Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru"

Transcript

1 Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru (Ordinanza sulle gru) del 27 settembre 1999 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza stabilisce quali misure vadano prese per garantire la sicurezza dei lavoratori nell uso delle gru. 2 2 In assenza di disposizioni speciali nella presente ordinanza, si applica l ordinanza del 19 dicembre sulla prevenzione degli infortuni (OPI). Art. 2 4 Gru 1 Sono considerate gru ai sensi della presente ordinanza apparecchi di sollevamento dalle caratteristiche seguenti: a. la portata del gancio è di almeno 1000 kg o il momento di carico è di almeno Nm; b. il dispositivo di sollevamento è a motore; c. il gancio può essere spostato liberamente su almeno un asse in senso orizzontale. 2 Le gru sono suddivise nelle seguenti categorie: a. autogru, gru mobili, gru cingolate, gru rimorchio, gru su binari e sollevatori telescopici muniti di argano, nonché gru di carico montate su camion con un momento di carico di almeno Nm o una lunghezza di braccio superiore ai 22 m; b. gru a torre quali gru a rotazione in alto, gru a rotazione in basso e automontanti; RU RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 5 set. 2007, in vigore dal 1 ott (RU RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 5 set. 2007, in vigore dal 1 ott (RU

2 Prevenzione degli infortuni professionali c. altre gru quali gru a portale, gru a ponte, gru a braccio, gru a rotazione totale, gru su binari e sollevatori telescopici privi di argano, nonché gru di carico montate su camion con un momento di carico di al massimo Nm e una lunghezza di braccio inferiore ai 22 m. 3 Non sono considerati gru: a. gli apparecchi destinati al sollevamento di persone; b. le macchine edili provviste di un gancio di sospensione e concepite ed equipaggiate per effettuare movimenti di terra. Art. 3 Libretto della gru e dichiarazione di conformità 5 1 Per ogni gru deve essere tenuto un libretto. Le gru immesse in commercio dopo il 31 dicembre 1996 devono inoltre essere munite di una dichiarazione di conformità del produttore ai sensi dell articolo 9 dell ordinanza del 19 maggio sulla sicurezza dei prodotti. Tali documenti devono essere conservati in modo da poter essere visionati su richiesta dall organo d esecuzione competente ai sensi degli articoli OPI 7 (organo d esecuzione). 8 2 Il libretto della gru deve contenere almeno le informazioni seguenti: a. il nome e l indirizzo del produttore; b. la denominazione della serie o del tipo; c. il numero di serie; d. l anno di costruzione; e. i dati tecnici essenziali, in particolare le dimensioni, i pesi, la capacità di carico e le possibili configurazioni (stati d impiego). 3 Nel libretto della gru devono essere riportati in ordine cronologico e con data, nome e firma in calce: 9 a. i risultati dei controlli secondo l articolo 15; b. i lavori di manutenzione e di modifica; c. 10 le ubicazioni e le relative configurazioni (stati d impiego), tranne che per le autogru di cui all articolo 2 capoverso 2 lettera a e le gru di carico montate su camion, le gru su binari e i sollevatori telescopici di cui all articolo 2 capoverso 2 lettera c; 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 5 set. 2007, in vigore dal 1 ott (RU RS RS Nuovo testo giusta il n. II 11 dell all. 4 all O del 19 mag sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug. 2010, in vigore dal 1 lug (RU ). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 5 set. 2007, in vigore dal 1 ott (RU Nuovo testo giusta il n. I dell O del 5 set. 2007, in vigore dal 1 ott (RU

3 O sulle gru d. gli eventi inusuali riguardanti la sicurezza della gru; e. il proprietario della gru. Capitolo 2: Uso delle gru Art. 4 Principi 1 Le gru possono essere utilizzate soltanto se sono in perfetto stato di funzionamento. Devono essere trasportate, montate, mantenute in efficienza e smontate in modo da non mettere in pericolo persone. Le indicazioni del produttore devono essere osservate. 2 Soltanto persone in possesso di una formazione specifica possono montare e smontare le gru o eseguirvi lavori di manutenzione. 3 Prima di azionare gru in prossimità di cavi elettrici scoperti o di impianti ferroviari devono essere concordate misure di protezione supplementari con i proprietari delle condutture o con le società ferroviarie. Se è impossibile giungere a un accordo, deve essere informato l organo di esecuzione. 4 In presenza di ostacoli che limitino il raggio d azione delle gru si devono prendere misure di protezione atte a evitare collisioni. 5 Il trasporto di persone con gru non espressamente destinate a tale scopo dal produttore è vietato. Qualora circostanze particolari rendano necessario un simile trasporto, deve previamente essere richiesta un autorizzazione di deroga dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ai sensi dell articolo 69 OPI 11. Art. 5 Personale addetto alla manovra: requisiti 1 I lavori di sollevamento mediante gru possono essere eseguiti soltanto da persone: a. le cui condizioni psicofisiche garantiscono un uso sicuro della gru; b. che sono in grado di farsi capire sul posto di lavoro; c. che sono state istruite sull uso della gru che manovrano. 2 I lavori di sollevamento mediante autogru e gru a torre possono essere eseguiti soltanto da persone che dispongono di una delle patenti seguenti: a. patente di gruista; b. patente di allievo gruista per il periodo di selezione, se l allievo è accompagnato da una persona titolare da almeno tre anni di una patente di gruista, o da un superiore con la necessaria esperienza professionale; 11 RS

4 Prevenzione degli infortuni professionali c. patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione, se l allievo è sorvegliato da una persona titolare da almeno tre anni di una patente di gruista, o da un superiore con la necessaria esperienza professionale Non è necessaria alcuna patente per i lavori di sollevamento eseguiti durante corsi di base ed esami. 13 Art. 6 Lavori di sollevamento 1 Il carico deve essere assicurato per il sollevamento, agganciato (assicurato al gancio della gru) e posato, a sollevamento avvenuto, in modo che non possa rovesciarsi, precipitare o scivolare creando situazioni di pericolo. 2 I dispositivi di sollevamento e gli accessori di imbracatura devono essere adatti al tipo di trasporto e in perfetto stato di funzionamento. 3 Le persone incaricate di agganciare i carichi devono essere istruite su tale lavoro. Art. 7 Gru di un altra impresa Chi utilizza una gru messagli a disposizione da un altra impresa è responsabile del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, sempreché le imprese interessate non abbiano convenuto altrimenti per scritto. Capitolo 3: Patenti di gruista e relativa formazione Sezione 1: Patenti di gruista Art. 8 Categorie Le patenti di gruista sono rilasciate per le categorie seguenti: a. categoria A: autogru; b. categoria B: gru a torre. Art Rilascio della patente di allievo gruista 1 La patente di allievo gruista è rilasciata a persone che: a. hanno compiuto 17 anni; b. godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in tutta sicurezza e sono in grado di farsi comprendere sul posto di lavoro; per i giovani di meno di 18 anni è richiesta una visita d entrata ai sensi dell articolo 72 OPI Nuovo testo giusta il n. I dell O del 5 set. 2007, in vigore dal 1 ott (RU Introdotto dal n. I dell O del 5 set. 2007, in vigore dal 1 ott (RU Nuovo testo giusta il n. I dell O del 5 set. 2007, in vigore dal 1 ott (RU RS

5 O sulle gru Le persone che sono prese in considerazione per seguire una formazione di gruista e la cui attitudine all incarico va presa in esame ricevono una patente di allievo gruista per il periodo di selezione. Tale patente è rilasciata su domanda una sola volta ed è limitata a due mesi. 3 Le persone che hanno concluso con successo il corso di base di cui all articolo 12 capoverso 1 e che intendono prepararsi agli esami ricevono la patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione. Tale patente è rilasciata su domanda una volta sola ed è limitata a dieci mesi. Se l esame non è superato, la patente di allievo gruista può essere prolungata al massimo due volte per sei mesi a partire dalla data dell esame. 4 La patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione può inoltre essere prolungata adeguatamente, su domanda scritta e motivata, in caso di malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile. Art. 10 Rilascio della patente di gruista La patente di gruista della categoria A o B viene rilasciata a persone che: a. hanno compiuto i 18 anni; b. godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in tutta sicurezza; c. 16 hanno assolto con successo la formazione di gruista di cui all articolo 12 oppure una formazione equivalente. Art. 11 Competenza per il rilascio e il ritiro delle patenti 1 Le patenti di gruista e di allievo gruista sono rilasciate dall INSAI. 2 L INSAI provvede al ritiro della patente se: a. le condizioni per il rilascio non sono più soddisfatte; b. il titolare della patente ha infranto, intenzionalmente o per negligenza, le prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni. Sezione 2: Formazione dei gruisti Art In generale 1 La formazione necessaria per ottenere una patente di gruista comprende un corso di base e un esame. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 5 set. 2007, in vigore dal 1 ott (RU Nuovo testo giusta il n. I dell O del 5 set. 2007, in vigore dal 1 ott (RU

6 Prevenzione degli infortuni professionali 2 Chi è titolare di una patente di gruista di una categoria può accedere all esame per ottenere una patente di un altra categoria senza frequentare nuovamente il corso di base. Art Corsi di base ed esami 1 I corsi di base e gli esami vertono sui seguenti temi: a. per la categoria di gru A: montaggio di autogru sul luogo di lavoro e loro utilizzazione; b. per la categoria di gru B: utilizzazione di gru a torre; c. fissaggio del carico (teoria e pratica); d. norme di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute da rispettare nell utilizzazione di gru; e. diritti e obblighi dei gruisti; f. controllo e manutenzione delle gru da parte del gruista. 2 L esame può essere ripetuto due volte. Art Riconoscimento di corsi di base ed esami 1 I centri di formazione che garantiscono di essere in grado di rispettare durevolmente i requisiti di cui all articolo 13 possono far riconoscere i loro corsi di base e i loro esami dall Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). 2 Inoltrano all INSAI una domanda scritta, formulata in una delle lingue ufficiali svizzere, nella quale figurano le informazioni seguenti: a. quali sono i segmenti di formazione offerti e per quali categorie di gru; b. il programma didattico e il regolamento dei corsi di base; c. le materie di esame e il regolamento degli esami; d. le qualifiche dei formatori; e. le qualifiche degli esperti d esame; f. l organizzazione e il finanziamento dei corsi di base e degli esami. 3 Se constata che le condizioni non sono più soddisfatte, l INSAI può revocare il riconoscimento. 4 L INSAI tiene una lista, pubblicamente accessibile, dei corsi di base e degli esami riconosciuti. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 5 set. 2007, in vigore dal 1 ott (RU Nuovo testo giusta il n. I dell O del 5 set. 2007, in vigore dal 1 ott (RU

7 O sulle gru Capitolo 4: Controllo Sezione 1: Controlli delle gru Art Il datore di lavoro deve far controllare regolarmente e secondo le regole tecniche riconosciute se le gru sono in perfetto stato di funzionamento o sincerarsi che tali controlli siano stati eseguiti. 2 I controlli devono essere eseguiti da persone appositamente formate. 3 Il controllo di autogru e gru a torre deve essere affidato a esperti del settore gruistico ai sensi dell articolo 16 capoverso 1. 4 La commissione di coordinamento emana direttive concernenti la frequenza, l estensione e la procedura dei controlli. Sezione 2: Esperti del settore gruistico Art. 16 Riconoscimento 1 L INSAI riconosce come esperti del settore gruistico (esperti) le persone che: a. sono titolari di un attestato professionale federale per periti in manutenzione o di un attestato equivalente; b. possono dimostrare di possedere un esperienza professionale di almeno cinque anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione di autogru o gru a torre; e c. hanno esperienza in elettrotecnica e nella tecnica di comando usuale nel settore gruistico. 2 Gli esperti devono aggiornarsi adeguatamente nelle materie necessarie alla loro attività peritale, in particolare nei settori della manutenzione e della tecnica in materia di gru. 3 L INSAI può revocare il riconoscimento se: a. le condizioni cui è subordinato lo stesso non sono più soddisfatte; b. l esperto non osserva le disposizioni della presente ordinanza, segnatamente nell esercizio della sua attività peritale. 4 L INSAI tiene un elenco pubblico degli esperti autorizzati. Art. 17 Statuto nei confronti dell azienda 1 Il datore di lavoro deve creare le condizioni necessarie all adempimento dei compiti degli esperti. Questi devono informare il datore di lavoro circa la loro attività. 2 Agli esperti deve essere concessa l indipendenza necessaria all adempimento dei loro compiti. L espletamento di tali compiti non deve arrecare loro alcun pregiudizio. 7

8 Prevenzione degli infortuni professionali Art. 18 Statuto nei confronti dell INSAI 1 Qualora l INSAI ne faccia richiesta, gli esperti devono fornirgli informazioni sulla loro attività di controllo e mettergli a disposizione i loro documenti. L INSAI ne informa il datore di lavoro. 2 L INSAI consiglia e sostiene gli esperti. 3 Se la vita e la salute dei lavoratori sono minacciate da un pericolo grave e imminente e il datore di lavoro si rifiuta di adottare i provvedimenti necessari, gli esperti devono informarne senza indugio l INSAI. Art. 18a 20 Direttive della commissione di coordinamento Per l applicazione della presente ordinanza, la commissione di coordinamento di cui all articolo 85 capoverso 2 LAINF emana le direttive ai sensi dell articolo 52a OPI 21. Capitolo 5: Rimedi giuridici Art Le decisioni dell INSAI di cui agli articoli 11, 14 e 16 possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l organizzazione giudiziaria. Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 20 Disposizioni transitorie per i gruisti 1 Chi ha acquisito un esperienza professionale quale gruista prima dell entrata in vigore della presente ordinanza può ottenere la patente di allievo gruista senza frequentare il corso di base di cui all articolo 13 capoverso 1. Chi può dimostrare di possedere un esperienza professionale di oltre cinque anni ottiene una patente di allievo gruista valida sino al 31 dicembre L esame di gruista può essere sostenuto soltanto dopo aver frequentato il corso di base nella categoria scelta. 2 Chi ha ottenuto una patente di gruista riconosciuta da un autorità comunale o cantonale o un attestato equivalente prima del 1 luglio 2000 può chiedere all INSAI una patente di gruista della categoria A o B. È fatto salvo l articolo 10 lettera b Introdotto dal n. I dell O del 5 set. 2007, in vigore dal 1 ott (RU RS Nuovo testo giusta il n. II 98 dell O dell 8 nov concernente l adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1 gen (RU ). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 5 set. 2007, in vigore dal 1 ott (RU

9 O sulle gru Art. 21 Disposizioni transitorie per gli esperti 1 Chi ha acquisito, prima dell entrata in vigore della presente ordinanza, un esperienza professionale di almeno 25 anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione di autogru o gru a torre e un esperienza in elettrotecnica e nella tecnica di comando usuale nel settore gruistico, è su domanda riconosciuto dall INSAI come esperto. 2 Chi ha acquisito, prima dell entrata in vigore della presente ordinanza, un esperienza professionale di almeno dieci anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione di autogru o gru a torre, una formazione professionale di carattere tecnico e un esperienza in elettrotecnica e nella tecnica di comando usuale nel settore gruistico, è su domanda riconosciuto dall INSAI come esperto sino al 30 giugno 2003 senza dover seguire una formazione complementare. Art. 21a 24 Disposizione transitoria alla modifica del 5 settembre 2007 Per le gru cingolate, le gru rimorchio, le gru su binari e i sollevatori telescopici muniti di argano, nonché le gru di carico montate su camion con un momento di carico di almeno Nm o una lunghezza di braccio superiore a 22 m, a partire dal 1 gennaio 2010 si applicano i requisiti di cui agli articoli 5 capoverso 2 e 15 capoverso 3. Art. 22 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 22 giugno concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nell uso di gru e di apparecchi di sollevamento è abrogata. Art. 23 Modifica del diritto vigente L ordinanza del 13 settembre concernente la prevenzione degli infortuni nell esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1 Abrogato Art. 24 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio L articolo 5 capoverso 2 entra in vigore il 1 gennaio Introdotto dal n. I dell O del 5 set. 2007, in vigore dal 1 ott (RU [RU ] 26 [RU , art. 23, RU art. 85 lett. b] 9

10 Prevenzione degli infortuni professionali 10

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru (Ordinanza sulle gru) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 settembre 1999 1 concernente la sicurezza nell uso delle

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru (Ordinanza sulle gru) del 27 settembre 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru (Ordinanza sulle gru) 832.312.15 del 27 settembre 1999 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 1 della

Dettagli

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 921.211.1 del 2 agosto 1994 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) Modifica del 29 giugno 2011 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico del 6 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2013) 46320 Addetta/Addetto del pneumatico Reifenpraktikerin/Reifenpraktiker

Dettagli

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,

Dettagli

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006) Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 26 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.74 del 4 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Dettagli

del 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata Profilo professionale e orientamenti

del 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata Profilo professionale e orientamenti Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente alla stampa e all allestimento con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) 35316

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO) 1 730.010.1 del 24 novembre 2006 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento

Dettagli

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza sulla navigazione militare Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Modifica del 13 gennaio 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 marzo 2006 1 sulla navigazione militare è modificata come segue: Sostituzione

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso

Dettagli

sull UTILIZZO in SICUREZZA delle GRU

sull UTILIZZO in SICUREZZA delle GRU Domenico Magnante sull UTILIZZO in SICUREZZA delle GRU Informazione ai lavoratori secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Installazione, utilizzo, dismissione di gru a torre/autogru A B C sull UTILIZZO in SICUREZZA

Dettagli

mercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione

mercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR Circolare 1/2007 concernente le informazioni riguardo all'abilitazione, ai documenti da presentare in sede di inoltro e all'obbligo di notificazione (Circ.

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.65 del 10 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) 17204 Fiorista AFC Floristin EFZ/Florist

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.70 del 30 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) 54103 Odontotecnica

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.84 del 12 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2013) 54005 Ortopedica AFC/Ortopedico

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.27 del 10 maggio 2010 (Stato 1 gennaio 2013) 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 27 aprile 2006 L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Pittrice su vetro/pittore su vetro con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Pittrice su vetro/pittore su vetro con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Pittrice su vetro/pittore su vetro con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.14 del 28 agosto 2009 (Stato 1 gennaio 2013) 39605

Dettagli

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Falegname CFP del 1 dicembre 2005 30506 Falegname CFP Schreinerpraktikerin/Schreinerpraktiker Aide-menuisière/Aide-menuisier L Ufficio federale della formazione

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 27.03.2009 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Disegno Modifica del 12

Dettagli

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017) Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento (OCE-PCPE) 1 272.1 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Aiuto costruttrice di modelli e stampi/aiuto costruttore di modelli e stampi con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 30 ottobre

Dettagli

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), 4.2.1.3 Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato

Dettagli

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale

Dettagli

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Regolamento del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 giugno 2010 (Stato

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore al taglio edile con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore al taglio edile con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore al taglio edile con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.17 del 16 ottobre 2009 (Stato 1 gennaio 2013) 51005

Dettagli

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni (OFIgC) 817.191.54 del 1 marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1

Dettagli

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sulla maturità professionale federale Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) 412.103.1 del 24 giugno 2009 (Stato 1 ottobre 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso

Dettagli

Regolamento mediatore FSA / mediatrice FSA

Regolamento mediatore FSA / mediatrice FSA Regolamento mediatore FSA / mediatrice FSA Il consiglio della FSA emana il seguente regolamento. A. Titolo di mediatore FSA/mediatrice FSA 1. La Federazione Svizzera degli Avvocati attribuisce ai suoi

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori del 15 marzo 2001 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 61 capoverso 2 della

Dettagli

Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante

Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA) Modifica del 18 aprile 2000 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni ordina:

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.32 del 9 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) 79004

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 13 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) La Segreteria di Stato per la formazione,

Dettagli

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Riparatrice di calzature/riparatore di calzature con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio

Dettagli

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.60 dell 8 agosto 2007 (Stato 1 gennaio 2013) Fabbricante

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.39 del 12 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2017) 82112 Estetista AFC Kosmetikerin

Dettagli

Ordinanza sui fondi d investimento

Ordinanza sui fondi d investimento Ordinanza sui fondi d investimento (OFI) Modifica del 25 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1994 1 sui fondi d investimento è modificata come segue: Art. 1a

Dettagli

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini Ordinanza sul controllo del commercio dei vini 916.146 del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.39 del 12 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) 82112 Estetista AFC Kosmetikerin

Dettagli

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 15 giugno 2015) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Falegname CFP con certificato federale di formazione pratica (CFP) 2

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Falegname CFP con certificato federale di formazione pratica (CFP) 2 Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Falegname CFP con certificato federale di formazione pratica (CFP) 2 412.101.220.19 del 1 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2013) 30506 Falegname

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.64 del 17 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) 86908

Dettagli

Sezione 1: Scopo, campo d applicazione e definizioni. Scopo e campo d applicazione. di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.

Sezione 1: Scopo, campo d applicazione e definizioni. Scopo e campo d applicazione. di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo. Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) 930.11 del 12 giugno 2009 (Stato 1 luglio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1,

Dettagli

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Gestrice dell informazione e della documentazione/ Gestore dell informazione e della documentazione con attestato federale di capacità (AFC)

Dettagli

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Carrozziera lattoniera/carrozziere lattoniere

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Carrozziera lattoniera/carrozziere lattoniere Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Carrozziera lattoniera/carrozziere lattoniere del 31 marzo 2005 (Stato 1 gennaio 2013) 45303 Carrozziera lattoniera/carrozziere lattoniere

Dettagli

del 22 agosto 2007 (Stato 1 gennaio 2013) Denominazione e profilo professionale

del 22 agosto 2007 (Stato 1 gennaio 2013) Denominazione e profilo professionale Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di macelleria/addetto di macelleria con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 22 agosto 2007 (Stato 1 gennaio 2013)

Dettagli

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis) del 12 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Artigiana del legno/artigiano del legno con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Artigiana del legno/artigiano del legno con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Artigiana del legno/artigiano del legno con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.99 del 5 dicembre 2008 (Stato 1 gennaio 2013)

Dettagli

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) 1 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 14 novembre 1973 2 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Sostituzione di espressioni 1 In tutto l atto l espressione

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 25 luglio 2007 21415 Addetta alimentarista CFP/Addetto alimentarista CFP Lebensmittelpraktikerin

Dettagli

del 27 maggio 1949 (Stato 10 dicembre 2002)

del 27 maggio 1949 (Stato 10 dicembre 2002) Ordinanza concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nell edilizia in caso d impiego di ponti sospesi a piattaforma mobile per lavori di intonacatura, pittura, ecc. 832.312.14 del 27

Dettagli

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) del 10 giugno 2016 Approvato dal Consiglio federale il

Dettagli

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC) Modifica del 18 ottobre 2016 82112 Estetista AFC Kosmetikerin EFZ/Kosmetiker EFZ Esthéticienne

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Muratrice/Muratore con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Muratrice/Muratore con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Muratrice/Muratore con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.34 del 14 settembre 2010 (Stato 1 settembre 2014) 51006 Muratrice

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006)

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006) Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) 510.755 del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27 capoverso 4 e 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Legge federale sulle scuole universitarie professionali Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2003 1,

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) del 25 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla sicurezza

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) 916.51 del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2010)

Dettagli

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina: Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione europea

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Guardiana di animali/guardiano di animali con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Guardiana di animali/guardiano di animali con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Guardiana di animali/guardiano di animali con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.09 dell 8 luglio 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

Dettagli

Ordinanza del DFI

Ordinanza del DFI Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi due anni di studio presso il Dipartimento di medicina della facoltà di scienze dell Università

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Tecnologa di stampa/tecnologo di stampa con attestato federale di capacità (EFZ)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Tecnologa di stampa/tecnologo di stampa con attestato federale di capacità (EFZ) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Tecnologa di stampa/tecnologo di stampa con attestato federale di capacità (EFZ) 412.101.221.03 del 28 novembre 2008 (Stato 1 gennaio 2013)

Dettagli

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP) 235.154 del 14 giugno 1993 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 321 bis capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo (OACMIL) 414.131.1 del 24 settembre 2004 (Stato 19 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 150

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Aiuto piastrellista con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Aiuto piastrellista con certificato federale di formazione pratica (CFP) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Aiuto piastrellista con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 28 settembre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) 51104 Aiuto piastrellista

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 novembre 2008 45906 Aiuto meccanica CFP/Aiuto meccanico CFP Mechanikpraktikerin EBA/Mechanikpraktiker

Dettagli

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017) Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) 741.414

Dettagli

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sul traffico di rifiuti Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.

Dettagli

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che modifica l Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente

Dettagli

S T U D I O T E C N I C O C M

S T U D I O T E C N I C O C M RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ALLE IMPRESE AGGIUDICATRICI Impresa Appalto Ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la presente si richiedono i documenti necessari per l inizio

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di cucina/addetto di cucina

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di cucina/addetto di cucina Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di cucina/addetto di cucina 412.101.220.07 del 7 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 79022 Addetta di cucina/addetto di cucina Küchenangestellte/Küchenangestellter

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre

Dettagli

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di ristorazione/addetto di ristorazione

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di ristorazione/addetto di ristorazione Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di ristorazione/addetto di ristorazione del 7 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 79023 Addetta di ristorazione/addetto di ristorazione

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Elettricista di montaggio con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47414 Elettricista di montaggio AFC Montage Elektrikerin EFZ/Montage-Elektriker

Dettagli

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sulla maturità professionale federale Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) del Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 25 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla

Dettagli

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Scultrice su legno/scultore su legno con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Scultrice su legno/scultore su legno con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Scultrice su legno/scultore su legno con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.98 del 5 dicembre 2008 (Stato 1 gennaio 2013) 90003

Dettagli

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) 910.12 del 28 maggio 1997 (Stato

Dettagli