ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RIGUARDANTE LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI ANIMALI MORTI NELLE AZIENDE ZOOTECNICHE. IL SINDACO
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1 COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ Ballao (Cagliari) ~ Tel.070/ ~ Fax 070/ C.F. n ~ P.IVA n ~ c/c p. n Ordinanza n.18 del 27/08/2013 OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RIGUARDANTE LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI ANIMALI MORTI NELLE AZIENDE ZOOTECNICHE. IL SINDACO la Costituzione della Repubblica Italiana; in particolare l art. 118 della Costituzione; lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna; il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del e successive modificazioni; la Legge 23 gennaio 1968 n. 34; la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833, Art. 32; la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15; il Decreto 502/92 e successive modificazioni; il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196; il D.L.vo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali; il Regolamento (CE) n. 178/2002 relativo ai principi generali in materia di legislazione alimentare; il Regolamento (CE) n. 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni; il Regolamento (CE) n. 553/2008, in particolare il paragrafo n. 12) delle considerazioni iniziali dove si afferma che il rischio di trasmissione all uomo degli agenti patogeni delle TSE degli ovini e dei caprini è estremamente ridotto; il parere n /j.efsa dell Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), che esclude che allo stato delle conoscenze attuali la Scrapie ovina abbia un qualsivoglia potere zoonosico; il Regolamento (CE) n. 1069/2009 sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale; VISTI in particolare i punti 50 e 51 delle considerazioni iniziali, l art. 3 par. 23) e l art. 19 dello stesso Regolamento, relativi alle deroghe per zone isolate; il Regolamento (UE) n. 142/2011, attuazione del Reg. (CE) 1069/2009; in particolare l Allegato VI, Capo III dello stesso Regolamento, che disciplina alcune deroghe all obbligo di incenerimento dei sottoprodotti di origine animale; la Circolare n del 24/07/2009 dell Assessorato regionale all Igiene e Sanità, relativa allo smaltimento delle carcasse animali in zone isolate; la Circolare n del 19/10/2011 dell Assessorato regionale all Igiene e Sanità, con la quale si comunica la sospensione del funzionamento dell unico impianto esistente in Sardegna autorizzato al trattamento termico dei sottoprodotti di origine animale; RICHIAMATE le precedenti ordinanze di conferma della presenza del morbo della Blue tongue presso diversi allevamenti ovi-caprino;
2 RICHIAMATE altresì le note prot. s.n. del 20/08/2013, pervenute in data odierna, dalla ASL 8 - Servizio Veterinario Sanità Animale, di accertamento di morte animale della specie ovina presso gli allevamenti colpiti dalla Blue tongue; CONSIDERATO quanto segue: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale mediante ditte autorizzate ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002, oggi sostituito dal Regolamento (CE) 1069/2009, è 1. estremamente difficoltoso ed oneroso per la cronica e strutturale carenza di impianti autorizzati all esecuzione del trattamento termico in tutto il territorio della Sardegna, gli allevamenti colpiti si trovano in località isolate che le disposizioni necessarie per la raccolta ed il trasporto sarebbero eccessivamente onerose rispetto all eliminazione in loco; 1. il Regolamento (CE) n. 178/2002, che contiene i principi generali in materia di sicurezza alimentare, stabilisce in modo inequivocabile che le misure in materia di legislazione alimentare devono essere basate sull analisi del rischio, nel rispetto dei principi di precauzione e di proporzionalità; 2. il rischio sanitario da BSE in Sardegna è considerabile estremamente limitato, a fronte dell assenza di casi di malattia e degli esiti favorevoli della sorveglianza sanitaria finora svolta; 3. il rischio zoonosico da Scrapie ovina è stato qualificato come trascurabile dalle massime autorità scientifiche di riferimento dell Unione Europea; 4. al contrario, le difficoltà di smaltimento determinano un aumento del rischio di abbandono delle carcasse nei pascoli, con conseguenti rischi aggiuntivi per la diffusione di malattie animali diffusive e di zoonosi presenti sul territorio regionale; 5. oltre al rischio intrinseco di diffusione di malattie, la diminuzione di segnalazioni delle morti in azienda ai servizi veterinari può comportare un pregiudizio alla sorveglianza sanitaria attiva e passiva nei confronti delle encefalopatie spongiformi, delle pesti suine e più in generale di tutte le malattie animali soggette a denuncia; RITENUTO necessario ed urgente intervenire al fine di prevenire l abbandono nei pascoli delle carcasse di animali morti, potenziare la sorveglianza sanitaria sulle aziende zootecniche e sugli animali selvatici e dare compiuta attuazione alle normative riguardanti la sorveglianza sanitaria sulle encefalopatie spongiformi animali, le pesti suine, la Blue Tongue e le altre malattie animali diffusive esistenti sul territorio regionale, ORDINA Art. 2 Art. 3 Art. 5 Le carcasse degli animali morti in azienda potranno essere distrutte mediante sotterramento in loco, nel rispetto delle prescrizioni di cui all Allegato n. 2, finalizzate a prevenire rischi per la salute pubblica e degli animali. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria sugli animali morti, i proprietari e detentori di aziende zootecniche o dei terreni nei quali siano stati rinvenuti animali morti devono comunicare tempestivamente la morte o il ritrovamento degli animali, nel rispetto delle norme vigenti, ai servizi veterinari dell Azienda Sanitaria locale, i quali provvedono agli accertamenti di propria competenza. I servizi veterinari della ASL competente vigilano sulla corretta applicazione della presente Ordinanza e curano le comunicazioni previste dalle norme vigenti nei confronti della Regione e del Ministero della Salute; trasmettono inoltre all ufficio di P.M. del Comune e all Assessorato regionale all Igiene e Sanità l elenco delle aziende zootecniche, completo dell indicazione delle località e della georeferenziazione delle aziende stesse, al fine di facilitare gli adempimenti di rispettiva competenza.
3 Art. 6 Art. 7 Art. 8 La presente Ordinanza lascia impregiudicato il rispetto della Direttiva 91/676/CEE e s.m., del Decreto Legislativo n. 152/2006 e più in generale delle norme in materia di tutela dell ambiente, del suolo e delle acque. Le violazioni alle prescrizioni della presente Ordinanza sono punite ai sensi dell art. 650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00. I proprietari e i detentori di animali e di terreni adibiti a pascolo, la Polizia Municipale, i servizi veterinari e gli agenti delle forze dell Ordine sono incaricati di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, viene pubblicata sul sito internet del Comune e deve essere adeguatamente pubblicizzata presso la sede locale del servizio veterinario della ASL. IL SINDACO (Rag. Cubeddu Severino)
4 Allegato 1: delimitazione della zona isolata L intero territorio comunale, con l eccezione del centro urbano, individuato con le lettere A, B, C, del Piano Urbanistico Comunale.
5 Allegato n. 2 A) Interramento delle carcasse o dei visceri L interramento delle carcasse di animali morti deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 1. Il servizio veterinario della ASL deve essere tempestivamente informato della morte dell animale, in modo tale da garantire l eventuale ispezione della carcassa e/o la raccolta di campioni biologici. 1. Il sito di interramento deve essere unico per ogni sito aziendale, localizzato in una posizione distante almeno 100 metri da corsi d acqua, bacini idrici o pozzi, ed in ogni caso realizzato in modo tale da scongiurare il rischio di inquinamento idrico. 2. In ogni azienda l interramento deve essere realizzato in modo tale da garantire che animali carnivori od onnivori non riescano ad avere accesso alle carcasse sotterrate. Allo scopo è possibile sfruttare le caratteristiche naturali o artificiali del luogo interessato, utilizzare recinzioni apposite, copertura con massi ecc.. 3. Qualora non si tratti di terreno roccioso o recintato, la fossa deve avere le seguenti caratteristiche: profondità di almeno due metri; superficie pari ad almeno 1 m 2 ogni due quintali di peso vivo di carcasse interrate; copertura delle carcasse con uno strato di terra di almeno 2 metri; il fondo della fossa e le carcasse degli animali sotterrati devono essere cosparsi di idrossido di calcio. 4. Ulteriori modalità tecniche di interramento degli animali sono consentite previo parere favorevole dei servizi veterinari della ASL competente, da trasmettere in forma scritta al Comune. 5. L interramento delle carcasse deve essere registrato mediante apposita annotazione sul registro aziendale di carico/scarico delle presenze, in coincidenza con la registrazione della morte in azienda del capo interessato.
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