VADEMECUM ODONTOIATRI

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1 1 VADEMECUM ODONTOIATRI INDICE 1) Introduzione 2) Normativa e Codice Deontologico 3) Come si diventa Odontoiatra 4) L iscrizione all Albo 5) I compiti e le funzioni dell Ordine professionale 6) La libera professione a) Lo studio odontoiatrico libero- professionale b) Adempimenti amministrativi e fiscali c) Le figure professionali all interno dello studio odontoiatrico d) La sicurezza nello studio odontoiatrico e) La tutela della privacy f) I dispositivi medici 7) Gli odontoiatri e l SSN 8) La previdenza e l assistenza (ENPAM e ONAOSI)

2 2 INTRODUZIONE Questo breve manuale vuole costituire un aiuto per i giovani professionisti che si iscrivono all Albo degli odontoiatri e che si trovano di fronte ad una serie di problematiche per quanto riguarda l inizio della loro attività professionale. Dobbiamo segnalare immediatamente che molte normative che riguardano in particolare l organizzazione dello studio odontoiatrico sono disciplinate sia a livello nazionale che a livello regionale e pertanto appare impossibile prevedere una manualistica che possa essere esaustiva per l esercizio dell attività professionale in tutte le diverse realtà provinciali e regionali. Riteniamo pertanto di far cosa utile predisponendo una prima parte che raccoglierà tutti gli aspetti dell esercizio della professione come regolamentati a livello nazionale, e una seconda parte che sarà lasciata in bianco al fine di poter permettere ai vari ordinamenti regionali di inserire le loro normative specifiche al fine di avere un manuale valido per qualsiasi regione in cui lì odontoiatria è chiamato a svolgere la sua attività. Questa prima parte a cura della Cao nazionale e dell Ufficio odontoiatri della Federazione, riguarderà quindi la normativa nazionale e i principi generali validi per tutti derivanti dalla leggi vigenti. Ringraziamo quindi sin d ora tutti coloro che vorranno contribuire con al loro esperienza e con le loro conoscenze ad integrare questo lavoro che costituisce come evidente un work in progress che dovrà continuamente essere aggiornato per poter seguire l evolversi continuo della legislazione d e degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

3 3 Normativa e Codice deontologico La normativa di riferimento per l esercizio della professione odontoiatrica non può che iniziare con la legge 24/07/1985 n. 409 che istituendo l albo degli odontoiatri in sostanza veniva a costituire una nuova professione che pur riconoscendosi nelle radici mediche assumeva una sua autonomia e un suo preciso percorso formativo. Occorre osservare che la legge 409/85 allineava finalmente l Italia agli altri paesi della Comunità Europea dando attuazione alle Direttive CEE n. 78/686 e n. 78/687. Si istituiva quindi in Italia con DPR 28 febbraio 1980 n. 135 l istituzione del Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria da cui nasceva l esigenza di istituire la nuova professione; esigenza realizzata attraverso l emanazione della già citata legge 409/85. Entrando nel merito della legge 409/85 occorre osservare che l istituzione dell albo degli odontoiatri veniva realizzata attraverso l inserimento dell albo stesso nell Ordine dei Medici che veniva quindi a costituirsi come Ordine dei Medici chirurghi e d odontoiatri. Per questi aspetti quindi, la legge 409/85 deve essere inserita nel disegno generale di d cui al DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e del successivo Regolamento di esecuzione di cui al DPR 5/4/1980 n Fra le normative generali di cui occorre tenere conto occorre poi menzionare il D.Lgs n. 206/2007 concernente l attuazione della Direttiva comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali. In tale provvedimento viene chiaramente delineato il percorso formativo, valido in tutti i paesi dell UE, per l esercizio della professione odontoiatrica che comporta come conseguenza la effettiva possibilità, dopo le opportune verifiche che in Italia sono svolte dal Ministero della Salute, della libera circolazione degli odontoiatri in tutti i paesi comunitari. Le ulteriori normative particolari saranno affrontate e indicate nei vari capitoli; ci si riferisce in particolare alle leggi sulla tutela della sicurezza nello studio odontoiatrico, sulla tutela della riservatezza dei dati personali, sullo smaltimento dei rifiuti speciali, sull apertura degli studi odontoiatrici. A conclusione di questo prospetto si deve fare riferimento al codice di deontologia medica emanato dalla Federazione nel 2006 Che costituisce la summa di tutti i principi etico- deontologici che riguardano sia la professione medica che quella odontoiatrica e che pertanto dimostra le radici comuni delle due professioni.

4 4 Come si diventa odontoiatra Per comprendere con facilità quali sono i soggetti legittimati e ad esercitare l odontoiatria occorre tenere presente che fino al 1980 non esisteva un corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e pertanto esercitavano l attività professionale i medici anche eventualmente non in possesso di una specializzazione in campo odontoiatrico. Con l istituzione nel 1980 del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e con l entrata in vigore della legge 409/85 esercitavano l odontoiatria (oltre ai laureati del nuovo corso di laurea in Odontoiatria e protese dentaria) i medici immatricolati al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, nonché i medici specialisti in campo odontoiatrico, i quali avevano la possibilità di essere iscritti all Albo degli odontoiatri o di usufruire dell istituto dell annotazione ( art. 5 della L. 409/85). Successivamente, con legge 471/88, fu concessa la facoltà di esercitare l odontoiatria, attraverso l iscrizione all albo degli odontoiatri, anche ai medici immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici dal 1980/81 al 1984/85, purchè l opzione per l iscrizione all albo stesso fosse esercitata entro il 31 dicembre E da ricordare per la sua importanza anche la sentenza n. 100/89 della Corte Costituzionale che, in buona sostanza, permetteva ai medici immatricolati al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980 di iscriversi anche all albo degli odontoiatri senza alcun limite temporale. La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1 giugno 1995 condannò, successivamente, l Italia per quanto concerne la già citata L. 471/88. La Corte ha ritenuto che fossero estesi eccessivamente i termini temporali concessi ai medici per continuare ad esercitare l attività odontoiatrica.

5 5 A seguito di questa sentenza fu emanato il D.Lgs n. 386/98 che consente, ai medici immatricolati negli anni accademici dal 1980/81 al 1984/85, di mantenere od ottenere l iscrizione all albo degli odontoiatri previo superamento di una prova attitudinale teorico- pratica. Il D.Lgs n. 386/98 ha abrogato esplicitamente la L. 471/88. Un ulteriore sentenza della Corte di Giustizia della CEE, in data 29 novembre 2001, ha sancito la inconciliabilità con le direttive comunitarie del secondo percorso di formazione previsto dalla L. 409/85 (diploma di laurea in medicina e diploma di specializzazione). Nella sentenza è chiarito che il periodo di formazione deve essere sempre di almeno 5 anni e questo requisito non si riscontra, appunto, nel secondo canale di formazione. A seguito di questa sentenza, la L. 3 febbraio 2003, n. 14 (art. 13), ha sancito l abrogazione dell istituto dell annotazione e l impossibilità giuridica, per i medici specialisti in campo odontoiatrico ( si ricorda che le specializzazioni in campo odontoiatrico sono: Odontoiatria e Protesi Dentaria, Chirurgia odontostomatologica, Odontostomatologia e Ortognatodonzia, ai sensi del D.L. 18/9/2000), di esercitare l attività di dentista. La Camera dei Deputati, nel licenziare l art. 13 della legge comunitaria, ha però vincolato il Governo a tutelare i diritti acquisiti dai medici specialisti immatricolati negli anni accademici dal 1980/81 al 1984/85 che, senza essere obbligati a svolgere la prova attitudinale di cui al D.Lgs n. 386/98, potranno iscriversi anche all Albo degli odontoiatri. L art. 4 comma 1 quinquies, lettere C e D del D.Lgs n. 277/2003, ha provveduto proprio a stabilire questi ultimi adempimenti, modificando gli artt. 19 e 20 della L. 409/85, sia per quanto concerne le modalità relative all autorizzazione all esercizio dell attività odontoiatrica negli Stati membri della UE, sia per quanto riguarda l esercizio dell attività stessa e la relativa iscrizione all Albo.

6 6 Particolarmente importante è il nuovo art. 20 della L. 409/85, che testualmente prevede: Ai fini dell esercizio dell attività di cui all articolo 2, si iscrivono all Albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto dall articolo 4, terzo comma: a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980; b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all articolo 19, comma 3. In buona sostanza, a seguito dell abrogazione dell istituto dell annotazione ( art. 13 della L. 14/2003), oltre ai laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria, possono esercitare l odontoiatria, iscrivendosi all Albo degli odontoiatri e mantenendo l iscrizione all Albo dei medici, le seguenti categorie di medici: - I medici immatricolati al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980; - I medici immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici dal 1980/81 al 1984/85 che hanno superato le prove attitudinali per l iscrizione all Albo degli odontoiatri di cui al D.Lgs 386/98; - I medici specialisti in campo odontoiatrico immatricolati negli nni accademici dall 80/81 all 84/85 (si ricorda che, ai sensi del D.M. 18/9/2000, sono considerate specializzazioni in campo odontoiatrico soltanto le seguenti:

7 7 1) Odontoiatria e Protesi Dentaria, 2) Chirurgia odontostomatologica, 3) Odontostomatologia, 4) Ortognatodonzia.

8 8 ISCRIZIONE ALL ALBO Per l esercizio della professione di odontoiatra, requisito indispensabile è l iscrizione all Albo dell Ordine della provincia in cui l odontoiatra ha la propria residenza o, in alternativa, il domicilio professionale. L art. 9 del DLCPS n. 233/ 46 stabilisce che: Per l'iscrizione all'albo é necessario: a) essere cittadino italiano; b) avere il pieno godimento dei diritti civili; c) essere di buona condotta; d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole; e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio; Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili. Occorre tenere presente che la normativa citata risale al 1946 e quindi deve essere letta ed interpretata alla luce delle successive innovazioni legislative. Per quanto riguarda il punto a), ad esempio, a seguito delle direttive comunitarie sulla libera circolazione dei professionisti non può essere più considerato requisito indispensabile per l iscrizione la cittadinanza italiana.

9 9 Va anche sottolineato, per quanto riguarda il punto c), che il certificato attestante la buona condotta è stato da tempo abrogato, pertanto il requisito della buona condotta dovrà essere vagliato dall Ordine sulla base di altri elementi che potranno essere, ad esempio, il controllo sulla inesistenza di provvedimenti e/o procedimenti penali a carico del sanitario. Anche per quanto riguarda il requisito della residenza di cui al punto e), la normativa sulla libera circolazione dei professionisti non ha reso più necessario il possesso del relativo certificato. L odontoiatra potrà, peraltro, iscriversi nell Ordine nella cui provincia esercita la propria attività lavorativa o nella provincia dell Ordine ove elegga il proprio domicilio. Alla luce di queste annotazioni vanno, quindi, letti gli artt. 4, 6 e 7 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, che prevede il procedimento di iscrizione all Ordine e la relativa documentazione che i sanitari dovranno presentare. Si ricorda, infine, che, ai sensi della normativa di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, molti documenti possono essere autocertificati dall iscrivendo. Iscrizione all Ordine di cittadini comunitari Le recenti direttive comunitarie da ultima la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali prevedono che il cittadino comunitario in possesso di un titolo professionale attestante un percorso formativo interamente compiuto in un Paese comunitario, può svolgere stabilmente la professione medica in Italia previa presentazione al Ministero della Salute della domanda per il riconoscimento del titolo. Tale procedura, per i cittadini comunitari, si sostanzia in una verifica della regolarità della documentazione presentata, il cui esito positivo autorizza l interessato a richiedere l iscrizione all Albo professionale italiano. Nel segnalare che la procedura per il riconoscimento del titolo è indicata nel sito del Ministero della Salute ( si ricorda che, anche per i cittadini comunitari, l Ordine deve verificare con le modalità che riterrà più opportune la conoscenza della lingua italiana che permetta al sanitario di svolgere la professione nel nostro Paese.

10 10 Iscrizione all Ordine di cittadini non comunitari Una procedura più complessa riguarda la domanda di riconoscimento di un titolo presentato da un cittadino non appartenente alla Unione Europea, laureato in un Paese extracomunitario. La medesima procedura riguarda anche i cittadini di Paesi extracomunitari che abbiano ottenuto il riconoscimento della Unione Europea. La domanda di riconoscimento del titolo presentata da un cittadino di un Paese extracomunitario è vagliata da un apposita Conferenza dei servizi, cui partecipano, fra gli altri, anche rappresentanti del Ministero della Salute, dell Università e della FNOMCeO. La Conferenza dei Servizi potrà concludere la sua verifica o dichiarando il riconoscimento del titolo ritenuto equipollente a quello italiano, o negando tale riconoscimento, oppure chiamando il sanitario ad una verifica della sua formazione attraverso una prova attitudinale o un apposito tirocinio da svolgere presso una struttura sanitaria universitaria italiana. Si ricorda che anche la documentazione e la modulistica necessaria alla presentazione della domanda di riconoscimento del proprio titolo da parte di un cittadino extracomunitario può essere reperita nel sito del Ministero già riportato. Ovviamente, anche per il cittadino extracomunitario l Ordine dovrà verificare la conoscenza sufficiente della lingua italiana. La normativa generale cui si è fatto riferimento discende dal Testo Unico sull immigrazione, approvato con DLgs. 28 luglio 1998, n. 286 e dal successivo regolamento di attuazione, approvato con DPR 31 agosto 1999, n Si ricorda, infine, anche la circolare del Ministero della Salute del 12 aprile Permessi di soggiorno Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, l Ordine deve anche verificare la legittimità del soggiorno nel nostro Paese. A questo riguardo lo straniero dovrà essere in possesso di uno dei seguenti permessi: - permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari; - permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione, limitatamente al periodo di validità dello stesso per un tempo non superiore a 20 ore settimanali e comunque non superiore a 1040 ore annuali;

11 11 Prima di concludere l argomento concernente l iscrizione in Italia degli stranieri, occorre ricordare che è tuttora valida la norma di cui all art. 9, ultimo comma, del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233, sopra riportata. Va appena ricordato che sono ormai molto pochi gli accordi di reciprocità, ad esempio quello con l Egitto, mentre recentemente è stato abrogato tale accordo con la Siria. Tutta la relativa modulistica è consultabile sul sito del Ministero della Salute di cui al seguente link: =strumentieservizi I compiti e le funzioni dell Ordine professionale ATTIVITA DEGLI ORDINI Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono stati ricostituiti, dopo il periodo della dittatura fascista, con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato (DLCPS) 13 settembre 1946, n Tale normativa è accompagnata dal Regolamento di esecuzione approvato con DPR 5 aprile 1950, n Una ulteriore importante modifica legislativa è stata introdotta nell ordinamento professionale con la Legge 24 luglio 1985, n. 409 che, in sostanza, istituiva, in seno ai Consigli Direttivi degli Ordini, la Commissione per gli Iscritti all Albo dei Medici Chirurghi e la Commissione per gli Iscritti all Albo degli Odontoiatri. Per quanto riguarda gli aspetti sostanziali dell attività degli Ordini, occorre fare riferimento all art. 3 del già citato DLCPS n. 233/ 46: Al Consiglio Direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni: a) Compilare e tenere l Albo dell Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;

12 12 b) Vigilare alla conservazione del decoro e dell indipendenza dell Ordine e del Collegio; c) Designare i rappresentanti dell Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale; d) Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti; e) Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l Ordine od il Collegio; f) Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell Albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore; g) Interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse. Occorre osservare, per completezza, che i compiti di cui alle lettere c), f) e g) sono stati attribuiti, ai sensi dell art. 6 della Legge n. 409/ 85, alla Commissione per gli Iscritti all Albo dei Medici Chirurghi ed alla Commissione per gli Iscritti all Albo degli Odontoiatri, in ragione delle rispettive professioni. Il medico è tenuto a versare una tassa per l iscrizione all Albo, una tassa annuale ed una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari (art. 4 DLCPS n. 233/ 46). L aggiornamento dei professionisti Volendo sintetizzare alcuni punti che gli Ordini sono chiamati a svolgere in favore degli iscritti, si sottolinea quello concernente la promozione e tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti. Ben prima, quindi, del varo del sistema dell Educazione Medica Continua d ora in poi ECM esisteva il compito, per gli Ordini, di promuovere ogni iniziativa

13 13 diretta, in sostanza, a favorire l aggiornamento professionale e culturale degli iscritti. Tenuta dell Albo Altro compito particolarmente importante è quello di garanzia per quanto concerne la compilazione e la tenuta dell Albo. Si tratta di un compito notarile che però sostanzia la certezza del diritto per quanto concerne la legittimità del sanitario di esercitare la professione. Potere disciplinare Si tratta di un altro compito che caratterizza la funzione degli Ordini in quanto, attraverso il corretto esercizio delle procedure disciplinari, si garantisce indirettamente il cittadino sulla moralità e sulla qualità professionale degli iscritti. Si sottolinea appena che, nell ambito di vari processi tuttora in itinere per la riforma degli Ordini delle professioni intellettuali in generale e di quelle sanitarie in particolare, è vivo il dibattito per migliorare l intervento disciplinare garantendo al meglio i principi della terzietà del giudizio e del giusto processo. Interposizione nelle controversie pareri sugli onorari Si sottolinea l importanza di questa funzione che consente agli Ordini di porsi come elemento di garanzia fra sanitario e sanitario, fra sanitario e paziente o fra sanitario ed enti a favore dei quali il sanitario stesso eserciti la propria attività. Come conseguenza di questo compito l Ordine (rectius le Commissioni di Albo) esprimono un parere sulla correttezza degli onorari, allo scopo di conciliare la vertenza. Si sottolinea come questo potere rimanga pienamente in essere pur se la Legge 248/2006 ha abrogato la tariffa minima degli onorari delle professioni mediche. Tale abrogazione lascia comunque intatto il potere degli Ordini che, per ovvie ragioni di competenza, sono gli unici a poter valutare la correttezza e l adeguatezza delle parcelle.

14 14 Anche se sulla materia rimandiamo ai capitoli successivi, è il caso qui di ricordare il delicato compito degli Ordini, recentemente riconfermato, per quanto riguarda la verifica della correttezza dei messaggi di pubblicità dell informazione sanitaria. Rinviando allo specifico capitolo per un esame più analitico della questione, ricordiamo che gli Ordini devono comunque verificare veridicità e trasparenza dei messaggi proposti dagli iscritti, anche se il procedimento autorizzativo, che prevedeva il rilascio di uno specifico nulla osta, è da considerarsi abrogato a seguito della già citata Legge 248/ 06 che ha innovato la precedente normativa di cui alla Legge 175/ 92.

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