Regolamento Regionale 09 febbraio 2015, n. 1 (1)

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1 Regolamento Regionale 9 febbraio 5 n. () () In BURL febbraio 5 n. Disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue Epigrafe Premessa Art. Finalità e oggetto del regolamento. Art. Divieti prescrizioni e norme tecniche. Art. 3 Comunicazione dell'utilizzazione agronomica. Art. 4 Casi di esonero e dichiarazioni sostitutive. Art. 5 Piano di utilizzazione agronomica e piano di fertilizzazione. Art. 6 Documentazione aziendale e trasporto. Art. 7 Controlli dei comuni. Art. 8 Eventuali verifiche aggiuntive della Regione in materia di utilizzazione agronomica. Art. 9 Monitoraggio delle acque. Art. Rinvii normativi. Art. Entrata in vigore. Allegato A - Disposizioni tecniche sull'utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento e delle acque reflue Suballegato I Suballegato II Suballegato III - Piano di utilizzazione agronomica (PUA) 5-9-5

2 Suballegato IV - Contenuti della comunicazione completa per le aziende con produzione/utilizzazione al campo di azoto da effluenti di allevamento superiore a 6 kg/anno nonché nel caso di aziende di cui all'articolo 9 del Decreto MiPAF Suballegato V - Contenuti della comunicazione semplificata per le aziende con produzione/utilizzazione al campo di azoto da effluenti di allevamento superiore a 3. e fino a 6. kg/anno e per le aziende con produzione/utilizzazione di acque reflue Suballegato VI - Registro aziendale Suballegato VII - Documento di accompagnamento Suballegato VIII - Limiti di accettabilità delle concentrazioni nei suoli agricoli di Rame Zinco e Fosforo assimilabile interessati dallo spandimento degli effluenti di allevamento Suballegato IX - Modello di dichiarazione di utilizzazione agronomica di quantità di azoto da effluenti di allevamento inferiore o uguale a 3. kg/anno acquisita da azienda comunicante (da allegare alla comunicazione effettuata dall'azienda che cede gli effluenti) Suballegato X - Dichiarazione di produzione di quantità di azoto da effluenti di allevamento inferiore o uguale a 3. kg/anno ai fini dell'utilizzazione agronomica (da allegare alla comunicazione effettuata dall'azienda che riceve gli effluenti) LA GIUNTA REGIONALE ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE emana il seguente regolamento: Art. Finalità e oggetto del regolamento.. In attuazione della legge regionale 3 novembre 6 n. 7(Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 999 n. 4(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) di seguito denominata legge regionale ed in particolare dell'articolo il presente regolamento detta disposizioni attuative e integrative della stessa al fine di garantire la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il 5-9-5

3 mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 6 n. 5 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.. Il presente regolamento fatte salve le disposizioni cui al Reg. reg. 3 novembre 7 n. 4 (Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) disciplina l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue sulla base del D.M. 7 aprile 6 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del D.Lgs. maggio 999 n. 5) di seguito denominato "decreto MiPAF". 3. Ai fini del presente regolamento per "acque reflue" di cui al comma si intendono quelle provenienti dalle aziende di cui all'articolo comma 7 lettere a) b) e c) del D.Lgs. n. 5/6 e successive modifiche ad esclusione delle acque di vegetazione dei frantoi oleari ivi compresi i frantoi aziendali e quelle provenienti dalle piccole aziende agroalimentari individuate dall'articolo 7 del decreto MiPAF contenenti sostanze naturali non pericolose ed utilizzate secondo i criteri di cui all'articolo comma del decreto medesimo. Art. Divieti prescrizioni e norme tecniche.. Il presente regolamento oltre a quanto disposto dai successivi articoli contiene nell'allegato A ulteriori disposizioni relative a divieti prescrizioni e norme tecniche e in particolare: a) i divieti di utilizzazione dei letami e dei materiali ad essi assimilati descritti e regolati al capitolo paragrafo.; b) i divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati e delle acque reflue descritti e regolati al capitolo rispettivamente al paragrafo. e al paragrafo.3; c) le prescrizioni e le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica descritte e regolate al capitolo 3; d) le prescrizioni e le norme tecniche per il trattamento e lo stoccaggio descritte e regolate al capitolo 4; e) le prescrizioni e le norme tecniche per i cumuli temporanei dei materiali palabili descritte e regolate nel paragrafo 4. nonché nel capitolo 5.. Resta ferma la facoltà della Regione di prevedere in ragione di particolari situazioni locali misure più restrittive di quelle previste dal presente regolamento. Art. 3 Comunicazione dell'utilizzazione agronomica

4 . L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue è soggetta a comunicazione presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della gestione ai fini agronomici degli stessi dal legale rappresentante dell'azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il comune ove è sita l'azienda con modalità telematica di trasferimento dei dati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre n. 6 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38 comma 3 del decreto-legge 5 giugno 8 n. convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 8 n. 33). La comunicazione può essere inviata anche in forma cartacea esclusivamente nel caso in cui il comune interessato non abbia ancora attuato il relativo processo di informatizzazione. Il SUAP provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione alla struttura comunale competente in materia ed al contestuale invio ad eventuali ulteriori comuni territorialmente competenti nel caso in cui lo stoccaggio e/o lo spandimento siano effettuati in comuni diversi da quello dove è sita l'azienda. L'attività di gestione degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue ai fini dell'utilizzazione agronomica può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del SUAP.. Qualora le fasi di produzione stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue siano effettuate da soggetti diversi il legale rappresentante dell'azienda che produce o produce ed effettua lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue fa pervenire al SUAP competente territorialmente in riferimento al luogo di produzione e stoccaggio ed ai sensi del comma la propria comunicazione con allegata la comunicazione o le comunicazioni sottoscritte dal legale rappresentante dell'azienda o delle aziende riceventi che ne effettueranno lo stoccaggio e lo spandimento o solo lo spandimento. 3. La comunicazione di cui al comma è compilata secondo le modalità descritte e regolate al capitolo 6 dell'allegato A al presente regolamento ed è redatta in forma: a) completa con indicazione dei dati dell'eventuale utilizzazione agronomica delle acque reflue nel caso di aziende di cui all'articolo 9 del decreto MiPAF nonché nel caso in cui l'azienda produce e/o utilizza una quantità superiore a 6. Kg/anno di azoto al campo di effluenti di allevamento calcolata sulla base dell'allegato A suballegato I tabella o in alternativa sulla base di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nel suballegato stesso; b) semplificata nel caso in cui l'azienda produce e/o utilizza acque reflue e/o una quantità di azoto al campo di effluenti di allevamento superiore a 3. Kg/anno e

5 fino a 6. kg/anno calcolata sulla base dell'allegato A suballegato I tabella o in alternativa sulla base di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nel suballegato stesso. 4. Nel caso di utilizzazione agronomica delle acque reflue la comunicazione di cui al comma è corredata da una relazione tecnica la quale deve fornire i necessari elementi conoscitivi sulle caratteristiche generali del sito di spandimento e sulla compatibilità dei suoli a ricevere le acque medesime redatta da un tecnico abilitato competente. 5. La comunicazione ha validità di cinque anni salvo quanto previsto al comma 6 fermo restando l'obbligo di dare informazioni scritte al comune o ai comuni interessati: a) tempestivamente in merito ad eventuali variazioni dei dati identificativi dell'azienda o del suo legale rappresentante e dei dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue sono eventualmente ceduti; b) tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla data della variazione delle variazioni riguardanti la consistenza dell'allevamento la tipologia la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle acque reflue le caratteristiche delle acque reflue di cui al punto 4 del paragrafo 3. dell'allegato A lo stoccaggio il tipo di avvicendamento colturale riportato nel piano di utilizzazione agronomica (PUA) o nel piano di fertilizzazione di cui all'articolo 4 nonché i terreni destinati all'utilizzazione agronomica allegando una planimetria aggiornata. 6. In deroga a quanto previsto al comma 5 le comunicazioni delle aziende tenute alla redazione del PUA o del piano di fertilizzazione hanno la medesima durata dei piani stessi e comunque non superiore a cinque anni. 7. I comuni redigono con le modalità descritte e regolate al capitolo dell'allegato A entro il 8 febbraio di ogni anno e con riferimento all'annualità precedente l'elenco delle comunicazioni e delle informazioni pervenute di cui al comma 5 lettere a) e b) e lo trasmettono in forma cartacea e digitale alla Regione ed alle province per quanto di competenza ai fini delle attività di controllo monitoraggio e verifica di cui agli articoli 8 e La comunicazione di cui al presente articolo rientra tra i titoli abilitativi che possono essere rilasciati nell'ambito del provvedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 3 n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata

6 ambientale a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile n. 35). Nel caso di presentazione di richiesta di autorizzazione unica ambientale fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. n. 59/3 resta fermo l'obbligo di fornire informazioni ai sensi del comma 5 da parte del legale rappresentante dell'azienda richiedente la citata autorizzazione ai comuni competenti per il tramite del SUAP. Art. 4 Casi di esonero e dichiarazioni sostitutive.. Sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 3 comma le aziende che producono e/o utilizzano una quantità inferiore o uguale a 3. kg/anno di azoto al campo da effluenti di allevamento. Tali aziende sono in ogni caso tenute ad osservare le disposizioni del presente regolamento.. Qualora l'azienda che produce o produce ed effettua lo stoccaggio di una quantità superiore a 3. kg/anno di azoto al campo di effluenti da allevamento cede gli stessi alle aziende esonerate di cui al comma allega alla propria comunicazione la dichiarazione dell'azienda o delle aziende riceventi gli effluenti di allevamento redatta in conformità al suballegato IX. 3. Qualora l'azienda utilizza una quantità superiore a 3. kg/anno di azoto al campo da effluenti di allevamento ricevendola dalle aziende esonerate di cui al comma allega alla propria comunicazione la dichiarazione delle aziende cedenti gli effluenti stessi redatta in conformità al suballegato X. 4. In ragione di particolari fattori locali tra i quali l'elevato carico zootecnico territoriale la Giunta regionale può individuare areali nei quali in deroga a quanto previsto dal comma anche le aziende che producono e/o utilizzano una quantità inferiore o uguale a 3. kg/anno fino a. kg/anno di azoto al campo da effluenti di allevamento sono tenute alla comunicazione semplificata di cui all'articolo 3 comma 4 lettera b). Art. 5 Piano di utilizzazione agronomica e piano di fertilizzazione.. Al fine di definire e giustificare una gestione razionale delle pratiche di fertilizzazione azotata fermo restando quanto previsto rispettivamente al capitolo 3 paragrafo 3. punto e paragrafo 3. punto 3 dell'allegato A le aziende indicate alle lettere a) e b) redigono: a) il piano di utilizzazione agronomica (PUA) descritto e regolato dall'allegato A capitolo 7 paragrafo 7. con riferimento ad un periodo massimo di cinque anni nel caso delle aziende di cui all'articolo 9 del decreto MiPAF; tali aziende allegano il PUA

7 alla comunicazione redatta nella forma completa di cui all'articolo 3 comma 4 lettera a); b) il piano di fertilizzazione descritto e regolato dall'allegato A capitolo 7 paragrafo 7. con riferimento ad un periodo massimo di cinque anni nel caso di aziende che producono e utilizzano o soltanto utilizzano un quantitativo superiore a 3. Kg/anno di azoto al campo da effluenti di allevamento ed eventuali acque reflue fatta eccezione per le aziende tenute alla redazione del PUA di cui alla lettera a). Tali aziende allegano il piano di fertilizzazione alla comunicazione redatta nella forma completa o semplificata di cui all'articolo 3 comma 4 lettere a) e b). Art. 6 Documentazione aziendale e trasporto.. Al fine di verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica a quanto previsto dal presente regolamento le aziende tenute alla comunicazione di cui all'articolo 3 e le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di una quantità di azoto da effluenti di allevamento superiore o uguale a. Kg/anno e le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica delle acque reflue curano la tenuta del registro aziendale vidimato dal comune competente descritto e regolato all'allegato A capitolo 8 dal quale risultano: a) i dati identificativi dell'azienda; b) le movimentazioni degli effluenti di allevamento e delle acque reflue sia in ingresso che in uscita dall'azienda; c) le operazioni effettive di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.. Il trasporto di effluenti di allevamento e delle acque reflue ai fini dell'utilizzazione agronomica da effettuarsi con le modalità descritte e regolate all'allegato A capitolo 9 può essere effettuato al di fuori del corpo aziendale solo con il documento di accompagnamento. 3. Le aziende esonerate dalla tenuta del registro aziendale comunque conservano il documento di accompagnamento di cui al comma che attesta la movimentazione degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue. 4. La documentazione aziendale prescritta dal presente regolamento è conservata per almeno cinque anni ed è tenuta a disposizione delle autorità preposte al controllo. Art. 7 Controlli dei comuni.. Ai sensi dell'articolo 7 comma lettera d) della L.R. n. 4/999 il comune competente effettua i controlli cartolari sugli adempimenti amministrativi nonché i controlli nelle aziende tenute alla comunicazione di cui al articolo 3 con le modalità

8 descritte e regolate all'allegato A capitolo provvedendo ad impartire in caso d'inadempienza e qualora ritenuto opportuno specifiche prescrizioni e norme tecniche ferma restando l'irrogazione delle sanzioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale.. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui all'articolo 3 o non vengano fornite le informazioni di cui all'articolo 3 comma 5 ovvero non vengano rispettate le prescrizioni o le norme tecniche impartite ai sensi del comma il comune competente ovvero su iniziativa dello stesso l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nei casi di cui all'articolo 3 comma 8 emette un provvedimento di divieto o di sospensione a tempo determinato dell'attività interessata. 3. Il comune comunica alla Regione le aziende nei cui confronti ha effettuato controlli e gli esiti degli stessi. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma il comune effettua controlli a campione anche sulle aziende esonerate dall'obbligo di comunicazione al fine di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. Art. 8 Eventuali verifiche aggiuntive della Regione in materia di utilizzazione agronomica.. Ai sensi dell'articolo 5 comma lettera h-bis) della L.R. n. 4/999 la Regione per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi e ai dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 3 comma 7 organizza ed effettua sul territorio regionale eventuali controlli sia cartolari con incrocio di dati sia presso le aziende stesse aggiuntivi a quelli effettuati dai comuni ai sensi dell'articolo 6. Art. 9 Monitoraggio delle acque.. La Regione al fine di verificare la concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali profonde e marino costiere effettua avvalendosi dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) il monitoraggio dei corpi idrici nei punti di campionamento individuati con apposite deliberazioni della Giunta regionale tenendo conto anche del monitoraggio dello stato eutrofico causato dall'azoto delle acque interne e costiere di competenza della Provincia ai sensi dell'articolo 6 comma lettera m) della L.R. n. 4/999.. Sulla base dei dati risultanti dal monitoraggio dai controlli e dalle verifiche o comunque acquisiti la Regione valuta la necessità di designare eventuali ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

9 3. La Regione provvede a comunicare al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo le modalità da questo indicate i risultati dei monitoraggi effettuati. Art. Rinvii normativi.. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni regionali statali e comunitarie vigenti in materia in quanto compatibili.. Resta fermo in particolare quanto previsto: a) dalla disciplina vigente sulle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; b) dal decreto legislativo 7 gennaio 99 n. 99 (Attuazione della direttiva 86/78/CEE concernente la protezione dell'ambiente in particolare del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura); c) dall'articolo 9-sexies del decreto legislativo n. 5/6 e s.m.i. in materia di autorizzazione integrata ambientale per quanto attiene gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 del relativo allegato VIII alla parte seconda del citato decreto; d) dal regolamento (CE) n. 69/9 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 774/ (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); e) dal codice di buona pratica agricola (di seguito denominato "CBPA") approvato con D.M. 9 aprile 999 del Ministro per le Politiche Agricole di concerto con il Ministro dell'ambiente. Art. Entrata in vigore.. Il presente regolamento entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio

10 Allegato A Disposizioni tecniche sull'utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento e delle acque reflue. DEFINIZIONI. Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 74 del D.Lgs. n. 5/6 e s.m.i. ed in particolare quella di "utilizzazione agronomica" (intendendosi per tale la gestione di effluenti di allevamento acque reflue dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute) ai fini del presente programma s'intende per: a) "cumuli o accumuli temporanei" di letami o lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli fatta eccezione per i cumuli di cui al paragrafo 4.: deposito temporaneo di letami o lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli idonei all'impiego effettuati sugli appezzamenti destinati all'utilizzazione agronomica. Ai fini del presente regolamento sono idonei all'impiego per l'utilizzazione agronomica i letami e le lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli che hanno subito un periodo di stoccaggio di almeno 9 giorni e di maturazione adeguato; b) "annata agraria": periodo di tempo che intercorre tra l' novembre di un anno ed il novembre dell'anno successivo; c) "area aziendale omogenea": porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli avvicendamenti colturali tecniche colturali rese colturali dati meteorologici; d) "consistenza dell'allevamento": numero di capi mediamente presenti nell'allevamento e dichiarati dall'allevatore considerati anche eventuali incrementi previsti; e) "corpo aziendale": una porzione continua di terreno facente parte di un'unica azienda non interrotto da fattori di discontinuità quali strade corsi d'acqua etc. Non costituiscono fattori tali da configurare l'esistenza di due o più corpi piccoli canali sentieri poderali muriccioli siepi nonché aree di servizio delle coltivazioni. Il numero di corpi fa riferimento alla superficie totale dell'azienda; f) "corsi d'acqua superficiali": corsi d'acqua superficiali naturali o artificiali riportati nel reticolo idrografico della Regione Lazio; g) "azienda destinataria utilizzatrice": azienda che riceve gli effluenti di allevamento e le acque reflue ai fini dell'utilizzazione agronomica degli stessi sui terreni della propria azienda; h) "effluenti di allevamento palabili/non palabili" o "effluenti zootecnici palabili/non palabili" o "materiale palabile/non palabile" o "letami/liquami": miscele di stallatico e/o 5-9-5

11 residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni animali e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado se disposti in cumulo su platea di mantenere la forma geometrica ad essi conferita; i) "fertilizzante azotato": qualsiasi sostanza naturale o di sintesi contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture compresi gli effluenti di allevamento di cui all'art. del D.Lgs. n. 5/6 le acque reflue i fanghi disciplinati dal decreto legislativo n. 99/99 nonché i fertilizzanti di cui aldecreto legislativo n. 75/; l) "fertirrigazione": applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione anche attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame; m) "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami se provenienti dall'attività di allevamento: ) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; ) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera; 4) le frazioni non palabili da destinare all'utilizzazione agronomica derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui al suballegato I tabella 3; 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture attrezzature ed impianti zootecnici fermo restando il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie ambientali ed urbanistiche se mescolate ai liquami definiti al presente punto e qualora destinate ad utilizzo agronomico sono da considerare come liquami ai sensi dell'articolo comma del decreto MiPAF; qualora non siano mescolate ai liquami tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III del medesimo decreto MiPAF; n) "letami": effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami se provenienti dall'attività di allevamento: ) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; ) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno sia all'esterno dei ricoveri; 3) le frazioni palabili da destinare all'utilizzazione agronomica risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui al suballegato I tabella 3; 4) i letami i liquami e/o i materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio; o) "stallatico": escrementi e/o urina di animali di allevamento con o senza lettiera oppure guano trattati/non trattati come da regolamento (CE) n. 69/9 del 5-9-5

12 Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 774/ (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)) p) "stoccaggio": deposito di effluenti di allevamento palabili/non palabili nonché delle acque reflue; q) "trattamento": qualsiasi operazione compreso lo stoccaggio atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari.. DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA. DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LETAMI E DEI MATERIALI AD ESSI ASSIMILATI. L'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno nelle seguenti situazioni: a) sulle superfici non interessate all'attività agricola fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale come definite dalla normativa vigente; b) nei boschi ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; c) entro 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali fatte salve disposizioni e prescrizioni più cautelative comunali provinciali regionali o di atti di pianificazione regionale o di bacino; d) entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali e per le acque marinocostiere non individuate come aree sensibili dagli specifici atti regionali fatte salve disposizioni e prescrizioni più cautelative comunali provinciali regionali o di atti di pianificazione regionale o di bacino; e) entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere acque di transizione e lacuali individuate come aree sensibili dagli specifici atti regionali nonché entro 5 metri dalle doline dagli inghiottitoi e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del febbraio 97 fatte salve disposizioni e prescrizioni più cautelative comunali provinciali regionali o di atti di pianificazione regionale o di bacino; f) sui terreni gelati innevati con falda acquifera affiorante con frane in atto saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; g) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive infestive e diffusive per gli animali per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici

13 . Le disposizioni di cui al comma lettere c) e d) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende purché non connessi ai corpi idrici naturali ed ai canali arginati.. DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LIQUAMI E DEI MATERIALI AD ESSI ASSIMILATI. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati oltre che nei casi previsti al paragrafo. punto lettere a) b) f) e g) è vietato almeno nelle seguenti situazioni e periodi: a) su terreni con pendenza media superiore al %; b) entro metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali fatte salve disposizioni e prescrizioni più cautelative comunali provinciali regionali o di atti di pianificazione regionale o di bacino; c) entro metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e quelle lacuali non individuate come aree sensibili dagli specifici atti regionali fatte salve disposizioni e prescrizioni più cautelative comunali provinciali regionali o di atti di pianificazione regionale o di bacino; d) entro 3 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere acque di transizione e lacuali individuate come aree sensibili dagli specifici atti regionali nonché entro 3 metri dalle doline dagli inghiottitoi e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del febbraio 97 fatte salve disposizioni e prescrizioni più cautelative comunali provinciali regionali o di atti di pianificazione regionale o di bacino; e) in prossimità di strade e di centri abitati secondo le distanze indicate nella Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4 febbraio 977 fatte salve le disposizioni delle autorità competenti a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati; f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; g) in orticoltura a coltura presente nonché su colture da frutto a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici campi da gioco utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; i) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento

14 . Le disposizioni di cui al punto lettere b) e c) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende purché non connessi ai corpi idrici naturali ed ai canali arginati..3 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE REFLUE Alle acque reflue si applicano le disposizioni di cui al paragrafo. del presente capitolo..4 DIVIETO TEMPORALE MINIMO DI SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO. fatto salvo quanto è previsto al paragrafo. punto lettera i) ed al capitolo 4 paragrafo 4. punto e punto 4 è previsto un periodo minimo di divieto di spandimento per i liquami e i materiali ad essi assimilati compreso tra il 5 novembre e il 3 gennaio. 3. PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA 3. PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE SPECIFICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è consentita allo scopo di apportare al terreno sostanze nutritive e per l'effetto ammendante degli stessi purché siano garantiti: a) la produzione da parte degli effluenti di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo nonché l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture; b) il rispetto delle norme igienico-sanitarie di tutela ambientale ed urbanistiche con particolare riferimento alle norme di tutela dei corpi idrici.. La quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 34 kg per ettaro e per anno inteso come quantitativo medio aziendale; tale quantità di azoto comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo deve essere distribuita e frazionata in base ai fabbisogni delle colture al loro ritmo di assorbimento ai precedenti colturali. Per le diverse colture si deve fare riferimento alle asportazioni unitarie di azoto che sono indicate nel suballegato II tabella e per colture non riportate in tale tabella si deve fare riferimento al fabbisogno complessivo di azoto indicato nella Tabella allegata al CBPA. La quantità di azoto di cui al presente punto è calcolata sulla base dei valori del suballegato I tabella o in alternativa sulla base di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nel suballegato stesso. La quantità di effluente di allevamento relativa alla quantità di azoto di cui al presente punto è calcolata sulla base dei valori del suballegato I tabella e o in alternativa

15 sulla base di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nel suballegato stesso. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone vulnerabili il quantitativo medio aziendale di azoto sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile. 3. PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE SPECIFICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è finalizzata al recupero dell'acqua e/o delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nelle stesse ed è consentita purché siano garantiti: a) la tutela dei corpi idrici e per gli stessi il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e successivi del D.Lgs. n. 5/6 e s.m.i.; b) l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture; c) l'esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo; d) l'esclusione per il settore vitivinicolo delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati; e) l'esclusione per il settore lattiero-caseario nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a. litri all'anno del siero di latte del latticello della scotta e delle acque di processo delle paste filate; f) il rispetto delle norme igienico-sanitarie di tutela ambientale ed urbanistiche.. Per le acque reflue si possono prevedere forme di utilizzo agronomico diverse da quelle fino ad ora considerate quali la veicolazione di fertilizzanti. 3. Le dosi di applicazione delle acque reflue non devono essere superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tali dosi devono essere indicate nella comunicazione di cui all'articolo 3. Fermo restando quanto previsto dal CBPA ai fini dell'utilizzazione irrigua e fertirrigua delle acque reflue la dose consentita deve essere frazionata in base ai fabbisogni quantitativi e temporali di ogni coltura al fine di limitare le perdite dal sistema suolopianta. Le epoche di distribuzione e le dosi delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture così come definito al punto del paragrafo 3. ed alla lettera b) del punto paragrafo 3. del presente capitolo

16 4. Le acque reflue ai fini dell'utilizzazione agronomica devono contenere sostanze naturali non pericolose e devono essere caratterizzate al fine della valutazione della compatibilità dei suoli in relazione ai parametri di ph SAR conducibilità elettrica azoto totale fosforo totale e potassio. Tale valutazione della compatibilità dei suoli è contenuta nella relazione tecnica di cui all'articolo 3 comma 3. La caratterizzazione in base ai suddetti parametri è a carico dell'azienda che produce le acque reflue. Qualora lo spandimento delle acque reflue è effettuato da soggetto diverso dal produttore delle stesse quest'ultimo deve fornire copia dei dati analitici dei parametri suddetti al soggetto che effettua lo spandimento il quale dovrà conservarne copia. 3.3 TECNICHE DI GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE. Al fine di contenere le dispersioni di sostanze nutrienti nelle acque superficiali e profonde:. la scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue deve tenere conto: a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito; b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo; c) del tipo di effluente e di acque reflue; d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa;. le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue devono assicurare: a. il contenimento della formazione e diffusione per deriva di aerosol verso aree non interessate da attività agricola comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare; b) l'effettiva incorporazione nel suolo dei letami e loro assimilati liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero dopo le operazioni di spandimento entro e non oltre le ventiquattro ore successive fatti salvi i casi di distribuzione in copertura ed in presenza di condizioni atmosferiche avverse al fine di valorizzare le proprietà fertilizzanti ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione il rischio di ruscellamento la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; c) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei; d) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi; e) l'uniformità di applicazione dell'effluente e delle acque reflue; 3. deve essere assicurata la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni del CBPA. La fertirrigazione deve essere realizzata ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti

17 azotati attraverso una valutazione dell'umidità del suolo privilegiando decisamente i metodi a maggiore efficienza come previsto dal CBPA. 3. In particolare nei suoli soggetti a forte erosione nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento e delle acque reflue al di fuori del periodo di durata della coltura principale deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea colture intercalari o colture di copertura o in alternativa altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA. 4. PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE PER IL TRATTAMENTO E LO STOCCAGGIO 4. CRITERI GENERALI. I trattamenti degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e le modalità di stoccaggio sono finalizzati oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienicosanitaria a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli stessi rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione. Nel suballegato I tabella 3 è riportato in via esemplificativa con riferimento agli effluenti di allevamento l'elenco dei trattamenti funzionali a tale scopo; rendimenti diversi da quelli riportati nella citata tabella dovranno essere giustificati secondo le modalità precisate nel suballegato IV relativamente alle attività di stoccaggio.. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti di allevamento e alle acque reflue di sostanze potenzialmente dannose per il suolo le colture gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione. 3. In relazione all'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento dei materiali palabili e non palabili nonché delle acque reflue è vietata la nuova localizzazione dei contenitori stessi nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate dalle autorità competenti e devono essere rispettate le ulteriori disposizioni vigenti in materia. Per l'ubicazione delle nuove platee di stoccaggio dei materiali palabili devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e urbanistiche vigenti e almeno le seguenti distanze: - 3 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; - 4 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere acque di transizione e lacuali nonché dalle doline dagli inghiottitoi e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del febbraio 97. Per l'ubicazione dei nuovi contenitori di stoccaggio dei materiali non palabili e delle acque reflue devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e urbanistiche vigenti e almeno le seguenti distanze:

18 - 3 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; - 5 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere acque di transizione e lacuali nonché dalle doline dagli inghiottitoi e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del febbraio Gli effluenti da allevamento destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche climatiche o normative e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate al punto del paragrafo 4. ed al punto 6 del paragrafo Lo stoccaggio degli effluenti di allevamento palabili e non palabili e delle acque reflue può essere effettuato solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni: a) ad opera dell'azienda di produzione di detti effluenti ed acque reflue affinché li utilizzi a fini agronomici sui propri terreni; b) oppure in alternativa in azienda agricola non zootecnica affinché li utilizzi a fini agronomici dopo il tempo di maturazione prescritto sui propri terreni. In tale ipotesi devono essere rispettate le specifiche disposizioni in materia di trasporto di cui al capitolo Per motivi igienico-sanitari l'azienda agro-zootecnica che non produce sufficienti effluenti per le proprie necessità agronomiche può effettuare lo stoccaggio di effluenti di allevamento o di acque reflue provenienti da altre aziende sempre a condizione che questi non siano sottoposti a misure restrittive di polizia veterinaria solo in contenitori separati in modo tale che la provenienza degli effluenti di allevamento e delle acque reflue sia sempre identificabile. In mancanza di tale condizione è consentito esclusivamente ricevere effluenti già maturati e spanderli direttamente sul campo. 7. I contenitori devono essere realizzati e gestiti in modo tale da evitare rischi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. 4. STOCCAGGIO DEI MATERIALI PALABILI. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata fatto salvo quanto precisato al successivo punto 5 avente una portanza sufficiente a reggere senza cedimenti o lesioni il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea

19 . La capacità di stoccaggio fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienicosanitaria calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 9 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili si fa riferimento al suballegato I tabella. Qualora sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati questi dovranno essere giustificati secondo le modalità riportate nello stesso Suballegato I. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 9 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli temporanei in campo per un periodo minimo di tre mesi ed un periodo massimo di sei mesi fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie e di altre autorità competenti a condizione che siano adottate misure atte ad evitare ruscellamento ed infiltrazioni nel terreno dei liquidi di sgrondo. Il periodo di accumulo ha inizio il giorno del primo trasferimento in campo delle lettiere. Tale materiale palabile stoccato sotto forma di cumuli temporanei è idoneo all'impiego per l'utilizzazione agronomica dopo un periodo di stoccaggio di almeno 9 giorni e di adeguata maturazione. Tali cumuli possono essere praticati ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sugli appezzamenti utilizzati per lo spandimento ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi e devono rispettare le ulteriori prescrizioni di seguito indicate: a) non possono essere ripetuti sulla stessa porzione di superficie agricola per più di una annata agraria; b) non sono ammessi a distanza inferiore a 5 metri dalle scoline a metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali a 5 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere acque di transizione e lacuali nonché dalle doline dagli inghiottitoi e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del febbraio 97. Inoltre non sono ammessi a distanza inferiore a metri dalle strade pubbliche e a metri dalle abitazioni fatte salve disposizioni e prescrizioni specifiche più cautelative emanate dalle autorità competenti; c) devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa; d) devono essere coperti al fine di evitare infiltrazioni di acque meteoriche all'interno dei cumuli stessi; e) deve essere effettuato il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo;

20 f) deve essere prevista un'idonea impermeabilizzazione della superficie di terreno sottostante il cumulo; 3. Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui al suballegato I tabella si riportano di seguito per i diversi materiali palabili valori indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m³ al fine di ottenere la superficie in m² della platea: a) per il letame; b) per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli; c) per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli; d) fino a 5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione; e) 5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami; f) per i fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico; g) 5 per i letami e/o i materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio; h) 35 per i prodotti palabili come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte aperte o chiuse senza limiti di altezza. 5. Ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio sono considerate utili le superfici della lettiera permanente purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del punto nonché nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 6 m nel caso dei bovini di 5 m per gli avicoli di 3 m per le altre specie. 6. Per il periodo di stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei materiali palabili si rimanda al paragrafo STOCCAGGIO DEI MATERIALI NON PALABILI. Gli stoccaggi degli effluenti di allevamento non palabili ovvero liquami devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture degli impianti e delle attrezzature zootecniche contenenti sostanze naturali non pericolose fatta eccezione per le acque di lavaggio delle trattrici agricole quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione 5-9-5

21 complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla sola presenza di effluenti zootecnici. Devono essere escluse attraverso opportune deviazioni le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza centimetri.. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni dei liquami stessi all'esterno. 3. Nel caso dei contenitori in terra qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità K> -7 cm/s il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto nonché dotati attorno al piede esterno dell'argine di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante. 4. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami deve essere previsto per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di azoto superiore a 6. Kg/anno il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio è raccomandata la realizzazione di strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche. 5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione dei liquami. 6. La capacità di stoccaggio calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in: a) 9 giorni per gli allevamenti di bovini da latte bufalini equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini. In assenza di tali caratteristiche il volume di stoccaggio non può essere inferiore a quello del liquame prodotto in giorni; b) giorni per gli allevamenti diversi quelli di cui alla lettera a)

22 Per il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei materiali non palabili si fa riferimento al suballegato I tabella. Qualora sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati questi dovranno essere giustificati secondo le modalità riportate nello stesso Suballegato I. 7. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. 8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati per quanto riguarda il periodo di stoccaggio ai materiali non palabili come trattati al punto STOCCAGGIO DELLE ACQUE REFLUE. Per le caratteristiche dello stoccaggio delle acque reflue fermo restando quanto disposto dal paragrafo 4. punto 3 si fa riferimento a quanto è previsto per gli effluenti zootecnici non palabili di cui al paragrafo 4.3 punti 3 4 e 5 oltre a quanto di seguito indicato: a) i contenitori di stoccaggio che devono essere a tenuta idraulica per evitare percolazioni o dispersioni delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue con effluenti zootecnici o con rifiuti; b) la durata dello stoccaggio il cui periodo minimo è pari a 9 giorni deve tener conto del volume di acque reflue prodotte in rapporto al fabbisogno idrico delle colture ed alla durata della stagione irrigua nel rispetto di quanto previsto al capitolo 3 paragrafo 3. punto 3; c) i contenitori per lo stoccaggio devono essere dimensionati secondo le esigenze colturali ed avere capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche climatiche o normative nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di cui alla lettera b). d) l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto MiPAF rispettano le normative e le disposizioni vigenti in materia; e) l'esclusione attraverso opportune deviazioni delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. 5. PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE PER L'ACCUMULO TEMPORANEO DI MATERIALI PALABILI. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli esclusi gli altri materiali assimilati di cui ai numeri ) 3) e 4 lettera n) del capitolo 5-9-5

23 è praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve rispettare le prescrizioni di seguito indicate: a) deve avvenire sugli appezzamenti utilizzati per lo spandimento ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi; b) non è ammesso a distanza inferiore a 5 metri dalle scoline a metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali a 5 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marinocostiere acque di transizione e lacuali nonché dalle doline dagli inghiottitoi e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del febbraio 97. Inoltre non è ammesso a distanza inferiore a metri dalle strade pubbliche e a metri dalle abitazioni fatte salve disposizioni e prescrizioni specifiche più cautelative emanate dalle autorità competenti; c) è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 9 giorni e per un periodo non superiore a tre mesi e non può essere ripetuto sulla stessa porzione di superficie agricola per più di una annata agraria. Il periodo di accumulo ha inizio il giorno del primo trasferimento in campo dei letami o delle lettiere esauste; d) deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa; e) al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per: ) effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo; ) evitare infiltrazioni di acque meteoriche all'interno dell'accumulo stesso; 3) prevedere un'idonea impermeabilizzazione del suolo; f) i cumuli delle lettiere degli allevamenti avicoli devono anche essere coperti al fine di evitare infiltrazioni di acque meteoriche all'interno dei cumuli stessi.. Per i cumuli delle lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 9 giorni vige quanto è riportato nel paragrafo 4. punto. 6. COMUNICAZIONI 6. COMUNICAZIONE COMPLETA. La comunicazione completa dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché dell'eventuale utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) del presente regolamento è compilata in relazione alla presenza di uno o più soggetti nelle diverse fasi dell'intero ciclo di utilizzazione agronomica come segue: a) qualora le fasi di produzione stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento nonché dell'eventuale utilizzazione agronomica delle acque reflue sono effettuate da un unico soggetto la comunicazione completa sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda contiene almeno tutte le informazioni di cui al suballegato

24 IV in relazione alle diverse attività di produzione stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento nonché dell'eventuale utilizzazione agronomica delle acque reflue; b) qualora le fasi di produzione stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento nonché dell'eventuale utilizzazione agronomica delle acque reflue sono effettuate da soggetti diversi in relazione a quanto previsto dai commi e 3 dell'articolo 3 le comunicazioni sono redatte come segue: ) la comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda che produce o produce ed effettua lo stoccaggio degli effluenti di allevamento nonché delle eventuali acque reflue contiene le informazioni di cui al suballegato IV lettera A oppure A e B ed eventualmente D limitatamente in questo ultimo caso alle attività che saranno svolte; ) la comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda che effettuerà lo stoccaggio e lo spandimento o solo lo spandimento degli effluenti di allevamento nonché delle eventuali acque reflue contiene le informazioni rispettivamente di cui al suballegato IV lettere B e C o solo C ed eventualmente D limitatamente in questo ultimo caso alle attività che saranno svolte.. Nei casi previsti dal punto lettera a) e lettera b) numero ) le aziende devono allegare alla comunicazione oltre al PUA di cui al paragrafo 7. una planimetria catastale di uno o più corpi aziendali interessati allo spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue in scala :. o di maggior dettaglio che delimiti ed identifichi con numero progressivo tutti gli appezzamenti dei corpi aziendali nonché l'area o le aree aziendali omogenee. Nella planimetria sono evidenziati gli appezzamenti oggetto di spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue così come specificati nella comunicazione. 6. COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA. La comunicazione semplificata dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue di cui all'articolo 3 comma 3 lettera b) del presente regolamento è compilata in relazione alla presenza di uno o più soggetti nelle diverse fasi dell'intero ciclo di utilizzazione agronomica come segue: a) qualora le fasi di produzione stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue sono effettuate da un unico soggetto la comunicazione semplificata sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda contiene almeno tutte le informazioni di cui a suballegato V in relazione alle diverse attività di produzione stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue;

25 b) qualora le fasi di produzione stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue sono effettuate da soggetti diversi in relazione a quanto previsto dai commi e 3 dell'articolo 3 le comunicazioni sono redatte come segue: ) la comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda che produce o produce ed effettua lo stoccaggio di effluenti di allevamento e/o di acque reflue contiene le informazioni rispettivamente di cui alla lettera A oppure A e B del suballegato V. Nella comunicazione deve essere indicato in maniera univoca l'azienda destinataria utilizzatrice degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue che effettuerà lo stoccaggio e/o lo spandimento; ) la comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda che effettuerà lo stoccaggio e lo spandimento o solo lo spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue contiene le informazioni rispettivamente di cui alla lettera B e C o solo C del suballegato V.. Nei casi previsti dal punto lettera a) e lettera b) numero ) le aziende devono allegare alla comunicazione oltre al Piano di fertilizzazione di cui al paragrafo 7. una planimetria catastale di uno o più corpi aziendali interessati allo spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue in scala :. o di maggior dettaglio che delimiti ed identifichi con numero progressivo tutti gli appezzamenti dei corpi aziendali. Nella planimetria sono evidenziati gli appezzamenti oggetto di spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue così come specificati nella comunicazione. 7. PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA) E PIANO DI FERTILIZZAZIONE Le quantità di azoto derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto devono essere giustificate nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo quanto disciplinato all'articolo 5 comma lettera a) o nel Piano di Fertilizzazione secondo quanto disciplinato all'articolo 5 comma lettera b). 7. PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA). Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili è previsto l'obbligo di redigere il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui all'articolo 5 comma lettera a) conforme al suballegato III per le aziende di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda Titolo III del D.Lgs. n. 5/6 nonché per gli allevamenti bovini con più di

26 UBA (Unità di Bestiame Adulto) determinati conformemente alla tabella 4 del suballegato I. Il PUA è redatto da un tecnico abilitato competente. 7. PIANO DI FERTILIZZAZIONE. Il piano di fertilizzazione redatto da un tecnico abilitato competente e presentato dalle aziende di cui all'articolo 5 comma lettera b) deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) relativamente alla fertilizzazione azotata di colture erbacee foraggere orticole e sementiere la stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali (asportazioni unitarie moltiplicate per la resa che ragionevolmente in riferimento ai risultati produttivi conseguiti negli anni precedenti si prevede di ottenere) e comunque entro una quantità massima per coltura o per avvicendamento valutata in considerazione delle rese massime realmente ottenibili e da riscontri di campo e sperimentali; b) relativamente alla fertilizzazione azotata delle colture arboree da frutto e per la vite la stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali e considerando una quota di azoto necessaria a sostenere la crescita annuale (quota di base). Le asportazioni unitarie di azoto delle diverse colture sono indicate nel suballegato II tabella. Per colture non riportate nella tabella del suballegato II si tiene conto di quanto è previsto nel CBPA in merito alle stime dei fabbisogni di azoto riportate nella Tabella del Codice stesso.. Nel piano di fertilizzazione sono dichiarate le colture praticate (tipo e superficie) per ogni appezzamento della planimetria catastale di cui al capitolo REGISTRO AZIENDALE. La vidimazione del registro aziendale di cui all'articolo 6 è effettuata a scelta dell'azienda o presso il comune in cui risiede la sede aziendale oppure presso il comune nel quale ricade la superficie aziendale.. Nel registro aziendale sono annotate almeno le informazioni richieste nel suballegato VI entro i 5 giorni successivi all'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 6 comma lettere b) e c). 3. Le informazioni registrate devono poter permettere in particolare i controlli in merito a: a) l'effettiva e reale utilizzazione agronomica delle quantità prodotte e stoccate di effluenti di allevamento e di acque reflue; b) la rispondenza degli avvicendamenti praticati. 4. Le aziende che curano la tenuta del registro aziendale e che non sono tenute alle comunicazioni di cui all'articolo 3 allegano al registro stesso una planimetria catastale

27 di uno o più corpi aziendali interessati allo spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue in scala :. o di maggior dettaglio che delimiti ed identifichi con numero progressivo tutti gli appezzamenti dei corpi aziendali. Nella planimetria sono evidenziati gli appezzamenti oggetto di spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue. 9. TRASPORTO. Il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue può essere effettuato soltanto con mezzi idonei ad evitare fuoriuscite e adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e/o ambientali e di emissioni moleste.. Il documento di accompagnamento di cui all'articolo 6 comma vidimato dal comune competente contraddistinto da un codice alfanumerico progressivo deve essere compilato e sottoscritto sia dal legale rappresentante dell'azienda produttrice e cioè dell'azienda da cui origina il materiale trasportato sia dal trasportatore e deve essere redatto in quattro copie e contenere in conformità al modulo di cui al suballegato VII i seguenti elementi: a) gli estremi identificativi dell'azienda produttrice e del legale rappresentante della stessa; b) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria utilizzatrice e del legale rappresentante della stessa; c) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato; d) la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportati; e) gli estremi identificativi del trasportatore; f) l'identificazione del mezzo di trasporto; g) la data in cui viene effettuato il trasporto. La vidimazione del documento di accompagnamento è effettuata a scelta dell'azienda da cui origina il materiale trasportato o presso il comune in cui risiede la sede aziendale oppure presso il comune nel quale ricade la superficie aziendale. 3. Una copia del documento di accompagnamento è trattenuta alla partenza dall'azienda produttrice del materiale trasportato mentre le ulteriori copie sottoscritte per ricevuta dall'azienda destinataria utilizzatrice sono conservate da tutti i soggetti coinvolti e cioè dall'azienda produttrice dal trasportatore e dall'azienda destinataria utilizzatrice. 4. Nel caso in cui l'azienda produttrice del materiale trasportato il trasportatore e l'azienda destinataria utilizzatrice coincidono le copie del documento di accompagnamento sono due. La prima sarà trattenuta alla partenza in azienda e la

28 seconda dovrà accompagnare il trasporto e ritornare in azienda dopo le operazioni di spandimento. 5. Il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue può essere effettuato solo successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 3 salvo i casi di esonero di cui all'articolo Gli estremi del documento di accompagnamento sono annotati nel registro aziendale di cui all'articolo 6.. CONTROLLI. Il Comune competente riceve le comunicazioni di cui all'articolo 3 e ne controlla la corretta compilazione. In caso di documentazione incompleta e/o non correttamente compilata ne richiede l'integrazione o la correzione dando un termine tassativo per gli adempimenti richiesti. Trascorso il termine senza che l'integrazione o la correzione richiesta pervenga al comune la comunicazione è ritenuta invalida.. Il Comune competente predispone un programma di controllo cartolare con incrocio di dati su almeno il per cento delle comunicazioni ricevute nell'anno. I controlli dovranno riguardare tutta la documentazione richiesta e comportare la verifica che la superficie e l'ubicazione dei terreni oggetto di spandimento indicate nella comunicazione non vengano ripetute in altre comunicazioni al fine di evitare sovrapposizioni o contemporanee utilizzazioni degli stessi terreni. 3. Il Comune competente effettua altresì i controlli nelle aziende agricole su almeno il 4 per cento di quelle che hanno effettuato la comunicazione. Tali aziende sono oggetto di sopralluogo nei periodi ritenuti più opportuni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Il Comune effettua con il supporto di Arpa Lazio le analisi dei suoli specie nei comprensori più intensamente interessati dallo spandimento per il controllo secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo vigenti delle concentrazioni di azoto fosforo sodio scambiabile e dei parametri di cui al suballegato VIII. Il Comune a seguito dei risultati dei controlli analitici dei parametri di cui al suballegato VIII può disporre che i terreni che presentano concentrazioni superiori ai limiti riportati nel suballegato medesimo siano esclusi dallo spandimento degli effluenti zootecnici. La Regione ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento può disporre con il supporto di Arpa Lazio eventuali verifiche aggiuntive comprensive delle analisi dei suoli. 4. I controlli di cui al precedente punto 3 sono effettuati attraverso sopralluoghi sugli appezzamenti e riguardano in particolare: a) il rispetto dei divieti di cui al capitolo ;

29 b) il rispetto delle prescrizioni e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica di cui al capitolo 3 nonché dei capitoli 4 e 5; c) il rispetto delle caratteristiche e del dimensionamento dei contenitori dello stoccaggio nonché la loro corretta ubicazione in base alla normativa vigente; d) la corrispondenza delle informazioni comunicate con i dati aziendali reali e l'attività effettivamente svolta comprese le colture effettivamente praticate; e) l'effettiva e piena utilizzazione di tutta la superficie aziendale idonea allo spandimento in particolare di quella ubicata ai margini dell'azienda e di quella messa a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda; f) le pratiche agronomiche seguite (tipologia e quantità di fertilizzanti azotati modalità mezzi e tempi di spandimento); g) la regolarità di tenuta dei registri e della documentazione prescritta. 5. Resta ferma la facoltà del comune di effettuare i controlli previsti dall'articolo 7 comma Gli elenchi comunali di cui all'articolo 3 comma 7 devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) i dati identificativi dell'azienda; b) la planimetria di cui al capitolo 6; c) la superficie totale aziendale la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e quella oggetto di spandimento; d) l'ordinamento colturale; e) il tipo e la quantità di effluenti e/o acque reflue prodotti e/o utilizzati; f) i volumi di stoccaggio utilizzati; g) la tipologia di spandimento utilizzato. Suballegato I Le tabelle riportate nel presente suballegato sono quelle contenute nell'allegato I del decreto MiPAF. I valori riportati nelle seguenti tabelle e 3 corrispondono a quelli che risultano essere stati riscontrati con maggiore frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione. Tuttavia nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle citate il legale rappresentante dell'azienda ai fini della comunicazione potrà utilizzare tali valori presentando una relazione tecnicoscientifica redatta da un tecnico abilitato competente che illustri dettagliatamente:

30 - materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari delle ritenzioni nei prodotti e delle perdite di volatilizzazione redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali indicati dalla Regione. In alternativa possono essere utilizzati valori analitici riscontrati negli effluenti di cui vanno documentate le metodiche e il piano di campionamento adottati; - risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità con i risultati ottenuti in altre realtà aziendali; - piano di monitoraggio per il controllo nel tempo del mantenimento dei valori dichiarati. TABELLA - EFFLUENTI ZOOTECNICI: QUANTITÀ DI EFFLUENTE PRODOTTA PER PESO VIVO E PER ANNO IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI STABULAZIONE liqua Categoria p.v. me animale e medi (m 3 tipologia o /t di (kg/ p.v./ stabulazi capo anno one ) ) SUINI RIPRODUZ IONE Scrofe (6- kg) in 8 gestazione in box (t /t p. v. /a ) Quanti tà di letame o paglia materiale (kg/t palabile p.v./gi orno) ( m 3 / t p. v. /a )

31 multiplo senza corsia di defecazion e esterna: pavimento pieno lavaggio ad alta pressione pavimento parzialme nte fessurato (almeno 5 m di larghezza) pavimento totalmente fessurato Scrofe (6- kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazion e esterna: pavimento pieno (anche

32 corsia esterna) lavaggio con cassone a ribaltamen to pavimento pieno (anche corsia esterna) lavaggio ad alta pressione pavimento pieno e corsia esterna fessurata pavimento parzialme nte fessurato (almeno 5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata pavimento totalmente fessurato

33 Scrofe (6- kg) in gestazione 8 in posta singola: pavimento pieno (lavaggio 55 con acqua ad alta pressione) pavimento 37 fessurato Scrofe (6- kg) in gestazione 8 in gruppo dinamico: zona di alimentazi one e zona di 37 riposo fessurale zona di alimentazi one fessurata e zona di riposo su lettiera Scrofe (

34 kg) in zona parto in gabbie: gabbie sopraeleva te o non e rimozione con acqua delle deiezioni 73 ricadenti sul pavimento pieno sottostant e sopraeleva te con fossa di stoccaggio sottostant e e rimozione a fine 55 ciclo oppure con asportazio ne meccanica o con ricircolo Scrofe (6- kg) in zona parto

35 su lettiera integrale (estesa a tutto il box) Verri 5 con 4 lettiera senza 37 lettiera SVEZZAM ENTO Lattonzoli 8 (7-3 kg) box a pavimento pieno senza corsia esterna di 73 defecazion e; lavaggio con acqua ad alta pressione box a pavimento parzialme nte fessurato 44 senza corsia di defecazion e esterna box a

36 pavimento interamen te fessurato senza corsia di defecazion e esterna gabbie multiple sopralevat e con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostant e gabbie multiple sopralevat e con asportazio ne meccanica o con ricircolo oppure con fossa di stoccaggio sottostant e e svuotame

37 nto a fine ciclo box su lettiera ACCRESCI MENTO E INGRASSO Magroncell o (3-5 kg) Magrone e scrofetta (5-85 kg) Suino magro da macelleria (86- kg) Suino grasso da salumificio (86-6 kg) Suino magro da macelleria (3- kg) Suino grasso da salumificio (3 ->6 kg) in box multiplo senza

38 corsia di defecazion e esterna pavimento pieno lavaggio ad alta pressione pavimento parzialme nte fessurato (almeno 5 m di larghezza) pavimento totalmente fessurato in box multiplo con corsia di defecazion e esterna pavimento pieno (anche corsia esterna) rimozione deiezioni con cassone a

39 ribaltamen to pavimento pieno (anche corsia esterna) lavaggio ad alta pressione pavimento pieno e corsia esterna fessurata pavimento parzialme nte fessurato (almeno 5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna) su lettiera su

40 lettiera 8 5 limitata alla corsia di defecazion e su lettiera integrale (estesa a tutto il 4 3 box) BOVINI VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIO NE Stabulazio ne fissa con paglia Stabulazio ne fissa 33 senza paglia Stabulazio ne libera su lettiera permanent e Stabulazio 33 ne libera

41 su cuccetta senza paglia Stabulazio ne libera con cuccette con paglia (groppa a groppa) Stabulazio ne libera con cuccette con paglia (testa a testa) Stabulazio ne libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio) Stabulazio ne libera su lettiera inclinata RIMONTA VACCHE

42 DA LATTE BOVINI E BUFALINI ALL'INGRA SSO Stabulazio ne fissa con 3-35 () lettiera Stabulazio 3- ne libera 35 6 su () fessurato stabulazio ne libera con lettiera solo in 3-35 () area di riposo stabulazio ne libera 3- su 35 6 cuccetta () senza paglia stabulazio ne libera 3- con cuccette () 9 con paglia (groppa a

43 groppa) stabulazio ne libera con cuccette con paglia 3-35 () (testa a testa) stabulazio 3-3 ne libera con paglia () 6 totale stabulazio 3-3 ne libera su lettiera () 8 inclinata svezzame nto vitelli (-6 mesi) svezzame nto vitelli su fessurato (-6 mesi) VITELLI A CARNE BIANCA gabbie singole o multiple 3 9 sopraeleva te

44 lavaggio a bassa pressione gabbie singole o multiple sopraeleva te e 3 55 lavaggio con acqua ad alta pressione gabbie singole o multiple su fessurato 3 7 senza acque di lavaggio stabulazio ne fissa con paglia AVICOLI ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidrat azione () (nastri ventilati) (numero di

45 cicli/anno per le pollastre: 8) ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidrat azione (fossa 8- () 7 7 profonda e tunnel esterno o interno) ovaiole e pollastre in batterie 8- d gabbie senza - 7 tecniche di () predisidrat azione ovaiole e riproduttor i a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e 8- () disidratazi one della pollina nella fossa sottostant

46 e pollastre a terra (numero di cicli/anno: ) polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno: 45) faraone a terra con uso di lettiera tacchini a terra con uso di lettiera (n di cicli/anno: per il 9-45 (3) 9 5 maschio; 3 per le femmine) CUNICOL I cunicoli in gabbia con asportazio ne con (4)

47 raschiator e delle deiezioni cunicoli in gabbia con predisidrat azione nella fossa sottostant e e (4) 3 asportazio ne con Raschiator e OVINI E CAPRINI ovini e caprini con stabulazio ne in recinti (5) individuali o collettivi ovini e caprini su grigliato fessurato (5) 6 EQUINI equini con stabulazio ne in recinti 7-55 (6) individuali o collettivi

48 () il primo valore è riferito al capo da rimonta; il secondo valore al capo all'ingrasso; () il primo valore è riferito al capo leggero; il secondo valore al capo pesante; il terzo valore alle pollastre; (3) il primo valore è riferito al maschio; il secondo valore è riferito alla femmina; (4) il primo valore è riferito al coniglio da carne; il secondo valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il terzo valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso; (5) il primo valore è riferito all'agnello (-3 mesi); il secondo valore è riferito all'agnellone (3-7 mesi); il terzo valore è riferito a pecora o capra; (6) il primo valore è riferito a puledri da ingrasso; il secondo valore a stalloni e fattrici. NOTE ALLA TABELLA Volumi di effluenti prodotti a livello aziendale I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di effluenti derivanti dai locali di stabulazione. Non sono conteggiate: le acque reflue; acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio. Tali acque aggiuntive devono essere calcolate sulla base della specifica situazione aziendale e devono essere sommate ai volumi di effluenti per ottenere le quantità complessive prodotte. In particolare i volumi di acque meteoriche devono essere calcolati tenendo conto delle superfici di raccolta (paddock vasche scoperte ecc.) e della piovosità media della zona. I volumi di effluente prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in anno in un posto stalla). Quantità di paglia utilizzata i dati relativi alla quantità di paglia impiegata per la produzione di letame sono basati sui quantitativi da utilizzare per la buona pratica gestionale dell'allevamento. Nel caso che le qualità di paglia o di prodotto utilizzato per la lettiera siano diverse da quelle indicate varierà di conseguenza anche la quantità di letame prodotto (e le sue caratteristiche qualitative). TABELLA - AZOTO PRODOTTO DA ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO: VALORI AL CAMPO PER ANNO AL NETTO DELLE PERDITE PER EMISSIONI DI AMMONIACA; RIPARTIZIONE DELL'AZOTO TRA LIQUAME E LETAME Azoto al campo (al netto delle perdite) Categoria animale nel nel e tipologia di Totale liqu leta stabulazione ame me (

49 Suini: scrofe con suinetti fino a 3 kg p.v. (b) stabulazione senza lettiera stabulazione su lettiera Suini: accrescimento/in grasso (b) stabulazione senza lettiera stabulazione su lettiera Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 6 kg/capo) (c) fissa o libera senza lettiera libera su lettiera permanente fissa con lettiera libera su lettiera inclinata libera a cuccette con paglia (groppa a groppa) libera a cuccette con paglia (testa a testa) kg/t kg/capo p.v. /anno /an no a) kg/t kg/t p.v. p.v./ /an anno no

50 Rimonta vacche da latte (peso vivo: 3 36 kg/capo) (d) libera in box su pavimento fessurato libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia fissa con lettiera 6 94 libera con lettiera permanente solo in zona riposo 6 59 (asportazione a fine ciclo) libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; 7 3 libera con lettiera inclinata vitelli su pavimento fessurato vitelli su lettiera Bovini all'ingrasso (peso vivo: kg/capo) (e) libera in box su pavimento 84 fessurato libera a cuccette senza paglia o con 84 uso modesto di

51 paglia fissa con lettiera 8 66 libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo) libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 3 kg/capo) (f) vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 3 kg/capo) (f) Ovaiole (peso vivo: kg/capo) (g) ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato in locale posto sotto il

52 piano di gabbie (fossa profonda) - ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio) Pollastre (peso vivo: 7 kg/capo) (g) pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda) pollastre a terra su lettiera Broilers (peso vivo: kg/capo) (h) a terra con uso di lettiera Tacchini (h) Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo)

53 Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: kg/capo) Faraone (peso vivo: kg/capo) a terra con uso di lettiera 4 Cunicoli fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (peso vivo medio = 35 kg/capo) capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (pes o vivo medio = 7 kg/capo) Ovicaprini 99 con stabulazione in recinti individuali o collettivi su pavimento grigliato o fessurato 99 Equini 69 con stabulazione in recinti individuali

54 o collettivi NOTE ALLA TABELLA a) Nel calcolo dell'azoto che si ripartisce nel letame l'azoto contenuto nella paglia non è stato considerato. I valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in anno in un posto stalla). (b) I valori relativi all'escrezione di azoto delle scrofe con suinetti fino a 3 kg e dei suini in accrescimento-ingrasso derivano dal progetto interregionale "Bilancio dell'azoto negli allevamenti" (legge 3 dicembre 999 n. 499 art. ) i cui risultati sono sintetizzati nelle tabelle b e b Tabella b - Scrofe con suinetti fino a 3 kg di peso vivo: indici tecnici e bilancio dell'azoto Emili Unità di Ven a- Me D.S misura eto Rom dia.(3) agna Indici tecnici Consum kg/scrofa o di 9 produttiva 9 97 mangim 4 /anno e () Proteina grezza dei 4 kg/kg 5 mangim i per scrofe Suinetti svezzati n./scrofa/ per anno 7 7 scrofa Peso 6 suinetti kg allo

55 svezza mento Peso finale 8 3 dei '' lattonzo li Indice di conversi kg/kg 7 one dei 85 lattonzo li Proteina grezza dei 8 '' 8 mangim 83 4 i per suinetti Bilancio dell'azot o N kg/capo/a consum nno 3 4 ato N 9 8 '' 87 8 ritenuto 8 N '' escreto 3 6 N volatiliz '' 3 8 zato () N netto 6 6 al '' campo I dati sono stati ottenuti da 6 aziende del Veneto e dell'emilia-romagna scelte con il criterio della rappresentatività per un totale di presenze annue di scrofe. I

56 valori sono stati ottenuti controllando i movimenti di capi e mangimi nell'ambito di un periodo compreso tra l'anno e il 3.. L'unità "scrofa produttiva" si riferisce alla scrofa presente in ciclo riproduttivo (dal primo salto all'ultimo svezzamento). Nei consumi di mangime della "scrofa produttiva" si sono cumulati i contributi dovuti alla riforma alla rimonta e ai verri. Il peso vivo mediamente presente dell'"unità scrofa produttiva" è risultato pari a 6 kg.. Si sono considerate perdite atmosferiche pari al 8% dell'escrezione totale. 3. Deviazione Standard. Tabella b - Suino pesante indici tecnici e bilancio dell'azoto e definizione del valore di escrezione di azoto del suino medio nazionale Unità di misura Media D.S. () Peso medio iniziale kg/capo Peso medio di vendita kg/capo Indice di conversione kg/kg Proteina grezza media dei kg/kg 53 7 mangimi Cicli in un anno n. 6 7 N consumato kg/capo/anno 9 87 N ritenuto '' N escreto '' I dati sono stati ottenuti da 6 aziende scelte con il criterio della rappresentatività nelle regioni Veneto ed Emilia-Romagna per un totale di 5. soggetti. I valori sono stati ottenuti controllando i movimenti di capi e mangimi nell'ambito di un periodo compreso tra l'anno 997 e il 3. Tenendo conto che in Italia sono presenti oltre al suino pesante (65% circa) altre tipologie di produzione (ad esempio il suino mediterraneo circa il 5% e il suino leggero circa il %) come peso medio risulta il valore di 89 kg/capo. Stimando perdite medie di volatilizzazione dell'azoto intorno al 8% si ritiene rappresentativo un valore medio nazionale di N netto al campo pari a

57 98 kg/capo/anno. () Deviazione Standard. (c) il valore di azoto al campo per le vacche da latte deriva dal progetto interregionale "bilancio dell'azoto negli allevamenti" (Legge 3 dicembre 999 n. 499 art. ) i cui risultati sono sintetizzati in tabella c Tabella c - Vacche da latte: indici tecnici e bilancio dell'azoto unità misura I quarti le Media IV quarti le Ingestione di sostanza secca (ss) - lattazione kg/capo/d intero ciclo (lattazione + kg/capo/d asciutta) Contenuto di proteina grezza della razione - lattazione kg/kg di ss intero ciclo (lattazione + '' asciutta) Produzione di latte Produzione kg/capo/ann latte o Contenuto PG kg/kg latte 9 7 Bilancio dell'azoto N consumato kg/capo/ann o N ritenuto '' N escreto ''

58 N netto al campo (perdite per '' volatilizzazion e: 8%) I dati derivano dal controllo di 4 aziende Venete con bovini di razza Frisona (6 aziende) Bruna ( aziende) Pezzata Rossa ( aziende) e Rendena (9 aziende) per un totale di 98 vacche. I risultati sono sovrapponibili con quelli ottenuti nell'indagine effettuata in Emilia-Romagna e con i conteggi effettuati per le condizioni della Lombardia. I consumi alimentari e i contenuti di proteina grezza sono il risultato dei rilievi diretti effettuati nelle aziende nel corso dell'anno 3 e delle analisi chimiche effettuate sui campioni delle razioni alimentari somministrate. Nel 9% delle aziende si sono utilizzate razioni unifeed. I dati relativi alle produzioni di latte sono stati ricavati dai controlli funzionali. Le produzioni di latte medie aziendali sono variate tra 4 e ton/vacca/anno. Nessuna relazione significativa è stata osservata tra livello di produzione di latte ed escrezione lorda di azoto (R = ). La correlazione tra livello di proteina grezza della razione ed escrezione di azoto è risultata invece molto significativa (R = 44). Il valore di azoto al campo per le vacche nutrici deriva dal progetto interregionale "bilancio dell'azoto negli allevamenti" (legge 3 dicembre 999 n. 499 art. ) i cui risultati sono sintetizzati in tabella c Tabella c - Vacche nutrici: indici tecnici e bilancio dell'azoto unità Minim Massim Media misura o o Ingestione di sostanza secca (ss) () - intero ciclo (lattazione + kg/capo/d asciutta) Contenuto di proteina grezza della razione () - intero ciclo (lattazione + kg/kg

59 asciutta) Produzione di latte (3) Produzione kg/capo/an latte no 5 Contenuto di proteina kg/kg grezza del latte Bilancio dell'azoto (4) N consumato kg/capo/an no N ritenuto '' N escreto '' N netto al campo (perdite per volatilizzazion e: 5%) '' () I dati derivano dal controllo di 58 aziende piemontesi con bovini di razza omonima per un totale di 83 vacche (peso vivo medio: 593±63) contenuti nella relazione conclusiva del progetto "L'allevamento della manza e della vacca Piemontese: analisi degli aspetti genetici e fisiologici definizione dei fabbisogni alimentari e delle pratiche gestionali per una ottimale carriera riproduttiva" condotto dall'anaborapi. Inoltre per quanto attiene i dati relativi all'ingestione di sostanza secca questi sono stati validati da osservazioni condotte in stazione sperimentale su 5 vacche piemontesi (peso vivo medio 555±34 kg) seguite per circa 5 giorni con controllo individuale giornaliero. () I contenuti di proteina grezza sono il risultato dei rilievi diretti effettuati nelle aziende nel corso del triennio 999- dall'anaborapi. A questi vanno ad aggiungersi le analisi chimiche effettuare dal laboratorio del Dipartimento di Scienze Zootecniche dell'università di Torino su altri campioni (54 di fieno e 9 di insilato di mais) di alimenti impiegati in azienda. (3) I dati relativi alle produzioni di latte sono desunti dalla pratica di campo sulla base di diverse indicazioni raccolte nel tempo. Per quanto riguarda il contenuto azotato del latte si è adottato il valore proposto nello studio eseguito dall'erm per la Commissione

60 europea (ERM/AB-DLO Estabilishment of Criteria for the Assessment of Nitrogen Content of Animal Manures European Commission Final Report Novembre 999) e cioè 53% corrispondente al 338% di proteina grezza. (4) Per quanto riguarda la ritenzione dell'azoto si è adottato il valore del % indicato nello studio eseguito dall'erm. Tenuto conto che la piemontese rappresenta il 4-5% circa delle vacche nutrici in Italia mediando anche con le altre razze si assume come rappresentativo della realtà media nazionale il valore di 44 kg/capo/anno di N al campo corrispondente a 73 kg/t di p.v./anno. La ripartizione dell'azoto al campo nel liquame e nel letame per le vacche nutrici può essere così calcolata: Nel liquame (kg/t p.v./anno) Nel letame (kg/t p.v./anno) Stabulazione fissa o libera senza lettiera 73 - Stabulazione libera su lettiera permanente 3 4 Stabulazione fissa con lettiera libera su lettiera 53 inclinata Stabulazione libera a cuccette con paglia 45 8 (groppa a groppa) Stabulazione libera a cuccette con paglia (testa a testa) 8 45 (d) il valore di azoto al campo per i bovini da rimonta deriva dal progetto interregionale "bilancio dell'azoto negli allevamenti" (Legge 3 dicembre 999 n. 499 art. ) i cui risultati sono sintetizzati in tabella d Tabella d - Bovini da rimonta: indici tecnici e bilancio dell'azoto Unità di misura Media D.S. () Età allo svezzamento d

61 Età al primo parto Peso vivo alla nascita Peso vivo medio allo svezzamento Peso vivo al primo parto al netto del feto e invogli fetali Ingestione di sostanza secca dallo svezzamento al parto Proteina grezza media della razione (N x 65) Bilancio dell'azoto N consumato dalla nascita allo svezzamento N consumato dallo svezzamento al parto N ritenuto dalla nascita al parto N escreto dalla nascita al parto N escreto per anno N netto al campo (perdite per volatilizzazione: mesi 85 kg/capo 39 kg/capo 9 kg/capo 54 kg kg/kg 8 kg/capo/periodo 53 7 '' '' 44 '' kg/capo/anno ''

62 8%) () () I dati riportati sono stati ottenuti da 89 aziende venete scelte con il criterio della rappresentatività per un totale di soggetti. I valori sono stati ottenuti controllando i consumi alimentari la composizione delle razioni e i movimenti di capi nel periodo compreso tra l'anno e il 3. I risultati provenienti dall'emilia-romagna e dalla Lombardia indicano un valore di N netto pari a 357 a 375 kg/capo/anno rispettivamente. Mediando i dati ottenuti nelle diverse regioni si ottiene un valore rappresentativo medio nazionale pari a 36 kg/capo/anno di N al campo. () Deviazione Standard (e) il valore di azoto al campo per i bovini all'ingrasso deriva dal progetto interregionale "bilancio dell'azoto negli allevamenti" (legge 3 dicembre 999 n. 499 art. ) i cui risultati sono sintetizzati in tabella e Tabella e - Bovini in accrescimento e ingrasso: indici tecnici e bilancio dell'azoto Partite considerate Animali considerati Tipi genetici considerati Peso inizio ciclo Peso fine ciclo Incremento medio Unità Unità Unità Unità di di di di misura Padov Torin Roma a o n n CHxFR; P; FR; CH; CH; PxFR; LIM; BA; MxFR; IF; FR; LIMxFR PNP; PxFR ; CNxFR kg/capo kg/capo kg/capo/d

63 giornaliero Cicli in un anno d/d Indice di conversion e della kg/kg sostanza secca Proteina grezza della kg/kg razione media N ingerito kg/capo/ciclo N ritenuto '' N escreto '' N escreto () kg/capo/anno Peso medio allevato kg/capo/ciclo N escreto/ kg/ kg peso kg/anno vivo medio () (3) () N escreto/capo/anno: N escreto/capo/ciclo x n cicli effettuati in un anno. n cicli = [365/(durata ciclo + 5)] assumendo pari a 5 giorni di vuoto che intercorrono in media tra la fine di un ciclo di ingrasso e l'inizio di quello successivo. () N escreto/ kg p.v. mediamente allevato: (N escreto/capo/ciclo)/(peso medio allevato) x n cicli dove peso medio allevato = (peso iniziale+peso finale)/; (3) Dalla sintesi dei dati raccolti ed analizzati per i parametri di seguito elencati si assumono come rappresentativi della realtà nazionale i valori di seguito indicati: A. Peso medio allevato 4 kg B. N escreto/anno per kg peso medio allevato kg C. N escreto/anno per posto stalla (AxB) 48 kg D. N netto al campo/anno per posto stalla (perdite per volatilizzazione:3%) 336 kg

64 E. n cicli medio in un anno (vitelloni mediamente allevati per posto vitellone/anno) CH = Charolaise; LIM = Limousine; IF = Incroci Francesi; PNP = Pezzati Neri Polacchi; P = Piemontese; BA = Bruna; FR = Frisona; M = Marchigiana 35 (f) il valore di azoto al campo per i vitelli a carne bianca deriva dal progetto interregionale "bilancio dell'azoto negli allevamenti" (Legge 3 dicembre 999 n. 499 art.) i cui risultati sono sintetizzati in tabella f Tabella f - Vitelli a carne bianca: indici tecnici e bilancio dell'azoto Unità di misura Media D.S. () Peso medio iniziale kg/capo 6 6 Peso medio di vendita kg/capo Indice di conversione kg/kg 73 Proteina grezza media degli kg/kg 5 alimenti Cicli in un anno n. 3 N consumato kg/capo/anno 4 85 N ritenuto () '' 8 N escreto '' 9 5 N netto al campo '' 86 I dati sono stati ottenuti da 34 aziende scelte con il criterio della rappresentatività per un totale di 49.6 soggetti. I valori sono stati ottenuti controllando i movimenti di capi e mangimi nell'ambito di un periodo compreso tra l'anno e il 3. () Per quanto riguarda la ritenzione corporea di azoto si è utilizzato un valore pari al 3% dell'accrescimento. Si tratta di un valore prudenziale inferiore al calore di 3% ottenuto da una sperimentazione di macellazione comparativa di vitelli a carne bianca ed analisi chimica dei loro costituenti corporei. Le perdite di azoto per volatilizzazione sono state ritenute pari al 8%. () Deviazione Standard

65 (g) i valori di azoto al campo per le pollastre e le galline ovaiole derivano dal progetto inter-regionale "bilancio dell'azoto negli allevamenti" (Legge 3 dicembre 999 n. 499 art. ) i cui risultati sono sintetizzati in tabella g Tabella g - Pollastra e gallina ovaiola: indici tecnici e bilancio dell'azoto Unità di misura Ciclo produtti d vo Vuoto Pol las Gallina ovaiola tra 8 sanitari o d 4 Cicli annuo n. 8 Peso kg/cap vivo o 4 iniziale Peso kg/cap 4 vivo o finale Produzi kg/cap one di o/anno uova - C e p p o A C e p p o B C e p p o C C e p p o D

66 Conten uto di azoto delle uova kg/kg Indice di convers ione kg/kg (*) Protein a grezza mangim i kg/kg N immess o kg/cap o/anno N ritenuto (nell'or ganism o e nelle uova) '' N escreto '' N netto al campo (perdite per volatiliz zazione : 3%) ''

67 (*) Per la pollastra si considera kg di mangime/kg peso vivo per l'ovaiola kg mangime/kg uova. I dati sono stati ottenuti da allevamenti scelti con il criterio della rappresentatività per un totale di 85. animali. I valori di escrezione sono stati calcolati considerando che in Italia l'8% delle pollastre sono allevate in batteria ed il % a terra. I dati della ovaiola sono stato ottenuti da 9 allevamenti scelti con il criterio della rappresentatività per un totale di 44.6 galline. Sono stati controllati i movimenti di mangimi capi e uova nell'ambito di un periodo compreso tra l'anno e il 3. Dall'indagine effettuata risulta che il ceppo di gran lunga più diffuso in Italia è il ceppo Isa brown contrassegnato con la lettera D. (h) i valori di azoto al campo per polli da carne (broilers) tacchini maschi e femmine derivano dal progetto interregionale "bilancio dell'azoto negli allevamenti" i cui risultati sono sintetizzati in tabella h Tabella h - Avicoli da carne: indici tecnici e bilancio dell'azoto Tacchi Tacchi Pollo Unità di ni ni da misura masch femmi carne i ne Soggetti n. controllati Peso medio iniziale kg/capo Cicli in un anno n Vuoto sanitario d Contenuto % del peso corporeo vivo inziale di N Peso medio di vendita kg/capo Contenuto % del peso corporeo vivo finale di N Indice di conversione kg/kg

68 Proteina grezza media kg/kg 9 dei mangimi N immesso kg/capo/an no N ritenuto '' N escreto '' N netto al campo (perdite per volatilizzazio ne: 3%) '' I dati relativi al pollo da carne riportati sono stati ottenuti da 7 allevamenti mentre quelli relativi al tacchino da 4 allevamenti scelti con il criterio della rappresentatività. I valori sono stati ottenuti controllando la composizione delle razioni e i movimenti di mangimi e capi nel periodo compreso tra l'anno e il 3. I dati di composizione corporea derivano dalla macellazione ed analisi chimica di soggetti campione. Per il pollo da carne si è considerata la tipologia di allevamento prevalente in Italia rappresentata da cicli produttivi in cui si allevano entrambi i sessi (5% maschi e 5% femmine) e si macellano i maschi ad un peso vivo superiore ai 3 kg e le femmine ad un peso vivo di 7 kg (5%) e 5 kg (5%). TABELLA 3 - PERDITE DI AZOTO VOLATILE IN PERCENTUALE DELL'AZOTO TOTALE ESCRETO E RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELL'AZOTO RESIDUO TRA FRAZIONI LIQUIDE E SOLIDE RISULTANTI DA TRATTAMENTI DI LIQUAMI SUINICOLI I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono: - 43 kg/t pv/anno nel caso di scrofe con suinetti fino a 3 kg di peso vivo; kg/t pv/anno nel caso di suini in accrescimento e ingrasso. Perdite Partizione % dell'n Linee di di azoto netto al campo nelle trattamento volatile frazioni separate % Solide Liquide. Stoccaggio a -8 giorni del liquame tal quale - efficienza media

69 - efficienza massima. Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio - efficienza media efficienza massima Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio - efficienza media efficienza massima Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga e nastropressa) + stoccaggio - efficienza media efficienza massima Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio - efficienza media efficienza

70 massima 6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata +stoccaggio - efficienza media efficienza massima NOTE ALLA TABELLA 3 Lo stoccaggio in tutte le linee è stato considerato pari a 9 giorni per le frazioni solide e a -8 giorni per quelle liquide; per la separazione delle frazioni solide grossolane nelle linee e 3 vengono indicati due livelli di efficienza: efficienza media (7 kg/t p.v.) quale si riscontra ancora oggi (4) nella maggior parte delle situazioni aziendali dove si fa ricorso ai vagli di tipo rotante o vibrante; efficienza massima (max) (3 kg/t p.v.) ottenibile con il ricorso a separatori cilindrici rotanti o a separatori a compressione elicoidale di maggior costo ma di più elevate prestazioni; anche per la riduzione dell'azoto ottenibile nelle diverse linee di trattamento vengono indicati due livelli di efficienza. Quella massima viene raggiunta grazie al processo di compostaggio su platea cui le frazioni solide separate possono essere sottoposte e grazie ad elevate potenze specifiche e a prolungati periodi di aerazione cui possono essere sottoposte le frazioni liquide; l'abbattimento dell'azoto nella frazione liquida chiarificata della linea 6 avviene per nitri-denitrificazione durante il trattamento a fanghi attivi (nell'esempio è stato considerato un abbattimento di circa il 9%); le linee di trattamento di cui alla presente tabella relativa ai suini e linee di trattamento analoghe relative ad altre specie animali possono essere affiancate dal processo di digestione anaerobica che pur non determinando di per sé riduzioni significative del carico di azoto consente tuttavia soprattutto con l'aggiunta di fonti di carbonio (colture energetiche prodotti residuali delle produzioni vegetali) di ottenere

71 un digestato a miglior valore agronomico ed una significativa produzione energetica in grado di sostenere maggiormente le stesse linee di trattamento elencate. TABELLA 4 - FATTORI DI CONVERSIONE DEI BOVINI EQUIDI OVINI E CAPRINI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA) Categoria animale UBA Tori vacche e altri bovini di oltre anni equidi di oltre 6 mesi Bovini da 6 mesi a anni 6 Pecore 5 Capre 5 Suballegato II Tabella - Asportazioni di azoto delle principali colture Coltura tipo di resa media contenuto prodotto in S.S. ASPORTAZIONI kg/ q S.S. kg/q di prodot to t.q. ( q/h % a ) N N Ortive Aglio bulbi 8 5 Asparago turioni 45 5 Cavolfiore teste 5 4 Cipolla bulbi 3 7 Fagioli nani freschi 7 baccelli Fagioli rampicanti freschi 9 baccelli Lattuga foglie

72 radici 4 Lattuga scar. foglie 5 3 radici 6 Melanzana frutti 3 39 Patata tuberi Peperone frutti 3 39 Pisello granel la 3 foglie e bac. 5 6 Pomodoro frutti Spinacio foglie 6 47 Cereali e foraggere Avena granel la paglia Grano granel duro la paglia Grano granel tenero la paglia Mais granel la fusti 5 6 parte Mais epige ceroso a Orzo granel la paglia Sorgo granel la paglia Industriali

73 Barbabiet ole da zucchero radici 6 foglie + collett i Girasole granel la Medica fieno 8 7 Soia granel la 3 5 residu i 7 3 Colza da frutto Actinidia frutti Cocomero frutti 4 7 Fragola frutti 7 8 Melone frutti 3 3 Nocciolo frutti 8- secchi.9 Olivo frutti Susino frutti Vite frutti I valori seguenti relativi alle asportazioni per alcune colture arboree sono espressi in kg/q di prodotto t.q.: resa kg/q di media prodott (q/ha o t.q. N

74 ) Ciliegi 8- frutti o 66 foglie 6 legno 4 di potatur a organi 45 perenni total 6 e Pesco frutti 8- foglie 9 legno 7 di potatur a organi perenni 7 total 73 e Suballegato III Piano di utilizzazione agronomica (PUA) La redazione del Piano comporta le seguenti attività:. acquisizione di dati agronomici di dettaglio quali l'individuazione di aree aziendali omogenee. Per ogni area aziendale omogenea devono essere delimitati ed identificati gli appezzamenti di cui alla planimetria catastale riportata al Capitolo 6 dell'allegato A come ivi previsto. Per ogni suddetto appezzamento devono essere dichiarate le colture (tipo e superficie). Nei vari appezzamenti identificati deve essere dichiarato il tipo di avvicendamento colturale

75 Eventuali variazioni del tipo di avvicendamento riportato nel PUA devono essere comunicate come previsto nell'art. 3 comma 8 lettera b);. elaborazione dei dati per l'individuazione: - delle dosi di azoto da utilizzarsi per coltura e/o avvicendamento calcolate mediante l'equazione del bilancio dell'azoto di seguito riportata da applicare a livello di area aziendale omogenea; - dei tipi di fertilizzanti o di acque reflue; - delle rispettive quantità in considerazione degli indici di efficienza; - delle modalità di utilizzazione in relazione alle aree omogenee alle colture ai suoli ai mezzi di distribuzione ecc. Per fertilizzante azotato si intende qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi gli effluenti di allevamento zootecnici i fanghi disciplinati dal decreto legislativo n. 99/99 ed i fertilizzanti ai sensi del D.Lgs. n. 75/. In ottemperanza alla Direttiva 9/676/CEE la procedura del PUA deve contemplare la determinazione di alcuni parametri idonei alla formulazione di un bilancio dell'azoto relativo al sistema suolo-pianta: ) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture; ) l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione. Il bilancio azotato deve essere formulato tenendo conto delle seguenti voci: N C + N F + A N + (K C x F C ) + (K O x F O ) = (Y x B) Al primo membro dell'equazione di bilancio compaiono gli apporti azotati alle colture da quantificare nel modo seguente: N C = disponibilità di N derivante da precessioni colturali. Quantità significative di azoto assimilabile dalla coltura successiva si riscontrano dopo la coltura dell'erba medica o di un prato di lunga durata (maggiore di 5 anni). In tali caso devono essere considerati forniture dell'ordine di: - 8 Kg per medicai di tre anni in buone condizioni e prati di oltre cinque anni; - 6 kg per medicai diradati; kg per prati di trifoglio e prati di breve durata; - 3 Kg per barbabietola mais soia e girasole; - tracce per frumento e altri cereali autunno-vernini. Quando i residui colturali hanno un rapporto Carbonio/Azoto superiore a 3 l'immobilizzazione dell'azoto diventa predominante. L'azoto assimilabile per la coltura successiva si riduce nel caso di interramento di paglie di cereali o stocchi di mais rispettivamente di 3 Kg/ha e di 4 Kg/ha;

76 N F = disponibilità di N derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente. In questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall'apporto di letame dell'anno precedente pari ad una percentuale minima del 3% dell'azoto apportato; A N = apporti manuali consistenti in: - Fornitura di azoto dal suolo L'azoto disponibile nel suolo è collegato con il tenore di materia organica il cui tasso di mineralizzazione varia con la tessitura il regime termico e idrico e l'intensità delle lavorazioni. In Italia i tenori di materia organica sono molto variabili ma generalmente escludendo le aree di più recente bonifica in cui è presente anche torba i valori sono compresi tra % e 3%: valori superiori sono valutati come elevate dotazioni. Il CBPA stima che nel periodo di più accentuata mineralizzazione (dalla primavera all'autunno) la materia organica possa fornire 3 kg di azoto assimilabile per ogni unità percentuale di materia organica nel suolo. La disponibilità effettiva di questi quantitativi deve essere proporzionata alla durata del ciclo colturale e valutata in considerazione dell'entità delle precipitazioni. A titolo esemplificativo si riportano i seguenti indici: - cereali autunno vernini: 3/5 dell'azoto mineralizzato - bietola e girasole: /3 dell'azoto mineralizzato - sorgo: 3/4 dell'azoto mineralizzato - mais: l'intero ammontare - Fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche L'apporto di azoto dovuto alle deposizioni atmosferiche (piogge e pulviscolo atmosferico) può essere stimato pari a circa kg per ettaro e per anno; F C è la quantità di N apportata col concime chimico o minerale; K C è il coefficiente di efficienza () relativo agli apporti di concime chimico (F C ). In genere si considera il % del titolo commerciale del concime azotato; F O è la quantità di N apportata con il concime organico (effluenti zootecnici fanghi di depurazione acque reflue recuperate di cui al D.M. n. 85/3 ecc.); K O è il coefficiente di efficienza () relativo agli apporti di fertilizzante organico (F O ). Esso varia in funzione della coltura dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle strutture del suolo. L'obiettivo di ottimizzare gli apporti al fine di conseguire la massima efficienza di impiego dei diversi tipi di fertilizzanti comporta l'individuazione di coefficienti di efficienza specifici a scala aziendale o territoriale. In assenza di determinazioni specifiche i valori di riferimento di K O si ottengono secondo le indicazioni contenute nelle tabelle e nel caso di liquami. Al fine di contenere le

77 perdite in conformità a quanto previsto dall'allegato V parte A del decreto MiPAF il PUA deve prevedere epoche e modalità di distribuzione dei liquami atte a garantire per i liquami delle specie zootecniche più comuni e per le diverse tessiture dei suoli valori di K O a scala aziendale non inferiori al 6% per i liquami suinicoli e avicoli e al 5% per i liquami bovini. Per i letami il coefficiente di efficienza va assunto pari almeno al 4%. Le asportazioni colturali che compaiono al secondo membro dell'equazione di bilancio si calcolano moltiplicando i coefficienti unitari di asportazione (B) di cui alla tabella del Suballegato II (da: Tab. dell'allegato 3 "Norme tecniche per i piani di fertilizzazione" al Bando pubblico - annualità - della misura 4 del PSR 7/3 -Delib.G.R. 8 maggio n. 86 ) per la produzione che ragionevolmente in riferimento ai risultati produttivi conseguiti negli anni precedenti si prevede di ottenere (Y). Per colture non riportate nella tabella del Suballegato II si tiene conto di quanto previsto nel CBPA in merito alle stime dei fabbisogni di azoto riportate nella Tabella del Codice stesso. Le modalità di fertilizzazione effettivamente adottate (fatti salvi i controlli a campione svolti nelle aziende) e le modalità secondo cui vengono adeguati i piani di fertilizzazione alle condizioni particolari della specifica annata agraria devono essere riportate nel "Registro Aziendale" di cui all'art. 5. Tabella - Definizione dell'efficienza dell'azoto da liquami in funzione delle colture delle modalità ed epoche di distribuzione () Colture Epoche Modalità Efficienza Mais prearatura su terreno Alta Sorgo da granella ed erbai primaverili -estivi primaverile nudo o stoppie prearatura estiva o su paglie o stocchi su Media Bassa autunnale terreno nudo o stoppie Copertura con interrament o senza interrament o alta Media

78 Cereali autunnovernini ed erbai autunnoprimaverili Colture di secondo raccolto Prati di graminace e misti o medicali prearatura su paglie e Media estiva stocchi prearatura su terreno Bassa estiva nudo e stoppie fine inverno primavera Copertura Media Estiva preparazione Alta del terreno estiva in con Alta copertura interrament o Copertura senza Media interrament o Fertirrigazione Copertura Media prearatura su paglie o Alta Media primaverile stocchi su terreno nudo o stoppie prearatura su paglie o Media estiva o stocchi su Bassa autunnale terreno nudo o stoppie dopo i tagli con Alta Media primaverili interrament o senza interrament o dopo i tagli con Alta Media estivi interrament o senza

79 interrament o autunno precoce con interrament Media Bassa o senza interrament o Pioppeti e arboree Reimpianto maggiosettembre con terreno inerbito con terreno lavorato Bassa Alta Media () I livelli di efficienza riportati in tabella possono ritenersi validi anche per i materiali palabili ed ammendanti ovviamente per quelle epoche e modalità che ne permettono l'incorporamento al terreno Tabella - Coefficienti di efficienza dei liquami provenienti da allevamenti di suini bovini ed avicoli Interazione tra epoche di applicazione e tipo di terreno E f f i c i e Tessitura Tessitura media Tessitura fine n grossolana z a ( ) A S B A S B A S B v u o v u o v u o i i v i i v i i v c n i c n i c n i o i n o i n o i n

80 l i i ( ) l i i l i i A l t a e f f i c i e n z a M e d i a e f f i c i e n z a B

81 a s s a e f f i c i e n z a () La scelta del livello di efficienza (alta media o bassa) deve avvenire in relazione alle epoche di distribuzione () I coefficienti di efficienza indicati per i liquami bovini possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio () Ai fini del calcolo del bilancio dell'azoto per efficienza di fertilizzazione si intende l'efficienza di recupero data dal rapporto tra l'azoto recuperato nei tessuti vegetali e quello applicato. Suballegato IV Contenuti della comunicazione completa per le aziende con produzione/utilizzazione al campo di azoto da effluenti di allevamento superiore a 6 kg/anno nonché nel caso di aziende di cui all'articolo 9 del Decreto MiPAF A) PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO La comunicazione deve contenere: a) l'identificazione univoca dell'azienda; b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda; c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;

82 d) la consistenza dell'allevamento la specie la categoria e l'indirizzo produttivo degli animali allevati calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella suballegato I (3) e la durata del ciclo produttivo nel caso di allevamento avicolo; e) la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti ed il quantitativo di azoto prodotto calcolati sulla base dei valori delle tabelle e suballegato I; () f) il volume degli effluenti di allevamento da computare per lo stoccaggio utilizzando come base di riferimento la tabella suballegato I e tenendo conto degli apporti meteorici; g) il tipo di alimentazione ed i consumi idrici; h) il tipo di stabulazione ed il sistema di rimozione delle deiezioni adottato; i) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende e del relativo titolare e/o rappresentante legale alle quali gli effluenti di allevamento sono eventualmente ceduti ai fini dello stoccaggio e dello spandimento nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi ed il relativo contenuto di azoto; (4) B) PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO La comunicazione deve contenere: a) il numero il codice identificativo la capacità le caratteristiche e l'ubicazione con gli estremi catastali degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento delle acque di lavaggio di strutture attrezzature ed impianti zootecnici. Nel caso delle lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 9 giorni deve essere specificato se vengono stoccate sotto forma di cumuli temporanei in campo al termine del ciclo produttivo; b) il volume degli effluenti di allevamento assoggettati oltre che allo stoccaggio alle altre forme di trattamento (specificare le forme di trattamento); c) i valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio; d) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende e del relativo titolare e/o rappresentante legale alle quali gli effluenti di allevamento sono eventualmente ceduti ai fini dello spandimento nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi ed il relativo contenuto di azoto; (5) ) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende e del relativo titolare e/o rappresentante legale dalle quali gli effluenti di allevamento sono eventualmente acquisiti ai fini dello stoccaggio e spandimento nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi ed il relativo contenuto di azoto; (6)

83 Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti da dettagliare in una relazione tecnica e da supportare con misure dirette la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui alle predette tabelle. Le misure accennate dovranno seguire uno specifico piano di campionamento concepito secondo le migliori metodologie disponibili di cui sarà fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato competente e allegata alla comunicazione. C) PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLO SPANDIMENTO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO La comunicazione deve contenere:. l'identificazione univoca dell'azienda qualora l'azienda non effettua le attività di cui alla lettera A;. l'identificazione univoca del titolare e/o del legale rappresentante dell'azienda qualora l'azienda non effettua le attività di cui alla lettera A; 3. l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi qualora l'azienda non effettua le attività di cui alla lettera A; 4. la superficie agricola totale aziendale; 5. la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale; 6. l'identificazione catastale dei terreni destinati allo spandimento degli effluenti di allevamento attraverso: - l'elenco degli estremi catastali; - superficie catastale; - l'elenco degli appezzamenti oggetto di spandimento degli effluenti di allevamento da evidenziare nella planimetria di cui al capitolo 6 paragrafo 6. dell'allegato A e relativa superficie; 7. l'estensione dei terreni al netto delle superfici aziendali non destinate ad uso produttivo; 8. le attestazioni del titolo d'uso degli appezzamenti oggetto di spandimento degli effluenti di allevamento; 9. la dichiarazione da parte di chi conduce a vario titolo gli appezzamenti non in possesso del comunicante e oggetto di spandimento degli effluenti di allevamento attestante la messa a disposizione degli appezzamenti stessi;. l'individuazione e la superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;. l'ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;. la distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti di allevamento;

84 3. le tecniche di distribuzione con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità; 4. i dati identificativi dell'azienda o delle aziende dalle quali gli effluenti di allevamento sono eventualmente acquisiti ai fini dello spandimento nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi ed il relativo contenuto di azoto; (7) 5. periodi di spandimento previsti. D) NEL CASO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ANCHE DI ACQUE REFLUE La comunicazione deve contenere in aggiunta almeno i seguenti elementi conoscitivi:. l'identificazione catastale del sito oggetto dello spandimento attraverso: - l'elenco degli estremi catastali; - superficie catastale; - l'elenco degli appezzamenti oggetto di spandimento delle acque reflue da evidenziare nella planimetria di cui al capitolo 6 paragrafo 6. dell'allegato A e relativa superficie;. il volume stimato e tipologia di acque reflue annualmente prodotte; 3. le analisi delle acque reflue che indichino almeno PH SAR conducibilità elettrica azoto totale fosforo totale e potassio; 4. la capacità le caratteristiche il numero e l'ubicazione con gli estremi catastali degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture attrezzature ed impianti; 5. il tipo di utilizzazione: specificare se trattasi di utilizzazione concimante irrigua e/o per veicolazione di fertilizzanti; 6. dosi di acque reflue da distribuire per singola coltura espresse in metri cubi e le dosi di acque reflue da distribuire complessivamente espresse in metri cubi; 7. fabbisogno irriguo di ogni singola coltura espresso in metri cubi e fabbisogno irriguo aziendale complessivo espresso in metri cubi; 8. le tecniche di distribuzione con specificazione di macchine e/o attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità; 9. le attestazioni del titolo d'uso dei terreni degli appezzamenti oggetto di spandimento degli effluenti di allevamento;. la dichiarazione da parte di chi conduce a vario titolo gli appezzamenti non in possesso del comunicante e oggetto di spandimento delle acque reflue attestante la messa a disposizione degli appezzamenti stessi;. la distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione delle acque reflue;

85 . i dati identificativi dell'azienda alla quale le acque reflue vengono eventualmente cedute o dalle quali vengono eventualmente acquisite ai fini dell'utilizzazione agronomica nonché i quantitativi e la tipologia delle acque reflue stesse. 3. la dichiarazione dell'azienda ricevente le acque reflue che attesta l'impegno a riceverle indicandone le relative quantità e la disponibilità degli stoccaggi e/o delle superfici per lo spandimento delle stesse. (3) Nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle e il legale rappresentante dell'azienda potrà utilizzare tali valori determinati secondo le procedure citate nel suballegato I. (4) I dati di cui alla lettera A numero 9 sono compilati a cura del legale rappresentante dell'azienda nel caso in cui effettua soltanto le attività relative alla produzione. (5) I dati di cui alla lettera B numero 4 sono compilati a cura del legale rappresentante dell'azienda nel caso in cui effettua soltanto le attività relative alla produzione ed allo stoccaggio. (6) I dati di cui alla lettera B numero 5 sono compilati a cura del legale rappresentante dell'azienda nel caso in cui effettua soltanto le attività relative allo stoccaggio ed allo spandimento. (7) I dati di cui alla lettera C numero 4 sono compilati a cura del legale rappresentante dell'azienda nel caso in cui effettua soltanto le attività relative allo spandimento. Suballegato V Contenuti della comunicazione semplificata per le aziende con produzione/utilizzazione al campo di azoto da effluenti di allevamento superiore a 3. e fino a 6. kg/anno e per le aziende con produzione/utilizzazione di acque reflue A) PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DI ACQUE REFLUE La comunicazione deve contenere:. l'identificazione univoca dell'azienda;. l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda; 3. l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi; 4. la consistenza dell'allevamento specie e categoria degli animali allevati calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella suballegato I (8) e la durata del ciclo produttivo nel caso di allevamento avicolo; 5. il volume stimato e la tipologia di acque reflue annualmente prodotte;

86 6. i dati identificativi dell'azienda o delle aziende e del relativo titolare e/o rappresentante legale alle quali gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue sono eventualmente ceduti ai fini dello stoccaggio e dello spandimento nonché i quantitativi la tipologia degli effluenti stessi con il relativo contenuto di azoto e/o i quantitativi e la tipologia delle acque reflue; (9) 7. le analisi delle acque reflue che indichino almeno PH SAR conducibilità elettrica azoto totale fosforo totale e potassio. B) PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DI ACQUE REFLUE La comunicazione deve contenere:. il numero il codice identificativo la capacità le caratteristiche e l'ubicazione con gli estremi catastali degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento delle acque di lavaggio di strutture attrezzature ed impianti zootecnici e/o delle acque reflue. Nel caso delle lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 9 giorni deve essere specificato se vengono stoccate sotto forma di cumuli temporanei in campo al termine del ciclo produttivo;. i dati identificativi dell'azienda o delle aziende e del relativo titolare e/o rappresentante legale alle quali gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue sono eventualmente ceduti ai fini dello spandimento nonché i quantitativi la tipologia degli effluenti stessi con il relativo contenuto di azoto e/o i quantitativi e la tipologia delle acque reflue; () 3. i dati identificativi dell'azienda o delle aziende e del relativo titolare e/o rappresentante legale dalle quali gli effluenti di allevamento sono eventualmente acquisiti ai fini dello stoccaggio e spandimento nonché i quantitativi la tipologia degli effluenti stessi con il relativo contenuto di azoto e/o i quantitativi e la tipologia delle acque reflue. () C) PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLO SPANDIMENTO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DI ACQUE REFLUE La comunicazione deve contenere:. l'identificazione univoca dell'azienda qualora l'azienda non effettua le attività di cui alla lettera A;. l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda qualora l'azienda non effettua le attività di cui alla lettera A; 3. la superficie agricola totale aziendale; 4. la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale;

87 5. l'identificazione catastale dei terreni destinati allo spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue attraverso: a. l'elenco degli estremi catastali; b. superficie catastale; c. elenco degli appezzamenti oggetto di spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue da evidenziare nella planimetria di cui al capitolo 6 paragrafo 6. dell'allegato A e relativa superficie; 6. le attestazioni del titolo d'uso degli appezzamenti oggetto di spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue; 7. la dichiarazione da parte di chi conduce a vario titolo gli appezzamenti non in possesso del comunicante e oggetto di spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue attestante la messa a disposizione degli appezzamenti stessi; 8. i dati identificativi dell'azienda o delle aziende dalle quali gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue sono eventualmente acquisiti ai fini dello spandimento nonché i quantitativi la tipologia degli effluenti stessi con il relativo contenuto di azoto e/o i quantitativi e la tipologia delle acque reflue; () 9. periodi di spandimento previsti;. le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento e il tipo di utilizzazione delle acque reflue (per le acque reflue specificare se trattasi di utilizzazione concimante irrigua e/o per la veicolazione di fertilizzanti);. le quantità degli effluenti di allevamento da distribuire;. le dosi di acque reflue da distribuire per singola coltura espresse in metri cubi e le dosi di acque reflue da distribuire complessivamente espresse in metri cubi; 3. fabbisogno irriguo di ogni singola coltura espresso in metri cubi e fabbisogno irriguo aziendale complessivo espresso in metri cubi. (8) Nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle e il legale rappresentante dell'azienda potrà utilizzare tali valori determinati secondo le procedure citate nel suballegato I. (9) I dati di cui alla lettera A numero 6 sono compilati a cura del legale rappresentante dell'azienda nel caso in cui effettua soltanto le attività relative alla produzione. () I dati di cui alla lettera B numero sono compilati a cura del legale rappresentante dell'azienda nel caso in cui effettua soltanto le attività relative alla produzione ed allo stoccaggio. () I dati di cui alla lettera B numero 3 sono compilati a cura del legale rappresentante dell'azienda nel caso in cui effettua soltanto le attività relative allo stoccaggio ed allo spandimento

88 () I dati di cui alla lettera C numero 8 sono compilati a cura del legale rappresentante dell'azienda nel caso in cui effettua soltanto le attività relative allo spandimento. Suballegato VI Registro aziendale (Ai sensi del Reg. reg. n.... del...) Parte A Azienda Nome o ragione sociale Codice fiscale/partita IVA N. Iscrizione C.C.I.A.A. Sede legale dell'azienda: Via Comune C.A.P. Provincia Tipologia dell'azienda Ubicazione dell'azienda (solo se diverso dalla sede legale): Località Comune C.A.P. Provincia Titolare dell'azienda Cognome Nome Nato a il Codice fiscale Rappresentante legale dell'azienda: Cognome e nome Nato a il Codice fiscale Residente in via Comune C.A.P. Provincia Attività svolta Produzione Produzione e stoccaggio Stoccaggio e spandimento Spandimento Estremi della comunicazione: Protocollo n. del soggetto esonerato dalla comunicazione Il presente registro si compone di n. fogli Vidimazione n.... del... (giorno/mese/anno) Rappresentante legale Firma

89 Parte B N. Serie e n. progressiv o del document o di accompagnamento REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI Data Tipologia di Azienda di Azienda di Tipologia Tipo di effluente di Quantità Destinazione e relativa provenienz destinazion di acque Movimento allevament (mc) quantità a e reflue o (*) carico stoccaggio mc Codice Contenitore scarico spandimento mc carico stoccaggio mc Codice Contenitore scarico spandimento mc carico stoccaggio mc

90 Codice Contenitore scarico spandimento mc carico stoccaggio mc Codice Contenitore scarico spandimento mc carico stoccaggio mc Codice Contenitore scarico spandimento mc (*) Specificare se trattasi di stoccaggio di lettiere di avicoli con ciclo minore di 9 giorni sotto forma di cumuli in campo

91 REGISTRO AZIENDALE - PARTE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SPANDIMENTO (*) Parte C Firma del rappresentante legale dell'azienda Suballegato VII Documento di accompagnamento SUBALLEGATO VII DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ) Regolamento Regionale n..del.. Serie N. ) AZIENDA DA CUI ORIGINA IL MATERIALE TRASPORTATO Azienda Nome o ragione sociale Codice fiscale/partita IVA Sede legale dell azienda: Via Comune Provincia

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