Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza

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1 Comune di MONSERRATO Comunu de PAULI Polizia Locale Monserrato (CA) Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza

2 I N D I C E Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Finalità Art. 4 - Responsabile Art. 5 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali Art. 6 - Notificazione Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo Art. 7 - Avallo del Comitato Provinciale per l ordine e la sicurezza pubblica Art. 8 - Informativa Art. 9 - Sicurezza dei dati Art Cautele da adottare per i dati videoripresi Art Diritti dell interessato e procedura per l acceso alle immagini Art Cessazione del trattamento dei dati Art Limiti alla utilizzabilità di dati personali Art Tutela Art Provvedimenti attuativi Art Norma di rinvio Art Pubblicità del Regolamento Art Entrata in vigore Pagina 1

3 Articolo 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l attività di videosorveglianza effettuata dal Comune di Monserrato nell ambito del territorio comunale, nonchè i trattamenti delle immagini e dei dati che ne derivano, nel rispetto delle seguenti disposizioni normative: - art. 615 bis del Codice Penale interferenze illecite nella vita privata ; - Legge 20 maggio 1970, n. 300 statuto dei lavoratori ; - D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 TU leggi Enti Locali ; - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali - Legge 24 luglio 2008, n.125 misure urgenti in materia di sicurezza pubblica - DM interno 5 agosto 2008 Incolumità pubblica e sicurezza urbana - Legge 23 aprile 2009 n.38 conversione con mod. D.L. 23 febbraio 2009, n.11 misure urgenti in materia di sicurezza pubblica - Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di Videosorveglianza 8 aprile 2010; -protocollo di intesa Prefettura di Cagliari/Comune di Monserrato del 22 maggio 2012 per una gestione del sistema di videosorveglianza dell area vasta di Cagliari coordinata con i profili di interesse operativo delle Forze di Polizia ; Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) Per banca di dati, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell area interessata ed i mezzi di trasporto; b) per trattamento, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, l eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati; c) per dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l impianto di videosorveglianza; Pagina 2

4 d) per Titolare, l Ente Comune di Monserrato nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali; e) per Responsabile, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali; f) per Incaricati, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile; g) per interessato, la persona fisica, la persona giuridica, l Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali; h) per comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per diffusione, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; j) per dato anonimo, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; k) per blocco, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento; l) per codice, il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n Articolo 3 Finalità 1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Monserrato, gestito ed impiegato dal Corpo di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. 2. Nel Rispetto dei principi generali di liceità, necessità, proporzionalità e finalità indicati dal garante per la protezione dei dati personali e del protocollo sottoscritto con la Prefettura di Cagliari, gli impianti di videosorveglianza assolvono alle seguenti finalità specifiche: Pagina 3

5 -monitoraggio del traffico cittadino in tempo reale dalla sala operativa del Comando Polizia Locale; -utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali; -rilevazione di dati anonimi per l analisi dei flussi di traffico veicolare necessari, da utilizzarsi per la predisposizione di piani del traffico; -monitoraggio di situazioni critiche in caso di esondazioni od altre calamità naturali, a fini di Protezione Civile; -al controllo di aree sensibili sotto il profilo dell inquinamento ambientale; -tutela del patrimonio comunale da atti vandalici, danneggiamenti e furti; -prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità e assicurare quindi maggiore sicurezza ai cittadini; -rilevazione di violazioni al codice della strada, da attuarsi nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia; 3. L attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente, soprattutto nell ambito della sicurezza urbana, della prevenzione di attività di microcriminalità, atti vandalici e del monitoraggio di siti soggetti ad alto rischio ambientale (deposito incontrollato di rifiuti ect). Con questi scopi si vogliono tutelare, inoltre, le fasce più deboli della popolazione. L uso dei dati personali nell ambito delle finalità di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo speciale. 4. le immagini registrate sono messe a disposizione gratuitamente ed esclusivamente dell Autorità Giudiziaria e delle altre Forze di Polizia dello Stato nei tempi, termini e con le modalità del presente regolamento e del protocollo di intesa Prefettura di Cagliari/Comune di Monserrato, per i fini istituzionali di tali organi. Pagina 4

6 5. Per la realizzazione di dette finalità tramite gli impianti di videosorveglianza, il Comune di Monserrato individuerà i siti ove installare le telecamere con Deliberazione di Giunta Comunale mediante l approvazione del progetto, denominato Monserrato-Città sicura. Articolo 4 - Il Responsabile 1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. Lo stesso sarà nominato con apposito decreto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco. 2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento. 3. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati, con proprio atto scritto, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza. 4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dati il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle proprie istruzioni. 5. Il Responsabile custodisce le chiavi per l accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti digitali, nonché le parole chiave per l utilizzo dei sistemi o nomina, a tale scopo, un suo incaricato di particolare fiducia. 6. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. 7.Gli Incaricati procedono al trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite. Articolo 5 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali 1)I dati personali oggetto di trattamento vengono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizioni che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell impianto, per le quali essi sono stati raccolti Pagina 5

7 o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo quarto punto. 2)I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell impianto di videosorveglianza, le quali sono progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni di Giunta Comunale. 3)Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell impianto attivato di cui al suddetto art.3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso il Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l evento, quando la sala di controllo non è presidiata. 4)Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni dalla rilevazione, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione, nonché in caso di specifiche esigenze investigative richieste dall Autorità giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. L eventuale allungamento dei tempi di conservazione dev essere valutato eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un attività investigativa in corso. In relazione alla capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato nel precedente punto. Articolo 6 Notificazione I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio. Articolo 7 - Avallo del Comitato Provinciale per l ordine e la sicurezza pubblica Il Comune di Monserrato nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, sottopone i progetti di videosorveglianza al Comitato Provinciale per l ordine e la sicurezza pubblica, per il necessario avvallo, così come disposto dalla Circolare del Ministero Pagina 6

8 dell Interno n. 558/A/421.2/70 dell 8 febbraio 2005, avente per oggetto Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia.. Articolo 8 Informativa 1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell eventuale registrazione. 2. L informativa deve fornire gli elementi previsti dall art. 13 del codice per la protezione dei dati personali anche in forma sintetica con formule chiare e senza ambiguità. 3. Nelle aree esterne si utilizza l informativa di cui al modello semplificato di informativa minima indicato dal Garante in allegato al suo Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza dell 8 aprile Gli interessati sono informati dell attività di videosorveglianza in corso mediante il suddetto modello semplificato collocato in modo da delimitare l'area fisica soggetta alle riprese, per mezzo di un numero adeguato di cartelli i quali: a. informano gli interessati dell area sottoposta a videosorveglianza; b. sono collocati nei luoghi ripresi e nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto delle telecamere; c. sono posizionati in modo tale da essere chiaramente visibili; d. sono integrati con immagini esplicite ai fini della comprensione dell attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini in corso. 5. In luoghi diversi dalle aree esterne tale modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto articolo 13 con particolare riguardo alle finalità e all eventuale registrazione. Articolo 9 Sicurezza dei dati I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi presso l unità presente nella sala server comunale. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati. Pagina 7

9 Articolo 10 Cautele da adottare per i dati videoripresi I monitors degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, alle persone non autorizzate. L accesso alle immagini da parte del Responsabile e dei Responsabili del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni delle quali possono venire a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli Incaricati del trattamento. La cancellazione delle immagini dovrà preferibilmente avvenire mediante un nuovo utilizzo del supporto. L accesso alle immagini è consentito solo: -al Responsabile e agli Incaricati dello specifico trattamento; -all Autorità Giudiziaria; -alle Forze di Polizia nell ambito di operatività del protocollo di intesa Prefettura di Cagliari/Comune di Monserrato del 22 maggio 2012; -All Amministratore di sistema del Comune di Monserrato; -alla ditta fornitrice dell impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione; -al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l annotazione in apposito registro, nel quale riportare i seguenti dati: -la data e l ora dell accesso; -l identificazione del terzo autorizzato; -gli estremi dell autorizzazione all accesso. Articolo 11 Diritti dell interessato e procedura per l accesso alle immagini. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l effettivo esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento al diritto di accesso ai dati che li riguardano, alle finalità, alle modalità e alla logica del trattamento, nonché di ottenerne l interruzione in caso di trattamento illecito, ovvero quando non siano adottate idonee misure di sicurezza o il sistema sia utilizzato da persone non debitamente autorizzate. Pagina 8

10 La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza motivata al Responsabile del trattamento, indicato nell informativa. L istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente. Il Responsabile del trattamento accerterà l effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano. Articolo 12 - Cessazione del trattamento dei dati In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali sono: a) distrutti; b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell impianto attivato. Articolo 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali La materia è disciplinata dall art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni e dai provvedimenti del Garante in materia del 29 aprile 2004 e del 8 aprile Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza, deve corrispondere ai principi fondamentali della tutela della riservatezza, quali: 1)Liceità: Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici e privati. Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela. 2)Finalità: Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Le finalità devono essere precisamente individuate e non generiche ed indeterminate, nonché rese esplicite attraverso adeguate comunicazioni o cartelli di avvertenza al pubblico (informativa). 3)Necessità: Considerato che l installazione di un sistema di vidosorveglianza può comportare l introduzione di un vincolo per il cittadino, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono Pagina 9

11 essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. 4)Proporzionalità: Il rispetto del principio di proporzionalità si afferma attraverso tre distinte valutazioni, da effettuarsi preventivamente all inizio del trattamento; la scelta di utilizzare un sistema di videosorveglianza deve obbligatoriamente passare attraverso l attenta valutazione circa: -la necessità di installazione (gli impianti possono essere installati quando altre misure siano risultate inadeguate o insufficienti); -il tipo di impianti da installare (in relazione agli scopi prefissati si deve ponderare non solo se sia necessario raccogliere immagini dettagliate delle persone, ma anche se ciò sia realmente essenziale); -le modalità di trattamento (dovranno essere prese in considerazione sotto questo aspetto le potenzialità dei sistemi e stabilire la non eccedenza della modalità di trattamento, individuando quali dati rilevare, se registrarli, ed in definitiva scegliere, o meno, impianti dotati di sistemi di registrazione, di fermo immagine o che consentano di registrare immagini o di interconnettere il sistema ad informazioni od altri apparati gestiti dallo stesso titolare o da terzi). Articolo 14 - Tutela Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia. Articolo 15 Provvedimenti attuativi Compete alla Giunta Comunale l assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento. Articolo 16 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia. Pagina 10

12 Articolo 17 Pubblicità del Regolamento Copia del presente Regolamento, a norma dell art.22 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Monserrato. Art.18 Entrata in vigore Il presente Regolamento, dopo l esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all Albo pretorio on line ed entrerà in vigore il giorno successivo all ultima pubblicazione. Pagina 11

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