del 31 ottobre 1995 (Stato 28 dicembre 2001) modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "del 31 ottobre 1995 (Stato 28 dicembre 2001) modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo."

Transcript

1 Ordinanza del DDPS 1 sull equipaggiamento personale (OEper-DDPS) del 31 ottobre 1995 (Stato 28 dicembre 2001) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 2, visti gli articoli 110 capoverso 2 e 114 capoverso 4 della legge militare 3 ; nonché gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoverso 4, 4, 8 capoversi 1 e 3, 11 capoverso 3, 12 capoverso 1, 16, 17 capoversi 1 e 3 e 19 dell ordinanza del 25 ottobre sull equipaggiamento personale; d intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina: Capitolo 1: Equipaggiamento Sezione 1: Entità Art. 1 Armamento L armamento personale comprende: a. le armi da fuoco portatili e le armi corte da fuoco, con gli accessori; b. le armi bianche con gli accessori e il coltello; c. la munizione da tasca. Art. 2 Vestiario Il vestiario personale comprende: a. per il militari uomini: 1. i caschi, 2. i copricaschi, 3. i berretti baschi, 4. i berretti, 5. la tunica, 6. la giacca d uscita, RU Nuova abbreviazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 2 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 3 RS RS

2 Equipaggiamento 7. le giacche, 8. i pantaloni, 9. il pullover, 10. le camicie, 11. le magliette, 12. le cravatte, 13. la T-shirt, 14. i mantelli, 15. l impermeabile d uscita, 16. la cintura, 17. la cintura dei pantaloni d uscita, 18. i guanti, 19. i gambali, 20. i gambali d equitazione e gli speroni; b. per i militari donne: 1. i caschi, 2. i copricaschi, 3. i berretti baschi, 4. i berretti, 5. la giacca, 6. la gonna, 7. i pantaloni, 8. il pullover, 9. la T-shirt, 10. le bluse, 11. la cravatta, 12. i mantelli, 13. l impermeabile d uscita, 14. la casacca, 15. la cintura, 16. il grembiule, 17. i guanti, 18. i gambali d equitazione e gli speroni; c. i distintivi. Art. 3 Calzature d ordinanza Le calzature d ordinanza personali comprendono: a. le scarpe; b. gli stivali da combattimento. 2

3 Equipaggiamento personale O del DDPS Art. 4 Pacchettaggio Il pacchettaggio personale comprende: a. il pacchettaggio da combattimento; b. i sacchi da montagna; c. il sacco effetti; d. la fiaschetta con bicchiere; e. la gavetta; f. le posate; g. la borsa di pulizia; h. il sacco a pelo; i. il baule; k. la tasca del telaio; l. la valigetta del medico; m. la tasca sanitaria; n. la tasca per carte; o. la cassa d ufficio. Art. 5 Oggetti d equipaggiamento speciali Gli oggetti d equipaggiamento speciali comprendono: a. le biciclette militari; b. gli strumenti musicali; c. i finimenti da sella; d. l apparecchio di protezione dell udito; e. la maschera di protezione ABC; f. gli occhiali da combattimento; g. i mezzi per l osservazione e il puntamento: 1. il binocolo, 2. la bussola, 3. il sitometro, 4. il goniometro per carte, 5. la tavola delle coordinate, 6. il disco calcolatore A; h. i mezzi d identificazione: 1. la targhetta di riconoscimento, 2. la tessera d identità, 3

4 Equipaggiamento Art il bracciale della Croce Rossa, 4. il bracciale federale. Oggetti obbligatori 1 Sono designati oggetti obbligatori gli articoli dell equipaggiamento personale (equipaggiamento) che, in caso di uscita anticipata dall esercito, il militare riceve gratuitamente in proprietà indipendentemente dalla durata del servizio prestato. 2 L Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri (Ufficio federale) designa gli oggetti obbligatori. Sezione 2: Fabbricazione e riserve Art. 7 In genere 1 L Aggruppamento dell armamento stabilisce i modelli e le norme per gli oggetti d equipaggiamento ed emana le prescrizioni tecniche. 2 Esso tiene una collezione di originali con figure e descrizioni degli oggetti d equipaggiamento dichiarati d ordinanza dal DDPS. 3 Può controllare in ogni momento e luogo il rispetto delle pertinenti prescrizioni. Art. 8 Autorizzazione per la fabbricazione e la vendita 1 L Aggruppamento dell armamento concede le autorizzazioni per la fabbricazione e la vendita di tessuti e uniformi in panno d ufficiale e ne tiene l elenco. 2 I militari hanno il diritto di far confezionare, a proprie spese, un uniforme d uscita 95 presso un fabbricante titolare dell autorizzazione dell Aggruppamento dell armamento. Art. 9 Fornitura di distintivi Ai fabbricanti è consentito fornire distintivi militari d ordinanza soltanto all Ufficio federale. Art. 10 Costituzione delle riserve 1 Le riserve sono costituite come segue: a. la riserva per le reclute, che comprende oggetti d equipaggiamento nuovi e allo stato di nuovo; b. la riserva di ristabilimento, che comprende oggetti d equipaggiamento funzionalmente ineccepibili. 2 Sono assegnati alle riserve del materiale d impiego, d istruzione e in prestito: a. gli oggetti d equipaggiamento non più idonei per la riserva delle reclute o per la riserva di ristabilimento; 4

5 Equipaggiamento personale O del DDPS b. i capi d uniforme dell equipaggiamento che, per motivi riguardanti l ordinanza, lo stato o la taglia, non possono più essere utilizzati per la riserva delle reclute o la riserva di ristabilimento. Capitolo 2: Consegna dell equipaggiamento Sezione 1: Consegna ai militari Art. 11 Consegna del primo equipaggiamento Il primo equipaggiamento è consegnato alle reclute dall arsenale della piazza d armi nelle scuole reclute conformemente alle istruzioni dell Ufficio federale. Art. 12 Oggetti d equipaggiamento supplementari per i quadri 1 L Ufficio federale stabilisce: a. gli oggetti d equipaggiamento supplementari; b. quali oggetti del precedente equipaggiamento possono essere conservati. 2 Gli oggetti d equipaggiamento supplementari sono consegnati dall arsenale della piazza d armi nella scuola per quadri interessata. Art. 13 Munizione da tasca L Ufficio federale emana le istruzioni per la consegna e il cambio della munizione da tasca. Art. 14 Consegna di calzature d ordinanza ai reclutati prima del servizio Chi, prima di entrare in servizio nella scuola reclute, vuole abituarsi a portare gli stivali da combattimento, presentando il libretto di servizio ne può ottenere un paio presso l arsenale più vicino. Art. 15 Idoneità all impiego delle calzature civili Le calzature civili portate con sé in servizio militare al posto delle calzature d ordinanza devono rispettare le prescrizioni tecniche dell Ufficio federale. Art. 16 Vendita di calzature d ordinanza 1 Le calzature d ordinanza sono vendute ai prezzi di tariffa stabiliti nell appendice 2. 2 L Ufficio federale regola le condizioni per la vendita a prezzo ridotto. Art. 17 Iscrizione nel libretto di servizio La consegna, l adattamento, la restituzione e la cessione degli oggetti d equipaggiamento devono essere iscritti nel libretto di servizio secondo le istruzioni dell Ufficio federale. 5

6 Equipaggiamento Sezione 2: Consegna ai membri delle Corpo delle guardie di confine Art. 18 Gli uomini appartenenti al Corpo delle guardie di confine (Cgcf) ricevono l equipaggiamento all inizio dell istruzione di base, le donne appartenenti a detto Corpo, all inizio del corso preparatorio. Sezione 3: Equipaggiamento in prestito per membri di altre organizzazioni Art. 19 Corpi di polizia 1 I militari esentati dal servizio giusta l articolo 18 capoverso 1 lettera f della legge militare 5, alla loro entrata in un Corpo di polizia cantonale o comunale, possono: a. conservare il fucile d assalto 57 o 90; b. scambiare la pistola con un fucile d assalto 57; c. ricevere un fucile d assalto 57 se non sono armati. 2 Oltre all arma sono consegnati: a. la baionetta con il portafodero; b. il cinturone; c. l apparecchio di protezione dell udito. 3 Il competente comando di polizia decide in merito alla scelta del genere di arma. 4 L armamento è consegnato in prestito e deve essere iscritto nel libretto di servizio. Art. 20 Protezione civile 1 Gli ex militari, in quanto obbligati alla protezione civile, conservano in prestito gli oggetti d equipaggiamento designati dall Ufficio federale d intesa con l Ufficio federale della protezione civile. 2 Gli oggetti in prestito sono iscritti nel libretto di servizio. Capitolo 3: Controllo dell equipaggiamento Sezione 1: Ispezione in servizio e fuori del servizio Art. 21 Ispezione tecnica in servizio 1 L ispezione tecnica in servizio è effettuata da organi del competente arsenale cantonale, con il supporto dell Ufficio federale. 5 RS

7 Equipaggiamento personale O del DDPS Il comandante della Grande Unità designa, d intesa con l arsenale, le formazioni da ispezionare. Art. 22 Ispezione fuori del servizio 1 L ufficio che fa la chiamata annuncia all arsenale cantonale del Cantone di domicilio i soldati e gli appuntati che non hanno prestato servizio militare da oltre cinque anni. 2 L arsenale chiama i militari obbligati all ispezione, in civile, per il controllo del loro equipaggiamento e annuncia l esecuzione alle autorità militari tenitrici del controllo. 3 I militari sono chiamati al massimo una volta all ispezione fuori del servizio del loro equipaggiamento. Nell anno del proscioglimento dagli obblighi militari non devono assolvere alcuna ispezione fuori del servizio. Sezione 2: Ispezione delle armi Art. 23 Scuola reclute 1 L ispezione delle armi è parte dell istruzione; essa è eseguita nelle ultime due settimane della scuola reclute, in ogni caso dopo l ultimo tiro di combattimento. 2 L ispezione delle armi è eseguita dai controllori d armi. 3 Essi impartiscono ai quadri un istruzione sull organizzazione e sull esecuzione dell ispezione delle armi e possono essere chiamati a collaborare all istruzione sulla manutenzione delle armi. Art. 24 Servizi d istruzione 1 L ispezione delle armi nel servizio d istruzione è eseguita dalla truppa. 2 La prestazione di servizio certificata nel libretto di servizio dal comandante vale contemporaneamente come attestazione dell avvenuto compimento dell ispezione delle armi. 3 D intesa con il comandante della Grande Unità, l Ufficio federale può eseguire controlli delle armi presso la truppa con personale proprio. Tali controlli sostituiscono l ispezione delle armi da parte della truppa. 4 Se, dopo il controllo delle armi da parte di organi dell Ufficio federale, l armamento personale è ulteriormente utilizzato, deve essere eseguito il servizio di parco conformemente al regolamento dell arma. 5 Nel servizio d istruzione, i controllori d armi dirigono il perfezionamento tecnico degli armaioli, segnatamente per quanto concerne l organizzazione e l esecuzione dell ispezione delle armi presso la truppa. 7

8 Equipaggiamento Art. 25 Cgcf e altre organizzazioni 1 Al termine dell istruzione di base dei membri del Cgcf ha luogo un ispezione delle armi (fucile d assalto e pistola) diretta dal competente controllore d armi. 2 Le altre ispezioni delle armi hanno luogo, d intesa con il comando delle guardie di confine, sotto la direzione del controllore d armi, secondo le direttive dell Ufficio federale. 3 Le armi dei Corpi di polizia provenienti dalle scorte della Confederazione devono essere controllate regolarmente, previo accordo, dai controllori d armi dell Ufficio federale. Capitolo 4: Ristabilimento e riequipaggiamento Sezione 1: Disposizioni generali Art. 26 Principio 1 Gli oggetti d equipaggiamento non più utilizzabili vengono riparati o cambiati, di regola, con oggetti della medesima ordinanza. 2 In caso di riequipaggiamento dopo tre anni o più, i militari ricevono gratuitamente oggetti d equipaggiamento usati se non dispongono più di quelli lasciati loro in occasione della restituzione. Art. 27 Prescrizioni di ristabilimento particolari L Ufficio federale emana prescrizioni di ristabilimento per: a. gli oggetti d equipaggiamento speciali; b. i seguenti articoli del vestiario personale: 1. l impermeabile d uscita, 2. la cintura dei pantaloni d uscita, 3. le camicie, 4. la cravatta, 5. la T-shirt, 6. le bluse. Art. 28 Riparazione e cambio 1 La truppa consegna all arsenale gli oggetti d equipaggiamento difettosi che non può riparare da sé; sono eccettuate le calzature militari. 2 Su richiesta, il comandante di truppa deve dare informazioni in merito alla causa del danno. 8

9 Equipaggiamento personale O del DDPS Art. 29 Sostituzione e importo da pagare 1 In caso di comportamento colpevole, gli oggetti d equipaggiamento mancanti devono essere sostituiti contro pagamento. 2 L importo da pagare corrisponde al prezzo di tariffa, sul quale sono accordate le seguenti deduzioni: a. per ogni anno di servizio, 2 per cento; b. per 20 giorni di servizio, un ulteriore 2 per cento. 3 L Ufficio federale regola la definizione degli anni di servizio e le eccezioni per le quali non è accordata alcuna deduzione. Art. 30 Cgcf e altre organizzazioni I membri del Cgcf e di altre organizzazioni hanno il diritto di ricevere, per l uso in servizio, gli oggetti d equipaggiamento secondo le prescrizioni dell Ufficio federale. Sezione 2: Riparazioni di armi da fuoco d ordinanza Art. 31 Principio 1 Gli armaioli e le aziende di meccanica di precisione o di piccola meccanica che occupano un armaiolo possono essere autorizzati a eseguire riparazioni di armi da fuoco d ordinanza. 2 Essi devono disporre delle installazioni necessarie. 3 Per il rilascio dell autorizzazione è percepita una tassa. Art. 32 Condizioni 1 L Ufficio federale rilascia l autorizzazione se l armaiolo: a. dispone di una formazione professionale completa; b. è un cittadino svizzero o uno straniero in possesso del permesso di domicilio; c. gode di buona reputazione; d. ha frequentato con successo il corso dell Ufficio federale per la riparazione di armi da fuoco d ordinanza. 2 L Ufficio federale può prevedere condizioni per il singolo caso. Art. 33 Revoca dell autorizzazione L autorizzazione può essere revocata dall Ufficio federale se: a. non è più adempita una delle condizioni previste dagli articoli 31 e 32; b. le riparazioni sono state eseguite in maniera lacunosa o contraria all ordinanza; 9

10 Equipaggiamento c. sono state effettuate modificazioni non autorizzate. Art. 34 Controllo e competenze 1 I titolari delle autorizzazioni secondo l articolo 31 sono sottoposti al controllo del competente controllore d armi. 2 Essi sono tenuti a procurarsi i pezzi di ricambio d ordinanza esclusivamente presso la ISAR Impresa svizzera di sistemi d arma e devono attenersi ai prezzi di tariffa. Tali pezzi di ricambio possono essere utilizzati soltanto per la riparazione di armi d ordinanza. È vietata la rivendita ai non aventi diritto. 3 Le riparazioni delle armi devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni dell Aggruppamento dell armamento e dell Ufficio federale. 4 Dev essere tenuto un controllo delle riparazioni eseguite alle armi da fuoco d ordinanza nonché delle armi in deposito. Le armi da riparare o in deposito devono essere assicurate contro i danni derivanti dagli incendi. 5 La sostituzione della canna può essere eseguita solo con l autorizzazione del controllore d armi, al quale va consegnata la canna sostituita, senza diritto a indennità. Sezione 3: Riparazione di calzature d ordinanza Art. 35 Principio 1 Le riparazioni di calzature militari (calzature d ordinanza o calzature civili di qualità equivalente) sono eseguite da calzolai civili che dispongono dell apposita autorizzazione. 2 Quando nel luogo di stazionamento della truppa o in un raggio di 20 chilometri da esso non è disponibile alcun titolare dell autorizzazione, possono eccezionalmente essere presi in considerazione altri calzolai in grado di eseguire un lavoro impeccabile. Art. 36 Condizioni 1 L Ufficio federale rilascia l autorizzazione se il calzolaio: a. dispone di una formazione professionale completa e di un laboratorio con le installazioni necessarie; b. è un cittadino svizzero o uno straniero in possesso del permesso di domicilio; c. gode di buona reputazione; d. ha frequentato con successo il corso dell Ufficio federale per la riparazione di calzature militari. 2 L Ufficio federale può prevedere condizioni per il singolo caso. 10

11 Equipaggiamento personale O del DDPS Art. 37 Assunzione delle spese 1 La Confederazione si assume le spese per le riparazioni di calzature militari. 2 Sono escluse le spese per le risuolature durante la Scuola di stato maggiore e per comandanti nonché durante il servizio d istruzione. 3 Le scarpe d uscita non possono essere riparate a spese della Confederazione. 4 L Ufficio federale regola i dettagli. Art. 38 Difetti di materiale o di fabbricazione Le calzature d ordinanza che accusano o per le quali si sospettano difetti di materiale o di fabbricazione devono essere spedite all arsenale più vicino, munite di un etichetta di riparazione e accompagnate dal libretto di servizio. Art. 39 Danni straordinari 1 In caso di danni straordinari che non possono essere riparati e sono la conseguenza diretta di un infortunio di servizio o dell esecuzione di un ordine, la Confederazione: a. sostituisce le calzature d ordinanza; o b. versa un risarcimento adeguato per le calzature civili. 2 Le calzature danneggiate vengono consegnate all arsenale con un rapporto del comandante di truppa sulle cause del danneggiamento. Art. 40 Esecuzione delle riparazioni 1 La truppa deve consegnare per tempo le calzature al calzolaio, in modo che le riparazioni possano essere eseguite con cura e durante le normali ore di lavoro. 2 Il calzolaio esegue le riparazioni nel proprio laboratorio. 3 La truppa fornisce gratuitamente il materiale per le piccole riparazioni ai tacchi e alle suole di gomma, prelevandolo dalle scorte dell esercito e controllandone l uso appropriato. 4 L Ufficio federale regola i dettagli. Art. 41 Fatturazione 1 Le riparazioni sono fatturate conformemente alla tariffa dell appendice 3. 2 I comandanti di truppa possono autorizzare ore lavorative supplementari. 11

12 Equipaggiamento Capitolo 6: Deposito e ritiro Sezione 1: Procedura di deposito Art. 42 Deposito autorizzato Il comando di circondario competente per il luogo di domicilio del richiedente autorizza il deposito dell equipaggiamento dei militari presso l arsenale. Art. 43 Domanda di deposito I militari inviano la domanda di deposito, scritta e debitamente motivata, unitamente al libretto di servizio, al comando di circondario competente per il loro luogo di domicilio. Se necessario, esso sottopone la domanda, per esame, al caposezione militare o all autorità di polizia del Comune di domicilio del richiedente. Art. 44 Notifica della decisione Il comando di circondario competente comunica per scritto la decisione al richiedente. Art. 45 Deposito e controllo 1 L equipaggiamento dev essere depositato presso l arsenale con compiti cantonali del Cantone di domicilio del richiedente. In casi particolari, l arsenale competente può autorizzare un altro arsenale cantonale a procedere al ritiro e al deposito. 2 Dev essere tenuto un controllo degli oggetti d equipaggiamento depositati. Art. 46 Annuncio 1 Il comando di circondario competente comunica i depositi che autorizza o revoca: a. all arsenale, affinché invii la convocazione in vista del deposito o del ritiro dell equipaggiamento; b. al caposezione militare del luogo di domicilio del depositante. 2 L arsenale comunica alle autorità militari competenti: a. i militari che hanno depositato il loro equipaggiamento; b. la soppressione di depositi. Art. 47 Continuazione di un deposito 1 Se un depositante cambia indirizzo nell ambito della sezione militare, il comando di circondario competente fa verificare il diritto alla continuazione del deposito. 2 Se un depositante prende domicilio nell ambito di un altra sezione militare, la verifica è compito del comando di circondario competente per il nuovo luogo di domicilio. 12

13 Equipaggiamento personale O del DDPS Sezione 2: Depositanti obbligati al tiro Art. 48 I depositanti obbligati al tiro possono conservare la loro arma da fuoco portatile e la loro arma corta da fuoco. Sezione 3: Servizio militare Art. 49 Ritiro dell equipaggiamento Al più tardi otto giorni prima dell inizio del servizio militare, i depositanti devono ritirare il proprio equipaggiamento all arsenale o farlo spedire a proprie spese. Art. 50 Riconsegna dell equipaggiamento Dopo il licenziamento dal servizio militare, i depositanti che non possono recarsi personalmente all arsenale per riconsegnare il loro equipaggiamento, lo devono spedire entro dieci giorni, a proprie spese, direttamente all arsenale competente, allegandovi il libretto di servizio e l elenco degli oggetti d equipaggiamento depositati. Sezione 4: Militari domiciliati all estero Art I militari che abitano all estero in prossimità del confine svizzero e non fruiscono di un congedo per l estero, depositano il loro equipaggiamento nell arsenale cantonale più vicino al loro luogo di domicilio. 2 I militari abitanti in una località estera vicina al confine svizzero che lavorano in un azienda federale e restano assoggettati agli obblighi militari, possono depositare la loro arma personale al posto di dogana o di frontiera svizzero più vicino al loro domicilio all estero. 3 Essi non pagano tasse di deposito. Sezione 5: Ritiro dell equipaggiamento in caso d impiego dell esercito Art I depositanti devono ritirare personalmente e senza ritardo il loro equipaggiamento presso l arsenale: a. in caso di messa di picchetto della loro formazione; b. in caso di chiamata in servizio d appoggio o in servizio attivo della loro formazione. 13

14 Equipaggiamento 2 I depositanti domiciliati all estero ritirano il loro equipaggiamento soltanto in occasione della chiamata in servizio d appoggio o in servizio attivo della loro formazione. Sezione 6: Soppressione del deposito, cambio e sostituzione Art. 53 Soppressione del deposito 1 Se non sussistono più i presupposti per il deposito, il depositante deve ritirare spontaneamente il suo equipaggiamento dall arsenale. 2 L arsenale ne informa il comando di circondario che ha rilasciato l autorizzazione. Quest ultimo trasmette l avviso all autorità militare tenitrice del controllo. Art. 54 Cambio e sostituzione Gli oggetti d equipaggiamento mancanti o in cattivo stato vengono cambiati o sostituiti al momento del deposito. Se il cambio o la sostituzione avviene a spese del depositante, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29. Sezione 7: Ritiro Art I militari che trascurano o abusano del loro equipaggiamento devono essere segnalati dall arsenale al comando di circondario competente per il luogo di domicilio del colpevole; dopo aver esaminato i fatti, esso ordina, se del caso, il ritiro dell equipaggiamento e il suo deposito presso l arsenale. 2 Le disposizioni dell articolo 46 sono applicabili per analogia. 3 L arsenale fa verificare, almeno ogni tre anni, dal comando di circondario competente se le condizioni per il ritiro sono ancora valide. Se il ritiro è avvenuto per ragioni di natura preventiva per proteggere vite, occorre consultare il Gruppo della sanità. Capitolo 6: Equipaggiamento in prestito per l uso fuori del servizio Art Gli ex militari che alla loro uscita dall esercito non sono diventati proprietari del loro equipaggiamento, non lo possiedono più o la cui uniforme non è più della misura giusta possono ottenere in prestito gli oggetti d equipaggiamento necessari per tutto il tempo in cui sono membri attivi di una società o un associazione militare riconosciuta. La relativa domanda dev essere indirizzata all arsenale competente unitamente all attestazione di membro attivo. 14

15 Equipaggiamento personale O del DDPS Non hanno alcun diritto all ottenimento gli ex militari esclusi dal servizio militare o dall esercito. 3 Per l ottenimento di armi in prestito sono applicabili le disposizioni dell ordinanza del DDPS del 29 febbraio sul tiro fuori del servizio e le istruzioni del capo delle Forze terrestri per le gare della truppa fuori del servizio. 4 In caso di messa di picchetto dell esercito oppure, se essa non è ordinata, al più tardi alla mobilitazione dell esercito o di sue parti, gli oggetti d equipaggiamento ottenuti in prestito devono essere restituiti spontaneamente all arsenale competente. 5 Oggetti d equipaggiamento mancanti, danneggiati o sporchi devono essere cambiati, sostituiti o puliti. Se il cambio o la sostituzione avvengono a spese dell utilizzatore, sono applicabili le disposizioni degli articoli 28 e 29. Capitolo 7: Uso dell equipaggiamento fuori del servizio Art. 57 Oggetti d equipaggiamento 1 Il divieto di utilizzazione fuori del servizio non concerne: a. le armi da fuoco d ordinanza per partecipare agli esercizi di tiro eseguiti negli impianti di tiro riconosciuti dalle autorità militari cantonali competenti oppure sulle piazze di tiro in campagna autorizzate dagli ufficiali federali di tiro, nonché per partecipare a gare militari; b. gli apparecchi di protezione dell udito, gli occhiali da combattimento, i binocoli, le bussole, i sitometri; c. gli strumenti musicali; d. le calzature d ordinanza; e. i gambali, i calzoni d equitazione e i finimenti da sella; f. i pantaloni da lavoro 49 (soltanto per i pontonieri in occasione delle manifestazioni delle loro società); g. i sacchi da montagna e da combattimento 90, l imbracatura 90 (soltanto per chi porta la pistola), i sacchi effetti, le gavette, le posate, il coltello, le fiaschette, le borse di pulizia; h. i sacchi a pelo con le fodere esterne; i. i regolamenti non classificati, le carte e i documenti di lavoro analoghi; k. le valigette dei medici, le tasche sanitarie; l. le biciclette militari; m. le camicie d ordinanza, le bluse, la maglietta, la T-shirt, l impermeabile d uscita, i guanti grado di protezione 1 e 2, il pullover 74, il cinturone di cuoio d uscita; 6 RS

16 Equipaggiamento n. la targhetta di riconoscimento. 2 È consentito affidare l arma personale (arma da fuoco portatile o arma corta da fuoco) o in prestito a un terzo che intende partecipare a esercizi di tiro o a gare militari fuori del servizio secondo il capoverso 1 lettera a. 3 Il DDPS decide in merito alle domande per: a. portare seco all estero oggetti d equipaggiamento secondo il capoverso 1 lettere a, c, k e l; b. portare l uniforme all estero. Art. 58 Distintivi Gli ex militari che desiderano portare l uniforme d uscita in civile devono prima togliere tutti i distintivi. Capitolo 8: Riconsegna Sezione 1: Equipaggiamento dei militari Art. 59 Principio 1 Sono tenuti a riconsegnare l equipaggiamento all arsenale competente i militari: a. esentati dall obbligo di prestare servizio militare giusta l articolo 18 della legge militare 7 ; b. che si recano all estero con un congedo; c. dichiarati inabili al servizio; d. esclusi dall obbligo di prestare servizio militare in virtù degli articoli 21 a 24 della legge militare oppure dell articolo 37 del Codice penale militare 8 ; e. esclusi dall esercito in virtù degli articoli 12, 36 o 81 numero 2 del Codice penale militare 9 ; f. assegnati ai non incorporati in quanto aventi doppia cittadinanza; g. che, al momento del proscioglimento dall obbligo di prestare servizio militare, non soddisfano le condizioni per la cessione in proprietà dell equipaggiamento. 2 Gli eredi di militari deceduti devono restituirne l equipaggiamento. Art. 60 Proscioglimento dall obbligo di prestare servizio militare 1 Al proscioglimento dall obbligo di prestare servizio militare: 7 RS RS RS

17 Equipaggiamento personale O del DDPS a. sono riconsegnati gli oggetti d equipaggiamento per i quali vi è l obbligo della restituzione; b. è contrassegnata l arma ceduta in proprietà; c. possono essere comperati gli oggetti d equipaggiamento acquistabili. 2 I soldati, gli appuntati e i sottufficiali sono chiamati mediante ordine di marcia personale dal comando di circondario competente al più tardi quattro settimane prima del proscioglimento; gli ufficiali sono invitati. 3 I chiamati e gli invitati non ricevono né soldo né sussistenza né indennità per perdita di guadagno. Art. 61 Impedimento 1 I militari che non possono partecipare al proscioglimento alla data prevista inoltrano tempestivamente una domanda di dispensa debitamente motivata al comando di circondario competente per il loro luogo di domicilio. 2 Chi è dispensato dal proscioglimento o omette di parteciparvi deve restituire il suo equipaggiamento conformemente alla chiamata scritta dell arsenale competente. Sezione 2: Equipaggiamento dei membri del Cgcf Art. 62 Alla loro uscita dal Corpo, i membri del Cgcf devono riconsegnare all arsenale gli oggetti d equipaggiamento. Sono eccettuati gli oggetti ceduti in proprietà. Sezione 3: Equipaggiamento in prestito dei membri del Corpo di polizia Art. 63 All uscita dal Corpo di polizia, l armamento in prestito proveniente dalle scorte della Confederazione dev essere restituito all Ufficio federale. Capitolo 9: Cessione in proprietà Sezione 1: Equipaggiamento dei militari Art. 64 Diritto di proprietà 1 Chi è prosciolto dall obbligo di prestare servizio militare o, all uscita dall esercito, ha prestato 15 anni di servizio riceve gratuitamente in proprietà l intero equipaggiamento. 17

18 Equipaggiamento 2 Chi è stato a disposizione dell esercito per almeno dieci anni, ma meno di 15, riceve gratuitamente in proprietà due oggetti d equipaggiamento a scelta nonché gli oggetti obbligatori. 3 I militari istruiti che sono stati a disposizione dell esercito per meno di dieci anni ricevono gli oggetti obbligatori. 4 Chi lascia l esercito non istruito riceve gratuitamente soltanto gli oggetti d equipaggiamento designati dall Ufficio federale. 5 I militari incorporati oltre il limite d età diventano proprietari del loro equipaggiamento soltanto al loro proscioglimento definitivo dall obbligo di prestare servizio militare. 6 I militari che, dopo il ritorno da un congedo per l estero oppure dopo la revoca di un esenzione temporanea dal servizio o dell assegnazione alla protezione civile, non sono stati riequipaggiati o lo sono stati soltanto in parte, in occasione del proscioglimento dall obbligo di prestare servizio militare ricevono in proprietà gli stessi oggetti dei militari equipaggiati completamente. Questa regolamentazione è applicabile anche ai militari che, dopo la revoca di un esclusione, non sono stati equipaggiati o lo sono stati soltanto in parte. 7 L Ufficio federale regola i dettagli. Art. 65 Oggetti d equipaggiamento speciali Per la cessione in proprietà delle biciclette militari, degli strumenti musicali e dei finimenti da sella sono applicabili le prescrizioni dell Ufficio federale. Sezione 2: Acquisto di oggetti d equipaggiamento Sezione 3: Eccezioni Art. 66 Militari 1 I militari che non adempiono le condizioni per la cessione in proprietà dell equipaggiamento possono acquistare singoli oggetti d equipaggiamento secondo le prescrizioni dell Ufficio federale. 2 È esclusa la vendita di armi da fuoco portatili e di armi corte da fuoco a militari che non soddisfano le condizioni per la cessione in proprietà dell arma. Art. 67 Detentori di un moschetto 31 in prestito I detentori di un moschetto 31 in prestito possono acquistarlo. L Ufficio federale stabilisce il prezzo. 18

19 Equipaggiamento personale O del DDPS Sezione 3: Eccezioni Art I militari non ricevono in proprietà, né possono acquistare, alcun oggetto d equipaggiamento, se: a. sono esclusi dal servizio militare giusta gli articoli 21 a 24 della legge militare 10 oppure l articolo 37 del Codice penale militare 11 ; b. sono esclusi dall esercito giusta gli articoli 12, 36 o 81 numero 2 del Codice penale militare Chi è dichiarato inabile al servizio giusta i numeri NM IV (R) o NM 240 a 247, 250, 251, 253, 259 a 262, 270 a 275, 280 a 290, 306, 307, 392 e 393 della risoluzione del DDPS del 12 gennaio dell apprezzamento medico-militare dell idoneità al servizio (AMI III) non può diventare proprietario di un arma da fuoco portatile o di un arma corta da fuoco. Sezione 4: Equipaggiamento dei membri del Cgcf Art I membri del Cgcf equipaggiati di pistola, in caso di uscita dal Corpo senza reincorporazione nell esercito, ricevono gratuitamente una pistola Se lo desiderano, possono cambiarla, senza attestato di tiro, contro un fucile d assalto 57 o, fino ad esaurimento delle scorte, un moschetto 31. Condizione per tale cambio è che siano loro ceduti in proprietà oggetti d equipaggiamento. Sezione 5: Contrassegno di proprietà privata Art. 70 I controllori d armi o gli arsenali contrassegnano con la lettera «P», secondo le istruzioni dell Ufficio federale, le armi che diventano proprietà del militare. Capitolo 10: Disposizioni finali Art. 71 Esecuzione L Ufficio federale è incaricato dell esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni tecniche. 10 RS RS RS Non pubblicata nella RU. 19

20 Equipaggiamento Art. 72 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio

21 Equipaggiamento personale O del DDPS Appendice 1 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: 1. l ordinanza del DMF del 26 settembre concernente la munizione da tasca; 2. l ordinanza del DMF del 6 novembre concernente l acquisto del moschetto 31 consegnato in prestito; 3. l ordinanza del DMF del 12 novembre sull equipaggiamento delle truppe e degli ufficiali; 4. l ordinanza del 22 ottobre concernente l uso fuori servizio dell equipaggiamento delle truppa e di quello degli ufficiali; 5. l ordinanza del DMF del 2 dicembre concernente il vestiario dell esercito svizzero; 6. la risoluzione del DMF del 28 giugno che dichiara d ordinanza i capi dell uniforme d uscita dei sottufficiali e soldati; 7. l ordinanza del DMF del 7 ottobre sulla consegna di calzature militari; 8. l ordinanza del 7 ottobre sui prezzi di vendita delle calzature d ordinanza; 9. l ordinanza del 7 ottobre concernente il ritiro anticipato di calzature d ordinanza da parte delle reclute; 10. l ordinanza del DMF del 19 novembre sulla riparazione delle scarpe militari; 11. la risoluzione del DMF del 23 dicembre concernente la consegna di stivali d ordinanza ai granatieri paracadutisti; 12. la direttiva dell Intendenza del materiale da guerra del 20 agosto per l ispezione delle calzature nei corsi; 14 RFM RFM FUM 92 68, RFM 786, FUM RFM 793, FUM , , , RFM FUM 92 58, , FUM , , FUM RFM 854, FUM , , RFM RFM

22 Equipaggiamento 13. l ordinanza del DMF del 21 dicembre concernente l equipaggiamento delle guardie di confine; 14. l ordinanza del DMF del 26 febbraio sull equipaggiamento della polizia ferroviaria armata; 15. la risoluzione del DMF del 20 ottobre che regola il prestito dell armamento agli agenti ammessi in un corpo di polizia; 16. la circolare del DMF del 14 luglio concernente l armamento delle truppe sanitarie; 17. l ordinanza del DMF del 26 novembre sull equipaggiamento tecnico personale dei trombettieri e tamburini e la composizione della musica di reggimento e di battaglione indipendente; 18. l ordinanza del DMF del 2 aprile sulla consegna della maschera di protezione ABC 74; 19. le istruzioni dell Intendenza del materiale da guerra del 6 aprile concernenti la consegna della maschera di protezione ABC 74; 20. la risoluzione del DMF del 27 gennaio che dichiara d ordinanza il sacco da montagna modello 70; 21. l ordinanza del DMF del 14 febbraio concernente il sacco da viaggio per le donne del servizio complementare; 22. l ordinanza del DMF del 28 gennaio concernente le distinzioni militari; 23. l ordinanza del DMF del 28 gennaio concernente il casco modello 71; 24. l ordinanza del DMF del 28 gennaio concernente la pistola 9 mm modello 75; 25. l ordinanza del DMF del 30 settembre concernente la valigetta del medico; 26. l ordinanza del DMF del 5 giugno concernente l ispezione delle armi nelle scuole e nei corsi; 26 FUM RFM RFM RFM RFM RFM RFM RFM RFM RFM RFM RFM RFM RFM

23 Equipaggiamento personale O del DDPS la direttiva dell Intendenza del materiale da guerra del 21 giugno concernente l ispezione delle armi nelle scuole reclute; 28. la direttiva dell Intendenza del materiale da guerra del 14 giugno concernente l ispezione delle armi nei corsi. 40 RFM RFM

24 Equipaggiamento Appendice 2 (art. 16 cpv. 1) Prezzi di tariffa delle calzature d ordinanza Genere di calzature a scafo con 2 paia di scarpe interne 320 a scafo con 1 paio di scarpe interne 220 interne, sole (1 paio) 110 Stivali da combattimento 260 da marcia per militari donne

25 Equipaggiamento personale O del DDPS Appendice 3 42 (art. 41 cpv. 1) Tariffa delle riparazioni delle calzature militari Le posizioni della tariffa devono essere intese come prezzi massimi. Esse sono fondate su calcoli elaborati d intesa con l Associazione svizzera dei maestri calzolai e calzolai ortopedici. Le spese per il materiale e le forniture, i salari, le spese generali, il margine di guadagno sono compresi in tutti i prezzi (senza l imposta sul valore aggiunto). Posizione Genere della riparazione n. Genere di calzature Stivali da combattimento KS da marcia B da montagna BS da marcia per militari donne D+D 90 basse SCR DH a scafo SS 90 Il costo delle riparazioni a carico della Confederazione non deve superare per paio (senza supplemento per ore straordinarie) Apprezzamento delle scarpe e indennità di trasferta 1 Apprezzamento delle scarpe (al massimo un minuto per paio) al minuto all ora Indennità di trasferta dal laboratorio allo stazionamento della truppa e ritorno al minuto all ora Suole di gomma e riparazioni di tacchi e punte 3 Suole bloc di gomma, tipo «GRD», soltanto per scarpe da marcia B, compreso riconsolidamento del fondo e fresatura delle incavature al paio Suole bloc di gomma, tipo «GRD», soltanto per scarpe da montagna BS, compreso riconsolidamento del fondo e fresatura delle incavature 42 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DDPS del 9 nov. 2001, in vigore dal 1 gen (RU ). 25

26 Equipaggiamento Posizione Genere della riparazione n. Genere di calzature Stivali da combattimento KS da marcia B da montagna BS da marcia per militari donne D+D 90 basse SCR DH a scafo SS 90 al paio Suole bloc di gomma con tacco paracolpi, tipo «Raichle», soltanto per scarpe a scafo SS 90 al paio Suole piatte di gomma per stivali da combattimento KS, compresa rincollatura del bordo antintemperie secondo necessità al paio Suole bloc di gomma o suole piatte, tipo «GRD», per scarpe da marcia per militari donne, compreso riconsolidamento del fondo al paio Strisce di gomma «M» per tacchi e punte (fornite dalla truppa), rinforzo compreso secondo necessità al paio Mezzi tacchi profilati, tipo «GRD», soltanto per BS, SS 90, KS e scarpe da marcia per militari donne (mezzi tacchi forniti dalla truppa), rinforzo compreso al paio Punte profilate, tipo «GRD», soltanto per BS, SS 90, KS e scarpe da marcia per militari donne (punte fornite dalla truppa) al paio Tacchi di gomma per scarpe basse SCR (forniti dal calzolaio) al paio Mezze suole in gomma cellulare per scarpe basse SCR al paio Tacchi di gomma, tipo «GRD», compresa la fresatura delle incavature 26

27 Equipaggiamento personale O del DDPS Posizione Genere della riparazione n. Genere di calzature Stivali da combattimento KS da marcia B da montagna BS da marcia per militari donne D+D 90 basse SCR DH a scafo SS 90 al paio Riparazioni dei fondi/diverse piccole riparazioni (gomma e cuoio) 14 Sostituzione parziale del bordo antintemperie della punta al pezzo Rappezzature delle sottosuole di cuoio, incollate e riconsolidate al pezzo Rincollature di suole di gomma, comprese le forniture al minuto al massimo per calzatura Rincollature del bordo antintemperie (eccetto in caso di risuolatura) al minuto al massimo per calzatura Riparazione delle tomaie 18 Cucitura a macchina, compreso il materiale al minuto all ora Listini posteriori in cuoio cromato, completi, con tirante, cucitura compresa, soltanto per scarpe B al pezzo Rimozione del listino posteriore del tirante difettoso, cucitura compresa, soltanto per BS al paio Pezze per tomaia in cuoio cromato, cucitura compresa al pezzo Rivetti ribaditi, tipo «M», passanti per tiranti oppure occhielli al pezzo Fodera per talloni per le scarpe SCR al paio al pezzo

28 Equipaggiamento Posizione n. Genere della riparazione Genere di calzature Stivali da combattimento KS da marcia B da montagna BS da marcia per militari donne D+D 90 basse SCR DH a scafo SS Fodera per talloni per l interno delle scarpe a scafo al paio al pezzo Riparazioni diverse delle tomaie, come: incollatura «AGO» cucitura piatta comprese le forniture raddrizzare la punta rafforzare la mascherina bordatura al minuto al massimo per calzatura Indennità per strisce di gomma, mezzi tacchi e punte profilati «GRD», se la truppa non può fornirli (soltanto il materiale) 26 Strisce di gomma «M» per orli e punte al paio Mezzi tacchi profilati, tipo «GRD» al paio Punte profilate, tipo «GRD» al paio Fodera per talloni per KS 90 al paio al pezzo Indicizzazione Dal 1 gennaio 2002 si calcola con un indice pari a 100. L indicizzazione si basa sull indice svizzero dei prezzi al consumo del dicembre Supplementi per piccole quantità I supplementi per piccole quantità possono essere conteggiati come segue (dopo l indicizzazione, ma prima del calcolo dell imposta sul valore aggiunto): ammontare della fattura inferiore a 100 franchi = 20 franchi; ammontare della fattura inferiore a 200 franchi = 10 franchi. 28

29 Equipaggiamento personale O del DDPS Supplementi per ore straordinarie Secondo l articolo 41 capoverso 2 della presente ordinanza, il conteggio di ore straordinarie è consentito soltanto con l autorizzazione scritta del comandante di truppa. L autorizzazione dev essere allegata alla fattura. Dal lunedì al venerdì: dalle alle 22.00, il 25 per cento l ora = 18 franchi Dal lunedì al sabato: dalle alle 07.00, il 50 per cento l ora = 36 franchi Imposta sul valore aggiunto All importo della fattura è applicata l aliquota in vigore dell imposta sul valore aggiunto (IVA). L IVA può essere fatturata soltanto se è indicato il numero IVA. 29

30 Equipaggiamento 30

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale (OEPer-DDPS) Modifica del 9 novembre 2001 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina: I L appendice

Dettagli

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS) del 9 dicembre 2003 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM) 514.10 del 5 dicembre 2003 (Stato 22 marzo 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoversi 2 e

Dettagli

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM) del 5 dicembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoversi 2 e 3 nonché 150 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori (OAI-DDPS) 512.421 del 30 novembre 1995 (Stato 17 settembre 2002) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e

Dettagli

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS) 514.101 del 9 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2010) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e

Dettagli

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Ordinanza del DDPS sull identificazione militare 518.01 del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d intesa

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Regolamento i. Equipaggiamento supplementare per il personale militare

Regolamento i. Equipaggiamento supplementare per il personale militare Regolamento 51.009.01 i Equipaggiamento supplementare per il personale militare Valevole dal 01.01.2004 Stato al 01.01.2016 Regolamento 51.009.01 i Equipaggiamento supplementare per il personale militare

Dettagli

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sul servizio di volo militare Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) del 19 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b, 54, 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 57,

Dettagli

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del

Dettagli

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti (OEP) del 19 maggio 2003 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l articolo 32 dell ordinanza

Dettagli

Ordinanza sul tiro fuori del servizio

Ordinanza sul tiro fuori del servizio Ordinanza sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro) del 5 dicembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 63 capoversi 3 e 4, 125 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare

Dettagli

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003) Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) 512.271.1 del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto

Dettagli

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

Regolamento di servizio dell esercito svizzero Regolamento di servizio dell esercito svizzero (RS 95) Modifica del 9 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Il regolamento di servizio dell esercito svizzero del 22 giugno 1994 1 è modificato

Dettagli

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS) del 15 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2008) Il Dipartimento

Dettagli

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio (OAMP) del 5 dicembre 2003 Il Consiglio federale, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4

Dettagli

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo (OACMIL) 414.131.1 del 24 settembre 2004 (Stato 19 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 150

Dettagli

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali 415.022 del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sul servizio di volo militare Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) del 9 maggio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 3, 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b, 49 capoverso 3, 54, 55 capoverso

Dettagli

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione (OOFB) del 19 maggio 2003 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006)

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006) Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) 510.755 del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27 capoverso 4 e 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre

Dettagli

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero (OACata) 974.03 del 24 ottobre 2001 (Stato 1 agosto 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza sulla navigazione militare Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Modifica del 13 gennaio 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 marzo 2006 1 sulla navigazione militare è modificata come segue: Sostituzione

Dettagli

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza

Dettagli

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare [Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile [Signature] [QR Code] Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 agosto 2014 1 sul sistema d informazione del servizio

Dettagli

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare 512.271.1 del 4 dicembre 2003 (Stato 21 dicembre 2004) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS Ordinanza sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS) dell 8 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV) dell 11 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 1

Dettagli

MUNICIPIO DI CLARO. Ordinanza municipale concernente la fornitura degli indumenti di lavoro al personale del settore tecnico

MUNICIPIO DI CLARO. Ordinanza municipale concernente la fornitura degli indumenti di lavoro al personale del settore tecnico MUNICIPIO DI CLARO Ordinanza municipale concernente la fornitura degli indumenti di lavoro al personale del settore tecnico Il Municipio, richiamato il Regolamento organico dei dipendenti del Comune e

Dettagli

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Modifica del 27 settembre 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

REGOLAMENTO CORPO POMPIERI ACQUAROSSA REGOLAMENTO. del Corpo Pompieri di Acquarossa. (del 1. gennaio 2005) Art. 1 Costituzione:

REGOLAMENTO CORPO POMPIERI ACQUAROSSA REGOLAMENTO. del Corpo Pompieri di Acquarossa. (del 1. gennaio 2005) Art. 1 Costituzione: REGOLAMENTO del Corpo Pompieri di Acquarossa (del 1. gennaio 2005) Art. 1 Costituzione: a) Conformemente alla Legge sull organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della

Dettagli

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale

Dettagli

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero (LAPE) 1 del 21 marzo 1973 (Stato 1 gennaio 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario (OPers-PRA-DDPS) del 25 agosto 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Dipartimento

Dettagli

REGOLAMENTO FORNITURA ED USO

REGOLAMENTO FORNITURA ED USO REGOLAMENTO FORNITURA ED USO DELLE DIVISE DI SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE Art. Il presente regolamento disciplina la fornitura gratuita ad alcune categorie di dipendenti dell Unione Montana Alta Val

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Legge federale sui sistemi d informazione militari

Legge federale sui sistemi d informazione militari Legge federale sui sistemi d informazione militari (LSIM) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta: I La legge federale

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza sull assicurazione militare Ordinanza sull assicurazione militare (OAM) Modifica del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 novembre 1993 1 sull assicurazione militare è modificata come segue:

Dettagli

del 1 marzo 2006 (Stato 15 febbraio 2016)

del 1 marzo 2006 (Stato 15 febbraio 2016) Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) 510.755 del 1 marzo 2006 (Stato 15 febbraio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27 capoverso 4 e 56 capoverso 1 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio

Dettagli

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni (OFIgC) 817.191.54 del 1 marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1

Dettagli

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006) Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina: Ordinanza sulla cinematografia (OCin) 443.11 del 3 luglio 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 2001

Dettagli

Ordinanza del DDPS 1 concernente l amministrazione dell esercito

Ordinanza del DDPS 1 concernente l amministrazione dell esercito Ordinanza del DDPS 1 concernente l amministrazione dell esercito (OAE-DDPS) 510.301.1 del 12 dicembre 1995 (Stato 1 gennaio 2010) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione

Dettagli

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 921.211.1 del 2 agosto 1994 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,

Dettagli

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Oggetto. del 5 dicembre 1994 (Stato 8 gennaio 2002)

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Oggetto. del 5 dicembre 1994 (Stato 8 gennaio 2002) Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) 512.271 del 5 dicembre 1994 (Stato 8 gennaio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 3, 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera

Dettagli

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione

Dettagli

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 21 novembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 settembre 1998 1 sulle

Dettagli

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini Ordinanza sul controllo del commercio dei vini 916.146 del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso

Dettagli

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Ordinanza sull approntamento delle prove d origine 632.411.3 del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 capoverso 2 della legge federale sulle dogane 1

Dettagli

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza sul servizio civile Ordinanza sul servizio civile (OSCi) Modifica del 10 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 settembre 1996 1 sul servizio civile è modificata come segue: Art. 8 lett.

Dettagli

Ordinanza del DDPS sugli operatori di ricognitori telecomandati

Ordinanza del DDPS sugli operatori di ricognitori telecomandati Ordinanza del DDPS sugli operatori di ricognitori telecomandati 512.271.4 del 29 giugno 2000 (Stato 11 luglio 2000) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,

Dettagli

dell 11 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Capitolo 1: Contenuti dell istruzione al tiro fuori del servizio

dell 11 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Capitolo 1: Contenuti dell istruzione al tiro fuori del servizio Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro) 512.311 dell 11 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) 1 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 14 novembre 1973 2 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Sostituzione di espressioni 1 In tutto l atto l espressione

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per

Dettagli

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare 512.271.1 del 4 dicembre 2003 (Stato 4 luglio 2006) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello

Dettagli

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza sul servizio civile Ordinanza sul servizio civile (OSCi) Modifica del 6 marzo 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 settembre 1996 1 sul servizio civile è modificata come segue: Art. 7 Collaborazione

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) Modifica

Dettagli

del 20 dicembre 1982 (Stato 1 gennaio 2008)

del 20 dicembre 1982 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza sul lavoro a domicilio (OLLD) 822.311 del 20 dicembre 1982 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7, 9 e 20 della legge federale del 20 marzo 1981 1 sul lavoro

Dettagli

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione [Signature] [QR Code] Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifiche del [XXX] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1997 1 sui brevetti

Dettagli

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 Messaggio 2122 Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,

Dettagli

D Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

D Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare D Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 2001

Dettagli

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d identità, LDI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 38 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

COMUNE DI BORGOSATOLLO Provincia di Brescia

COMUNE DI BORGOSATOLLO Provincia di Brescia COMUNE DI BORGOSATOLLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione G.C. n.79 del 08/09/1999 Modificato con deliberazione G.C. n. 33

Dettagli

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport RS 0.415.951.41; RU 1982 443 Modifiche degli allegati I, II, III Entrate in

Dettagli

Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito

Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento; OC) Modifica del 20 ottobre 1999 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 gennaio 1991 1 sul collocamento

Dettagli

Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio

Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio (Ordinanza sugli impianti di tiro) del 15 novembre 2004 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sul traffico di rifiuti Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.

Dettagli

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta:

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta: Legge federale concernente l ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari Disegno del L Assemblea federale

Dettagli

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione del 13 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 113 della legge federale del 20 giugno 1930 1 sull espropriazione

Dettagli

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000) Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Basilea e per il

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA MASSA VESTIARIO PER I COMPONENTI DELLA POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO DELLA MASSA VESTIARIO PER I COMPONENTI DELLA POLIZIA LOCALE C O M U N E D I C O D O G N O (Provincia di Lodi) REGOLAMENTO DELLA MASSA VESTIARIO PER I COMPONENTI DELLA POLIZIA LOCALE Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 37 del 29.05.2003 Ripubblicato dal

Dettagli

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare (OMSVM) 1 512.271.1 del 4 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2017) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione

Dettagli

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio

Dettagli

Decreto federale Disegno

Decreto federale Disegno Decreto federale Disegno che approva la trasposizione dello scambio di note fra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici

Dettagli

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi 232.119 del 23 dicembre 1971 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 50 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) del 6 settembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 37a e 83 capoverso

Dettagli

COMUNE BELLINZAGO NOVARESE. (Provincia di Novara)

COMUNE BELLINZAGO NOVARESE. (Provincia di Novara) COMUNE di BELLINZAGO NOVARESE (Provincia di Novara) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L INSTALLAZIONE DEI CIRCHI E DELLE ATTIVITA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Legge federale sui sistemi d informazione militari

Legge federale sui sistemi d informazione militari Termine di referendum: 7 luglio 2016 Legge federale sui sistemi d informazione militari (LSIM) Modifica del 18 marzo 2016 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Codice penale militare e Procedura penale militare

Codice penale militare e Procedura penale militare Codice penale militare e Procedura penale militare (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI) 745.2 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 14 ottobre 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 delle legge federale del 4 ottobre 1974 1 a sostegno

Dettagli

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre

Dettagli