Mercoledì 28 settembre Commissione I

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1 Mercoledì 28 settembre Commissione I Donato BRUNO, presidente, sostituendo il relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta. Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore. La seduta termina alle UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L ufficio di presidenza si è riunito dalle alle SEDE REFERENTE Mercoledì 28 settembre Presidenza del presidente Donato BRUNO. Intervengono il ministro per la devoluzione e le riforme istituzionali, Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per la devoluzione e le riforme istituzionali Aldo Brancher. La seduta comincia alle Modifiche alle norme per l elezione della Camera e del Senato. C Soro, C Fontana, C Soda, C Gazzara, C Benedetti Valentini, C Nespoli, C Nespoli, C Benedetti Valentini e C Benedetti Valentini. (Seguito dell esame e conclusione). La Commissione prosegue l esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte di aver presentato due ulteriori subemendamenti e , che sono volti ad apportare alcune correzioni di coordinamento agli emendamenti e conseguenziali rispetto alle modifiche proposte con i subemendamenti presentati nella seduta di ieri, martedì 27 settembre Avverte, altresì, di aver riformulato i subemendamenti e , sotto profili di coordinamento formale (vedi allegato). Constatata l assenza dei presentatori del subemendamento De Tomas, avverte, infine, che si intende che vi abbiano rinunciato. Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.), intervenendo sui suoi subemendamenti e , fa presente come essi intendano porre rimedio al fatto che il sistema elettorale definito dall emendamento Palma, anche come modificato dall eventuale approvazione dei subemendamenti del relatore ad esso riferiti, non garantirebbe, per effetto del calcolo della soglia di sbarramento in ambito nazionale, la rappresentanza delle minoranza linguistica di lingua tedesca, ponendosi, pertanto, in contrasto, con il principio costituzionale che riconosce alla minoranza di lingua tedesca il diritto di esprimere in condizioni di effettiva parità la propria rappresentanza politica. Al riguardo, fa quindi presente che i subemendamenti configurano due soluzioni alternative: l una volta a riservare alla rappresentanza della popolazione di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano un numero di seggi predefinito sulla base della rappresentanza attuale; l altra finalizzata ad introdurre una deroga al meccanismo di calcolo della soglia di sbarramento su base nazionale nelle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Tenuto conto che tale ultima soluzione appare comportare alcune difficoltà applicative, raccomanda l approvazione del subemendamento Il Ministro Roberto CALDEROLI, nel dichiarare il proprio impegno a trovare una soluzione alla questione prospettata dal deputato Zeller, idonea sia sotto il profilo della compatibilità costituzionale sia da un punto di vista tecnico, fa pre-

2 Mercoledì 28 settembre Commissione I sente, tuttavia, l esigenza di un ulteriore approfondimento. Ritiene pertanto preferibile rinviare la decisione alla fase di esame da parte dell Assemblea. Vincenzo NESPOLI (AN), nell esprimere la piena condivisione rispetto alla soluzione prospettata dal Ministro Calderoli, ritiene che le preoccupazioni nutrite dal deputato Zeller sono pienamente legittime. Al riguardo, rileva inoltre l opportunità che possano prevedersi disposizioni a tutela della rappresentanza di tutte le minoranze linguistiche e non solo di quella, alla quale si riferiscono i subemendamenti presentati dal deputato Zeller, di lingua tedesca. Ivo COLLÈ (Misto-Min.linguist.), nel ringraziare il Ministro Calderoli per la sensibilità manifestata, ricorda che, da sempre, la Valle d Aosta ha costituito un unico collegio uninominale. Auspica pertanto che ciò possa trovare conferma nella nuova legge elettorale, come risulterebbe dalle modifiche che dovessero esservi apportate. Remo DI GIANDOMENICO (UDC) esprime l impegno del suo gruppo a venire incontro alle legittime esigenze rappresentate dal deputato Zeller a tutela delle minoranze linguistiche. Nitto Francesco PALMA (FI), nell esprimere l impegno del gruppo di Forza Italia a ricercare soluzioni idonee a porre riparo alle lacune contenute nel testo, ritiene pienamente condivisibile quanto affermato dal Ministro Calderoli. Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.), preso atto delle dichiarazioni espresse dal Ministro Calderoli e dai rappresentanti dei gruppi di maggioranza ed auspicando che possa rinvenirsi una soluzione conforme a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 483 del 1993, ritira i suoi subemendamenti e , al fine di presentare, per l esame del provvedimento in Assemblea, una nuova formulazione degli stessi, previa una più attenta valutazione delle loro implicazioni tecniche e costituzionali. Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sui subemendamenti , (nuova formulazione), , , e (nuova formulazione) sul subemendamento sul subemendamento (nuova formulazione) (nuova formulazione) anche a nome dei deputati Ricciotti, Zuin, Cossiga, Fontana, Paoletti Tangheroni, Mario Pepe, Sterpa, Capuano, Zanettin, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Cristaldi, Bellotti, Migliori, Nespoli, Saia, Luciano Dussin, Fontanini, Di Giandomenico, Tucci e De Gennaro, voto favorevole sul subemendamento Isabella BERTOLINI (FI), dichiarando voto favorevole sul subemendamento del relatore, rappresenta, an-

3 Mercoledì 28 settembre Commissione I che a nome delle altre deputate del gruppo di Forza Italia, la necessità che vengano introdotti, mediante l approvazione di proposte emendative che saranno presentate nel corso dell esame del provvedimento in Assemblea, meccanismi volti a consentire, anche in attuazione dell articolo 51 della Costituzione, la rappresentanza di genere. Vincenzo NESPOLI (AN) dichiara, a nome del proprio gruppo, l impegno ad introdurre nel testo disposizioni che assicurino, alle elezioni politiche, la rappresentanza di genere sul subemendamento sul subemendamento sul subemendamento (nuova formulazione) (nuova formulazione) del relatore; Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sull emendamento Palma ed altri, come risultante dall approvazione dei subemendamenti del relatore ad esso riferiti, testè approvati dalla Commissione. sul suo emendamento 1.500, come risultante dall approvazione dei subemendamenti del relatore ad esso riferiti, testè approvati dalla Commissione. La Commissione approva quindi l emendamento Palma come risultante dalle modifiche ad esso recate dai subemendamenti del relatore testé approvati, risultando così preclusi gli emendamenti 1.33 Rotondi, 1.35 Gazzarra, 1.32 Pisicchio, 1.3 Soro, 1.14 Volonté, 1.30 Migliori, 1.34 Benedetti Valentini, 1.50 e 1.51 Moroni, 1.17, 1.19, 1.16, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26 Volonté, 1.1 Migliori, 1.15 Volonté, 1.4 Boato, nonché gli articoli aggiuntivi 1.02 Moroni e 1.01 Sgobio. Pietro FONTANINI (LNFP) ritira il suo emendamento *1.2. Remo DI GIANDOMENICO (UDC) ritira l emendamento *1.5 di cui è cofirmatario. Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ritira il suo emendamento *1.31.

4 Mercoledì 28 settembre Commissione I Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda di aver invitato i presentatori degli emendamenti 2.31, 2.32, 2.36, 2.38, 2.42, 2.43, 2.44 e 2.45 Mascia a ritirarli, esprimendo altrimenti un parere contrario. Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime, parere contrario sugli emendamenti 2.31, 2.32, 2.36, 2.38, 2.42, 2.43, 2.44 e 2.45 Mascia. La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.31, 2.32, 2.36, 2.38, 2.42, 2.43, 2.44 e 2.45 Mascia. Luciano DUSSIN (LNFP) ritira il suo emendamento *2.3. Remo DI GIANDOMENICO (UDC) ritira l emendamento *2.8 di cui è firmatario. Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che il deputato Boato ha sottoscritto l emendamento *2.4 Leoni. Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere contrario sugli identici emendamenti *2.4 Leoni e *2.33 Mascia. La Commissione respinge gli identici emendamenti *2.4 Leoni e *2.33 Mascia. Donato BRUNO, presidente e relatore, constatata l assenza dei presentatori del subemendamento Detomas, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato. Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.), richiamando le considerazioni precedentemente svolte con riferimento alle disposizioni relative al sistema elettorale per la Camera e ricordando l impegno assunto da parte del rappresentante del Governo, ritira i suoi subemendamenti e , che perseguono, con riferimento al sistema elettorale del Senato, analoghe finalità. Ivo COLLÈ (Misto-Min.linguist.), richiamando le considerazioni precedentemente svolte, ritira il suo subemendamento Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sui subemendamenti , e anche a nome dei deputati Ricciotti, Zuin, Cossiga, Fontana, Paoletti Tangheroni, Mario Pepe, Sterpa, Capuano, Zanettin, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Cristaldi, Bellotti, Migliori, Nespoli, Saia, Luciano Dussin, Fontanini, Di Giandomenico, Tucci e De Gennaro, voto favorevole sul subemendamento Isabella BERTOLINI (FI), dichiarando voto favorevole sul subemendamento del relatore, rinnova le considerazioni svolte poc anzi con riferimento alla necessità che siano introdotti meccanismi adeguati a garantire la rappresentanza di genere sul subemendamento Tucci e De Gennaro, voto fa-

5 Mercoledì 28 settembre Commissione I vorevole sul subemendamento Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sull emendamento Palma, come modificato dai subemendamenti del relatore testé approvati. sul suo emendamento 2.500, come risultante dall approvazione dei subemendamenti del relatore ad esso riferiti, testè approvati dalla Commissione. La Commissione approva l emendamento Palma, come modificato dai subemendamenti del relatore testé approvati. Donato BRUNO, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è ora chiamata a procedere alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, atteso che il medesimo risulta iscritto nel calendario dei lavori dell Assemblea a partire da domani, giovedì 29 settembre Marco BOATO (Misto-VU), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul conferimento del mandato a riferire al relatore, ricorda che, nel corso della seduta di ieri, martedì 27 settembre 2005, i gruppi di opposizione hanno manifestato l intendimento di non partecipare ulteriormente ai lavori della Commissione, ritenendo inaccettabile, sotto il profilo della correttezza procedurale e politica il modo con cui la presidenza ha inteso organizzare il seguito dell esame delle proposte di legge in titolo. Alla luce di tale determinazione e attesa la mancata partecipazione dei deputati dei gruppi di opposizione ai lavori della Commissione nella giornata odierna, dichiara, a nome di tutti i gruppi di opposizione, voto contrario sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea. Al riguardo, fa infatti presente che, nel corso della giornata di ieri, si è assistito all ultima inaccettabile forzatura effettuata unilateralmente dalla maggioranza, definibile in termini di vero e proprio colpo di mano istituzionale, che ha condotto alla definizione della materia elettorale, oggetto del provvedimento, senza consentire ai gruppi di opposizione di presentare proposte alternative o modificative di quelle prospettate. In termini generali, rileva come ogni legge che intervenga sulla materia elettorale, approvata o meno allo scadere della legislatura, dovrebbe essere oggetto di larga condivisione, essendo politicamente inaccettabile un imposizione unilaterale della legge chiamata a definire le regole del gioco. In proposito, ricorda come sia stato da più parti richiamato il precedente verificatosi nel corso della precedente legislatura quando, a seguito dell intendimento dei gruppi dell allora maggioranza di procedere ad una modifica della legge elettorale vigente e, tenuto conto dei toni duri utilizzati dai leaders dell allora opposizione circa l inopportunità di procedervi allo scadere della legislatura, la maggioranza decise di arrestare l iter avviato. Nelle ultime settimane, invece, nonostante le ripetute richieste dei gruppi di opposizione affinchè la maggioranza procedesse con un metodo diverso, che tenesse conto anche della posizione espressa dai gruppi di opposizione circa l inopportunità di procedere ad una modifica di sistema della legge elettorale vigente a ridosso del voto, la maggioranza ha invece inteso procedere da sola. Al riguardo, ritiene che il primo strappo alle regole si è verificato l otto settembre scorso, quando, a distanza di mesi dalla sua chiusura, il termine per la presentazione di emendamenti riferiti al testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, è stato riaperto. Il tredici settembre scorso, quindi, vi è stata la

6 Mercoledì 28 settembre Commissione I presentazione, da parte dei gruppi di maggioranza, di emendamenti interamente sostitutivi del testo unificato predisposto dal relatore che ha fatto venir meno la sostanziale intesa testimoniata dall esiguo numero di emendamenti ad esso riferiti presentati da parte dei gruppi di opposizione lo scorso giugno che sullo stesso si era registrata in Commissione. Successivamente a tale data, nonostante gli inviti e i moniti dei gruppi di opposizione a non procedere oltre, nella giornata di ieri si è assistito all ultimo colpo di mano, in occasione della presentazione, da parte del relatore, di numerose proposte subemendative riferite agli emendamenti presentati dai gruppi di maggioranza, a loro volta non subemendabili. Anche in tale occasione, nonostante le ripetute richieste e solleciti, non si è inteso ripristinare un tavolo di confronto. A suo avviso, quello commesso rappresenta un grave errore, un colpo di spugna inflitto alla dinamica politica sorta, il 18 aprile del 1993, quando il popolo italiano diede l avvio «sotto dettatura» alla riforma del sistema elettorale che ha condotto all approvazione della legge, sicuramente perfettibile, ma ad oggi ancora vigente. La situazione descritta è tanto più grave ove si consideri che la riforma della legge elettorale è meramente strumentale ad esigenze interne allo schieramento di maggioranza e libero oggetto di scambio: all approvazione di provvedimenti di gradimento di alcune forze della maggioranza, fa da contrappeso l approvazione di provvedimenti voluti da altre forze della coalizione. Pertanto, la riforma della legge elettorale si riduce ad essere mero strumento per tenere unita una maggioranza che, secondo la definizione del Presidente del Consiglio, appare affetta da «metastasi». A fronte di ciò, la reazione, non l azione, dell opposizione è stata estremamente dura ed essa si è rivolta in difesa non di sé stessa, ma della stessa istituzione parlamentare. Ricordando come, da parte di esponenti della maggioranza, i deputati di opposizione sono stati accusati di utilizzare toni eccessivamente duri, fa presente che, in questi giorni, in Germania, a fronte del rischio che potesse mutarsi una disposizione del regolamento del Bundestag sulla formazione di un unico gruppo parlamentare da parte di rappresentanti di due partiti, si sia parlato di colpo di Stato. Al confronto con lo strappo istituzionale che si sta verificando nel nostro Paese, la definizione dello stesso in termini di «colpo di mano della maggioranza», appare fin troppo blanda. Fa infine presente che, nel corso della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo di oggi, si è detto che l episodio verificatosi rappresenta un grave precedente per la prossima legislatura. Al riguardo, fa presente tuttavia che, anche ove il centro sinistra dovesse divenire maggioranza nella prossima legislatura, non crede sia possibile compiacersi di precedenti che, a vantaggio delle forze di maggioranza, determinano una lesione del preminente interesse al corretto funzionamento delle istituzioni. Formula, quindi, ulteriori considerazioni sulle modalità di svolgimento del procedimento legislativo. Ricorda, in proposito, che l articolo 72 della Costituzione prevede, al primo comma, che ogni disegno di legge è esaminato prima dalla Commissione competente e poi dall Assemblea, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale. Il quarto comma del suddetto articolo impone una riserva di Assemblea per i disegni di legge in varie materie tra cui quella elettorale. Con l attuale vicenda che ha oggetto la riforma della legge elettorale si è registrata una inaccettabile forzatura del procedimento legislativo: l esame è iniziato in Commissione il 3 marzo 2005, ha avuto un andamento, tutto sommato, lento fino all elaborazione di un testo unificato in data 16 giugno L iter ha poi avuto un impennata con la presentazione, in data 13 settembre 2005, degli emendamenti e 2.500, che hanno sostanzialmente riscritto il testo ad una decina di giorni dall esame in Assemblea. Come correttivo di ciò, la maggioranza ha ritenuto di intervenire con una nuova modifica sostanziale, attraverso gli ulteriori subemendamenti presentati dal relatore in data 27 settembre 2005, a due giorni dall esame in

7 Mercoledì 28 settembre Commissione I Assemblea, subemendamenti rispetto ai quali non si può ovviamente intervenire con proposte subemendative, risultando, quindi, eliminata ogni possibilità di un adeguata istruttoria. Al riguardo, ricorda che l articolo 79, comma 4, del regolamento, con riferimento al procedimento in sede referente, stabilisce che l istruttoria sia finalizzata a valutare: la necessità dell intervento legislativo; la conformità della disciplina alla Costituzione, alla normativa europea e al riparto di competenze delle regioni e delle autonomie locali; la definizione degli obiettivi dell intervento e la congruità dei mezzi; l inequivocità e la chiarezza delle disposizioni. In questo caso, a parere delle opposizioni, vi è stata un evidente violazione delle norme regolamentari attinenti al procedimento legislativo, in quanto, su un tema particolarmente importante, quale la riforma elettorale, non vi è stata la possibilità di un dibattito adeguato e di una compiuta istruttoria. Pur riconoscendo che la violazione delle norme regolamentari non è sindacabile dal Giudice delle leggi, ritiene che quando tale violazione attenga a norme che si prestano ad attuare la Costituzione come appunto la legge elettorale ci debba essere una cautela maggiore e si debba pretendere il rispetto delle garanzie contenute nel regolamento. La Corte, nella sentenza n. 78 del 1984, ha infatti affermato che i regolamenti parlamentari «hanno una peculiarità e dimensione» che ne impedisce la sindacabilità, ma ha anche sostenuto, nella precedente pronuncia, n. 9 del 1959, che eventuali prassi difformi al regolamento non precludono l esercizio da parte della Corte «del potere di controllare la legittimità costituzionale del procedimento di formazione della legge nel senso di accertare, caso per caso, se la formulazione data al testo legislativo esprima l effettiva volontà della Camera». I regolamenti, atti la cui competenza riservata è stabilita all articolo 64 della Costituzione, sono espressione di un potere di autorganizzazione delle Camere, pienamente riconosciuto dal Giudice delle leggi in quanto essi rappresentano, alla luce di quanto affermato nella sentenza n. 78 del 1984, «un diretto svolgimento della Costitiuzione». Questa impostazione vale anche per la legge elettorale, la quale, pur non essendo una fonte di rango costituzionale, è direttamente collegata all articolo 1 della Costituzione, in quanto è lo strumento attraverso cui si esprime e si esercita la sovranità popolare e si permette il funzionamento di organi costituzionali indefettibili. Per le considerazioni esposte ribadisce, quindi, il netto dissenso di tutti i gruppi di opposizione. Remo DI GIANDOMENICO (UDC) dichiara voto favorevole, a nome del proprio gruppo, sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea sul provvedimento in esame, frutto di un intenso lavoro svolto dalla Commissione. Al riguardo, ribadisce la disponibilità del proprio gruppo a pervenire a soluzioni che consentano di rispondere alle istanze rappresentate dal deputato Zeller in ordine alla rappresentanza delle minoranze linguistiche. Vincenzo NESPOLI (AN) si associa, a nome del suo gruppo, alla dichiarazione di voto favorevole del deputato Di Giandomenico. a nome del suo gruppo, voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo. Luciano DUSSIN (LNFP) si associa, a nome del suo gruppo, alla dichiarazione di voto favorevole dei deputati Di Giandomenico, Nespoli e Palma. La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso

8 Mercoledì 28 settembre Commissione I favorevole all Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l autorizzazione a riferire oralmente. Donato BRUNO, presidente e relatore, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. La seduta termina alle AVVERTENZA I seguenti punti all ordine del giorno non sono stati trattati: COMITATO RISTRETTO Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 204 Cima, C. 974 Russo Spena, C Turco, C Diliberto, C Mantini, C Cè, C Mascia, C D Alia, C Realacci, C Sinisi e C Ruzzante. ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l accesso all istruzione universitaria degli studenti stranieri per l anno accademico Atto n ERRATA CORRIGE Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 690 del 27 settembre 2005, a pagina 14, prima colonna, trentottesima riga, le parole: «dell arco costituzionale» sono sostituite con la parola: «politiche». Nel medesimo Bollettino, a pagina 28, seconda colonna, trentacinquesima riga, si aggiunga la seguente riga: «Conseguentemente, sono soppresse le tabelle B e C». Nel medesimo Bollettino, a pagina 25, seconda colonna, alla trentaseiesima riga, si aggiunga la seguente riga «Conseguentemente, sono soppresse le tabelle B e C».

9 Mercoledì 28 settembre Commissione I ALLEGATO Modifiche alle norme per l elezione della Camera e del Senato. (C Soro, C Fontana, C Soda, C Gazzara, C Benedetti Valentini, C Nespoli, C Nespoli, C Benedetti Valentini e C Benedetti Valentini). ULTERIORI SUBEMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI DEL RELATORE All emendamento 1.500, al comma 2, capoverso «ART. 4», comma 2, sopprimere il secondo periodo Il Relatore. All emendamento 1.500, al comma 4, capoverso «ART. 14-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale e dichiarano il nome e cognome della persona che da loro indicata per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati depositano lo stesso programma e dichiarano lo stesso nome e cognome della persona indicata per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri (Nuova formulazione). Il Relatore. All emendamento 1.500, al comma 10, capoverso «ART. 83», comma 1, sostituire i numeri 2), 3) e 4) e i commi 2, 3e4con i seguenti: 2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi; 3) individua quindi: a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi; b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi; 4) tra le coalizioni di liste e le liste di cui al numero 3), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3), per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell effettuare tale divisione non tiene conto dell eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il nu-

10 Mercoledì 28 settembre Commissione I mero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggior cifra elettorale nazionale; a parità di quest ultima si procede a sorteggio; 5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi; 6) individua quindi, nell ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi; 7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4), ottenendo così il quoziente elettorale di coalizione. Nell effettuare tale divisione non tiene conto dell eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, quelle liste che abbiano conseguito la maggior cifra elettorale nazionale; a parità di quest ultima si procede a sorteggio. Le stesse operazioni di calcolo sono effettuate con riferimento alle liste individuate ai sensi del numero 3), lettera b), nel senso che le rispettive cifre elettorali nazionali vengono divise per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4), ottenendo così il quoziente elettorale di lista; 8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il quoziente elettorale della coalizione, ottenendo così l indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra circoscrizionale per il relativo quoziente elettorale di lista, ottenendo così l indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siamo maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggior cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest ultima si procede a sorteggio. Successivamente l Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di

11 Mercoledì 28 settembre Commissione I seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro, ordine crescente e nelle quali le coalizioni di liste o singole liste che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata; 9) salvo quanto disposto dal comma 2, l Ufficio procede quindi all attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell effettuare tale divisione non tiene conto dell eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggior cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali le liste che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. 2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1, non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso l Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. 3. Procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 278 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui comma 1, numero 3). A tal fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 278. Nell effettuare tale divisione non tiene conto dell eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiamo conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest ultima si procede a sorteggio. 4. Procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. Al tal fine calcola il quoziente elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista procedendo ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

12 Mercoledì 28 settembre Commissione I 5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6) del comma 1, l Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9) (Nuova formulazione). Il relatore. SUBEMENDAMENTO ALL EMENDAMENTO All emendamento al comma 4, lettera a), capoverso «1», lettera c), numero 1) sopprimere le seguenti parole:, per l apposizione del voto di preferenza Il relatore.

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