MOBBING E ALTRI CONFLITTI TRA DIPENDENTI E DATORE DI LAVORO. I LIMITI DEL DIRITTO DI CRITICA DEL LAVORATORE.
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1 MOBBING E ALTRI CONFLITTI TRA DIPENDENTI E DATORE DI LAVORO. I LIMITI DEL DIRITTO DI CRITICA DEL LAVORATORE. Avv. Maria Di Massa Torino, 31 marzo 2014
2 COSA SI INTENDE PER «MOBBING»? Il mobbing è una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore (mobbing c.d. verticale o «bossing»), inferiore o di parità (mobbing c.d. orizzontale), con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.
3 Elementi oggettivi del mobbing verticale o «bossing» Ø Molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, Ø Durata, sistematicità, reiterazione nel tempo e progressività dei comportamenti persecutori, Ø Oggettiva potenzialità lesiva della condotta persecutoria, Ø Lesione della salute o della personalità del lavoratore
4 Elemento soggettivo del mobbing verticale o «bossing» Dolo specifico del datore di lavoro o del superiore, inteso come volontà persecutoria che non ha altra possibile spiegazione se non l intenzione di nuocere alla persona della vittima.
5 Può essere considerato persecutorio verso il lavoratore: Ø L abuso del c.d. ius variandi: demansionamento o trasferimenti illegittimi, Ø impedire la crescita professionale, Ø tendere dei trabocchetti al lavoratore, Ø negare permessi o ferie senza motivo.
6 segue: Ø impedire l aggiornamento professionale, Ø negare l assistenza dei tecnici informatici. Ø Isolarlo, Ø negare postazione e strumenti di lavoro, Ø impedirgli di comunicare,
7 segue: Ø denigrarne sistematicamente l operato senza motivo, pubblicamente o per iscritto. Ø Attaccarne la reputazione, aggredirlo psicologicamente, Ø diffondere sistematicamente dicerie e maldicenze sulla persona,
8 segue: Ø Mettere illegittimamente in discussione le prerogative professionali o scavalcarle, Ø costringere il dipendente a giustificare continuamente il proprio operato, anche per iscritto, per violazioni poi rivelatesi inesistenti. Ø intraprendere sistematiche iniziative disciplinari per illeciti inesistenti, Ø controllarlo in modo esasperato.
9 Non sono considerati persecutori: Ø Comportamenti rientranti nel c.d. ius variandi del datore di lavoro: trasferimenti a parità di categoria o posizione, ipotesi di mobilità interna agli uffici, Ø Comportamenti potenzialmente persecutori ma circoscritti nel tempo e/o episodici, Ø Comportamenti che non sono ancora divenuti mobbing, cioè in fase iniziale, Ø Comportamenti per cui vi è una ragionevole e alternativa spiegazione.
10 La tutela giudiziaria Il lavoratore ha facoltà di rivolgersi al giudice per ottenere la condanna del datore di lavoro e/o del responsabile del mobbing. L onere della prova della condotta persecutoria, della lesione subita e del nesso causale è posto in capo al lavoratore.
11 Ricadute disciplinari del mobbing nel Codice Disciplinare del Personale del Comparto SSN Ø «atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona» (Sospensione 10 gg, artt. 10 L e 11 E), Ø «esercizio, attraverso sistematici atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo» (Sospensione 6 mesi, art. 11 D), Ø «reiterazione nell ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell onore e della dignità della personale altrui» (Licenziamento, art. 13 B).
12 Ricadute disciplinari del mobbing nel Codice Disciplinare della Dirigenza del Comparto SSN Ø «atti o comportamenti aggressivi, ostili, denigratori nei confronti dei dirigenti o altri dipendenti e atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona» (Sospensione 6 mesi, art.8 L e M); Ø recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forma di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti e «recidiva plurima in atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona» (Licenziamento senza preavviso, art. 11/2 D e E).
13 Il diritto di critica del lavoratore «I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge» (articolo 1 Statuto dei Lavoratori). Il diritto di criticare è parte integrante del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sancito dall art. 21 della Costituzione.
14 I limiti del diritto di critica del lavoratore Ø Vietate le condotte contrarie ai principi di buona fede e lealtà nei confronti del datore di lavoro, Ø vietate le condotte che costituiscano reato di ingiuria, diffamazione o calunnia, Ø vietata la denuncia o la critica per fatti che non corrispondano al vero (principio della c.d. «continenza sostanziale»),
15 segue: Ø vietata la violenza verbale, l utilizzo di espressioni che eccedano lo scopo informativo, difettino di serenità o obiettività, ledano la dignità e l immagine dell altro, violino i parametri di correttezza e civiltà desumibili dalle regole del vivere civile (principio della c.d. «continenza formale»).
16 Il diritto di critica del sindacalista Ø ammessa, soprattutto ad opera dei sindacalisti, la critica aspra, la dialettica severa o antagonistica, Ø il sindacalista, anche se subordinato, nell ambito dell attività sindacale si pone su di un piano di parità con il datore di lavoro, in quanto tutela interessi collettivi, Ø non è però mai ammesso il superamento del limite della continenza formale.
17 Ricadute disciplinari della violazione dei limiti del diritto di critica nel Codice Disciplinare del Personale del Comparto SSN Ø «condotta, nell ambiente di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti» (Rimprovero o multa, art. 9.1.B); Ø «comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti degli altri dipendenti» e gli «alterchi negli ambienti di lavoro con i dipendenti..» (Sospensione sino a 10 giorni, art. 10 G ed H). Per ipotesi di particolare gravità si arriva alla sospensione sino a sei mesi (art. 11 F); Ø «manifestazioni ingiuriose nei confronti dell Azienda, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell art. 1 legge 20 maggio 1970 n.300» (Sospensione sino a 10 giorni, art.10 i). La recidiva nel biennio può comportare la sospensione sino a 6 mesi (art.11 ). La recidiva plurima (almeno tre volte nell anno) può comportare il licenziamento con preavviso (art. 12 A); Ø La terza recidiva nel biennio per minacce, ingiurie gravi, calunnia e diffamazione può comportare il licenziamento senza preavviso (art. 13 A).
18 Ricadute disciplinari della violazione dei limiti del diritto di critica nel Codice Disciplinare della Dirigenza del Comparto SSN Ø «condotta, nell ambiente di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti» e gli «alterchi negli ambienti di lavoro» (Censura scritta o multa, art. 6.4 B e C); Ø «minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni nei confronti dell azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti» (Sospensione sino a 6 mesi, art. 6.8 B); Ø «manifestazioni offensive nei confronti dell Azienda, o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell art. 1 legge 20 maggio 1970 n. 300» (Sospensione sino a 6 mesi, art. 6 C); Ø La recidiva plurima nel biennio può comportare licenziamento con preavviso (art.11c); Ø La «reiterazione nell ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell onore e della dignità della persona» può essere motivo di licenziamento senza preavviso (art A).
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