COMUNE DI ALBINEA Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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1 COMUNE DI ALBINEA Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Adottato con Deliberazione Consiliare n. 50 del

2 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Art. 2 Competenze Art. 3 Responsabilità Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento Art. 5 Atti a disposizione del pubblico Capo II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori Capo III FERETRI Art. 7 Deposizione del cadavere nel feretro Art. 8 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti Art. 9 Piastrina di riconoscimento Capo IV TRASPORTI FUNEBRI Art. 10 Modalità del trasporto e percorso Art. 11 Trasporti funebri Art. 12 Orario dei trasporti Art. 13 Riti religiosi e altri Art. 14 Trasferimento di cadavere senza funerale Art. 15 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività Art. 16 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Art. 17 Trasporti in luogo diverso dal cimitero Art. 18 Trasporti all estero o dall estero Art. 19 Trasporto di ceneri e resti Art. 20 Rimessa delle autofunebri TITOLO II CIMITERI Capo I 2

3 CIMITERI Art. 21 Elenco cimiteri Art. 22 Disposizioni generali Vigilanza Art. 23 Reparti speciali nel cimitero, usanze funebri e culti diversi Art. 24 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali Capo II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Art. 25 Disposizioni generali Art. 26 Piano regolatore cimiteriale Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art. 27 Inumazione Art. 28 Tumulazione Art. 29 Deposito provvisorio Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 30 Esumazioni ordinarie Art. 31 Avvisi per esumazioni ordinarie Art. 32 Esumazioni straordinarie Art. 33 Estumulazioni Art. 34 Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento Art. 35 Raccolta delle ossa Art. 36 Oggetti da recuperare Art. 37 Disponibilità dei materiali Capo V CREMAZIONE Art. 38 Crematorio Art. 39 Modalità per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione Art. 40 Urne cinerarie Art. 41 Dispersione ceneri Art. 42 Affidamento personale delle ceneri Capo VI POLIZIA DEI CIMITERI Art. 43 Orario Art. 44 Disciplina dell ingresso Art. 45 Divieti speciali Art. 46 Riti funebri Art. 47 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni Art. 48 Fiori e piante ornamentali Art. 49 Materiali ornamentali 3

4 TITOLO III CONCESSIONI Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Art. 50 Sepolture private Art. 51 Durata delle concessioni Art. 52 Modalità di concessione Art. 53 Uso delle sepolture private Art. 54 Lapidi ed ornamenti Art. 55 Manutenzione Art. 56 Costruzione dell opera termini Capo II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE Art. 57 Divisione, subentri Art. 58 Rinuncia a concessione Art. 59 Riutilizzazione sepolture individuali Art. 60 Deroghe concessione sepolture individuali Capo III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE Art. 61 Revoca Art. 62 Decadenza Art. 63 Provvedimenti conseguenti la decadenza Art. 64 Estinzione TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI Capo I IMPRESE E LAVORI PRIVATI Art. 65 Accesso al cimitero Art. 66 Nuova costruzione di tombe di famiglia Art. 67 Responsabilità Deposito cauzionale Art. 68 Recinzione Materiali di scavo Art. 69 Introduzione e deposito di materiali Art. 70 Orario di lavoro Art. 71 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei Defunti Art. 72 Vigilanza Art. 73 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri 4

5 Capo II IMPRESE FUNEBRI Art. 74 Funzioni Art. 75 Divieti TITOLO V ILLUMINAZIONE VOTIVA Capo I ILLUMINAZIONE VOTIVA Art. 76 Illuminazione votiva TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI Capo I DISPOSIZIONI VARIE Art. 77 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti Art. 78 Registro delle sepolture Art. 79 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali Art. 80 Scadenziario delle concessioni Art. 81 Smaltimento rifiuti Capo II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI Art. 82 Efficacia delle disposizioni del regolamento Art. 83 Cautele Art. 84 Concessioni pregresse Art. 85 Tariffa 5

6 COMUNE DI ALBINEA Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie n.1265/1934 e successive modificazioni, DPR n. 285/1990, Legge n. 130/2001, DPR n. 254/2003, D. L.gs. n. 112/1998 e D.P.C.M. 26/05/2000, Legge Regione Emilia-Romagna n. 19/2004, Regolamento Regionale n. 4/2006 e relativa disciplina regionale di attuazione ed esecuzione, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri, ossa, ceneri e feti, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri. ART. 2 - COMPETENZE 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo ed Autorità Sanitaria Locale e dagli altri organi comunali nel rispetto del D. L.gs 267/2000 e successive modificazioni e dell art. 4 del D. L.gs. n. 165/2000 e successive modificazioni. 2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 30, 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.L.gs n. 267, art. 23 bis D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni della L. n. 133/2008 e relativo regolamento di attuazione, DPR n. 168/2010 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Unità Sanitaria Locale. 3. In caso di gestione in economia le funzioni e l organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all art. 89 del D.L.gs n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 30, 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.L.gs n. 267, le funzioni e l organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dalle norme e condizioni indicati nell atto di concessione. 5. Qualora il Comune decidesse di gestire il servizio di necroforia attraverso l'assegnazione ad imprese accreditate, secondo criteri che verranno stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale, alle stesse competeranno tutte le funzioni di seguito indicate: trasporto, tumulazione e inumazione, diversamente riservate alla competenza del Comune. Per i servizi sopra elencati i cittadini non dovranno più riconoscere alcun diritto all'amministrazione Comunale ma verseranno direttamente all'impresa scelta la tariffa, nella misura stabilita, nel suo importo massimo, dalla Giunta Comunale. ART. 3 - RESPONSABILITA 1. Il Comune assicura che all interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio e l impiego di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l illecito non rilevi penalmente. ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) il servizio di osservazione dei cadaveri e la visita necroscopica; b) il recupero e relativo trasporto dei cadaveri di deceduti in luoghi pubblici nel territorio del Comune di Albinea; c) l inumazione in campo comune nei casi di indigenza accertata del defunto(*); d) la cremazione nei casi di indigenza accertata del defunto(*); e) la deposizione delle ossa in ossario comune; 6

7 f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune; g) la fornitura del feretro nei casi di indigenza accertata del defunto(*); 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite in apposite deliberazioni della Giunta Comunale. (*) Per indigenza accertata si deve intendere: Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE). ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 1. Presso l Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto il registro di cui all art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti comunali e che contiene i dati relativi alle sepolture cimiteriali. 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel succitato ufficio o nei cimiteri: a) l orario di apertura e chiusura; b) copia del presente regolamento; c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI ART. 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI 1.Il Comune provvede al deposito di osservazione in obitorio o altri locali idonei, distinti tra loro nell ambito dei cimiteri o presso ospedali o istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti a tale scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. 2. Il periodo di osservazione delle salme è disciplinato dalle apposite norme di cui al regolamento nazionale di polizia mortuaria. 3. Il cimitero sito in località Caselline di Albinea è provvisto di camera mortuaria. CAPO III FERETRI ART. 7 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO 1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30, 75, 77 del DPR n. 285/90 e all art. 10 L.R. n. 19/2004 e relativa disciplina regionale di attuazione ed esecuzione. 2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola. Il cadavere destinato all inumazione è rivestito con abiti o lenzuola di tessuto biodegradabile. ART. 8 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali variano in rapporto alla tipologia di sepoltura, pratica funebre, distanza del trasporto funebre e devono essere conformi a quanto prescritto dalle normative in vigore. 2. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche previste per legge, a seconda del tipo di sepoltura cui è destinata; se il cadavere proviene da distanza superiore a 100 km, è obbligatorio l uso del rivestimento in zinco e dei dispositivi di assorbimento dei liquidi autorizzati dal Ministero della Salute. 3. Nella inumazione l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell art. 75 del D.P.R , n. 285 e L.R. 19/ Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. 5. E consentita l applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione. 6. Nel caso in cui il feretro non corrisponda alle esatte misure del luogo di tumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre con proprio provvedimento la sostituzione del feretro stesso a totale carico dei familiari del defunto. ART. 9 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO 7

8 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte. 2. Per cadaveri di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI ART MODALITA DEL TRASPORTO E PERCORSO 1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve. 2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. 3. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. 4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone e/o nei casi in cui il corteo debba transitare in strade ad intenso traffico, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Servizio di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. ART. 11 TRASPORTI FUNEBRI 1.I trasporti funebri si eseguono con l osservanza delle disposizioni di cui al Capo IV del D.P.R. 285/1990 e Legge Regionale n. 19/ L autorizzazione al trasporto è rilasciata dal dirigente o responsabile di ufficio/servizio/procedimento ad eccezione di quanto segue: - i trasporti di prodotti abortivi, di cui all art. 7 comma 2 del D.P.R. 285/1990, per i quali è competente l unità sanitaria locale; - i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune di decesso. 3. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste per legge anche in relazione ai diversi mezzi di trasporto impiegati. 4. Il feretro è preso in consegna dall incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento, dall attestato di garanzia per il trasporto di cadavere rilasciato dall addetto al trasporto funebre dell impresa e, se necessario, da altri documenti in relazione alla destinazione. L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i suddetti documenti al personale incaricato presso il cimitero. 5. L autorizzazione al trasporto di cadavere a bara aperta, nei casi previsti dalla delibera di Giunta Regione Emilia- Romagna n del 29/05/2009 è rilasciata, a seguito di domanda degli interessati, sulla base di dichiarazione medica di avvenuta esecuzione tanatogramma. 6. L autorizzazione al trasporto di resti mortali, ceneri e resti ossei, sia nel territorio comunale che fuori di esso, è rilasciata dal dirigente o responsabile di servizio/ufficio/procedimento del Comune di partenza. 7. Per ogni trasporto di cadavere autorizzato dal Comune di Albinea ed effettuato nell ambito del territorio comunale o proveniente da altro comune o da altro Stato o diretto ad altro comune o altro Stato, è dovuto all Amministrazione comunale un diritto di segreteria ai sensi dell art. 117 del T.U. n. 267/2000 nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con apposite tariffe. Detto diritto non è dovuto per i trasporti di cadaveri di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri e per trasporti eseguiti da terzi di ceneri o resti mortali. Tale diritto può essere riscosso anche per il tramite delle imprese che effettuano il trasporto e il relativo importo deve essere inserito nella documentazione contabile delle stesse, chiaramente identificabile da parte dell utenza. ART ORARIO DEI TRASPORTI 1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane. Nei giorni festivi i trasporti funebri verranno effettuati unicamente nel secondo giorno festivo consecutivo. 2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l ora dei funerali secondo l ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con quanto stabilito al comma 1^. 8

9 ART RITI RELIGIOSI E ALTRI 1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all art. 8 della Costituzione, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. 2. Il cadavere può sostare in chiesa per il tempo necessario all ordinaria cerimonia religiosa o veglia. 3. Per la celebrazione dei funerali civili è consentito l utilizzo della sala del commiato presso il cimitero posto in località Caselline a bara chiusa. ART TRASFERIMENTO DI CADAVERE SENZA FUNERALE 1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall esterno. 2. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l impiego del mezzo di cui al primo comma. ART. 15 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA 1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2. Per i cadaveri che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. ART TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE 1. Il trasporto di cadaveri nel cimiteri o in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal dirigente o dal responsabile di servizio/ufficio/procedimento con proprio provvedimento a seguito di domanda degli interessati o impresa di onoranze funebri incaricata. 2. La domanda deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3. Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. 5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all art. 25 commi 1 e 2 del D.P.R. 285/ Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Comune ove è avvenuto il decesso. 7. Per i trasporti destinati a comuni al di fuori del territorio regionale, si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie: a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi; b) trasporto, svolto negli altri mesi, ma con una percorrenza superiore ai 300 km; c) quando il trasporto avviene trascorse le 48 ore dal decesso. 8. A norma dell art. 10 della L.R. n. 19/2004, per trasporto da comune a comune nell ambito del territorio regionale non è obbligatoria l effettuazione dell iniezione conservativa di cui all art. 32 del DPR n. 285/1990 ART. 17- TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO Tutti i trasporti di cadaveri nell ambito del Comune per il cimitero o in luogo diverso dal cimitero, sono autorizzati dal dirigente o dal responsabile di servizio/ufficio/procedimento con proprio provvedimento a seguito di domanda degli interessati o impresa di onoranze funebri incaricata. ART TRASPORTI ALL ESTERO O DALL ESTERO 1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; in tali casi si applicano le prescrizioni di cui agli artt del D.P.R. 285/90 e art. 10 L.R. n. 19/ La convenzione sopra citata non si applica al trasporto delle ceneri e delle ossa. 9

10 ART TRASPORTO DI CENERI E RESTI 1. Il trasporto fuori Comune, anche per l Estero, di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal dirigente o responsabile di servizio/ufficio. 2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. 3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema che ne garantiscano l inalterabilità. ART RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all art. 21 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 ed alla Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 156 Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 19/2004. TITOLO II CIMITERI ART ELENCO CIMITERI Ai sensi delle normative vigenti, il Comune provvede ai servizi mortuari con i seguenti cimiteri: 1) Cimitero di Albinea Chiesa 2) Cimitero di Montericco 3) Cimitero di Borzano 4) Cimitero di Albinea Caselline ART DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA 1. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quanto disposto dall art.11 della L.R. n. 19/ Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione di cadaveri o resti mortali competono al Comune fatto salvo quanto previsto dall art. 2, comma 5^. 3. L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco ART REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO, USANZE FUNEBRI E CULTI DIVERSI 1. Nell interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. 2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, laddove richiesta, sono a totale carico delle comunità richiedenti. 3. Le aree eventualmente richieste non potranno essere concesse per un periodo superiore a 99 anni, rinnovabile. 4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone previo smaltimento cofano funebre e altro a proprie spese. 6. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. ART AMMISSIONE PER L INUMAZIONE NEI CIMITERI E NEI REPARTI SPECIALI 1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute ed inumate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di: a) persone decedute nel territorio del Comune; b) persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso la propria residenza al momento della morte; c) persone nate anche in altro Comune e residenti in altro Comune purché abbiano avuto la residenza nel Comune per almeno 10 anni, anche non consecutivi; d) coniugi e conviventi more uxorio delle persone di cui ai precedenti punti a),b) e c) e) persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata di famiglia esistente nel cimitero o altrimenti titolari di concessione; f) genitori o figli di persone viventi che, all atto del decesso (dei genitori o figli), risultino residenti nel Comune; g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all art. 7 del D.P.R. 285/90; h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate. i) persone decedute fuori del Comune e non residenti, ma aventi parenti o affini entro il 4 grado residenti nel Comune. 10

11 2. Detti cadaveri/resti mortali o ceneri sono accolti nei cimiteri comunali secondo le richieste degli interessati, ove possibile e comunque, qualora queste non siano esaudibili per mancanza di disponibilità nel cimitero richiesto, è fatta salva la facoltà dell Amministrazione di provvedere alla sepoltura in altro cimitero ove la disponibilità sia esistente. 3. Il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni dal giorno del seppellimento. 4. Negli eventuali reparti speciali sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell art. 24, salvo che non avessero manifestato l intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi con le modalità di cui all art. 47 del T.U. 445/2000. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE ART DISPOSIZIONI GENERALI 1. Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali come previsto da Regolamento Regionale n. 4/ Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/ Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dal successivo art. 30. ART PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 1.Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell arco di almeno vent anni. 2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell azienda sanitaria locale. Si applica l art. 139 del D. Lgs n Nella elaborazione del piano si deve tenere conto: a) dell andamento medio della mortalità nell area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti; b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti e seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni; f) delle zone soggette a tutela monumentale nonchè dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. 4. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dal successivo art Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: a) campi di inumazione comuni; b) eventuali reparti speciali di cui al precedente art. 27; c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività; d) tumulazioni individuali (loculi); e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (biloculi, edicole); f) cellette ossario; g) nicchie cinerarie; h) ossario/cinerario comune; i) cinerario comune. j) area per la dispersione delle ceneri 11

12 6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all art. 54 del D.P.R. 285/ Il cinerario comune deve avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti. 8. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le relative dimensioni e caratteristiche. 9. Il Comune è tenuto a revisionare periodicamente il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni di tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE ART INUMAZIONE 1.Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente nei casi d indigenza accertata del defunto(*). 2.Nel cimitero posto in località Caselline è stabilito con apposito atto di Giunta Comunale il tariffario delle inumazioni a terra comprensive di costo lapide e stele forniti dal Comune, senza accessori. (*)Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE). ART. 28 TUMULAZIONE 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, rispettivamente denominate loculi, cellette ossario e urne cinerarie, costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento. 3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/ Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90. ART DEPOSITO PROVVISORIO 1. L Amministrazione può riservare, in ciascun cimitero, un certo numero di loculi, da utilizzare per il deposito provvisorio di feretri. L individuazione avviene ad opera del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. 2. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno dei predetti loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. 3. La concessione provvisoria è ammessa esclusivamente nei seguenti casi: a) per coloro che stanno costruendo una tomba di famiglia in uno dei cimiteri comunali, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculi, in attesa della loro costruzione da parte del Comune. d) in ogni altro caso in cui l attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta consentito in Camera Mortuaria. 4. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati. 5. Il canone per il deposito provvisorio è fissato da apposita tariffa approvata dal Comune, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. 6. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale deve essere conservato presso l ufficio comunale. 7. Scaduto il termine senza che l interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva 12

13 sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato. 8. E consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ART ESUMAZIONI ORDINARIE 1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in ulteriori cinque anni. 2. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell anno. 3. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere, il resto mortale potrà: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere; b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile; c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. 4. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministro della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 e nel D.P.R. 254/ Il personale che esegue l esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato. ART AVVISI PER ESUMAZIONI ORDINARIE Le operazioni di esumazione, eseguite secondo le esigenze di reimpiego, saranno comunicate con apposito elenco da affiggere all Albo Pretorio Comunale e all ingresso del cimitero, con congruo anticipo rispetto all inizio delle operazioni. ART ESUMAZIONI STRAORDINARIE 1. Le esumazioni straordinarie dei cadaveri inumati possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei famigliari dietro l autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. 2. Le esumazioni straordinarie di cui ai commi precedenti sono eseguite con l osservanza di quanto disposto dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/90 ed in conformità alla normativa vigente in materia. ART ESTUMULAZIONI 1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. 2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza del cadavere nel tumulo non inferiore ai 20 anni. 3. Le estumulazioni straordinarie avvengono, su richiesta di parte, laddove l operazione venga effettuata prima dei suddetti termini temporali per cremazione o trasferimento in altro cimitero. 4. Ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto in ogni cimitero e pubblicato all albo pretorio. 5. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. 6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l inumazione in campo comune, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l eventuale addizione delle sostanze biodegradanti. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni. E altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura ed in tal caso è d obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro nei casi previsti per legge. 7. In luogo di quanto previsto al comma 6^ è consentito procedere alla cremazione secondo le disposizioni di Legge in vigore. 8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento. ART ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO 1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite ad opera del Comune applicando una tariffa 13

14 determinata dalla Giunta Comunale. 2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario, loculo o in tomba privata di famiglia è dovuto il pagamento per tale servizio della somma indicata in tariffa. 3) L esumazione ed estumulazione ordinaria è gratuita nei casi di indigenza accertata dei famigliari del defunto(*); (*) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE). ART RACCOLTA DELLE OSSA 1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cellette ossario o in sepoltura privata per famiglia o collettività. E inoltre possibile procedere alla cremazione dei resti mortali e al successivo affidamento personale delle ceneri o loro dispersione in natura, previa autorizzazione del Responsabile di Polizia Mortuaria, con l osservanza delle disposizioni normative vigenti. 2. E consentita la collocazione nel loculo di un familiare di cassettine contenente i resti mortali o di urne cinerarie contenenti le ceneri di altri familiari. ART OGGETTI DA RECUPERARE 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l altro conservato tra gli atti dell Ufficio di Polizia Mortuaria. 3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell ufficio di Polizia Mortuaria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, saranno acquisiti al patrimonio comunale ai sensi dell art. 929 del Codice Civile. ART DISPONIBILITA DEI MATERIALI 1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dai parenti del defunto, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. 2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. 3. Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile dei Lavori Pubblici può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2 grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. 4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangano a disposizione del Comune dopo l esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. 5. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. CAPO V CREMAZIONE ART CREMATORIO Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato. ART MODALITA PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE 1.L autorizzazione di cui all art. 79, 1 comma, del D.P.R. 285/90 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato dal dirigente o dal responsabile di ufficio/servizio/procedimento del comune in cui è avvenuto il decesso, dietro la presentazione dii: - estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione scritta e datata, sottoscritta dall associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di sottoscrivere, confermata da due testimoni, dalla 14

15 quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato; tale dichiarazione dovrà essere convalidata dal presidente dell associazione tranne i casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stesa o a quella dell iscrizione all associazione (legge regionale E.R. n. 19/2004). In assenza dei documenti di cui sopra occorre manifestazione di volontà alla cremazione del cadavere espressa dai familiari aventi diritto; 2. Nel caso di cremazione postuma di cadavere, preventivamente sepolto, l autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove si trova sepolto il cadavere stesso. 3. E possibile la cremazione dei resti mortali inumati da almeno dieci anni e tumulati da almeno venti anni, previo assenso dei soggetti competenti per Legge o, in caso di loro irreperibilità, specifico avviso affisso presso il cimitero. ART URNE CINERARIE 1. Compiuta la cremazione le ceneri possono essere diligentemente raccolte in apposita urna cineraria sigillata che deve contenere le ceneri di un solo cadavere e riportare all esterno l indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. 2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata di famiglia o collettività o delle ceneri in cinerario comune. E inoltre possibile ottenere autorizzazione dell Ufficiale dello stato civile ai fini della dispersione in natura o del responsabile di servizio/ufficio/procedimento ai fini della conservazione di urna cineraria al di fuori dei cimiteri comunali come previsto dalla normativa vigente. 3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse o conservate nel cinerario/ossario comune. ART. 41 DISPERSIONE CENERI 1.La dispersione delle ceneri risultante dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla L. n. 130/2001, L.R. 19/2004 e successive direttive, nel rispetto della volontà del defunto. 2. L ufficiale di Stato Civile del Comune di Albinea, previa verifica da parte dell interessato della disponibilità del luogo da lui individuato, riscontrata la legittimità della richiesta, autorizza la dispersione delle ceneri nei seguenti casi: - deceduti nel territorio di Albinea; - ceneri di defunti già sepolti nei cimiteri del Comune. 3. Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti. 4. I luoghi individuabili per la dispersione delle ceneri sono: a) area cimiteriale appositamente individuata, previo pagamento della rispettiva tariffa; b) area privata, aperta e con il consenso del proprietario, senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; c) in natura, lontano da manufatti; d) mare, lago, fiume, in tratti liberi da natanti e manufatti. E in ogni caso vietata la dispersione delle ceneri in centri abitati, come definiti dall art. 3 comma 1^, n. 87 del D. L.gs. 30/04/1992 n. 285 e succ. modd. 5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l indicazione: a) del soggetto richiedente, capace di agire secondo quanto previsto dalla Legge; b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri; c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse. Tale richiesta è corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di essere disperso. Tale volontà può risultare anche da dichiarazione resa, con sottoscrizione autenticata, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorso tra più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi; allo stesso modo è individuato il luogo e la persona incaricata alla dispersione qualora non risultassero da volontà espressa del defunto in considerazione di provvedimenti in materia emanati dalla Regione Emilia- Romagna. ART. 42 AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI 1.L affidamento personale delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge n. 130/2001, L.R. 19/2004 e successive direttive, nel rispetto della volontà del defunto. Non è ammesso l affidamento di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti. 2. Il Responsabile di servizio/ufficio/procedimento del comune di Albinea autorizza l affidamento delle ceneri nell ambito del territorio comunale. 3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di affidare le proprie ceneri. Tale volontà può risultare anche da dichiarazione resa, con sottoscrizione autenticata, dal coniuge e da tutti i parenti di primo grado previo accordo di tutti nell individuazione dell affidatario unico. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l urna cineraria è conservata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato. 4. Il luogo ordinario di conservazione dell urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell affidatario. 15

16 L affidamento ha luogo alle seguenti prescrizioni: - l urna debitamente sigillata e contenente i dati identificativi del defunto; - l urna è stabilmente conservata all interno dell abitazione indicata: sono esclusi le aree cortilive, i giardini e i manufatti esterni all abitazione o di pertinenza della stessa; - l affidatario assicura la custodia dell urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata; - l urna non può essere affidata, anche temporaneamente, a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del comune, - il luogo di conservazione dell urna può essere variato solo previa tempestiva comunicazione al comune che ha rilasciato l autorizzazione; qualora si tratti di comune diverso, occorre nuova autorizzazione di affidamento dell urna cineraria. 5. Ogni affidamento di urna cineraria e relative variazioni sono trascritti in apposito registro tenuto dall Ufficio di Polizia Mortuaria il quale può procedere, in qualsiasi momento, con il consenso dell affidatario, a controlli, anche periodici, sull effettiva collocazione. 6. La consegna dell urna cineraria per l affidamento personale può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei derivanti da esumazioni o estumulazioni secondo i criteri di cui ai commi precedenti. 7. Venute a meno le condizioni di affidamento, l urna deve essere riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione della stessa all interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa in vigore. CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI ART. 43 ORARIO 1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l orario fissato dal Sindaco. 2. L entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell orario. 3. L avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l ora prescritta. ART DISCIPLINA DELL INGRESSO 1. Nei cimiteri, di norma, non si può che entrare a piedi. 2. E vietato l ingresso: a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione dei ciechi; b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; c) a coloro che intendono svolgere all interno del cimitero attività di questua; d) ai minori di anni 10, quando non siano accompagnati da adulti. 3. Per motivi di salute (handicap difficoltà motorie) è permesso visitare le sepolture di familiari esclusivamente con mezzi predisposti per persone in stato di disabilità. ART DIVIETI SPECIALI 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie: a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli, fatto salvo esclusivamente quando disposto al comma 3 del precedente art. 43; c) introdurre oggetti irriverenti; d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli; f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, operazioni funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell ufficio di Polizia Mortuaria e fatte salve le richieste provenienti dall Autorità Giudiziaria; l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; m) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d uso; n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell ufficio di Polizia Mortuaria; o) qualsiasi attività commerciale. 2. Chiunque tenesse, nell interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all Autorità Giudiziaria. 16

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