REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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1 COMUNE DI MORNICO AL SERIO (Mürnich) Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 21/11/2006 1
2 Indice Art.1 Istituzione del sistema tariffario Art.2 Deliberazione annuale della tariffa di riferimento Art.3 Determinazione ed articolazione della tariffa Art.4 Finalità e caratteristiche del sistema Art.5 Calcolo della tariffa parte fissa per le utenze domestiche Art.6 Calcolo della tariffa parte fissa per le utenze non domestiche Art.7 Parte variabile. Criteri per la determinazione delle tariffe per i rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio-sacchi prepagati Art.8 Criteri per la determinazione della tariffa relativa ai rifiuti ingombranti indifferenziati conferiti presso l area comunale attrezzata Art.9 Beni durevoli conferiti presso l area comunale attrezzata Art.10 Presupposto della tariffa Art.11 Superficie utile Art.12 Locali ed aree soggetti a tariffa Art.13 Locali ed aree non soggetti a tariffa Art.14 Denunce, inizio e cessazione dell occupazione o detenzione Art.15 Omessa, infedele ed incompleta denuncia Art.16 Riscossione della tariffa Art.17 Poteri del soggetto gestore del servizio Art.18 Rimborsi Art.19 Tariffa giornaliera di smaltimento Art.20 Abrogazione regolamento preesistente ed entrata in vigore Art.21 Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del comune 2
3 ART.1 ISTITUZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO Il Comune di Mornico al Serio svolge, in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22 su tutto il territorio. E istituito un sistema tariffario per la copertura dei costi relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani. La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Da tali costi sono esclusi quelli relativi agli edifici comunali, nella misura quantificata dall ente che dovrà tenere conto degli effettivi costi sostenuti per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti negli edifici comunali. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio. ART. 2 DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO Entro il 31 Dicembre, o comunque nel termine più ampio stabilito dalla legge, il Comune delibera le tariffe per ogni tipologia di utenza da applicare nell anno successivo. Nel caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l anno in corso. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe. ART. 3 DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ai servizi forniti, e all entità dei costi di gestione e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Il comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali basati sull effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie. 3
4 ART. 4 FINALITA E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA Il presente sistema fa applicazione del principio chi inquina, paga, con la conseguenza di favorire tra i cittadini, attraverso l incentivo economico, la riduzione della produzione dei rifiuti mediante l attenta differenziazione degli stessi finalizzata al recupero e al riciclaggio dei materiali riutilizzabili e al loro corretto smaltimento. Le tariffe sono pertanto determinate ove possibile in proporzione alle quantità dei rifiuti effettivamente prodotti da ciascun utente del servizio. La copertura dei costi relativi allo smaltimento dei rifiuti è garantita, per quelli raccolti a domicilio, dall obbligo che l utente ha di conferire i rifiuti indifferenziati in appositi sacchi da acquistare ad un prezzo corrispondente ai costi sostenuti dal Comune e, per i rifiuti ingombranti o di alcuni beni durevoli portati presso l area comunale attrezzata, dall obbligo di corrispondere un prezzo, proporzionato al peso del rifiuto indifferenziato conferito, che tenga conto dei relativi costi sostenuti dal Comune. Ad ogni utente viene consegnata una tessera magnetica personalizzata che dovrà essere utilizzata per l ingresso alla piattaforma ecologica e per la pesatura dei rifiuti a pagamento. I costi per i servizi relativi alle raccolte differenziate, quelli per i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché tutti gli altri costi riferibili alla gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione di quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti e di alcuni beni durevoli, per i quali si applica una tariffa commisurata all effettiva quantità di rifiuti conferiti dalla singola utenza, sono sostenuti da tutti gli utenti dei relativi servizi mediante l applicazione di una tariffa annuale, la cui misura è determinata dall Ente secondo i criteri e le articolazioni previsti dal D.P.R. 158/99. Per quanto attiene la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, all entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al contratto in essere con la ditta incaricata. ART. 5 CALCOLO DELLA TARIFFA PARTE FISSA PER LE UTENZE DOMESTICHE Per la determinazione della parte fissa da attribuire alla singola utenza valgono i coefficienti previsti della tabella 1b di cui all allegato 1 del D.P.R. 158/99. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 31 dicembre dell anno precedente. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti il numero è quello risultante dallo stato di famiglia del Comune di residenza. Per gli utenti iscritti all A.I.R.E. dell anagrafe si prende convenzionalmente l unità come numero di componenti della famiglia. 4
5 ART. 6 CALCOLO DELLA TARIFFA PARTE FISSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE Per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato tra quelli minimi e massimi previsti dalla tabella 3b di cui all allegato 1 del D.P.R.158/99. ART. 7 PARTE VARIABILE CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI RACCOLTI A DOMICILIO SACCHI PREPAGATI Ciascun utente, compresi i commercianti su area pubblica, è obbligato a conferire i rifiuti utilizzando esclusivamente appositi sacchi da acquistare. Il prezzo di vendita dei sacchi è determinato dalla Giunta in relazione alle spese che il Comune sostiene per smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi stessi. A tal fine la spesa complessiva di smaltimento viene divisa per la quantità, espressa in una misura di peso, dei rifiuti che vengono prodotti nell unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria. Tale ultimo dato viene moltiplicato per le unità di misura che, mediamente, possono essere contenute nei sacchi a seconda della loro capacità. Il prezzo del sacco così determinato costituisce la tariffa, che copre pertanto integralmente i costi di smaltimento rifiuti. ART. 8 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AI RIFIUTI INGOMBRANTI INDIFFERENZIATI CONFERITI PRESSO L AREA COMUNALE ATTREZZATA Ciascun utente, compresi i commercianti su area pubblica, che porta rifiuti ingombranti indifferenziati presso l area comunale attrezzata deve corrispondere una tariffa proporzionale al peso del rifiuto conferito. I rifiuti vengono pesati e il relativo importo è addebitato in fattura tramite la tessera magnetica rilasciata dal Comune. Il prezzo unitario viene determinato dalla Giunta dividendo i costi per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti indifferenziati per la quantità, espressa in una misura di peso, dei rifiuti ingombranti indifferenziati che vengono conferiti presso l area comunale attrezzata nell unità di tempo presa in considerazione. Ogni anno in sede di formazione del bilancio di previsione, il comune delibera la tariffa intesa come costo al kg per il trattamento dei rifiuti ingombranti. In caso di mancata deliberazione di una nuova tariffa resta in vigore quella attuale. 5
6 ART. 9 BENI DUREVOLI CONFERITI PRESSO L AREA COMUNALE ATTREZZATA Per il conferimento di alcuni beni durevoli (frigoriferi, monitor e televisori; batterie auto e sostanze pericolose) gli utenti devono corrispondere una specifica tariffa determinata dall Ente. Ogni anno in sede di formazione del bilancio di previsione, il comune, per l anno di competenza, delibera le tariffe intese come costo al Kg, o costo unitario a seconda del materiale conferito. In caso di mancata deliberazione nei termini suddetti si intendono prorogate le tariffe in vigore. ART. 10 PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale. ART. 11 SUPERFICIE UTILE La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato. ART. 12 LOCALI ED AREE SOGGETTE A TARIFFA Sono da considerarsi soggette a tariffa le superfici utili di: tutti i vani all interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc..) che accessori (ingressi interni all abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc..) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc..) escluso le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra e i locali per attrezzi e automezzi agricoli. Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente. Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato. Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza. 6
7 Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, parcheggi, ecc.. nella misura del 50% della superficie complessiva). Si considerano inoltre tassabili, tutti i vani di collegi, istituti di educazione pubblici e privati e tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni (come ad esempio le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni). ART. 13 LOCALI ED AREE NON SOGGETTE A TARIFFA Si considerano non soggetti a tariffa, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree: Tutti i vani (uffici, biblioteche, anticamere, parlatori, dormitori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc..), di convitti, oratori, seminari e caserme, ad eccezione dei locali adibiti a bar e ristorazione. I locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell uomo. Le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l applicazione della tariffa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all attività sportiva. Le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, quali industrie e officine artigianali limitatamente alla superficie adibita a produzione. Le aree comuni condominiali comprese quelle destinate a verde e le aree pertinenziali di immobili di civile abitazione a prescindere dalla loro superficie. Tutte le aree a verde. Qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tariffa, quali giardini e parcheggi privati, superfici di balconi, terrazzi e solai. 7
8 ART. 14 DENUNCE, INIZIO E CESSAZIONE DELL OCCUPAZIONE O DETENZIONE La tariffa è commisurata ad anno solare. L obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo, trascorsi 30 giorni dall inizio o cessazione dell occupazione o detenzione. Entro tale termine dovrà essere presentata denuncia redatta su appositi moduli forniti dal comune stesso. In caso di mancata presentazione della denuncia di inizio occupazione, il settore tributi provvederà all inserimento d ufficio. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l utente dimostra di non aver continuato l occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tariffa è stata assolta dall utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero di ufficio. La denuncia di inizio occupazione ha effetto anche per gli anni successivi: in caso di variazione delle condizioni l utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui ai commi precedenti. La stessa, deve contenere l esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi: in particolare dovranno essere specificati, per la persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l immobile a disposizione. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi o residenza dei rappresentanti legali delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. ART. 15 OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia, l ufficio tributi provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre l applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. ART. 16 RISCOSSIONE DELLA TARIFFA La tariffa è applicata e riscossa direttamente su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune, o direttamente presso la Tesoreria medesima. ART. 17 POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in sede di accertamento d ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all art. 52, comma 5, del decreto legislativo , n. 446, il Comune nella veste dell Ufficio tributi, può rivolgere all utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, 8
9 ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte dell utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. In caso di mancata collaborazione dell utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall art del codice civile. ART. 18 RIMBORSI Nei casi di errore o duplicazione l ufficio tributi dispone il rimborso della tariffa entro novanta giorni previa richiesta scritta di rimborso. Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto entro i novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cessazione, da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa. In ogni altro caso, il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dall ufficio tributi entro novanta giorni dalla domanda dell utente da presentare, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalla legge. ART. 19 TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO E istituita la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e pulizia delle aree riservate ai banchi di mercato e smaltimento di rifiuti urbani prodotti dagli ambulanti che occupano temporaneamente aree soggette al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. Per temporaneo si intende l uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. Al fine di stabilire la tariffa giornaliera, i costi effettivi di gestione del mercato vengono ripartiti secondo le indicazione previste dal DPR 158/99. Alle attività commerciali con bancarelle diverse dal mercato settimanale, verrà applicata la Tosap. ART. 20 ABROGAZIONE REGOLAMENTO PREESISTENTE ED ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento per l applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani abroga in toto il precedente regolamento. La decorrenza è fissata al 1 gennaio ART. 21 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DEL COMUNE Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 158/99, nonché alle norme di legge richiamate, ai decreti più sopra indicati, nonché a quelle contenute nei regolamenti adottati dal Comune. 9
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