Dovendo tenere conto del principio della conservazione delle attività legittimamente espletate
|
|
- Caterina Boscolo
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Costituisce principio giurisprudenziale pacifico che, a seguito dell annullamento giurisdizionale dell aggiudicazione di una gara, l Amministrazione non sempre deve rinnovare la gara ab initio Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Dovendo tenere conto del principio della conservazione delle attività legittimamente espletate Nel caso di specie, avuto riguardo ai criteri stabiliti dal giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. n del 2007, la rinnovazione della fasi della gara doveva riguardare esclusivamente, come detto, la motivazione posta a supporto di alcuni elementi di valutazione e la verifica di congruità dell offerta della Controinteressata. L appellante ha richiamato numerose pronunce giurisdizionali relative al generale potere di autotutela dell Amministrazione proprio con riferimento alle gare di appalto, ma si tratta di un principio che non è applicabile al caso di specie. In tal senso, va posto in evidenza che l Amministrazione, con la delibera del Direttore generale del 21 gennaio 2008, n. 34, aveva limitato espressamente la riapertura delle operazioni di gara all assolvimento degli adempimenti di competenza che si rendono necessari ai fini di garantire l ottemperanza alla decisione emessa dal T.A.R. Sicilia - Palermo con sentenza n. 3358/07. Non poteva, quindi, l Amministrazione travalicare il mandato ricevuto dall Amministrazione 1 di 14
2 A cura di Sonia Lazzini Riportiamo qui di seguito la decisione numero 1361 del 4 novembre 2010 pronunciata dal Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana N. 1361/10 Reg.Dec. N Reg.Ric. 2 di 14
3 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente d e c i s i o n e sul ricorso in appello n. 1477/2009, proposto dal CONSORZIO STABILE RICORRENTE, 3 di 14
4 in proprio e nella qualità di impresa capogruppo del costituendo R.T.I. con la RICORRENTE DUE s.r.l. e la ditta RICORRENTE TRE LORENZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Ziino e Angelo Cacciatore ed elettivamente domiciliato, in Palermo, via Francesco Paolo Di Blasi n. 16, presso lo studio del secondo; c o n t r o il CONSORZIO FRA CONTROINTERESSATA CONTROINTERESSATA, sia in proprio che nella qualità di capogruppo della costituenda A.T.I. con CONTROINTERESSATA DUE s.r.l. - CONTROINTERESSATA TRE s.r.l. - ******; e nei confronti dell azienda Unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; dell AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (Sezione prima) - n del 13 luglio di 14
5 Visto il ricorso, con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio del Consorzio fra Controinteressata - CONTROINTERESSATA in proprio e n.q.; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti del giudizio; Relatore, alla pubblica udienza del 16 marzo 2010, il Consigliere Guido Salemi; 5 di 14
6 Uditi, altresì, l avv. G. Immordino, su delega degli avv.ti D. Ziino e A. Cacciatore, per l appellante e l avv. M. B. Miceli, su delega dell avv. A. Scuderi, per il consorzio appellato; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F A T T O e D I R I T T O 1)- In data 17 febbraio 2006, l Azienda Unità sanitaria locale 1 di Agrigento indiceva una gara, da svolgersi con le procedure dell appalto integrato, per l affidamento della progettazione esecutiva e dell esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento a norma del Presidio ospedaliero S. Giacomo D Altopasso in Licata. 6 di 14
7 A seguito della gara, risultava economicamente più vantaggiosa l offerta presentata dal Consorzio Controinteressata - Controinteressata in favore del quale veniva effettuata l aggiudicazione. Il Consorzio Stabile Ricorrente proponeva ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, n del La Commissione riapriva le operazioni di gara e, al termine, aggiudicava nuovamente la gara al Raggruppamento Controinteressata. Il Raggruppamento Ricorrente impugnava l aggiudicazione e gli altri atti adottati dall Amministrazione. 7 di 14
8 Con sentenza n del 2007, il T.A.R. accoglieva in parte il ricorso, relativamente ai seguenti aspetti: a) vizio di difetto di motivazione rispetto all attribuzione ai concorrenti dei punteggi relativi agli elementi di valutazione T1 e, segnatamente, ai sub elementi T1.2. e T1.3 ; 2) mancata rinnovazione della verifica di congruità dell offerta ritenuta più vantaggiosa. In data 15 febbraio 2008, la Commissione riapriva le operazioni di gara e aggiudicava l appalto al Raggruppamento Ricorrente. Il Raggruppamento Controinteressata adiva nuovamente il T.A.R. che, con sentenza n del 13 luglio 2009, accoglieva il ricorso. 2)- Detto giudice, richiamata la precedente sentenza n. 3358/2007, osservava che la Commissione di gara doveva limitare il proprio intervento agli specifici limiti delle operazioni di gara non annullati con la summenzionata sentenza. 8 di 14
9 A suo avviso, trovava applicazione la giurisprudenza amministrativa, invocata dalla parte ricorrente a sostegno della propria tesi, secondo cui in sede di rinnovazione delle operazioni di gara per l affidamento di un appalto pubblico a seguito di decisione giurisdizionale di annullamento, il concorrente può insorgere muovendo contestazioni all operato della commissione di gara limitatamente al caso in cui si lamentino illegittimità concernenti le parti del procedimento concorsuale espressamente rinnovate (T.A.R. Abruzzo 971/06; T.A.R. Campania 268/05; T.A.R. Palermo, Sez. II, n. 2263/1999, confermata da questo C.G.A., con decisione 115/2001). Nel caso in esame, come specificato dal T.A.R,. tutta la documentazione a corredo dell offerta era stata già ampiamente scrutinata dalla Commissione che, in sede di rinnovazione degli atti di gara era tenuta solo ed esclusivamente a motivare l attribuzione dei punteggi e a verificare la congruità dell offerta della Controinteressata. 3)- Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello il Consorzio Stabile Ricorrente. A suo avviso, anche ammettendo che, come eccepito dalla Controinteressata nel proprio ricorso e come evidenziato in motivazione dal giudice di prime cure, essa fosse da ritenere ormai decaduta dalla possibilità di eccepire nuovi motivi di esclusione dell impresa aggiudicataria, non può in alcun modo essere negato che in capo alla Commissione di gara, una volta accertate eventuali irregolarità nelle offerte, permaneva sempre e comunque inalterato il potere/dovere di disporre in autotutela l annullamento di quegli atti che apparivano irregolari. 9 di 14
10 Andando, poi, a esaminare in concreto l offerta formulata dalla Controinteressata, l appellante osservava che tale offerta presentava molteplici elementi di inaffidabilità, inattendibilità e contraddittorietà che rendevano inevitabile l esclusione dell offerente. Resiste al ricorso l appellata Controinteressata. 4)- L appello è infondato. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico che, a seguito dell annullamento giurisdizionale dell aggiudicazione di una gara, l Amministrazione non sempre deve rinnovare la gara ab initio, dovendo tenere conto del principio della conservazione delle attività legittimamente espletate (cfr. C.d.S., Sez. VI, 11 dicembre 1998, n. 1668). 10 di 14
11 Nel caso di specie, avuto riguardo ai criteri stabiliti dal giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. n del 2007, la rinnovazione della fasi della gara doveva riguardare esclusivamente, come detto, la motivazione posta a supporto di alcuni elementi di valutazione e la verifica di congruità dell offerta della Controinteressata. L appellante ha richiamato numerose pronunce giurisdizionali relative al generale potere di autotutela dell Amministrazione proprio con riferimento alle gare di appalto, ma si tratta di un principio che non è applicabile al caso di specie. In tal senso, va posto in evidenza che l Amministrazione, con la delibera del Direttore generale del 21 gennaio 2008, n. 34, aveva limitato espressamente la riapertura delle operazioni di gara all assolvimento degli adempimenti di competenza che si rendono necessari ai fini di garantire l ottemperanza alla decisione emessa dal T.A.R. Sicilia - Palermo con sentenza n. 3358/07. Non poteva, quindi, l Amministrazione travalicare il mandato ricevuto dall Amministrazione. 11 di 14
12 5)- In conclusione, per le suesposte considerazioni, l appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza appellata. Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. La spese e gli onorari del giudizio sono posti a carico del Consorzio appellante e sono liquidati a favore del Consorzio appellato nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l appello indicato in epigrafe. 12 di 14
13 Condanna l appellante Consorzio Stabile Ricorrente al pagamento a favore del Consorzio fra Controinteressata CONTROINTERESSATA delle spese, competenze e onorari del giudizio che liquida complessivamente in (quattromila). Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Palermo il 16 marzo 2010, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito, in camera di consiglio, con l intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti. F.to: Riccardo Virgilio, Presidente F.to: Guido Salemi, Estensore 13 di 14
14 F.to: Loredana Lopez, Segretario Depositata in segreteria il 04 novembre sdizionale-dell-aggiudicazione-di-una-gara-l-amministrazione-non-sempre-deve-rinnovare-la-gara-ab-initio/ 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
DettagliVediamo i fatti A T T O
in tema di appalti pubblici, l art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (ora articolo 48 del codice di contratti), in caso di mancata prova del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
N. 771/12 Reg.Sent. N. 882 Reg.Ric. ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ANNO 2006 D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 491/08 Reg.Dec. N. 1669 Reg.Ric. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ANNO 2006 in sede giurisdizionale ha pronunciato la
DettagliConsiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliMerita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 185 del 25 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato:
Se ad una trattativa privata per il servizio di vigilanza balneare dei laghi, partecipa anche una Onlus (soggetto esente dall IVA) a cui la Stazione Appaltante aggiudica l appalto in quanto l offerta economica
DettagliCon il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.
Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 06478/2012REG.PROV.COLL. N. 03404/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha
Cga, sentenza 5 settembre 2005 n. 591 - sui limiti entro cui può essere applicata la regola secondo la quale, nel caso di discordanza tra prezzo in cifre e quello in lettere, va data la prevalenza a quest
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA
T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2006, n. 1314 Competenze degli organi degli Enti locali - Conferimento di incarico di progettazione per lavori di pubblica illuminazione - Competenza - Spetta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 157/05 REG.DEC. N. 7987 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.18/2005 Reg.Dec. N. 3106 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6193/05 REG.DEC. N. 7643 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicato il 31/01/2017 N. 00380/2017REG.PROV.COLL. N. 03741/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1539/2007 Reg.Dec. N. 7615 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 4107/06 Reg.Dec. N.5740 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliPubblicato il 23/03/2017 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Pubblicato il 23/03/2017 N. 00831/2017 REG.PROV.COLL. N. 02486/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 905/09 Reg.Dec. N. 250 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 30/01/2017 N. 00643/2017 REG.PROV.COLL. N. 04941/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA
Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliNon è errore sanabile un minor importo della provvisoria
Non è errore sanabile un minor importo della provvisoria Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative La somma da garantire deve tener conto degli oneri della sicurezza! Sarà da prestare altrettanta
DettagliConsiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
MASSIMA non si ravvisano nel sistema obblighi per l impresa ausiliaria alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, in quanto l art. 75 D. Lgs. 163/2006 cita esclusivamente gli obblighi nel campo dell
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 11/12 Reg.Sent. N. 1488 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00788/2013REG.PROV.COLL. N. 00837/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01668/2011 REG.PROV.COLL. N. 01854/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.6004/04REG.DEC N. 8089 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 9 Torna alla pagina precedente Pubblicato il 19/06/2017 N. 02973/2017REG.PROV.COLL. N. 02448/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N.3717/2007 Reg. Dec. N. 8801 Reg. Ric. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2003 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N.2183/2009 Reg. Dec. N. 7147 Reg. Ric. Anno 2000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1081/09 Reg.Dec. N. 6780 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliScritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51
N. 01710/2016 REG.PROV.COLL. N. 00226/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliMerita di essere segnalata la decisione numero 2742 del 30 aprile 2009, emessa dal Consiglio di Stato:
Cartella esattoriale per lire 46,24 emessa a carico della società per un irregolarità in materia d imposta di bollo commessa nel 2007: il Consiglio di Stato considera illegittima l esclusione dalla gara
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
N. 770/12 Reg.Sent. N. 881 Reg.Ric. ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la
DettagliValutazione affidabilità concorrente riservata amministrazione reati comportano negligenza o malafede
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 05/10/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37406-valutazione-affidabilit-concorrente-riservataamministrazione-reati-comportano-negligenza-o-malafede Autore: Lazzini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02035/2015REG.PROV.COLL. N. 04202/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 07108/2009 REG.SEN. N. 12125/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2566/16 Annullamento Bando INPS 900 medici esterni - Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso volto ad ottenere l annullamento
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Non appare corretto qualificare il contratto del servizio di brokeraggio assicurativo per l assistenza e la consulenza in merito alle polizze di una amministrazione pubblica, non passivo, in quanto se
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
Pagina 1 di 6. 00212/2011 REG.PROV.COLL.. 00490/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 3456 /2006 Reg.dec. n. 7501/2005 Reg.Ric. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliN /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
N. 03347/2016REG.PROV.COLL. N. 00988/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE
N. 1814/09 REG.DEC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 8962/03
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 351/11 Reg.Sent. N. 1288 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 261/07 Reg.Dec. N. 485 Reg.Ric. ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la
DettagliCome individuare il soggetto che, all interno dell associazione temporanea, è facoltizzato alla stipula di contratti di subappalto?
Come individuare il soggetto che, all interno dell associazione temporanea, è facoltizzato alla stipula di contratti di subappalto? Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Nel caso del raggruppamento
DettagliL ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE
L ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE E legittima un ingiunzione, disposta da un Comune, di pagamento della sanzione prevista dall art. 3, comma 2,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6837/04 REG.DEC. N. 1356 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso
Dettaglidella sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;
Pubblicato il 24/11/2016 N. 04933/2016REG.PROV.COLL. N. 05591/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01965/2011 REG.PROV.COLL. N. 06137/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5578/08 Reg.Sent. Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul
DettagliN. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato
DettagliLa demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo
La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo Autore: sentenza In: L art. 27 del d.p.r. n. 380/2001 impone al dirigente che... accerti l'inizio o l'esecuzione di opere
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO In sede giurisdizionale Sez. VI Sentenza n. 6072 del 12/10/2006 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto
Dettaglicontro e con l'intervento di per l'annullamento
N. 00010/2016 REG.PROV.COLL. N. 05923/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
www.ildirittoamministrativo.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 550/12 Reg.Sent. N. 1438 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliDa quando decorrono i termini per presentare ricorso? una pluralità di orientamenti giurisprudenziali può far pensare ad un errore scusabile?
Da quando decorrono i termini per presentare ricorso? una pluralità di orientamenti giurisprudenziali può far pensare ad un errore scusabile? Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Esiste l'esigenza
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
TAR CAMPANIA NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 7/1/2016 n. 4 Pres. FF. Corciulo, est. Andolfi Decisum: sulla declaratoria del silenzio serbato da un Comune in ordine alla diffida inviata da una ditta concessionaria
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
Dettaglidi ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01003/2016 REG.PROV.COLL. N. 00592/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliDOCUMENTI INformazione 2009 E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N. 14/09 REG. DEC.
REPUBBLICA ITALIANA N. 14/09 REG. DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3250 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO: 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N. 4107/2008 Reg. Dec. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5002 Reg. Ric. Anno 2008 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione N. 370/12 Reg.Sent. N. 1512 Reg.Ric. ANNO 2009 Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la
DettagliIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, Sul ricorso in appello n. 1952/2006 del 09/03/2006, proposto da
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5906/07 Reg. Dec. N. 1952/06 Reg. Ric. ANNO 2006 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente D E C I S I
DettagliI requisiti per l attribuzione dei singoli punteggi devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
L inosservanza dell obbligo di comunicare la lista dei propri fornitori, correlata dalle schede tecniche a cui i prodotti devono corrispondere tassativamente, deve configurarsi, per l amministrazione,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1583/2008 Reg.Dec. N. 5017 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 N. 04341/2015REG.PROV.COLL. N. 02746/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006 DECISIONE. Sul ricorso in appello n. 1173/2006 del 10 febbraio 2006,
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 558/07 REG.DEC. N. 1173 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006 ha pronunciato
DettagliN. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 N. 04781/2014REG.PROV.COLL. N. 03164/2014 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliMerita di essere segnalata la particolare fattispecie sottoposta al Consiglio di Stato nella decisione numero 1894 del 28 aprile 2008
E legittima l esclusione di un impresa per mancanza del timbro di congiunzione fra le pagine della polizza assicurativa e la dichiarazione di attestazione notarile, relative al deposito cauzionale provvisorio
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 Pubblicato il 26/09/2016 N. 01730/2016 REG.PROV.COLL. N. 01413/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
DettagliConsiglio di Stato n. 976/2013 del
MASSIMA: Nel caso in cui la lex specialis di una gara di appalto sancisca, expressis verbis, la esclusione dei concorrenti in caso di omessa compilazione anche di una sola voce del modulo-offerta predisposto
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00563/2011 REG.PROV.COLL. N. 00240/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4958/06 REG.DEC. N. 2577 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Legittima l esclusione di un offerta pervenuta 30 minuti dopo la scadenza : in relazione alla libertà di forme lasciata ai partecipanti per quanto riguarda le modalità di trasmissione e al fatto che le
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:
HOME Torna alla pagina precedente N. 04516/2015 REG.PROV.CAU. N. 07368/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)
N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliEsame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza
Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Autore: sentenza In: A norma del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni, riguardante la professione di avvocato, i relativi esami
Dettagli