COMUNE DI OULX (PROVINCIA DI TORINO)

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1 COMUNE DI OULX (PROVINCIA DI TORINO) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016 L anno duemilasedici addì diciassette del mese di marzo nella Sala Consiliare posta al 1 piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono Presenti i Signori: N. Cognome e nome Presente Assente 1. DE MARCHIS Paolo Sindaco X 2. BONNET Angelo Consigliere X 3. TERZOLO Paolo Maria Consigliere X 4. CHAREUN Francesca Consigliere X 5. PEJROLO Luca Consigliere X 6. MUSSANO Laura Consigliere X 7. BURGELLO Luciano Consigliere X 8. ARLAUD Luca Consigliere X 9. MARTINUZ Ivano Consigliere X Assiste il Segretario Comunale: SIGOT dott. Livio. Il Signor Prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

2 IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell articolo 1 della Legge n. 147 del (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, per servizi indivisibili comunali - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell art. 1 della Legge n. 147 del (legge di stabilità 2014): - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) - commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) VISTA la deliberazione di consiglio comunale con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo applicato per l annualità 2015; VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.5 del con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2015, pubblicata sul portale del federalismo in data ; TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. VISTA la Legge di stabilità 2016, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata in Gazzetta Ufficiale GU serie Generale n.302 del Suppl. Ordinario n. 70) con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina TASI: ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE QUOTA INQUILINO/UTILIZZATORE MA CONTINUA A VERSARE LA SUA QUOTA IL POSSESSORE DEL FABBRICATO LOCATO CON ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI -È istituita l imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate

3 nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. -Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. L occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all anno Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUSE A/1-A/8-A/9 PER LE QUALI E QUINDI APPLICABILE) E TERRENI AGRICOLI -Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; PER IL 2016 POSSIBILE MANTENERE MAGGIORAZIONE TASI ALLE STESSE CONDIZIONI Per l anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa delibera-zione del consiglio comunale la maggiora-zione della TASI di cui al comma 677 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l anno TASI ALIQUOTA FABBRICATI IMPRESA COSTRUTTRICE DESTINATI ALLA VENDITA -. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all azzeramento. TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IMPOSTA RIDOTTA AL 75% -Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all azzeramento.

4 «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento». INVIO DELIBERE TASI ENTRO IL 14 OTTOBRE..il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. TENUTO CONTO che la legge di stabilità 2016 prevede, tra l altro: -Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380- quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. TENUTO CONTO del differimento, dal 31 dicembre 2015 al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016; ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012; Udito il dibattito così brevemente riassumibile (secondo il regolamento per le riprese audio

5 video delle sedute del Consiglio, la registrazione delle sedute costituisce documento informatico che integra il verbale delle deliberazioni, riportando l intero dibattito): Il Sindaco chiede se il Consiglio è d accordo a fare una illustrazione complessiva dei vari punti su fiscalità locale. Il consesso acconsente, e quindi svolge una relazione, con l ausilio di slides, sui 3 punti fiscali all ordine del giorno; Bonnet: il quale svolge un intervento di cui consegna il seguente testo scritto:

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8 Con voto reso in forma palese, che da il seguente esito: 9 favorevoli su 9 presenti e votanti D E L I B E R A 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 2) di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso: a) i terreni agricoli, le abitazione principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ; b) l esclusione si applica anche alla quota di imposta occupante riferita all abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale; c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l imposta risulta applicabile; d) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell aliquota altri fabbricati, fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell art.1 della Legge n. 147 del (Legge di Stabilità 2014). 3) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2016 : - ALIQUOTA 0 (zero) per mille (di stabilire l'azzeramento dell aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge n. 147, per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9) - ALIQUOTA 0 (zero) per mille di stabilire l'azzeramento dell aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge n. 147, per tutti di fabbricati ed aree edificabili ; 4) Di dare atto pertanto che nell annualità 2016 non deve essere versata alcuna imposta TASI per azzeramento totale delle aliquote e non risulta quindi necessaria l individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI sarebbe diretta ; trovando tra l altro copertura il minor gettito 2016 dovuto alla esclusione per legge dall imposta delle abitazioni principali, con una maggiore assegnazione del fondo di solidarietà comunale sulla base del gettito effettivo TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale, relativo all anno 2015, 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al vigente Regolamento IUC 7) di dare atto che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione. 8) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

9 detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l Associazione nazionale dei comuni italiani. L efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l anno precedente. 9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con una seconda votazione palese che da il seguente esito: 9 favorevoli su 9 presenti e votanti Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del t.u. 267/00, vengono espressi, dai responsabili dei servizi, i seguenti pareri: Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016 a) UFFICIO FINANZIARIO parere in merito alla regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): FAVOREVOLE Oulx, Il Responsabile di Area GROS Paolo

10 Allegato alla deliberazione C.C. n. 21 del 17 MARZO 2016 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d Area che hanno sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all Albo Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge. IL PRESIDENTE Prof. DE MARCHIS Paolo firmato digitalmente IL SEGRETARIO COMUNALE SIGOT dott. Livio firmato digitalmente

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