COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia
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1 COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE (Approvato dal Consiglio Comunale di Vobarno con deliberazione n. 35/2005) Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 09 luglio 2012 Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 6 luglio 2015 Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24/2015 Pag. 1
2 ART. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1) La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo; in caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall U.S.C. del Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso. 2) L autorizzazione alla cremazione di un cadavere viene concessa acquisito il certificato del medico necroscopo, in carta libera, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall autorità giudiziaria ai fini della cremazione è necessario il nulla osta recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. 3) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall ASL del luogo di amputazione. 4) La cremazione di ossa, dei resti mortali, di esiti di fenomeni cadaverici, trasformativi, conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall Ufficiale dello Stato Civile previa acquisizione di: a) volontà testamentaria espressa dal defunto (testamento in forma olografa, pubblicato o reso e depositato presso un notaio), oppure per regolare iscrizione ad una associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati; b) testamento olografo pubblicato da un Notaio appena ha la notizia della morte del testatore; c) in mancanza di una disposizione testamentaria (testamento olografo o di iscrizione ad una Società per la Cremazione) la volontà di cremare un defunto deve essere manifestata dal coniuge o in difetto (nel caso il defunto fosse celibe/nubile, vedovo/vedova, divorziato/a) dai parenti più prossimi individuati secondo gli artt. N. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla metà più uno; d) per gli stranieri, sarà necessaria una dichiarazione del Rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino, debitamente legalizzata, che dichiari che nulla osta alla cremazione secondo le leggi del proprio Paese. 5) Per quanto concerne la redazione del processo verbale con cui si raccoglie la volontà del coniuge o del parente più prossimo, di cui all art. 3, lett. B), punto 3) Legge n. 130/2001 l ufficiale dello stato civile si può recare presso la casa del dichiarante per prendere la volontà. Cio, ovviamente, deve considerarsi una sua facoltà in quanto non può essere obbligato. 6) Nel caso in cui l ufficiale dello stato civile del Comune di residenza degli aventi titolo, è situato in Regione diversa dalla Lombardia, e si rifiuti di verbalizzare la dichiarazione, il Comune in cui è avvenuto il decesso dovrà accertare, in luogo di processo verbale, un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva. 7) Se l avente diritto alla dichiarazione (esempio coniuge) fosse interdetto o abbia l amministratore di sostegno e il suo tutore non fosse delegato a fare domanda di cremazione per suo conto, solo il familiare che ne ha interesse può avanzare istanza di cremazione del defunto presso il Giudice Tutelare competente per territorio. Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24/2015 Pag. 2
3 8) Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall U.S.C. del Comune ove sono esumati/estumulati. 9) Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o parti anatomiche che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell ASL segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze. 10) In caso di esumazioni/estumulazioni ordinarie: a) se il parente sceglie di far cremare il defunto per destinare le ceneri nell ossarietto/urna cineraria o in tumulazione congiunta o in affido, le spese cimiteriali e di cremazione sono a carico del privato; b) se il parente sceglie di destinare i resti mortali del defunto nell ossario comune e lo si trovasse non completamente mineralizzato, può autorizzare il Comune a cremarlo per destinare le ceneri nel cinerario/ossario comune. In questo caso le spese di cremazione sono a carico del Comune. ART. 2 (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri) 1) La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. In caso di ceneri già tumulate l autorizzazione viene effettuata dall ufficiale dello stato civile del Comune di sepoltura. 2) La dispersione delle ceneri, effettuata dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell Associazione a cui era iscritto il defunto o in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune viene eseguita nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente: a) in montagna e in aree naturali a distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi; b) nei fiumi e in altri corsi d acqua, in tratti liberi da manufatti e da natanti. c) in mare e nei laghi, a distanza di almeno 200 metri dalla costa; d) nelle aree private è consentita previo consenso del proprietario. E fatto divieto al proprietario medesimo di percepire compensi per aver concesso la propria approvazione. e) negli spazi, ove esistenti, appositamente predisposti all interno dei cimiteri comunali ( giardini delle rimembranze ). La dispersione è vietata nei centri abitati, così come definiti dal vigente Codice della Strada. 3) La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1. 4) Ove il defunto abbia espresso la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune. Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24/2015 Pag. 3
4 ART. 3 (Autorizzazione per l affidamento familiare delle ceneri) 1) L affidamento familiare di un urna cineraria deve essere autorizzata dal Sindaco o dall Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o come da art. 1, comma 4. 2) L urna funeraria può essere concessa anche al convivente more uxorio del defunto ma solo in caso di espressa volontà testamentaria del de cuius. Senza il testamento il convivente non ha titolo a rendere tale richiesta. L eventuale autorizzazione può essere resa anche dai familiari del defunto. Se l affidatario delle ceneri è residente all estero l ufficiale dello stato civile autorizza semplicemente il trasporto delle stesse. L eventuale affidamento sarà soggetto all ordinamento del Paese di destinazione. 3) In caso di decesso dell affidatario, potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri. In mancanza l urna funeraria dovrà essere consegnata al cimitero. 4) La consegna dell urna funeraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto. 5) In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l urna funeraria è tumulata nel cimitero, finchè sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato. 6) I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono state tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare mediante l allegato 6 di cui all art. 8 L.R. 22/03 e art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n. 6/04. 7) Il luogo ordinario di conservazione dell urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest ultimo, ma può essere anche un luogo diverso da quello di residenza (esempio 2^ casa) nel quale si richiede l autorizzazione. La variazione di residenza non comporta la necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare del luogo di conservazione dell urna funeraria ma necessita comunque dell autorizzazione al trasporto. 8) Nel caso in cui l affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall affidamento delle ceneri, in attesa di revisione del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Vobarno, possono provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. L affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione a sepoltura privata. 9) Gli affidamenti di urne cinerarie vanno registrati cronologicamente in apposito registro tenuto a cura dell U.S.C. Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24/2015 Pag. 4
5 ART. 4 (Autorizzazione alla sepoltura per tumulazione ceneri) 1) La sepoltura per tumulazione di urna funeraria deve essere autorizzata dall ufficiale dello stato civile ove l urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta. ART. 5 (Trasporto e caratteristiche dell urna funebre) 1) Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna funebre di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all esterno il nome-cognomedata di nascita e di morte del defunto. 2) Per il trasporto urna funebre si richiama l applicazione dei competenti articoli del DPR N. 285 e non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri. 3) La consegna della urna funebre deve risultare da apposito verbale redatto in triplice copia: una per il responsabile del crematorio, la seconda va trasmessa all U.S.C. che ha rilasciato l autorizzazione alla cremazione e la terza va conservata da chi prende in consegna l urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo. 4) La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l affidamento ai familiari o la dispersione: a) la tumulazione anche congiunta; b) l affidamento familiare; c) l ossarietto a 6 postazioni; d) l urna cineraria; e) la dispersione (solo se c è l espressa volontà del defunto); f) l ossario/cinerario comune. ART. 6 (Modalità conservative dell urna funebre) 1) Le urne funebri possono essere collocate, secondo la volontà del defunto o suoi parenti, nel cimitero in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro. 2) In caso di affidamento familiare l urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l urna funebre prescelta; deve essere collocato in luogo confinato nel quale l urna sia richiudibile, a vista o meno. L indicazione degli estremi del defunto (nome-cognome-data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente all esterno, devono essere riportati anche sul colombaro. Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24/2015 Pag. 5
6 ART. 7 (Tariffe) 1) Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all affidamento familiare delle ceneri, sono dovuti i diritti la cui misura è stabilita nella normativa vigente. 2) Per l effettuazione delle operazioni cimiteriali di tumulazione e di traslazione di urne cinerarie, sono dovute le tariffe la cui misura è stabilita dalla Giunta Comunale. ART. 8 (Vigilanza) 1) Il Comune vigila e controlla l applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da Leggi e Regolamenti, secondo quanto previsto dall art. 107 del DPR , n. 285 nonché dall art. 7.bis D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull effettiva collocazione dell urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare. Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24/2015 Pag. 6
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