approvato il modello relativo alla comunicazione da parte delle province e dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del richiamato decreto-legge 66/2014, che i comuni hanno già telematicamente inviato nei termini previsti; Ritenuto che a seguito delle modifiche introdotte all art. 47, comma 9, in sede di conversione del decretolegge n. 66/2014, è necessario dare la possibilità ai comuni di poter trasmettere facoltativamente una nuova certificazione sostitutiva di quella precedentemente inviata o di trasmettere la medesima certificazione anche se non precedentemente inviata; Ritenuto che in caso di mancato invio da parte dei comuni di una nuova certificazione le disposizioni normative previste in materia dal citato decreto-legge n.66/2014 verranno applicate sulla base della certificazione già trasmessa in ottemperanza al decreto del Ministero dell interno dell 8 maggio 2014; Visto che ai sensi delle disposizioni normative sulle città metropolitane, contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, le stesse per l anno 2014 non sono coinvolte nelle norme richiamate; Rilevato l obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate; Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l altro, la digitalizzazione dei documenti, l informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto, pertanto, che l atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; Decreta: Art. 1. Modello di certificazione 1. È approvato il modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione, non obbligatoria, da parte dei comuni, del tempo medio dei pagamenti effettuati nell anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno, relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del richiamato decreto-legge 66/2014, come convertito, dalla legge n. 89 del 2014 e richiamati nelle premesse. Art. 2. Modalità e termini di trasmissione 1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12:00 del 25 luglio 2014, trasmettono la certificazione di cui all art. 1, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell organo di revisione economico finanziario. 2. In caso di mancato invio da parte dei comuni di una nuova certificazione le disposizioni normative previste in materia dal citato decreto-legge n. 66/2014 verranno applicate sulla base della certificazione inviata con il modello approvato con il citato decreto del Ministero dell interno dell 8 maggio 2014; Art. 3. Istruzioni e specifiche 1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell apposito modello A allegato al presente decreto, che sarà messo a disposizione dei comuni sul sito istituzionale web della Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente dal 2 luglio 2014 alle ore 12:00 del 25 luglio Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all art L eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all art È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal comma 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2014 Il direttore centrale: VERDE 9

14 A LLEGATO 10

15 14A

16 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 18 febbraio Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 462). IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella G.U. n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella G.U. n. 164 del 15 luglio 2008; Visto l art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l art. 32 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, ai sensi del quale il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (in seguito MIUR) può finanziare progetti valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista l Iniziativa di Programmazione Congiunta «Healty Diet for a Healthy Life» (Una dieta sana per una vita sana), d ora in poi indicata con JPI HDHL, adottata dal Consiglio Europeo di ottobre 2012 con l obiettivo di affrontare in modo coordinato e congiunto, tra diversi Paesi europei ed extra-europei, le sfide globali associate alla corretta alimentazione e salute dei cittadini; Considerato che gli Enti finanziatori dei Paesi partecipanti alla JPI HDHL, compreso, per l Italia, il MIUR, hanno deciso di sostenere l azione congiunta «DEterminants of DIet and Physical Activity Choice Determinanti della dieta e dell attività fisica che influenzano le scelte del consumatore»(dedipac), attraverso la pubblicazione di un bando transnazionale per la realizzazione di un «DEDIPAC Knowledge Hub» (DEDIPAC KH), ovvero di un network di ricercatori chiamati e mettere in comune competenze e strutture di ricerca per favorire un adeguata risposta scientifica alla tematica trattata; Visto il bando transnazionale pubblicato dalla JPI HDHL in data 1 novembre 2012 per la presentazione di lettere di «Espressione di interesse» a partecipare al network denominato «DEDIPAC KH» e chiuso il 20 dicembre 2012; Considerato che a seguito della procedura del bando sono stati selezionati, come membri di «DEDIPAC KH», 160 gruppi di ricerca internazionali, tra cui 3 coordinati dall Università di Bologna, Università di Roma Foro Italico e Università di Torino; Visto il verbale della riunione del comitato di esperti internazionali del 15 luglio 2013, DEDIPAC Steering Committee, da cui si evince la valutazione positiva ottenuta dal programma di attività presentato dai membri di «DEDIPAC KH»; Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di ,00, a valere sulle risorse del FIRST; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2012, n. 955/ric che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l anno 2012; Visto il programma di attività presentato dai membri di «DEDIPAC KH» ed approvato dal DEDIPAC Steering Committee, che comprende anche le attività progettuali dei gruppi di ricerca coordinati dall Università di Bologna, Università di Roma Foro Italico e Università di Torino; Considerato che non esiste un finanziamento comunitario per il progetto DEDIPAC KH e considerato che è stato approvato un unico progetto per l iniziativa della JPI HDHL DEDIPAC KH, si ritiene necessario procedere al finanziamento dei citati partecipanti italiani al progetto DEDIPAC KH, ai sensi del già citato art. 32 del DL n. 5 del 9 febbraio 2012, senza ulteriori selezioni nazionali; 12

17 Decreta: Art Il progetto DEDIPAC KH è ammesso all intervento secondo le normative citate nelle premesse. 2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1 dicembre 2013 e la sua durata è di 36 mesi. 3. Nella tabella seguente sono indicati, per ciascun gruppo di ricerca partecipante, il coordinatore, la struttura di afferenza, il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto: Coordinatore Ateneo Costo ammesso Contributo MIUR Mazzocchi Mario Università di Bologna , ,00 Capranica Laura Università di Roma Foro Italico , ,00 Ghigo Ezio Università di Torino , ,00 4. Le risorse necessarie per gli interventi di cui ai commi precedenti sono determinate complessivamente in euro ,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo FIRST per l anno Il progetto, ancorché non allegato al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituisce peraltro parte integrante ed essenziale. Art Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi gruppi di ricerca previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto. 2. I costi sostenuti nell accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili. Art Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1, fatte salve eventuali proroghe approvate dalla JPI HDHL. Art La decorrenza per l ammissibilità delle spese sostenute è fissata al 1 dicembre 2013, data di inizio del progetto DEDIPAC KH. 2. La data ultima per l ammissibilità delle spese è fissata in coincidenza con la conclusione del progetto DEDI- PAC KH. 3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili. Art I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l inserimento o l eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi. 2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della JPI HDHL. 3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili. 13

18 Art Il coordinatore dei gruppi di ricerca nazionali dovrà trasmettere al MIUR al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate. 2. Il coordinatore europeo del DEDIPAC KH dovrà trasmettere al MIUR, attraverso il delegato MIUR nello Steering Commitee, al termine del progetto stesso, la relazione scientifica. 3. Ogni gruppo di ricerca nazionale dovrà invece trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. Art Per ciascun gruppo di ricerca il MIUR disporrà, su richiesta, l anticipazione del contributo di cui all art. 1, nella misura del 100%. Contestualmente alla richiesta di anticipazione, ciascun gruppo di ricerca si impegnerà a fornire, a conclusione del progetto, dettagliata rendicontazione della somma oggetto di contributo, obbligandosi altresì alla restituzione di eventuali somme che risultassero non ammissibili nonché di economie di progetto. 2. Le erogazioni dei contributi spettanti sono subordinate all effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo. Art I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall art. 31 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n Dell esito delle valutazioni scientifiche «ex post», rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi. 3. Ogni gruppo di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta. 4. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell art. 9 del d.lgs. 123/98, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del d.lgs. 123/98), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 2014 Il direttore generale: FIDORA Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014 Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n A05008 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 29 maggio Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa S.S. Cornelio e Cipriano in liquidazione», in Carnate e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Viste le risultanze della revisione dell Associazione di rappresentanza conclusa in data 18 luglio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 5 novembre 2013 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per la società «Cooperativa S.S. Cornelio e Cipriano in liquidazione»; Vista l istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art terdecies del codice civile; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Considerato che in data 4 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all Associazione nazionale di rappresentanza; Visto che con nota del 18 febbraio 2014, il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa; Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all esito dell istruttoria condotta, richiede l adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Visto l art septiesdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 14

19 Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Cooperativa S.S. Cornelio e Cipriano in liquidazione», con sede in Carnate (MB) (codice fiscale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell art terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Ferdinando Ramponi, nato a Milano il 27 giugno 1948, ivi domiciliato in piazza Cavour n. 3. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 14A05131 Roma, 29 maggio 2014 DECRETO 3 giugno Il Ministro: GUIDI Scioglimento della «CO.M.E.S. Società cooperativa a r.l.», in Molinella e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies c.c.; Visto l art. 1 legge n. 400/75 e l art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies c.c.; Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 10 settembre 2013, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 23 gennaio 2014 prot. n , non ha prodotto alcuna documentazione attestante l avvenuta regolarizzazione delle difformità; Tenuto conto che l Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1. La società «CO.M.E.S. Società Cooperativa a r.l.» con sede in Molinella (BO), costituita in data 14 dicembre 2006 codice fiscale , è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies c.c. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l Avv. Vera Daniele, nata a Brunico (BZ) il 25/02/1965, codice fiscale DNLVRE65B65B220B, con studio in Bologna, via Andrea Costa n Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. 14A05127 Roma, 3 giugno 2014 Il direttore generale: MOLETI 15

20 DECRETO 3 giugno Scioglimento della «Adil Società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies c.c.; Visto l art. 1 legge n. 400/75 e l art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies c.c.; Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 29 aprile 2013, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 1 ottobre 2013 prot. n , non ha prodotto alcuna documentazione attestante l avvenuta regolarizzazione delle difformità; Tenuto conto che l Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1. La società «Adil Società Cooperativa» con sede in Bologna, costituita in data 17 ottobre 2008 codice fiscale , è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies c.c. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l Avv. Vera Daniele, nata a Brunico (BZ) il 25 febbraio 1965, codice fiscale DNLVRE65B65B220B, con studio in Bologna, via Andrea Costa n Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. 14A05128 Roma, 3 giugno 2014 DECRETO 3 giugno Il direttore generale: MOLETI Scioglimento della «Punto Coop. - Società cooperativa», in Colognola ai Colli e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze del verbale di revisione sezione accertamento dell 8 marzo 2013, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 16

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