CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
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- Emilia Nigro
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1 Allegato C CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI-PASTO PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETA BRIANZACQUE SRL Anni 2014/2015 1
2 SOMMARIO CONDIZIONI GENERALI Articolo Oggetto Pagina ART. 1 - OGGETTO... 3 ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE... 3 ART. 3 - DURATA DELL APPALTO... 3 ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO... 3 ART. 5 - PREZZO... 4 ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO... 4 ART. 7 - VARIAZIONI DELLE QUANTITA E DEL VALORE FACCIALE... 4 ART. 8 - MODALITA DI EROGAZIONE, PREPARAZIONE E UTILIZZAZIONE DEI BUONI PASTO... 4 A) Erogazione ed organizzazione del servizio di fornitura...4 B) Modalità di preparazione e di distribuzione dei buoni pasto...5 C) Modalità d'uso dei buoni pasto...5 ART. 9 - INVARIABILITÀ DEI CORRISPETTIVI E CONDIZIONI... 6 ART PAGAMENTI E FATTURAZIONE... 6 ART TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI... 6 ART INADEMPIENZE E PENALITÀ... 6 ART RESTITUZIONE BUONI PASTO NON UTILIZZATI... 7 ART VERIFICHE E CONTROLLI... 7 ART RIFIUTO DELLA FORNITURA... 7 ART RESPONSABILITÀ... 7 ART EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO... 8 ART SUBAPPALTO... 8 ART OBBLIGHI DEI CONTRAENTI... 8 ART OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE... 8 ART CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E POLIZZA ASSIURATIVA... 9 ART ESECUZIONE IN DANNO... 9 ART RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole risolutive espresse...9 ART OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL ART CESSIONE DEL CONTRATTO ART SPESE, IMPOSTE E TASSE ART TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART FORO COMPETENTE
3 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Condizioni Generali ART. 1 OGGETTO Il presente capitolato ha per oggetto l affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni-pasto cartacei a favore del personale dipendente della Società Brianzacque Srl, da utilizzare, su tutto il territorio dei comuni in cui vi sono le sedi della Stazione Appaltante. L erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto cartacei. Ai sensi del comma 3, dell art. 285 del predetto Regolamento, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività: a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché di mense aziendali ed interaziendali; b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all albo di cui all articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Il disciplinare di gara indica tutte le condizioni previste per la partecipazione alla gara in oggetto. In particolare i concorrenti dovranno possedere i requisiti indicati all'art. 285 del D.P.R. n. 207/2010 e all'art.38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ART. 3 - DURATA DELL APPALTO Il servizio avrò la durata di anni 1 (Uno), decorrenti dal 1 aprile 2014, con possibilità di ulteriore estensione di uguale periodo di 12 mesi. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto, sia esaurito l importo massimo previsto nello stesso, la Stazione appaltante si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell art. 27, comma 3, del D.M ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO L'importo posto a base di gara per il biennio (12 mesi a cui viene aggiunto il periodo di estensione di ulteriori 12 mesi) è di Euro ,00 (unmilione di euro), iva esclusa, Tale importo si intende volto a coprire 2 annualità, così come previsto all art. 29 del 3
4 D.Lgs. 163/2006. L'importo previsto è da intendersi presunto e non vincolante. Tale importo è stato fissato indicativamente e nulla sarà dovuto nel caso di mancata fatturazione dell'importo indicato in gara. ART. 5 - PREZZO Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria e viene versato per ciascun buono pasto richiesto da Brianzacque ed effettivamente consegnato dalla ditta, fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono fornito è pari a (iva esclusa). Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa e onere per produrre, trasportare e consegnare i buoni pasto nella sede indicata in contratto e qualsiasi onere connesso, come sopra precisato; pertanto non saranno riconosciute alla ditta aggiudicataria spese relative alla gestione del servizio e, in particolare, spese di stampa e consegna dei buoni pasto. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto stipulato. ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il luogo di esecuzione del servizio viene individuato presso la sede di BRIANZACQUE in via E. Fermi n. 105 Monza. ART.7 - VARIAZIONI DELLE QUANTITA E DEL VALORE FACCIALE Per tutta la durata del contratto è facoltà della Stazione Appaltante di apportare variazioni in diminuzione del numero di buoni pasto richiesti, sulla base di proprie motivate esigenze, senza che ciò dia diritto all appaltatore di chiedere alcun tipo di risarcimento. La ditta appaltatrice è obbligata a fornire eventuali ulteriori buoni pasto alle stesse condizioni di aggiudicazione per un valore fino al 20% in più dell importo posto a base di gara, così come previsto all art. 4, 2 comma, del presente capitolato. E altresì facoltà della Stazione Appaltante apportare variazioni in ordine al valore facciale del buono sulla base di proprie motivate esigenze. ART. 8 - MODALITA DI EROGAZIONE, PREPARAZIONE E UTILIZZAZIONE DEI BUONI PASTO La ditta aggiudicataria si impegna a fornire mensilmente un numero variabile di buoni sulla base dell ordine della Stazione Appaltante. La ditta aggiudicataria si impegna ad accettare l ordine mensile dei buoni pasto secondo il sistema di rilevazione del fabbisogno dei buoni pasto fissato dalla Stazione Appaltante. A) Erogazione ed organizzazione del servizio di fornitura L'erogazione del servizio dovrà avvenire attraverso una rete di ristoranti, self-service, mense, tavole calde ed esercizi analoghi nell'ambito dei comuni della Provincia di Monza e Brianza e della Provincia di Milano e della Regione Lombardia, ubicati nei pressi dei luoghi di lavoro dove operano i dipendenti cui sono destinati i buoni pasto, con i quali la ditta aggiudicataria abbia stipulato apposite convenzioni. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare le necessarie convenzioni con un adeguato numero di esercizi pubblici siti nelle immediate vicinanze degli Uffici e/o Servizi Societari. 4
5 Gli indirizzi di tali uffici e/o servizi sono indicati nell'elenco (Allegato E) unito al presente capitolato. Sarà compito del contraente assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti fruitori. Il contraente è tenuto, a richiesta della Stazione Appaltante, nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della formale istanza, trasmessa anche a mezzo telefax, a convenzionarsi con nuovi punti di ristoro qualora quelli precedentemente convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti fruitori, oppure qualora la Società apra nuove sedi o trasferisca quelle attuali in zone ove non siano situati sufficienti punti di ristoro per un adeguato svolgimento del servizio. In entrambi i sopra citati casi la nuova convenzione dovrà essere stipulata entro dieci giorni solari dalla data della formale comunicazione da parte dell'ente stesso, anche se inoltrata a mezzo telefax. Gli esercizi convenzionati dovranno essere in possesso di quanto richiesto all art. 1. B) Modalità di preparazione e di distribuzione dei buoni pasto Ogni buono pasto dovrà recare a stampa la ragione sociale ed il codice fiscale della Società di emissione, l intestazione della Società Brianzacque, il numero progressivo dei buoni, il valore facciale espresso in valuta corrente degli stessi, il termine temporale di utilizzo ed un apposito spazio per la firma e la data di utilizzo; per consentire una veloce compilazione da parte dell utente, al momento dell uso, dovrà essere previsto uno spazio per l apposizione del timbro dell esercizio convenzionato, nonché la dicitura: il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro, può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall utilizzatore. La preparazione e consegna dei buoni pasto dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: 1. la stampa e la fornitura dei buoni pasto, fascicolati in blocchetti contenenti un numero variabile di buoni, ciascuno numerati in ordine progressivo, riportanti chiaramente il periodo di validità non inferiore a quattro mesi a partire dalla data di ciascun ordine, saranno effettuate dall'appaltatore che ne curerà la consegna su richiesta dell Ufficio Personale che, generalmente con cadenza mensile, invierà a mezzo telefax o posta elettronica. Ogni plico all'atto della consegna dovrà contenere anche l'elenco delle eventuali variazioni, ossia delle attivazioni e/o disattivazioni di convenzioni; 2. la consegna dei buoni pasto, stampati e completati con le indicazioni e modalità sopra descritte, dovrà avvenire tassativamente, entro e non oltre sette giorni lavorativi, dal giorno successivo alla data di invio della comunicazione inoltrata a mezzo telefax o posta elettronica dall Ufficio Personale presso la sede della Società in orari di ufficio. C) Modalità d'uso dei buoni pasto I dipendenti della società Brianzacque potranno usufruire dei buoni pasto per ottenere l'erogazione dei pasti, quale servizio sostitutivo di mensa, in conformità alle modalità e nei tempi fissati dalle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio di mensa dei dipendenti. In particolare il buono pasto: - deve essere speso esclusivamente presso i soggetti meglio indicati all art. 1, lett. a) e lett. b) del presente Capitolato; - non può essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti della Società Brianzacque; - non è cedibile, né commerciabile, né cumulabile, né convertibile in denaro contante; 5
6 - non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo; - non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nello presente capitolato ed in locali diversi da quelli convenzionati; - comporta l obbligo per l utilizzatore di regolare in contanti eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione. ART. 9 - INVARIABILITÀ DEI CORRISPETTIVI E CONDIZIONI I corrispettivi e le condizioni offerte in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs 163/2006. ART PAGAMENTI E FATTURAZIONE Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della stessa alla Stazione Appaltante. Lo stesso termine si applica anche al pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati da parte della ditta appaltatrice di emissione. La ditta appaltatrice alla fine di ciascun mese, emetterà la fattura riportante: - il riferimento all ordinativo emesso da Brianzacque; - il numero totale dei buoni effettivamente consegnati nel mese, con l indicazione della relativa numerazione iniziale e finale dei buoni pasto consegnati; - il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore unitario detratto lo sconto offerto in sede di gara; - l aliquota IVA nella misura di legge. Il pagamento delle fatture è subordinata alla verifica del rispetto, da parte della ditta appaltatrice, di tutte le condizioni contrattuali e all esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni partita; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di Brianzacque. In sede di liquidazione del fatturato verranno addebitate le spese per l applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. ART. 11 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI L appaltatore avrà, inoltre l obbligo di attenersi a quanto disposto dalla legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Quindi, con la sottoscrizione del contratto, l Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, di cui all art. 3, comma 1 della L. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare con i suddetti conti, obbligandosi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, a pena di nullità del contratto. ART INADEMPIENZE E PENALITÀ Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all applicazione delle penali verranno contestati da Brianzacque alla ditta appaltatrice, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio di Brianzacque, saranno definitivamente applicate. 6
7 Brianzacque potrà compensare crediti derivanti dall applicazione delle penali, con quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del valore dell appalto aggiudicato. Nel caso che il suddetto importo venga superato, Brianzacque ha la facoltà di risolvere il contratto, con le modalità di cui all art. 23 del presente capitolato. Qualora la consegna dei buoni pasto fosse effettuata in ritardo rispetto ai tempi indicati nell'art. 9 del presente capitolato, verrà applicata per ogni giorno di ritardo, ad insindacabile giudizio di Brianzacque, una penale fino alla concorrenza dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del costo reale netto dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna, fino ad un importo massimo corrispondente a sei giorni di ritardo, sempre che le motivazioni non siano imputabili a cause di forza maggiore, trascorsi i quali potrà essere applicata la clausola di affidamento a terzi della fornitura, con addebito degli eventuali maggiori costi e fatto salvo l'applicazione del maggior danno. Nel caso di errori della fornitura la ditta appaltatrice si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla rilevazione dell errata consegna, senza addebitare a Brianzacque costi aggiuntivi, con l applicazione della penale di cui sopra. ART RESTITUZIONE BUONI PASTO NON UTILIZZATI La ditta aggiudicataria si impegna a ritirare tutti i buoni pasto non utilizzati dalla Stazione Appaltante periodicamente, senza oneri a carico della Società Brianzacque, provvedendo all emissione di note di credito per lo stesso valore di emissione, Iva compresa, entro 30 giorni dalla data della lettera di restituzione dei buoni. Le note di credito verranno scalate dal pagamento delle successive fatture ovvero, in assenza di fatture in sospeso, la ditta aggiudicataria provvederà all effettuazione di un accredito di pari importo a favore della Stazione Appaltante. ART VERIFICHE E CONTROLLI La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla corrispondenza del servizio alle norme prescritte nel presente capitolato speciale d'appalto ed alle pattuizioni contrattuali stabilite. Ove emergano inadempienze degli esercizi convenzionati, la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla loro eliminazione, anche procedendo all'esclusione degli esercizi medesimi dal relativo elenco. ART RIFIUTO DELLA FORNITURA La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rifiutare e di restituire i buoni pasto eventualmente respinti dai locali convenzionati a causa di difetti legati alla loro preparazione e comunque qualora non fossero rispondenti alle prescrizioni previste al precedente art. 8. La ditta appaltatrice avrà l'obbligo di ritirarli e sostituirli a propria cura e spese. La sostituzione con buoni pasto privi di difetti dovrà avvenire entro 15 giorni. ART RESPONSABILITÀ La ditta appaltatrice è responsabile dell'esatto adempimento del contratto, della perfetta esecuzione della prestazione, dell'operato dei suoi dipendenti e dei danni causati a terzi in 7
8 esecuzione della stessa. Inoltre è fatto obbligo alla medesima di esonerare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta appaltatrice ed i pubblici esercizi, per cui nessun onere né responsabilità derivante dal loro rapporto contrattuale è imputabile alla Stazione Appaltante, ivi compresi i danni che potrebbero conseguire da inosservanza di obblighi giuridici e contrattuali facenti carico direttamente al gestore dei punti di ristoro e/o al personale da lui dipendente. ART EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. La Stazione appaltante, si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto. ART SUBAPPALTO La Società aggiudicataria si impegna a non cedere e a non subappaltare senza autorizzazione della Stazione appaltante, in tutto o in parte, il servizio oggetto del contratto. Il mancato rispetto di tale obbligo darà luogo all immediata risoluzione del contratto, alla perdita della cauzione ed al completo risarcimento dei danni causati. Per tutto quanto non espressamente previsto si farà riferimento alla disciplina di cui all art.118 del D.Lgs.163/06. ART OBBLIGHI DEI CONTRAENTI Le parti convengono che ogni rapporto con gli esercizi convenzionati sarà tenuto solo ed esclusivamente dalla ditta appaltatrice e che la Stazione Appaltante deve ritenersi esclusa da ogni responsabilità al riguardo. La Stazione Appaltante si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti con ordini di servizio o con ogni altro mezzo le modalità d'uso dei buoni pasto ed a ricorrere, ove necessario, all'esercizio dei propri poteri disciplinari verso i dipendenti che non si attenessero alle disposizioni impartite. ART OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE La ditta appaltatrice si impegna a: consegnare le quantità di buoni pasto richieste dall'ufficio Personale, secondo le modalità e nei tempi di cui all art. 8; comunicare tempestivamente al Settore Ufficio Personale ogni variazione che avvenga nei punti di ristoro convenzionati, compresi quelli previsti al successivo comma; comunicare tempestivamente le eventuali risoluzioni del contratto da parte degli esercizi convenzionati e ad effettuare nuove convenzioni con altri esercizi disponibili nella zona, con le modalità di cui all art. 8, comunicando le eventuali successive modifiche; garantire, senza limitazioni, la somministrazione dei pasti al personale previo ritiro del buono pasto da parte dei ristoratori convenzionati; modificare, su semplice richiesta della Stazione Appaltante, il valore nominale del 8
9 buono pasto, fermo restando il ribasso offerto; fornire periodicamente, a richiesta, l elenco aggiornato degli esercizi siti nelle area di interesse della Stazione Appaltante e aderire tempestivamente alle richieste della stessa circa l istituzione di ulteriori punti di ristoro, qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti della Stazione Appaltante; verificare il possesso da parte degli esercizi convenzionati delle autorizzazioni e licenze di legge; pagare gli esercizi convenzionati sino al termine di sei mesi dalla scadenza del buono pasto; ART CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSIURATIVA A garanzia degli obblighi contrattuali la Società aggiudicataria provvederà a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell importo contrattuale, così come previsto all art. 7.2 del disciplinare di gara. La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, essere provvista di Polizza Assicurativa di Responsabilità civile Terzi a qualsivoglia evento dannoso connesso al consumo dei pasti nei locali convenzionati a tutela degli assegnatari. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata previa richiesta della Stazione Appaltante. ART ESECUZIONE IN DANNO Qualora la ditta appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Società appaltante potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, Brianzacque potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. ART RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte in relazione ai requisiti previsti dal presente capitolato Clausole risolutive espresse La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice nei seguenti casi: a) qualora dovesse verificarsi un ritardo nelle consegne dei buoni oggetto del capitolato, anche una sola volta superiore a sei giorni consecutivi, oltre ai termini stabiliti; b) in caso di sostituzione di buoni pasto difettosi con altri ugualmente inutilizzabili per due volte consecutive e per un ritardo totale di gg. 12; c) nel caso la ditta appaltatrice sospendesse il servizio con una decisione unilaterale, qualora fossero in atto controversie con la Società Brianzacque 9
10 Brianzacque, previa comunicazione scritta alla ditta appaltatrice, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi: 1. Qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale; 2. Qualora la ditta non si adegui alle prescrizioni vigenti secondo quanto previsto dall art 285 del D.P.R. n. 207/2010; 3. Ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o al subappalto; 4. In caso di fallimento della ditta; 5. Qualora la ditta superi il limite di penalità del 10% dell ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell appalto aggiudicato, come determinato all art. 13; 6. Nel caso si accerti che la ditta non rispetta gli impegni assunti in sede di formulazione dell offerta tecnica, con riferimento al numero degli esercizi convenzionati; nel caso il numero dei locali convenzionati sia ridotto di oltre il 3% rispetto a quello indicato in sede di gara ed in relazione al prezzo del rimborso dei buoni pasto; 7. In caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro (4) nell anno solare; 8. In caso di cessata comunicazione di cessione della ditta medesima; 9. In caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente La ditta appaltatrice riconosce il diritto di Brianzacque, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dall impresa medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dall impresa, a carico della quale resterà anche l onere del maggior prezzo pagato da Brianzacque, rispetto a quello convenuto con l impresa inadempiente, per proseguire il servizio. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico di Brianzacque, per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto all appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Si conviene che, in caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante restituirà alla ditta appaltatrice tutti i buoni pasto non ancora utilizzati che dovranno essere rimborsati entro il termine di quindici giorni dall'invio del quantitativo residuo, da parte della committente al prezzo netto contrattuale pattuito. Da parte sua la ditta appaltatrice dovrà tempestivamente avvertire gli esercizi convenzionati dell'avvenuta risoluzione del contratto, così da rendere non utilizzabili i buoni pasto. ART OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL Nell esecuzione del servizio La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese 10
11 prestatrici dei servizi oggetto della presente gara e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi. ART CESSIONE DEL CONTRATTO Per la ditta appaltatrice è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs 163/06. ART SPESE, IMPOSTE E TASSE Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta appaltatrice. Per quanto riguarda l'i.v.a. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. ART TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi della Legge 196/03, si informa che i dati forniti dalle ditte sono dalla Società trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è Brianzacque Srl. ART FORO COMPETENTE Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato speciale d'appalto e dell'eventuale contratto è competente esclusivamente il Foro di Monza. * * * * * * * * * 11
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