LA NUOVA NORMATIVA SUL RESTAURO: QUALI IMPLICAZIONI E PROSPETTIVE PER GLI ORGANARI? Schema della relazione

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1 1 LA NUOVA NORMATIVA SUL RESTAURO: QUALI IMPLICAZIONI E PROSPETTIVE PER GLI ORGANARI? Schema della relazione 1. Il tema. 2. I punti di riferimento. 3. I due tipi di operatori. 4. I presupposti per essere o diventare restauratori d organi o collaboratori dei restauratori. 5. L acquisto automatico della qualifica di restauratore d organi. a) La documentazione richiesta da parte dell ufficio del Ministero. 6. L acquisto della qualifica di restauratore d organi con il superamento di una prova di idoneità avente il valore di esame abilitante. a) La documentazione richiesta da parte dell ufficio del Ministero. 7. L istituzione dell ELENCO degli abilitati presso il Ministero. 8. Quello che sarà in futuro. 9. Considerazioni della legge DL 2006 n Dall Aventino alla stanza dei bottoni: una nuova strategia dell AIO. APPENDICE. Il tema Con il decreto legislativo (DL) 2006 n. 156 è stata esercitata appieno la delega conferita dal Parlamento al Governo ('art. 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137) sulla formazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con cui si prevedeva, nel biennio successivo alla sua entrata in vigore (2004), la facoltà di emanare decreti correttivi ed integrativi del Codice dei Beni Culturali. In particolare il DL 2006 n. 156: ha proceduto alla riformulazione di alcune proposizioni normative; ha reso più intelligibile la volontà del legislatore; ha favorito l'efficace attuazione della legge; ha provveduto a ricondurre a sistema le disposizioni sopravvenute in materia. Le novità, anche di grande rilievo, sono: le integrazioni finalizzate al riconoscimento della grande tradizione italiana del restauro e del suo livello di eccellenza; la qualifica legale dei restauratori mediante l esame di abilitazione, a parte quelli che vengono inseriti subito in automatico; c è l'istituzione dell'elenco dei restauratori, con riflessi positivi in termini di garanzie per l' utenza e di grandi prospettive occupazionali. Nel caso degli organi ricordiamo che in Italia Sono soggetti a tutela di legge in Italia circa 12 mila strumenti, per la cui conservazione, prevenzione, manutenzione, restauro occorrono figure professionali qualificate). La legge mira alla formazione dei giovani, cosa importantissima. Anche gli organari dovranno insegnare, cioè essere professori, il mestiere di restauratori d organi. La legge parla in generale di restauratori. Non entra nello specifico delle materie. Non parla pertanto specificatamente di organi. tuttavia riguarda anche questa materia. Analizziamo solo le norme che interessano gli organari.

2 2 Non tratto l argomento: - dell acquisizione automatica della qualifica di restauratore d organi per chi ha conseguito un diploma. (Art. 182 comma 1). - dell acquisizione della qualifica di restauratore d organi con esame di abilitazione per chi ha conseguito un diploma (Art. 182 comma 1 bis) perché non esiste in Italia scuole specializzate in materia di restauro d organi che rilasciano diplomi: - presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; - presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni; - di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio artistico; (Art. 182 comma 1 bis b, c, d). C era la Scuola di arte organaria CFP regionale di Crema, da parecchi anni chiusa, di due anni ha rilasciato solo attestati di qualifica in base alla legge quadro 845/ 78 e non diplomi. I punti di riferimento dell argomento il DL 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il DL 24 marzo 2006 n. 156, modifiche integrazioni e aggiunte alla legge sopra citata Codice Beni Culturali e del Paesaggio. La legge prevede nella qualifica di restauratori di beni culturali organi due tipi di operatori RESTAURATORI IN PROPRIO. Nel nostro caso i restauratori d organi che abbiano fatto lavori di restauro in proprio, alcuni da decenni, altri da oltre un secolo. COLLABORATORI DEI RESTAURATORI. Sono coloro che lavorano direttamente e in rapporto di lavoro dipendente in collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell intervento. Sono le figure di artigiani che forniscono contratto d opera con prevalenza di lavoro proprio. In materia organaria: i restauratori di canne; i restauratori di somieri e di mantici; i restauratori di tastiere; gli intonatori ecc. Infatti in alcuni restauri non tutti i lavori sono svolti dal restauratore titolare ma alcuni vengono fatti fare da terzi. Per distinguere i collaboratori dagli operai in rapporto di lavoro subordinato, occorre guardare l autonomia fiscale: se sono titolari di partita IVA o di altre situazioni giuridiche che comportano la ritenuta d acconto per prestazioni occasionali di lavoro autonomo (prima era il Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Co. Co.), ora Collaborazione per progetto). Tuttavia il responsabile del restauro verso la Soprintendenza è solo il titolare restauratore, che, dunque, può servirsi, a proprio rischio, di collaboratori specializzati i quali agiscono su sua commissione.

3 3 La legge prevede che le due figure siano distinte e rientrino nella qualifica di restauratore di beni culturali. (Art. 182 comm bis) I presupposti per essere o diventare restauratori di beni culturali organi o collaboratori dei restauratori Automaticamente Con esame abilitante A seguito del conseguimento di diploma di scuole specializzate (da definirsi nel prossimo futuro) L acquisto AUTOMATICO della qualifica di restauratore di beni culturali organi (Art. 182 comma 1 c) Acquista automaticamente la qualifica di restauratore di organi: CHI LAVORA DIRETTAMENTE E IN PROPRIO cioè quando abbia fatto lavori di restauro in proprio per otto anni (96 mesi), prima del 9 novembre 2001 e a partire dal novembre Tale periodo di tempo va inteso in due sensi: come anni solari dove uno compie lavori di restauro; ad esempio un restauro nel 1994, un restauro nel 1998; come tempo cumulativo di restauri, in tal caso i restauri sono considerati come crediti. Ad esempio: in quattro anni una ditta fa sei restauri di sedici mesi ciascuno, il totale è di 96 mesi cioè otto anni. (comma 1 ter a: la durata dell attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo) CHI SVOLGE LAVORO DIRETTAMENTE E IN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE O DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA GESTIONE TECNICA DELL INTERVENTO (che noi chiameremo per brevità COLLABORATORI DEI RESTAURATORI) cioè quando abbia fatto lavori di restauro per otto anni (96 mesi), prima del 9 novembre 2001 e a partire dal novembre Tale periodo di tempo va inteso in due sensi: come anni solari dove uno compie lavori di restauro; ad esempio un restauro nel 1994, un restauro nel 1998; come tempo cumulativo di restauri (in tal caso i restauri sono considerati come crediti). Ad esempio: in quattro anni una ditta fa sei restauri di sedici mesi ciascuno, il totale dei quali è 96 mesi cioè otto anni. (comma 1 ter a: la durata dell attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo)

4 4 Sottolineiamo che i restauri devono essere stati preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza competente e al termine certificati dalla stessa riguardo la bontà degli interventi conformemente ai progetti. La documentazione richiesta da parte dell ufficio del Ministero per l acquisto automatico della qualifica di restauratori di beni culturali organi L organaro deve inviare all Ufficio ministeriale richiedente: CHI ABBIA FATTO LAVORI DIRESTAURO IN PROPRIO - l elenco dei lavori fatti nei otto anni (= 96 mesi), calcolati, come detto, sia come anni solari, cioè a partire dal novembre 1993, sia con il cumulo dei restauri (crediti) come sopra specificato; a tal fine il tempo intercorso per ogni organo restaurato va dallo smontaggio (ad esempio con la dichiarazione dell Ispettore onorario) all inaugurazione (ad esempio: depliant del concerto di inaugurazione, dichiarazione dell Ispettore onorario, dichiarazione dell ente proprietario). (Art. 182 commi 1c, 1 ter a). - le autorizzazioni dei restauri fatte dalla Soprintendenza competente e le certificazioni della stessa della bontà dei lavori compiuti conformemente al progetto. (Art. 182 comma 1 ter b). La Soprintendenza entro 30 giorni dalla richiesta dell organaro rilascia i documenti richiesti ( i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta). - L organaro non deve aspettare le certificazioni della Soprintendenza. Può inviare la documentazione all Ufficio richiedente allegando copia della domanda fatta ( in via provvisoria potranno essere fatte valere anche le copie delle lettere di richiesta dei certificati di regolare esecuzione alle Soprintendenze). (Lettera del , prot , agli organari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione regionale per i beni Culturali e paesaggistici della Lombardia); - un curriculum dettagliato (meglio con l elenco dei lavori svolti e per le ditte antiche a partire da un determinato anno, ad esempio dal 1990); (Lettera del , prot , agli organari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione regionale per i beni Culturali e paesaggistici della Lombardia); COLLABORATORI DEI RESTAURATORI - l elenco dei lavori fatti nei otto anni (= 96 mesi), calcolati, come detto, sia come anni solari, cioè a partire dal novembre 1993, sia con il cumulo dei lavori (crediti) come sopra specificato; a tal fine il tempo intercorso per ogni organo restaurato va dallo smontaggio (ad esempio con la dichiarazione dell Ispettore onorario) all inaugurazione (ad esempio: depliant del concerto di inaugurazione, dichiarazione dell Ispettore onorario, dichiarazione dell ente proprietario). (Art. 182 commi 1c, 1 ter a). - I seguenti certificati (art. 182 comma 1 quinques c)

5 5 il certificato del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell interessato, che attesti il rapporto di lavoro dipendente continuativo o di collaborazione coordinato e continuativo; il certificato di regolare autorizzazione della Soprintendenza rilasciato all impresa a cui si è prestato lavoro; il certificato della Soprintendenza della bontà dei lavori compiuti conformemente al progetto; il certificato del datore di lavoro che attesti la responsabilità diretta nella gestione tecnica dell intervento. - le autorizzazioni dei restauri fatte dalla Soprintendenza competente e le certificazioni della stessa della bontà dei lavori compiuti conformemente al progetto. (Art. 182 comma 1 ter b): La Soprintendenza entro 30 giorni dalla richiesta dell organaro rilascia i documenti richiesti ( i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta). - L organaro non deve aspettare le certificazioni della Soprintendenza. Può inviare la documentazione all Ufficio richiedente allegando copia della domanda fatta ( in via provvisoria potranno essere fatte valere anche le copie delle lettere di richiesta dei certificati di regolare esecuzione alle Soprintendenze). (Lettera del , prot , agli organari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione regionale per i beni Culturali e paesaggistici della Lombardia); - un curriculum dettagliato. (Lettera del , prot , agli organari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione regionale per i beni Culturali e paesaggistici della Lombardia). L acquisto della qualifica di restauratore di beni culturali organi CON IL SUPERAMENTO DI UNA PROVA DI IDONEITA avente il valore di esame abilitante (Art. 182 comma 1 bis). Le modalità dell esame sono previste con decreto del Ministero entro il 30 corrente mese (ottobre 2006). Può fare la domanda di sostenere la prova di abilitazione: CHI SVOLGE LAVORO DIRETTAMENTE E IN PROPRIO se prima della data 9 novembre 2001 ha effettuato comulativamente [vedi quanto sopra detto] per un periodo almeno pari a quattro anni [pari a 48 mesi], dal novembre 1997, attività di restauro di organi con regolare esecuzione certificata dalla Soprintendenza. Tale periodo di tempo di quattro anni va inteso in due sensi:

6 6 come anni solari dove uno compie lavori di restauro; ad esempio un restauro nel 1998, un restauro nel 2000; come tempo cumulativo di restauri (in tal caso i restauri sono considerati come crediti). Ad esempio: in quattro anni una ditta fa tre restauri di sedici mesi ciascuno, il totale dei quali è 48 mesi cioè quattro anni. (comma 1 ter a: la durata dell attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo) COLLABORATORI DI RESTAURATORI se prima della data 9 novembre 2001 ha effettuato comulativamente [vedi quanto sopra detto] per un periodo almeno pari a quattro anni [pari a 48 mesi], dal novembre 1997, attività di restauro di organi con regolare esecuzione certificata dalla Soprintendenza. Tale periodo di tempo di quattro anni va inteso in due sensi: come anni solari dove uno compie lavori di restauro; ad esempio un restauro nel 1998, un restauro nel 2000; come tempo cumulativo di restauri (in tal caso i restauri sono considerati come crediti). Ad esempio: in quattro anni una ditta fa tre restauri di sedici mesi ciascuno, il totale dei quali è 48 mesi cioè quattro anni. (comma 1 ter a: la durata dell attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo) Sottolineiamo che i restauri devono essere stati preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza competente e al termine certificati dalla stessa riguardo la bontà degli interventi conformemente ai progetti. La documentazione richiesta da parte dell ufficio del Ministero per l acquisto della qualifica di beni culturali organi con il superamento di una prova di idoneità avente il valore di esame abilitante L organaro deve inviare all Ufficio ministeriale richiedente: CHI ABBIA FATTO LAVORI DIRESTAURO IN PROPRIO - (previsto dall art. 182 commi 1c, 1 ter a): l elenco dei lavori fatti nei quattro anni (= 48 mesi) prima del 9 novembre 2001 e dal novembre 1997, calcolati sia con il cumulo dei restauri (crediti) come sopra specificato; a tal fine il tempo intercorso per ogni organo restaurato va dallo smontaggio (ad esempio con la dichiarazione dell Ispettore onorario) all inaugurazione (ad esempio: depliant del concerto di inaugurazione, dichiarazione dell Ispettore onorario, dichiarazione dell ente proprietario); - (art. 182 comma 1 ter b): le autorizzazioni dei restauri fatte dalla Soprintendenza competente e le certificazioni della stessa della bontà dei lavori compiuti conformemente al progetto. La Soprintendenza entro 30 giorni dalla richiesta dell organaro rilascia i documenti richiesti ( i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta

7 7 giorni dalla richiesta) COLLABORATORI DI RESTAURATORI - l elenco dei lavori fatti nei quattro anni (= 48 mesi) prima del 9 novembre 2001 e dal novembre 1997, calcolati sia con il cumulo dei lavori (crediti) come sopra specificato; a tal fine il tempo intercorso per ogni organo restaurato va dallo smontaggio (ad esempio con la dichiarazione dell Ispettore onorario) all inaugurazione (ad esempio: depliant del concerto di inaugurazione, dichiarazione dell Ispettore onorario, dichiarazione dell ente proprietario); (previsto dall art. 182 commi 1c, 1 ter a). - (art. 182 comma 1 quinques c): il certificato del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell interessato, che attesti il rapporto di lavoro dipendente continuativo o di collaborazione coordinato e continuativo; il certificato di regolare autorizzazione della Soprintendenza rilasciato all impresa a cui si è prestato lavoro; il certificato della Soprintendenza della bontà dei lavori compiuti conformemente al progetto; il certificato del datore di lavoro che attesti la responsabilità diretta nella gestione tecnica dell intervento. - le autorizzazioni dei restauri fatte dalla Soprintendenza competente e le certificazioni della stessa della bontà dei lavori compiuti conformemente al progetto. (Art. 182 comma 1 ter b) - L organaro non deve aspettare le certificazioni della Soprintendenza. Può inviare la documentazione all Ufficio richiedente allegando copia della domanda fatta ( in via provvisoria potranno essere fatte valere anche le copie delle lettere di richiesta dei certificati di regolare esecuzione alle Soprintendenze). (Lettera del , prot , agli organari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione regionale per i beni Culturali e paesaggistici della Lombardia); - un curriculum dettagliato (meglio con l elenco dei lavori svolti e per le ditte antiche a partire da un determinato anno, ad esempio dal 1990); (Lettera del , prot , agli organari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione regionale per i beni Culturali e paesaggistici della Lombardia); L istituzione dell ELENCO degli abilitati restauratori di beni culturali organi presso il Ministero (Art. 182, comma 1 quater). A seguito di queste qualifiche di RESTAURATORI IN PROPRIO e di COLLABORATORI DEI RESTAURATORI, ottenute sia automaticamente sia con esame abilitante,

8 8 viene istituito un elenco (non si parla di albo) di beni culturali organi tenuto presso il Ministero (=Soprintendenze), che verrà aggiornato tempestivamente, sentita una rappresentanza degli iscritti, che potrebbe essere l AIO. (Alla tenuta dell elenco provvede il Ministero medesimo sentita una rappresentanza degli iscritti) Quello che sarà in futuro Il futuro, a partire dal momento in cui il Ministero farà le scuole specializzate per la formazione degli organari, è nell insegnamento ai giovani del mestiere di restauratori d organi in scuole specializzate che danno un diploma con il quale si potrà fare l esame finale di abilitazione di restauratore di beni culturali organi, avente valore di esame di Stato, e venire iscritto nell elenco apposito. «L insegnamento del restauro è impartito a) dalle scuole di alta formazione e di studio [presso l Istituto centrale del restauro]»; b) nonché dai centri di cui al comma 11 mediante appositi accordi tra Ministero e Regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati; c) dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato [in tal caso può rientrare anche l AIO, in quanto soggetto giuridico privato legalmente riconosciuto]». (Art. 29 comma 9). Il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale. (Art. 29 comma 9 bis). Lo Stato attraverso il Ministero e le Regioni, in collaborazione con le Università e con enti pubblici e enti privati dotati di personalità giuridica, si impegna a formare delle scuole specializzate, di alta formazione per l insegnamento del restauro. (Art. 29 comma 11). la qualifica di restauratore si acquista solo a partire dall entrata dei decreti ministeriali attuativi, di cui ai commi 7, 8, 9 dell art. 29 Codice Beni Culturali modificato dal DL 2006 n. 156; presso tali centri possono essere istituite scuole di alta formazione per l insegnamento del restauro secondo le disponibilità finanziarie senza maggior oneri per la finanza pubblica. (Art. 29 comma 11). Considerazioni della legge DL 2006 n Il legislatore ha pensato a tutti i restauratori di beni mobili e di parti decorative di beni immobili. Non è entrato nello specifico degli organi, anche se la materia si contraddistingue per la sua complessità, perché la norma giuridica contiene i caratteri della generalità (rivolta a tutti) e della astrattezza (non prevede casi concreti ma ipotetici). Dal tono delle norme si deduce che la legge dovrebbe premiare i migliori. Sappiamo che l argomento delle scuole di restauro di organi è il grosso problema:

9 9 Primo perché mancano a tutt oggi scuole specialistiche di restauratori d organi conformi alla legge, atte a formare giovani che possano conseguire il diploma e sostenere l esame di Stato di abilitazione per fare i restauratori. Secondo perché esistono da sempre, ed è comprensibile, gelosie di settore: le famiglie che hanno la gestione degli organi e che vantano secoli di attività vedono mal volentieri possibili futuri concorrenti. Ma il problema va visto nella luce positiva. La legge 2006 n. 156, di attuazione del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, finalmente mette dei paletti e ordine al fai da te ovvero a quelle persone, e per esperienza lo posso esemplificare, che svolgevano il mestiere di restauratore d organi senza la minima cognizione. Questa eventualità degli spacca organi è finita. E per fortuna. La legge ora chiede che per essere restauratori di organi vi sia una qualifica, accertata dallo Stato con un esame di abilitazione dopo aver conseguito un diploma specialistico. Come avviene nei paesi d oltralpe. A beneficio: - degli organari (che non si sentono sminuiti nella loro professione) - dell utenza (che avrà sul mercato persone qualificate e controllate) - dei giovani che troveranno lavoro - degli organi e delle musica Pensiamo ai giovani, al futuro. Se nel campo del restauro di affreschi, di quadri, di statue, di mobili, di libri e altro ci sono scuole apposite sparse in varie parti d Italia, dove un giovane può imparare il mestiere e qualificarsi, nel campo degli organi questo non esiste. Ad oggi non esiste in Italia, crediamo, una scuola di restauratori d organi che dia il diploma richiesto dalla legge per fare l esame di abilitazione e accedere alla professione di restauratore d organi. Eppure in Italia gli organi soggetti a tutela di legge, come abbiamo detto, sono circa 12 mila. Ecco dove è il punto debole della legge per gli organari: o lo Stato si dà da fare con le Regioni per istituire le scuole specializzate dove i giovani possano prepararsi a diventare restauratori d organi oppure il DL 2006 n. 156 in qualche articolo può essere dichiarato incostituzionale, dunque nullo, in base all art. 3 comma 2 della Costituzione sull uguaglianza in senso sostanziale della legge: infatti tale articolo dice espressamente: lo Stato deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana; Nel nostro caso se non ci sono le scuole specializzate per diventare organari l uguaglianza sostanziale è impossibile. Occorre lasciare da parte le paure che ci sia troppa gente sul mercato del restauro e porti via il lavoro. È il contrario: più persone brave ci sono più la qualità aumenta e di conseguenza, anche la quantità di lavoro. Infatti quando un organo è restaurato bene viene voglia anche ad altri paesi di fare altrettanto perché lo strumento musicale diventa un valore aggiunto della comunità civile e religiosa. Ma se il restauro è fatto male a nessuno viene in mente di buttare via i soldi.

10 10 Dunque la legge va presa in considerazione in senso positivo. Dall Aventino alla stanza dei bottoni: una nuova strategia dell AIO Il problema degli organari e degli organi va affrontato specificatamente dalla categoria Associazione Italiana Organari, per ora unica rappresentante del settore in Italia, con il Ministero /i suoi funzionari affinché le norme di attuazione del Codice dei Beni Culturali possano venire incontro ai particolari problemi dei restauratori d organi. Come? Innanzitutto farsi parte attiva. Occorre, dunque, che l AIO diventi referente privilegiato presso i funzionari del Ministero e sia: portatrice di istanze prepari i testi, come proposta, delle norme di attuazione in materia di formazione scolastica, dell esame di abilitazione si interessi alla tenuta dell elenco degli abilitati presso Ministero sentita una rappresentanza degli iscritti. (Art. 182, comma 1 quater) dia pareri Gli organari non gridino più al lupo al lupo ma si facciano parte attiva, referenti istituzionali. Dunque non più sull Aventino ma nelle stanze dei bottoni a dare consigli, indirizzi e altro. Ricordiamoci che i funzionari del Ministero sono presi da tantissimi problemi: l Italia è il paese più ricco in quantità e qualità di beni culturali al mondo. Essi prendono in considerazione i particolari problemi di restauro degli organi se qualcuno li sollecita e li indirizza. Anche se l AIO non può entrare direttamente nella gestione pratica della normativa lo può fare indirettamente con proposte, suggerimenti, consigli e pressioni. Occorre ricordare che tutti siamo Stato, in base al principio 1 della Costituzione: la sovranità appartiene al popolo, cioè ai cittadini. Questa sovranità ciascuno la esercita nel proprio ambito: di organaro, di insegnante, di funzionario, di parlamentare. Nessuno ha l esclusiva. Tutti convergono nell unico bene. La mia riflessione, dunque, vuol essere un invito a percorrere questa strada, l unica che può portare a notevoli traguardi. Grazie e auguri. APPENDICE Il DL ha forza di legge primaria anche se non ha il nome di legge; Il DL è una situazione che deroga alla divisione dei poteri (legislativo al parlamento, esecutivo al governo, giudiziario alla magistratura) in base all art. 76 Cost. L istituto del DL può aversi soltanto con precisi limiti di materia (oggetti definiti), di tempo (deve essere limitato) e di contenuto (con determinazione di principi e contenuti direttivi); Il DL si basa sul concetto di delegazione, cioè nel conferimento di un potere dal delegante al

11 11 delegato; Le due Camere (deputati e senatori) a cui spetta la potestà legislativa, trasferiscono non tale potestà ma l esercizio di tale potestà, essa rimane alle camere. In particolare il Codice dei Beni Culturali: «Art. 1 Principi. 1 In attuazione dell articolo 9 della Costituzione [La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura Tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione], la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice [La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie s) tutela dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a.valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali]». L art. 29 c. 6: «Gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili [tra cui gli organi] sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia». «Art. 10. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico». [in questa definizione entrano anche gli organi] L acquisto automatico della qualifica di restauratore d organi per chi ha conseguito un diploma. (Art. 182 comma 1) b) colui che abbia conseguito un diploma (il diploma è rilasciato solo dallo Stato, mentre le Regioni rilasciano un attestato riconosciuto per corsi di due o un anno) di durata non inferiore a due anni e abbia svolto successivamente in proprio almeno due anni attività di restauro certificata dalla Soprintendenza sia con lavoro in proprio sia con lavoro dipendente sia con lavoro di collaborazione coordinata e continuativa N.B. Non esiste in Italia scuole specializzate in materia di restauro d organi di organaria che attualmente rilasciano diplomi. La Scuola di arte organaria CFP regionale di Crema, da parecchi anni chiusa, di due anni ha rilasciato solo attestati di qualifica in base alla legge quadro 845/ 78 e non diplomi. La differenza tra diplomi e attestati è notevole: il primo è emesso dal Ministero dell istruzione ed è riconosciuto su tutto il territorio nazionale, mentre la regione non può rilasciare diplomi ma solo attestati di frequenza biennale o annuale (ad esempio corsi post diploma) L acquisto con esame di abilitazione della qualifica di restauratore d organi per chi ha

12 12 conseguito un diploma (Art. 182 comma 1 bis) a) colui che abbia acquisito un diploma presso la scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore ai 2 anni (iscritti prima del 2004). Anche questo caso, come sopra, non rientra nella figura degli organari perché n non c è stata una scuola che ha rilasciato diplomi ma solo un corso formazione professionale regionale CFP di Crema che ha rilasciato attestati. Un esperienza di scuola d organaria: il CFP Scuola di arte organaria di Crema In Italia c è stata una scuola di due anni e poi tre, un CFP, centro formazione professionale, a Crema, Scuola di arte organaria attiva circa per sette/otto anni tra il 1990 e il Era riconosciuta dalla Regione e dava un attestato. Da essa sono usciti circa 60 giovani. Il corso durava due anni poi prolungato a tre. Comprendeva le seguenti materie: Organologia (6 h più teoria) Teoria musicale Falegnameria Disegno tecnico Lingua di inglese/tedesco Aveva 5 insegnati e l orario era al mattino e pomeriggio anche con un totale giornaliero di 8 ore (6 al mattino più due del pomeriggio). Ogni anno i ragazzi facevano gli stages presso le ditte organarie. I concetti di conservazione, prevenzione, manutenzione, restauro (Art. 29) 1. Conservazione. La conservazione del patrimonio culturale [organo] è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 2. Prevenzione. Si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale [organo] nel suo contesto. 3. Manutenzione. Si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al - controllo delle condizioni del bene culturale [organo] - al mantenimento a) dell integrità b) dell efficienza funzionale c) dell identità del bene e delle sue parti 4. Restauro. Si intende l intervento diretto sul bene [organo] attraverso un complesso di operazioni finalizzate a) all integrità materiale

13 13 b) al recupero del bene medesimo c) alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. TESTO DI LEGGE Stralcio dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio Supplemento Ordinario n. 28. [Legge 6 luglio 2002, n. 137 "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2002] Lo stralcio contiene le aggiunte, sostituzioni ed eliminazioni derivanti dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n In rosso su sfondo grigio le sostituzioni e/o le aggiunte - Barrate le parti eliminate - In nero (+ eventuale rosso su sfondo grigio) le parti di interesse per la AIO - Sottolineate e/o in grassetto le frasi più significative e quelle che riportano ad altre Leggi, Decreti Legislativi o Decreti Ministeriali. - [In parentesi quadra e carattere piccolo] Articoli e/o Commi delle Leggi, Decreti Legislativi e Decreti Ministeriali citati. - Riquadrati alcuni commi chiave Sezione II Misure di conservazione Articolo 29 Conservazione 1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo complesso. 3. per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell integrità, dell efficienza, funzionale dell identità del bene e delle sue parti.

14 14 4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale. 6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia. 7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. [Legge 23 agosto 1988, n. 400, Articolo 17 (Regolamenti), comma 3: Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.] 8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro. [Legge 23 agosto 1988, n. 400, Articolo 17 (Regolamenti), comma 3: VEDI citazione sopra] 9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. [Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, Art. 9: Scuole di formazione e studio. 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro. 2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti. 3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite. 4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n ] [Legge n. 400 del 1988, Art. 17, comma 3: VEDI citazione sopra]

15 15 9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni. 10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione e' assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica PARTE QUINTA Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore Articolo182 Disposizioni transitorie 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali: a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1 maggio 2004; [Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, Art. 9: VEDI citazione sopra] b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; [Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, Art. 9: VEDI citazione sopra] c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata

16 16 dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n [Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, Art. 9: VEDI citazione sopra] 1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006: a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; [Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, Art. 9: VEDI citazione sopra] b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1 maggio 2004; c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1 maggio 2004; d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1 maggio ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettera a): a) la durata dell'attività di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo; b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta. [Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, Art. 9: VEDI citazione sopra] 1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:

17 17 [Art 29, comma 10: La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione e' assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.] a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni; c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali; d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali. 2 In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A cura del dott. Paolo Locatelli CNR

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