COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
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1 COMUNE DI CAMISANO VICENTINO Provincia di Vicenza REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DEI DEFUNTI Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del
2 Indice e Sommario Art. 1 - Oggetto e finalità...2 Art. 2 Autorizzazione alla cremazione...2 Art. 3 Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri...4 Art. 4 Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie...4 Art. 5 Dispersione delle ceneri...4 Art. 6 Modalità di conservazione delle ceneri...5 Art. 7 Autorizzazione per l affidamento familiare delle ceneri...6 Art. 8 Ossario e cinerario comune, giardino della rimembranza...7 Art. 9 Tariffe...7 Art. 10 Sanzioni Amministrative...7 Art. 11 Senso comunitario della morte...8 Art. 12 Registri cimiteriali...8 Art. 13 Procedure...8 Art. 14 Deposito provvisorio...9 Art. 15 Informazione ai cittadini...9 TARIFFE di cui art. 9 comma TARIFFE di cui art. 9 comma Art. 1 - Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 Regolamento di polizia mortuaria, del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, le Circolari Ministero Sanità n. 24/93 e n 10/98, nonch é i Decreti Ministero dell Interno e ; Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione. Art. 2 Autorizzazione alla cremazione a. Cremazione di cadaveri La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso le modalità di cui all articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 130 e cioè attraverso: 1. disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; 2. iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell iscrizione all associazione. L iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto. 3. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del 2
3 codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell associazione, così come la certificazione della regolarità dell iscrizione, fino al momento del decesso. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro medicali o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest ultimo caso l Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto. L autorizzazione alla cremazione di un cadavere può essere concessa solo se la richiesta è corredata: - dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). - In caso di morte sospetta, segnalata all Autorità Giudiziaria, il certificato di necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. b. Cremazione di resti mortali e di ossa Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Comune. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono: a ) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione; b) essere avviati a cremazione. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono: a) permanere nello stesso tumulo; b) essere avviati a cremazione; c) essere inumati in quadrati appositi. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione, presso tutti i cimiteri comunali nonché presso l albo pretorio comunale. 3
4 Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che siano portatori di radioattività. L Ufficiale di stato civile, l A.S.L., sono tenuti a denunciare all Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall articolo 411 del codice penale. Art. 3 Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri La sepoltura di un urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dal Comune ove l urna viene sepolta accertato il diritto alla sepoltura del luogo indicato da chi ne effettua la richiesta Art. 4 Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Per il trasporto dell urna cineraria si richiama l applicazione dei competenti articoli del DPR n. 285 in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o arrivo da/per l estero. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri. La consegna dell urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l urna. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l interramento, l affidamento ai familiari o la dispersione. Art. 5 Dispersione delle ceneri La dispersione delle ceneri è autorizzata, solo dopo intervenuta disciplina regionale, dall ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle modalità di cui all articolo 3, comma 1, lettera b) numeri 1 e 2, della legge 130/2001 e cioè - dal coniuge - o da altro familiare avente diritto, - dall esecutore testamentario - dal rappresentante legale dell Associazione di cui alla lettera b) numero 2 dell art. 3 comma 1 L. 130/2001 cui il defunto risultava iscritto - o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune 4
5 La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi: a) Nel cinerario/ossario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990; b) nell area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale, denominato "Giardino della Rimembranza" c) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi d) in aree private. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall art. 3 comma 1 n. 8 del D. Lgs , n. 285 Nuovo Codice della Strada ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l indicazione: a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge; b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri; c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest ultimo è scelto, fra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 12 mesi dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario/ossario comune. Art. 6 Modalità di conservazione delle ceneri L'urna sigillata contenente le ceneri può essere: a) Tumulata: 1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale, in sepoltura di famiglia o loculo in relazione alla capienza sia o meno presente nello stesso loculo un feretro; 2. la durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo; b) Interrata in area cimiteriale: sepoltura diretta a terra: La sepoltura diretta di un urna cineraria a contatto del terreno, possibile solo dopo intervenuta disciplina regionale, presuppone che l urna debba essere di materiale biodegradabile ed inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la lenta dispersione delle ceneri nel terreno; L inumazione è effettuata solo in apposita area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri,. La durata dell inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni; Le fosse per l inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E d obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l urna ed il piano di campagna del campo; 4. ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa; interramento di urna cineraria: Le urne cinerarie possono essere interrate, su apposita area cimiteriale, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cm 40 x cm 40 x cm 40, costruite di materiale resistente all azione 5
6 degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l entrata di liquidi La durata dell interramento è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni Interramento di urna cineraria in tomba a terra in campo comune già esistente con lapide marmorea Le urne cinerarie possono essere interrate in tomba a terra già esistente in campo comune purché la tomba sia rivestita con lapide marmorea. L urna dovrà avere caratteristiche costruttive simile a quelle per la tumulazione ma non dovrà superare le dimensioni di cm 30xcm 20xcm20 e verrà posta sotto la lastra marmorea della tomba a terra Il servizio di inumazione/interramento delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa; c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990; d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 7 In caso di affidamento familiare l urna deve essere contenuta in un colombario che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l urna cineraria prescelta. Il colombario è da intendersi quale luogo confinato nel quale l urna sia racchiudibile, a vista o meno, l indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall esterno devono essere riportati anche sul colombario. Il colombario può essere individuale o plurimo, purché in quest ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costruito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione. Art. 7 Autorizzazione per l affidamento familiare delle ceneri L affidamento familiare di un urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del DPR , n. 445 dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli artico 74,75, 76 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità degli stessi. La consegna dell urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passato in giudicato. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di rinuncia all'affidamento le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l inumazione dell urna negli appositi spazi e manufatti posti all interno del cimitero In assenza di qualunque indicazione, decorsi 12 mesi dalla consegna in cimitero, le ceneri vengono disperse nel cinerario/ossario comune. Il luogo ordinario di conservazione dell urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto. 6
7 Nel caso in cui l affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario/ossario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l indicazione: 1) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto; 2) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero diverso dalla residenza, dell indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data; 3) per i recessi dall affidamento, dell identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso; 4) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate Art. 8 Ossario e cinerario comune, giardino della rimembranza In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione: a) di ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. Il cinerario e l ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. Periodicamente per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze inteso come area definita all interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri, da utilizzare solo dopo intervenuta disciplina regionale. Art. 9 Tariffe Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, sono dovuti i diritti la cui misura è stabilita nella tabella in allegato A) al presente regolamento. Per l effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero sono dovute le tariffe la cui misura è stabilita nella tabella in allegato B) al presente regolamento. Gli adeguamenti tariffari conseguenti la prima fissazione della misura dei diritti e delle tariffe di cui ai commi precedenti sono di competenza della Giunta Comunale. Art. 10 Sanzioni Amministrative Il Comune vigila e controlla l applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti secondo quanto previsto dall art. 107 del DPR 10/09/1990 n. 285 nonché dall art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni e personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli anche periodici sull effettiva collocazione dell urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare. 7
8 Le violazioni di cui all art. 2 della Legge 130/01 (dispersione non autorizzata delle ceneri o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da 2582,28 ad 12911,42. Art. 11 Senso comunitario della morte Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell affidatario dell urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri. Art. 12 Registri cimiteriali Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato: a) l affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato; b) il luogo di dispersione delle ceneri. Art. 13 Procedure 1) procedura per la concessione dell autorizzazione all affidamento delle ceneri: Presentazione di un istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l affidamento delle proprie ceneri Nella istanza dovranno essere indicati: i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell art. 3 della l. 130/2001) i dati identificativi del defunto; la dichiarazione di responsabilità per l accettazione dell affidamento dell urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato; il consenso dell affidatario per l accettazione dei relativi controlli da parte dell Amministrazione comunale; l obbligazione per l affidatario di informare l Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell autorizzazione al trasporto; la persona a cui è consentita la consegna dell urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna; la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell urna; la conoscenza della possibilità di trasferimento dell urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla; che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza; l obbligo di informare l Amministrazione Comunale della variazione della residenza 2) Procedura per la concessione dell autorizzazione alla dispersione delle ceneri, solo dopo intervenuta disciplina regionale, come sotto indicata: Presentazione di un istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri Nella istanza dovranno essere indicati: a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente; b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente; 8
9 c) l Autorizzazione dell Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri; d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Art. 14 Deposito provvisorio E consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d ufficio al Cinerario/Ossario Comune. Art. 15 Informazione ai cittadini Il Comune di Camisano Vicentino promuove e favorisce l informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate. Le informazioni saranno divulgate mediante il Sito del Comune di Camisano Vicentino all indirizzo 9
10 ALLEGATO A) TARIFFE di cui art. 9 comma 1 del Regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti DESCRIZIONE Autorizzazione alla cremazione Autorizzazione alla dispersione delle ceneri - in cinerario comune IMPORTO Gratuita Gratuita - in giardino della rimembranza c/o il Cimitero (contributo per spese manutentive) Gratuita - Autorizzazione all affidamento familiare di urna cineraria Gratuita - Redazione documenti cambio destinazione urna cineraria 50,00 - Contributo una tantum per veririche affido urne cinerarie 50,00 10
11 ALLEGATO B) TARIFFE di cui art. 9 comma 2 del Regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti DESCRIZIONE Inumazione di urna cineraria: - sepoltura diretta con contatto del terreno con urna biodegradabile (solo dopo intervenuta disciplina regionale) IMPORTO 81,00 - interramento urna cineraria - interramento urna cineraria su tomba a terra esistente in campo comune Tumulazione di urna cineraria: - in celletta - in loculo - in loculo con presenza di feretro - in tomba di famiglia Traslazione di urne cinerarie - Da celletta a celletta 81,00 58,00 33,00 33,00 59,00 22,00 33,00 - Da loculo a celletta o viceversa 59,00 - Da celletta a tomba di famiglia 22,00 - Da tomba di famiglia a celletta Dispersione delle ceneri: - in cinerario comune 33,00 Gratuita - in giardino della rimembranza (contributo manutenzione) (solo dopo intervenuta disciplina regionale) 50,00 11
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TRASPORTO SALME. Trasporto all'interno del Comune di Piombino e Trasporto fuori dal territorio del Comune di Piombino
TRASPORTO SALME Il trasporto della salma e l istruzione della relativa pratica, di solito, vengono effettuate dalle imprese funebri incaricate dai congiunti del defunto, perché sono in possesso dei mezzi
Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.
Epigrafe Preambolo Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Cremazione. Art. 3 - Affidamento delle ceneri. Art. 4 - Dispersione delle ceneri. Art. 5 - Informazioni ai cittadini. Art. 5-bis - Sanzioni amministrative
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PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE
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TIPOLOGIA. Concessione decennale ossari/cinerari doppi. 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 88,00 212,00. Concessione ventennale ossari/cinerari doppi
PROPOSTA ADEGUAMENTO TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI Concessione quarantennale di loculo di punta. Dal corrispettivo della concessione sono escluse le operazioni di apertura loculo, l inserimento del feretro
4 Esumazione ordinaria e straordinaria (entrambe effettuabili a richiesta)
1 Concessione loculo. 2.000,00 2 Concessione celletta ossario. 400,00 3 Seppellimento in terra di una salma (inumazione) o di un'urna cineraria Con l'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI
PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.11.2008) 1 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art.
DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 13.09.2005 2 LA GIUNTA COMUNALE. Letta la seguente relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria:
DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 13.09.2005 2 In continuazione di seduta. LA GIUNTA COMUNALE Letta la seguente relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria: Vista la Legge n. 130 del 30/03/2001 che ha introdotto
Tariffario per i servizi e concessioni cimiteriali 2014
(In vigore dal 1/3/201_ - delibera di Giunta Comunale n. del ) Parte prima - Servizi Cimiteriali Concessione o rinnovo della concessione del diritto d uso di aree per la Imponibile2014 IVA costruzione
COMUNE DI TARZO (TV) Approvato con deliberazione consiliare n. /2013.
All. A del. C.C. n. /2013 COMUNE DI TARZO (TV) REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DI DEFUNTI E/O RESTI MORTALI Approvato con deliberazione
COMUNE DI MANSUE PROVINCIA DI TREVISO
Allegato A) alla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2013. COMUNE DI MANSUE PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DI DESTINAZIONE DELLE CENERI. ART. 1 Oggetto
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Provincia di Livorno Regolamento per la cremazione, l affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 192 del
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Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri Lo stato dell arte in Regione Toscana Quali ambiti prevede la normativa? Trasporto di salme e cadaveri Cremazione Certificazione di morte Loculi
