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1 Collegio dei Geometri Forlì - Cesena Forlì - Via Merenda, 3 - Tel Telefax collegio@colgeofc.it AGOSTO 2004 S ommario 3 Agenzia del Territorio - Circolare n. 2 Affrancazione usi civici Forma dei relativi atti Eseguibilità delle formalità ipotecarie Trattamento tributario 5 Agenzia del Territorio - Circolare n. 4 Ipoteca giudiziale in base a provvedimenti ex art. 708 c.p.c. 6 Agenzia del Territorio - Circolare n. 5 Trascrizione di sequestro conservativo 8 Agenzia del Territorio - Circolare n. 6 Iscrizione di ipoteca giudiziale in base a decreto ingiuntivo 9 Agenzia del Territorio - Circolare n. 7 Attribuzione di nuovi codici ufficio ai fini del pagamento dei tributi 11 Regione Emilia Romagna Sopraelevazioni di edifici. Certificazione ex art. 90 del Dpr 380/01. Legge regionale n. 7/04, art Provincia di Forlì-Cesena Differimento termini ex art. 62, comma 11 del D.Lgs 152/99 così come modificato dalla L. 200 del 01/08/ Provincia di Forlì-Cesena Adempimenti relativi all applicazione del D.Lgs 372/ Campionato italiano Geometri di maratonina km. 21,097 maschile e femminile Marche da bollo - Aumento Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena: Presidente Loris CEREDI Vice Presidente Amerigo CAMUGNANI Segretario Francesca SARTINI Tesoriere Patrizia PRATI Consiglieri Roberto CALLISESI Lauro LAZZARI Roberto TURRONI Giuliano VILLI Roberto ZANELLA Coordinatore stampa: Roberto TURRONI Roma, Prot. n Direzioni Regionali Loro sedi Uffici Provinciali Loro sedi Oggetto: PREGEO 8 A REGIME CHIARIMENTI OPERATIVI. 1. Premessa Come è noto dal , decorso il periodo transitorio di 5 mesi, la procedura PREGEO 8 è entrata a regime nei primi 25 Uffici, attivati il Durante il periodo transitorio che ha caratterizzato il passaggio graduale dalla versione 7.52 di Pregeo alla versione 8, sono pervenute da parte di alcuni Uffici, richieste di chiarimenti su questioni di carattere specifico. Tanto premesso, con la presente nota si forniscono le indicazioni ed i chiarimenti utili alla corretta applicazione delle disposizioni impartite. Fra le azioni intraprese a supporto degli Uffici nella fase operativa iniziale, si sottolinea che: in INTRATER, nella pagina PREGEO 8, disponibile nell Area Cartografia della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, è possibile reperire le disposizioni normative attinenti alla nuova procedura Pregeo 8, accedere al Forum PREGEO 8 e alle FAQ relative a PREGEO 8 e WEGIS; verrà resa operativa a breve termine anche una funzionale, coordinata dell Area cartografia, cui sarà possibile inviare eventuali quesiti attinenti alla procedura PREGEO 8 ed alla sua applicazione; è disponibile sul sito dell Agenzia il nuovo Service-Pack n. 3 di Pregeo 8, versione professionisti esterni, del , con la relativa documentazione di supporto e la descrizione sintetica delle innovazioni/correzioni apportate; sarà cura codesti Uffici darne immediata comunicazione agli Ordini professionali a livello locale. 2. Punti Fiduciali (PF) Come era già stato annunciato durante gli incontri formativi ed informativi, propedeutici all attivazione della procedura, sono state implementate specifiche funzionalità all interno del Service-Pack n. 3, versione professionisti esterni che consentono la generazione e la gestione delle schede monografiche informatizzate dei punti fiduciali a partire dalle immagini digitali e dai dati alfanumerici degli stessi. A tal fine sono state implementate nella suddetta procedura, nell ambito del modulo Archivio punti fiduciali, le seguenti funzionalità: Importa archivio TAF: per importare nell archivio dei punti fiduciali le informazioni relative al PF d interesse, estraendole dal file.taf disponibile sul sito WEB dell Agenzia del territorio; Proposta monografia: per generare una scheda monografica del PF informatizzata, in formato.pdf, utilizzando i dati alfanumerici dei PF (presenti nell Archivio punti fiduciali, o inseribili da tastiera) e le immagini digitali relative ai PF disponibili sul PC;

2 2 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena Funzionalità accessorie: per la visualizzazione, esportazione e cancellazione della scheda monografica del PF informatizzata. I suddetti dati alfanumerici e le immagini, confluiscono in una scheda analoga a quella allegata alla Procedura PREGEO 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS. Nella procedura lato ufficio (CATGEO sezione TAF), sono state implementate le seguenti funzionalità che consentono l acquisizione e la generazione della scheda monografica del PF informatizzata : Associa: per associare la scheda monografica del PF informatizzata, predisposta dal Tecnico professionista, ai dati alfanumerici del punto fiduciale. Tale operazione trasferisce sul server dell Ufficio il file.pdf e aggiorna l ultimo campo della TAF, appositamente introdotto, al valore S per informare sulla presenza della scheda monografica; Crea: per consentire all ufficio di creare la scheda monografica del PF informatizzata utilizzando i dati alfanumerici presenti nella TAF e le immagini digitali acquisite; Funzionalità accessorie: per la visualizzazione e cancellazione della scheda monografica dei PF informatizzata. Le funzionalità lato Ufficio, di gestione e pubblicazione su Web delle schede monografiche informatizzate, sono tuttora in fase di test ed a breve saranno rilasciate a tutti gli Uffici. Per quanto attiene il riferimento altimetrico dei PF, si fa presente che quando gli stessi non presentano, sulla verticale, particolari fisici in elevazione in grado di costituire valido riferimento altimetrico (come ad esempio spigoli di fabbricati, pali, picchetti ecc,) il dato altimetrico sarà riferito al suolo. Qualora non fosse possibile garantire il rispetto di questa condizione minimale, il punto non potrà essere assunto come fiduciale. È appena il caso di evidenziare che la consultazione dei dati alfanumerici dei punti trigonometrici appartenenti alla rete geodetica del catasto, contenuti nell archivio TAF, non sono soggetti ad alcun tributo, infatti a far tempo dal mese di luglio 2003, sono disponibili per lo scarico, a titolo gratuito, sul sito dell Agenzia. Cosa diversa invece è il rilascio della scheda monografica di detti vertici all utenza. Infatti, il rilascio delle schede monografiche dei vertici, ivi compresi quelli acquisiti attraverso appalti da questa Agenzia, utilizzando la metodologia GPS, avviene a titolo oneroso, ai sensi dei Decreto Legge 20 giugno 1996 n. 323 e della circolare esplicativa n. 189/T del 19 luglio 1996 prot. C1/2184. Pertanto, i vertici trigonometrici non dovranno in alcun caso confluire nell archivio delle schede monografiche dei punti fiduciali ordinari; questi ultimi infatti, come evidenziato al punto precedente, saranno resi disponibili sul sito dell Agenzia nello stesso ambiente dove sono già disponibili gli archivi TAF e gli archivi relativi alle mutue distanze dei punti fiduciali. 3. Gestione della documentazione tecnica connessa con gli estratti di mappa e riscossione dei tributi Si fa esplicito riferimento al punto 8 della Procedura Operativa n. 67 del 2004, ed in particolare agli ultimi due capoversi dello stesso punto, e si ribadisce che per il rilascio di estratti di mappa non si applicano in alcun caso i diritti d urgenza, anche se lo stesso rilascio avviene entro il terzo giorno dalla data di richiesta. Come è già stato indicato nella richiamata Procedura Operativa n. 67, il rilascio degli estratti di mappa aggiornati, in formato vettoriale, deve costituire un servizio di eccellenza erogato dall Agenzia. Tale servizio richiede la propedeutica estrinsecazione delle seguenti azioni: verifica della presenza di atti di aggiornamento pregressi e conseguente introduzione negli atti; verifica di errori negli archivi cartografici e censuari imputabili all Ufficio e conseguente correzione. Per quanto attiene la riscossione dell imposta di bollo, si ribadisce che, come previsto dalla circolare n. 6 del 13 maggio 1983, l estratto di mappa sconta un solo bollo qualora la rappresentazione delle particelle richieste, alla scala nominale del foglio, è compresa nel formato A4, quand anche la stampa viene rilasciata a scala diversa. Qualora la rappresentazione delle particelle richieste, supera il formato A4, alla scala nominale del foglio, deve essere conteggiata e conseguentemente riscossa una ulteriore imposta di bollo per ogni formato A3 necessario a coprire la rappresentazione delle particelle, così come previsto dalla stessa circolare sopra citata. Si fa presente che è allo studio di questa Agenzia, unitamente alla SOGEI, una procedura informatica che consentirà il conteggio dell imposta di bollo in automatico. 4. Gestione della documentazione tecnica connessa agli atti di aggiornamento e riscossione dei tributi Per quanto attiene alle modalità di presentazione degli atti di aggiornamento, resta fermo l obbligo della presentazione del modello 51 da parte del Tecnico professionista, sia per il Tipo di Frazionamento che per il Tipo Mappale. Tuttavia, al fine snellire la redazione di tale documento, la componente grafica della proposta di aggiornamento, ottenuta attraverso la stampa dalla procedura Pregeo, può essere integrata allo stesso modello 51, apponendo un timbro di congiunzione del Tecnico redattore. Per quanto attiene la riscossione dei diritti di urgenza per il rilascio degli atti di aggiornamento approvati, le disposizioni della precitata Procedura Operativa n. 67, nulla hanno innovato rispetto alle previgenti modalità. Resta ferma la facoltà del professionista di richiedere l approvazione d urgenza, con pagamento dei relativi diritti. I diritti d urgenza devono essere riscossi qualora l approvazione con contestuale aggiornamento degli archivi avviene entro il terzo giorno dalla data della richiesta.

3 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 3 Si richiama infine l attenzione degli Uffici sul fatto che l attività di esame tecnico, che si conclude con la validazione o con la sospensione, deve avvenire almeno per 80% delle richieste direttamente in front-office, mentre l approvazione con urgenza deve avvenire in front-office almeno per il 10% delle richieste. 5. Conclusioni Le indicazioni della presente nota si basano sulle problematiche emerse nei primi 25 uffici ormai a regime per la gestione della Procedura Pregeo 8, e in tale quadro, non possono ritenersi esaustive dell argomento. Tanto premesso le Direzioni Regionali si attiveranno per rendere uniforme, nel territorio di rispettiva competenza l applicazione delle disposizioni impartite e per segnalare alla scrivente eventuali questioni di carattere generale evidenziate dai dipendenti Uffici. Si rimette altresì alle Direzioni Regionali la sorveglianza sull esatto adempimento delle presenti disposizioni da parte degli Uffici provinciali. IL DIRETTORE Carlo CANNAFOGLIA PROT. n CIRCOLARE N. 2/2004 OGGETTO: AFFRANCAZIONE USI CIVICI FORMA DEI RELATIVI ATTI ESEGUIBILITÀ DELLE FORMALITÀ IPOTECARIE TRATTAMENTO TRIBUTARIO Roma, 26 febbraio 2004 FIRMATO: Mario PICARDI P ervengono alla Scrivente, da parte delle strutture periferiche, richieste di chiarimenti in ordine alla correttezza della procedura seguita da alcuni Comuni per l affrancazione dei canoni relativi a terreni gravati da usi civici, con specifico riferimento alla eseguibilità delle formalità ipotecarie, nonché al relativo trattamento tributario. Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie prospettata, va premesso che le problematiche segnalate si riconnettono alle procedure di affrancazione di fondi, già appartenenti a Comuni o ad altre collettività, la cui occupazione da parte di soggetti abusivi è stata a suo tempo legittimata con l imposizione di un canone enfiteutico, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n Per effetto della legittimazione e della conseguente imposizione del canone, come è noto, si instaura tra ente legittimante e soggetto legittimario un rapporto enfiteutico avente natura esclusivamente privatistica; in pratica, il terreno passa nella libera ed assoluta proprietà del legittimario cui fa obbligo di corrispondere il canone enfiteutico, affrancabile a richiesta del medesimo. Ora, come è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico, conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso (Cass. Civ. sez. III, 23 giugno 1993, n e SS.UU. 8 agosto 1995, n. 8673). I rapporti giuridici che si instaurano tra ente concedente e soggetto legittimario a seguito del provvedimento di legittimazione, quindi, non possono che essere ricondotti nell ambito della disciplina normativa delineata dal codice civile in materia di diritti reali, anche se la peculiare tipologia di affrancazione correlata ai procedimenti di legittimazione su terre di uso civico sembra produrre effetti parzialmente diversi rispetto a quelli riferibili all affrancazione ordinaria disciplinata dall art. 971 del codice civile. Ed invero, con l affrancazione ordinaria, come è noto, l enfiteuta consegue ex novo l acquisto del diritto di proprietà del terreno; con l affrancazione di cui trattasi, invece, poiché il legittimario è già titolare del diritto di proprietà per effetto della legittimazione, si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente. Infatti, il diritto di proprietà che già esiste in capo al legittimario, viene soltanto liberato dall obbligo di corresponsione del canone annuo, imposto con il provvedimento di legittimazione. In altri termini, l affrancazione in parola può essere assimilata, quanto agli effetti, alla devoluzione del fondo enfiteutico (art. 972 c.c.) attraverso cui il concedente, come è noto, non acquista un nuovo diritto ma espande solamente il diritto di proprietà di cui è già titolare. Le differenze evidenziate tra le due tipologie di affrancazione sul piano degli effetti prodotti, tuttavia, non sembrano porre in discussione la natura latamente contrattuale dell affrancazione, nell'ipotesi in cui la stessa scaturisca, come nel caso di specie, da una intesa tra le parti (ente concedente e soggetto legittimario).

4 4 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena Tanto premesso in termini generali, si evidenzia che la procedura seguita da alcune Amministrazioni comunali appare piuttosto articolata. La parte interessata (c.d. legittimaria) presenta al Comune la richiesta di affrancazione; successivamente, la Giunta Comunale, mediante delibera, aderisce alla richiesta e individua l importo corrispondente alla capitalizzazione. Sulla base della delibera di Giunta, alcuni Comuni procedono al riconoscimento dell'affrancazione attraverso l emanazione di una determinazione dirigenziale. I dubbi sollevati dagli uffici coinvolgono, in particolare, i seguenti aspetti: idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo per l affrancazione; trascrivibilità degli atti di affrancazione; trattamento fiscale dell atto di affrancazione, con specifico riferimento ai tributi dovuti per l esecuzione delle formalità ipotecarie. Idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo idoneo per l'affrancazione L Avvocatura Generale dello Stato, interpellata al riguardo dalla Scrivente, con consultiva CS/2749/02 del 15/1/2004, ha in proposito osservato come,...in mancanza di una specifica indicazione di legge ed anche in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione rispetto a quella ex art. 971 cc (infatti nel caso che ne occupa non si trasferisce la proprietà del fondo ma si fa venir meno semplicemente la debenza dei canoni), la determinazione dirigenziale, da considerarsi atto dovuto, con la quale i Comuni prendono atto della domanda dell occupante legittimato e ne fanno scaturire gli effetti propri (interruzione del pagamento del canone ed eventuale richiesta di voltura...), sembra possa essere considerato titolo idoneo per l affrancazione e per il conseguimento degli effetti espansivi del diritto di proprietà ad essa correlati. Trascrivibilità degli atti di affrancazione I particolari effetti prodotti dalla peculiare forma di affrancazione di cui trattasi fanno sorgere non poche perplessità in ordine alla necessità di rendere opponibile, attraverso il mezzo della trascrizione, un diritto che già esiste nel patrimonio giuridico del legittimario e che con l affrancazione viene, di fatto, soltanto ampliato. In sostanza, l opponibilità del diritto del legittimario dovrebbe essere assicurata non tanto a valle, attraverso la pubblicità del provvedimento di affrancazione, quanto, a monte, dalla trascrizione del provvedimento di legittimazione a suo tempo adottato ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n e relativo regolamento di esecuzione (R.D. 26 febbraio 1928, n. 332). Per quanto attiene più specificatamente i profili di pubblicità immobiliare, dunque, l atto (provvedimento) di affrancazione stipulato nelle forme indicate, in considerazione degli effetti meramente espansivi del diritto di proprietà, potrebbe determinare l esecuzione di una formalità di annotazione. Formalità da eseguire a margine della trascrizione se già avvenuta del provvedimento di legittimazione di cui agli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, in analogia a quanto previsto dall art. 2655, comma 2, del codice civile, per l'annotazione della sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico in margine della domanda. Si evidenzia che le conclusioni appena esposte, sono state pienamente condivise dall Avvocatura Generale dello Stato con la consultiva innanzi menzionata. Trattamento fiscale dell atto di affrancazione L art. 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692 prevede che le Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione... sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte.... Va subito rilevato che l ambito di operatività della norma agevolativa in questione viene delineato, in modo espresso ed analitico, dalla prima parte della menzionata disposizione, laddove la stessa fa riferimento ad una serie di provvedimenti ed atti tra cui non è rinvenibile l atto di affrancazione. Nella seconda parte dello stesso comma primo, peraltro, detto ambito viene esteso anche agli atti dei procedimenti previsti dalla legge 1766/27, nonché del relativo regolamento di esecuzione R.D. 332/28. Ora, poiché l istituto dell affrancazione dai canoni per le terre di uso civico rientra come, peraltro, sottolineato dall Avvocatura Generale dello Stato con la consultiva innanzi citata...tra gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 1766/27 nonché dal relativo regolamento di esecuzione..., non può dubitarsi che l esenzione tributaria prevista dall art. 2 della legge 692/81 possa, in effetti, essere riconosciuta anche agli atti di affrancazione stipulati a conclusione del relativo procedimento. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

5 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 5 CIRCOLARE N. 4/2004 PROT. n OGGETTO: IPOTECA GIUDIZIALE IN BASE A PROVVEDIMENTI EX ART. 708 C.P.C. INIDONEITÀ DEL TITOLO CANCELLAZIONE DELLA RELATIVA ISCRIZIONE Roma, 11 maggio 2004 Firmato: Mario PICARDI P ervengono alla Scrivente, da parte delle strutture dipendenti, richieste di chiarimenti in ordine alla iscrivibilità di ipoteche giudiziali sulla base di provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale, nell ambito del procedimento di separazione tra coniugi, ai sensi dell art. 708 c.p.c., nonché sulle relative modalità di cancellazione. Al riguardo, si osserva quanto segue. L art c.c., dopo aver identificato al primo comma gli atti ed i provvedimenti che costituiscono titolo idoneo per l iscrizione dell ipoteca giudiziale, al secondo comma, in via residuale, stabilisce che l idoneità in tal senso spetta anche a tutti i provvedimenti giudiziali...ai quali la legge attribuisce tale effetto.. Alla luce di quanto disposto dal citato secondo comma dell art c.c., non sembra che il provvedimento, con cui il Presidente del Tribunale nell ambito del procedimento di separazione tra coniugi adotta, ex art. 708, terzo comma, c.p.c., le misure provvisorie di carattere patrimoniale ritenute necessarie, possa essere considerato titolo idoneo per l iscrizione di ipoteca giudiziale. L art. 189 disp. att. c.p.c., infatti, pur attribuendo all ordinanza con la quale il Presidente o il Giudice Istruttore adotta i predetti provvedimenti, l efficacia di titolo esecutivo, nulla dispone in ordine alla relativa idoneità a costituire titolo per l iscrizione di ipoteca. Tale orientamento, fino a qualche anno fa oggetto di dubbi e di contrastanti opinioni, è stato ripetutamente ribadito sia dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma ), che da quella di legittimità (cfr. Cass. Civile n del ), divenendo ormai principio unanimemente riconosciuto. Ad ulteriore conferma, la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sulla legittimità costituzionale dell art. 708 c.p.c., proprio nella parte in cui non prevede che i provvedimenti presidenziali in parola costituiscano titolo per l iscrizione di ipoteca giudiziale, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sia perché sussistono strumenti alternativi di tutela della garanzia patrimoniale del credito, sia perché i provvedimenti presidenziali di cui trattasi sono caratterizzati da un alto grado di instabilità (cfr. ordinanza n. 272 depositata il , pubblicata in G.U ). Sulla base delle suesposte considerazioni deve ritenersi, pertanto, che i provvedimenti in parola non possano costituire titolo idoneo per l iscrizione di un ipoteca giudiziale ex art del codice civile. Qualora, tuttavia, detta iscrizione sia stata, comunque, eseguita dall ufficio, si rende necessario individuare la corretta procedura ed i soggetti legittimati ad eliminare dal mondo giuridico detta formalità eseguita sulla base di un titolo non idoneo, nonché accertare i criteri per l individuazione della responsabilità per i danni eventuali, derivanti dall iscrizione di cui trattasi. In tema di iscrizioni ipotecarie illegittime, la Corte di Cassazione ha affermato il principio che incombe sul creditore procedente l obbligo di provvedere alla cancellazione, pena il risarcimento dei danni in favore della parte gravata (cfr. Cass. Civile n del ). D altronde, non può che gravare in capo al soggetto che ha azionato un titolo non idoneo, l onere (rectius l obbligo) di rimuovere gli effetti lesivi illegittimamente prodotti. Peraltro, con specifico riferimento all esigenza di eliminare eventuali situazioni antigiuridiche, laddove connesse a trascrizioni o iscrizioni illegittime, l Avvocatura Generale dello Stato, coinvolta dalla Scrivente su analoga questione, con consultiva n del 27 marzo 2003, ha osservato...come detta questione attenga e si collochi nella sfera dei rapporti intersoggettivi delle parti in causa, essendo sempre consentito a colui che abbia subito un pregiudizio, agire giudizialmente al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della trascrizione della domanda o della iscrizione ipotecaria, con la condanna al risarcimento dei danni (cfr. art. 96 comma 2 c.p.c.). (cfr. al riguardo, la Circolare dell Agenzia del Territorio n. 4 del 7 maggio 2003) In tema di responsabilità derivante da iscrizione di ipoteca giudiziale, la Corte di Cassazione ha più volte sottolineato come l art. 96 c.p.c. si ponga con carattere di specialità rispetto all art c.c., fissando un integrale e completa disciplina della responsabilità processuale,... di modo che la responsabilità processuale aggravata... pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell art, 96 c.p.c., né è configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità... (cfr., tra le pronunce più recenti, la sentenza n del ). Tale indirizzo giurisprudenziale, anche in considerazione dell uso del termine interamente, potrebbe essere inteso nel senso di ritenere che la specialità della responsabilità di cui all art 96 c.p.c. escluda una eventuale corresponsabilità del Conservatore, la quale rimarrebbe, a priori, assorbita e preclusa dalla esclusiva addebitabilità dell evento dannoso a colui che ha richiesto l iscrizione d ipoteca sulla base di un titolo non idoneo.

6 6 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena In ogni caso, stante il chiaro disposto dell art c.c. in base al quale il richiedente della cancellazione totale e parziale deve presentare al Conservatore l atto su cui la richiesta è fondata (cfr., in conformità, Cass. Civile n del ) si ritiene che il Conservatore non possa procedere motu proprio alla cancellazione dell iscrizione stessa. Tuttavia, anche con specifico riferimento agli eventuali danni riconducibili al perdurare di una situazione antigiuridica, potrebbe risultare opportuno il coinvolgimento da parte degli Uffici delle competenti Avvocature distrettuali dello Stato, al fine di individuare, rispetto a specifici casi concreti ed in via prudenziale, le soluzioni anche di tipo propositivo maggiormente idonee, sotto il profilo operativo e sostanziale, a garantire l eliminazione della predetta situazione antigiuridica e quindi la più ampia tutela e salvaguardia degli interessi dell Agenzia. Si ritiene opportuno evidenziare, infine, che i predetti orientamenti interpretativi sono stati condivisi dall Avvocatura Generale dello Stato, con consultiva n /03 dell Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni. PROT. n CIRCOLARE N. 5/2004 OGGETTO: TRASCRIZIONE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO CANCELLAZIONE SU ATTO DI ASSENSO DEL CREDITORE NON ESEGUIBILITÀ Roma, 18 maggio 2004 Firmato: Mario PICARDI P ervengono alla Scrivente, da parte delle strutture dipendenti, richieste di chiarimenti in ordine alla eseguibilità o meno della cancellazione di una trascrizione di sequestro conservativo, sulla base di un atto di consenso rilasciato dalle parti interessate. I dubbi interpretativi segnalati scaturiscono da una serie di pronunce, peraltro non sempre univoche, emanate dai Tribunali o dalle Corti di Appello territorialmente competenti, nell'ambito di giudizi instaurati ai sensi degli articoli 113 e 113-bis delle disposizioni per l attuazione del codice civile. I predetti organi giurisdizionali, in taluni casi, asserendo l equiparabilità quanto agli effetti e alla disciplina tra la trascrizione della domanda giudiziale e quella del sequestro conservativo, hanno ritenuto applicabile all ipotesi in esame, in via analogica, l art c.c., con particolare riferimento alla possibilità di procedere alla cancellazione sulla base del consenso delle parti interessate. Tanto premesso, nel merito, si osserva quanto segue. Il sequestro conservativo immobiliare, come è noto, è uno strumento previsto a garanzia del creditore per il soddisfacimento di un proprio credito. Esso, a norma dell art. 679 c.p.c., si esegue con la trascrizione del provvedimento presso la competente Conservatoria: sotto tale profilo si ritiene, ormai pacificamente, che l esecuzione della trascrizione del sequestro conservativo esplichi effetti costitutivi, ravvisabili nella nascita del vincolo di indisponibilità del bene gravato dal sequestro. A tal proposito diventa rilevante sottolineare come la valenza della formalità di trascrizione del provvedimento cautelare in parola venga ad assumere un efficacia ancora più ampia nell ipotesi in cui si verifichi l eventuale conversione del sequestro in pignoramento (cfr. artt. 686 c.p.c, e 156 disp. att. c.p.c.). Infatti, come è stato anche chiarito dalla Corte di Cassazione (sent. n del ),...al momento dell attuazione del provvedimento cautelare, l operatività del vincolo di indisponibilità è circoscritta in favore del solo creditore procedente, mentre, dal momento della conversione del sequestro in pignoramento, essa andrà ad estendersi anche agli altri creditori intervenuti ed interveniendi. Tale pregnanza e l assoluta rilevanza della formalità in parola giustifica il fatto che la normativa in materia abbia sempre previsto, come titolo per la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, un provvedimento giurisdizionale. Anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, l abrogato art. 683 c.p.c. prevedeva, in caso di inefficacia del sequestro, la cancellazione della trascrizione sulla base di un ordine giudiziale; ora, a seguito della succitata riforma, l art. 669-novies c.p.c. stabilisce che, in caso di inefficacia del sequestro, il giudice che ha emesso il provvedimento...su ricorso della parte interessata dalle disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.. In ordine alla portata del riferimento normativo contenuto nel previgente art. 683 c.p.c., nulla quaestio; per quanto riguarda, invece, la locuzione disposizioni necessarie di cui all art. 669-novies c.p.c., si ritiene che la stessa non possa che fare riferimento ad una iniziativa del giudice avente, necessariamente, la veste di un provvedimento giurisdizio-

7 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 7 nale finalizzata ad eliminare dal mondo giuridico la formalità di trascrizione (avente natura costitutiva) da cui era scaturito l effetto vincolativo tipico correlato al sequestro conservativo. Alla luce di quanto esposto, non sussiste alcun dubbio sulla idoneità dell ordine giudiziale a costituire titolo per la cancellazione del sequestro conservativo. Il problema che si pone è, invece, quello di verificare se, nell ambito della predetta locuzione, possano ricomprendersi quale titolo idoneo per ottenere la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo anche atti aventi natura diversa da quella strettamente giurisdizionale e, quindi, alternativi ai provvedimenti giudiziali strictu sensu considerati. In altri termini, la questione da affrontare consiste nel verificare se la suddetta trascrizione sia da ritenere soggetta anche ad atti dispositivi del soggetto procedente, cosicché quest ultimo possa eliminarla dal mondo giuridico con una formale manifestazione di volontà rivolta in tal senso. Come accennato in epigrafe, alcuni organi giurisdizionali, operando una estensione analogica del dettato dell art c.c., hanno ravvisato in capo al creditore procedente una sorta di potere dispositivo in ordine alle vicende connesse alla trascrizione del sequestro. A tale proposito, appare rilevante sottolineare che l art c.c. prevede, con esclusivo riferimento alla cancellazione delle domande giudiziali di cui agli artt e 2653 c.c., la possibilità alternativa all ordine giudiziale passato in giudicato di ottenere la cancellazione della trascrizione sulla base di un atto in cui sia espresso il consenso delle parti interessate. In considerazione degli effetti estintivi irreversibili della cancellazione, dottrina e giurisprudenza sono sempre state unanimemente concordi nel ritenere che la relativa disciplina debba essere interpretata in maniera rigorosamente tassativa, non potendosi ricorrere a rischiose applicazioni analogiche, a fortiori quando come nella fattispecie in esame non sembra riscontrarsi il c.d. vuoto normativo, che rappresenta la condizione essenziale per l operatività dell analogia. In effetti, per quanto riguarda il pignoramento immobiliare e il sequestro conservativo, l istituto della cancellazione viene specificatamente disciplinato dalle seguenti disposizioni: artt. 562, 586 e 632 c.p.c. (pignoramento), art. 669-novies c.p.c. (sequestro conservativo). Sotto tale profilo, pertanto, non sembrano ricorrere i presupposti per l applicabilità in via analogica delle disposizioni contenute nell art c.c., norma riguardante, in modo espresso ed esclusivo, la cancellazione delle trascrizione delle domande giudiziali. Anzi, la mancanza di una specifica previsione normativa che consenta la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo o del pignoramento sulla base di un atto di assenso del creditore, potrebbe evidenziare il preciso intento del legislatore di porre su di un piano nettamente distinto e separato dette formalità rispetto alle domande giudiziali, riservando il potere di disporne la cancellazione esclusivamente all autorità giudiziaria. Sull argomento, la Corte di Cassazione, in piena sintonia con quanto appena osservato, ha avuto modo di chiarire che...al pignoramento immobiliare non è applicabile la cosiddetta cancellazione consentita dalle parti indicata dall art c.c.... (cfr. sentenza n del ). Peraltro, vi è una ulteriore ragione di logica giuridica che sembra giustificare tale indirizzo interpretativo: la diversa natura della trascrizione del sequestro e del pignoramento rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale. Infatti, la trascrizione di quest ultima non ha efficacia costitutiva ed inoltre esplica i suoi effetti a beneficio esclusivo dell attore che ha richiesto la formalità; tanto è vero che eventuali terzi intervenuti, ove volessero godere degli effetti prenotativi della trascrizione della domanda giudiziale, dovrebbero provvedere a trascrivere, se possibile, il rispettivo atto di costituzione in giudizio, senza potersi avvantaggiare della formalità eseguita dall attore principale. Viceversa, la trascrizione del pignoramento e del sequestro conservativo, come in precedenza chiarito, estende la propria efficacia costitutiva del vincolo di indisponibilità in favore, oltre che del creditore procedente, anche degli altri creditori intervenuti. Tale particolare circostanza sembra giustificare ampiamente il motivo per cui il potere di disporre della trascrizione, autorizzandone la relativa cancellazione, sia sottratto, in questo caso, all assenso del singolo creditore procedente e rimesso all apprezzamento dell organo giudicante che agisce super partes, previa valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti. Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, la Scrivente ritiene che l atto di assenso rilasciato dal creditore non possa costituire, in linea generale, titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione di un sequestro conservativo. Si fa presente, tuttavia, che l Avvocatura Generale dello Stato, coinvolta sull argomento dalla Scrivente, con consultiva n, 12276/03 del 19/4/2004, ha ritenuto di dover evidenziare come... sottesa all'istituto della pubblicità immobiliare vi sia l esigenza che le risultanze formali dei pubblici registri siano adeguate alle situazioni sostanziali..., in tale ottica, il predetto Organo Legale ha ulteriormente precisato che...va evitato il pregiudizio che può derivare dalla permanenza di una formalità che non ha alcun riscontro sostanziale perpetrando effetti giuridici i cui presupposti sono venuti meno.. Sotto tale profilo, pertanto, rispetto a specifici casi concreti ed in via prudenziale, potrebbe risultare opportuno promuovere, da parte degli Uffici, il coinvolgimento delle competenti Avvocature Distrettuali dello Stato, al fine di individuare le soluzioni più idonee, sul piano operativo e sostanziale, a garantire la più ampia tutela e salvaguardia degli interessi dell Agenzia. Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sulla corretta applicazione della presente circolare.

8 8 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena CIRCOLARE N. 6/2004 PROT. n OGGETTO: ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE IN BASE A DECRETO INGIUNTIVO ACCOGLIMENTO PARZIALE DELL OPPOSIZIONE ANNOTAZIONE DI RIDUZIONE DI SOMMA REQUISITI DI IDONEITÀ DEI TITOLO PER L ESECUZIONE DELLA FORMALITÀ Roma, 4 agosto 2004 Firmato Mario PICARDI P ervengono alla Scrivente, da parte di alcuni Uffici, richieste di parere in ordine alla idoneità o meno di una sentenza non munita dell autorità di cosa giudicata, a costituire titolo per l annotazione di riduzione di somma richiesta dal creditore ex art c.c., a margine di una ipoteca giudiziale. La fattispecie prospettata è la seguente: in seguito ad una iscrizione ipotecaria eseguita in base a decreto ingiuntivo, viene emanata una sentenza scaturita nell ambito del procedimento di opposizione instaurato dal debitore con la quale viene quantificata una somma minore rispetto a quella ingiunta. La parte creditrice, successivamente, presenta all Ufficio rituale domanda di annotazione per riduzione di somma, allegando, quale titolo, la predetta sentenza non ancora passata in giudicato. I dubbi palesati dagli Uffici circa l'eseguibilità dell annotazione di cui trattasi in base a sentenza non definitiva, si fondano sulla sostanziale assimilabilità dell annotazione di riduzione di somma, quanto alla natura, all annotazione di cancellazione parziale, con la conseguenza che la fattispecie dovrebbe ritenersi interamente disciplinata dall art c.c., il quale prevede che la formalità di cancellazione possa essere eseguita soltanto in base a...sentenza passata in giudicato o altro provvedimento giurisdizionale definitivo emesso dalle autorità competenti.. Al fine di inquadrare correttamente la problematica in parola, occorre definire preventivamente, ed in via gradata, le due seguenti questioni: a) se l annotazione di riduzione di somma sia sempre ed in ogni caso assimilabile, per natura giuridica e disciplina, ad una formalità di cancellazione, seppure parziale; b) in caso di soluzione affermativa alla prima questione, se il riferimento normativo per la corretta esecuzione della specifica formalità sia esclusivamente l art c.c., ovvero se detto riferimento vada ricercato in un quadro più ampio e composito. In merito alla questione sub a) sembra utile evidenziare che una parte della dottrina ha ritenuto di poter operare la distinzione tra riduzione propria e riduzione impropria ; quest ultima differirebbe dalla prima dal punto di vista sostanziale, riferendosi ad una eccedenza dell iscrizione sulla reale estensione del diritto d ipoteca e mirando ad eliminare, anche in fatto, la divergenza tra realtà ed apparenza. Sull argomento, una parte della giurisprudenza di merito ha osservato che la riduzione dell ipoteca non equivale a cancellazione, ma piuttosto ad una rettifica tendente a correggere l eccedenza dell iscrizione. Secondo il predetto orientamento, nella categoria della riduzione impropria andrebbe ricondotta anche l ipotesi della iscrizione ipotecaria effettuata in base a decreto ingiuntivo, con successivo riconoscimento del credito per un importo inferiore a quello scritto, posto che in tale fattispecie, in realtà, non si verifica una riduzione della efficacia dell iscrizione, ma una mera rideterminazione dell ambito di tale efficacia. Seguendo tale prospettazione, quindi, il titolo per l annotazione della riduzione di somma, identificabile nel provvedimento giudiziale che accerta una somma inferiore a quella garantita dalla iscrizione, potrebbe ritenersi svincolato dal requisito del passaggio in giudicato o, comunque, della definitività, espressamente richiesto dall art c.c.. Venendo alla tesi opposta - inquadramento dell annotazione di riduzione di somma nell ambito della disciplina giuridica della cancellazione parziale - da ritenere, peraltro, più coerente con i principi generali rinvenibili nella disciplina codicistica, si osserva come per una soluzione corretta della problematica segnalata, l indagine non possa essere limitata alla sola previsione contenuta nell art c.c. Ed invero, nella fattispede in parola, assume un rilievo determinante la disciplina contenuta nell art. 653 c.p.c., secondo comma, in tema di rigetto o accoglimento dell opposizione a decreto ingiuntivo. Detta disposizione stabilisce che se l opposizione è accolta solo in parte (come nel caso in esame)...il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nel limiti della somma o della quantità ridotta.. Alla luce di tale orientamento, i vari elementi del procedimento in esame (decreto ingiuntivo, iscrizione ipotecaria, sentenza di riduzione della somma) vengono a costituire singole componenti di una fattispecie a formazione progressiva, finalizzata a determinare l effettiva operatività della garanzia rispetto al rapporto sottostante. In tale contesto, l effetto correlato alla sentenza di accoglimento dell opposizione al decreto ingiuntivo avente natura accertativa del reale ambito di efficacia dell iscrizione sembra operare ipso iure e la conseguente esecuzione dell annotazione di riduzione appare essenzialmente finalizzata a garantire adeguata conoscibilità alla nuova situazione giuridica che l art. 653 c.p.c. riconnette, in modo diretto, all emanazione della predetta sentenza. Si evidenzia, al riguardo, che la Corte di Cassazione, con indirizzo pressoché costante, contrappone ai casi di totale revoca dei decreto ingiuntivo - nei quali l ordine di cancellazione dell iscrizione è eseguibile solo con il passaggio in giu-

9 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 9 dicato della pronuncia che lo contiene - i casi in cui l opposizione sia solo parzialmente accolta, per i quali, in base all art. 653 c.p.c., secondo comma, gli atti di esecuzione già compiuti - e, quindi, anche l ipoteca iscritta sulla base dell esecutività dei decreto stesso (in tal senso Cass. civ. Sez , n ) - conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (cfr. Cass. civ. Sez. I , n e , n. 4163). In altri termini, l art. 653, secondo comma, c.p.c., ove dispone, in caso di accoglimento parziale dell opposizione avverso il decreto ingiuntivo, che gli atti di esecuzione già compiuti in base a detto decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma portata dalla sentenza di accoglimento, può ritenersi applicabile anche alle iscrizioni ipotecarie, presentandosi, rispetto ad esse, la medesima esigenza di mantenere integra, in quei limiti, la posizione del creditore. Sulla questione, peraltro e sotto diverso profilo l Avvocatura Generale dello Stato, con consultiva 9540/03 del 14/5/2004, ha ritenuto di dover precisare che, in ordine alla specifica fattispecie suesposta, viene...piuttosto in rilievo l interesse del creditore (che richiede l annotazione di riduzione di somma) a evitare una sua esposizione risarcitoria anche ex art. 96 c.p.c. Ed infatti, qualora l ipoteca giudiziale sia stata iscritta in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l accoglimento dell opposizione avverso il decreto, determina l illegittimità del vincolo sin dal momento della sua costituzione, con la conseguenza che colui che ha chiesto l iscrizione, ha l obbligo di provvedere alla cancellazione, indipendentemente da una richiesta formale della parte gravata, pena il risarcimento del danno in favore di quest ultimo.... Sul punto, lo stesso Organo Legale ha precisato come la Suprema Corte abbia più volte ribadito...il principio secondo cui il permanere, su un immobile, di una iscrizione ipotecaria, qualora il bene non sia, invece, effettivamente gravato da vincolo reale, comporta la nascita in capo a colui che dà luogo alla perpetuazione del peso dell immobile e, cioè, sul creditore ipotecario, di una obbligazione risarcitoria... Sulla base delle suesposte considerazioni si ritiene che la sentenza con cui, nell ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, viene accertato un minor importo del credito originariamente ingiunto ancorché non passata in giudicato possa costituire titolo idoneo per l esecuzione dell annotazione di riduzione di somma, nell ipotesi in cui la domanda di annotazione sia presentata dal creditore ipotecario. Gli Uffici Provinciali, in ogni caso, in relazione a specifici e peculiari casi concreti che dovessero evidenziare fattispecie più complesse ed articolate rispetto a quella prospettata, valuteranno l opportunità di promuovere il coinvolgimento delle competenti Avvocature Distrettuali dello Stato, al fine di individuare, in via prudenziale, le soluzioni più idonee, sotto il profilo operativo e sostanziale, a garantire la più ampia tutela e salvaguardia degli interessi dell Agenzia. Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sulla corretta applicazione della presente circolare. CIRCOLARE N. 7/2004 PROT. n OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI NUOVI CODICI UFFICIO AI FINI DEL PAGAMENTO DEI TRIBUTI DI COMPETENZA DELL AGENZIA DEL TERRITORIO DATA DECORRENZA: 1 ottobre 2004 Roma, 12 agosto 2004 Firma Mario PICARDI, Carlo CANNAFOGLIA L attuale codifica utilizzata per l identificazione degli Uffici Provinciali dell Agenzia del Territorio, ai fini del pagamento dei tributi di competenza, risulta non uniforme e, in taluni casi, non in linea con le sostanziali modifiche organizzative intervenute con la riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo delle Agenzie Fiscali. In particolare, i codici di alcuni Uffici Provinciali di questa Agenzia risultano contrassegnati dalla lettera iniziale J, utilizzata anche per l identificazione degli Uffici dell Agenzia del Demanio. In sede di compilazione dei modelli di pagamento F23, tale situazione appare, pertanto, potenzialmente suscettibile di ingenerare errori nell imputazione dei versamenti effettuati dagli utenti. Questa Agenzia, peraltro, in sede di emanazione della Procedura Operativa n. 16 del 2001 concernente la riscossione a mezzo ruolo delle entrate di competenza ha già provveduto, sebbene ai soli fini della compilazione delle minute dei ruoli, ad una prima razionalizzazione delle codifiche, attraverso l attribuzione, a ciascun Ufficio Provinciale, di un codice alfanumerico contraddistinto dalla lettera iniziale K. Tutto ciò premesso, al fine di pervenire ad un sistema unitario di identificazione degli Uffici Provinciali di questa Agenzia, a decorrere dal 1 ottobre 2004, la codifica già prevista dalla menzionata Procedura operativa verrà adottata anche per la compilazione dei modelli di pagamento F23. Pertanto, dalla predetta data i codici da utilizzare per il pagamento dei tributi di competenza degli Uffici Provinciali dell Agenzia dei Territorio saranno quelli riportati di seguito, tutti contrassegnati dalla lettera iniziale K.

10 10 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena Codice ufficio da utilizzare dal 1 ottobre 2004 KI5 KK8 KA1 KM6 KJ6 KA2 KL3 KH8 KB2 KNA KP8 KGA KM7 KB9 KP1 KG1 KB4 KC8 KI6 KD3 KH9 KI7 KD6 KA9 KG4 KD5 KG6 KP5 KL4 KI8 KCA KJ7 KB5 KC1 KJ9 Uffici provinciali del Territorio AGRIGENTO ALESSANDRIA ANCONA AOSTA AREZZO ASCOLI PICENO ASTI AVELLINO BARI BELLUNO BENEVENTO BERGAMO BIELLA BOLOGNA BOLZANO BRESCIA BRINDISI CAGLIARI CALTANISSETTA CAMPOBASSO CASERTA CATANIA CATANZARO CHIETI COMO COSENZA CREMONA CROTONE CUNEO ENNA FERRARA FIRENZE FOGGIA FORLÌ FROSINONE Codice ufficio Uffici provinciali da utilizzare dal del Territorio 1 ottobre 2004 KF2 GENOVA KP4 GORIZIA KE1 GROSSETO KF4 IMPERIA KD4 ISERNIA KB6 L AQUILA KA8 LA SPEZIA KK1 LATINA KKA LECCE KB7 LECCO KG5 LIVORNO KG8 LODI KHA LUCCA KA4 MACERATA KH1 MANTOVA KE5 MASSA CARRARA KD8 MATERA KI9 MESSINA KG7 MILANO KC3 MODENA KI2 NAPOLI KL8 NOVARA KC9 NUORO KDA ORISTANO KN1 PADOVA KJA PALERMO KC5 PARMA KH3 PAVIA KJ4 PERUGIA KA5 PESARO KBA PESCARA KC4 PIACENZA KE6 PISA KE8 PISTOIA KM8 PORDENONE Codice ufficio Uffici provinciali da utilizzare dal del Territorio 1 ottobre 2004 KD9 POTENZA KEA PRATO KJI RAGUSA KC6 RAVENNA KD7 REGGIO CALABRIA KC7 REGGIO EMILIA KP6 RIETI KC2 RIMINI KK2 ROMA KN3 ROVIGO KI4 SALERNO KD1 SASSARI KF8 SAVONA KFA SIENA KJ2 SIRACUSA KH6 SONDRIO KB8 TARANTO KA7 TERAMO KJ8 TERNI KM2 TORINO KJ3 TRAPANI KPA TRENTO KN4 TREVISO KP2 TRIESTE KP3 UDINE KH7 VARESE KN5 VENEZIA KL9 VERBANIA KMA VERCELLI KM9 VERONA KP7 VIBO VALENTIA KN7 VICENZA KK7 VITERBO Contestualmente, dalla data del 1 ottobre 2004 verranno soppressi i codici già attribuiti alle Sezioni Staccate di Pubblicità Immobiliare di livello sub-provinciale, quello del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell Ufficio Provinciale di Caserta, ubicato in S. Maria Capua Vetere, nonchè i codici KK3, KK4, KI3, KI4, propri, rispettivamente, dei Servizi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici Provinciali di Roma (KK3 e KK4) e Napoli (KI3 e KI4). Per il pagamento dei tributi di competenza dei succitati Uffici dovranno, pertanto, essere utilizzati i codici identificativi del corrispondente Ufficio Provinciale, come di seguito evidenziato: Sezioni staccate di Pubblicità Immobiliare Ufficio Provinciale Codice da utilizzare dal 1 ottobre 2004 ACQUI TERME ALESSANDRIA KK8 ALBA CUNEO KL4 BASSANO DEL GRAPPA VICENZA KN7 BRENO BRESCIA KG1 CASALE MONFERRATO ALESSANDRIA KK8 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MANTOVA KH1 CHIAVARI GENOVA KF2 CHIOGGIA VENEZIA KN5 CIVITAVECCHIA ROMA KK2 ESTE PADOVA KN1 FERMO ASCOLI PICENO KA2 FINALE LIGURE SAVONA KF8 IVREA TORINO KM2 LUCERA FOGGIA KB5 MONDOVÌ CUNEO KL4 MONTEPULCIANO SIENA KFA NOVI LIGURE ALESSANDRIA KK8 PESCIA PISTOIA KE8 PINEROLO TORINO KM2 PORTOFERRAIO LIVORNO KG5 SALO BRESCIA KG1 Sezioni staccate di Pubblicità Immobiliare Ufficio Provinciale Codice da utilizzare dal 1 ottobre 2004 SALUZZO CUNEO KL4 SAN REMO IMPERIA KF4 SARZANA LA SPEZIA KA8 SCHIO VICENZA KN7 SPOLETO PERUGIA KJ4 SUSA TORINO KM2 TEMPIO PAUSANIA SASSARI KD1 TORTONA ALESSANDRIA KK8 TRANI BARI KB2 URBINO PESARO KA5 VELLETRI ROMA KK2 VIGEVANO PAVIA KH3 VOGHERA PAVIA KH3 VOLTERRA PISA KE6 SANTA MARIA CAPUA VETERE CASERTA KH9 ROMA ROMA KK2 ROMA ROMA KK2 NAPOLI NAPOLI KI2 NAPOLI NAPOLI KI2

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