ISTITUZIONE IL BOSCO DI MESTRE REGOLAMENTO PER L UTILIZZO E LA TUTELA DEL BOSOC DI MESTRE

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1 ISTITUZIONE IL BOSCO DI MESTRE REGOLAMENTO PER L UTILIZZO E LA TUTELA DEL BOSOC DI MESTRE Art. 1 Criteri e ambito di applicazione Questo bosco è stato creato per promuovere le valenze ambientali del territorio e l incremento della biodiversità. Tutti possono accedere alle aree aperte al pubblico ed usarle nei limiti posti dal presente regolamento, che ha lo scopo di tutelare il Bosco stesso ed i suoi frequentatori. Il regolamento si ispira agli stessi obiettivi di tutela del verde e dei suoi frequentatori contenuti nel Regolamento Comunale per la Tutela e la Promozione del Verde in Città (adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del ) e ne specifica le caratteristiche per le aree sistemate a bosco naturalistico facenti parte del Bosco di Mestre. Il regolamento integra, per quanto applicabili, le norme in materia di protezione della natura contenute nella legislazione nazionale e regionale e nel Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia. Le norme del regolamento si applicano a tutto il territorio illustrato nella cartografia allegata e sono specificate in rapporto alle singole aree. La cartografia fa parte integrante del regolamento. L Ente Gestore del Bosco che può rilasciare le eventuali deroghe previste dagli articoli successivi è l Istituzione Il Bosco di Mestre. L Ente Gestore si avvale della collaborazione di tutti i frequentatori del Bosco che sono invitati a segnalare agli organi di vigilanza eventuali trasgressioni. TUTELA DEL BOSCO Art. 2 Criteri di comportamento L uso del Bosco deve avvenire nel rispetto del Bosco stesso, dei manufatti su di esso insistenti e dei frequentatori. Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia. Art. 3 Aree escluse dall uso pubblico Nelle aree individuate in cartografia come escluse dall uso pubblico, l accesso al pubblico è consentito esclusivamente con specifica autorizzazione rilasciata dall Ente Gestore. Art. 4 Limitazioni temporanee all uso L Ente Gestore può stabilire la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Può, inoltre, impedire o limitare temporaneamente l accesso del pubblico ad aree specifiche, indicate da PAG. 1 DI 7

2 appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione, per l insediamento e la riproduzione della fauna. Art. 5 Danneggiamenti È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le proprietà pubbliche e private ed in particolare gli arredi, le attrezzature, i manufatti e le piante del Bosco. È vietato costruire piattaforme, capanni o simili sugli alberi, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi, salvo specifica autorizzazione da parte dell Ente Gestore. Art. 6 Abbandono rifiuti Ai sensi delle Norme Ambientali nazionali, su tutta l area del Bosco è vietato lo scarico di immondizie, l abbandono di oggetti al di fuori degli appositi contenitori. L ammasso di rifiuti o materiali di qualsiasi natura deve essere specificatamente autorizzato dall Ente Gestore. I visitatori devono conferire eventuali rifiuti negli appositi raccoglitori. Art. 7 Flora È vietato il taglio, l asporto e il danneggiamento di piante e arbusti; mentre è consentita la raccolta di fiori, frutti e piante officinali, non protetti dalle normative vigenti. La predetta raccolta può essere soggetta a restrizione da parte dell Ente Gestore, in tal caso verrà appositamente regolamentata. Nei limiti della normativa vigente, la raccolta di funghi è consentita solo previa autorizzazione dell Ente Gestore. È vietato raccogliere e asportare terriccio dal bosco. Art. 8 Fauna È vietato disturbare, molestare, catturare, ferire o uccidere animali adulti, cuccioli, nidiacei, uova o larve, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti, abbandonare o seppellire animali morti. È vietato introdurre specie animali o vegetali senza la preventiva autorizzazione dell Ente Gestore. È vietato abbandonare animali nel Bosco. La Polizia Municipale ed il personale incaricato hanno facoltà di catturare gli animali abbandonati nel Bosco, che verranno poi consegnati ai servizi competenti. Art. 9 Conduzioni dei cani PAG. 2 DI 7

3 Tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio; i cani aggressivi o di altezza al garrese superiore ai 60 cm devono contemporaneamente indossare anche la museruola. Gli escrementi devono essere tempestivamente rimossi dai sentieri, dalle aree di sosta e dai parcheggi a cura di chi conduce il cane. È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l incolumità delle persone e degli altri animali. La Polizia Urbana e il personale dell Ente Gestore possono, qualora si individui un pericolo per l incolumità dei frequentatori, ordinare l immediato allontanamento di cani, ovvero ordinare ai proprietari l uso contemporaneo della museruola e del guinzaglio. Possono esserci aree, opportunamente segnalate ed indicate in cartografia, nelle quali è vietato l accesso ai cani. Art. 10 Aree cani Nelle Aree Cani, opportunamente segnalate e delimitate, indicate in cartografia, è consentito l accesso ai cani, anche non tenuti al guinzaglio o privi della museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro accompagnatori. Gli accompagnatori devono essere comunque muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l opportunità a tutela dell incolumità delle persone e degli animali. I cani aggressivi o di altezza al garrese superiore ai 60 cm debbono sempre e dovunque essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio da persona adulta adatta a dominarli. La Polizia Urbana ed il personale dell Ente Gestore possono, qualora si individui un pericolo per l incolumità dei frequentatori, ordinare l immediato allontanamento di cani, ovvero ordinare ai proprieteri l uso contemporaneo della museruola e del guinzaglio. Art. 11 Pascolo e transito di ovini È vietato il pascolo brado o semibrado ed il transito di greggi di ovini e caprini, salva specifica autorizzazione da parte dell Ente Gestore. Art. 12 Fuochi e tutela antincendio È vietato accendere fuochi. Nei periodi di allerta, decretati dalle competenti autorità forestali, nel Bosco e fino a 100 metri da esso è vietato fumare, usare fiamme libere o effettuare operazioni che possono provocare incendi. Art. 13 Acque Negli specchi d acqua, nei canali e nelle zone umide indicate in cartografia è vietato: entrare; far accedere animali, immettere pesci o altri animali; buttare cibo o qualunque altro oggetto; immettere natanti di qualsiasi tipo; immettere rifiuti o scarichi idrici di alcun tipo. PAG. 3 DI 7

4 È vietato utilizzare l acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali; prelevare l acqua. L esercizio della pesca sportiva è soggetta ad eventuali restrizioni da parte dell Ente Gestore e/o dal soggetto che ha in gestione i corsi d acqua. TUTELA DEI FREQUENTATORI Art. 14 Quiete Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l uso degli strumenti musicali amplificati, generatori di corrente non silenziati. Radio, televisione e simili possono essere ascoltati in cuffia o, come gli strumenti musicali acustici, a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate dall Ente Gestore. Art. 15 Decoro I visitatori e gli utenti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all ordine pubblico, alla pubblica decenza e buon costume. Non si applica il divieto di tenuta balneare (art. 12 del Reg. Pol. Urb.). ATTIVITÀ CONSENTITE O VIETATE Art. 16 Giochi pericolosi e molesti 16.1 Sono vietati tutti i giochi e le attività rischiose per l incolumità dei frequentatori o che provochino pericolo di danno alle proprietà pubbliche e private. In particolare è vietato: il tiro con l arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro potenzialmente pericoloso; l uso di modelli a motore; portare nel bosco, lanciare o depositare corpi incendiari, esplosivi o simili; il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti I giochi con la palla, il frisbee ed altri oggetti non contundenti sono consentiti solo all interno delle radure indicate in cartografia, senza arrecare disturbo agli altri frequentatori. Deroghe temporanee possono essere concesse dall Ente Gestore. Art. 17 Attività venatori Nelle aree del Bosco evidenziate in cartografia è vietato l esercizio della caccia ai sensi del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, della normativa vigente o di eventuale specifica Ordinanza Sindacale. PAG. 4 DI 7

5 Art. 18 Attività economiche Sono vietate: la vendita, ambulante o stanziale, di qualsiasi prodotto; la prestazione di servizi o l esercizio di altre attività economiche, fatte salve quelle regolarmente autorizzate dalla normativa vigente. Art. 19 Pubblicità e segnaletica È vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo; imbrattare con vernici gli alberi, i manufatti e le attrezzature del Bosco. L Ente Gestore è l unico soggetto abilitato ad apporre segnaletica all interno del Bosco, o a rilasciare permessi in tal senso in funzione di specifiche manifestazioni. Art. 20 Occupazione di suolo pubblico È vietata l occupazione, anche temporanea, del suolo senza autorizzazione dell Ente Gestore. Art. 21 Manifestazioni Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e simili devono essere autorizzate dall Ente Gestore. In accordo con l Ente Gestore potranno essere organizzate visite naturalistiche per comitive e scolaresche. Art. 22 Campeggio È vietato allestire campeggi o attendamenti, anche per esercitazione, o comunque pernottare nel Bosco senza l autorizzazione dell Ente Gestore. CIRCOLAZIONE Art. 23 Transito di veicoli a motore È vietato il transito e l accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento, salvo nei parcheggi e nella viabilità carrozzabile indicati in cartografia. Sono esclusi dal divieto: i mezzi motorizzati dell Ente Gestore per lo svolgimento dei compiti d istituzione; i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio; le motocarrozzette permanentemente adibite al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione solo se munite dell apposito distintivo arancione rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza (come previsto dall art. 381 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni); PAG. 5 DI 7

6 i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dall Ente Gestore per lo svolgimento dei compiti d istituto; le biciclette elettriche o a pedalata assistita. Art. 24 Pedoni, biciclette e veicoli non motorizzati Le biciclette devono transitare solo sulle strade carrozzabili o sui percorsi ciclabili indicati in cartografia e con apposita segnaletica rispettando le norme generali della circolazione stradale. I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non superare i 15 km/h, e comunque in modo da non costituire pericolo per persone o animali. Le stesse norme si applicano all uso di pattini, monopattini, tavole su ruote e simili. L Ente Gestore non si assume la responsabilità dei rischi per il visitatore e dei possibili danneggiamenti al bosco dovuti dall uscire dai percorsi appositamente individuati. Art. 25 Sosta e parcheggio Le aree individuate in cartografia come parcheggi sono destinate alla sosta temporanea dei veicoli a motore utilizzati dai visitatori del Bosco. Esse sono così regolamentate: nei parcheggi una quota di posti auto è riservata ai portatori di handicap; a questi è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla vettura il prescritto distintivo; nei parcheggi attrezzati è vietato: o transitare o sostare da un ora dopo il tramonto ad un ora prima dell alba; o sostare al di fuori degli spazi consentiti; o lavare gli automezzi od eseguire operazioni di manutenzione o simili; o montare tende, tavolini, barbecue, accendere fuochi. Su tutta l area del Bosco sono vietate la sosta e il parcheggio al di fuori dei parcheggi. Art. 26 Cautele di conduzione dei veicoli I veicoli a motore autorizzati a transitare all interno del Bosco, devono percorrere esclusivamente la viabilità di servizio, con il massimo rispetto dell ambiente e dei visitatori, osservando le seguenti prescrizioni: non deve essere superato il limite di velocità di 10 km/h; solamente in Via Forte Cosenz è consentita una velocità massima di 30 km/h; gli automezzi devono dare la precedenza ai ciclisti e ai pedoni; chiunque, autorizzato dall Ente Gestore, acceda al Bosco da uno degli accessi di servizio chiusi da sbarra, è tenuto a richiudere lo sbarramento; PAG. 6 DI 7

7 è vietato duplicare o consegnare le chiavi degli sbarramenti degli accessi al Bosco a persone diverse da quelle specificate nell autorizzazione. Art. 27 Equitazione L accesso ed il transito di equini è consentito solo nelle ore e nei luoghi previsti dall Ente Gestore. SANZIONI Art. 28 Sanzioni Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salva l applicazione delle norme vigenti quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dal Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche. Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge 24 Novembre 1981, n Fatte salve le sanzioni previste dal Codice Pensale e Civile, in caso di danneggiamento le spese per il ripristino e il risarcimento anche le aree verdi e/o alberate sono a carico di chi ha commesso il fatto (art del Codice Civile). Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione. ART. 29 Vigilanza e controlli All accertamento delle violazioni ed all applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procedono gli agenti di Polizia Urbana nonché il personale, anche d altri enti, che rivesta la qualifica di agente di polizia giudiziaria. La vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento può essere svolta anche da personale dell Ente Gestore. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 30 Cartografia La cartografia allegata al regolamento può essere variata dall Ente Gestore a seguito di modifiche dello stato di fatto o dell apertura al pubblico di nuove aree, o di modifiche nell applicazione degli articoli nn. 1, 3, 10, 13, 16.2, 17, 24, 25 e 26 del presente regolamento. Copia originale della cartografia è depositata presso l Ente Gestore. Art. 31 Norma transitoria Le norme previste dagli articoli nn. 10 e 16.2 entreranno in vigore non appena sarà realizzato quanto in essi sancito, in seguito alla presa d atto dell Ente Gestore con apposita deliberazione. PAG. 7 DI 7

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