Bollettino ufficiale delle leggi

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1 Repubblica e Cantone 457 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 143 Bellinzona, 19 dicembre 59/2017 Legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989; modifica (del 16 ottobre 2017) Allontanamento e divieto di rientro in ambito di violenza domestica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 28 marzo 2017 n del Consiglio di Stato, visto il rapporto 30 agosto 2017 n. 7299R della Commissione della legislazione, decreta: I. La legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989 è così modificata: Art. 9a 1 L ufficiale di polizia può decidere l allontanamento per dieci giorni di una persona dall abitazione comune e dalle sue immediate vicinanze, come pure vietarle l accesso a determinati locali e luoghi, se lei rappresenta un serio pericolo per l integrità fisica, psichica o sessuale di altre persone facenti parte della stessa comunione domestica. 2La polizia cantonale si fa consegnare dalla persona allontanata le chiavi dell abitazione e la invita a designare un recapito. La persona allontanata ha la possibilità di prendere con sé gli effetti personali strettamente necessari per la durata dell allontanamento. 3La polizia cantonale informa la vittima e la persona allontanata sui centri di consulenza e sostegno e sulle offerte di terapia. La vittima viene informata anche sulla possibilità di rivolgersi entro il termine della misura dell allontanamento, al giudice, affinché la stessa possa essere prolungata e possano essere pronunciate altre misure. 4L ufficiale di polizia comunica per iscritto entro 24 ore alla persona allontanata la decisione indicante i motivi dell allontanamento, i luoghi del divieto e le conseguenze dell inosservanza delle decisioni dell autorità. Copia della decisione viene trasmessa immediatamente alle altre persone coinvolte e all Ufficio dell assistenza riabilitativa. 5La decisione di allontanamento e divieto di rientro può essere contestata, entro 3 giorni dalla notifica, davanti al pretore, il quale la esamina sulla base degli atti e può ordinare un dibattimento orale. Egli decide entro 3 giorni. Sono applicabili per analogia gli articoli 261 e seguenti del codice di procedura civile del 19 dicembre Gli atti vengono notificati alla persona allontanata per il tramite della polizia. 6L Ufficio dell assistenza riabilitativa prende immediatamente contatto con la persona allontanata; se quest ultima non desidera consulenza la documentazione ricevuta viene distrutta. 7La polizia comunale è tenuta a trasmettere indilatamente alla polizia cantonale copia della documentazione concernente i suoi interventi in ambito di conflitti domestici. 8Sono riservati i disposti previsti dal Codice di procedura penale.

2 59/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 19 dicembre 458 II. Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 16 ottobre 2017 Per il Gran Consiglio Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 15 dicembre 2017 n. 162) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989; modifica (del 14 dicembre 2017) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la modifica della legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989, adottata il 16 ottobre 2017 e pubblicata sul Foglio ufficiale n. 84 del (pag. 9177), del seguente tenore: I. La legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989 è così modificata: Allontanamento e divieto di rientro in ambito di violenza domestica Art. 9a 1L ufficiale di polizia può decidere l allontanamento per dieci giorni di una persona dall abitazione comune e dalle sue immediate vicinanze, come pure vietarle l accesso a determinati locali e luoghi, se lei rappresenta un serio pericolo per l integrità fisica, psichica o sessuale di altre persone facenti parte della stessa comunione domestica. 2La polizia cantonale si fa consegnare dalla persona allontanata le chiavi dell abitazione e la invita a designare un recapito. La persona allontanata ha la possibilità di prendere con sé gli effetti personali strettamente necessari per la durata dell allontanamento. 3La polizia cantonale informa la vittima e la persona allontanata sui centri di consulenza e sostegno e sulle offerte di terapia. La vittima viene informata anche sulla possibilità di rivolgersi entro il termine della misura dell allontanamento, al giudice, affinché la stessa possa essere prolungata e possano essere pronunciate altre misure. 4L ufficiale di polizia comunica per iscritto entro 24 ore alla persona allontanata la decisione indicante i motivi dell allontanamento, i luoghi del divieto e le conseguenze dell inosservanza delle decisioni dell autorità. Copia della decisione viene trasmessa immediatamente alle altre persone coinvolte e all Ufficio dell assistenza riabilitativa. 5La decisione di allontanamento e divieto di rientro può essere contestata, entro 3 giorni dalla notifica, davanti al pretore, il quale la esamina sulla base degli atti e può ordinare un dibattimento orale. Egli

3 59/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 19 dicembre 459 decide entro 3 giorni. Sono applicabili per analogia gli articoli 261 e seguenti del codice di procedura civile del 19 dicembre Gli atti vengono notificati alla persona allontanata per il tramite della polizia. 6 L Ufficio dell assistenza riabilitativa prende immediatamente contatto con la persona allontanata; se quest ultima non desidera consulenza la documentazione ricevuta viene distrutta. 7 La polizia comunale è tenuta a trasmettere indilatamente alla polizia cantonale copia della documentazione concernente i suoi interventi in ambito di conflitti domestici. 8 Sono riservati i disposti previsti dal Codice di procedura penale. II. Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.»; considerato che il termine di referendum è scaduto infruttuoso il 4 dicembre 2017; su richiesta del Consiglio di Stato, decreta: I. L entrata in vigore della suddetta modifica di legge è posticipata al 1 febbraio II. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 dicembre 2017 Per il Gran Consiglio Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 15 dicembre 2017 n. 163) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Decreto legislativo concernente l approvazione del progetto di ristrutturazione e rilancio del cinema GranRex a Locarno, lo stanziamento di un sussidio a fondo perso forfetario di 600'000 franchi nell ambito del credito quadro di 13'000'000 di franchi per attuare misure cantonali di politica regionale complementari al Programma d attuazione della politica economica regionale (del 13 dicembre 2017) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 11 luglio 2017 n del Consiglio di Stato, decreta:

4 59/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 19 dicembre 460 Art. 1 È approvato il progetto dell Associazione del Festival Internazionale del Film Locarno per la ristrutturazione e il rilancio della sala cinematografica GranRex a Locarno per una spesa complessiva preventivata di 2'803'900 di franchi. Art. 2 All Associazione del Festival Internazionale del Film Locarno, per il finanziamento dell'investimento in questione, è concesso un contributo a fondo perso forfetario di fr. 600'000.. Art. 3 Il sussidio cantonale è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell economia, Ufficio dell amministrazione e del controlling. Art. 4 Il sussidio menzionato all art. 2 è a carico del credito quadro del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13'000'000 di franchi per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio del 16 dicembre Art. 5 1L erogazione del contributo è subordinato all elaborazione del preavviso dell Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti. 2L Ufficio dell amministrazione e del controlling può versare degli acconti sul sussidio concesso. 3Per il calcolo del sussidio non saranno considerate computabili le spese eseguite o deliberate prima del 21 dicembre Art. 6 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 13 dicembre 2017 Per il Gran Consiglio Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 15 dicembre 2017 n. 164) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Decreto legislativo concernente il Preventivo 2018 (del 14 dicembre 2017) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 27 settembre 2017 n del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 I ricavi e le spese per l esercizio 2018 sono preventivate e autorizzate come ai seguenti bilanci preventivi:

5 59/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 19 dicembre 461 Conto economico Totale spese Totale ricavi (in franchi) Risultato d esercizio Conto degli investimenti Uscite per investimenti Entrate per investimenti Investimenti netti Conto di chiusura Investimenti netti Autofinanziamento Risultato totale Art. 2 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 dicembre 2017 Per il Gran Consiglio Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 15 dicembre 2017 n. 165) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Regolamento concernente l entità e le modalità di assegnazione del monte ore del 15 gennaio 2002; modifica (del 13 dicembre 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO decreta: I Il regolamento concernente l entità e le modalità di assegnazione del monte ore del 15 gennaio 2002 è così modificato: Titolo Regolamento sull entità e le modalità di assegnazione del monte ore Art. 1 cpv. 2 2Esso è destinato in particolare ad attività di ricerca riferite a problemi di ordine pedagogico e didattico, nonché a innovazioni e sperimentazioni riguardanti l organizzazione della scuola, i piani di studio, i metodi e le tecniche dell insegnamento.

6 59/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 19 dicembre 462 Art. 5 1Il monte ore è utilizzato in modo autonomo dall istituto secondo le competenze stabilite dall art. 37 della legge della scuola del 1 febbraio La direzione di istituto presenta a fine anno civile all autorità che ha stanziato il monte ore il consuntivo sulle attività finanziate con il monte ore annuale; per gli istituti comunali una copia è inviata all ispettorato scolastico. 3Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull andamento dell istituto redatta dal consiglio di direzione. Art. 7 1Per ogni ora-lezione utilizzata nell ambito del monte ore è richiesto un impegno in ore effettive calcolato in base ai disposti dell art. 22 cpv. 2 del regolamento della legge della scuola del 19 maggio Le sezioni dell insegnamento e della formazione e le direzioni di istituto vigilano sul corretto impiego del monte ore da parte dei docenti che ne usufruiscono. Art. 8 Abrogato II La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore il 1 gennaio Bellinzona, 13 dicembre 2017 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Manuele Bertoli Il Cancelliere: Arnoldo Coduri Regolamento sul cambiamento della denominazione di unità amministrative del Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport (del 13 dicembre 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO decreta: I I regolamenti seguenti sono così modificati: Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992 Art. 1 cpv. 2 lett. b b) con il termine sezioni dell insegnamento e della formazione: la Sezione delle scuole comunali, la Sezione dell insegnamento medio, la Sezione della pedagogia speciale, la Sezione dell insegnamento medio superiore, la Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica, la Sezione della formazione commerciale e dei servizi, la Sezione della formazione sanitaria e sociale e l Ufficio della formazione continua e dell innovazione. Art. 1a lett. a, 6b, 27 cpv cpv. 3 I termini capoufficio, uffici d insegnamento e di formazione, ufficio, uffici sono sostituiti con caposezione, sezioni dell insegnamento e della formazione, sezione, sezioni.

7 59/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 19 dicembre 463 Regolamento della pedagogia speciale del 14 giugno 2017 Art. 3 marginale e cpv. 1, 2 e 4, 2, 7, 8 cpv. 3, 4 e 6, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1, 16 cpv. 2, 17 cpv. 2, 25 cpv. 3, 26, 27 cpv. 2, 30 cpv. 3, 31 cpv. 2, 36 cpv. 3, 39 I termini Ufficio e UPS sono sostituiti con Sezione e SPS. Art. 3 cpv. 3 Il termine UPS è sostituito con SPS. Regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione del 31 maggio 1994 Art. 1a cpv. 2, 6 cpv. 2, 14 cpv. 1 I termini uffici d insegnamento e Ufficio sono sostituiti con sezioni dell insegnamento e della formazione e Sezione. Art. 7 cpv. 3 Il termine ufficio d insegnamento è sostituito con sezione dell insegnamento. Art. 17 cpv. 1 lett. b b) proporre ai servizi cantonali l elaborazione di dati intesi a valutare la pertinenza e l efficacia dell opera di integrazione svolta nelle scuole. Regolamento sull assicurazione scolastica del 12 luglio 2016 Art. 1 cpv. 5 Il termine ufficio dell insegnamento è sostituito con sezione dell insegnamento. Regolamento della legge sugli aiuti allo studio del 15 aprile 2015 Art. 11 I termini Ufficio delle scuole comunali e Ufficio dell insegnamento medio sono sostituiti con Sezione delle scuole comunali e Sezione dell insegnamento medio. Regolamento sulle supplenze dei docenti del 13 febbraio 1996 Art. 4 cpv. 2 Il termine uffici d insegnamento e formazione sono sostituiti con sezioni dell insegnamento e della formazione. Regolamento sulla formazione continua dei docenti del 9 giugno 2015 Art. 1 cpv. 2 I termini uffici e Ufficio sono sostituiti con sezione e Sezione tranne che nella lett. h. Art. 2 cpv. 1, 5 cpv. 2, 7 cpv. 2, 8 cpv. 2, 12 cpv. 2, 13 cpv. 3, 17 cpv. 3, 19 cpv. 1, 20 cpv. 1, 22 cpv. 1 I termini uffici e ufficio sono sostituiti con sezioni e sezione. Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996 Art. 19, 28, 30 cpv. 6, 51, 51a cpv. 2, 53 cpv. 1, 55a cpv. 2 lett. d, 80 cpv. 1, 87 cpv. 2 Il termine Ufficio è sostituito con Sezione.

8 59/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 19 dicembre 464 Regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 Art. 1, 3 cpv. 2 e 3, 4 cpv. 1 lett. b), 5 cpv. 2, 8 cpv. 3, 9 cpv. 2, 10 cpv. 2 lett. c, 11 cpv. 2 lett. d, 12 cpv. 4, 15 cpv. 3, 18 cpv. 5, 25 cpv. 1, 26 cpv. 1, 3 e 5, 29 cpv. 1 e 2, 39 cpv. 2, 43 cpv. 1, 2 e 3, 46 cpv. 5, 54c cpv. 3, 58 cpv. 1, 69 cpv. 2 lett. e, 70 marginale e cpv. 1, 4 e 5, 73 cpv. 1 I termini Ufficio e UIM sono sostituiti con Sezione. Regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016 Art. 1 cpv. 2, 3 cpv. 1 e 2 lett. a, 5, 6 cpv. 2, 9 cpv.2 lett. e, 10, 19 cpv. 2, 31 cpv. 1, 38 cpv. 3, 44 cpv. 3, 45 cpv. 2, 58 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 1, 85, 89 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4, 93 cpv. 2 I termini Ufficio e UIMS sono sostituiti con Sezione. Art. 1 cpv. 2 lett. d d) assicura il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite le rispettive sezioni e i rispettivi uffici dipartimentali; Regolamento della formazione professionale e continua del 1 luglio 2014 Art. 1 cpv. 2, 28, 29 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 2, 35 cpv. 2, 37 cpv. 1, 44 cpv. 2, 50 cpv. 1, 51 cpv. 2 e 4, 52 cpv. 2 e 4, 53 cpv. 2, 4 e 5, 80 cpv. 3, 81 cpv. 5, 84 cpv. 2, 85 cpv. 2, 119 cpv. 2 I termini uffici, Ufficio e ufficio sono sostituiti con sezioni, Sezione e sezione. Regolamento delle scuole professionali del 1 luglio 2015 Art. 1 cpv. 2, 9 cpv. 1 e 2, 11, 12 cpv. 2, 19 cpv. 5 e 6, 35 cpv. 4, 37 cpv. 2, 38 cpv. 4, 39 cpv. 1, 40 cpv. 2 I termini Ufficio, ufficio, uffici, uffici di formazione e ufficio della formazione sono sostituiti con Sezione, sezione, sezioni, sezioni della formazione e sezione della formazione. Art. 1 cpv. 2 lett. e I termini uffici dipartimentali sono sostituiti con unità dipartimentali Regolamento della maturità professionale del 1 luglio 2015 Art. 19 cpv. 2 I termini uffici di formazione sono sostituiti da sezioni della formazione. II Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1 gennaio Bellinzona, 13 dicembre 2017 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Manuele Bertoli Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

9 59/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 19 dicembre 465 Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 13 dicembre 2017) A. Domanda al Municipio B. Accertamento dell idoneità IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l articolo 42 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale dell 8 novembre 1994 (LCCit), decreta: TITOLO I Concessione della cittadinanza in via ordinaria Capitolo primo Confederati Art. 1 1Il confederato che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l attinenza comunale presenta la sua domanda al Municipio del Comune di residenza, utilizzando l apposito modulo ufficiale. 2Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: a) certificato individuale di stato civile dell istante (non coniugato) oppure certificato di famiglia dell istante (coniugato) o certificato dell unione domestica dell istante (in unione domestica registrata), rilasciato dal competente ufficio svizzero di stato civile da meno di 6 mesi; b) certificati di domicilio giustificanti i termini legali di residenza trascorsi nel Cantone e nel Comune; c) estratto per privati del casellario giudiziale federale; d) dichiarazione dell ufficio di esecuzione circa eventuali procedimenti esecutivi o fallimentari in corso ed attestati di carenza di beni già rilasciati; e) dichiarazioni circa il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali e l assenza di arretrati scoperti; f) dichiarazione delle competenti autorità circa l eventuale erogazione di aiuti sociali concernenti gli ultimi 3 anni; g) ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato; h) certificazioni circa la conoscenza della lingua italiana conformemente a quanto disposto dall articolo 3 o dispensa rilasciata dall autorità cantonale; i) certificazioni inerenti all esercizio di un attività economica o di una formazione durante gli ultimi 3 anni; j) certificazione concernente l attribuzione dell autorità parentale per istanti o figli minorenni compresi nell istanza, nella misura in cui l autorità parentale non è esercitata congiuntamente dai genitori; k) ogni altro documento indicato nel modulo ufficiale. 3I documenti di cui alle lettere b), f) ed i) devono essere emessi di recente e, a dipendenza delle circostanze, sono da aggiornare sino alla conclusione della procedura. Art. 2 1Ricevuta la domanda, il Municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo ed aggiornato della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce all integrazione nella comunità ticinese, segnatamente: il rispetto della sicurezza e dell ordine pubblici; il rispetto dei valori della Costituzione cantonale; la partecipazione alla vita sociale e culturale; l intrattenimento di rapporti con cittadini ticinesi; lo svolgimento di un attività economica o l acquisizione di una formazione. 2L esito di questi accertamenti va indicato nell apposito modulo ufficiale.

10 59/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 19 dicembre 466 C. Esame D. Concessione dell attinenza comunale A. Domanda al Municipio Art. 3 1Nell ambito di questi accertamenti il richiedente deve dimostrare di possedere le competenze orali e scritte della lingua italiana, secondo i criteri definiti dall articolo 6 dell ordinanza sulla cittadinanza svizzera del 17 giugno 2016 (OCit) per la naturalizzazione di cittadini stranieri. 2Le competenze linguistiche orali e scritte della lingua italiana sono considerate dimostrate se il richiedente: a) parla e scrive l italiano in quanto lingua madre; b) ha frequentato almeno cinque anni la scuola dell obbligo ticinese o ha ultimato una formazione a livello secondario II o terziario in una scuola ticinese di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 3 rispettivamente 80 e seguenti Titolo IX della legge della scuola del 1 febbraio 1990, oppure c) produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente all articolo 6 capoverso 1 OCit, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici. 3Il Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport (DECS) si pronuncia in casi di dubbio circa l equivalenza della formazione assolta presso scuole private con sede in Ticino, rispettivamente presta la sua consulenza circa l equivalenza della formazione della lingua italiana assolta presso scuole situate nel Grigioni italiano o all estero. Art. 4 1Svolta la procedura dell articolo 9 della legge, il Municipio, di regola entro sei mesi, sottopone con messaggio al legislativo la domanda di concessione dell attinenza comunale; la decisione del legislativo va intimata al richiedente, motivata e munita di mezzi e termini di ricorso. 2Il rifiuto della concessione da parte del legislativo deve fondarsi su una proposta negativa in un messaggio municipale o in un rapporto commissionale. In assenza di atti in tal senso, in caso di rifiuto l oggetto ritorna al Municipio perché licenzi un nuovo messaggio con una proposta negativa. 3Nel caso di seconda parità secondo l articolo 10 capoverso 3 della legge, si procede come ai capoversi 1 e 2. 4Nella procedura va garantito al richiedente il diritto di essere sentito in base all articolo 34 della legge; devono inoltre essere rispettati i principi della protezione dei dati secondo l articolo 34bis della legge e l articolo 22 del presente regolamento. Capitolo secondo Stranieri Art. 5 1Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al Municipio del Comune di residenza, utilizzando l apposito modulo ufficiale. 2Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: a) conferma dello stato civile registrato per cittadini stranieri o apolidi dell istante (non coniugato) oppure certificato di famiglia dell istante (coniugato) o certificato dell unione domestica dell istante (in unione domestica registrata), rilasciato dal competente ufficio svizzero di stato civile da meno di 6 mesi; b) certificati di domicilio giustificanti i termini legali di residenza trascorsi in Svizzera, nel Cantone e nel Comune; c) copia del permesso per stranieri C in corso di validità e certificazione dell autorità della migrazione confermante tipologie e durate dei permessi per stranieri posseduti dall istante durante i termini legali di residenza in Svizzera; d) copia di un documento nazionale di identità in corso di validità (passaporto, carta d identità, certificato di viaggio per rifugiati, passaporto per stranieri sprovvisti di documenti nazionali, eventuali documenti nazionali sostitutivi); e) estratto per privati del casellario giudiziale federale; f) autocertificazione sui criteri d integrazione penale;

11 59/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 19 dicembre 467 g) dichiarazione dell ufficio di esecuzione circa eventuali procedimenti esecutivi o fallimentari in corso ed eventuali attestati di carenza di beni già rilasciati; h) dichiarazioni circa il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali e l assenza di arretrati scoperti; i) dichiarazione delle competenti autorità circa l eventuale erogazione di aiuti sociali degli ultimi 3 anni; j) ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato; k) certificazioni circa la conoscenza della lingua italiana conformemente a quanto disposto dall articolo 7 o dispensa rilasciata dall autorità cantonale; l) certificazione circa la frequentazione del corso ed il superamento presso una scuola ticinese accreditata del test sulle conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino o dispensa rilasciata dall autorità cantonale; m) certificazioni inerenti l esercizio di un attività economica o di una formazione durante gli ultimi 3 anni; n) certificazione concernente l attribuzione dell autorità parentale per istanti o figli minorenni compresi nell istanza, nella misura in cui l autorità parentale non è esercitata congiuntamente dai genitori; o) ogni altro documento indicato nel modulo ufficiale. 3I documenti di cui alle lettere a), c), ed l) sono da procurare prima di chiedere gli altri documenti elencati al capoverso 2; i documenti di cui alle lettere b), e), f), g), h), i), devono essere emessi di recente e, a dipendenza delle circostanze, sono da aggiornare sino alla conclusione della procedura. B. Accertamento dell idoneità C. Esame Art. 6 1Ricevuta la domanda, il Municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo ed aggiornato della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce alla compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera, all integrazione nella comunità svizzera e ticinese, segnatamente: il rispetto della sicurezza e dell ordine pubblici; il rispetto dei valori della Costituzione federale e di quella cantonale; la partecipazione alla vita sociale e culturale; l intrattenimento di rapporti con cittadini svizzeri e ticinesi; lo svolgimento di un attività economica o l acquisizione di una formazione; l incoraggiamento e il sostegno all integrazione del coniuge e dei figli minorenni sottoposti alla sua autorità parentale. 2L esito di questi accertamenti va indicato nell apposito modulo ufficiale. Art. 7 1Nell ambito di questi accertamenti, il richiedente deve dimostrare di possedere le competenze orali e scritte della lingua italiana secondo i criteri definiti dall articolo 6 dell ordinanza federale sulla cittadinanza del 17 giugno 2016 (OCit). Il richiedente deve successivamente dimostrare di aver frequentato un corso organizzato presso una delle scuole individuate dal DECS nel contesto della formazione postobbligatoria e di aver superato un test circa le sue conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino. 2Le competenze linguistiche orali e scritte della lingua italiana sono considerate dimostrate se il richiedente: a) parla e scrive l italiano in quanto lingua madre; b) ha frequentato almeno cinque anni la scuola dell obbligo ticinese o ha ultimato una formazione a livello secondario II o terziario in una scuola ticinese di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 3 rispettivamente 80 e seguenti Titolo IX della legge della scuola del 1 febbraio 1990, oppure c) produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente all articolo 6 capoverso 1 OCit, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.

12 59/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 19 dicembre 468 3Lo straniero che soddisfa le condizioni di cui alla lettera b) del capoverso 2, è dispensato dalla frequentazione del corso e dal test circa le conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino. 4Il DECS si pronuncia in casi di dubbio circa l equivalenza della formazione assolta presso scuole private con sede in Ticino, rispettivamente presta la sua consulenza circa l equivalenza della formazione della lingua italiana assolta presso scuole situate nel Grigioni italiano o all estero. D. Procedura di concessione dell attinenza comunale da parte del legislativo A. Certificazioni B. Svolgimento dell esame Art. 8 1Svolta la procedura dell articolo 16 della legge, il Municipio, di regola entro sei mesi, sottopone con messaggio al legislativo la domanda di concessione dell attinenza comunale; la decisione va intimata al richiedente, motivata e munita di mezzi e termini di ricorso. 2Il rifiuto della concessione da parte del legislativo deve fondarsi su una proposta negativa in un messaggio municipale o in un rapporto commissionale. In assenza di atti in tal senso, in caso di rifiuto l oggetto ritorna al Municipio perché licenzi un nuovo messaggio con una proposta negativa. 3Nel caso di seconda parità secondo l articolo 17 capoverso 3 della legge, si procede come ai capoversi 1 e 2. 4Nella procedura va garantito al richiedente il diritto di essere sentito in base all articolo 34 della legge; devono inoltre essere rispettati i principi della protezione dei dati secondo l articolo 34bis della legge e l articolo 22 del presente regolamento. Capitolo terzo Disposizioni comuni in materia di esame Art. 9 1La certificazione inerente alle conoscenze orali e scritte della lingua italiana deve essere emessa da un istituto riconosciuto e deve essere basata su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici. 2La certificazione circa le conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino deve essere emessa da una delle scuole individuate dal DECS nel contesto della formazione post-obbligatoria che ha dispensato la formazione. Art. 10 1L esito dell esame si esprime con un giudizio complessivo di sufficienza o d insufficienza. 2Nell esaminare la conoscenza della lingua italiana e del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino, occorre tenere debitamente conto delle circostanze personali definite dall articolo 9 OCit, in particolare della situazione di persone che, per disabilità o malattia, o per altre importanti circostanze personali, non possono sottoporsi a formazioni, certificazione e test oppure lo potrebbero solo con grandi difficoltà. 3Contro la decisione di mancato superamento del test è possibile ricorrere conformemente alle disposizioni dell articolo 96 della legge della scuola del 1 febbraio Il candidato che non ha superato l esame può chiedere di ripetere il test circa le conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino quando sono trascorsi almeno 6 mesi dal precedente esame. 5Tenuto conto di quanto previsto al capoverso 2, dispense parziali o totali dalla presentazione della certificazione circa la conoscenza della lingua italiana, del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino nei casi di cui al capoverso 1, sono decise dall ufficio dello stato civile. Il DECS si pronuncia in casi di dubbio circa l equivalenza della formazione assolta presso scuole private con sede in Ticino, rispettivamente presta la sua consulenza circa l equivalenza della formazione della lingua italiana assolta presso scuole situate nel Grigioni italiano o all estero.

13 59/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 19 dicembre 469 C. Esame dei coniugi e dei partner registrati A. Tasse comunali B. Tasse cantonali C. Riversamento ai Comuni A. Trasmissione degli atti al Cantone Art. 11 I coniugi e le persone che vivono in unione domestica registrata sono esaminati separatamente anche se hanno presentato congiuntamente la domanda di concessione della cittadinanza. Capitolo quarto Tasse Art. 12 1L autorità comunale preleva le tasse secondo il principio della copertura dei costi; i relativi importi sono fissati in un ordinanza municipale. 2Le tasse sono riscosse indipendentemente dall esito della procedura e devono essere pagate prima della presentazione del messaggio al legislativo comunale. Art. 13 1L autorità cantonale preleva le seguenti tasse: a) fr per le procedure di naturalizzazione ordinaria dei confederati; b) fr per le procedure individuali di naturalizzazione ordinaria degli stranieri; c) fr per ogni figlio minorenne straniero compreso nell istanza di naturalizzazione ordinaria di un genitore; d) fr per le procedure ritirate dall istante prima dell emanazione della decisione; e) fr per le procedure di rinuncia alla cittadinanza cantonale; f) fr per l esame delle domande di svincolo dalla cittadinanza svizzera conformemente agli articoli 37 e seguenti LCit. 2Nei casi delle lettere a), b) e c) del capoverso 1 le tasse sono riscosse indipendentemente dall esito della procedura e devono essere pagate prima della presentazione del messaggio al Gran Consiglio, rispettivamente prima della decisione del Consiglio di Stato nei casi di cui agli articoli 18 capoverso 2 e 19 capoverso 2 della legge. 3Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura le tasse possono essere aumentate in proporzione. Art. 14 L importo riversato dalla Segreteria di Stato della migrazione ai Cantoni per la collaborazione fornita nell ambito delle inchieste ordinate in relazione alle istanze di naturalizzazione agevolata federale è ripartito annualmente in parti uguali tra il Cantone e il Comune di ultimo domicilio che ha collaborato all inchiesta. Capitolo quinto Disposizioni particolari Art. 15 Terminata positivamente la procedura a livello comunale, il Municipio trasmette gli atti all ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, menzionando la tassa fissata e allegando pure l estratto della risoluzione del legislativo attestante la concessione dell attinenza con indicati, per ogni naturalizzato, il numero dei votanti, i voti affermativi, quelli negativi e gli astenuti. B. Concessione della cittadinanza cantonale da parte del legislativo Art. 16 1Concessa l attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata inoltre l autorizzazione federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con messaggio del Consiglio di Stato, per la concessione della cittadinanza cantonale. 2L ufficio dello stato civile comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione del Gran Consiglio. C. Decadimento della procedura Art. 17 1Il trasferimento del domicilio in un altro Comune del Cantone da parte del richiedente prima che siano terminate le indagini necessarie a formalizzare una proposta di decisione al legislativo comunale fa decadere la domanda. 2Il trasferimento di domicilio in un altro Cantone prima che siano terminate le indagini necessarie a rilasciare l assicurazione secondo l articolo 13 capoverso 2 LCit fa decadere la domanda.

14 59/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 19 dicembre 470 3La concessione dell attinenza comunale decade se l istanza viene ritirata, rispettivamente nei casi di cui all articolo 19 capoverso 2 della legge, se la concessione dell autorizzazione federale o della cittadinanza cantonale sono rifiutate, infine nei casi di cui all articolo 13 capoverso 4 OCit. 4Il decadimento della procedura per trasferimento del domicilio all estero è disciplinato dalle disposizioni federali. A. Confederati B. Stranieri C. Tasse comunali D. Tasse cantonali TITOLO II Concessione della cittadinanza in via agevolata Art. 18 1Il confederato che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, presenta la sua domanda al Municipio del Comune di residenza nel modo prescritto dall articolo 1. 2Ricevuta la domanda, il Municipio svolge, di regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti dall articolo 2 e trasmette poi l intero incarto all ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con il proprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato. 3Svolta la procedura prevista dall articolo 34 della legge, sulla domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente per il tramite dell ufficio dello stato civile. Art. 19 1Lo straniero che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, presenta la sua domanda al Municipio del Comune di residenza nel modo prescritto dall articolo 5. 2Ricevuta la domanda, il Municipio svolge, di regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti dall articolo 6 e trasmette poi l intero incarto all ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con il proprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato. 3Rilasciata l autorizzazione federale e svolta la procedura prevista dall articolo 34 della legge, sulla domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente per il tramite dell ufficio dello stato civile. Art. 20 1L autorità comunale preleva le tasse secondo il principio della copertura dei costi; i relativi importi sono fissati in un ordinanza municipale. 2Le tasse sono riscosse indipendentemente dall esito della procedura e devono essere pagate prima del rilascio del preavviso da parte del Municipio. Art. 21 1L autorità cantonale preleva le seguenti tasse: a) fr per le procedure di naturalizzazione agevolata dei confederati; b) fr per le procedure individuali di naturalizzazione agevolata degli stranieri; c) fr. 50. per ogni figlio minorenne straniero compreso nell istanza di un genitore; d) fr per le procedure ritirate dall istante prima dell emanazione della decisione. 2Le tasse sono riscosse indipendentemente dall esito della procedura e devono essere pagate prima della decisione del Consiglio di Stato. 3Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura le tasse possono essere aumentate in proporzione. A. Elaborazione di dati personali TITOLO III Trattamento di dati e assistenza amministrativa Art. 22 1Gli organi cantonali e comunali che, in applicazione della LCit, della OCit, della legge e del presente regolamento, possono elaborare dati personali secondo quanto previsto dalle disposizioni di riferimento, applicano i principi di proporzionalità e di finalità e, in particolare, raccolgono per ogni procedura i dati necessari alla trattazione dell istanza, finalizzati all assunzione delle decisioni da parte delle istanze coinvolte a livello federale, cantonale e comunale.

15 59/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 19 dicembre 471 2Le autorità di cui al capoverso 1 possono elaborare i dati personali previsti dalla LCit, dalla OCit, dalla legge e dal presente regolamento anche allorquando, in applicazione di disposizioni federali, svolgono indagini su mandato delle autorità federali nell ambito di procedure di naturalizzazione agevolata, di reintegrazione, di annullamento o di accertamento della cittadinanza. B. Accesso ai dati del richiedente C. Pubblicazioni in Internet D. Assistenza amministrativa Art. 23 Oltre ai dati di cui all articolo 34bis capoverso 3 LCCit, agli aventi diritto di voto è consentito l accesso ai dati necessari all assunzione delle rispettive decisioni, tenuto conto delle direttive procedurali emanate in virtù dell articolo 27. Art. 24 1La pubblicazione del messaggio, dei rapporti commissionali e dei verbali delle discussioni sul sito internet del Comune è esclusa. 2Le risoluzioni e gli avvisi di convocazione pubblicati non devono contenere alcun riferimento a dati personali. Art. 25 1Gli organi cantonali e comunali che, nell ambito dell assistenza amministrativa, si scambiano informazioni, ponderano le stesse tenendo conto dei principi generali del diritto, facendone uso limitato al necessario per l assunzione della decisione e della relativa motivazione. 2Le autorità che, nell ambito dell assistenza amministrativa, detengono dati, documenti e decisioni di terze autorità, si limitano a segnalarne l esistenza all autorità incaricata dell applicazione delle presenti disposizioni. 3L autorità incaricata di cui al capoverso 2 può farne richiesta direttamente all autorità emittente. Previa autorizzazione dell autorità emittente, la documentazione può anche essere trasmessa dall autorità che la detiene. 4Rimangono riservate eventuali norme del diritto superiore. A. Iscrizioni nei pubblici registri B. Vigilanza C. Moduli D. Sicurezza dei dati TITOLO IV Disposizioni comuni Art. 26 In caso di concessione della cittadinanza cantonale, l ufficio dello stato civile ordina le necessarie iscrizioni nel registro dello stato civile del luogo di attinenza e provvede a darne comunicazione al Comune di domicilio, così come pure a ogni altro ufficio cantonale interessato. Art. 27 Il Dipartimento delle istituzioni, sezione della popolazione, ufficio dello stato civile, vigila sulle procedure di concessione della cittadinanza a livello comunale, emana le necessarie direttive di applicazione ed è, in generale, l autorità cantonale competente per l applicazione della legge. Art. 28 L ufficio dello stato civile allestisce i moduli per la domanda di concessione in via ordinaria e agevolata dell attinenza comunale e della cittadinanza cantonale, per la relativa inchiesta comunale, per la domanda di reintegrazione secondo il diritto cantonale, per la rinuncia alla cittadinanza cantonale e all attinenza comunale, nonché ogni altro modulo che fosse necessario. Art. 29 Le autorità responsabili dell applicazione del presente regolamento, adottano le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire l autenticità, l integrità e la disponibilità della documentazione. A tal fine, gli organi e servizi del Cantone e per analogia quelli dei Comuni, applicano le disposizioni del regolamento sulla gestione dei documenti nell amministrazione cantonale del 5 settembre 2012.

16 59/2017 Bollettino ufficiale delle leggi 19 dicembre 472 E. Archiviazione G. Competenze Art. 30 1Il Cantone ed i Comuni archiviano i documenti contenuti negli incarti di naturalizzazione secondo le rispettive competenze. 2I documenti giustificativi vanno conservati in originale per 80 anni. L archiviazione deve essere conforme a quanto disposto dalla legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch) e dal regolamento della legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici del 28 marzo 2012 (RLArch). I documenti possono essere sostituiti da microfilm o supporto elettronico di dati dopo 10 anni. Documenti originali forniti dagli istanti vanno in tal caso restituiti dietro consegna di una ricevuta. Art. 31 1La sezione della popolazione è competente a formulare all autorità federale il consenso del Cantone all annullamento dell acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione. 2L ufficio dello stato civile è competente a: a) accertare l attinenza del trovatello, giusta l articolo 5 della legge; b) pronunciarsi sulla reintegrazione secondo il diritto cantonale, giusta gli articoli 25 e 26 della legge; c) pronunciarsi sulla domanda di rinuncia alla cittadinanza ticinese e all attinenza comunale, giusta gli articoli 30 e 32 della legge; d) decidere, d ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull attinenza comunale; e) rilasciare all indirizzo della Segreteria di Stato della migrazione l assicurazione del Cantone nell ambito delle procedure di concessione della cittadinanza attivate in virtù della legge federale, conformemente a quanto disposto dall articolo 13 capoverso 2 LCit; f) concedere le dispense parziali o totali dalla presentazione della certificazione circa la conoscenza della lingua italiana, del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino nei casi di cui all articolo 10 capoverso 1. Norma transitoria Abrogazione Entrata in vigore TITOLO V Disposizioni finali Art. 32 Le norme del regolamento si applicano a tutte le domande presentate dopo il 1 gennaio Le domande presentate in antecedenza sono disciplinate dalle norme del regolamento anteriore, salvo che il presente sia più favorevole. Art. 33 Il regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale del 10 ottobre 1995 (RLCCit) è abrogato. Art. 34 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1 gennaio Bellinzona, 13 dicembre 2017 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Manuele Bertoli Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

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