COMUNE DI RODENGO SAIANO PROVINCIA DI BRESCIA
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- Silvana Landi
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1 ORIGINALE COMUNE DI RODENGO SAIANO ROVINCIA DI BRESCIA DELIBERAZIONE N. 25 del VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Approvazione 'iano delle cessioni a fini solidaristici'. L anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di gennaio alle ore 11,10 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All appello risultano: ANDREOLI GIUSEE EZZOTTI AMILCARE RAFFELLI RAMONA ALBERTINI ARTURO VIVENZI ELENA Totale presenti 5 Totale assenti 0 artecipa alla adunanza il segretario comunale dott. il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giuseppe Andreoli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
2 OGGETTO: Approvazione 'iano delle cessioni a fini solidaristici'. LA GIUNTA COMUNALE remesso che ai sensi dell art. 29 bis comma 1 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 i Comuni devono adottare il iano comunale delle cessioni a fini solidaristici con cui vengono disciplinate sul territorio le attività di cessione ai fini solidaristici al fine di promuovere la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa, o itinerante, e le attività ai fini solidaristici; che detto iano deve essere predisposto in base alle indicazioni fornite dalle Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici di cui alla d.g.r.18 aprile 2016 n X/5061; Dato atto che il competente ufficio di questo Comune ha predisposto il iano comunale delle cessioni a fini solidaristici e che lo stesso è stato trasmesso alla Confesercenti, a Confcommercio e Lega consumatori con nota n del al fine di acquisire il parere previsto dall art.29-bis della LR 6/2010; che la Confesercenti ha risposto a detta nota con propria comunicazione del , acquisita agli atti di questo Comune in stessa data al n (allegato 1); che la Confcommercio ha risposto a detta nota con propria comunicazione del , acquisita agli atti di questo Comune in stessa data al n (allegato 2); Ritenuto di determinarsi nel senso di non accogliere alcuna delle osservazioni pervenute per quanto sotto precisato: -stante la dimensione medio-piccola di questo Comune e tenuto conto che il territorio comunale è suddiviso in frazioni e si estende in aree anche distanti e separate, si è ritenuto di individuare le aree da destinare alle attività relative alla cessioni a fini solidaristici in tutti gli spazi pubblici disponibili sull intero territorio comunale; -la distanza minima dell area in cui si tengono le cessioni a fini solidaristici rispetto agli esercizi commerciali esistenti è prevista dal iano in 10 metri ed è rispettosa della finalità della norma tenuto conto che gli esercizi commerciali esistenti difficilmente potrebbero essere disturbati dalle cessioni a fini solidaristici ed, anzi, potrebbero averne un vantaggio in termini di affluenza di utenti; -il iano non fissa alcun numero massimo di iniziative di cessioni a fini solidaristici autorizzabili per ciascun anno solare in quanto l esperienza dimostra che ciò sarebbe di nessuna utilità in questo Comune stante il numero comunque ridotto di dette iniziative che mai potrebbero comportare una presenza costante nello stesso luogo di soggetti che propongono cessioni a fini solidaristici; -non vi è alcuna ragione per diminuire il numero di iniziative che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale da 3 a 1 in quanto, pur essendo ipotesi piuttosto improbabile, non si comprende perché dovrebbe essere in qualche modo osteggiata tenuto conto anche del fatto che il Comune è suddiviso in frazioni e aree distanti tra di loro che ben potrebbero ospitare cessioni a fini solidaristici senza con ciò ostacolarsi tra di loro od ostacolare gli esercenti esistenti; -non vi è alcuna ragione per diminuire da 2 a 1 il numero di iniziative per anno solare che ciascun soggetto può svolgere. Non si comprende per quale ragione un soggetto attivo nelle cessioni solidaristiche particolarmente attivo e presente in Rodengo Saiano dovrebbe essere inibito nelle sue iniziative.
3 -non vi è alcuna ragione per stabilire un intervallo di 15 giorni tra iniziative organizzate da soggetti diversi. er quanto difficilmente prevedibile, sarebbe una previsione inutilmente e gratuitamente penalizzante per le cessioni a fini solidaristici. -non vi è alcuna ragione per diminuire la durata massima di svolgimento di ciascuna iniziativa da 2 a 1 giorno anche tenuto conto che tradizionalmente nel territorio si svolgo da anni iniziative articolate su due giorni. Visto l allegato iano comunale delle cessioni ai fini solidaristici predisposto dal competente Ufficio e ritenuto di doverlo approvare; Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del competente servizio, in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento e dato atto che lo stesso non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; Con votazione favorevole unanime; D E L I B E R A 1-di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanzaile del presente atto; 2-di approvare il iano delle cessioni ai fini solidaristici allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale (allegato A); 3-di dare atto che il iano delle cessioni ai fini solidaristici viene approvato tenuto conto delle osservazioni pervenute richiamate in premessa e delle motivazioni per le quali le stesse non sono state accolte per le motivazioni in premessa indicate; Su proposta del Sindaco, stante l urgenza del presente provvedimento; Con successiva, separata ed unanime votazione. 4-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
4 COMUNE DI RODENGO SAIANO ROVINCIA DI BRESCIA ********** IANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI ai sensi dell articolo 29 bis della l.r. 6/2010 OGGETTO DEL IANO E ROCEDURA DI AROVAZIONE Il presente piano comunale disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico da parte di enti non commerciali. Il presente piano è redatto sulla base di quanto indicato dalle Linee guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici di cui alla d.g.r. 18 aprile 2016 n. X/5061, viene approvato dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione. DEFINIZIONI Si definiscono: Cessioni a fini solidaristici (art. 29 bis, comma 1, l.r. 6/2010) le attività occasionali di cessione, da parte di enti non commerciali, tramite proprio personale o soggetti volontari, di merci quali fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell importo minimo, effettuate sul suolo pubblico, o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. iano Comunale delle cessioni a fini solidaristici (art. 29 bis, comma 2, l.r. 6/2010) il piano in cui vengono disciplinate le attività di cessione a fini solidaristici sul territorio comunale, al fine di promuovere la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività di cessione a fini solidaristici; nel iano vengono individuate le aree pubbliche da destinare all esercizio delle attività di cessioni a fini solidaristici, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico. SOGGETTI E MERCI OGGETTO DI CESSIONE Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall atto costitutivo. Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare: - prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione (superalcolici esclusi); - prodotti non alimentari di qualunque tipo con l esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché articoli comunque pericolosi ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione. ATTIVITA ESCLUSE Sono escluse dall applicazione del presente piano le raccolte fondi: - esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone; - esercitate in aree private aperte al pubblico appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordato.
5 AREE UBBLICHE DOVE E AMMESSO L ESERCIZIO DELL ATTIVITA E MODALITA DI SVOLGIMENTO 1. Aree pubbliche dove è ammesso l esercizio dell attività: Lo svolgimento di cessioni a fini solidaristici è ammesso in tutti gli spazi pubblici. 2. Le postazioni su aree pubbliche devono garantire di: - non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale; - non danneggiare la sede stradale; - non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale; - non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari; - non nascondere le vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi. 3. L attività deve essere svolta senza l impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali uso di pubblicità dei prodotti insegne luminose locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali. 4. Durante lo svolgimento dell iniziativa, dovrà essere esposta apposita segnaletica riportante: - l ente promotore - lo scopo perseguito con la raccolta; - la dizione offerta libera eventualmente predeterminata nell importo minimo. Il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, dovrà essere dichiarato sulla domanda. Qualora in sede di controllo dell attività venga rilevato il mancato rispetto delle condizioni indicate, il Comune potrà disporre la cessazione dell attività o, qualora possibile, lo spostamento necessario per la conformità. DISTANZA MINIMA La distanza minima tra le postazioni utilizzate per le cessioni a fini solidaristici e gli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione è fissata in 10,00 metri. NUMERO MASSIMO DI INIZIATIVE Non viene fissato alcun numero massimo di iniziative di cessione a fini solidaristici autorizzabili per ciascun anno solare su tutto il territorio comunale. Il numero di iniziative che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale è fissato in 3. Ciascun soggetto può svolgere al massimo 2 iniziative per ciascun anno solare con un intervallo minimo tra le stesse di 180 giorni. La durata massima di svolgimento di ciascuna iniziativa è pari a 2 giorni. La fascia oraria massima nella quale è consentito lo svolgimento delle iniziative è dalle ore 09,00 alle ore 24,00. ROCEDURA AUTORIZZATIVA er iniziative che si svolgono su aree pubbliche o suolo privato in disponibilità pubblica L ente organizzatore presenta al Comune, di norma almeno 30 giorni prima dell iniziativa, una domanda di concessione di suolo pubblico. Il Comune verifica il rispetto del presente iano e della normativa vigente e provvede ad emettere: - provvedimento di concessione; - diniego motivato della concessione, qualora l iniziativa non sia conforme, previa comunicazione dei motivi ostativi almeno 5 giorni prima della data dell inizio dell attività. er iniziative che si svolgono su aree private aperte al pubblico L ente organizzatore presenta al Comune, almeno 15 giorni prima dell iniziativa, una comunicazione di svolgimento della cessione corredata da eventuale consenso scritto del proprietario dell area. Il Comune verifica il rispetto del presente iano e della normativa vigente e: - per iniziative conformi non rilascia alcun provvedimento è l iniziativa può essere svolta; - per iniziative non conformi comunica i motivi ostativi almeno 5 giorni prima dell inizio dell attività. La domanda/comunicazione deve essere corredata da: - atto costitutivo e/o statuto; - generalità del legale rappresentante o dal responsabile di zona; - generalità del richiedente, indicazione precisa della localizzazione, dichiarazione della conformità dell attività rispetto a quanto previsto dal presente piano relativamente alle modalità di svolgimento e alle distanze
6 minime, dimensione e tipologia dello spazio occupato, data, orario e finalità dell iniziativa, tipo di merce oggetto di cessione, dichiarazione dell Ente che attesti la provenienza dei beni da regolare filiera e che la raccolta fondi è destinata a fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca. SANZIONI Lo svolgimento di attività di cessione a fini solidaristici esercitate in violazione alle previsioni di cui al presente piano comunale comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro. In caso di attività di cessione a fini solidaristici esercitate in assenza di concessione di suolo pubblico o comunicazione al Comune, per attività svolte su suolo privato, comporta anche l immediata cessazione dell attività e sgombero dell area. er accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n DISOSIZIONI FINALI er quanto non previsto dal presente iano, si fa riferimento alle disposizioni vigenti.
7 Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell art. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267 IL RESONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA Dott.Vincenzo Vecchio Letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO Giuseppe Andreoli REFERTO DI UBBLICAZIONE Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo Comunale on line il giorno e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 ai capigruppo consiliari. Addì CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per altri 11 giorni senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di Legge (art. 134 D. Lgs. 267/2000). Addì Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo retorio on line in data Addì
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