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1 Il Canone Rai di tutto. di più! di Massimiliano De Bonis Nella compilazione del prossimo modello Unico, contribuenti e professionisti si imbatteremo in una nuova piccola sezione da compilare prevista dal D.L. 201/2011 (manovra Monti c.d. Salva Italia ), ovvero quella dei dati relativi all abbonamento speciale Rai. Decreto Legge 201 del 6/12/2011 convertito con modifiche con Legge 214 del 22/12/2011 Art. 17 Canone RAI 1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale». Le bozze dei modelli messi a disposizione sul portale dell Agenzia delle Entrate hanno chiaramente recepito la novità: Giacché sarà necessario fornire tali informazioni al fisco, si rende opportuno approfondire, in occasione dell imminente scadenza del pagamento (31 gennaio), quali siano i soggetti incisi dal tributo. violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Pagina 1

2 Il canone RAI, che con elegante ipocrisia è stato per anni definito abbonamento, è uno dei tributi più discussi del panorama fiscale nazionale. La giurisprudenza di legittimità ha a più riprese affermato, confermato e ribadito che la natura del canone è squisitamente tributaria. Non si tratta pertanto di una spontanea sottoscrizione per l erogazione di un servizio, ma di una imposizione che nasce dalla detenzione di un qualsiasi apparecchio adibito (o comunque adattabile) alla ricezione di trasmissioni radio-televisive. Ci toccherà abituarci all idea, così come non possiamo considerare la Tarsu (o la TIA) un abbonamento ai servizi di smaltimento rifiuti (magari con la possibilità di rinunciare e provvedere in proprio) né ritenere l addizionale comunale Irpef un contributo volontario per l illuminazione stradale delle nostre città. L impianto normativo originario è datato 23 Ottobre 1925 (Regio Decreto Legge n. 1917) voluto dal governo Mussolini con la finalità di finanziare la propria propaganda effettuata con i mezzi di diffusione allora esistenti. Successivamente modificato nel 1938 (con la norma tutt ora in vigore) trova diabolicamente ancora oggi, nella sua formulazione, una piena attualità nonostante l evoluzione tecnologica (allora impensabile) susseguitasi. Regio Decreto-Legge n.246 del 21 Febbraio 1938 Art. 1 Dell abbonamento alle radioaudizioni Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e' obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente. Il presupposto impositivo dunque è la disponibilità di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione di un segnale radio-televisivo. Nella sua essenzialità, la norma è fin troppo chiara; il canone va pagato non solo da chi possiede un comune apparecchio televisivo, ma anche da chi utilizza un personal computer o un videotelefono. Agli albori dell anno 2008 l ADUC (associazione per i diritti dei consumatori), avanzò un formale interpello all Agenzia delle Entrate, perché venisse chiarita la portata del provvedimento circa le tipologie di apparecchiature il cui possesso facesse automaticamente scattare l obbligo tributario. violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Pagina 2

3 Con fare volutamente provocatorio furono elencate anche dispositivi non propriamente assimilabili quali le fotocamere con display e i videocitofoni! L Agenzia delle entrate si premurò di rispondere con la risoluzione n.102 del 19/03/2008, mediante la quale riuscì, con un nonsense degno del grande Maestro Monicelli, a negare ufficialmente una risposta. AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione 102 del 19/03/2008 Con consulenza giuridica n...., concernente chiarimenti in merito alla corretta applicazione del canone di abbonamento TV ai sensi dell'articolo 1 del RDL 21 febbraio 1938, n. 246, l'aduc ha esposto il seguente QUESITO l'aduc - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori ha chiesto chiarimenti in merito all'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione in dipendenza del possesso di determinati apparecchi. In particolare l'aduc chiede se alla nozione di "apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni" soggetto al pagamento del canone di abbonamento TV ai sensi del Regio decreto-legge n. 246 del 1938 e decreto legislativo luogotenenziale n. 458 del 1944 siano riconducibili anche i seguenti apparecchi: 1. computer senza collegamento Internet; 2. computer con collegamento Internet tramite modem analogico(56k); 3. computer con collegamento Internet a banda larga (o Adsl); 4. computer senza monitor; 5. monitor senza computer; 6. modem Adsl; 7. modem analogico 56k; 8. ipod ed altri Mp3 player con display capace di riprodurre sequenze video; 9. videocellulare; 10. videocitofono; 11. videocamera digitale con display; 12. macchina fotografica con display capace di riprodurre sequenze video; 13. videoregistratore Vhs; 14. riproduttore Dvd; 15. decoder. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante ritiene che solo gli apparecchi televisivi (cd. "televisione") sono soggetti al pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In base alla disposizione recata dall'articolo 1 del RDL 21 febbraio 1938, n. 246, il detentore di "(...) uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e' obbligato al pagamento del canone di abbonamento giusta le norme di cui al presente decreto. (...)". La stessa Corte Costituzionale, con sentenza del 26 giugno 2002, n. 284, ha ribadito che "(...) il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall'estero (...), indipendentemente dalla possibilità e dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività in concreto fra obbligo tributario e fruizione effettiva di servizio pubblico. (...)". violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Pagina 3

4 La Consulta, tra l'altro, ricorda come oramai rappresenti un suo consolidato orientamento ritenere che il canone di abbonamento alla televisione vada configurato come "imposta" e non come "tassa" (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 1963 richiamata nella sentenza n. 284 del 2002). Sull'argomento in trattazione é intervenuta anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha ribadito che il canone di abbonamento radiotelevisivo non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l'ente Rai dall'altro, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo (sentenza Corte di Cassazione - SS.UU. del 20 novembre 2007, n ). Per quanto attiene, invece, l'individuazione della tipologia di apparecchi che determinano l'obbligo del pagamento del canone RAI, si osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 284 del 2002, sopra citata, ha precisato che: "non é fondata la censura di disparità di trattamento tra chi riceva le trasmissioni televisive attraverso la normale televisione e chi eventualmente le riceva con altri mezzi, o non le riceva affatto. Ancora una volta, ciò che viene in rilievo, come presupposto dell'imposizione, é la detenzione degli apparecchi (ed é questione di mera interpretazione della legge stabilire quali siano tali apparecchi), non rilevando, ai fini della costituzionalità di tale imposizione, la circostanza che l'utente riceva o meno le trasmissioni del servizio pubblico. E la scelta legislativa discrezionale di fondare l'imposizione(genericamente) sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive non appare irragionevole.". In merito agli apparecchi il cui possesso determina l'obbligo di corrispondere il canone per l'abbonamento televisivo si fa presente che detta attività esula dalla competenza istituzionale della scrivente, in quanto spetta al Ministero delle Comunicazioni procedere a tale individuazione. In ragione di ciò, al predetto Ministero, con nota n del 2007, é stato chiesto di fornire precisazioni riguardo la problematica in trattazione. In conclusione, la soluzione della problematica concernente l'assoggettamento al pagamento del canone RAI da parte di detentori di computer, monitor, modem, ipod, Mp3, videocellulare, videocitofono, videocamera, macchina fotografica, videoregistratore, riproduttore dvd, decoder così come elencati nel quesito in esame, é correlata e successiva alla individuazione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità. Un paio di anni fa girava su internet una dimostrazione di come fosse possibile ricevere segnali tv decodificati con l ausilio di una patata ed un po di carta stagnola collegata ad un telefono cellulare. Se ciò fosse realmente possibile, o se si trattasse dell ennesima bufala del web, non è dato saperlo, ma nel caso il possesso di patate avrebbe automaticamente fatto scattare la presunzione di un obbligo tributario a favore della Rai! Ovviamente il Ministero dello Sviluppo e delle Comunicazioni si è ben guardato dal raccogliere la provocazione dell Agenzia delle Entrate, così come ha ignorato diverse interrogazioni parlamentari sull argomento, né per la verità una propria pronuncia avrebbe potuto avere valenza giuridica più autorevole della norma citata, e della Sentenza della Cassazione del 3/8/1993. Nel caso di utilizzo privato, l importo annuale da regolare (attualmente Euro 112,00) include a forfait ogni apparecchio detenuto dal contribuente e dai componenti del suo nucleo familiare sia con riferimento alla residenza abituale, sia con riferimento ad eventuali seconde o terze case (esonero introdotto dal 1 gennaio 1991 con l art. 27 della L. 223/1990). violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Pagina 4

5 Legge 6 Agosto 1990 n.223 Art. 27 (Norme sul canone di abbonamento) 1. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o piu' apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora. Dal 1 gennaio 1998, grazie alla Legge 27 dicembre 1997 n.449, non è più dovuto invece il canone suppletivo per l utilizzo dell autoradio o per gli apparecchi installati sulle imbarcazioni da diporto. Possiamo quindi mettere un punto fermo riguardo l utilizzo privato; ogni famiglia nella quale almeno un componente utilizzi un apparecchio radio, tv, videoregistratore, decoder, personal computer, ipad, ipod, videofonino od anche telefonino cellulare con funzione di ricezione radio, deve pagare il canone Rai. O meglio dovrebbe farlo, perché se è vero che la norma è inequivocabile, è altrettanto vero che i mezzi per procedere all accertamento ed al recupero dell evasione sono decisamente scarsi. Sparito l obbligo da parte del venditore di acquisire il nominativo dell acquirente e del destinatario dell apparecchio Tv, e considerata l impossibilità di un qualsiasi ispettore di accedere nelle abitazioni private (salvo non ottenga un improbabile mandato da un giudice), l unica maniera di procedere per l Agenzia delle entrate è quello di incrociare i dati anagrafici con quelli degli abbonati, e procedere a timidi tentativi di invito alla regolarizzazione. Il fenomeno dell evasione del canone RAI è stimato in circa il 35% (la Rai conta circa 16 milioni di abbonati su una popolazione censita di 25 milioni di famiglie), quindi un dato molto elevato. Il Governo in carica tuttavia non si è preoccupato di dotare il fisco di idonei strumenti per il recupero di questo tesoretto, ma ha puntato la sua attenzione sull altra tipologia del tributo, definito canone speciale ovvero quello dovuto per la detenzione di apparecchi radio televisivi al di fuori dell ambito familiare. La tipologia speciale fu introdotta fin da subito con il comma 2 dell art. 10 del Regio Decreto Legge 23 Ottobre 1925, n ( Gli esercizi pubblici e tutti coloro che impiegano gli apparati a scopo di lucro diretto o indiretto, stipuleranno speciali contratti di abbonamento con la società concessionaria ). Importi maggiorati rispetto a quelli dovuti da una utenza privata, ma a carico dei soggetti che grazie alla diffusione al pubblico delle frequenze radiofoniche, incrementassero la propria clientela e quindi il proprio volume di affari. violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Pagina 5

6 Qualche anno dopo però, la riproposizione del testo normativo operato con il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 21 dicembre 1944 n. 458, ampliò il concetto di utilizzo non privato: Decreto Legislativo Luogotenenziale del 21 dicembre 1944 n. 458 Art. 2 Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l'utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la società concessionaria. Combinando quindi la lettura delle due norme sul canone rai, l una che delinea l ambito impositivo generale ( detenzione di qualsiasi apparecchio atto od adattabile ) e l altra che individua i soggetti passivi del canone speciale ( comunque al di fuori dell ambito familiare ), se ne deve concludere che qualsiasi soggetto giuridico o persona fisica che svolge attività professionale, commerciale od imprenditoriale in genere, acquisisce in automatico lo status di soggetto passivo della tassa speciale. Quanto sopra salvo non possa essere dimostrato che nell ambito della propria attività non vi sia utilizzo alcuno di personal computer o anche semplicemente di un telefonino aziendale. Sono esentati esclusivamente le sedi diplomatiche e consolari e le strutture militari, nonché (ma solo da pochi anni) le imprese che esercitano l attività di commercializzazione e/o riparazione di strumenti radiotelevisivi. Per gli enti assistenziali e culturali dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, l eventuale esonero è disposto su provvedimento specifico a seguito di domanda. Rientrano invece nel novero degli abbonati per legge le case di cura, gli sportelli bancari, gli uffici postali ecc. Cosicchè, secondo la codifica e le tariffe vigenti, uno studio professionale ha l obbligo di versare Euro 200,91 annuali, un ufficio di una azienda Euro 401,76. violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Pagina 6

7 CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un strutture ricettive di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori un numero di numero di televisori non superiore ad alberghi con 5 stelle camere pari o pari o inferiore a uno; circoli ; e 5 stelle lusso con inferiore a dieci; alberghi, associazioni; sedi di un numero di venticinque; alberghi pensioni e locande partiti politici; istituti camere inferiore a con 4 e 3 stelle e con 2 e 1 stella; religiosi; studi alberghi con 5 stelle cento e superiore a pensioni con 3 stelle residenze turistiche professionali; e 5 stelle lusso con venticinque; con un numero di alberghiere e villaggi botteghe; negozi e un numero di residence turisticoalberghieri con 4 televisori superiore a turistici con 2 stelle; assimilati; mense camere pari a o dieci; residence campeggi con 2 e 1 aziendali; scuole, superiore a cento: stelle; villaggi turistico alberghieri stella; affittacamere; istituti scolastici non turistici e campeggi con 3 stelle; villaggi esercizi pubblici di esenti dal canone ai con 4 stelle; esercizi turistici e campeggi terza e quarta sensi della legge 2 pubblici di lusso e con 3 stelle; esercizi categoria; altre navi; dicembre 1951, n navi di lusso: pubblici di prima e aerei in servizio 1571, come seconda categoria; sportelli bancari: pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421: 6.696, , ,44 401,76 200,91 Gli importi sopra evidenziati si riferiscono ad una durata annuale (Gennaio-Dicembre) e sono comprensivi di IVA al 4% che è possibile scorporare (ma sia ben chiaro. La Rai non emette fattura!). Oltretutto l assoggettamento ad Iva è senz altro illegittimo (trattandosi come appurato di un tributo e non di un servizio), ma i soggetti Iva sono ben consci che sia comunque più semplice recuperare l importo con la liquidazione periodica piuttosto che mediante richiesta di rimborso e l eventuale apertura di un contenzioso. La disposizione introdotta dall attuale esecutivo quindi intende perseguire il recupero di evasione del Canone Speciale Rai, tuttavia le istruzioni impartite con la bozza del nuovo modello Unico 2012 (non ancora approvate) sembrano voler avviare questa fase con opportuna cautela. E richiesta difatti (salvo modifiche delle istruzioni in fase di approvazione del modello ministeriale) solamente l evidenza per i soggetti che effettuano diffusioni pubbliche dei servizi radiotelevisivi (esercizi pubblici, strutture ricettive ecc ). violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Pagina 7

8 Istruzioni Modello Unico SP BOZZA Canone Rai La presente casella deve essere compilata dai contribuenti che detengono un abbonamento speciale alla Rai per uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga un abbonamento di cui sopra. Le sanzioni per il mancato pagamento del canone speciale variano tra Euro 103,29 ed Euro 516,45, quindi non elevatissime (soprattutto se parametrate alle tariffe della categoria A ). Probabilmente non sarà sufficiente una casellina in più da compilare nella dichiarazione per scoraggiare gli evasori convinti, questo canone rai continua più che un tributo continua a somigliare ad un contributo su base volontaria! Massimiliano De Bonis 30 Gennaio 2012 violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Pagina 8

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