COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL CHIUSURA UFFICI

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1 STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL LUTTO =========== E mancato Segretario della Società A.S.D. BUIESE. NADI COMORETTO Partecipando al dolore della Famiglia e della Società, a nome di tutto il movimento calcistico regionale, porgiamo i sensi del più profondo cordoglio. CHIUSURA UFFICI Si comunica che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi nella seguente giornata: Sabato 11 Luglio 2015 COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. Comunicato Ufficiale n. 325/A della F.I.G.C. Nomina Componente CO.VI.SO.D. Trascriviamo, qui di seguito, il testo integrale del c.u. n. 325/A della F.I.G.C. dd. 30/06/2015: - Nella riunione del 26 giugno 2015; Il Consiglio Federale - Ritenuto di dover procedere con urgenza alla nomina di un nuovo componente della Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio Dilettantistiche; - preso atto delle dimissioni del componente Avv. Massimo De Luccia; - preso atto della designazione formulata dal Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti; - visto l art. 27 dello Statuto Federale e l art. 52 ter delle N.O.I.F.; 1

2 Segue Comunicato Ufficiale n. 325/A della F.I.G.C. Nomina Componente CO.VI.SO.D. d e l i b e r a di nominare componente della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche il prof. GIUSEPPE MAURO. PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2015 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano ÌL PRESIDENTE Carlo Tavecchio Comunicato Ufficiale n. 326/A della F.I.G.C. Violenza negli Stadi Si trasmette, in allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 326/A della F.I.G.C. dd relativo alle decisioni assunte dal Consiglio Federale per contrastare la violenza negli stadi di calcio. Comunicato Ufficiale n. 2/A della F.I.G.C. Termini e modalità Deroga Art. 40, comma 3 Trascriviamo, qui di seguito, il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 2/A della F.I.G.C.: Il Presidente Federale preso atto delle disposizioni contenute nell art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori; ritenuto opportuno stabilire, nell ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2015/2016 d e l i b e r a nella stagione sportiva 2015/2016, la concessione della deroga prevista dall art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni: Società Professionistiche Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori. Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori. Le Società partecipanti al Campionato di Divisione unica di Lega Pro potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori. I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente. Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l alloggio, l educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori. 2

3 Segue Comunicato Ufficiale n. 2/A della F.I.G.C. Termini e modalità Deroga Art. 40, comma 3 In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse. A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull andamento e sull evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco. Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l Attività Giovanile e Scolastica. Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche. Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore. Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate. PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2015 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano ÌL PRESIDENTE Carlo Tavecchio Comunicato Ufficiale n. 4/A della F.I.G.C. Nomina Commissario Straordinario Lega Pro Si trasmette, in allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 4/A della F.I.G.C. dd relativo alla nomina del dott. Tommaso Miele quale Commissario Straordinario della Lega Italiana Calcio Professionistico. Comunicato Ufficiale n. 5/A della F.I.G.C. Modifica art. 32ter del Codice di Giustizia Sportiva Trascriviamo, qui di seguito, il testo integrale del c.u. n. 5/A della F.I.G.C. dd. 07/07/2015: Il Consiglio Federale ritenuto opportuno modificare l art. 32 ter del Codice di Giustizia Sportiva; visto l art. 27 dello Statuto Federale d e l i b e r a di approvare la modifica dell art. 32 ter del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A). PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2015 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano ÌL PRESIDENTE Carlo Tavecchio 3

4 Segue Comunicato Ufficiale n. 5/A della F.I.G.C. Modifica art. 32ter del Codice di Giustizia Sportiva All. A) CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Art. 32 ter Azione del Procuratore federale 1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati quando non sussistono i presupposti per l archiviazione. 2. L archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l accusa in giudizio ovvero l illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l autore. 3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito. 4. Quando non deve disporre l archiviazione, il Procuratore federale, informa l interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l azione disciplinare formulando l incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all incolpato e all organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare. 5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l ultimo atto diretto a realizzare la violazione. 6. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell incolpato al momento della violazione. 7. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti i Tribunali Federali del luogo ove la violazione risulta commessa. 8. Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all art. 5, deve intervenire entro 15 giorni dall avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. Comunicato Ufficiale n. 18 Premio Assicurativo Dirigenti Ufficiali L.N.D. Trascriviamo, qui di seguito, il testo integrale del c.u. n. 18 della L.N.D. dd. 06/07/2015: Si comunica che a seguito dell accordo raggiunto dalla Lega Nazionale Dilettanti con Generali INA Assitalia, l importo relativo al premio assicurativo dei Dirigenti Ufficiali L.N.D., per la stagione sportiva 2015/2016, è stato diminuito con decorrenza dal 1 luglio 2015 da 7,50 a 6,00. PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2015 IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL VICE PRESIDENTE VICARIO Antonio Cosentino 4

5 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE Consiglio Direttivo PROROGA ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 09/07/2015, ha deliberato di prorogare i termini relativi alle iscrizioni come sotto specificato: CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO: - ADEMPIMENTO N. 1 CALCIO A CINQUE SERIE C-C1 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE Termine per l effettuazione dell iscrizione ON-LINE prorogato a Lunedì 27 LUGLIO ADEMPIMENTO N. 2 prorogato a Venerdì 07 AGOSTO 2015 ore CALCIO A CINQUE SERIE C - C1 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE Termine ordinatorio entro il quale tutta la documentazione DEVE pervenire o essere depositata corredata dal PAGAMENTO DEI RELATIVI IMPORTI presso il Comitato Regionale oppure presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali SI PRECISA CHE NON FARA FEDE IL TIMBRO POSTALE Si rimanda ad un attenta lettura del C.U. n. 2 dd. 02/07/2015 per quanto relativo gli oneri finanziari e le modalità di pagamento. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare ulteriori variazioni ai termini relativi alla chiusura delle iscrizioni. 5

6 DOMANDE DI AFFILIAZIONE Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 09/07/2015, ha preso atto della domande di affiliazione ad oggi pervenute: Dilettanti Maschile A.S.D. GLEMONE A.S.D. UNION 91 (già affiliata come Puro SGS) Dilettanti Femminile A.S.D. LA FRIULANA CALCIO Puro Settore Giovanile A.S.D. VARMESE A.S.D. YOUNG WARRIORS RICHIESTA CAMBIO ATTIVITA (DA DILETTANTE A PURO SGS) Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 09/07/2015, ha preso atto della richiesta di cambio di attività (da dilettante a puro SGS) delle Società: Matr. Società A.S.D. SANGIOVANNESE RICHIESTA PARTECIPAZIONE CAMPIONATO DI CATEGORIA INFERIORE Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 09/07/2015, ha preso atto della richiesta di partecipazione a Campionato di Categoria inferiore pervenuta dalle Società: Matr. Società Da A A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA SERIE B SERIE C-C A.S.D. C5 MANZANO BRN 1988 SERIE B SERIE C-C1 DATE INIZIO CAMPIONATI E TORNEI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 09/07/2015, ha deliberato le date di svolgimento dell attività per la Stagione Sportiva 2015/2016 come di seguito indicato: CAMPIONATO DI ECCELLENZA CAMPIONATO DI PROMOZIONE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Domenica 13/09/2015 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Da stabilire in base al numero delle iscrizioni 6

7 Segue Date Inizio Campionati e Tornei - Stagione Sportiva 2015/2016 CAMPIONATI REGIONALE E PROVINCIALE JUNIORES Da stabilire in base al numero di iscrizioni CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Domenica 13/09/2015 TORNEO ALLIEVI SPERIMENTALI FASCIA B TROFEO SERGIO MAGRIS TORNEO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI FASCIA B TROFEO SERGIO MAGRIS Da stabilire in base al numero di iscrizioni CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C-C1 COPPA ITALIA CALCIO A 5 Da stabilire in base al numero di iscrizioni COPPA ITALIA E COPPA REGIONE - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 09/07/2015, facendo seguito a quanto già stabilito e reso noto nella scorsa stagione sportiva, ha deliberato quanto segue relativamente alle Coppe per la Stagione Sportiva 2015/2016: COPPA ITALIA ECCELLENZA - TROFEO DIEGO MEROI - PRIMA FASE Le squadre verranno abbinate tra loro con sorteggio che sarà effettuato a cura del Comitato Regionale. Le gare si svolgeranno con incontri di andata e ritorno. Accederanno alla fase successiva le vincenti le gare della Prima Fase. Il Regolamento completo verrà pubblicato su un prossimo comunicato ufficiale. DATE SVOLGIMENTO PRIMA FASE Gare di Andata: Sabato 29 Agosto 2015 ore Gare di Ritorno: Sabato 05 Settembre 2015 ore

8 Segue Coppa Italia e Coppa Regione - Stagione Sportiva 2015/2016 COPPA ITALIA SOCIETA DI PROMOZIONE TROFEO ALDO TORTUL PRIMA FASE Le squadre verranno abbinate tra loro con sorteggio che sarà effettuato a cura del Comitato Regionale. Le gare si svolgeranno con incontri di andata e ritorno. Accederanno alla fase successiva le vincenti le gare della Prima Fase. Il Regolamento completo verrà pubblicato su un prossimo comunicato ufficiale. DATE SVOLGIMENTO PRIMA FASE Gare di Andata: Sabato 29 Agosto 2015 ore Gare di Ritorno: Sabato 05 Settembre 2015 ore COPPA REGIONE SOCIETA DI 1^ CATEGORIA TROFEO RENZO CAPOCASALE COPPA REGIONE SOCIETA DI 2^ CATEGORIA TROFEO CARLO BASSO COPPA REGIONE SOCIETA DI 3^ CATEGORIA TROFEO MARIO MAREGA Le modalità e le date di svolgimento verranno pubblicate non appena in possesso dell esatto numero di iscrizioni fermo restando che, comunque, la Prima Fase si svolgerà con gare di andata e ritorno; nell eventualità il numero delle iscrizioni sia dispari, sempre per quanto riguarda la Prima Fase, verranno formati uno o più triangolari. Sia gli abbinamenti che gli eventuali triangolari verranno effettuati con sorteggio a cura del Comitato Regionale. Segreteria TERMINI TESSERAMENTI Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 286/A, della F.I.G.C., del relativamente a: M omissis 8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali: a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: - da mercoledì 1 luglio 2015 a giovedì 16 luglio 2015 (ore 19.00) (vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque. M omissis 8

9 Segue Termini Tesseramenti TERMINI E MODALITA PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA Art.118 delle Norme Organizzative Interne Per la Stagione Sportiva 2015/16, il termine fissato per l invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell art.118 delle NOIF è da mercoledì 1 luglio 2015 a giovedì 1 ottobre M omissis TESSERAMENTO DILETTANTI ON LINE Ricordiamo che le informazioni relative alle pratiche di tesseramento dei calciatori dilettanti quali: - avvenuta ratifica dei rinnovi dei tesseramenti stranieri; - irregolari; - segnalazioni varie verranno effettuate tramite comunicazione informatica on-line (con spedizione cartacea dove necessario). Le pratiche di Tesseramento che presentano errori verranno evidenziate in colore rosso in corrispondenza del nominativo del calciatore e cliccando sullo stesso si potranno leggere le note del Comitato Regionale utili alla corretta definizione della pratica. RICORDIAMO ALLE SOCIETÀ, PERTANTO, DI VERIFICARE PERIODICAMENTE NELLA SEZIONE PRATICHE DI TESSERAMENTO APERTE L ITER DELLE PRATICHE DI TESSERAMENTO INVIATE AL COMITATO REGIONALE. Le Società, accedendo alla propria Area Società, potranno così consultare il Tabulato Calciatori Dilettanti dove saranno riportati i Tesseramenti che avranno ricevuto la convalida da parte del Comitato Regionale e che quindi risulteranno regolari. Ricordiamo altresì che al momento della spedizione tramite raccomandata o alla consegna a mano delle pratiche di tesseramento al Comitato Regionale, la Società deve allegare contestualmente la Distinta di presentazione (che si trova nella sezione pratiche tesseramento aperte ) relativa alle pratiche stesse. PERTANTO A PRESCINDERE DAL NUMERO DI PRATICHE DI TESSERAMENTO CHE VENGONO INVIATE O DEPOSITATE LE STESSE DOVRANNO ESSERE CORREDATE DALLA SOPRA CITATA DISTINTA DI PRESENTAZIONE SENZA LA QUALE NON SARÀ POSSIBILE DAR LUOGO ALLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO STESSO. ( ART. 39, COMMA 2, N.O.I.F.). Ricordiamo inoltre alle Società che l invio delle pratiche di tesseramento dei calciatori dilettanti va effettuato sempre al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia IN DUPLICE COPIA FIRMATE E TIMBRATE ENTRAMBE IN ORIGINALE. 9

10 VALIDITÀ PRATICHE TESSERAMENTO DILETTANTI E S.G.S. Si ricorda che le pratiche di tesseramento istruite dalle Società tramite la procedura on-line operando nella propria pagina web sul sito dovranno pervenire, al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ed alle rispettive Delegazioni Provinciali e Distrettuali di appartenenza, così come più sotto riportato: - Tesseramento dilettanti entro 2 mesi dall istruzione della pratica; - Trasferimento dilettanti entro 2 mesi dall istruzione della pratica; - Tesseramento SGS entro 3 mesi dall istruzione della pratica; Decorso tali periodi il sistema informatico procederà automaticamente alla cancellazione delle pratiche stesse. ART. 95 COMMA 5 Si ritiene utile ricordare alle Società su quanto disposto dall art. 95, comma 5 delle N.O.I.F.: L accordo di trasferimento o di cessione di contratto è depositato a cura delle Società contraenti presso la Lega o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti e le cessioni di contratto. ART. 101 COMMA 5, ART. 103 BIS N.O.I.F. Ricordiamo alle Società, che l applicazione dei seguenti Articoli delle N.O.I.F. deve essere effettuata esclusivamente tramite la pagina web della Società accedendo alla Sezione Tesseramento DL e compilando il relativo modello: Art. 101, comma 5 Modifica del titolo di trasferimento temporaneo (il diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.) Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo (la facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1 settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive) Una volta completata la procedura, il documento dovrà essere spedito o depositato in triplice copia presso questo Comitato comprensivo di data di stipulazione, firme e timbro della Società. ART. 108 N.O.I.F. Ricordiamo alle Società, che l applicazione del seguente Articolo delle N.O.I.F. deve essere effettuata esclusivamente tramite la pagina web della Società accedendo alla Sezione Tesseramento DL e compilando il relativo modello: Art. 108 Svincolo per accordo (il documento dovrà pervenire al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia entro 20 giorni dalla stipula dell accordo e che il termine ultimo per l invio o la consegna dello stesso è stabilito per il 30 giugno 2016 ore 19.00) Una volta completata la procedura, il documento dovrà essere spedito o depositato in triplice copia presso questo Comitato comprensivo di data di stipulazione, firme e timbro della Società. 10

11 TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI E DIRIGENTI Si ricorda che le pratiche di richiesta di rilascio Tessere Riconoscimento Calciatori e Dirigenti istruite dalle Società tramite la procedura on-line operando nella propria pagina web sul sito dovranno pervenire, al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ed alle rispettive Delegazioni Provinciali e Distrettuali di appartenenza, complete di fotocopia del documento d identità del calciatore o dirigente per cui la tessera viene richiesta e della relativa Distinta di presentazione. Le pratiche che presentano errori vengono evidenziate in colore rosso in corrispondenza del nominativo del calciatore o dirigente e cliccando sullo stesso si possono leggere le note del Comitato Regionale utili alla corretta definizione della pratica. RICORDIAMO ALLE SOCIETÀ, PERTANTO, DI VERIFICARE PERIODICAMENTE NELLA SEZIONE PRATICHE DI TESSERAMENTO APERTE L ITER DELLE PRATICHE INVIATE AL COMITATO REGIONALE. Precisiamo altresì che il costo delle Tessere di Riconoscimento Calciatori o Dirigenti verranno in ogni caso addebitate sugli estratti conto societari salvo richieste scritte di annullamento delle stesse. DISTINTA DI PRESENTAZIONE Ricordiamo altresì che al momento della spedizione tramite raccomandata o alla consegna a mano delle pratiche di tesseramento al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, la Società deve allegare contestualmente la Distinta di presentazione (che si trova nella sezione pratiche tesseramento aperte ) relativa alle pratiche stesse. PERTANTO A PRESCINDERE DAL NUMERO DI PRATICHE DI TESSERAMENTO CHE VENGONO INVIATE O DEPOSITATE LE STESSE DOVRANNO ESSERE CORREDATE DALLA SOPRA CITATA DISTINTA DI PRESENTAZIONE SENZA LA QUALE NON SARÀ POSSIBILE DAR LUOGO ALLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO STESSO. ( ART. 39, COMMA 2, N.O.I.F.). DECORRENZA TESSERAMENTI CALCIATORI STRANIERI Ricordiamo altresì che in caso di primo tesseramento di calciatori stranieri in Italia la decorrenza è dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia la decorrenza è dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate. In caso di primo tesseramento di calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazioni Estere il tesseramento avrà validità fino al termine della stagione sportiva nella quale viene effettuato il tesseramento I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. IN NESSUN CASO I CALCIATORI STRANIERI POSSONO PARTECIPARE A GARE SENZA AVER OTTENUTO LA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO. 11

12 COMUNICAZIONI ATTIVITA GIOVANILE Segreteria RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO S.S. 2015/2016 Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina. Si informano le società che per la s.s. 2015/2016 sono previste nuove modalità per il riconoscimento delle Scuole di Calcio. Tali nuove modalità sono state pubblicate sul CU n.2 del SGS pubblicato in data 2 luglio 2015, scaricabile direttamente dal sito del Settore Giovanile e Scolastico ( Le tipologie previste per la s.s. 2015/2016 sono: 1) Centro Calcistico di Base, 2) Scuola di Calcio, 3) Scuola di Calcio di Élite. Al riguardo, si invitano le società interessate ad essere qualificate come Scuola di Calcio di Élite a consultare le date perentorie previste. In particolare, entro il 10 settembre 2015, le società devono presentare la richiesta con l impegno a rispettare i requisiti minimi richiesti, i requisiti richiesti per il riconoscimento delle Scuole di Calcio ed eventualmente quelli previsti per qualificare ulteriormente la Scuola di Calcio (pag.4). Per l invio della documentazione prevista, ferme restando le date perentorie previste dal SGS Nazionale, le società sono invitate ad attenersi alle disposizioni che verranno pubblicate prossimamente sul CU regionale. COMUNICAZIONI PER L ATTIVITÀ DI BASE Segreteria MODALITÀ DI GIOCO ATTIVITÀ DI BASE S.S. 2015/2016 Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina. Il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia, in conformità al CU n.1 SGS s.s. 2015/16 (scaricabile dal sito indica per la s.s. 2015/2016 le seguenti modalità di gioco per le attività delle categorie di base (attività organizzate dalle Delegazioni territorialmente competenti del Friuli Venezia Giulia). 12

13 Segue MODALITÀ DI GIOCO ATTIVITÀ DI BASE s.s. 2015/2016 Categoria Anno di Nascita Confronto / Partita Tempi di Gioco Dimensioni Campo Piccoli Amici (da 5 anni compiuti) Giochi di vario genere + minipartite 3:3, 4:4, 5:5 3 x 10 alternati da attività di giochi X Piccoli Amici 2007 (solo nella fase autunnale) Pulcini 1 anno (solo nella fase primaverile) Pulcini Misti Pulcini 3 anno (possono partecipare anche i giovani nati nel 2008 che hanno compiuto gli 8 anni di età) 2005 e/o 2006 (possono partecipare anche i giovani nati nelle annate successive che hanno compiuto gli 8 anni di età) 2005 (vedasi nota) Partite 5c5 + giochi di vario genere 5:5 (anche più partite contemporaneamente = multipartite) 7:7 (anche più partite contemporaneamente = multipartite) 7:7 (anche più partite contemporaneamente = multipartite) 3-4 x 10 alternati da giochi X x X x X x X Esordienti Misti Esordienti 2 anno 2003 e/o 2004 (possono partecipare anche i giovani nati nelle annate successive che hanno compiuto i 10 anni di età) 2003 (possibilità di inserire in lista max 5 giovani nati nel 2004*) 9:9 (anche più partite contemporaneamente = multipartite) 3-4 x X : x X * in parziale deroga al CU n.1, in base al quale tale possibilità (ovvero inserire 5 giocatori nati nel 2004) è riservata alle sole società che dimostrano di avere effettiva necessità di inserire giovani calciatori di età inferiore a quella consentita per completare la rosa. NOTA PULCINI 3 ANNO: Il Settore Giovanile e Scolastico regionale inoltrerà al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale una richiesta di deroga al fine di consentire l inserimento in lista anche di giovani nati nel 2006 (al massimo tre). Sarà cura dello stesso SGS regionale informare le società quanto prima (e comunque entro la data di chiusura delle iscrizioni per le attività delle categorie di base) dell esito della richiesta. TORNEI AUTORIZZATI Si comunica che è stato autorizzato il seguente Torneo: TORNEO Categoria Categoria Dal Al Società Calciatori Torneo Memorial B.Deotto Pulcini Misti Provinciale // 25/07/15 Verzegnis 13

14 GIUSTIZIA SPORTIVA Nessuna comunicazione. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. composta dall'avv. Severino Lodolo (in funzione di Presidente), dall'avv. Luca De Pauli, dall avv. Daniele Pezzetta (componenti effettivi) e dall'avv. AlfonsoDavide D'Angelo (componente supplente), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del ha assunto le seguenti decisioni: RECLAMO dell A.P.D. TIMAUCLEULIS (Campionato Terza Categoria Tolmezzo) in merito alla sanzione della inibizione a svolgere ogni attività sino al inflitta al proprio dirigente Alessandro PIACQUADIO (in C.U. n. 79 dd della Delegazione distrettuale di Tolmezzo). Con tempestivo reclamo l A.P.D. TIMAUCLEULIS ha impugnato il provvedimento disciplinare indicato in epigrafe, irrogato dal G.S.T. nei confronti del sig. Alessandro PIACQUADIO per avere lo stesso reiteratamente ingiuriato il direttore di gara nei pressi del suo spogliatoio, impedendogli poi di chiudere la porta bloccandogliela per poi colpire il direttore di gara aprendola per continuare con l'ingiuriare l'arbitro. L'azione violenta non ha procurato lesioni all arbitro. Nella propria difesa la reclamante ha negato che il proprio tesserato abbia posto in essere la condotta addebitatagli, fornendo una ricostruzione dei fatti completamente diversa da quella riportata in referto, di cui ha messo in discussione l'attendibilità in ragione di asserite incongruenze e contraddizioni riscontrate nel predetto documento, tra cui anche dei presunti errori riguardanti la annotazione delle sostituzioni dei calciatori. La reclamante infine non ha formulato richiesta di audizione e ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato ovvero, in via subordinata, la sua riduzione, domandando infine in via istruttoria che venissero sentiti, sui fatti oggetto del reclamo, alcuni propri tesserati (di cui aveva fornito le generalità) in qualità di testimoni oculari. Preliminarmente si rileva che l'istanza istruttoria formulata dalla reclamante è inammissibile in quanto, come noto, in sede di reclamo, la prova testimoniale non rientra tra i mezzi istruttori concessi alle parti. Quanto al merito, il reclamo è infondato, per i seguenti motivi. La difesa della reclamante si fonda essenzialmente sulla inattendibilità dell'intero referto di gara, che si dovrebbe desumere: a) dagli errori commessi dall'arbitro nella annotazione delle sostituzioni; b) dalle incongruenze relative alla descrizione dei fatti addebitati al PIACQUADIO. Il primo vizio lamentato è assolutamente irrilevante, in quanto una singola dimenticanza nella trascrizione di una sostituzione (pur costituendo un errore) di certo non rappresenta un elemento idoneo ad inficiare l'attendibilità dell'intero referto. Quanto al secondo vizio lamentato, si osserva che la accorata difesa della reclamante si limita perlopiù ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella fornita dall'arbitro in referto che, come noto, gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 C.G.S. e, in quanto tale, non può essere messo in discussione in assenza di oggettivi elementi di contraddittorietà, di non scarsa importanza, assenti nel caso specie. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa alla società reclamante. 14

15 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Nessuna comunicazione. Pubblicato in Trieste ed affisso all albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il Il Segretario (M.Maddalena Maicus) Il Presidente (Gianni Toffoletto) 15

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