SCHEMA DI CONVENZIONE
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- Damiano Perri
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1 SCHEMA DI CONVENZIONE NUMERO GARA CIG B CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIMINI E.. PER L AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE A FAVORE DEI SERVIZI ED ISTITUZIONI FACENTI CAPO ALL ASSESSORATO ALLA CULTURA L anno duemilaundici (2011) addì...nel mese di... nella residenza municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge fra il COMUNE DI RIMINI, con sede in Rimini, Piazza Cavour n.27, c.f , in nome per conto del quale agisce nel presente atto la dott.ssa Silvia Moni nella sua qualità di responsabile dell U.O. Servizi Amministrativi Direzione Cultura e Turismo giusto provvedimento del direttore della Direzione Cultura e Turismo prot. n del 24/9/2010, ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n del.. esecutiva, nel proseguo del presente atto denominato, per brevità, affidante ; e nel proseguo del presente atto denominato, per brevità, affidataria; Premesso: - che con determinazione dirigenziale n.671 del 4/5/2011 sono stati approvati tutti gli atti relativi alla procedura per la selezione del soggetto che fornirà ai Servizi e Istituzioni facenti capo all Assessorato alla Cultura (Istituzione Musica Teatro Eventi, U.O. Biblioteca, Istituto Musicale G.Lettimi, U.O Servizi Amministrativi Direzione Cultura e Turismo e U.O. Musei, Archeologia e Culture Extraeuropee), il servizio di stampa del materiale promozionale (come ad esempio manifesti, depliant, cartoline, opuscoli ecc. ) delle iniziative e delle attività promosse dagli stessi soggetti, stabilendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12 del giorno 17/5/ che con determinazione dirigenziale n. del.. è stata approvata l aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto a favore della ditta.. tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 Le premesse del presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; ARTICOLO 2 OGGETTO
2 Il Comune di Rimini affida a...il servizio di stampa del materiale indicato nel Capitolato Tecnico, allegato al presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale, eventualmente richiesto dai Servizi e dalle Istituzioni facenti capo all Assessorato alla Cultura, indicati in premessa, necessario per la promozione di eventi, manifestazioni culturali, musicali, spettacolari e teatrali o comunque necessario per le attività organizzate e realizzate periodicamente dai predetti soggetti. Il servizio richiesto comprenderà la stampa del materiale, come da esecutivi di stampa consegnati direttamente dal Servizio/Istituzione richiedente, e la consegna dello stesso entro il termine di tre giorni lavorativi decorrenti dalla data di consegna dei predetti esecutivi di stampa. Si precisa che le iniziative e le manifestazioni si svolgono durante tutto l arco dell anno anche se si riscontra una maggiore richiesta nei mesi maggio, giugno, settembre e ottobre In prossimità degli eventi/iniziative oramai consolidate. Si precisa che i quantitativi presunti e gli articoli occorrenti sono quelli descritti nell allegato Capitolato Tecnico anche se il Comune di riserva la facoltà di introdurre variazioni quantitative e qualitative nei prodotti ordinati. ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA La fornitura del servizio oggetto della presente convenzione viene effettuata dalla ditta affidataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell attività a tutti gli effetti di legge. La ditta affidataria e, infatti, unica responsabile dell esecuzione della prestazione nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamenti vigenti. L affidataria ha, inoltre, l obbligo di : a) rispettare, nei confronti del proprio personale, dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell espletamento dei servizi condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali non inferiori a quelle stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili; b) rispettare pienamente la normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori in quanto applicabile; c) procedere, a sue complete cura e spese, alla ristampa del materiale già consegnato che non presenti, ad insindacabile giudizio dell Ente, la qualità pattuita ovvero non risulti, sempre ad insindacabile giudizio dell Ente, idoneo all uso a cui è destinato; d) corrispondere all Amministrazione Comunale, nell ipotesi di ritardo nella consegna del materiale (rispetto al termine di tre giorni lavorativi fissato al precedente articolo 2), ritenuto eccessivo ad insindacabile giudizio dell Ente, a titolo di penale in applicazione della previsione di cui all art.1382 del Codice Civile, mediante trattenuta sul corrispettivo, una cifra corrispondente 10% del valore della fornitura ordinata, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni e il diritto di recesso; ARTICOLO 4 OBBLIGHI DELL AFFIDANTE
3 Ciascun Servizio e Istituzione facenti capo all Assessorato alla Cultura (Istituzione Musica Teatro Eventi, U.O. Biblioteca, Istituto Musicale G.Lettimi, U.O Servizi Amministrativi Direzione Cultura e Turismo e U.O. Musei, Archeologia e Culture Extraeuropee) si obbliga a richiedere l effettuazione del servizio mediante emissione e sottoscrizione di conferma d ordine da inviare alla ditta affidataria anche a mezzo fax o in posta elettronica indicando nello stesso il termine previsto per la consegna degli impianti tipografici, il cui onere resta in capo al Servizio/Istituzione richiedente la stampa, da cui inizierà a decorrere il termine utile - di tre giorni lavorativi per la consegna del materiale richiesto. Si precisa che il materiale stampato dovrà essere consegnato, a complete cura e spese della ditta affidataria, presso la sede del Servizio/Istituzione ordinante, ovvero presso altra sede indicata dallo stesso Servizio/Istituzione. Nessun onere inerente la consegna del materiale (imballaggio, trasporto ecc.) potrà, conseguentemente, essere posto a carico dell Amministrazione Comunale. ARTICOLO 5 ULTERIORE OBBLIGO A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA La ditta affidataria è inoltre obbligata a rispettare tutti i prezzi e le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico presentato in sede di partecipazione alla gara che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione (Allegato A). Eventuali difformità e scostamenti nei prezzi applicati costituiscono grave inadempimento e comporterà la risoluzione della presente convenzione, ai sensi del successivo articolo 7. ARTICOLO 6 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione ha una durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione. L affidante si riserva la facoltà di procedere ad eventuale proroga dello stesso per un ulteriore periodo di tempo, qualora tale proroga risultasse necessaria e/o opportuna per l espletamento della procedura finalizzata all individuazione di una nuova ditta affidataria. In questo caso, nelle more dell individuazione del nuovo soggetto, la ditta affidataria sarà tenuta, su richiesta dell affidante, a proseguire nella prestazione dei servizi richiesti, oltre la data di scadenza della convenzione, ai medesimi prezzi ed alle medesime condizioni in essere al momento della scadenza naturale della stessa per un massimo di sei mesi. ARTICOLO 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Oltre a quanto genericamente previsto dall articolo 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono causare risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie: a) fallimento dell impresa o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l espletamento del servizio; b) violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme della presente convenzione; c) persistente inosservanza, a seguito di diffida alla regolarizzazione, delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali. Sono inoltre causa di risoluzione anticipata del presente contratto:
4 a) mancato adempimento agli obblighi previsti ai precedente articoli 3 e 5; b) violazione del divieto di subappalto di cui al successivo articolo 8; c) interruzione e/o sospensione ingiustificata nella prestazione dei servizi; d) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità qualora le transazioni di cui all art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i. non siano eseguite avvalendosi di Banche o della Società Poste Italiane SPA. Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione potrà essere risolta di diritto da parte dell affidante con effetto immediato a seguito di specifica comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso, all affidataria non spetterà alcun indennizzo. Nei suddetti casi di risoluzione anticipata del contratto, qualora l affidante lo richieda, l affidataria ha l obbligo di continuare la prestazione del servizio per il periodo di tempo necessario per procedere al nuovo affidamento. ARTICOLO 8 - SUBAPPALTO E fatto divieto, in tutto o in parte, anche a titolo gratuito subappaltare e/o cedere, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto della presente convenzione. Il subappalto e/o la cessione, se realizzati, costituiranno motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell art.1456 del codice civile e faranno sorgere il diritto il l affidante di richiedere il risarcimento di eventuali danni. ARTICOLO 9 CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO Per la prestazione dei servizi oggetto della presente convenzione, e per tutta la durata dello stesso, l affidante corrisponderà all affidataria il corrispettivo indicato, per ciascuna tipologia di bene di cui verrà richiesta la stampa, nel Capitolato tecnico presentato dalla ditta affidataria in sede di partecipazione alla gara ed allegato alla presente convenzione sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale. Si precisa che ciascun Servizio/Istituzione procederà autonomamente, di volta in volta, alla richiesta del servizio di stampa mediante emissione e sottoscrizione di specifiche conferme d ordine, in base alle proprie reali ed effettive esigenze legate al numero delle iniziative e manifestazioni organizzate nel periodo di riferimento ed alle proprie disponibilità finanziarie, previa adozione di specifico atto di impegno della relativa spesa. Il corrispettivo dovrà essere pagato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, che dovrà essere emessa successivamente alla prestazione del servizio. ARTICOLO 10 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA L affidataria, come sopra rappresentata, assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13/8/2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui le transazioni di cui al predetto articolo 3 non siano eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane SPA il contratto si intenderà risolto ai sensi del precedente articolo 7. ARTICOLO 11 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione o alla esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria. ARTICOLO 12 SPESE
5 Tutte le spese, immediate e future, imposte, tasse e quant altro occorresse per dare corso legale alla presente convenzione saranno a carico dell affidataria. ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI FINALI Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell art.1341, comma 2, del codice civile, di aver preso visione delle clausole di cui ai precedenti articoli 3, 5, 7, 8, 10, 11e 12 e di approvarle espressamente. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del codice civile e ad ogni altra norma di legge vigente in materia.
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