SCHEMA DI REGOLAMENTO ISVAP CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI SINISTRI DI CUI ALL ARTICOLO 135 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

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1 SCHEMA DI REGOLAMENTO ISVAP CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI SINISTRI DI CUI ALL ARTICOLO 135 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 33/2009 OSSERVAZIONI DELL ANIA 1. Osservazioni generali Le frodi, soprattutto nell assicurazione r.c. auto, costituiscono un fenomeno perturbatore grave dell esercizio dell attività d impresa e la loro diffusione, in misura particolare in alcune aree ben individuate del nostro paese, determina un alterazione delle condizioni dell offerta del servizio assicurativo e delle relative prestazioni. I dati ufficiali, elaborati dall ISVAP sulla base delle segnalazioni delle imprese (che comprendono sia le frodi accertate e seguite da querela sia i casi di frode accertata, ma per i quali difettano gli elementi necessari per la presentazione di querela), forniscono un risultato parziale e ampiamente sottostimato del fenomeno. Sulla base delle rilevazioni ufficiali, l Italia risulterebbe addirittura uno dei paesi meno esposti al fenomeno delle truffe assicurative, con una percentuale che, sia pure con punte estreme in alcune aree territoriali, a livello nazionale oscillerebbe tra il 2,5 e il 3% di tutti i sinistri r.c. auto: in Gran Bretagna tale valore è del 10%, in Francia del 5%. Evidentemente il confronto risulta eccessivamente generoso e non credibile. Tale notevole divergenza tra i dati nazionali e quelli di altri paesi dipende in realtà soprattutto dall esistenza o meno di efficienti strutture antifrode. Laddove è possibile mettere in moto sistemi di intelligence e di contrasto ai comportamenti illeciti, le frodi vengono scoperte più agevolmente ed è possibile perseguirle disponendo degli elementi necessari per ottenere i provvedimenti di condanna da parte della magistratura. Viceversa, nel caso in cui, in nome di principi di garanzia che risultano obiettivamente sproporzionati rispetto alle varie emergenze che caratterizzano l ordine pubblico, vengano posti limiti consistenti all esercizio di tali attività, l azione antifrode diviene non solo più costosa, ma anche meno efficace. 1

2 Oltre all impossibilità di avvalersi di validi sistemi di intercettazione delle truffe, che quindi vanno in ogni caso predisposti, giova ricordare che la situazione è condizionata anche dal concorso di una serie di fattori che, sia pure indirettamente, non favoriscono e anzi ostacolano le azioni di contrasto alle frodi. Tra questi, occorre annoverare la disciplina di legge sull offerta risarcitoria (i termini stretti per la formulazione dell offerta non consentono di approfondire con indagini appropriate i casi sospetti; l obbligo di formulare offerta anche in assenza della denuncia di sinistro agevola le speculazioni one shot), la normativa penale che condiziona la perseguibilità della frode alla presentazione della querela di parte (impedendo, al di là delle ipotesi di associazione per delinquere, le indagini di polizia giudiziaria e la possibilità di agire d ufficio), i termini brevi previsti per la prescrizione del reato (molti processi istruiti si estinguono per le inefficienze della macchina giudiziaria), infine i ricorrenti provvedimenti di indulto che estinguono le pene a carico dei responsabili condannati. Naturalmente, non sfuggono le altre condizioni di sistema che dovrebbero sussistere per operare con maggiori risultati nel contrasto delle frodi assicurative. Su tali condizioni, si condividono le frequenti osservazioni dell Istituto di vigilanza in merito alla necessità di rendere sempre più efficienti le reti liquidative, ma si rileva che potenziare e migliorare le strutture liquidative non è sufficiente in assenza di strumenti di ausilio per l individuazione della frode e in presenza, come anticipato, di una rigida normativa che prescrive tempi obiettivamente stretti per la formulazione dell offerta risarcitoria o dei motivi di mancata offerta: come è pensabile che si possa attivare una serie di controlli e di indagini per accertare la frode entro trenta o sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento, non disponendo, tra l altro, di strumenti che consentano l acquisizione in modo spedito e senza limitazioni eccessive di ulteriori informazioni rispetto a quelle disponibili sul sinistro individuale? Con riferimento a tale ultimo aspetto, sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di modificare la disciplina sull offerta risarcitoria, prevedendo termini di adempimento differenziati per i casi per i quali risultassero necessarie ulteriori valutazioni sulla base dei risultati forniti dall interrogazione dell archivio sinistri ISVAP: ad esempio, se dall interrogazione risultasse che la medesima targa è stata coinvolta in una pluralità anomala di sinistri, o se un certo nominativo ricorre in una pluralità di sinistri, etc.. Sottoponiamo all ISVAP le valutazioni in merito a tale possibile modifica normativa, che, se condivisa, potrebbe costituire oggetto di una proposta congiunta da rivolgere alle Istituzioni competenti. Ciò premesso e venendo alla necessità di prevedere un apparato di regole e procedure per l attivazione di validi sistemi antifrode in assicurazione, si evidenzia che il modello organizzativo per l esercizio di un efficace attività su questo terreno non può prescindere da due piani di azione tra loro necessariamente interconnessi: 1) il coordinamento delle diverse banche dati contenenti informazioni su contratti e sinistri e una disciplina dell accesso alle stesse da parte delle Istituzioni abilitate e delle imprese di assicurazione che risulti 2

3 effettivamente funzionale all individuazione dei comportamenti illeciti; 2) l istituzione di un organismo che, attraverso il pieno accesso alle citate banche dati e mediante analisi sulle informazioni presenti in detti archivi, individui casi di sospetta frode, segnalandoli alle imprese interessate e alle forze dell ordine e alla magistratura per le eventuali iniziative penali da intraprendere. Qualsiasi intervento che prescindesse dalla accennata struttura a due livelli (accesso più ampio e bidirezionale alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione e organismo centralizzato di analisi) costituirebbe una non soluzione, che innescherebbe solamente aspettative destinate probabilmente a non essere seguite da effetti concreti. Va acquisita pienamente la consapevolezza che, da un lato, alle imprese di assicurazione non può chiedersi di esercitare in solitudine una funzione che spetta allo Stato ed alle sue articolazioni e, dall altro, che le stesse imprese, per le azioni difensive che possono svolgere in materia, non potranno contribuire a contrastare efficacemente le frodi fino a quando non potranno avvalersi degli elementi conoscitivi necessari per l individuazione dei fenomeni illeciti. Sino a che ciò non sarà possibile, esse non potranno eliminare i costi impropri che tali fenomeni determinano a carico del sistema assicurativo e dell intera collettività. E l assicurazione continuerà ad essere, come purtroppo è oggi, uno strumento di finanziamento della stessa malavita organizzata. Occorre dunque una svolta sul piano della tutela della legalità e un assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti che a vario titolo possono determinare le decisioni in ordine alla disponibilità di validi strumenti conoscitivi per combattere gli illeciti. Da questo punto di vista, la disciplina che regola l utilizzo di informazioni a fini antifrode non dovrebbe contemplare limitazioni in ordine ai dati consultabili, ma esclusivamente le condizioni da rispettare per evitare una diffusione di dati al di fuori degli addetti all attività assicurativa e delle forze inquirenti. Sempre da questo punto di vista, le informazioni disponibili debbono poter essere messe a fattor comune per le necessarie azioni di coordinamento tra imprese nel contrasto alle frodi seriali, che coinvolgono sempre una pluralità di compagnie. Si ricorda, al riguardo, che la struttura centrale antifrode costituita presso l ANIA, nonché il relativo archivio recante i precedenti sulle frodi commesse, sono stati completamente smantellati in ossequio alla disciplina sulla riservatezza dei dati personali. La struttura aveva contribuito, in stretta collaborazione con le forze dell ordine e la magistratura, a scoprire e perseguire molte organizzazioni criminali dedite sistematicamente alla commissione di tali delitti. Riguardo alla natura, pubblica o privata, dell organismo centrale antifrode e alla sua collocazione, in sede istituzionale, sono state espresse le opinioni più disparate. Vi è chi ritiene che tale organismo debba essere gestito da privati (come avviene in altri paesi europei), in omaggio ad un principio di sussidiarietà orizzontale. E vi è chi al contrario ritiene che esso debba essere pubblico. Spetta allo Stato decidere quale sia la soluzione corretta e, se del caso, quale istituzione pubblica debba essere chiamata a svolgere questo compito. 3

4 Tra le varie opzioni possibili, la costituzione dell organismo antifrode presso l ISVAP risulterebbe del tutto coerente con la missione dell Authority. L ANIA conferma la disponibilità del settore assicurativo a finanziare i costi di funzionamento del sistema. 2. Osservazioni specifiche allo schema di regolamento 2.1. Ruolo attivo della banca dati sinistri L articolo 135 del Codice delle assicurazioni, di cui il regolamento in pubblica consultazione costituisce attuazione, istituisce la banca dati dei sinistri r.c. auto allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti posti in essere nel settore considerato. Al riguardo, si osserva che la norma primaria, nell attribuire all Istituto di vigilanza il potere di stabilire le procedure di organizzazione e funzionamento della banca dati, nonché le condizioni e le limitazioni di accesso ai dati stessi (cfr. comma 3 dell articolo135), non definisce in modo rigido il modello organizzativo cui attenersi per l utilizzo della banca dati, ma consente opportuni margini di autonomia per il migliore impiego della struttura dati affinché la stessa possa essere organizzata in modo da soddisfare effettivamente le finalità antifrode che le sono state attribuite. Soprattutto, dalla lettera dell articolo 135 traspare con evidenza un sostanziale recepimento della Raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9 del 18 settembre 2002, che identifica, nel quadro delle finalità per definizione proprie ed essenziali di qualunque trattamento di dati personali effettuato da un impresa assicuratrice per l attività istituzionale, anche la finalità della prevenzione e individuazione delle frodi assicurative relative azioni legali. Ne deriva, come peraltro già previsto dall articolo 120 del Codice privacy, che la funzione ultima della Banca dati sinistri non è quella di costituire un archivio statico presso l ISVAP, ma piuttosto quella di consentire dinamicamente agli organismi pubblici (Autorità giudiziarie e Forze dell ordine) e alle imprese assicuratrici, nei limiti delle rispettive competenze, ogni possibile prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti in assicurazione r.c. auto. Pertanto, la banca dati, nei confronti delle imprese, dovrebbe essere uno strumento che fermi taluni limiti di accesso non in termini di dati o di tempi o di motivazioni, ma al più in termini di strutture autorizzate all interno delle imprese stesse fornisca informazioni rilevanti o ritenute interessanti quando le imprese lo ritengano opportuno. Parimenti, non può che ricadere solo sulla responsabilità delle imprese il corretto utilizzo delle informazioni acquisite in ordine al rispetto delle finalità predette e della connessa pertinenza, non eccedenza e necessità dei dati. 4

5 Sotto questo profilo, quindi, si rileva che la banca dati, sempre nel pieno rispetto della fonte istitutiva, potrebbe essere organizzata non solo come semplice archivio dati relativi ai sinistri, accessibile in relazione a richieste provenienti dalle Autorità o dalle imprese in caso di sinistro - come continua ad essere anche a seguito delle modifiche contemplate dal regolamento in consultazione - ma come vero e proprio sistema dati antifrode, da un lato, fornendo esso stesso segnalazioni alle Autorità e alle imprese in merito ad anomale ricorrenze riscontrate a seguito di analisi incrociate delle informazioni presenti in archivio e, dall altro, fornendo più ampia disponibilità di accesso alle interrogazioni dei soggetti autorizzati. Si fa presente, a questo proposito, che esistono software di data mining applicati con successo in varie centrali antifrode operanti in alcuni paesi europei, che hanno fornito risultati interessanti nella lotta alle frodi e che sono strutturati con algoritmi applicativi idonei a selezionare i casi sospetti e a segnalarli alle imprese con specifici alert. Tali applicativi sono prodotti da società specializzate che potrebbero fornire la consulenza necessaria per la loro attivazione nell ambito della banca dati ISVAP. Si chiede pertanto all Istituto di implementare tali soluzioni e algoritmi applicativi, senza i quali l utilità dell archivio sinistri rimarrebbe molto limitata. E evidente infatti che le finalità antifrode della banca dati sinistri non possono essere raggiunte senza una gestione attiva delle informazioni da parte dell ISVAP, che, in presenza di indici di anomalia rilevati attraverso analisi interne o anche a seguito delle interrogazioni da parte di singole imprese, dovrebbe segnalare a tutte le imprese interessate le ricorrenze riscontrate che risultassero comuni in termini di posizioni soggettive o di targhe coinvolte in sinistri pregressi. Ad esempio, se a seguito dell analisi dati interna o di una singola interrogazione dell archivio risultasse che un medesimo soggetto è presente con lo stesso od altro ruolo in una pluralità anomala di sinistri che riguardano più compagnie, dovrebbe essere il sistema stesso a segnalare alle imprese interessate tale informazione, con gli elementi di dettaglio sui vari sinistri registrati, e ciò anche a prescindere dall interrogazione di una singola impresa in sede di liquidazione di un sinistro. Tale ultimo aspetto merita particolare attenzione, in quanto consentire gli accessi alla banca dati solo in occasione della liquidazione dei sinistri rappresenta una rilevante condizione limitativa, non giustificata neppure dalla disciplina della tutela dei dati personali, ai sensi di quanto anticipato circa le finalità del trattamento in ambito assicurativo, in questo caso chiaramente derivante dall esigenza di tutela di specifici interessi, e circa le connesse caratteristiche di pertinenza, non eccessività e necessità dei dati nonché dell accesso ai medesimi. Tra l altro, nel caso del contrasto alle frodi, le finalità trascendono gli interessi economici dei singoli operatori, riguardando la collettività degli assicurati, a causa dei noti effetti distributivi dei costi impropri delle truffe sull intera mutualità. 5

6 In linea con la richiesta di consentire gli accessi alla banca dati anche a prescindere dall occasione della liquidazione di un sinistro, si propone di rendere disponibile la consultazione dei dati anche nella fase assuntiva dei rischi r.c. auto, come meglio precisato nei commenti sub articolo 11. In conclusione, rispetto all esigenza di attribuire alla banca dati sinistri un ruolo più attivo e funzionale alle finalità antifrode perseguite, si ritiene che la rivisitazione della relativa regolamentazione possa costituire l occasione per costruire un impianto realmente efficace per il contrasto del fenomeno. Ci si rende conto che le proposte in tal senso formulate, incluse quelle che seguono in sede di commento specifico all articolato, comportano la necessità di rifondare le funzionalità dell archivio dati e che quindi occorrerebbe una serie di attività non suscettibili di applicazione immediata, ma il tempo necessario per elevare gli standard della banca dati costituirebbe un investimento giustificativo anche dell impegno e degli oneri richiesti alle imprese per un efficace funzionamento del sistema, tenendo altresì conto delle specifiche risorse economiche che le imprese dovranno investire per l attuazione del regolamento in esame Processo di alimentazione della banca dati (articoli 6-8) Una valutazione complessiva sul processo di alimentazione della banca dati potrà essere effettuata solo nel momento in cui sarà possibile conoscere in maniera dettagliata le modalità informatiche di alimentazione, nonché la distinzione tra campi obbligatori e facoltativi, e i controlli che verranno effettuati ai fini della validazione dei record inviati. A tale proposito, si chiede all Istituto, antecedentemente all adozione del provvedimento di cui all articolo 7, comma 1, dello schema regolamentare, di voler svolgere un confronto preliminare sulle problematiche relative alle modalità tecniche di comunicazione dei dati. Articolo 6 (Obblighi di comunicazione delle imprese) Comma 1 L obbligo di comunicazione, quanto ad individuazione dell impresa tenuta al suo adempimento, è strutturato su due modalità, a seconda che si tratti di sinistri gestiti nell ambito del sistema di risarcimento diretto (articolo 149 del Codice) o di sinistri gestiti in regime di r.c. auto tradizionale (articolo 148 del Codice). La distinzione è opportuna, in quanto si individua correttamente il destinatario dell obbligo di comunicazione nella sola impresa in possesso della documentazione del sinistro. Si rileva peraltro che in caso di procedura tradizionale (articolo 148) l obbligo viene fatto decorrere dal momento del pervenimento della denuncia di sinistro da parte del responsabile. Al riguardo si osserva che in un numero rilevante di casi la denuncia di sinistro non viene presentata nonostante i solleciti formali inoltrati nei confronti del diretto interessato. 6

7 Nell ipotesi di procedura ex articolo 148 del Codice, si propone pertanto di modificare la previsione individuando il termine di decorrenza della comunicazione nella data di pervenimento della denuncia dell assicurato o, in sua assenza, nella data di ricezione della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato. Inoltre, anche in caso di denuncia cautelativa da parte dell assicurato che non assuma la responsabilità del sinistro, si propone che il termine per l invio dei dati decorra dalla presentazione della richiesta di risarcimento da parte del presunto danneggiato. Comma 2 Con riferimento alla classificazione generale dei dati da comunicare, di cui al comma 2 ed al relativo allegato 1, si osserva che non compaiono più alcune informazioni che potrebbero risultare di una certa utilità in relazione all esperienza acquisita in materia di frodi commesse attraverso la falsificazione di danni alla persona. Rispetto alle informazioni eliminate dal processo di alimentazione della banca dati, si rileva infatti che quelle relative a: presidi di Pronto Soccorso, legali e medici fiduciari d impresa, indicazione sull intervento o meno di autorità abbiano comunque una valenza antifrode e quindi, ancorché non a carattere obbligatorio, debbano essere previste tra i dati in input. Nel rinviare al documento allegato (v. allegato 1) le ulteriori osservazioni di dettaglio sui dati da inviare, si rileva in via generale che, per alcune tipologie di informazioni, le imprese potrebbero non disporre dei dati richiesti, perché non forniti dai diretti interessati: per tali ipotesi il dato dovrebbe risultare non obbligatorio. A tale proposito e a titolo d esempio, si fa presente che la messa a disposizione del dato del codice fiscale da parte dei danneggiati costituisce onere espressamente previsto solo nell ambito della procedura disciplinata dall articolo 148 del Codice (per cui, se il dato mancante viene richiesto all interessato entro trenta giorni la non ottemperanza a tale richiesta integrativa giustifica l interruzione della procedura d offerta) mentre nulla si prevede in merito per quanto riguarda la procedura di risarcimento diretto: il caso ovviamente si pone per danneggiati conducenti non coincidenti con i contraenti/assicurati. Nel documento allegato si propongono alcune ipotesi di dati da inviare solo se disponibili da parte dell impresa. La problematica dei dati da inviare in via obbligatoria riguarda, come si è visto, in modo particolare i dati relativi ai codici fiscali ed assume notevole rilievo in relazione alla validazione dei record trasmessi, in quanto attualmente, in assenza del c.f., laddove previsto, i record stessi vengono respinti. 7

8 A tale proposito, si sottopone alla valutazione dell Istituto la possibilità di accettare anche record che risultino incompleti del codice fiscale, ma completi degli altri riferimenti anagrafici (nome, cognome e data di nascita). In tal modo si eviterebbe di perdere informazioni che potrebbero comunque rilevarsi utili. Naturalmente, in caso di accettazione della proposta, l accesso alla banca dati per nominativi dovrebbe essere consentito anche attraverso l inserimento dei dati anagrafici in questione. Articolo 7 (Modalità e termini di comunicazione dei dati) Comma 1 Come anticipato, con riferimento alle modalità tecniche di trasmissione dei dati, da stabilirsi con successivo provvedimento, si auspica che l Istituto voglia condividere con le imprese le caratteristiche di tali modalità, al fine di reperire le soluzioni più funzionali e meno onerose per le imprese stesse, anche in relazione a quanto previsto in termini di riduzione della tempistica di trasmissione prevista dal comma successivo. Comma 2 Considerato che il primo invio di dati in relazione ad un sinistro aperto non potrà contemplare tutte le informazioni richieste dall articolo 6, si propone di inserire dopo le parole i dati le seguenti: immediatamente disponibili. Con riferimento al termine di venti giorni entro cui inviare i dati (decorrenti dalla richiesta di risarcimento o dalla denuncia di sinistro o, per i dati ulteriori del comma 3, dalla loro acquisizione), nel condividere l esigenza di accorciare i tempi di messa a disposizione del sistema di tali dati, si osserva che tale tempistica comporta sostanzialmente l organizzazione di trasmissioni quotidiane. In relazione alle procedure interne di controllo contabile adottate dalle imprese, che contemplano termini più ampi di validazione, organizzati sovente a blocchi (decadali, quindicinali, mensili) si osserva che il passaggio alle nuove tempistiche di alimentazione comporta notevoli impatti sui sistemi d impresa. Si chiede pertanto all Istituto di concepire un passaggio graduale al nuovo sistema, prevedendo un periodo temporale congruo, che non può essere inferiore all anno. Commi 3 e 4 Per quanto concerne l invio delle informazioni ulteriori e le rettifiche o cancellazioni di dati precedentemente inviati, dallo schema di regolamento non si comprende se tali operazioni debbano essere effettuate mediante invio dell intero record sinistro o se, viceversa sia possibile immaginare procedure più spedite: ad esempio inviando solo i dati ulteriori o modificati riferiti ai singoli sottorecord interessati. Tale questione potrebbe essere approfondita in sede di emanazione del provvedimento di cui all articolo 7 dello schema regolamentare. 8

9 Articolo 8 (Ricevimento, convalida e registrazione dei dati) Comma 2 Il termine di 20 giorni per la convalida dei dati comunicati dall impresa sembra eccessivo rispetto all esigenza di messa a disposizione dei dati nei confronti degli utenti abilitati nel più breve tempo possibile. Sembrerebbe pertanto di comune interesse una riduzione del termine di validazione Processo di consultazione della banca dati da parte delle imprese (articoli ) Articolo 11 (Imprese di assicurazione) La consultazione della banca dati da parte delle imprese è prevista esclusivamente nell ambito di richieste o procedimenti di liquidazione dei sinistri all esame delle stesse ed è finalizzata alla situazione storica collegata al caso in esame. Tale disposizione comporterebbe l impossibilità di consultare la banca dati una volta completata la procedura liquidativa del sinistro. A tale riguardo, come anticipato nel paragrafo 2.1., si chiede che la consultazione sia svincolata dalla trattazione di uno o più sinistri da parte dell impresa interrogante, che potrebbe aver acquisito ulteriori elementi utili per smascherare una frode anche in un momento successivo alla liquidazione dei sinistri stessi. L esplicito riferimento alle finalità di prevenzione di comportamenti fraudolenti richiamato al 1 comma dell art. 135 del Codice delle Assicurazioni, induce inoltre a non escludere che l accesso alle informazioni contenute nella banca dati possa essere previsto anche in fase di assunzione del contratto RCA, al fine di disporre di ulteriori controlli sulla storia assicurativa pregressa relativa alle targhe da assicurare. Tali controlli potrebbero peraltro essere effettuati con le medesime modalità di consultazione della banca dati previste dall art. 13 dello schema di Regolamento. Si chiede pertanto di rendere accessibile la banca dati a prescindere dall esigenza connessa con la trattazione di sinistri in sede liquidativa, in presenza di un interesse motivato e secondo logiche di pertinenza e non eccedenza rispetto alla finalità del trattamento che l impresa effettuerà dei dati in questione. Articolo 13 (Modalità di consultazione da parte delle imprese di assicurazione) Chiavi di ricerca Pur essendo apprezzabile la possibilità di consultare la banca dati attraverso più chiavi di ricerca, si rileva tuttavia che non è stata prevista la possibilità di effettuare delle ricerche per correlazione (ad esempio: inserendo due nominativi, due targhe, targa e nominativo), consentendo altresì l individuazione di tutte le figure intervenute nel 9

10 sinistro (danneggiato, legale, testimoni, etc.). In altre parole, per ogni interrogazione si può utilizzare una sola delle chiavi disponibili. L utilizzo della Banca Dati dovrebbe potersi svolgere invece consentendo accessi per pluralità contestuali di chiavi di ricerca, incrociando le relative ricorrenze e ottenendo in output elenchi sintetici e di dettaglio di posizioni relative a sinistri e persone coinvolte in precedenti liquidazioni effettuate. Si chiede pertanto di strutturare le consultazioni anche per pluralità di chiavi di ricerca contestuali. Consultazioni batch Si ritiene che le consultazioni batch rappresentino la modalità più funzionale di impiego della banca dati, in quanto consentono la trattazione in unica soluzione di una pluralità di sinistri, abbreviando i tempi di processo e alleggerendo gli oneri per le imprese. Da questo punto di vista, la modalità batch dovrebbe funzionare in modo da fornire riscontri già a seguito degli invii dei dati da parte delle imprese nell ambito del processo di alimentazione: in altre parole, andrebbe costruito un automatismo che consentisse alla banca dati, con riferimento alle informazioni ricevute in sede di input, di estrarre le ricorrenze presenti in archivio e di segnalarle con un apposito flusso sia all impresa che ha inviato l ultimo dato sia alle imprese che hanno inviato i dati relativi ai sinistri di cui sono state riscontrate le ricorrenze. Risultano evidenti i vantaggi dal punto di vista delle azioni preventive tempestive che potrebbero intraprendersi. Si sottopone all Istituto la valutazione in merito all opportunità proposta. Ferma la proposta evidenziata e venendo allo schema regolamentare, si osserva che in caso di consultazioni batch relative a liste di targhe o codici fiscali inviati tramite files, è previsto che la Banca dati fornisca esclusivamente il numero di ricorrenze presenti per ciascuna targa o codice fiscale contenuti nel file stesso. L informazione di ritorno è del tutto insufficiente e non si comprendono i motivi per cui non possano essere forniti dati di ritorno di dettaglio su tutti i sinistri che contemplino ricorrenze. Tale mancanza obbliga le imprese ad effettuare una mole considerevole di singole interrogazioni per ricostruire nel dettaglio gli incroci che il sistema potrebbe fornire in automatico e ciò, tra l altro, solo in presenza di parametri di significatività, indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, che risultassero già a disposizione delle imprese. Si osserva, in proposito, che le ricorrenze riscontrate in automatico dal sistema, in presenza di determinati indici - che potrebbero essere pre-selezionati dall ISVAP- costituiscono già di per sé parametri significativi di possibili anomalie. ad esempio, ricorrenza di due sinistri con coincidenza di nominativi quanto a parti principali o a testimoni, tre sinistri negli ultimi 12 mesi, etc.. Ne deriva che in presenza di tali ricorrenze anomale i dati di dettaglio sui relativi sinistri dovrebbero essere messi a disposizione anche in assenza di ulteriori parametri di significatività. 10

11 Considerato che le interrogazioni batch, per loro natura, si prestano alla trattazione di una pluralità di informazioni riferite ad una pluralità di sinistri (utile soprattutto per le frodi seriali) si chiede di organizzare un sistema di risposta batch che, in presenza di ricorrenze individuate in automatico dal data base, rechi già tutte le informazioni disponibili rispetto ai sinistri che contemplino tali ricorrenze di targhe o nominativi. Il sistema di risposta dovrebbe prevedere l inoltro delle informazioni a tutte le imprese coinvolte quanto a targhe e nominativi individuati. Consultazioni on-line La consultazione on-line relativa alle informazioni di dettaglio sui sinistri è consentita in presenza di parametri di significatività indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, individuati e periodicamente aggiornati con provvedimento dell ISVAP sulla base dell esperienza maturata nel sistema. Al riguardo, si apprezza l eliminazione dei due livelli di consultazione oggi previsti per gli addetti alla liquidazione (con accesso a informazioni limitate) e per le direzioni delle imprese e le rispettive unità antifrode (con accesso a informazioni più dettagliate). Ciò premesso, analogamente a quanto osservato nel paragrafo precedente, si chiede che anche nella consultazione on-line, in presenza di ricorrenze anomale, in sede di risposta venga fornito immediatamente il dettaglio dei sinistri relativi a tali ricorrenze, svincolando l output dalla sussistenza di altri parametri di significatività che potrebbero mancare nella singola fattispecie considerata. Inoltre, rispetto a quanto previsto dallo schema regolamentare, non si comprende il motivo per cui non viene fornita all impresa interrogante l informazione delle altre imprese coinvolte nei sinistri registrati né quella relativa ai pagamenti effettuati. Si tratta di informazioni utilissime a fini antifrode e per le eventuali azioni comuni da intraprendere da parte di più imprese. Da questo punto di vista, si chiede pertanto di equiparare la consultazione on-line da parte delle imprese a quella attivabile da parte delle Forze di polizia. Venendo ai parametri di significatività, indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, di seguito si forniscono alcune situazioni che potrebbero costituire un primo elenco non esaustivo dei parametri stessi, fermo restando quanto richiesto in merito all accessibilità diretta ai dati di dettaglio in presenza di ricorrenze anomale automaticamente individuate dal sistema. Possibili indici di anomalia rilevabili in fase di denuncia e liquidazione del sinistro o sinistrosità pregressa anomala della targa o del nominativo oggetto dell interrogazione: ad esempio, almeno 3 sinistri negli ultimi 12 mesi; o coincidenza di targhe o nominativi di parti principali su due o più sinistri (es. stesso danneggiato e stesso responsabile, anche a ruoli invertiti); 11

12 o sinistri accaduti in concomitanza con la data di decorrenza o di scadenza della copertura assicurativa; o sinistri nei quali il responsabile non ha presentato la denuncia di sinistro alla propria impresa o l ha presentata con notevole ritardo; o sinistri nei quali il danneggiato non ha messo a disposizione il veicolo per la perizia o, in caso di lesioni, si è rifiutato di sottoporsi a visita medico legale; mancato possibile accesso del perito presso la carrozzeria; o partite di danno con lesioni fisiche senza danni significativi al veicolo; o danni materiali o ubicazione di danni materiali non compatibili con la dinamica del sinistro risultante dalla denuncia; o palese esagerazione del valore del danno materiale o del danna alla persona rispetto alle valutazioni effettuate dall impresa; o presentazione di spese mediche per prestazioni effettuate da ditte inesistenti; o presentazione di certificati di pronto soccorso non originali; o descrizioni della dinamica del sinistro contraddittorie o corrette in un secondo momento; o anomalo numero di veicoli assicurati dal medesimo contraente; o anomalo numero di sostituzioni di veicolo da parte dello stesso contraente; o comparsa successiva di testimoni o di danneggiati persone fisiche non indicati nella prima richiesta di risarcimento o nella denuncia di sinistro; o esistenza di rapporti di lavoro, di parentela o di conoscenza fra le persone coinvolte, non segnalati dal danneggiato; o posizione economica del richiedente (es. nullatenente proprietario di veicolo di elevato valore); o comportamento delle persone coinvolte (pressioni, minacce velate o palesi); o coinvolgimento di veicoli vetusti con danni notevoli; o ricorrenza dei medesimi soggetti (avvocati, infortunistiche, periti, carrozzieri, medici, testimoni) in una pluralità di sinistri. Tale indicatore di anomalia potrebbe rivelarsi particolarmente significativo per portare alla luce fenomeni di frode organizzata che in alcune aree del nostro paese rappresentano uno strumento di finanziamento della criminalità organizzata. Allegato 2 (Condizioni e Modalità di consultazione da parte delle imprese di assicurazione) Si fa presente che nell esempio di ricerca per targa riportato nell allegato B1 imprese di assicurazione si evidenziano 3 sinistri pregressi in cui coincidono luogo e data di accadimento, targa di controparte, ubicazione dei danni materiali e nominativi del responsabile e danneggiato. Si ritiene che tali coincidenze non possano essere equiparabili ad un caso reale e siano semplicemente frutto di una semplificazione nella redazione dell esempio. Si fa presente che anche l esempio di ricerca per nome e codice fiscale riportato nell allegato B2 imprese di assicurazione contiene un imprecisione, poiché sia il nominativo che il codice fiscale utilizzati come criterio di ricerca sono infatti riferiti a soggetto (Claudio Rossi) diverso da entrambi quelli forniti in output (Pietro Rossi e Claudio Bianchi). 12

13 2.4. Disposizioni transitorie e finali (articolo 17) Articolo 17 (Modifiche al regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008) La norma in esame stabilisce che il modulo di Denuncia di sinistro constatazione amichevole di incidente di cui all articolo 13 del regolamento ISVAP n. 13/2008, deve recare, in maniera sintetica, l informativa prevista dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. Al riguardo, nel far presente che le imprese di assicurazione già forniscono ad assicurati e danneggiati un informativa completa e dettagliata relativamente al trattamento dei dati per finalità assicurative - con le precisazioni del caso in merito alle conseguenze del mancato consenso al trattamento riteniamo che l inserimento dell informativa sintetica anche nel modulo CAI risulti opportuna. Ciò peraltro a condizione che l informativa non risulti generica, ma richiami espressamente il successivo trattamento dei dati a fini antifrode nell ambito della Banca dati ISVAP sinistri r.c. auto: proponiamo, in particolare, che la finalità del trattamento non risulti da rinvii generici all articolo di legge (articolo 135 del Codice), che risulta incomprensibile per l utente, ma evidenzi precisamente che i dati verranno trattati nell ambito del sistema antifrode. Tale informativa, infatti, oltre ad assolvere alle prescrizioni del Codice della privacy, costituirebbe un importante deterrente rispetto all inserimento nel modulo di informazioni false finalizzate al compimento della frode. Da questo punto di vista, l informativa dovrebbe essere collocata nel modulo in modo da risaltare con grande evidenza e con l inserimento di una formulazione che non lasci dubbi sull utilizzo dei dati in questione (ad esempio, con espressioni del tipo: Tutte le informazioni inserite nel presente modulo o in altri documenti utilizzati per la denuncia di sinistro o per la richiesta di risarcimento dei danni verranno registrati e trattati per finalità antifrode nell ambito della banca dati sinistri r.c. auto gestita dall ISVAP ai sensi dell articolo 135 del decreto legislativo n. 209/2005 e relativi regolamenti applicativi. ). Inoltre, proponiamo che il testo completo dell informativa sintetica e la sua collocazione all interno del modello sia redatto dall ISVAP, cui competono tutte le modifiche che riguardano il modulo CAI, ai sensi dell articolo 143 del Codice. In tal modo l informativa verrebbe resa con linguaggio uniforme e formalmente ineccepibile. 13

14 2.5. Norme abrogate (art. 18) Articolo 18 (Abrogazioni) Data la notevole mole di provvedimenti che il nuovo Regolamento abrogherà, si ribadisce l opportunità di un confronto tecnico con il mercato antecedente alla predisposizione della disciplina puntuale che andrà a sostituire la precedente normativa relativa alla parte non trattata dal presente regolamento Termini (art. 20) Articolo 20 (Entrata in vigore) In considerazione di tutto quanto precede, si chiede un termine di almeno 12 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 14

15 OSSERVAZIONI ANIA RELATIVE ALL ALLEGATO 1 ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI SINISTRI DI CUI ALL ARTICOLO 135 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 33/2009 ALLEGATO 1 DATI RELATIVI AI SINISTRI (art. 5 del Regolamento). N. RIGA INFORMAZIONI RICHIESTE DESCRIZIONE OSSERVAZIONI (in rosso nel testo) DATI SINISTRO 1 Codice Impresa Codice Impresa presso ISVAP 2 Tipo di Operazione Sinistro Aperto o Chiuso 3 Numero Sinistro Numero sinistro (da repertorio) 4 Data Accadimento Data accadimento del sinistro 5 Luogo di Accadimento Luogo di accadimento Dato da inviare se disponibile 6 Provincia Accadimento Sigla provincia di accadimento 7 Causale Trattazione Causale (CARD, no CARD, etc.) 8 Danno a Cose Specificare se danno a cose 9 Lesioni fisiche Specificare se presenza di lesioni fisiche Intervento Autorità SI NO NON CONOSCIUTO Dato da inviare se disponibile Tipo Autorità Indicare Autorità intervenuta Dato da inviare se disponibile DENUNCIANTE (DANNEGGIATO) DATI PROPRIETARIO * La presenza di lesioni va indicata anche per il proprietario conducente 10 Cognome / Ragione sociale Cognome Contraente / Ragione Sociale contraente 11 Nome Nome contraente 12 Data Nascita Data di nascita contraente 13 Luogo di nascita Luogo di nascita contraente 14 Codice Fiscale / Partita IVA Codice fiscale / Partita IVA contraente DATI CONTRAENTE (se diverso dal proprietario) * La presenza di lesioni va indicata anche per il contraente conducente 15 Cognome / Ragione sociale Cognome Contraente / Ragione Sociale contraente 16 Nome Nome Proprietario 17 Data di Nascita Data di nascita Proprietario 18 Luogo di Nascita Luogo di nascita Proprietario 19 Codice Fiscale / Partita IVA Codice fiscale / Partita IVA Proprietario

16 DATI CONDUCENTE (se diverso dal proprietario e dal contraente) * Se non è danneggiato, il dato del conducente diverso dal proprietario e dal contraente è di difficile reperimento. Se il campo 25 viene valorizzato con la risposta SI tutti i dati relativi al conducente sono obbligatori altrimenti sono da inviare solo se disponibili. 20 Cognome Cognome conducente 21 Nome Nome conducente 22 Data Nascita Data di nascita conducente 23 Luogo Nascita Luogo di nascita conducente 24 Codice Fiscale Codice fiscale conducente 25 Presenza lesioni fisiche Indicare presenza lesioni fisiche 26 Ubicazione lesioni fisiche Indicare ubicazione lesioni fisiche (scelta tra campi obbligati) DATI RESPONSABILE CIRCOLAZIONE (in alternativa al proprietario solo per ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006) * DATI FACOLTATIVI 27 Contrassegno di Numero targhino Dato da inviare se disponibile* identificazione (targhino) 28 Cognome / Ragione sociale Cognome / Ragione Sociale Dato da inviare se disponibile Responsabile della circolazione 29 Nome Nome Dato da inviare se disponibile 30 Data Nascita Data di nascita Dato da inviare se disponibile 31 Luogo di Nascita Luogo di nascita Dato da inviare se disponibile 32 Codice Fiscale / Partita IVA Codice fiscale / Partita IVA Responsabile della circolazione Dato da inviare se disponibile *I dati relativi al responsabile della circolazione, non consentendo l identificazione del veicolo, non vengono memorizzati dalle imprese nei loro data base che registrano invece i dati del proprietario del veicolo e/o del contraente della polizza. IDENTIFICATIVO VEICOLO 33 Targa Veicolo Targa veicolo 34 Telaio Veicolo Telaio veicolo (se la targa non è prescritta o per i ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006) 35 Marca veicolo Casa costruttrice del veicolo/ciclomotore 36 Modello veicolo Modello del veicolo/ciclomotore 37 Ubicazione danno materiale Indicazione dell ubicazione del danno materiale (scelta tra campi obbligati) CONTROPARTE (RESPONSABILE) DATI PROPRIETARIO 38 Cognome / Ragione sociale Cognome / Ragione Sociale Contraente di controparte 39 Nome Nome contraente di controparte 40 Data Nascita Data di nascita contraente 41 Luogo di Nascita Luogo di nascita contraente 42 Codice Fiscale / Partita IVA Codice fiscale / Partita IVA contraente di controparte DATI CONTRAENTE (se diverso dal proprietario) 43 Cognome / Ragione sociale Cognome / Ragione Sociale Proprietario 44 Nome Nome Proprietario

17 45 Data Nascita Data di nascita Proprietario 46 Luogo di Nascita Luogo di nascita Proprietario 47 Codice Fiscale / Partita IVA Codice fiscale / Partita IVA Proprietario DATI CONDUCENTE (se diverso dal proprietario e dal contraente) * Se non è danneggiato, il dato del conducente diverso dal proprietario e dal contraente è di difficile reperimento. Se il campo 53 viene valorizzato con la risposta SI tutti i dati relativi al conducente sono obbligatori altrimenti sono da inviare solo se disponibili. 48 Cognome Cognome conducente 49 Nome Nome conducente 50 Data Nascita Data di nascita conducente 51 Luogo di Nascita Luogo di nascita conducente 52 Codice Fiscale Codice fiscale conducente 53 Presenza lesioni fisiche Indicare presenza lesioni fisiche 54 Ubicazione lesioni fisiche Indicare ubicazione lesioni fisiche (scelta tra campi obbligati) DATI RESPONSABILE CIRCOLAZIONE (in alternativa al proprietario solo per ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006) * DATI FACOLTATIVI 55 Contrassegno di Numero targhino Dato da inviare se disponibile* identificazione (targhino) 56 Cognome / Ragione sociale Cognome / Ragione Sociale Dato da inviare se disponibile responsabile circolazione di controparte 57 Nome Nome Dato da inviare se disponibile 58 Data Nascita Data di nascita Dato da inviare se disponibile 59 Luogo di Nascita Luogo di nascita Dato da inviare se disponibile 60 Codice Fiscale / Partita IVA Codice fiscale / Partita IVA Dato da inviare se disponibile *I dati relativi al responsabile della circolazione, non consentendo l identificazione del veicolo, non vengono memorizzati dalle imprese nei loro data base che registrano invece i dati del proprietario del veicolo e/o del contraente della polizza. DATI VEICOLO CONTROPARTE * Si propone di non prevedere l obbligatorietà dei dati della marca e del modello, in quanto non sempre disponibili. 61 Codice Impresa Controparte Codice Impresa di controparte presso ISVAP 62 Targa Veicolo Controparte Targa veicolo 63 Telaio Veicolo Controparte Telaio veicolo (se la targa non è prescritta o per i ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006) 64 Marca Veicolo Controparte Casa costruttrice del Dato da inviare se disponibile veicolo/ciclomotore di controparte 65 Modello Veicolo Modello del veicolo/ciclomotore di Dato da inviare se disponibile Controparte controparte 66 Ubicazione danno materiale Indicazione dell ubicazione del danno controparte materiale (scelta tra campi obbligati) Tipo Veicolo Indicare la tipologia del veicolo Proposta ANIA

18 * l acquisizione della tipologia del veicolo può rappresentare un informazione utile in caso di mancanza del dato relativo alla marca e al modello. ALTRE FIGURE COINVOLTE NEL SINISTRO TERZO TRASPORTATO * la figura del trasportato dovrebbe essere prevista solo se abbia subito delle lesioni ed inserita nell ambito dei soggetti danneggiati. ** oltre al trasportato andrebbero previste anche la figura del pedone e del ciclista 67 Cognome Cognome 68 Nome Nome 69 Data Nascita Data di nascita 70 Luogo di Nascita Luogo di nascita 71 Codice Fiscale Codice fiscale 72 Ubicazione lesioni fisiche Indicare ubicazione lesioni fisiche (scelta tra campi obbligati) TESTIMONE 73 Cognome Cognome 74 Nome Nome 75 Data Nascita Data di nascita 76 Luogo di Nascita Luogo di nascita 77 Codice Fiscale Codice fiscale Da inviare se disponibile PERITO 78 Cognome Cognome 79 Nome Nome 80 Data Nascita Data di nascita 81 Luogo di Nascita Luogo di nascita 82 Codice Fiscale Codice fiscale CARROZZERIA/OFFICINA 83 Denominazione/Ragione Denominazione/Ragione sociale sociale 84 Indirizzo Sede della Carrozzeria 85 Codice Fiscale/Partita Iva Codice Fiscale/Partita Iva Dato da inviare se disponibile MEDICO CONTROPARTE 86 Cognome Cognome 87 Nome Nome 88 Data Nascita Data di nascita 89 Luogo di Nascita Luogo di nascita 90 Codice Fiscale/PARTITA IVA Codice fiscale Dato da inviare se disponibile LEGALE CONTROPARTE 91 Cognome Cognome 92 Nome Nome 93 Data Nascita Data di nascita 94 Luogo di Nascita Luogo di nascita 95 Codice Fiscale/ PARTITA IVA Codice fiscale Dato da inviare se disponibile **Nell ambito delle altre figure coinvolte nel sinistro andrebbero inserite anche quelle relative a: MEDICO FIDUCIARIO LEGALI FIDUCIARI STUDI FISIOTERAPICI PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO STUDI DI INFORTUNISTICA

19 PAGAMENTO* 96 Importo Pagamento danni a Cose 97 Data Pagamento danni a Cose 98 Importo Pagamento danni a Persone 99 Data Pagamento danni a Persone BENEFICIARIO PAGAMENTO Importo pagamento per danni a cose Data pagamento per danni a cose Importo pagamento per danni a persone Data pagamento per danni a persone Inserire nome e cognome del beneficiario Proposta ANIA N.B. nelle osservazioni sub art.13 del Regolamento si è chiesto di rendere disponibili anche alle imprese le informazioni relative agli importi e alle date dei pagamenti dei danni.

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