Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Entrate Contributive

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1 Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 15 Aprile 2004 Circolare n. 64 Allegati 9 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, firmata il 16 giugno 2000, ratificata con legge del 19 agosto 2003, n. 244 e relativo Accordo amministrativo, pubblicati su G.U. n. 203 del 2/9/ Serie Generale. SOMMARIO: Dal 1 gennaio 2004 sono in vigore la Convenzione di sicurezza sociale con la Santa Sede ed il relativo Accordo amministrativo di applicazione. La nuova Convenzione internazionale, a motivo della estensione del campo di applicazione quanto alla materia e alle persone, integra sostanzialmente l ambito operativo della Convenzione amministrativa del 6 giugno 1956.

2 1 - Premessa. Con decorrenza 1 gennaio 2004 è entrata in vigore la Convenzione tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, firmata il 16 giugno 2000 e ratificata con legge 19 agosto 2003, n Da tale data è in vigore anche il relativo Accordo amministrativo di applicazione. A riguardo si precisa che, rispetto alla precedente Convenzione del che consentiva l'iscrizione a questo Istituto del personale alle dipendenze del Governatorato e della Amministrazione dei Beni della Santa Sede, ora Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, la presente Convenzione, per i suoi contenuti, si allinea alle disposizioni normative della generalità delle Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. PARTE PRIMA: CAMPO DI APPLICAZIONE E LEGISLAZIONE APPLICABILE 2 - Campo di applicazione soggettivo e oggettivo. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, la Convenzione con la Santa Sede si applica, indipendentemente dalla cittadinanza: a) ai lavoratori subordinati o autonomi, ai dipendenti vaticani ed al personale che secondo la legislazione applicabile è ad essi assimilato, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti. Si precisa che il termine "dipendenti vaticani" va riferito ai dipendenti della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, nonché degli Enti Centrali della Chiesa Cattolica e degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede indicati nell'allegato 1 della presente circolare. b) ai familiari ed ai superstiti delle persone indicate alla lettera sub a); c) ai pensionati. In ambito oggettivo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione, si applica, per la Santa Sede, alle legislazioni concernenti: - il regime per le pensioni di vecchiaia, inabilità e superstiti; - il regime per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - il regime delle prestazioni familiari.

3 Per la Repubblica Italiana alle legislazioni concernenti: - l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi di detta assicurazione; - i regimi speciali di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria; - l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - le prestazioni familiari. In relazione al campo di applicazione oggettivo si rileva la portata parziale della presente convenzione che non contempla l'assicurazione contro la disoccupazione e quella per malattia maternità e tubercolosi. La presente convenzione non si applica alle legislazioni italiane relative all assegno sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici nonché all integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall art. 14. Tali prestazioni sono erogabili esclusivamente ai titolari di una autonoma prestazione italiana e sono, pertanto, soggette alle relative condizioni reddituali e contributive. 3 - Determinazione della legislazione applicabile La Convenzione tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, in ordine alla determinazione della legislazione assicurativa applicabile, si basa sul principio generale della territorialità, secondo il quale il lavoratore occupato nel territorio di una Parte contraente è soggetto alla legislazione di tale Parte, anche se risiede nel territorio dell'altra Parte contraente. I dipendenti vaticani ed il personale ad essi assimilato, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sono soggetti alla legislazione della Santa Sede Lavoratori dipendenti, temporaneamente distaccati. L'articolo 9, comma 1, lettera a) della Convenzione prevede che il lavoratore dipendente da un'azienda con sede nel territorio di una delle due Parti contraenti, temporaneamente distaccato nel territorio dell'altra parte contraente, può continuare ad essere soggetto alla legislazione della Parte in cui ha sede l'azienda per un periodo massimo di 60 mesi. Al lavoratore viene rilasciato un formulario (SS I 101) dal quale risulti fino a quale data il lavoratore stesso resta soggetto alla legislazione della Parte

4 in cui ha sede l'azienda. L'attestato è rilasciato dalle Sedi dell'istituto al lavoratore che sia distaccato temporaneamente nel territorio dello Stato Città del Vaticano e dall'amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni al dipendente vaticano che sia distaccato temporaneamente in Italia Lavoratori subordinati, non dipendenti vaticani, occupati nel territorio dello Stato Città del Vaticano. Diritto di opzione. Lo stesso articolo 9, comma 1, alla lettera c), prevede che i lavoratori subordinati, non dipendenti vaticani, occupati nel territorio dello Stato Città del Vaticano sono soggetti alla legislazione italiana. Il datore di lavoro, in questi casi, presenta una dichiarazione da cui risulti che l'attività lavorativa si svolge nel territorio dello Stato della Città del Vaticano. I dipendenti vaticani, cittadini italiani, secondo quanto precisato all'art. 9, comma 2, sono soggetti alla legislazione italiana per gli eventi non coperti dalle istituzioni della Santa Sede. Al riguardo, l'art. 9 dell'accordo Amministrativo precisa che trattasi delle seguenti categorie: a) dipendenti vaticani in prova; b) dipendenti vaticani con contratto a tempo determinato; c) dipendenti vaticani iscritti all'inps che non optino per l'iscrizione al Fondo Pensioni vaticano. Per quanto riguarda il punto c), si precisa che l opzione può essere esercitata presso il Fondo Pensioni vaticano entro il 31 dicembre Per i lavoratori dipendenti che esercitino l opzione di cui trattasi, la cessazione dall assicurazione italiana viene comunicata dal Fondo Pensioni vaticano alla Direzione Provinciale dell Istituto in Roma, via Amba Aradam, Lavoratori autonomi. Secondo le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera b) i lavoratori autonomi che esercitano abitualmente la propria attività sul territorio di entrambe le Parti contraenti, sono soggetti alla legislazione della Parte sul cui territorio risiedono. Peraltro, la contribuzione dovuta all'istituzione della Parte di residenza viene calcolata sul reddito complessivo prodotto nei territori delle due Parti. L'articolo 7 dell'accordo Amministrativo precisa, a tal riguardo, che i lavoratori in questione devono presentare alla competente Istituzione del luogo di residenza una dichiarazione sui redditi percepiti nel territorio dell'altra Parte. La suddetta Istituzione può chiedere all'istituzione competente dell'atra Parte di verificare le dichiarazioni reddituali.

5 3.4 Accordi in deroga al principio di territorialità L'articolo 10 della Convenzione prevede che le Autorità della Santa Sede e della Repubblica italiana si accordino sulla deroga al principio della territorialità in favore di alcuni lavoratori, in presenza di particolari condizioni (frequenza o eccezionalità dei trasferimenti, età dei lavoratori). 4 - Istituzioni competenti e Organismi di collegamento. Le Istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione sono: a) per la Santa Sede: il Fondo Pensioni; b) per la Repubblica Italiana: l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Le predette Istituzioni competenti fungono anche da Organismi di collegamento. 5 - Parità di trattamento. L'articolo 4 della Convenzione stabilisce che le persone alle quali essa si applica sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascuna Parte contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di una sola Parte contraente. 6 - Totalizzazione dei periodi assicurativi per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria Per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, se prevista dalla legislazione di un Parte contraente, si possono cumulare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di entrambe le Parti contraenti, a condizione che siano stati versati almeno 52 contributi settimanali effettivi nell'assicurazione italiana e purché tali periodi non si sovrappongano (articolo 6.1 della Convenzione). Per quanto riguarda l'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria in virtù della

6 legislazione di una Parte contraente ed alla assicurazione volontaria dell'altra Parte contraente, l'articolo 6.2 della Convenzione non ne esclude la possibilità, condizionandola all'assenza di norme nazionali che, al contrario, non la consentano. Sull'argomento della simultaneità si precisa che il Consiglio di Amministrazione, a seguito della sentenza n 34 della Corte Costituzionale del 12 febbraio 1981, con delibera n 143 del 26 giugno 1981, ha ritenuto che la contemporanea iscrizione ad un regime assicurativo di uno Stato convenzionato non debba precludere l'ammissione alla prosecuzione volontaria in Italia. Le conseguenti disposizioni operative sono state fornite con circolare n 61 C.I del 15 marzo Per poter beneficiare delle suddette disposizioni, l'interessato deve presentare all'istituzione alla quale intenda richiedere l'autorizzazione, un attestato dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente. Qualora dato attestato non venga presentato, quest'ultimo sarà richiesto dall'istituzione competente all'istituzione dell'altra Parte (articolo 5, punti 1 e 2, dell'accordo Amministrativo). PARTE SECONDA: PENSIONI 7 - Totalizzazione dei periodi assicurativi per il diritto a pensione Condizioni generali di totalizzazione per il raggiungimento del diritto a pensione. Qualora un lavoratore non possa far valere il diritto alle prestazioni a carico di una Parte contraente sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in tale Parte, l'istituzione competente accerta l'esistenza del diritto totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di entrambe le Parti contraenti, purchè non si sovrappongano, e ne determina l'importo secondo le seguenti regole: a) - determina l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fosse stati compiuti sotto la legislazione che essa applica; b) - stabilisce quindi l'importo effettivo spettante, riducendo l'importo teorico in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti secondo la propria legislazione ed il totale dei periodi compiuti secondo le legislazioni di entrambe le Parti; c) - se il totale dei periodi compiuti secondo la legislazione di entrambe le Parti è superiore al periodo massimo previsto dalla normativa di una Parte contraente per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente prende in considerazione questa durata massima in luogo della durata totale.

7 Il periodo di contribuzione minimo per poter procedere alla totalizzazione è pari a 52 settimane. I periodi assicurativi italiani complessivamente inferiori a 52 settimane vengono presi in considerazione nel regime pensionistico della Santa Sede sia per il raggiungimento del diritto sia per la misura della pensione. Anche i periodi assicurativi pari o superiori a 52 settimane possono essere totalizzati con quelli italiani non sovrapposti per il raggiungimento del diritto a pensione. I periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico della Santa Sede complessivamente inferiori a 52 settimane vengono presi in considerazione nell'assicurazione italiana sia per il raggiungimento del diritto sia per la misura della pensione. In presenza dei requisiti assicurativi per il diritto a pensione nell ambito della sola legislazione di una delle due Parti, l'istituzione competente è tenuta a corrispondere l'importo della prestazione calcolata solo sulla base dei periodi assicurativi compiuti sotto la propria legislazione, anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto ad una prestazione in pro-rata a carico dell'altra Parte. In relazione a quanto previsto dall'art. 13 della Convenzione, qualora la totalizzazione dei periodi assicurativi non consenta il raggiungimento contemporaneo del diritto a pensione secondo la legislazione delle due Parti contraenti, il diritto stesso verrà riconosciuto dalle Parti mano a mano che si verificheranno le condizioni previste dalle singole legislazioni Totalizzazione dei periodi assicurativi dell altra Parte contraente che hanno già dato luogo a pensione La Convenzione prevede all art. 11, così, come interpretato dall art. 10 dell Accordo Amministrativo approvato in pari data, la possibilità di totalizzare anche periodi di assicurazione dell altra Parte contraente ancorché non sovrapposti - che abbiano dato luogo a pensione secondo la relativa legislazione. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi della legislazione che si applica, ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di una Parte contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte contraente - e di un Paese terzo nel caso di totalizzazione multipla - anche nell ipotesi che i periodi dell'altra Parte contraente abbiano già dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di questa legislazione. Sotto il profilo procedurale, anche in queste ipotesi le sedi dovranno attivare il collegamento con il Fondo Pensioni vaticano per la trasmissione/ricezione dei relativi formulari afferenti ai periodi assicurativi oggetto di totalizzazione Totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti nei regimi speciali

8 I periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di una Parte contraente in relazione all'esercizio di una professione soggetta ad un regime speciale italiano sono totalizzati, se necessario, con i periodi assicurativi del corrispondente regime speciale della Santa Sede oppure - qualora non esista il corrispondente regime speciale - con i periodi assicurativi vaticani relativi ad attività lavorativa analoga a quella prevista dal regime speciale italiano. Qualora con la totalizzazione dei periodi suindicati non sia raggiunto il diritto a pensione a carico del regime speciale italiano, i periodi vaticani potranno essere totalizzati con i periodi assicurativi italiani risultanti nel regime generale Totalizzazione di periodi assicurativi di Stati terzi. Nei casi in cui non sia raggiunto il diritto a pensione con la totalizzazione dei soli periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di entrambe le Parti contraenti, è possibile totalizzare detti periodi con quelli compiuti in Stati terzi che siano vincolati all'italia ed alla Santa Sede da accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici. In relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), punto 2), se soltanto una delle parti contraenti è legata ad un altro Stato da una convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini del raggiungimento del diritto, detta Parte contraente prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nello Stato terzo. Tale disposizione di applica esclusivamente ai cittadini degli stati membri dell'unione Europea. Si precisa, al riguardo che, allo stato attuale la Santa Sede non ha stipulato con Paesi terzi Accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione. Di conseguenza, da parte italiana si può procedere alla totalizzazione dei periodi compiuti in virtù della legislazione della Santa Sede e di quelli di un qualsiasi altro Paese dell'unione Europea, ovvero di quelli compiuti in uno Stato legato all'italia da una Convenzione bilaterale, sempre che si tratti di cittadini dei Paesi UE. Al fine di consentire la predetta totalizzazione multipla, l'istituzione che riceve la domanda di pensione è tenuta a trasmettere all'istituzione dell'altra Parte contraente il prospetto dei periodi assicurativi risultanti nello Stato terzo Totalizzazione dei periodi assicurativi non collocabili temporalmente.

9 I periodi assicurativi relativi alla legislazione di una Parte contraente non collocabili temporalmente si presumono non sovrapposti ai periodi assicurativi compiuti secondo la legislazione dell'altra Parte contraente. Pertanto le Sedi potranno procedere alla totalizzazione dei periodi in questione soltanto a condizione che i periodi assicurativi compiuti nella legislazione della Santa Sede siano equiparabili ai fini pensionistici a quelli italiani. In materia di calcolo, per la liquidazione delle prestazioni il cui diritto sia raggiunto in pro-rata, si rinvia alle disposizioni impartite per l'applicazione della generalità delle Convenzioni bilaterali. 8 Trattamento ex art. 14 (minimo di pensione vaticano) Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche conseguite ai sensi della presente Convenzione non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione della Parte contraente in cui il beneficiario risiede, l'istituzione competente di tale Parte determina il diritto all'integrazione ed il relativo importo sulla base della propria normativa. L'importo dell'integrazione così determinato viene ripartito nella proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della propria legislazione ed il totale dei periodi assicurativi compiuti in virtù delle legislazioni di entrambe le Parti. L'Istituzione competente della Parte sul cui territorio risiede l'assicurato ed in base alla legislazione della quale viene determinata l'integrazione al trattamento minimo, comunica all'istituzione dell'altra Parte la quota di integrazione da corrispondere secondo la ripartizione di cui al comma precedente. La misura minima di pensione prevista dalla Convenzione stipulata tra Santa Sede ed Italia identifica un istituto che si differenzia normativamente dal trattamento minimo relativo alla legislazione nazionale, come si evince dal complesso normativo degli artt. 2 punto d) 4 (esclusioni dal campo di applicazione quanto alla materia); 5 (esportabilità delle prestazioni) e 14 (trattamento minimo di pensione). In relazione a quanto sopra: - le pensioni liquidate in regime convenzionale nei confronti di assicurati residenti in Italia vengono integrate alla misura prevista dal trattamento minimo della legislazione italiana; - le pensioni liquidate in regime convenzionale nei confronti di assicurati residenti nel territorio della Città del Vaticano vengono integrate all importo del trattamento minimo previsto dalla normativa della Santa Sede; - le pensioni liquidate in regime convenzionale nei confronti di assicurati residenti in Paesi diversi da quelli delle due Parti contraenti, non sono integrabili al trattamento ex art. 14 della presente Convenzione;

10 Le disposizioni relative al trattamento ex art. 14 non trovano applicazione qualora la pensione italiana sia calcolata esclusivamente secondo il metodo contributivo e cioè sulla base dell'importo dei contributi versati o accreditati. In relazione a quanto previsto dall'art. 15 della Convenzione, le variazioni dell'importo intervenute sulla prestazione di una Parte contraente in relazione all'aumento del costo della vita o ad altre cause di adeguamento, comportano il ricalcolo dell'integrazione al trattamento minimo. Il trattamento ex art. 14 non è condizionato da requisiti reddituali ma è imponibile. 9 Esportabilità delle prestazioni L art. 5 della Convenzione prevede che le prestazioni in denaro spettanti al lavoratore a carico di una Parte contraente siano esportabili nel territorio dell altra Parte contraente o di uno Stato terzo, salvo quanto espressamente disposto dalla Convenzione, senza limitazioni o restrizioni. Qualora il beneficiario si trasferisca in un Paese terzo l esportabilità della prestazione include anche il trattamento ex art. 14 nella sua integrità. Il pensionato già residente all estero, beneficiario di una pensione liquidata in regime convenzionale e non comprensiva del trattamento ex art. 14, ha diritto a tale trattamento ove trasferisca la sua residenza nel territorio di una delle due Parti contraenti. In tal caso, l eventuale ulteriore trasferimento in un Paese terzo, comporta la revoca del trattamento dal momento della perdita della residenza in Italia o nel territorio della Città del Vaticano Trattazione delle domande di pensione Sulla base dell'articolo 11 dell'accordo Amministrativo le domande di pensione possono essere presentate indifferentemente all'istituzione della Parte contraente del territorio di residenza oppure all'istituzione dell'altra Parte. La data di presentazione della domanda all'istituzione di una Parte contraente deve considerarsi come data di presentazione della domanda all'istituzione dell'altra Parte. Le attestazioni rilasciate dalle Autorità, dalle Istituzioni assicurative e pensionistiche e dagli Organismi di collegamento di una Parte contraente, concernenti l'autenticità di un certificato o di un documento debbono essere considerate valide dalle Istituzioni, Autorità ed Organismi corrispondenti dell'altra Parte.

11 Alle pensioni in trattazione in base alla Convenzione tra la Santa Sede e la Repubblica italiana va attribuito il codice 53. In relazione a quanto disposto dalla circolare n. 100 del , che prevede l'istituzione di poli territoriali specializzati, la trattazione delle pratiche da liquidare in applicazione della convenzione tra Santa Sede e Repubblica Italiana è attribuita alla Sede Roma - Flaminio, via Giulio Romano, ROMA. PARTE TERZA: PRESTAZIONI TEMPORANEE 11 - Prestazioni familiari 11.1 Prestazioni familiari per i lavoratori La Convenzione, agli articoli 25, 26 e 27 ed agli articoli 21 e 22 dell'accordo Amministrativo dispone che i lavoratori che svolgono la loro attività sul territorio di una Parte contraente hanno diritto, a ricevere le prestazioni per i familiari anche se questi risiedono sul territorio dell'altra Parte contraente. I lavoratori debbono presentare domanda di prestazioni familiari all'istituzione competente allegando un certificato relativo ai familiari residenti nel territorio dell'altra Parte contraente. I lavoratori sono tenuti, altresì, a presentare tale certificato ogni anno e ad informare l'istituzione in merito alle successive variazioni della loro situazione familiare che possano influire sul diritto alle prestazioni. E' sospeso il diritto alle prestazioni per i familiari residenti nel territorio dell'altra Parte contraente qualora sorga il diritto a prestazioni familiari in relazione ad altra attività lavorativa dello stesso lavoratore o di altro familiare, in applicazione della legislazione della Parte contraente nel cui territorio risiedono i familiari. Pertanto l'istituzione della Parte contraente nel cui territorio risiedono i familiari è tenuta a comunicare all'istituzione dell'altra Parte le informazioni relative alle prestazioni familiari che essa eroga Prestazioni familiari ai pensionati Il titolare di pensione liquidata in regime autonomo, che non sia già titolare di pensione liquidata dall'altra Parte contraente in regime di Convenzione, ha diritto per i familiari che risiedono nel territorio dell'altra Parte contraente alle prestazioni familiari previste dalla legislazione debitrice della pensione.

12 La concessione delle prestazioni familiari a carico dell'istituzione italiana è, comunque, condizionata dal requisito reddituale previsto dalla normativa italiana in materia. Al titolare di pensione, di cui al primo capoverso, è sospeso il diritto alle prestazioni per i familiari residenti nel territorio dell'altra Parte contraente, qualora sorga il diritto a prestazioni familiari in relazione ad altra attività lavorativa dello stesso titolare di pensione o di altro familiare, in applicazione della legislazione della Parte contraente nel cui territorio risiedono i familiari. Il titolare di pensione il cui diritto sia stato raggiunto in una delle Parti contraenti in applicazione della Convenzione, ha diritto alle prestazioni familiari, indipendentemente dalla residenza e dal fatto che nell'altra Parte abbia diritto ad una pensione in regime autonomo, da parte di entrambi i Paesi sulla base della proporzione fra i periodi risultanti presso ciascuna Parte contraente ed il totale dei periodi assicurativi accreditati. DISPOSIZIONI DIVERSE 12 - Divieto di cumulo. Secondo quanto disposto dall'art. 7 della Convenzione, le disposizioni in materia di riduzione, sospensione e soppressione previste dalla legislazione di una Parte contraente, in caso di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altra prestazione di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione dell'altra Parte contraente o di redditi ottenuti nel territorio di quest'ultima Parte. Il divieto di cumulo non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte, infortunio o malattia professionale, liquidate dalle Istituzioni delle due Parti contraenti Rivalutazione delle prestazioni. Se per l'aumento del costo della vita o per altre cause di adeguamento, le prestazioni delle Parti contraenti sono modificate di una percentuale o di un importo determinati, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo.

13 14 - Scambio di informazioni e cooperazione tra le Istituzioni competenti. Nell'ambito della collaborazione amministrativa prevista dalla Convenzione, qualora la legislazione di una delle Parti contraenti subordini a requisiti reddituali l'acquisizione del diritto a prestazioni, la sussistenza di tali requisiti dovrà essere accertata anche con riferimento ai redditi prodotti nell'altra Parte contraente (articolo 30). L'accertamento dei requisiti reddituali per l'acquisizione del diritto ad una specifica prestazione erogata da una Parte contraente deve essere fatto sulla base della normativa che essa applica. Le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti si prestano, comunque, reciproca assistenza e collaborazione per lo scambio di informazioni connesse all'applicazione della Convenzione (articolo 28). Qualora l'istituzione di una Parte contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può chiedere all'istituzione dell'altra parte di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da essa eventualmente dovuti al beneficiario (articolo 37) Formulari di collegamento. Per l applicazione della normativa convenzionale e del relativo Accordo amministrativo e delle disposizioni della presente circolare, si è provveduto a concordare con la Santa Sede i fac-simili dei formulari di collegamento di cui si allegano i relativi esemplari. Al riguardo si precisa che i formulari: - Hanno un numero distintivo analogo a quello dei Formulari adottati nei Paesi UE che contraddistingue il medesimo contenuto e, quindi, ne facilità l identificazione; - I formulari sono stati predisposti per entrambe le Parti in lingua italiana; - L identificazione della Parte emittente è la seguente: SS I (Numero): emissione della Santa Sede SS I (Numero) I: emissione italiana; - I due esemplari riferiti al medesimo numero possono differenziarsi nei casi in cui

14 i contenuti informativi necessari alle due Parti presentino elementi di differenziazione; - Il formulario 202/3/4 - istruttoria di domanda di pensione è stato unificato per le tre tipologie di pensione (vecchiaia, invalidità, reversibilità). In relazione a quanto sopra i formulari allegati sono così contraddistinti: Identificazione del formulario Contenuto Parte emittente SS I 001 Richiesta di informazioni Santa Sede SS I 101 Certificato di distacco Santa Sede SS I 101 I Certificato di distacco Italia SS I 202/3/4 SS I 202/3/4 I SS I 205 SS I 205 I SS I 207 Istruttoria di domanda di pensione unificata Istruttoria di domanda di pensione unificata Attestato concernente la carriera assicurativa Attestato concernente la carriera assicurativa Informazioni sulla carriera del lavoratore Santa Sede Italia Santa Sede Italia Santa Sede Il Direttore Generale Crecco Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4, Allegato 5, Allegato 6, Allegato 7, Allegato 8, Allegato 9.

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