LEGGE 24 DICEMBRE 1985, N. 808 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LEGGE 24 DICEMBRE 1985, N. 808 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA"

Transcript

1 LEGGE 24 DICEMBRE 1985, N. 808 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e beneficiari degli interventi Ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, sono autorizzati gli interventi di cui alla presente legge in relazione alla partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Ai sensi della presente legge sono considerati preminenti i programmi che comportino per l'industria italiana: 1) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria; 2) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese; 3) l'accrescimento di competitivita' in campo internazionale; 4) l'accrescimento della capacita' di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito della CEE; 5) l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali. Possono accedere ai benefici della presente legge le imprese la cui attivita' principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonche' di parti degli stessi. Art. 2. Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica Per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'articolo 3, e' istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche' da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato e' costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti. Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi piu' significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attivita' svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi. La relazione e' redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi. La relazione e' trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nota all'art. 2, ottavo comma: Il testo dell'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", e' il seguente: "Il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento nel mese di settembre: 1) il bilancio di previsione pluriennale; 2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1 gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo. Nello stesso mese di settembre, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, la quale, in apposita sezione, contiene una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonche' informazioni sulla parte discrezionale di spesa. La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico generale ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi programmatici rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilita' tra il quadro economico esposto, la entita' e la ripartizione delle risorse, i predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato. La relazione previsionale e programmatica e' accompagnata dalle relazioni programmatiche di settore, nonche' da relazioni sulle leggi pluriennali di spesa, delle quali sara' particolarmente illustrato lo stato di attuazione. A dette relazioni il Ministro del bilancio e della programmazione economica allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con

3 indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza; delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno; delle somme che restano ancora da erogare". Art. 3. Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Per le finalita' di cui all'articolo 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi: a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime; b) contributi in conto interessi, non superiori al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attivita' di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura e' rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento; c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attivita' comuni di programma per la quota di loro pertinenza. Note all'art. 3, comma primo, lettera b): - Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre n. 902, concernente: "Disciplina del credito agevolato al settore industriale" e' il seguente: "Il tasso di riferimento e' determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Successivamente; tale tasso di riferimento si modifichera' automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine. Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro

4 dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio modifichera', ferma restando la proporzione tra le diverse zone. la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli. Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni". - Il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi ne Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e' il seguente "Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritte diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' comprese nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'isola d'elba nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati ne presente articolo". Art. 4. Criteri, procedure e modalita' per la concessione dei benefici Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le condizioni di ammissibilita' dei programmi agli interventi di cui al precedente articolo 3, indica le priorita' avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina i criteri per lo svolgimento delle istruttorie. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, previa istruttoria del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della presente legge, condotta anche sulla base del quadro complessivo dei programmi delle imprese predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiorna annualmente gli indirizzi e gli obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica. Tali indirizzi ed obiettivi costituiscono i criteri per la selezione e per la graduatoria delle domande presentate dalle imprese ai sensi del quinto comma del presente articolo. L'aggiornamento annuale e' trasmesso alle competenti commissioni

5 parlamentari. Le imprese interessate, per ottenere i benefici di cui all'articolo 3, presentano domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indicando in particolare: 1) il programma delle attivita' da svolgere; 2) le condizioni e i modi della partecipazione al programma industriale aeronautico in collaborazione internazionale; 3) i risultati commerciali ed economici previsti; 4) la localizzazione delle attivita' e gli effetti sui livelli e sulla qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree meridionali; 5) le previsioni sui tempi di attuazione e sui fabbisogni finanziari del programma. Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto le modalita' e le procedure per la presentazione delle domande e della relativa documentazione. Le agevolazioni di cui al precedente articolo 3 non sono cumulabili con quelle previste dalle altre leggi di incentivazione industriale. A tal fine, le imprese interessate debbono allegare alla domanda una dichiarazione attestante le eventuali agevolazioni richieste e/o ottenute in relazione ai programmi di cui alla presente legge o ad attivita' ad essi connesse. L'ammissione del programma ai benefici previsti dall'articolo 3 e' deliberata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dall'articolo 3, con propri decreti stabilisce: a) la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonche' le condizioni per l'eventuale revoca od interruzione dei benefici o per l'applicazione di penali in caso di totale o parziale mancata realizzazione del programma o di ritardi nella stessa realizzazione; b) i criteri ai quali dovra' attenersi l'impresa beneficiaria dei finanziamenti e dei contributi per documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni; c) le condizioni ed i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), senza corresponsione di interessi, mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione, determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici. Art. 5. Intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato in cui operano le imprese aeronautiche, il Ministro del tesoro stabilisce le condizioni, le modalita' e i tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale ammessi ai benefici della presente legge.

6 Art. 6. Garanzie assicurative per le attivita' connesse alla commercializzazione all'estero dei prodotti realizzati nell'ambito di programmi industriali aeronautici di collaborazione internazionale. La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e' autorizzata a concedere le garanzie assicurative previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, per tutti i rischi connessi alla produzione e commercializzazione dei prodotti indicati nel terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale, anche se commercializzati da imprese o enti di diritto estero. La garanzia assicurativa, ancorche' concessa all'impresa o ente di diritto estero, e' rapportata alla quota di partecipazione delle imprese nazionali al programma. Art. 7. Attivita' dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero I mezzi ed i materiali prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dallo Stato o da. altri enti pubblici possono essere messi a disposizione delle industrie, previa autorizzazione del Ministro da cui dipende l'amministrazione o l'ente che li ha in dotazione, per effettuare, a titolo oneroso e con le debite cautele assicurative, prove dimostrative sia in Italia che all'estero, su richiesta di governi stranieri o in occasione di mostre o di visite di alte personalita' straniere. Art. 8. Norme transitorie In deroga al settimo comma del precedente articolo 4, i benefici di cui al precedente articolo 3, primo comma, lettera a), possono essere concessi in relazione ad attivita' intraprese precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che: a) tali attivita' siano state effettuate nell'ambito di programmi aeronautici in collaborazione internazionale; b) la partecipazione delle imprese nazionali a tali programmi sia stata favorevolmente valutata dal CIPI ai fini dell'ammissione ai benefici di cui ai fondi previsti dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Ai fini del presente articolo, i benefici indicati al primo comma hanno carattere integrativo di quelli concessi ai sensi e per gli effetti della normativa indicata alla lettera b) del precedente comma. Le imprese interessate devono presentare apposita domanda, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando i benefici gia' ottenuti in relazione al programma. Alla domanda si applica il procedimento previsto dai commi ottavo e nono del precedente articolo 4. Con il provvedimento di cui al nono comma del precedente articolo 4 vengono altresi' stabiliti i criteri per la determinazione dei benefici da corrispondere a titolo integrativo ai sensi del presente articolo. Note all'art. 8, primo comma, lettera b): - L'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (recante norme in tema di "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione

7 e lo sviluppo del settore"), ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n L'attivita' del fondo ha la durata di quattro anni. Il "Fondo" e' destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente art Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" e' il seguente: "Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il"fondo speciale rotativa per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria". Art. 9. Norme finanziarie Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, primo comma, lettera a), e' autorizzata, per il quinquennio , la complessiva spesa di lire 690 miliardi. La quota relativa all'anno 1985 resta determinata in lire 100 miliardi. Sono altresi' autorizzati i limiti d'impegno quinquennali di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e lire 20 miliardi per il 1988, nonche' il limite d'impegno decennale di lire 50 miliardi per il 1988, per l'attuazione degli interventi di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del precedente articolo 3. Art. 10. Copertura dell'onere All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1985 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Programma di rilancio del settore aeronautico". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 dicembre 1985

Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Azioni positive per l'imprenditoria femminile Legge 25 febbraio 1992, n. 215 Azioni positive per l'imprenditoria femminile pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992 1. Princìpi generali. 1. La presente legge è diretta a promuovere

Dettagli

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, n. 215 (GU n. 056 del 07/03/1992) AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE. 063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - 100 LAVORO FEMMINILE 103 LAVORO - 001 IN GENERE - ANAGRAFE DEL

Dettagli

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a: Pagina 1 di 10 Leggi d'italia L. 25-2-1992 n. 215 Azioni positive per l'imprenditoria femminile. Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56. L. 25 febbraio 1992, n. 215 (1). Azioni positive per l'imprenditoria

Dettagli

236. MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

236. MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CGIL FP CGIL FUNZIONE PUBBLICA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI NUORO Via Oggiano, 15 08100 N U O R O - Tel. 0784/37639 Fax 0784/35853 236. MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO E) Corpo delle miniere

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. Programma Nazionale di Ricerche in Antartide LEGGE 10 giugno 1985, n. 284. Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 (1). Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale

D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 (1). Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 (1). Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302. IL PRESIDENTE

Dettagli

Legge 25 febbraio 1992, n Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Legge 25 febbraio 1992, n Azioni positive per l'imprenditoria femminile Legge 25 febbraio 1992, n. 215 Azioni positive per l'imprenditoria femminile 1 Legge 25 febbraio 1992, n. 215 1 Azioni positive per l'imprenditoria femminile 2. 1. Princìpi generali. 1. La presente legge

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 271) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) dal Ministro dei Lavori Pubblici (NICOLAZZI) e dal Ministro di Grazia e Giustizia

Dettagli

LEGGE 24 aprile 1990, n Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero. Vigente al:

LEGGE 24 aprile 1990, n Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero. Vigente al: LEGGE 24 aprile 1990, n. 100 Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero. Vigente al: 21-3-2013 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA N. 4826 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell'universitaá e della ricerca scientifica e tecnologica (ZECCHINO) di concerto col Ministro dei lavori pubblici

Dettagli

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 16 Aprile 2002 Circolare n. 80 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

Dettaglio atto. salta al contenuto salta al menù footer. torna al menù principale. Decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450

Dettaglio atto. salta al contenuto salta al menù footer. torna al menù principale. Decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 salta al contenuto salta al menù footer Dettaglio atto torna al menù principale Decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale

Dettagli

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1 LEGGE 27 novembre 1991, n. 380. Norme sui Programmi nazionali di Ricerca scientifica e tecnologica in Antartide. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; la seguente legge:

Dettagli

Modifiche della L. 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3).

Modifiche della L. 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3). D.L. 22 ottobre 1992, n. 415. Modifiche della L. 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3). Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 1992, n. 249

Dettagli

Legge 31 dicembre 2001, n. 463

Legge 31 dicembre 2001, n. 463 Indici delle leggi Legge 31 dicembre 2001, n. 463 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini" pubblicata nella Gazzetta

Dettagli

LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21

LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21 LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21 Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione. Vigente al: 28-11-2012 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

Dettagli

LEGGE 19 novembre 1987, n Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.

LEGGE 19 novembre 1987, n Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche. LEGGE 19 novembre 1987, n. 476 Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche. Vigente al: 3-5-2014 TITOLO I ENTI E ASSOCIAZIONI DI

Dettagli

Legge regionale 18 giugno 2004, n. 10

Legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 1 di 6 09/03/2016 12:14 Leggi e regolamenti regionali Legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 - Testo vigente Legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato

Dettagli

LEGGE 5 novembre 1968, n. 1115

LEGGE 5 novembre 1968, n. 1115 LEGGE 5 novembre 1968, n. 1115 Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico. LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1044 Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE

Dettagli

MINISTERO DELL'AMBIENTE

MINISTERO DELL'AMBIENTE Legge 7 agosto 1990, n. 253 Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo 1. (Pubblicata nella G.U. 3 settembre

Dettagli

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (1/a). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 maggio 1990, n. 101.

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (1/a). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 maggio 1990, n. 101. L. 24-4-1990 n. 100 Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero. Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 maggio 1990, n. 101. L. 24 aprile 1990, n. 100 (1) Norme sulla promozione

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Pubblicata sulla G.U. DEL 22.10.1996 Serie Generale ISTITUZIONI CULTURALI Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle Istituzioni Culturali LEGGE 17 Ottobre 1996, N. 534 La Camera dei Deputati

Dettagli

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Pagina 1 di 6 MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Regolamento concernente le modalita' di funzionamento del Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i

Dettagli

L. 30-12-2004 n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. ----------------------

Dettagli

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del LAVORI PREPARATORI XVI Legislatura - Camera dei Deputati Atti abbinati n. C. 2184 - C. 2219. Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 6.7.2010 Gli atti n. C 2184 - C. 2219, recanti

Dettagli

Legge 28 marzo 2001, n. 129

Legge 28 marzo 2001, n. 129 Legge 28 marzo 2001, n. 129 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999,

Dettagli

Legge del 19 novembre 1987, n. 476

Legge del 19 novembre 1987, n. 476 Legge del 19 novembre 1987, n. 476 Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1987, n. 275 Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche. Preambolo

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1107) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici (NICOLAZZI) di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (MARTINAZZOLI) col Ministro del

Dettagli

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 11 Febbraio 2003 Circolare n. 33 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1694) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (DE MICHELIS) di concerto

Dettagli

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. (GU n.277 del 25-11-1988 ) Vigente al: 6-9-2017 La Camera dei

Dettagli

LEGGE 3 maggio 1985, n Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio. Vigente al:

LEGGE 3 maggio 1985, n Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio. Vigente al: LEGGE 3 maggio 1985, n. 204 Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio. Vigente al: 27-5-2013 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE

Dettagli

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 1 di 6 LEGGE 28 settembre 2018, n. 111 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno

Dettagli

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO D.M. 25 settembre 1989, n. 459 (1). Regolamento per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi per l'istituzione e il potenziamento di borse merci e di

Dettagli

Legge 26 febbraio 1992, n "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa"

Legge 26 febbraio 1992, n Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa Legge 26 febbraio 1992, n. 211 "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1992 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

Dettagli

Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185

Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185 Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185 "Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze. LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57 Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA VII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE (H. 1052) approvato dalla 9" Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1977 (V. Stampato n.

Dettagli

Legge n. 93 del 23 marzo 1981 (1).

Legge n. 93 del 23 marzo 1981 (1). Legge n. 93 del 23 marzo 1981 (1). Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 1981, n. 87.

Dettagli

Legge 24 maggio 2000, n.138, Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo.

Legge 24 maggio 2000, n.138, Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo. Legge 24 maggio 2000, n.138, Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo. 1. Convocazione e scopo della Conferenza. 1. E' indetta la prima Conferenza

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 185 (pubblicato nella G.U.R.I. del 6 luglio 2000 serie generale n. 156)

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 185 (pubblicato nella G.U.R.I. del 6 luglio 2000 serie generale n. 156) DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 185 (pubblicato nella G.U.R.I. del 6 luglio 2000 serie generale n. 156) Incentivi all autoimprenditorialità e all autoimpiego, in attuazione dell articolo 45, comma

Dettagli

Il Fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività:

Il Fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività: L. 17 febbraio 1982, n. 46. Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale. Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1982, n. 57. 1. È autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello

Dettagli

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1 di 5 28/09/2015 20:01 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 6 agosto 2015 Istituzione dello strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate

Dettagli

Legge 30 aprile 1985, n. 163 Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

Legge 30 aprile 1985, n. 163 Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo. Legge 30 aprile 1985, n. 163 Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo. Titolo I FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO Art. 1. Fondo unico per lo spettacolo Per il sostegno

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 3 ottobre 2012, n. 202 Regolamento recante accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti

Dettagli

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Page 1 of 5 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 7 giugno 2017 Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree

Dettagli

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso Legge n. 512 del 22-12-1999 (in G.U., 10 gennaio, n. 6) Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

Dettagli

la seguente legge: Art. 1.

la seguente legge: Art. 1. LEGGE 18 marzo 1968, n. 337 Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante. Vigente al: 9-11-2012 TITOLO I La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE

Dettagli

LA SCUOLA E LE SUE LEGGI E. Scipioni Armando Editore

LA SCUOLA E LE SUE LEGGI E. Scipioni Armando Editore LEGGE 23 dicembre 1997, n. 451 Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Dettagli

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Page 1 of 6 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 9 giugno 2016 Riprogrammazione delle risorse destinate ai bandi in favore di progetti di ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1768) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) di concerto col Ministro degli Affari Esteri (ANDREOTTI)

Dettagli

Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2001 n. 235

Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2001 n. 235 Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2001 n. 235 Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da

Dettagli

CAPO II DEVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DEI SOPPRESSI COMITATI INTERMINISTERIALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI POLITICA ECONOMICA

CAPO II DEVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DEI SOPPRESSI COMITATI INTERMINISTERIALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI POLITICA ECONOMICA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 373 Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina. Vigente

Dettagli

Legge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34

Legge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34 Legge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale Bollettino Ufficiale della Regione Marche N. 146 del 20 dicembre 2001 Il Consiglio Regionale ha approvato

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (Nn. 1631, IS70 e I57I-A) RELAZIONE DELLA 6 COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) (RELATORE NEPI) Comunicata alla Presidenza il 27 gennaio 1986 SUI DISEGNI DI

Dettagli

L.N.215/92 Imprenditoria femminile

L.N.215/92 Imprenditoria femminile Imprenditoria femm L.N.215/92 Imprenditoria femminile [ Presentazione a bando ] SOGGETTI BENEFICIARI Piccole imprese aventi una delle seguenti forme giuridiche: - società cooperative, costituite per non

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1069) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) di concerto col Ministro degli Affari Esteri (ANDREOTTI)

Dettagli

Convertito il decreto sulle imposte sui mutui, CNIPA e agevolazioni post-alluvioni Legge n. 257, G.U

Convertito il decreto sulle imposte sui mutui, CNIPA e agevolazioni post-alluvioni Legge n. 257, G.U Convertito il decreto sulle imposte sui mutui, CNIPA e agevolazioni post-alluvioni Legge 19.10.2004 n. 257, G.U. 19.10.2004 Convertito il decreto-legge 220/2004 recante il chiarimento che esclude dall

Dettagli

Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82

Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1631) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consìglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro degli Affari Esteri (ANDREOTTI) di concerto col Ministro del

Dettagli

Ministero dell'interno. Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Direzione Centrale per la Finanza Locale. Comunicato 4 novembre 2004

Ministero dell'interno. Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Direzione Centrale per la Finanza Locale. Comunicato 4 novembre 2004 Ministero dell'interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale Comunicato 4 novembre 2004 Testo del decreto ministeriale 318 del 1 settembre 2000 coordinato

Dettagli

(Finalità) Art. 2 (Beneficiari)

(Finalità) Art. 2 (Beneficiari) L.R. 13 Dicembre 1996, n. 51 Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella Regione Lazio (1). Art. 1 (Finalità) 1. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, in conformità

Dettagli

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale. Regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 10 Disciplina dell Osservatorio regionale sul turismo. La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall

Dettagli

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Pagina 1 di 5 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 1 aprile 2015 Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti

Dettagli

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. DECRETO 7 novembre 1995, n. 593

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. DECRETO 7 novembre 1995, n. 593 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 7 novembre 1995, n. 593 Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie

Dettagli

"Green Economy" Legge 28 dicembre 2015, n. 221 credito di imposta alle imprese per rimozione amianto

Green Economy Legge 28 dicembre 2015, n. 221 credito di imposta alle imprese per rimozione amianto "Green Economy" Legge 28 dicembre 2015, n. 221 credito di imposta alle imprese per rimozione amianto Credito imposta al 50% delle spese sostenute nel corso del 2016 utilizzabile in 3 anni per imprese che

Dettagli

(GU n. 125 del )

(GU n. 125 del ) Registro informatico degli adempimenti amministrativi: le regole (D.p.c.m. 200/2006 - G.U. n. 125 del 3.5.2006) Con l'emanazione del D.p.c.m. 200/2006 (registro informatico degli adempimenti amministrativi)

Dettagli

Ritenuto, altresi', di dover procedere alla riduzione degli stanziamenti di cui al punto 1, lettera c) della determinazione del Consiglio dei

Ritenuto, altresi', di dover procedere alla riduzione degli stanziamenti di cui al punto 1, lettera c) della determinazione del Consiglio dei DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2002 Modalita' di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. IL PRESIDENTE

Dettagli

Art.1. Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM.

Art.1. Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM. Legge 26 maggio 2000, n.147, Proroga dell efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l organizzazione del Ministero degli affari esteri. Art.1. Missione di

Dettagli

LEGGE 19 dicembre 1992, n. 488 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della

LEGGE 19 dicembre 1992, n. 488 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della LEGGE 19 dicembre 1992, n. 488 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 25 ottobre 2010 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N.5 (PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN CAMPANIA).

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 25 ottobre 2010 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N.5 (PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN CAMPANIA). LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 25 ottobre 2010 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N.5 (PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN CAMPANIA). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dettagli

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 25 novembre 2009 Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2009. IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017 Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). (17A02401) (GU

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. e con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. e con MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 6 giugno 2011 Riserva alla concessione di cogaranzie e controgaranzie a favore dei consorzi dei confidi, nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia

Dettagli

DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120

DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120 DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120 Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia di immigrazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 189 Regolamento concernente il riordino dell'agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2000, n.152

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2000, n.152 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2000, n.152 Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che, all articolo 6, comma 1, prevede l adozione

Dettagli

D.P.C.M. 12 settembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O)

D.P.C.M. 12 settembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O) D.P.C.M. 12 settembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O) Individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione

Dettagli

Page 1 of 5 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2015, n. 133 Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528,

Dettagli

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. DECRETO 6 giugno Promozione delle societa' di trasformazione urbana. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. DECRETO 6 giugno Promozione delle societa' di trasformazione urbana. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO 6 giugno 2001 Promozione delle societa' di trasformazione urbana. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante

Dettagli

Decreto legislativo del 03/07/2017 n

Decreto legislativo del 03/07/2017 n Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 111 - Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6

Dettagli

Pagina 1 di 5 Stampa Help di Stampa Legge regionale n. 15 del 29 giugno 2007 Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte. (B.U. 05 Luglio 2007, n. 27) Il Consiglio regionale ha approvato.

Dettagli

Legge regionale 16 novembre 2007, n Testo vigente

Legge regionale 16 novembre 2007, n Testo vigente Legge regionale 16 novembre 2007, n. 30 - Testo vigente Disposizioni in materia di servizio civile in Valle d'aosta. (B.U. 4 dicembre 2007, n. 50) Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge istituisce il servizio

Dettagli

NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RIPARTIZIONE RISORSE QUOTE ANNI 2007 E 2008

NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RIPARTIZIONE RISORSE QUOTE ANNI 2007 E 2008 NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RIPARTIZIONE RISORSE QUOTE ANNI 2007 E 2008 (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144/1999 E ART. 145, COMMA 10, LEGGE N. 388/2000) I L C I P E VISTA la

Dettagli

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (17G00008) (GU n.16 del )

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (17G00008) (GU n.16 del ) LEGGE 5 gennaio 2017, n. 4 Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (17G00008) (GU n.16 del 20-1-2017) Vigente al: 4-2-2017 La Camera dei deputati ed il Senato

Dettagli

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: LEGGE 3 MAGGIO 1985, n. 204 (GU n. 119 del 22/05/1985) DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO. 005 AGENZIA (CONTRATTO DI) - 010 POTERI DI RAPPRESENTANZA DELL'AGENTE - IN GENERE

Dettagli

INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA

INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto, attraverso la concessione di contributi economici, promuove e sostiene lo sviluppo

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 257

DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 257 DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 257 Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti,

Dettagli

Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6 Bilancio di previsione triennale LEGGE REGIONALE 13 aprile 2017, n. 6

Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6 Bilancio di previsione triennale LEGGE REGIONALE 13 aprile 2017, n. 6 Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6 Bilancio di previsione triennale 2017-2019. LEGGE REGIONALE 13 aprile 2017, n. 6 Bilancio di previsione triennale 2017-2019. SUPPLEMENTO ORDINARIO N.3 AL BOLLETTINO

Dettagli

Decreto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008

Decreto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 Decreto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2008,

Dettagli