Delibera n. 117/2017
|
|
- Cosima Fortunato
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Delibera n. 117/2017 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. L Autorità, nella sua riunione del 21 settembre 2017 l articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità); il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento), ed in particolare gli articoli 6 ( Inammissibilità di deroghe e limitazioni ), paragrafo 1, e 9 ( Disponibilità di biglietti, biglietti globali e prenotazioni ), paragrafo 3; il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II; il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014; il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014; in particolare, l articolo 9 ( Disponibilità di biglietti, biglietti globali e prenotazioni ), paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1371/2007, secondo il quale: in mancanza di biglietteria o distributore automatico nella stazione ferroviaria di partenza, i viaggiatori sono informati in stazione: a) della possibilità di acquistare un biglietto per telefono, via Internet o a bordo del treno, e delle modalità di tale acquisto; b) della stazione ferroviaria o del luogo più vicini in cui sono disponibili biglietterie e/o distributori automatici ; l articolo 10 ( Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti ), comma 6, del d.lgs 70/2014, che recita testualmente: in caso di inosservanza dell'obbligo di informare i viaggiatori della mancanza di biglietteria o distributore automatico in
2 stazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro ; in particolare l articolo 10 ( Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti ), comma 4, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro ; inoltre l articolo 27 ( Reclami ), paragrafo 2, del Regolamento, il quale stabilisce che: (i) passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta. Entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta ; l articolo 18 ( Sanzioni in materia di trattamento dei reclami dei viaggiatori ), comma 2, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale per ogni singolo caso accertato di inosservanza degli obblighi previsti dall articolo 27, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a euro ; il reclamo presentato in prima istanza a Trenitalia S.p.A. dalla sig.ra Siriana Caniggia, in data 10 ottobre 2016; il reclamo presentato all Autorità, in data 7 febbraio 2017, prot. ART 755/2017, dalla sig.ra Siriana Caniggia, con cui la stessa lamentava l addebito di una multa oltre al prezzo del biglietto, in quanto il giorno 6 ottobre 2016, essendosi recata alla stazione di Fiera di Roma alle ore 19:30 per prendere il treno per Roma Trastevere, non aveva potuto acquistare il titolo di viaggio per assenza di biglietteria o distributori automatici funzionanti e punti di vendita alternativi. Era pertanto salita in treno senza biglietto e, dopo aver cercato inutilmente il controllore, questi era sopraggiunto redigendo un verbale e richiedendo il pagamento di una multa di 50 Euro oltre al costo del biglietto, pari a 1 Euro; l utente lamentava altresì la mancata risposta al suo reclamo di prima istanza; la nota dell Autorità, prot. 1150/2017 del 27 febbraio 2017, con la quale si chiedevano a Trenitalia S.p.A. una serie di informazioni corredate della relativa documentazione; 2
3 la nota di risposta di Trenitalia S.p.A., prot. ART 1664/2017, del 20 marzo 2017, con cui l impresa, dopo aver fornito informazioni generali relativamente alle modalità di vendita dei biglietti a disposizione dei passeggeri e dettagli relativi ai punti vendita a servizio della stazione di Fiera di Roma, dichiarava che: - il verbale è stato emesso alle 19:59 dal Capotreno che non preventivamente avvisato dalla sig.ra Caniggia all atto della salita sul treno, si è limitato ad applicare le previsioni delle Condizioni Generali di Trasporto ; - presso la fermata di Fiera di Roma è affissa una locandina che riporta, a beneficio della clientela, le varie possibilità di acquisto dei titoli di viaggio; - al reclamo di prima istanza è stata inviata una prima risposta il 19 ottobre 2016, comunicando l inoltro della pratica, per competenza, all Ufficio Vertenze di viaggio. La risposta definitiva è stata inviata in data 22 dicembre 2016 con raccomandata tornata al mittente e l 8 febbraio 2017, a seguito di una della signora Caniggia, è stata nuovamente trasmessa la risposta già inviata; la nota dell Autorità, prot. 1742/2017 del 22 marzo 2017, con la quale si chiedevano a Trenitalia S.p.A. una serie di informazioni corredate della relativa documentazione; la nota di risposta di Trenitalia S.p.A., prot. ART 2312/2017, del 12 aprile 2017, con cui l impresa precisava che: - all interno della stazione Fiera di Roma è presente un emettitrice automatica presso l ingresso Nord, ossia il punto più vicino alla fermata ferroviaria, a una distanza di circa 650 metri, collegato alla stazione tramite una struttura pedonale sopraelevata. Ulteriori punti vendita sono più distanti; - Trenitalia fornisce nelle proprie locandine informazioni relative alle modalità di acquisto dei titoli di viaggio ferroviari attraverso la rete di vendita gestita direttamente e indirettamente dalla stessa, mentre le informazioni relative ai punti vendita in cui possono essere acquistati biglietti integrati Metrebus sono gestite da ATAC; la nota dell Autorità, prot. 4312/2017 del 21 giugno 2017, con la quale si chiedevano a Trenitalia S.p.A. copia di tutte le parti delle condizioni generali di trasporto applicabili nello specifico al caso di specie (viaggio del 6 ottobre 2016); la nota di risposta di Trenitalia S.p.A., prot. ART 4519/2017, del 28 giugno 2017, con cui l impresa precisava che per i viaggi della linea ferroviaria oggetto della richiesta, la c. d. FL1, trova applicazione il paragrafo Irregolarità ed abusi della tariffa 1/TER (Allegato 3), che rinvia al paragrafo 5 Irregolarità ed abusi della tariffa n. 39/8/Lazio (Allegato 4). In particolare, il paragrafo 5 prevede che (i)l viaggiatore deve salire in treno, con biglietto di viaggio valido, conservarlo sino all uscita della stazione ed esibirlo, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, ad ogni richiesta del personale di Trenitalia. L inosservanza di tale disposizione comporta, oltre al pagamento del biglietto, l applicazione della 3
4 soprattassa. [ ] Il viaggiatore che sale a bordo sprovvisto di titolo di viaggio, avvisando all atto della salita il personale di accompagnamento, ha la possibilità di acquistare il biglietto di corsa semplice dietro pagamento di un sovrapprezzo di 5,00. RILEVATO che la risposta fornita da Trenitalia S.p.A. al passeggero in data 14 dicembre 2016 a fronte del reclamo del 10 ottobre 2016, conferma la legittimità della regolarizzazione a bordo del treno e l applicazione della soprattassa, rimandando alle previsioni contenute nelle Condizioni Generali di Trasporto; CONSIDERATO CONSIDERATO RITENUTO CONSIDERATO che, alla luce del quadro normativo di riferimento sopra riportato, oltre che dell articolo 7 ( Inefficacia delle clausole contenenti deroghe e limitazioni all'applicazione del regolamento previste nel contratto di trasporto ), comma 1, del d.lgs. 70/2014, si ritiene che la previsione del paragrafo 5 delle Condizioni Generali di Trasporto, sopra citata, possa trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui all utente sia stata data la possibilità, con le modalità individuate dalle pertinenti disposizioni nazionali (e supranazionali) - che richiedono la presenza, quantomeno in prossimità, di almeno un punto di vendita - di acquisire e quindi presentare un titolo di trasporto valido; che, come emerge dalla documentazione in atti: - presso la stazione di Fiera di Roma non esistono biglietterie né emettitrici automatiche e che la stessa è servita da quattro esercizi commerciali aderenti alla rete di vendita di Trenitalia, tutti a una distanza superiore ai 1000 metri; - l emettitrice automatica di biglietti integrati ATAC, utilizzabili per la tratta in questione, è ubicata ad una distanza di circa 650 metri dalla stazione ferroviaria; - sulla locandina informativa affissa a cura di Trenitalia nella stazione non era comunque segnalata la possibilità di acquisto presso esercizi commerciali o tramite emettitrici ATAC di biglietti integrati Metrebus validi anche sui treni regionali Trenitalia; che all utente non sia stata data la possibilità di munirsi di un titolo di trasporto valido nella stazione di partenza o in prossimità della stessa, in quanto un emettitrice automatica Atac di biglietti integrati Metrebus - oltretutto non segnalata da Trenitalia nell informativa affissa in stazione quale luogo più vicino per l acquisto di un biglietto valido per i propri treni regionali - situata ad una distanza di circa 650 metri dalla stazione di partenza non possa essere considerata in prossimità della stessa, così come un punto di vendita di biglietti Trenitalia distante circa 2000 metri dalla stazione; inoltre che dalla documentazione agli atti risulta che Trenitalia S.p.A. ha trasmesso alla sig.ra Caniggia, in data 19 ottobre 2016, una mera risposta interlocutoria e solo in data 22 dicembre 2016 ha inviato una risposta definitiva; non ha pertanto fornito entro un mese dalla presentazione del reclamo una 4
5 risposta motivata, né informato il passeggero della data entro cui poteva aspettarsi detta risposta e delle ragioni del relativo differimento, come invece previsto dall articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento; RITENUTO che, per le ragioni sopra illustrate, sussistano i presupposti per l avvio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia S.p.A., per l eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi: - dell articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014, per la violazione del divieto di applicare un sovrapprezzo comunque denominato nel caso di rilascio a bordo treno di un biglietto qualora non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico; - dell articolo 10, comma 6, del d.lgs. 70/2014, per la violazione dell obbligo di cui all articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento; - dell articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per la violazione dell obbligo di cui all articolo 27, paragrafo 2 del Regolamento; su proposta del Segretario generale DELIBERA 1. l avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione: a) dell articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; b) dell articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; c) dell articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; 2. all esito del procedimento potrebbero essere irrogate, per la violazione di cui al punto 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014, per la violazione di cui al punto 1, lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell articolo 10, comma 6, del d.lgs. 70/2014 e, per la violazione di cui al punto 1, lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 200,00 (duecento/00) ed euro 1.000,00 (mille/00), ai sensi dell articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014; 3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autoritatrasporti.it, tel ; 5
6 4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l Ufficio Vigilanza e sanzioni Via Nizza 230, Torino; 5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l audizione innanzi all Ufficio Vigilanza e sanzioni; 6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione; 7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 1666,66 euro (milleseicentosessantasei/66) per la prima sanzione, di 1666,66 euro (milleseicentosessantasei/66) per la seconda sanzione e di 333,33 (trecentotrentatre/33) per la terza sanzione, tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y , indicando nella causale del versamento: sanzione amministrativa delibera 117/2017. L avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l invio di copia del documento attestante il versamento effettuato; 8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all Ufficio Vigilanza e sanzioni; 9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera; 10. tenuto conto che la violazione dell articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento è ancora in atto, si intima Trenitalia S.p.A. a porre fine all infrazione entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della presente delibera, fornendo, almeno nella stazione di Fiera di Roma, adeguata informativa della stazione ferroviaria o del luogo più vicini in cui sono disponibili biglietterie e/o distributori automatici di biglietti validi sui propri treni regionali; 11. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC. Torino, 21 settembre 2017 Il Presidente Andrea Camanzi 6
7 Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell art. 21 del d.lgs. n. 82/2005. ll Presidente Andrea Camanzi 7
Delibera n.27/2017. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
Delibera n.27/2017 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli
DettagliDelibera n. 96/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 96/2016 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 169/2014, recante Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento
DettagliDelibera n. 110/2015
Delibera n. 110/2015 Avvio di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007,
DettagliDelibera n. 5 /2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689 ( Modifiche al sistema penale ), e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 5 /2016 Avvio del procedimento per l adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
DettagliDelibera n. 51/2017. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 51/2017 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli
DettagliDelibera n. 2/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689 ( Modifiche al sistema penale ), e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 2/2016 Avvio del procedimento per l adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
DettagliDelibera n. 10/2017. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 10/2017 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento
DettagliL Autorità, nella sua riunione del 6 aprile 2016
Delibera n. 41/2016 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli
DettagliDelibera n. 45/2017. L Autorità, nella sua riunione del 24 marzo 2017
Delibera n. 45/2017 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento
DettagliDelibera n. 94/2017. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 94/2017 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento
DettagliDelibera n. 122/2017
Delibera n. 122/2017 Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 68/2017 nei confronti di Alto Adige Bus S.r.l. Archiviazione delle contestazioni concernenti la violazione degli articoli 25, paragrafo
DettagliDelibera n. 71 /2015
Delibera n. 71 /2015 Avvio del procedimento per l adozione di provvedimenti sanzionatori di cui al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
DettagliDelibera n. 64/2017. L Autorità, nella sua riunione del 4 maggio 2017
Delibera n. 64/2017 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento
DettagliDelibera n. 100/2016
Delibera n. 100/2016 Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell Aeroporto Mario Mameli di Cagliari-Elmas - periodo tariffario 2016-2019. Istanza di definizione della controversia presentata da
DettagliDELIBERA N. 321/13/CONS
DELIBERA N. 321/13/CONS ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDIZIONI PANORAMA DELLA SANITA - SOCIETA COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13, COMMA 1, DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2016 296/2016/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ COMMERCIALE E DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TORO EDIZIONI S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 32/15/SBC)
DettagliDelibera n. 25/2017. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 25/2017 Procedimento avviato con delibera n. 123/2016 nei confronti di Trenitalia S.p.A. - Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell articolo 10, comma 4, del decreto
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MONDO TV S.P.A. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 61/15/SBC) L AUTORITÀ
DettagliDelibera n. 110/2016
Delibera n. 110/2016 Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell Aeroporto civile Valerio Catullo di Verona Villafranca - periodo tariffario 2016-2019. Conformità ai Modelli di regolazione approvati
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CARAVEL S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 43/15/SBC) L AUTORITÀ
DettagliTARIFFA N.39/4/CALABRIA
TARIFFA N.39/4/CALABRIA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale della Calabria. TARIFFA N. 39/4/1 - ORDINARIA TARIFFA
DettagliREGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
2 OGGETTO: Criteri da applicare sui treni regionali di competenza della Regione Marche e ai viaggiatori in partenza dalle stazioni delle Marche. LA VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ H3G S.P.A. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 9/15/SBC) L AUTORITÀ
DettagliDELIBERA N. 118/13/CSP
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA 6 C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE SUPERFLUO ) - VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016 566/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE
DettagliDelibera n. 66/2016. VISTA la direttiva 2009/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell 11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
Delibera n. 66/2016 Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell Aeroporto internazionale Falcone e Borsellino di Palermo - periodo tariffario 2016-2019. Conformità ai Modelli di regolazione approvati
DettagliTARIFFA N. 39/21/VENETO
TARIFFA N. 39/21/VENETO La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale del Veneto. TARIFFA N. 39/21/1 - ORDINARIA 11-20 3,85
DettagliLa presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale del Veneto.
TARIFFA N. 39/21/VENETO La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale del Veneto. TARIFFA N. 39/21/1 - ORDINARIA 11-20 3,75
DettagliPAGAMENTO IMMEDIATO DEL BIGLIETTO CON TARIFFA DI BIGLIETTO A BORDO OLTRE ALLA MULTA DI SE PAGATA ENTRO 15 GIORNI DALL ACCERTAMENTO,
PAGAMENTO IMMEDIATO DEL BIGLIETTO CON TARIFFA DI BIGLIETTO A BORDO OLTRE ALLA MULTA DI SE PAGATA ENTRO 15 GIORNI DALL ACCERTAMENTO, SE PAGATA OLTRE IL 15 ED ENTRO IL 60 GIORNO PAGAMENTO IMMEDIATO DEL BIGLIETTO
DettagliRegolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob
Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19158 del 29 maggio 2015 Applicabile
DettagliDelibera n. 70/ 2015
Delibera n. 70/ 2015 Avvio del procedimento per l adozione di provvedimenti sanzionatori di cui al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
DettagliTARIFFA N. 40/14/PUGLIA
TARIFFA N. 40/14/PUGLIA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto nell area regionale della Puglia TARIFFA N. 40/14/A ABBONONAMENTO REGIONALE MENSILE SCAGL. PREZZI KM 1^
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2016 45/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19715 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d esercizio
DettagliLa presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale dell Abruzzo.
TARIFFA N. 39/1/ABRUZZO La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale dell Abruzzo. TARIFFA N. 39/1/1 - ORDINARIA TARIFFA N.
DettagliTARIFFA N. 39/14/PUGLIA
TARIFFA N. 39/14/PUGLIA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi per i viaggi di corsa semplice nell area regionale della Puglia. TARIFFA N. 39/14/1 ORDINARIA TARIFFA N. 39/14/1 Ridotta
DettagliTARIFFA N. 39/8/LAZIO
TARIFFA N. 39/8/LAZIO La presente tariffa é valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno nell area regionale del Lazio TARIFFA N. 39/8/1 ORDINARIA
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
Prot. 18096 del 26 settembre 2014 Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Commissario Straordinario n 60 del 25/01/2017 A seguito di Settore Economico Finanziario e Patrimoniale Anno Conto
DettagliTARIFFA N.39/9/Liguria
TARIFFA N.39/9/Liguria La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale della Liguria. Tariffa N. 39/9/1 - ORDINARIA Tariffa N.
DettagliLa presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale della Liguria.
TARIFFA N. 39/9/Liguria La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale della Liguria. Tariffe n. 39/9/1-10 LIGURIA SCAGL. TARIFFA
DettagliL'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 dicembre 2012;
DELIBERA N. 290/12/CSP ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA CANALE ITALIA S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE CANALE ITALIA 84) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL ART. 5 TER, COMMI
DettagliLa presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale del Lazio
TARIFFA N.39/8/LAZIO La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale del Lazio TARIFFA N. 39/8/1 - ORDINARIA TARIFFA N. 39/8/2
DettagliRegolamento sul divieto di fumo
Regolamento sul divieto di fumo (Reg. n. 51/2017) Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/C.d.A./0058 del 20 luglio 2017 RA C.d.A 32 Regolamento sul divieto di fumo Rev. 0 del
DettagliDelibera n. 107/2016. Procedimento avviato con delibera n. 49/2016, nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione provvedimento sanzionatorio.
Delibera n. 107/2016 Procedimento avviato con delibera n. 49/2016, nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione provvedimento sanzionatorio. L Autorità, nella sua riunione dell 8 settembre 2016 l articolo
DettagliIL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DETERMINAZIONE DSAI/15/2017/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI RILEVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA DEL GAS NATURALE IL
DettagliALLEGATO 3 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA 2016/2018 DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI SIENA
ALLEGATO 3 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA 2016/2018 DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI SIENA Modulo di richiesta di accesso formale Spett.le Collegio IPASVI
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2016 36/2016/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N
Allegato A alla delibera n. 203/17/CONS del 18 maggio 2017 SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35 IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEI
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEVALLASSINA SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELEVALLASSINA ) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL DECRETO
DettagliDIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE CIRCOLARE REGIONALE del 12/05/2015 - N 3 OGGETTO: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE
DettagliTARIFFA N. 40/6/EMILIA ROMAGNA
TARIFFA N. 40/6/EMILIA ROMAGNA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento nell area regionale dell Emilia Romagna. TARIFFA N. 40/6/A TARIFFA N. 40/6/B ABBONAMENTO ABBONAMENTO
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 4 NOVEMBRE 2016 622/2016/S/COM AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICHE DELL AUTORITÀ E DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER
DettagliDelibera n. 144/2016
Delibera n. 144/2016 Proposta di revisione dei Diritti Aeroportuali dell Aeroporto Mario Mameli di Cagliari-Elmas - periodo tariffario 2016-2019. Proroga dei termini di conclusione del procedimento per
DettagliTARIFFA N.39/14/PUGLIA
TARIFFA N.39/14/PUGLIA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi per i viaggi di corsa semplice nell area regionale della Puglia. TARIFFA N. 39/14/1 - ORDINARIA TARIFFA N. 39/14/1 -
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2015 631/2015/R/GAS OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA INVIATA, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016 604/2016/S/COM AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICHE DELL AUTORITÀ E DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL B.V. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 36/15/SBC)
DettagliCITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI Provincia di Udine
CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI Provincia di Udine REGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI APPROVATO con delib. G.C. n. 29 del 15.02.2010 1 ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE
DettagliREGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA CARNIA tra i Comuni di ARTA TERME, LIGOSULLO, PAULARO e ZUGLIO Comune Capofila: PAULARO Comune di PAULARO REGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
Dettagli8. RIMBORSI E INDENNITA
8. RIMBORSI E INDENNITA 1. Rimborso 1.1 Diritto al rimborso Il viaggiatore può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato nei seguenti casi: Per mancata effettuazione del viaggio
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI POSTALI ITALIANI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROCEDIMENTO
DettagliIL DIRETTORE. Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, recante attuazione della Direttiva 2008/118/CE;
Prot. n. 24211/RU IL DIRETTORE Vista la Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 del Consiglio, relativa al regime generale delle accise, che abroga la Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio
DettagliDelibera n. 44/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 44/2016 Procedimento avviato con delibera n. 119/2015 nei confronti di Consorzio Trasporti Prontobus. Adozione provvedimento sanzionatorio. L Autorità nella sua riunione del 14 aprile 2016
DettagliPROVVEDIMENTO N. 58 DEL 14 MARZO 2017
PROVVEDIMENTO N. 58 DEL 14 MARZO 2017 PROVVEDIMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
DettagliTARIFFA N.39/9/Liguria
TARIFFA N.39/9/Liguria La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale della Liguria. Tariffe n. 39/9/1-10 LIGURIA SCAGL. TARIFFA
DettagliDELIBERA N. 134/13/CSP
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE
Prot. n. 2016/164492 Approvazione del nuovo modello e delle relative istruzioni per l istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell ambito dell attività di accertamento,
DettagliRadiazione del sig. Roberto Di Pietro dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19176 Radiazione del sig. Roberto dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo
DettagliComune di Livorno. Procedimento disciplinare norme procedurali
Comune di Livorno Procedimento disciplinare norme procedurali Approvate con disposizione del Segretario Generale n. 1029 del 16/3/2010 1 INDICE GENERALE Art. 1 principi generali. 3 Art. 2 sanzioni di minore
DettagliTARIFFA N. 40/13/PIEMONTE
TARIFFA N. 40/13/PIEMONTE La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto nell area regionale del Piemonte TARIFFA N. 40/13/A ABBONAMENTO MENSILE TARIFFA N. 40/13/B ABBONAMENTO
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE MOSCA / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 26/16 - GU14 n. 146/16) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 maggio 2016;
DettagliTARIFFA N. 39/9/LIGURIA
TARIFFA N. 39/9/LIGURIA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice e/o di andata/ritorno nell area regionale della Liguria TARIFFA N. 39/9/1
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2015 604/2015/S/EEL AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SISTEMA INDENNITARIO PER L ESERCENTE LA VENDITA USCENTE IN CASO DI MOROSITÀ DEL CLIENTE FINALE. EVENTUALE
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 381/16/CONS RIUNIONE, AI SENSI DELL ARTICOLO 8 BIS DELLA DELIBERA N. 131/08/CONS, DEI PROCEDIMENTI DI IMPEGNI SULLE CONTESTAZIONI N. 1/15/DRS E N. 2/15/DRS NEI CONFRONTI DI TELECOM ITALIA S.P.A.
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2016 6/2016/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE
Prot. n. 2016/51240 Approvazione del modello e delle relative istruzioni per l istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell ambito dell attività di accertamento,
DettagliPROVINCIA DI TORINO COMUNE DI ORBASSANO DECRETO DEL SINDACO
ORIGINALE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI ORBASSANO N. 51 DECRETO DEL SINDACO OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO
DettagliL'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa
L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7 M.5 L'ANTIRICICLAGGIO: Le sanzioni a cura di Data Ufficio E-learning Gruppo Data Ufficio Spa L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 2 di 7 INDICE DOCUMENTO 1.
DettagliTARIFFA N. 39/6/EMILIA ROMAGNA
TARIFFA N. 39/6/EMILIA ROMAGNA La presente tariffa é valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno nell area regionale dell Emilia Romagna TARIFFA
DettagliPunti patente e comunicazione trasgressore
Punti patente e comunicazione trasgressore Ufficio di riferimento L'ufficio di competenza è Ufficio Verbali e Contenzioso Piazza Garibaldi, 21 0544.97.92.84 pm@comunecervia.it Scopo All'atto del rilascio
DettagliDELIBERA N. 115/13/CSP
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDITORIALE TELETUTTO BRESCIASETTE SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELETUTTO ) PER LA VIOLAZIONE DELL
DettagliTARIFFA N. 40/21/VENETO
TARIFFA N. 40/21/VENETO La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento nell area regionale Veneto. TARIFFA N. 40/21/A ABBONAMENTO MENSILE SCAGL. PREZZI 0-10 39,50 26,30 11-20
DettagliIL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE
Prot. n. 2015/153427 Disposizioni concernenti la competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall articolo 1 della legge 15 dicembre 2014,
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 158/2015/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE. EVENTUALE
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 169/17/CSP ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
DettagliLEGGE REGIONALE 05 luglio 1994, n. 30 (1)
LEGGE REGIONALE 05 luglio 1994, n. 30 (1) (1) In B.U.R.L. 20 luglio 1994, n. 20 Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale Epigrafe Art. 1 - Ambito di applicazione. Art. 2 - Delega.
DettagliISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 35.. del 27.01.2017 OGGETTO: Servizio di pulizia relativo agli immobili Adesione a convenzione
DettagliCOMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE
COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE INDICE Articolo 1 Articolo 2 - Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5
DettagliREGOLAMENTO n. 7del del 2 dicembre L IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)
REGOLAMENTO n. 7del del 2 dicembre 2014 REGOLAMENTO CONCERNENTE L INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL IVASS, AI SENSI DEGLI ARTICOLI
Dettagli(conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, della Legge , n. 311)
SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI Regolamento per la definizione agevolata dell Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) (conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, della Legge 30.12.2004,
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016 605/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA TELEINFORMAZIONE MODENESE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
Dettagli3. CANALI DI VENDITA, MODALITA DI PAGAMENTO E TIPOLOGIA DEI TITOLI DI VIAGGIO
3. CANALI DI VENDITA, MODALITA DI PAGAMENTO E TIPOLOGIA DEI TITOLI DI VIAGGIO 1. Canali di vendita Il viaggiatore può acquistare biglietti e abbonamenti per i viaggi da effettuarsi in ambito regionale
DettagliIL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
DECRETO INTERMINISTERIALE 10 novembre 2011 Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
DettagliLa presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale del Piemonte.
TARIFFA N.39/13/PIEMONTE La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale del Piemonte. TARIFFA N. 39/13/1 ORDINARIA 6-10 2,85
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ITALIA MEDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE AIR TV (LCN
Dettagli