Equitalia: l estratto conto on line e la rateazione successiva alla prima

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1 Equitalia: l estratto conto on line e la rateazione successiva alla prima a cura di Antonio Gigliotti Equitalia ha messo a disposizione dallo scorso 7 luglio 2009 il nuovo servizio on line Estratto conto, che consente di consultare tramite internet la propria posizione debitoria a partire dall anno L agente di riscossione, con Direttiva n. 3 dell 8 luglio 2009, ha, inoltre, esteso l opportunità di rateizzazione delle cartelle di pagamento da parte dei debitori consentendo, ai contribuenti che abbiano già ottenuto una dilazione di pagamento di una precedente cartella, di chiedere di rateizzare una nuova cartella. (Comunicati stampa Equitalia del 7 e 8 luglio 2009 e Direttiva Equitalia DSR/MR/2009/003 dell 8 luglio 2009) Il servizio online Estratto conto Il 7 luglio 2009, nel corso di una conferenza stampa, è stato presentato dal direttore generale della società pubblica di riscossione Equitalia, Marco Cuccagna, il nuovo servizio online Estratto conto, che rappresenta una semplificazione di notevole rilevanza per la corretta gestione del rapporto con i cittadini e le imprese, improntato sulla trasparenza e sull innovazione. Funzionalità Il servizio consente di consultare lo storico della propria situazione debitoria a partire dall anno 2000, visualizzando sia i documenti già saldati o oggetto di sgravio, sia quelli ancora da pagare in tutto o in parte e verificando, quindi, ad 1

2 esempio, di non aver dimenticato di pagare una cartella di pagamento, che il provvedimento di sgravio sia stato inviato dall Agenzia delle Entrate o dall Inps ad Equitalia, o che la sentenza del giudice di pace che annulla una multa sia effettivamente arrivata all agente della riscossione, ecc. Modalità di accesso Per conoscere tutte queste informazioni non è, quindi, più necessario andare in uno sportello di Equitalia, ma basta collegarsi dal proprio computer al sito ed accedere al servizio Estratto conto indicando le proprie credenziali fornite dalla Agenzia delle entrate per l accesso al Cassetto fiscale ( Nota bene Resta fermo che, per avere un quadro ancora più datato, risalente ad anni precedenti al 2000, il contribuente dovrà, invece, rivolgersi direttamente agli uffici del concessionario della riscossione. Nello specifico, si può prendere visione della propria posizione debitoria inserendo il codice fiscale o la partita Iva e selezionando la/le provincia/e di residenza per le persone fisiche o la sede legale per le società. Per qualsiasi chiarimento, è sempre attiva una guida che accompagna il cittadino per l intero percorso di consultazione. Qualora l'utente abbia modificato nel corso degli anni (dal 2000 in poi) il proprio domicilio fiscale, per ottenere la situazione debitoria complessiva la ricerca dovrà, naturalmente, essere effettuata per tutte le province nelle quali il contribuente ha risieduto. 2

3 I parametri di ricerca I parametri di ricerca sono piuttosto intuitivi: si potranno, infatti, cercare avvisi di pagamento e cartelle esattoriali sia in base alla tipologia («storici» o «da saldare»), sia in base al periodo (indicando gli anni «dal-al»). Per ciascun documento, la lista riporta il numero, la descrizione, l'ente creditore, la data di notifica e gli importi dovuti (iniziale, pagato o da pagare). Il dettaglio Una volta recuperati gli elenchi, aggiornati alla data di consultazione, è anche possibile chiedere il dettaglio. Cliccando su ciascun atto, il contribuente ha modo di visualizzare una scheda, nella quale compaiono vari campi (valorizzati con «sì» o «no»), riguardanti la presenza di una richiesta di rateazione, la presenza di sospensione o sgravio e l'eventuale attivazione delle procedure di riscossione. La richiesta di rateazione successiva alla prima Con la Direttiva n. 3 dell 8 luglio 2009, annunciata con comunicato stampa della stessa Equitalia, sono state, invece, definite le regole per i debitori che già beneficiano di un provvedimento di rateazione e che chiedono di rateizzare una nuova cartella di pagamento. In particolare, Equitalia autorizza gli agenti provinciali a concedere la rateazione delle ulteriori somme dovute al Fisco, sempreché ricorrano i medesimi presupposti previsti da tutte le diverse direttive già emanate. La richiesta di rateazione successiva alla prima Al fine della determinazione dell importo minimo del debito in presenza del quale il debitore si trova in temporanea situazione di difficoltà, e della determinazione 3

4 del numero di rate da concedere, Equitalia ha, tuttavia, previsto l'applicazione di un correttivo che prende in considerazione l'incidenza del debito complessivo (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora, ove presenti), non ancora scaduto derivante dalla precedente rateazione in essere. Condizione In ogni caso, la dilazione può essere concessa solo se si è in regola con i pagamenti della precedente rateazione. Allo scopo di dimostrare ciò, il contribuente dovrà allegare all istanza: copia della documentazione attestante l avvenuto pagamento dell ultima rata scaduta relativa alla precedente rateazione. Scadenza delle rate Il nuovo piano di ammortamento della rateazione dovrà prevedere la scadenza mensile delle rate nel giorno prescelto dal debitore nell istanza; in mancanza di tale scelta, la scadenza mensile delle rate del nuovo piano di ammortamento verrà fissata in coincidenza di quella prevista dall'ultimo piano di ammortamento relativo alla rateazione già in essere. Nota bene Resta inteso che, in entrambi i casi, il debitore dovrà disporre, comunque, del termine di almeno 8 giorni lavorativi per il pagamento della prima rata. 4

5 Il contribuente che sia beneficiario di un provvedimento di rateazione ancora in corso e che richiede la concessione della dilazione di cartelle di pagamento successivamente notificategli, subirà un trattamento differenziato a seconda che trattasi di: persone fisiche/ titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; ovvero, di una delle restanti categorie giuridiche di soggetti (società di capitali, società cooperativa, mutue assicuratrici, società di persone in contabilità semplificata ed ordinaria, associazioni non riconosciute, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni riconosciute, consorzi con attività esterna, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, fondazioni liriche). Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati In particolare, per le persone fisiche/titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, le istanze dovranno essere esaminate prendendo in considerazione: l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore; l'entità del debito, che sarà composto: 5

6 dal nuovo debito corrispondente a quello iscritto a ruolo di cui l'istante chiede la rateazione, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali, dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella e degli eventuali interessi di mora e spese esecutive; nonché dall'entità del complessivo debito residuo (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti), non ancora scaduto, relativo alla rateazione già in essere. Pertanto, una volta ricevuta l'istanza e verificata la regolarità dei pagamenti relativi all'istanza di rateazione già concessa, per valutare la condizione di obiettiva difficoltà ed il corrispondente numero di rate da concedere, gli uffici provinciali di Equitalia dovranno considerare sia il nuovo debito portato dalla/e cartelle di pagamento per le quali il contribuente presenta la richiesta di rateazione, sia il debito complessivo (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti), non ancora scaduto, relativo alla rateazione già in essere (ovverosia l'importo risultante dal provvedimento di rateazione emesso al netto delle rate già pagate). A tal fine, gli uffici utilizzano gli allegati nn. 3, 4 e 5 della Direttiva DSR/NC/2008/017, che individuano differenti classi di Isee a ciascuna delle quali corrisponde un importo (c.d. soglia di accesso ) a partire dal quale il contribuente non è considerato in condizione di assolvere l obbligazione in un unica soluzione e, pertanto, in situazione di temporanea obiettiva difficoltà. Stabilito, in tal modo, che il contribuente non è in condizione di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione: 6

7 il numero di rate in cui ripartire il nuovo debito sarà determinato attraverso il rapporto tra debito complessivo, come sopra determinato, e l'importo della c.d. "rata indicativa minima" (che non potrà essere, comunque, inferiore ai 100 euro) relativo alla corrispondente classe Isee; N rate in cui ripartire il nuovo debito Debito complessivo (nuovo debito + debito precedente non ancora scaduto) Rata indicativa minima relativa alla corrispondente classe ISEE l'importo della rata relativa al debito oggetto di nuova rateazione sarà determinato dal rapporto tra quest'ultimo ed il numero delle rate come sopra calcolato. Importo della rata del nuovo debito Importo nuovo debito N rate come sopra calcolate 7

8 Esempio: Il debitore ha una rateazione in essere con pagamenti regolari. Il debito complessivo residuo, non ancora scaduto, è di euro ed il nuovo debito iscritto a ruolo è pari ad euro In tal caso, il debito complessivo da considerare sarà pari ad euro ( ). Lo stesso richiede la rateazione di tale nuovo debito di euro presentando una certificazione ISEE di valore pari ad euro Secondo i predetti allegati relativi alle classi Isee, il debitore avrà diritto ad una rateazione del nuovo debito di euro nel numero di 39 rate (con una rata di euro 128 importo derivante dal rapporto tra 5000/39) sul numero massimo di 48 mensilità teoricamente spettanti; nulla viene modificato, ovviamente, rispetto alla rateazione precedentemente accordata. Documentazione da allegare Nel caso delle persone fisiche/titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la documentazione da allegare alle istanze di rateazione successive ad un istanza di rateazione già concessa è costituita dalla certificazione I.S.E.E. relativa al proprio nucleo familiare. Esonero dall ISEE nel caso di presentazione dell istanza entro 12 mesi dalla data di rilascio della precedente ISEE Tuttavia, se la nuova istanza di rateazione viene presentata entro 12 mesi dalla data di rilascio della precedente certificazione, utilizzata ai fini della rateazione già concessa, vista la validità annuale del documento, stabilita dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, il contribuente è esonerato dalla presentazione di una nuova certificazione, fatta salva la possibilità di 8

9 presentare comunque la stessa qualora intenda far valere mutamenti peggiorativi delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare. Soggetti giuridici diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati Per quanto riguarda, invece, i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, cioè: le società di capitali; le società cooperative; le società mutue assicuratrici; i consorzi con attività esterna; le società di persone in contabilità ordinaria; le società di persone in contabilità semplificata; le ditte individuali in contabilità ordinaria; le associazioni riconosciute; le associazioni non riconosciute; le fondazioni non bancarie; i comitati, gli enti ecclesiastici ed i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi e le fondazioni liriche; verificata la regolarità dei pagamenti relativi alla rateazione già concessa, dovrà, quindi, essere valutata la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà, quale presupposto per la concessione della rateazione, mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'indice di Liquidità e dall'indice Alfa. 9

10 Indice di Liquidità In particolare, si ricorda che: l Indice di Liquidità è l indice che consente di stabilire la capacità del contribuente di far fronte agli impegni finanziari: INDICE DI LIQUIDITA Liquidità differita + liquidità corrente Passivo corrente e possono presentarsi due situazioni: se dal rapporto emerge un risultato inferiore all unità occorre confrontarsi successivamente con l Indice Alfa per l ulteriore verifica della spettanza della rateazione e per il numero delle rate spettanti; se dal rapporto emerge, invece, un risultato pari o superiore all unità il soggetto istante non è considerato nella situazione di temporanea difficoltà e, quindi, non vedrà accolta la propria istanza di rateazione. INDICE DI LIQUIDITA Liquidità differita + liquidità corrente Passivo corrente < 1 Verifica dell Indice Alfa INDICE DI LIQUIDITA Liquidità differita + liquidità corrente Passivo corrente 1 Istanza di rateazione rifiutata 10

11 Indice Alfa Nel caso in cui l Indice di Liquidità assume un valore inferiore all unità, gli uffici, prima di concedere la rateazione, verificano: l Indice Alfa, che è quell indice che, una volta superato il primo vaglio costituito dall indice di liquidità, consente di riscontrare la misura percentuale di incidenza del debito complessivo sul valore della produzione: INDICE ALFA Debito complessivo (vs Equitalia) Valore della produzione (eventualmente rettificato) x 100 Nota bene Nel caso di società di persone (in contabilità semplificata o ordinaria) e di ditte individuali in contabilità ordinaria, l Indice Alfa è calcolato, invece, nel seguente modo: INDICE ALFA Debito complessivo (vs Equitalia) Totale ricavi e proventi con event uale ragguaglio ad anno nel caso in cui si abbia periodo infrannuale. x

12 A questo punto: se il risultato è inferiore a 3 non è consentita la rateazione del debito; il risultato è pari o superiore a 3 è consentita la rateazione del debito, con la gradualità prevista dalla Direttiva n. 2 del 14 gennaio 2009, cioè: INDICE ALFA < 3 Non è consentita la rateazione INDICE ALFA 3 E consentita la rateazione nel modo qui di seguito indicato: Valori di ALFA N max di rate Tra 3 e 3,5 12 Tra 3,6 e 4 18 Tra 4,1 e 6 36 Tra 6,1 e 8 48 Tra 8,1 e Superiore a

13 Nel caso di specie, il numeratore dell'indice Alfa sarà costituito dal nuovo debito (corrispondente a quello iscritto a ruolo di cui l'istante chiede la rateazione, al netto di eventuali sgravi e/lo pagamenti parziali, maggiorato dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella e degli eventuali interessi di mora e spese esecutive), al quale dovrà aggiungersi il complessivo debito residuo (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti), non ancora scaduto, relativo alla rateazione già in essere. Esempio Il debitore ha una rateazione in essere, con pagamenti regolari; il carico complessivo residuo è di euro ed il nuovo debito iscritto a ruolo è pari ad euro La precedente rateazione, per un debito originario di euro , era stata accordata in 18 mensilità sulla base dei seguenti parametri: Indice di liquidità: 0,89 dato da: Liquidità differita+liquidìtà corrente Passivo corrente Indice Alfa: 4 dato da: = 0, Debito complessivo Valore della produzione rettificato x 100=

14 per un numero massimo di rate concedibili pari, quindi, a 18. Il contribuente richiede la rateazione del nuovo debito, avvalendosi della documentazione già presentata per la rateazione precedente ad eccezione dell'indice Alfa, per il calcolo del quale occorrerà inserire al numeratore la somma del carico complessivo residuo con il nuovo debito che, in tal caso, sarà pari ad euro e, pertanto, avremo: Indice di liquidità: 0,89 dato da: Liquidità differita+liquidìtà corrente Passivo corrente = 0, Indice Alfa: 4,6 dato da: Debito complessivo Valore della produzione rettificato x 100= 4, per un numero massimo di rate concedibili pari, quindi, a 36. Per effetto di tale nuovo calcolo, quindi, l'indice Alfa sarà pari a 4,6 e, in relazione al nuovo debito di euro , il debitore avrà diritto 14

15 ad una rateazione nel numero massimo di 36 mensilità; nulla viene modificato, ovviamente, rispetto alla rateazione precedentemente accordata. Documentazione da allegare I contribuenti in parola interessati devono allegare all'istanza di rateazione la documentazione prevista dalla Direttiva DSR/NC/2008/036 del 6 ottobre 2008, come ora modificata dall attuale Direttiva DSR/MR/2009/003, in relazione alla propria categoria giuridica di appartenenza, e cioè: per le ditte individuali in contabilità ordinaria e le società di persone: un prospetto di determinazione dell indice di liquidità e dell indice alfa in forma aggregata; per importi pari o superiori a (prima la soglia minima era ), la comunicazione sottoscritta da un professionista; o, in alternativa, una copia dell atto costitutivo e dello statuto; per le società di capitali, coop, mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna: un prospetto di determinazione dell indice di liquidità e dell indice alfa; una visura aggiornata della CCIAA; 15

16 copia dell ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese ovvero, in alternativa, una relazione relativa allo stato economico patrimoniale, redatta secondo quanto previsto dall art. 2423, C.c., riferita a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell istanza di rateazione, approvata dall organo di controllo contabile (tale relazione è obbligatoria se l ultimo bilancio approvato si riferisce ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi). Tale documentazione non deve essere presentata se la nuova istanza di rateazione viene presentata entro 6 mesi dalla data della documentazione economico-patrimoniale presentata ai fini della prima istanza; in tal caso, infatti, gli uffici potranno utilizzare la documentazione già in loro possesso, che varierà solo relativamente al valore del numeratore dell'indice Alfa (che conterrà, come già detto, oltre il nuovo debito a ruolo anche il complessivo residuo debito derivante dalla precedente rateazione). É fatta salva, comunque, la possibilità per il contribuente di presentare una nuova e completa documentazione aggiornata, qualora lo stesso intenda segnalare eventi verificatisi nel semestre che hanno ulteriormente peggiorato la sua situazione di difficoltà finanziaria. Somme iscritte a ruolo La Direttiva DSR/MR/2009/003 ha, infine, precisato che, nell'ipotesi in cui il debito complessivamente considerato (cioè il nuovo debito da rateizzare e residuo debito non ancora scaduto derivante da rateazione già concessa) sia inferiore o pari ad euro 5.000, verranno applicate le istruzioni fornite con la Direttiva di Gruppo DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008, nella quale si era affermato che: 16

17 per le somme iscritte a ruolo di importo non superiore a 5.000, il contribuente, a prescindere dalla natura giuridica (persona fisica, società di persone, società di capitali, impresa individuale, ecc.), può ottenere la dilazione di pagamento, fino ad un massimo di 36 rate, presentando una semplice richiesta motivata, senza la necessità di soddisfare ulteriori requisiti come nel caso, invece, delle somme di importo superiore a In tale ipotesi, infatti, non verrà considerata l'incidenza del debito pregresso derivante dalla precedente rateazione, con la conseguenza che l'istanza, seppur successiva ad una già accolta, dovrà essere valutata esclusivamente con riferimento al nuovo debito. Numero di rate Pertanto, a semplice richiesta motivata di parte, la rateazione di tale nuovo debito dovrà essere concessa nel seguente numero di rate: importi fino a euro massimo 18 rate; importi da euro ad euro massimo 24 rate; importi da euro ad euro massimo 36 rate; salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore. 17

18 Caso in cui il debito complessivo (residuo precedente rateazione + nuovo debito) sia > Rimane nella facoltà del contribuente, a cui è stata già accordata una precedente rateazione (qualunque sia l'importo della stessa) e che riceve una nuova cartella di importo pari od inferiore ad euro 5.000, per effetto della quale il debito complessivo supera l'importo di euro 5.000, di richiedere la rateazione di tale nuova cartella: secondo le istruzioni previste per gli importi fino a euro ed utilizzando il modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino ad euro accesso semplificato; pertanto, ai fini dei numero di rate da concedere, non verrà considerato il debito complessivo derivante dalla rateazione già concessa; oppure, secondo le modalità previste ordinariamente per gli importi superiori a euro ed utilizzando il modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino ad euro accesso ordinario; in tale ipotesi, potrà essere possibile che il soggetto istante debba presentare, per la prima volta, la documentazione richiesta ai fini della rateazione in conseguenza del fatto di avere usufruito, in precedenza, di una rateazione inferiore o pari ad euro e, dunque, con accesso semplificato; pertanto, ai fini dell'esistenza della condizione di temporanea obiettiva difficoltà e del conseguente numero di rate da concedere, verrà considerato il precedente debito residuo derivante dalla rateazione già concessa (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti); 18

19 Tuttavia, in entrambi i casi, il contribuente sarà tenuto ad allegare all'istanza copia della documentazione attestante l avvenuto pagamento dell'ultima rata scaduta relativa alla precedente rateazione. Antonio Gigliotti 16 Settembre

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