Conservatorio di Musica G. B. Pergolesi Fermo

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1 Conservatorio di Musica G. B. Pergolesi Fermo BIENNIO DI SECONDO LIVELLO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI EDUCAZIONE MUSICALE A31/A32 E DI STRUMENTO MUSICALE A77 REGOLAMENTO DIDATTICO INTERNO Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 4 settembre 2009

2 Premessa Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l attuazione dei corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla formazione dei docenti di educazione musicale (classe di concorso A31 32) e dei docenti di strumento (classe di concorso A077), istituiti con DM 137 del 28 settembre L accesso al Biennio è legato alla disponibilità annuale di posti ed è subordinato al superamento di uno specifico esame di ammissione la cui data viene stabilita annualmente dal Ministero a livello nazionale. Per il conseguimento del titolo finale sono richiesti: a) frequenza obbligatoria a tutti i corsi per almeno l 80% delle ore previste nel piano di studi, compreso il tirocinio; b) superamento degli esami e/o verifiche e della prova finale previsti nel piano di studi. Art. 1 Definizioni Si adottano le seguenti definizioni: a) per Regolamento didattico del Biennio per la formazione dei docenti, si intende il regolamento che disciplina l attuazione, lo svolgimento e la verifica dei corsi del Biennio stesso; b) per corsi di studio, i corsi previsti dai piani di studio del Biennio per la formazione dei docenti; c) per piani di studio, si intendono i programmi dei singoli studenti che certificheranno gli obiettivi del percorso formativo e i contenuti dello stesso, in cui troveranno spazio le lezioni individuali, le lezioni collettive, i laboratori, il tirocinio; d) per credito formativo, si intende la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in ogni singola disciplina; e) per obiettivi formativi, si intendono l insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato; f) per attività formativa, si intendono le attività di insegnamento finalizzate al conseguimento degli obiettivi, distinte in attività formative di base, caratterizzanti, integrative, altre attività formative ; g) per curriculum, l insieme delle attività formative interne ed esterne finalizzate al conseguimento del diploma di ogni singolo candidato; h) per ordinamento didattico di un corso di studio, l insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio. Art. 2 Istituzione dei corsi I suddetti corsi vengono istituiti a partire dall a. a. 2007/2008 con D.M. 137 del 28 settembre I corsi ordinamentali di Didattica della musica, nonché i corsi modificati ai sensi del D.M. 109/04 (della durata di 4 semestri) vengono ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A 32) e di docenti di strumento (classe di concorso A77). Art. 3 Requisiti di ammissione, esame di accesso 1. Costituiscono titolo di ammissione ai corsi: a) il diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

3 b) diplomi accademici di I livello; c) limitatamente, alla classe di concorso A 31/32, sono titoli di ammissione anche le lauree in musicologia e in discipline musicali con almeno 48 crediti conseguiti nel settore scientifico disciplinare L ART/07; d) i titoli accademici conseguiti in un paese dell Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l area disciplinare corrispondente. e) il diploma accademico di secondo livello in Discipline Musicali di cui al D.M. 8 gennaio 2004, n. 1; f) il diploma Accademico di secondo livello validato con D.M. n. 39 del 12 marzo 2007 e con D.M. n. 88 del 29 maggio Ai fini dell ammissione ai corsi di cui all articolo 2 il Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo predispone annualmente un apposito bando di accesso, nel quale sono indicati il numero dei posti disponibili per ciascun corso e le relative procedure. 3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ogni anno determina il numero massimo delle nuove iscrizioni in relazione alla disponibilità di strutture, di personale e di dotazioni didattico strumentali. In ogni caso, il numero massimo di nuovi iscritti ai corsi di cui al presente decreto non potrà superare le 35 unità per anno accademico, così come stabilito dall articolo 3, comma 7 del D.M. 137/07. La ripartizione numerica per ogni classe di concorso e dei posti disponibili per ciascuno strumento della classe A077 è determinata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico. 4. Limitatamente all anno accademico 2007/2008, per la classe di concorso A77, sono ammessi in deroga al numero massimo di cui al comma 7 del presente articolo, e comunque per non più di quindici, i docenti in possesso del diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato 360 giorni di servizio di insegnamento nella suddetta classe di concorso A077, di cui almeno 180 giorni dopo il 6 giugno 2004 e sino all entrata in vigore del presente decreto. Ai suddetti docenti sono riconosciuti 60 crediti per il servizio, compreso il tirocinio. 5. Con Decreto del Direttore Generale dell Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, è fissato a livello nazionale il calendario delle prove di ammissione per le classi di concorso di educazione musicale (A31/A32) e di didattica dello strumento (A077). 6. L esame per l accesso consiste in una prova scritta e/o pratica e in un successivo colloquio sulla base dei programmi, differenziati per ciascuno dei corsi, che vengono definiti e pubblicizzati nel bando di accesso. Nel bando viene inoltre indicato il tempo massimo di durata delle prove. 7. In sede di ammissione ciascuna Commissione, nominata dai competenti organi accademici, per la valutazione del candidato si attiene ai seguenti criteri: cento punti complessivi, per ciascuna classe di abilitazione, sessanta dei quali riservati alla prova scritta, pratica e al colloquio e quaranta punti per la valutazione dei titoli di studio, di ricerca e di servizio, secondo l allegata tabella C del D.M. 137/ La Commissione giudicatrice per l ammissione ai corsi è presieduta dal Direttore o da un suo delegato ed è formata da quattro docenti scelti tra quelli della scuola di Didattica della Musica per l abilitazione nelle classi A31 32 e da due docenti della scuola di Didattica della Musica, un docente della scuola di strumento e un docente di discipline integrative per l abilitazione nella classe di concorso A077. Art. 4 Durata e organizzazione dei corsi/conseguimento titolo di studio 1. I corsi di cui all articolo 2, hanno durata biennale. Le attività didattiche, articolate in discipline d insegnamento, laboratori e attività di Tirocinio, sono finalizzate all acquisizione di conoscenze specifiche per l esercizio della funzione docente e per le altre finalità previste dai corsi. Per conseguire il diploma lo studente deve aver acquisito 120 crediti attraverso gli esami e le verifiche previsti nel piano di studi personale approvato dai competenti organi di Istituto. 2. Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell articolo 2 è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all insegnamento rispettivamente dell educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso, con punteggi identici a quelli attribuiti agli altri titoli che danno accesso

4 alle medesime graduatorie. Detto diploma certifica il percorso di studi svolto secondo quanto previsto dal protocollo europeo per il trasferimento dei crediti accademici. Art. 5 Ammissione, iscrizione 1. Vengono ammessi ai corsi per ogni classe di abilitazione, i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria formulata dalla Commissione sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati stessi nella prova di ammissione e nella valutazione di titoli. Non è ammessa l iscrizione a più di un corso. 2. Gli studenti collocati utilmente nella graduatoria devono presentare domanda d iscrizione alla Segreteria didattica entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive. La domanda di iscrizione può essere ritirata presso la segreteria o scaricata dal sito Internet. In caso di ritardo nella presentazione saranno applicati i diritti di mora. 3. Il contributo annuo di frequenza, le rate e le relative scadenze sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 4. Lo studente che non sia in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti, non può essere in ogni caso ammesso a sostenere la prova finale. 5. Ad ogni studente viene consegnato un libretto per la documentazione degli esami sostenuti, con l attribuzione dei relativi crediti e la registrazione degli eventuali crediti pregressi riconosciuti dagli organismi competenti. 6. L iscrizione al 2 anno è consentita anche nel caso in cui lo studente non abbia frequentato e/o superato tutti gli esami del primo anno. 7. Al termine del secondo anno di corso, coloro che non hanno frequentato e/o superato tutti gli insegnamenti previsti per le classi, si iscrivono ripetenti. 8. Gli studenti in debito del solo esame finale di abilitazione si iscrivono fuori corso. 9. E consentito sospendere l iscrizione per un anno, nei soli casi previsti dalla legge, per malattia certificata, gravidanza, servizio militare. 10. Per l iscrizione agli anni accademici successivi al primo è sufficiente che lo studente effettui nei termini previsti, il pagamento delle tasse stabilite dall Istituto. Art. 6 Crediti formativi 1. Al credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro dello studente. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti che comprendono sia la frequenza ai corsi sia lo studio. 2. I crediti sono calcolati in base alla tipologia d insegnamento: a) Lezione individuale, percentuale di studio individuale compresa tra 88 e 92%; b) Lezione collettiva teorica, percentuale di studio individuale compresa tra 60 e 80%; c) Lezione collettiva pratica, percentuale di studio individuale compresa tra 60 e 80%; d) Laboratorio, percentuale di studio individuale compresa tra 52 e 76%. 3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell esame o di altra forma di verifica del profitto. 4. Le attività formative laboratoriali non prevedono il superamento dell esame finale ma la sola attribuzione di una votazione in trentesimi registrato dal docente della disciplina sul registro dei verbali al termine del corso. 5. Nel caso di laboratori biennali che non prevedono l acquisizione dei crediti alla prima annualità, per il passaggio alla seconda annualità non è prevista l attribuzione della votazione, ma la sola idoneità, registrata dal docente della disciplina sul registro dei verbali al termine del corso. Art. 7 Offerta formativa

5 1. L articolazione disciplinare e l assegnazione dei crediti tra le varie attività sono definite nelle allegate tabelle A e B al D.M. 137/07 (si veda allegato 1 del presente regolamento). Il Consiglio di corso del Biennio per la formazione dei docenti, sulla base di tali tabelle, elabora annualmente un progetto formativo che ne rispetti le linee fondamentali. 2. Le attività formative previste si svolgono per un numero di ore non inferiore a per ciascun corso, comprensive delle ore di tirocinio (non inferiore a 120 ore). L impegno richiesto allo studente, incluse le attività di studio e di preparazione individuale, corrisponde a 120 crediti formativi accademici per ogni corso. 3. Le discipline relative alle Attività formative di base (area comune) costituiscono l area pedagogico professionale e possono essere attivate dalle singole Istituzioni in convenzione con l Università. Art. 8 Tirocinio Le attività di tirocinio sono parte integrante dell offerta formativa. Sono regolamentate dettagliatamente dal Regolamento delle attività di tirocinio. Art. 9 Piano degli studi 1. Ogni studente è tenuto a presentare un proprio piano di studi relativo all indirizzo scelto entro il termine fissato all inizio dell anno accademico dal Consiglio di Corso. Lo studente dovrà compilare entro la data pubblicata nel calendario accademico, il piano di studi individuale e consegnarlo alla Segreteria. Il piano di studi, diverso a seconda della classe di concorso (A077 o A031/32), deve essere ritirato presso la segreteria didattica all inizio dell anno accademico. 2. Lo studente, nella predisposizione del piano degli studi personale, dovrà indicare una quota di 12 crediti riferita ad un gruppo di discipline a propria scelta, di cui la metà (6 crediti) deve essere individuata nell ambito delle attività integrative attivate dall Istituzione e l altra metà può riferirsi ad attività formative non presenti nell elenco. Art. 10 Frequenza, impegno e lavoro dello studente Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici dei singoli corsi, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità di svolgimento: a) numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi, comunque non inferiore all 80% delle lezioni previste per ciascun corso; eventuali deroghe agli obblighi di frequenza saranno concesse dai singoli docenti sotto loro diretta ed esclusiva responsabilità; b) la frequenza per ogni attività formativa è attestata dal docente e costituisce requisito indispensabile per accedere agli esami; c) per le discipline a lezione individuale l orario di lezione verrà concordato direttamente con l insegnante. Art. 11 Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti 1. Il riconoscimento dei crediti è effettuato da una apposita commissione nominata ogni anno dal direttore dell istituzione e composta da tre docenti di cui almeno due della Scuola di Didattica della Musica. 2. Gli studenti iscritti al Biennio Didattico per la formazione dei docenti possono chiedere, nei limiti del corrispondente piano di studio, il riconoscimento della frequenza ai corsi ed esami finali già sostenuti nell ambito di un Biennio accademico di secondo livello presso un Conservatorio di musica o di una Università o altra Istituzione formativa italiana o straniera. Il riconoscimento può essere totale o parziale, prevedendo nel secondo caso una o più prove integrative, anche a richiesta dello studente, le quali definiscono il voto d esame. 3. A coloro che sono in possesso del diploma del corso ordinamentale di didattica della musica, vengono

6 riconosciuti i crediti del percorso formativo svolto, secondo la Tabella A del DM 137/2007, riportata nell Allegato 3 del presente Regolamento. 4. Sono riconosciute e valutate dalla Commissione crediti come crediti formativi anche le conoscenze e le abilità professionali maturate in attività formative esterne di adeguato livello, specie quelle alla cui progettazione e realizzazione il Conservatorio abbia concorso. 5. In caso di trasferimento dello studente da altra istituzione, su richiesta dello stesso, la Commissione crediti può convalidare i crediti maturati nella sede di provenienza relativi a materie non previste nel Piano di studio come sostituzione di crediti di materie affini, simili o referibili. 6. Criteri per il riconoscimento degli esami: a) per ogni attività formativa riconosciuta in base al comma 3 del presente articolo viene attribuito il voto finale del diploma del corso del precedente ordinamento di Didattica della Musica; b) nel caso in cui lo studente indichi più esami che possono essere riconosciuti come credito per un attività formativa, si prende in considerazione l esame già sostenuto con il voto più favorevole allo studente; c) nel caso in cui contemporaneamente due esami concorrono alla determinazione dei crediti di una sola attività formativa, il voto di quest ultima è determinato dalla media dei due esami riconosciuti; d) nel caso in cui venga riconosciuto parzialmente il credito di un attività formativa, che non sia di tipo laboratoriale, con un esame già sostenuto (es. Biennio sperimentale), il voto di tale esame concorre alla media insieme al voto relativo alla parte di attività formativa da sostenere per la determinazione del voto finale; e) i crediti riconosciuti parzialmente per attività formative laboratoriali sono da considerarsi come idoneità; f) nel caso in cui i crediti per attività formative laboratoriali sono riconosciuti totalmente viene preso in considerazione il voto dell esame o del laboratorio relativo; g) i crediti riconosciuti per Altre attività (vedi art. 12) sono da considerarsi come idoneità e non concorrono alla media dei voti delle attività formative. Art. 12 Modalità di riconoscimento delle Altre attività formative 1. Il riconoscimento delle Altre attività è previsto fino ad un massimo di 6 crediti. 2. Lo studente è tenuto a presentare un curriculum (preferibilmente ordinato per tipologia di attività e per ordine cronologico) atto a documentare le attività svolte e ritenute utili per il conseguimento dei crediti. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa, sottoscritto con firma autografa dello studente. 3. Sono considerate riconoscibili le seguenti attività: a) discipline di Conservatorio, o esterne di livello universitario, attinenti al Biennio frequentato e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame; b) positiva partecipazione a masterclass, seminari, ecc.. (su attestazione); c) attività correlata a tirocini formativi, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su documentazione); d) collaborazione ad iniziative di ricerca o produzione organizzate dal Conservatorio o altri enti (su attestazione); e) partecipazione alla scambi internazionali (Erasmus, ecc.); f) altre attività attinenti. 4. La valutazione e il riconoscimento dei crediti è di competenza della Commissione riconoscimento crediti e avviene su richiesta circostanziata dello studente. 5. Nell Allegato 4 al presente regolamento vengono indicate le corrispondenze fra le attività formative per il riconoscimento dei crediti.

7 Art. 13 Adempimenti e modalità di svolgimento degli esami 1. Nell arco dell anno accademico sono previste tre sessioni d esame: a) estiva: dalla seconda metà di giugno b) autunnale: dalla seconda metà di settembre c) invernale: dalla seconda metà di febbraio 2. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale degli esami, possono essere programmati anche appelli straordinari. 3. Ogni docente è tenuto a svolgere almeno un appello di esami all interno di ciascuna sessione; gli appelli possono essere anche più di uno. 4. Lo svolgimento dell esame è attestato dal relativo verbale. Non saranno considerati validi i voti riportati sul libretto dello studente che non risultino verbalizzati nelle date concordate per gli appelli d esame e secondo le modalità previste. 5. Al fine dell acquisizione dei relativi crediti, per ogni attività formativa, ad eccezione dei laboratori, è previsto un esame o verifica, effettuato da un apposita Commissione nominata dal Direttore, presieduta dal Direttore o da un suo delegato e composta dal docente della disciplina e da un altro docente del corso. 6. La votazione di ciascun esame viene espressa in trentesimi; l esame si intende superato se il voto assegnato è pari almeno a 18/ Lo studente ha facoltà di rifiutare il voto in sede d esame. In tal caso può iscriversi ad una sessione di esame successiva. La firma dello studente sul verbale corrisponde all accettazione del voto. 8. L esame può concludersi in uno dei seguenti modi, e va sempre riportato nei verbali: a) lo studente supera l esame e il voto conseguito viene trascritto sul libretto; b) lo studente rifiuta il voto (non viene compilato il libretto); c) lo studente si ritira dall esame (non viene compilato il libretto); d) lo studente non supera l esame (non viene compilato il libretto). 9. In caso di non superamento dell esame lo studente può essere ammesso a sostenere la medesima prova in una successiva sessione di esame. Art. 14 Adempimenti e modalità di svolgimento della prova finale 1. Relativamente alle prove dell esame finale, sono stabiliti i seguenti adempimenti e scadenze: a) presentazione della domanda per sostenere la prova finale in segreteria 30 giorni prima dell inizio della sessione. Il modulo sarà disponibile in segreteria; b) consegna del libretto degli esami in segreteria 15 giorni prima dell inizio della sessione; c) consegna di un elaborato scritto, di cui al comma 3 lettera a), almeno 15 giorni prima della discussione, in numero 3 esemplari con rilegatura non a spirale. La tesi sarà composta da almeno 50 pagine. Le norme redazionali da applicare sono quelle già in vigore per il Biennio sperimentale di II livello. 2. All esame finale di diploma si è ammessi previo superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi e con la certificazione dei crediti acquisiti, anche relativi al tirocinio. 3. L esame finale avente valore di esame di Stato, consiste Per l abilitazione nella classe di concorso A31/A32: a) nella discussione di una tesi metodologico didattica a carattere teorico operativo, incentrata sulle attività svolte durante il tirocinio; b) nell elaborazione di un progetto didattico su un tema sorteggiato tra una terna proposta dalla Commissione. Il candidato avrà a disposizione 48 ore di tempo, senza clausura, per l elaborazione del progetto che verrà, poi, illustrato anche mediante eventuali simulazioni e discusso con la Commissione. Ogni commissione si riunisce in un giorno a scelta anteriore al sorteggio e

8 concorda una terna di temi da cui verrà effettuato il sorteggio. Per l abilitazione nella classe di concorso A77: a) nella discussione di una tesi metodologica didattica a carattere teorico operativo, incentrata sulle attività svolte durante il tirocinio; b) in una prova con lo strumento e in una prova di concertazione di un brano di musica di insieme assegnato dalla commissione tre ore prima. La prova con lo strumento dovrà avere una durata minima di 10 minuti e massima di 20 minuti. La prova di concertazione avverrà con un gruppo di strumentisti di cui farà parte anche il candidato. La scelta dei brani sarà effettuata dalla commissione dalla letteratura in uso per la musica d insieme nelle scuole medie ad indirizzo musicale. 4. Al suddetto esame finale viene attribuita una votazione espressa in trentesimi. Supera l esame il candidato che raggiunge una votazione di almeno 18/ Il voto complessivo di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dal voto di ammissione all esame finale, costituito dalla media dei voti degli esami di profitto (rapportato a 70), sommato al voto dell esame finale. Art. 15 Commissione giudicatrice per gli esami finali 1. Le commissioni giudicatrici per l esame finale sono composte dal Direttore del Conservatorio di Fermo o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da due docenti del corso, tra i quali il docente dell insegnamento argomento di tesi del candidato (relatore), dal supervisore del tirocinio e da un rappresentante del Ministero dell Università e Ricerca; ai sensi della nota del , il Direttore del conservatorio viene delegato per la nomina di detto rappresentante fra i docenti che non abbiano fatto parte del corpo insegnante dei corsi del Biennio di formazione dei docenti e per i quali non ricorrano gli elementi di incompatibilità previsti dal decreto legislativo n. 487/94. Il nominativo del rappresentante sarà comunicato alla Direzione Generale per l Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Art. 16 Consiglio di Corso 1. Il Consiglio di Corso, in prima applicazione, è composto dai cinque docenti della scuola di didattica e, successivamente all avvio dei corsi e fino al riordino delle strutture didattiche, conseguente ai nuovi ordinamenti, è integrato da 2 rappresentanti dei docenti delle discipline di base e caratterizzanti previste nel D.M. 137/07 nominati dal Direttore. 2. Il Consiglio di Corso: a) elabora annualmente sulla base alle tabelle A e B del D.M. 137/07 un progetto formativo che ne rispetti le linee fondamentali; b) coordina le attività di insegnamento per il conseguimento della laurea; c) vigila sulla effettiva sostenibilità sia dei singoli corsi di studio sia del loro insieme; d) formula agli organi competenti proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti al corso di laurea ed ai corsi di diploma interessati; e) valuta proposte di sperimentazione didattica; f) formula richieste di mezzi, spazi, attrezzature e personale non docente al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento; g) individua, limitatamente alle classi di concorso A31/32, il contenuto della prova pratica dell esame di ammissione, secondo quanto previsto dalla Nota ministeriale n del 24/10/ Il Consiglio di Corso è prevede la figura di un Presidente eletto a maggioranza fra i componenti del Consiglio e rimane in carica due anni. L incarico di Presidente non può essere svolto dallo stesso docente per più di due mandati consecutivi. I componenti degli organi di governo non possono ricoprire la funzione di Presidente del Consiglio di Corso. Il Presidente:

9 a) sovrintende e coordina le attività del Consiglio; b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Corso e ne fissa l ordine del giorno; c) raccoglie le richieste dei docenti e degli studenti relative al percorso formativo e le porta alla discussione nell riunioni. 4. Il Consiglio di Corso viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti, per iscritto e con espressa indicazione degli oggetti sui quali si intende discutere e deliberare. 5. La convocazione del Consiglio in seduta ordinaria, contenente l ordine del giorno, avviene esclusivamente tramite affissione all albo ed eventuale pubblicazione sul sito del conservatorio almeno 8 giorni prima della data prevista per la riunione, fatta salva l esigenza di eventuali convocazioni straordinarie, decise dal Presidente del Consiglio di Corso, dettate da particolari esigenze di tempestività. 6. Le adunanze del Consiglio sono valide se sono presenti almeno quattro membri. All inizio della seduta, il Presidente nomina un segretario verbalizzante. 7. Le delibere del Consiglio vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10 Riferimenti normativi D.M. 137 del 28 settembre 2007 (con Allegati A, B, C) Nota (Indicazioni operative) Tabella A (riconoscimento crediti) Allegato 1 DM 137/07 (con Allegati A, B, C) ALLEGATI Allegato 2 Nota (Indicazioni operative) Allegato 3 Tabella A (riconoscimento crediti Indicazioni Ministero) Allegato 4 Tabella riconoscimento crediti

11 ALLEGATO 1 IL MINISTRO DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA Direzione Generale per l Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica VISTI VISTA VISTA VISTO VISTO VISTO CONSIDERATO RITENUTO i decreti ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994 con i quali sono state dettate disposizioni in ordine alla ridefinizione dei corsi straordinari, ivi compreso quello di Didattica della musica e sono stati disciplinati i programmi didattici e i criteri in ordine agli esami di ammissione, passaggio e diploma nonché alla frequenza degli studenti; la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale e successive modifiche ed integrazioni; la Legge 22 novembre 2002, n. 268 ed in particolare l articolo 6, comma 2, il quale, fino all entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, riconosce al diploma di Didattica della musica valore abilitante per l insegnamento dell educazione musicale nelle scuole e per l ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché congiunto al diploma di istruzione secondaria superiore e al diploma di Conservatorio; il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali; il Decreto Ministeriale 109 del 12 novembre 2004 con il quale, fermo restando l ordinamento curriculare, sono state apportate alcune modifiche all ordinamento della scuola di Didattica, consentendo di organizzare un percorso formativo in quattro semestri, solo per gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di diploma di Conservatorio; il D.P.R. n. 212 dell 8 luglio 2005, recante norme sulla definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; che sono ancora in corso di definizione i decreti attuativi del suddetto regolamento; di dover procedere alla ridefinizione del corso ordinamentale di Didattica della Musica mediante l istituzione di un corso biennale ad indirizzo didattico il cui esame finale ha valore abilitante; RITENUTO VISTI altresì, di attivare un ulteriore indirizzo per la classe di concorso di strumento, sempre con valore abilitante, per corrispondere alle urgenti esigenze di formazione degli insegnanti segnalate dal Ministero della Pubblica Istruzione; i pareri del CNAM, espressi nelle adunanze dell luglio 2007 e del 6 7 settembre 2007; Art.1 ISTITUZIONE DEI CORSI D E C R E T A 1. A decorrere dall anno accademico , nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati i corsi ordinamentali di Didattica della Musica, i corsi modificati ai sensi del D.M. n. 109/04, nonché i corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, sono ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A 32) e di docenti di strumento (classe di concorso A 77).

12 2. La riorganizzazione dei suddetti corsi, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, è trasmessa al Ministero per la relativa approvazione. Art. 2 DURATA E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 1. I corsi di cui all articolo 1, comma 1, hanno durata biennale. Le attività didattiche, articolate in discipline d insegnamento, laboratori e attività di Tirocinio pratico guidato, sono finalizzate all acquisizione di conoscenze specifiche per l esercizio della funzione docente e per le altre finalità previste dai corsi. 2. L articolazione disciplinare e l assegnazione dei crediti tra le varie attività sono definite nelle allegate tabelle A) e B). Ciascun Consiglio di corso, sulla base di tali tabelle, elabora annualmente un progetto formativo che ne rispetti le linee fondamentali. 3. Le suddette attività si svolgono per un numero di ore non inferiore a per ciascun corso, comprensive delle ore di tirocinio (non inferiore a 120 ore). L impegno richiesto allo studente, incluse le attività di studio e di preparazione individuale, corrisponde a 120 crediti formativi accademici, per ogni corso. Gli studenti sono obbligati alla frequenza di almeno l 80% di ogni attività formativa. Art. 3 AMMISSIONE AI CORSI 1. Costituiscono titolo di ammissione ai corsi di cui all articolo 1, comma 1, il diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi accademici di I livello. Limitatamente, alla classe di concorso A 31/A 32, sono titoli di ammissione anche le lauree in musicologia e in discipline musicali con almeno 48 crediti conseguiti nel settore scientifico disciplinare L ART/07. Costituiscono, inoltre, titolo di ammissione i titoli accademici conseguiti in un paese dell Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l area disciplinare corrispondente. 2. Possono, altresì, essere ammessi ai suddetti corsi, coloro che hanno conseguito il diploma accademico di secondo livello in Discipline Musicali di cui al D.M. 8 gennaio 2004, n. 1, coloro che hanno conseguito il diploma Accademico di secondo livello validato con D.M. n. 39 del 12 marzo 2007 e con D.M. n. 88 del 29 maggio Ai suddetti diplomati e a coloro che siano in possesso del diploma del corso ordinamentale di didattica della musica, verranno riconosciuti i crediti del percorso formativo svolto. 3. Limitatamente all anno accademico , per la classe di concorso A77, sono ammessi in deroga al numero massimo di cui al comma 7 del presente articolo, e comunque per non più di quindici per ciascuna istituzione, i docenti in possesso del diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato 360 giorni di servizio di insegnamento nella suddetta classe di concorso A 77, di cui almeno 180 giorni dopo il 6 giugno 2004 e sino all entrata in vigore del presente decreto. Ai suddetti docenti sono riconosciuti 60 crediti per il servizio, compreso il tirocinio. 4. Il riconoscimento dei crediti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è effettuato da una apposita commissione nominata dal direttore dell istituzione e composta da tre docenti di cui almeno due della Scuola di Didattica della Musica. 5. Le modalità di verifica dei requisiti, nonché le modalità di ammissione, sono attuate dall Istituzione prescelta. A tal fine, gli interessati presentano apposita istanza alla predetta Istituzione. Relativamente ai docenti di cui al comma 3, la verifica dei requisiti è effettuata dalle Direzioni Scolastiche Regionali, che trasmetteranno alle Istituzioni indicate dagli interessati soltanto le istanze dei docenti in possesso dei requisiti. 6. Ai fini dell ammissione ai corsi di cui all articolo 1, comma 1, le Istituzioni predispongono appositi bandi di accesso, nei quali sono indicati il numero dei posti disponibili per ciascun corso e le relative procedure. 7. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, determina il numero massimo delle nuove iscrizioni in relazione alla disponibilità di strutture, di personale e di dotazioni didattico strumentali. In ogni caso, il numero massimo di nuovi iscritti ai corsi di cui al presente decreto non potrà superare le 35 unità per anno accademico.la ripartizione numerica per ogni classe di concorso è determinata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico. 8. Per lo svolgimento dei predetti corsi, le Istituzioni possono consorziarsi tra loro e con le Università, anche al fine di razionalizzare l offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.

13 9. Le Istituzioni nelle quali non sia presente il corso ordinamentale di didattica della musica possono attivare, comunque, i suddetti corsi biennali, previa autorizzazione ministeriale, in convenzione con altre Istituzioni nelle quali sia attivato il predetto corso ordinamentale. 10. L esame per l accesso consiste in una prova scritta e/o pratica e in un successivo colloquio sulla base dei programmi, differenziati per ciascuno dei corsi, che saranno definiti e pubblicizzati nei rispettivi bandi di accesso. Nel bando deve essere indicato, altresì, il tempo massimo di durata delle prove. I candidati di cui al comma 3 non devono sostenere detto esame. 11. Con Decreto del Direttore Generale dell Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, è fissato a livello nazionale il calendario delle prove di ammissione per le classi di concorso di educazione musicale (A31 / A32 ) e di didattica dello strumento ( A 77). 12. In sede di ammissione ciascuna Commissione, nominata dai competenti organi accademici, per la valutazione del candidato si attiene ai seguenti criteri: cento punti complessivi, per ciascuna classe di abilitazione, sessanta dei quali riservati alle prove di cui al comma 10 e quaranta punti per la valutazione dei titoli di studio, di ricerca e di servizio, secondo l allegata tabella C) che costituisce anche parte integrante del presente decreto. 13. La Commissione giudicatrice per l ammissione ai corsi è presieduta dal Direttore o da un suo delegato ed è formata da quattro docenti scelti tra quelli della scuola di Didattica della Musica per l abilitazione nelle classi A 31 e A 32 e da due docenti della scuola di Didattica della Musica, un docente della scuola di Strumento e un docente di discipline integrative per l abilitazione nella classe di concorso A Vengono ammessi ai corsi per ogni classe di abilitazione, i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria formulata dalla Commissione sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati stessi nella prova di ammissione e nella valutazione di titoli. Non è ammessa l iscrizione a più di un corso. Art. 4 TITOLO RILASCIATO 1. Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all insegnamento rispettivamente dell educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso, con punteggi identici a quelli attribuiti agli altri titoli che danno accesso alle medesime graduatorie. Detto diploma certifica il percorso di studi svolto secondo quanto previsto dal protocollo europeo per il trasferimento dei crediti accademici. 2. All esame finale di diploma si è ammessi previo superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi e con la certificazione dei crediti acquisiti, anche relativi al tirocinio. 3. Al fine dell acquisizione dei relativi crediti, per ogni insegnamento è prevista una verifica o esame, effettuata da un apposita Commissione nominata dal Direttore al cui esito viene attribuito un punteggio espresso in trentesimi. Detta Commissione presieduta dal Direttore o da un suo delegato è composta dal docente della disciplina e da un altro docente del corso. In caso di non superamento dell esame lo studente può essere ammesso a sostenere la medesima prova in una successiva sessione di esame. 4. L esame finale avente valore di esame di Stato, consiste Per l abilitazione nella classe di concorso A 31 / A 32: a) nella discussione di una tesi metodologica didattica a carattere teorico operativo, incentrata sulle attività svolte durante il tirocinio; b) nell elaborazione di un progetto didattico su un tema sorteggiato tra una terna proposta dalla Commissione. Il candidato avrà a disposizione 48 ore di tempo, senza clausura, per l elaborazione del progetto che verrà, poi, illustrato anche mediante eventuali simulazioni e discusso con la Commissione. Per l abilitazione nella classe di concorso A 77: a) nella discussione di una tesi metodologica didattica a carattere teorico operativo, incentrata sulle attività svolte durante il tirocinio; b) in una prova con lo strumento e in una prova di concertazione di un brano di musica di insieme assegnato dalla commissione tre ore prima. 5. Al suddetto esame finale viene attribuita una votazione espressa in trentesimi. Supera l esame il candidato che raggiunge una votazione di almeno 18/30. Il voto complessivo di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dal voto di ammissione all esame finale, costituito dalla media dei voti degli esami di profitto (rapportato a 70), sommato al voto dell esame finale.

14 Art. 5 COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GLI ESAMI FINALI 1. Le commissioni giudicatrici per l esame finale sono composte dal Direttore dell Istituzione o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da due docenti del corso, tra i quali il docente dell insegnamento argomento di tesi del candidato, dal supervisore del tirocinio e da un rappresentante del Ministero dell Università e Ricerca ART. 6 NORME TRANSITORIE 1. E garantito agli studenti iscritti alla scuola di Didattica della musica, o ai corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, di concludere il corso di studi secondo il precedente ordinamento di cui ai Decreti Ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994, nonché al Decreto Ministeriale n. 109 del 12 novembre E, altresì, riconosciuto il diritto al passaggio ai corsi di cui all articolo 1, comma 1, previa specifica richiesta al Consiglio di corso che provvederà, anche, al riconoscimento dei crediti relativi al percorso già svolto. 2. I Diplomi di Didattica della Musica, conseguiti al termine dei percorsi formativi, relativi alla scuola di Didattica della Musica ordinamentale e dei corsi modificati ai sensi del D.M. 109/04 sono equivalenti ai diplomi di secondo livello, con valore abilitante, di cui all articolo 1, comma 1, per la classe di concorso A 31/ A In prima applicazione, nelle more dell emanazione della normativa in materia di formazione degli insegnanti, il tirocinio viene svolto in collaborazione con le scuole secondarie e con le Direzioni Scolastiche Regionali, anche al fine di avvalersi di supervisori e tutor, individuati tra il personale scolastico docente in posizione di semi esonero, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 4. A partire dall anno accademico , non sono più ammesse iscrizioni ai corsi di Didattica della musica del previgente ordinamento, nonché ai corsi modificati dal D.M. 109/04. ART. 7 NORME FINALI 1. I bandi di concorso predisposti dalle Istituzioni prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, nonché le modalità per lo svolgimento delle prove. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma,28 settembre 2007 Prot. n. 137/2007 IL MINISTRO

15 ALLEGATO 2 Direzione Generale per l Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica Ufficio II Protocollo: n Roma, 24 ottobre 2007 Ai Direttori Conservatori di Musica Ai Direttori Istituti Musicali Pareggiati LORO SEDI OGGETTO: D.M. n. 137/07 Attivazione biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A 31 e A 32) e di strumento musicale (A 77) Come è noto, il D.M. n. 137 del 28 settembre 2007 prevede l attivazione, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati, di corsi biennali di secondo livello per la formazione di docenti di Educazione Musicale e di Strumento. Con la presente nota si ravvisa l opportunità di fornire indicazioni operative al fine di garantire uniformità di comportamento e omogeneità di criteri e modalità per l attivazione dei suddetti corsi, sulla base, anche, di quanto suggerito dalla Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica. Attivazione dei Corsi L attivazione dei corsi deve essere autorizzata dal Ministero a seguito di richiesta formalizzata dal Direttore dell Istituzione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e su proposta del Consiglio Accademico. Le Istituzioni, che non hanno all interno del loro ordinamento la Scuola di Didattica della musica, dovranno stipulare apposita convenzione con le altre Istituzioni nella quale è presente detta Scuola; la convenzione deve regolamentare i rapporti reciproci e le modalità di funzionamento dei corsi, considerato il necessario coinvolgimento dei docenti di didattica. Le prove di ammissione avranno inizio, in tutte le Istituzioni, il 10 dicembre 2007 con lo svolgimento della prova scritta. Pertanto, ciascuna Istituzione curerà la pubblicazione dei bandi in tempo utile per consentire la massima diffusione e conoscenza tra gli interessati e comunque almeno 20 giorni prima delle suddette prove. Programmazione degli accessi Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, determina il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi, tenuto conto della disponibilità di risorse finanziarie, di strutture, di personale e di adeguate dotazioni didattico strumentali. Detto numero, che non potrà essere superiore a 35 unità di nuovi iscritti, può essere integrato, limitatamente all anno accademico , per la classe di concorso A 77, con un numero massimo di 15 unità di docenti in possesso dei requisiti di cui all articolo 3, comma 3 del D.M. n. 137/07. Gli stessi organi stabiliscono, inoltre, la ripartizione numerica dei posti disponibili per ciascuna classe di concorso. In particolare per la classe di concorso A 77, essendo finalizzata alle esigenze di funzionalità del sistema scolastico, l articolazione delle sottoclassi deve essere limitata alle sottoclassi di concorso attualmente esistenti. Durata e organizzazione dei corsi Le Istituzioni curano l organizzazione dei corsi in modo da garantire, sulla base delle tabelle A e B, allegate al D.M. 137/07, il pieno assolvimento degli impegni didattici prescritti, da articolare nei due anni accademici, secondo il progetto formativo elaborato per ciascun anno dal Consiglio di corso. Il Consiglio, in prima applicazione, è composto dai cinque docenti della scuola di didattica e, successivamente all avvio dei corsi e fino al riordino delle strutture didattiche, conseguente ai nuovi ordinamenti, è integrato da rappresentanti dei docenti delle discipline di base e caratterizzanti previste nel D.M. 137/07. Le discipline relative alle attività formative di base (area comune e area musicale) ed alle attività formative caratterizzanti vanno tutte attivate. La frequenza dei corsi è obbligatoria ed è necessario, per l ammissione all esame finale, aver frequentato l 80% delle attività formative previste da ciascuna tipologia dei corsi e aver conseguito tutti i crediti prescritti dal piano di studi. Contributo di frequenza Si suggerisce che vengano attuate tutte le iniziative possibili per contenere il contributo di frequenza entro un limite annuo che oscilli, come suggerito dalla Conferenza dei Direttori, da ad 1.800, escluse le tasse regionali per il diritto allo studio.

16 Ammissione ai corsi A) A norma dell articolo 3, comma 1, del citato D.M. 137/07, possono iscriversi ai corsi biennali coloro che sono in possesso di: Diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato congiunto a Diploma di Istruzione di secondo grado; Diploma Accademico di primo livello conseguito nei Conservatori di Musica o negli Istituti Musicali Pareggiati, a conclusione dei corsi sperimentali di cui al D.M. 8 ottobre 2003 Prot. n. 629 ed al D.M. 8 ottobre 2003 n. 632; Laurea in Musicologia e Discipline Musicali, con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare L Art/07, limitatamente alla classe di concorso A 31 e A 32. B) Ai sensi dello stesso articolo 3, comma 2, inoltre possono iscriversi coloro che hanno conseguito il: Diploma Accademico di secondo livello in Discipline Musicali autorizzato con D.M. 8 gennaio 2004, n. 1; Diploma Accademico di secondo livello validato con D.M. n. 39 del 12 marzo 2007 e con D.M. n. 88 del 20 maggio 2007; Diploma conseguito a conclusione del corso del precedente ordinamento di Didattica della Musica. A coloro che sono in possesso dei diplomi elencati al punto B) vanno riconosciuti crediti formativi, rapportati al corso di studi svolto in relazione al percorso formativo prescritto. Con apposito Decreto ministeriale saranno determinate le modalità di riconoscimento dei predetti crediti. Modalità per lo svolgimento degli esami di ammissione L esame per l accesso consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, sulla base di programmi differenziati per ciascuno dei corsi, pubblicizzati nei bandi di accesso pubblicati dalle Istituzioni. A ciascuna delle tre prove vengono attribuiti 20 punti. E ammesso al colloquio chi ha riportato un giudizio complessivo nella prova scritta e in quella pratica non inferiore a 24 su 40, ma,comunque, non inferiore a 10 su 20, per ciascuna delle due prove. La prova scritta, da espletarsi entro il termine massimo di due ore, è articolata in cinque risposte brevi su argomenti di carattere storico e teorico musicali. La prova pratica, per la classe di concorso A 77, consiste nell esecuzione di un programma libero della durata massima di 20 minuti, mentre per la classe di concorso A31 e A32, il contenuto della prova è individuato dal Consiglio di corso. Il colloquio è volto ad accertare le competenze di natura attitudinale, culturale e motivazionale. Commissioni giudicatrici per gli esami finali Allo scopo di semplificare e agevolare il funzionamento della Commissione prevista dall articolo 5 del succitato decreto n. 137, si ravvisa la necessità di delegare le SS.LL. per la nomina del rappresentante ministeriale in seno alla commissione stessa. Detto rappresentante, deve essere individuato, ovviamente, tra i docenti che non abbiano fatto parte del corpo insegnante dei corsi medesimi e per i quali non ricorrano gli elementi di incompatibilità previsti dal decreto legislativo n. 487/94. Le SS.LL. avranno cura di comunicare a questo Ufficio il nominativo del suddetto rappresentante. Docenti con servizio di insegnamento nella classe di concorso A 77 I docenti in possesso dei requisiti previsti dall articolo 3, comma 3, saranno ammessi direttamente ai corsi, previa presentazione della certificazione, rilasciata dalle Direzioni Generali Scolastiche, del possesso dei requisiti prescritti. Nel caso in cui il numero delle richieste di ammissione sia superiore rispetto al tetto massimo possibile (50), le Istituzioni interessate concorderanno con le altre Istituzioni, presenti nell ambito regionale, le opportune intese per consentire la frequenza del corso. Tale situazione dovrà essere comunicata a questo ufficio per il monitoraggio degli accessi su scala nazionale. Norme transitorie Essendo il primo anno di attivazione dei corsi biennali di strumento, non è ammissibile il passaggio di studenti iscritti ad altri bienni attivati in via sperimentale. Tale preclusione si applica anche agli studenti già iscritti alla scuola di Didattica della Musica o ai corsi sperimentali di Didattica della musica, autorizzati dal Ministero, i quali possono chiedere il passaggio ai corsi biennali esclusivamente per la classe di concorso A 31 e A 32, a prescindere dal limite massimo di candidati che, come precisato nel Decreto, è riferito solo ai nuovi iscritti. In tal caso, il passaggio avverrà senza esami di ammissione, soltanto previo riconoscimento dei crediti da parte del Consiglio di corso, relativamente al percorso già svolto. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Giorgio Bruno Civello)

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