La riforma della disciplina legislativa del credito ai consumatori: gli articoli da 121 a 126 del decreto legislativo n 385 del 1993

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1 La riforma della disciplina legislativa del credito ai consumatori: gli articoli da 121 a 126 del decreto legislativo n 385 del 1993 Autore: Visconti Gianfranco In: Diritto civile e commerciale 1) La riforma della disciplina del credito ai consumatori contenuta nell art. 1 del Decreto Legislativo n 141 del 2010: concetti generali ed ambito di applicazione. L argomento di questo articolo è la riforma della disciplina legislativa del credito al consumo, oggi chiamato credito ai consumatori, contenuta nell art. 1 del Decreto Legislativo n 141 del 2010 che, dando attuazione alla Direttiva CE n 48 del 2008, ha sostituito gli articoli da 121 a 126 del Testo Unico delle Leggi Bancarie (TUB), il Decreto Legislativo n 385 del La Direttiva CE n 48 del 2008 sui contratti di credito ai consumatori ha sostituito la precedente Direttiva CEE n 102 del 1987 sulla stessa materia ed ha comportato l abrogazione, oltre delle vecchie norme del Testo Unico Bancario, derivanti da questa ultima Direttiva, anche degli artt. 40, 41 e 42 del Codice del Consumo, il Decreto Legislativo n 206 del 2005, che pure disciplinavano il credito al consumo. L abrogazione di esse è prevista dall art. 3 del Dlgs 141/2010. Ricordiamo che l importanza del credito al consumo è nell essere un fondamentale strumento di promozione delle vendite di beni e servizi da parte delle imprese ai consumatori. La riforma degli artt. da 121 a 126 del Testo Unico delle Leggi Bancarie ha creato, in sostanza, una forma di tutela del consumatore che stipula o intende stipulare un contratto di credito al 1 di 26

2 consumo pressoché equivalente a quella dei contatti a distanza per la vendita di qualsiasi bene o servizio (prevista dagli artt. da 50 a 67 del Dlgs 206/2005) ed, in particolare, dei contratti a distanza per la vendita di servizi finanziari al consumatore (prevista dagli artt. da 67 bis a 67 vicies bis sempre del Codice del consumo). Iniziamo esaminando alcune definizioni tratte dall art. 121 riformato del Dlgs 385/1993. In primo luogo per consumatore si intende qualsiasi persona fisica che agisce (in questo caso, che stipula o che ha intenzione di stipulare un contratto di credito al consumo per finanziare un acquisto di beni o servizi o, genericamente, i suoi consumi) per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (in tutti i sensi, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o di impresa) eventualmente svolta. In secondo luogo, per contratto di credito si intende il contratto con cui un finanziatore, cioè una società di capitali iscritta nell Albo degli intermediari finanziari previsto dal 1 comma dell art. 106 TUB e che ha preventivamente ottenuto l autorizzazione all esercizio dell attività da parte della Banca d Italia previsto dall art. 107 dello stesso Decreto, concede o si impegna a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. Tale contratto di credito si qualifica come collegato tutte le volte che è finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione (erogazione) di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1. il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio 1 concludere il contratto di credito; per promuovere o 2 di 26

3 2. il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito. La società che eroga il credito al consumatore può avvalersi di intermediari del credito, vale a dire di agenti in attività finanziaria, di mediatori creditizi e di qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che, a fronte di un compenso in denaro o di altro genere, svolge l attività di presentazione o proposta di contratti di credito e/o quella di conclusione di contratti di credito per conto del soggetto finanziatore 2. Inoltre, ai sensi dell art. 125 novies, gli intermediari del credito hanno l obbligo di indicare, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l ampiezza dei propri poteri, se lavorano a titolo esclusivo con uno o più finanziatori (cioè se sono mono o plurimandatari e quindi se agiscono per conto di una o più imprese di intermediazione finanziaria) oppure a titolo di mediatore 3 e se c è un compenso che il consumatore deve versare all intermediario del credito per i suoi servizi e che deve essere comunicato al consumatore per il calcolo del TAEG 4. Il compenso è oggetto di un accordo tra il consumatore e l intermediario che va riportato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito. Il compenso o, meglio, la controprestazione per la concessione del credito è il costo totale del credito nel quale sono compresi gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte (che, ovviamente non sono configurabili come compenso o controprestazione) e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi ai servizi accessori connessi al contratto di credito, compresi i premi assicurativi, che siano necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte, L indicatore numerico del costo totale del credito è il tasso annuo effettivo globale o TAEG che 3 di 26

4 indica la percentuale annua che il costo totale del credito rappresenta dell importo totale del credito stesso, vale a dire del valore monetario messo a disposizione del consumatore in virtù della conclusione di un contratto di credito (quindi, più precisamente, il capitale prestato o la somma di denaro messa a disposizione con l apertura di credito di cui parliamo nel capoverso successivo). Le modalità di calcolo del TAEG sono stabilite dalla Banca d Italia in conformità delle disposizioni dettate dal CICR Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 5. Il termine sconfinamento indica l utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del suo conto corrente in assenza di apertura di credito o rispetto all importo dell apertura di credito concessa sempre dal finanziatore. Da questa norma si deduce che il contratto di credito al consumo (detto, nella pratica, pure prestito personale ) può consistere anche in una apertura di credito (detta nella pratica fido o affidamento ) sul conto corrente del consumatore 6. Ai contratti di apertura di credito, qualora il rimborso delle somme utilizzate debba avvenire su richiesta della banca oppure entro tre mesi dal prelievo, non si applicano il comma 5 dell art. 122, le lettere da d) ad f) del comma 1 dell art. 123, il comma 5 dell art. 124, gli artt. 125 ter, quater e sexies del TUB, questi ultimi tre sul diritto di recesso del consumatore e sui suoi diritti nel caso di inadempimento del fornitore venditore dei beni o servizi il cui acquisto è finanziato da un contratto di credito al consumo (art. 122, comma 2 ). L aver assimilato le aperture di credito al consumatore ai finanziamenti rateali in cui si sostanziano di solito i contratti di credito al consumo è una importante novità di questa riforma. Per quanto riguarda l ambito di applicazione di queste norme, l art. 122 stabilisce che gli artt. da 121 a 126 del Dlgs 385/1993 si applicano ai contratti di credito ai consumatori comunque denominati ad eccezione dei finanziamenti di importo inferiore a 200 Euro e superiore a Euro. Per il calcolo di questa soglia minima si devono considerare anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili ad una medesima operazione economica (art. 122, 1 comma, lettera 4 di 26

5 a). 7 Sono poi esclusi dall applicazione di tali norme, ai sensi dell art. 122, 1 e 3 comma, TUB: i contratti di somministrazione (artt e ss. c.c.), i contratti di appalto (artt e ss. c.c.), i finanziamenti che devono essere restituiti entro tre mesi dall utilizzo delle somme e col pagamento di commissioni per un importo non significativo, i mutui fondiari (quelli destinati all acquisto della proprietà di un bene immobile), i mutui o i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili di durata superiore a cinque anni, 5 di 26

6 i contratti di locazione, anche finanziaria (leasing), che prevedano espressamente l impossibilità del trasferimento della proprietà della cosa locata al consumatore locatario 8, i contratti di microcredito (art. 111 TUB anch esso riformato dal Dlgs 141/2010) purché non prevedano il pagamento di interessi oppure prevedano tassi di interesse inferiori a quelli prevalenti (nel senso di medi ) sul mercato ed altre condizioni per il consumatore più favorevoli rispetto a quelle prevalenti (cioè medie ) sul mercato 9, i finanziamenti garantiti totalmente da un pegno su un bene mobile, i contratti che consistono soltanto nella possibilità uno sconfinamento sul conto corrente del consumatore 10. Inoltre, non rientrano nell ambito di applicazione di questa disciplina i finanziamenti senza interessi ed altri oneri, cioè i c.d. finanziamenti a tasso zero (quando lo sono realmente), per cui una operazione finanziaria di questo tipo può essere organizzata dal solo venditore di un bene o servizio senza bisogno di coinvolgere un intermediario finanziario che eroga crediti al consumo. Ciò significa, quindi, che i venditori di beni o di servizi possono accordare dilazioni del pagamento in unica soluzione al consumatore acquirente od effettuare vendite rateali, cioè col pagamento a rate, purché queste operazioni non prevedano il pagamento di interessi o di altri oneri. In caso contrario occorre sempre che 6 di 26

7 l operazione sia effettuata per mezzo di un intermediario finanziario specializzato nel credito al consumo. Infine, il venditore può sempre autonomamente concedere al consumatore una dilazione gratuita, cioè senza interessi ed altri oneri, del pagamento di un debito preesistente (art. 122, 1 comma, lettere c ed i, e comma 5 ). Alle dilazioni del pagamento ed alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente concordate tra le parti a seguito di un inadempimento, cioè di un mancato pagamento, del consumatore non si applicano gli artt. 124, commi 5 e 7, 125 ter, quinquies e septies nei casi stabiliti dal CICR (art. 122, comma 4 ). 2) Il diritto all informazione precontrattuale del consumatore. Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, la riforma degli artt. da 121 a 126 del Testo Unico delle Leggi Bancarie ha creato una forma di tutela del consumatore che stipula o intende stipulare un contratto di credito al consumo pressoché equivalente a quella dei contatti a distanza prevista dal Codice del Consumo (Dlgs 206/2005). La tutela del consumatore che stipula un contratto di credito al consumo è, infatti, basata sui due pilastri del diritto all informazione precontrattuale e del diritto di recesso dal contratto, più alcune altre garanzie che nascono dalla peculiarità del servizio acquisito, vale a dire il credito al consumatore. Il 2 e il 3 comma dell art. 127 TUB precisano che tutte queste disposizioni sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente e che tutte le informazioni da esse citate vanno rese almeno in lingua italiana. Iniziamo dall esame dei diritti all informazione precontrattuale che garantiscono il consumatore e dei relativi obblighi che gravano sul soggetto finanziatore. 7 di 26

8 Innanzi tutto, per quanto riguarda la pubblicità di servizi di credito ai consumatori, l art. 123 TUB stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dagli artt. da 18 a 27 quater del Codice del Consumo (il Dlgs 206/2005) sulle pratiche commerciali scorrette verso i consumatori, in cui rientrano la pubblicità ingannevole e comparativa illecita, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito al consumo devono indicare le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, con l impiego di un esempio rappresentativo, necessariamente in forma numerica: a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito; b) l'importo totale del credito; c) il TAEG Tasso annuo effettivo globale del credito stesso; d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; e) la durata del contratto, se determinata; f) se questa è determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate. In secondo luogo il finanziatore o l intermediario del credito hanno l obbligo di fornire al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da una offerta di credito, le informazioni necessarie per 8 di 26

9 consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito (art. 124, comma 1 ). Queste informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole utilizzando il modulo denominato Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. Qualsiasi informazione aggiuntiva va fornita in un documento distinto che può essere allegato al modulo (2 comma). Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire queste informazioni 11, il finanziatore o l intermediario del credito devono fornire al consumatore il modulo citato immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito (3 comma). Il consumatore ha, inoltre, il diritto di richiedere e di ottenere gratuitamente una copia della bozza del contratto di credito a meno che il finanziatore o l intermediario del credito, al momento della richiesta, intendano procedere alla stipulazione di esso (4 comma). E, quest ultima, una norma piuttosto pericolosa per il consumatore dato che spinge la controparte a concludere rapidamente il contratto a scapito dell approfondimento dei suoi contenuti e che impone al consumatore un atteggiamento di prudenza e di rifiuto di una immediata conclusione del contratto di credito se non ha avuto la possibilità di visionare prima lo stampato del contratto stesso. Oltre a ciò, il finanziatore o l intermediario del credito debbono fornire al consumatore chiarimenti adeguati a fargli valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze ed alla sua situazione finanziaria. In caso di offerta contestuale di più contratti di credito non collegati all acquisto di beni o servizi deve essere specificato se la validità dell offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti (5 comma). I fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti ad osservare gli obblighi di informativa precontrattuale finora esposti, ma è il finanziatore che deve fornire queste informazioni al consumatore (6 comma). 9 di 26

10 Tutte le informazioni e le comunicazioni previste dalla legge fornite dal finanziatore al consumatore sono gratuite se trasmesse per mezzo di strumenti di comunicazione telematica. Negli altri casi le relative spese addebitate al cliente devono essere adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti per esse dal finanziatore (art. 127 bis, 1 e 3 comma). La Banca d Italia detta disposizioni di attuazione relative ai diritti di informazione precontrattuale del consumatore, sulla base delle deliberazioni del CICR (art. 124, 7 comma). Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, fornite dal consumatore stesso o, quando necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Tale valutazione va ripetuta ogni volta che sia modificato in aumento, in misura significativa, l importo totale del credito (art. 124 bis). I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito devono consentire l accesso ai finanziatori aventi sede negli Stati membri dell Unione Europea a condizioni non discriminatorie rispetto a quelli aventi sede in Italia 12. E sempre il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ad individuare queste condizioni di accesso non discriminatorie (art. 125, comma 1 ). Se il rifiuto della concessione di un credito al consumatore si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa quest ultimo immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati (art. 125, 2 comma). Il Ministro dell Economia può individuare, con un suo regolamento, dei casi in cui le comunicazioni di cui al capoverso precedente non sono effettuate perché vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all ordine pubblico od alla pubblica sicurezza (art. 126). Il finanziatore deve poi informare preventivamente il consumatore quando segnala per la prima volta ad una banca dati che contiene informazioni nominative sul credito delle informazioni negative previste 10 di 26

11 dalla disciplina creditizia che lo riguardano. L informativa può essere resa unitamente all invio di solleciti, di altre comunicazioni, oppure in via autonoma. Le informazioni trasmesse a queste banche dati devono essere esatte ed aggiornate ed in caso di errore il finanziatore ha l obbligo di rettificare prontamente le informazioni e i dati errati. Il finanziatore, inoltre, deve informare il consumatore degli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome possono avere sulla sua capacità di accedere al credito (3, 4 e 5 comma dell art. 125). Sulla gestione di questi dati personali, per quanto non stabilito dagli artt. 124 bis e 125 TUB, si applica il Decreto Legislativo n 196 del 2003, il Codice in materia di protezione dei dati personali (6 comma). 3) La disciplina del contratto di credito al consumatore. L art. 125 bis TUB, introdotto sempre dall art. 1 del Dlgs 141/2010, contiene una serie di norme particolari sulla disciplina dei contratti di credito ai consumatori. Questo articolo, ai sensi del suo 2 comma, viene integrato dagli artt. 117, commi da 2 a 6, 118, 119, comma 4 e 120, comma 2, del Testo Unico delle Leggi Bancarie. Questi contratti di credito sono redatti o su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono le informazioni e le condizioni, cioè le clausole contrattuali, previste dalla Banca d Italia sulla base delle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto concluso, sempre su carta od altro supporto durevole, deve essere consegnata al cliente (art. 125 bis, 1 comma, TUB). E un supporto durevole quello che permette al consumatore di conservare le informazioni in esso contenute in modo tale da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità a cui esse sono destinate e che permette la riproduzione, 11 di 26

12 per esempio a stampa, sempre di esse (art. 121). E il CICR a decidere quali sono questi altri supporti durevoli, ai sensi dell art. 117, 2 comma, TUB La consegna di una copia al consumatore dello stampato del contratto prima della conclusione di esso è solo una facoltà, ma non un obbligo, per il finanziatore o l intermediario del credito, dato che questo caso non è previsto dalla legge. Non si comprende perché non sia stato previsto un tale obbligo per il finanziatore, almeno quando vi sia la richiesta del consumatore. In caso di offerta contestuale di più contratti di credito da concludere per iscritto con le modalità sopra indicate diversi da quelli collegati, cioè finalizzati a finanziare l acquisto di un bene o di un servizio, il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati (art. 125 bis, 3 comma). Ciò significa che si può stipulare un solo contratto di credito per finanziare l acquisto di più beni e/o servizi. Se il contratto non è redatto per iscritto su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta, è nullo (art. 117, 3 comma, TUB). Inoltre, il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali sul tipo di contratto, sulle parti del contratto e sull importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso del relativo importo totale (art. 125 bis, 8 comma). Infine, in caso di nullità del contratto, il consumatore è tenuto a restituire soltanto le somme utilizzate ed ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili (9 comma). Sono invece nulle le clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati 12 di 26

13 inclusi o sono stati inclusi in modo scorretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione informativa precontrattuale predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124, trattata nel paragrafo precedente. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto (art. 125 bis, 6 comma). Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG del contratto di credito al consumatore equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di interessi, commissioni o altre spese; b) la durata del credito al consumatore e' di trentasei mesi (7 comma). Infine, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell art. 117 TUB, se il contratto non indica il tasso di interesse (quello di base che poi viene sommato con gli altri costi ai fini del calcolo del TAEG) ed ogni altro prezzo o condizione economica praticata, compreso il tasso di mora, se prevede tassi di interesse, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati ed, infine, se contiene clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi, prezzi e condizioni (economiche, ma secondo noi anche non economiche, in questo caso), oltre alla nullità di queste clausole, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari indicati dal Ministro dell'economia, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al 13 di 26

14 momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso. In mancanza di pubblicità nulla e' dovuto. Come si comprende agevolmente, la lettera a) di questa norma riguarda essenzialmente le aperture di credito su conto corrente, dato che gli altri casi di credito al consumo sono disciplinati in modo apposito da quella contenuta nella lettera a) del 7 comma dell art. 125 bis, che abbiamo esposta nel penultimo capoverso precedente a questo. Tutti i casi di nullità finora citati operano solo a vantaggio del cliente e possono essere rilevati d ufficio dal Giudice (art. 127, 4 comma). In ogni caso, nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali (art. 125 bis, 5 comma). Ricordiamo, infine, che è il CICR a stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (art. 120, 2 comma, TUB). Nei contratti di credito al consumo di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. E la Banca d'italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, a fissare i contenuti e le modalità di tale comunicazione (art. 125 bis, 4 comma). Il consumatore - cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 14 di 26

15 novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione (art. 119, 4 comma, TUB). Nei contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato (vale a dire, sostanzialmente, alle aperture di credito su conto corrente di questo tipo) può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. In tutti gli altri contratti di credito al consumo la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse e solo se sussiste un giustificato motivo (art. 118, comma 1, TUB). Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione e' effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l applicazione di essa. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate (comma 2 ). Le variazioni contrattuali unilaterali per le quali non siano state osservate queste prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli, cioè peggiorative, per il cliente (comma 3 ). Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria 13 riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori (caso che, per i contratti di credito al consumo, riguarda solo le aperture di credito) oppure devono essere applicate con modalità tali 15 di 26

16 da non recare pregiudizio al cliente (ciò vale per tutti i contratti di credito ai consumatori diversi dalle aperture di credito) (4 comma). Ricordiamo, infine, che per i contratti di credito ai consumatori offerti e/o stipulati per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, la disciplina dei contratti a distanza aventi per oggetto la vendita di servizi finanziari ai consumatori prevista dagli artt. da 67 bis a 67 vicies bis del Codice del consumo, il Dlgs 206/2005, si applica solo per quanto non previsto dalla disciplina specifica del contratti di credito al consumo contenuta negli artt. da 121 a 126 del Dlgs 385/1993, che stiamo esaminando in questo articolo. 4) Il diritto di recesso dal contratto del consumatore. Un'altra importante novità della riforma dei contratti di credito ai consumatori, che la avvicina molto alla disciplina dei contratti a distanza prevista dagli artt. da 50 a 67 del Codice del consumo (il Dlgs 206/2005), è la previsione, da parte del 1 comma dell art. 125 ter TUB, del diritto di recesso del consumatore da questi contratti entro quattordici giorni di calendario a partire dalla conclusione di essi oppure, se successivo, dal momento in cui egli riceve le informazioni su tutte le condizioni contrattuali e le altre informazioni che saranno previste dalla Banca d Italia sulla base delle deliberazioni del CICR, ai sensi dell art. 125 bis, 1 comma. Il consumatore che recede lo fa senza alcuna penalità e senza l obbligo di specificarne il motivo. Se il contratto di credito al consumo è stipulato per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, il termine iniziale è calcolato secondo il 3 comma dell art. 67 duodecies del Dlgs 206/2005, vale a dire dalla data di conclusione del contratto o da quella in cui il consumatore riceve la comunicazione su supporto durevole delle condizioni contrattuali e delle informazioni di cui all art. 67-undecies, se tale data 16 di 26

17 è successiva a quella della conclusione del contratto. Il consumatore che recede dal contratto di credito ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli una comunicazione scritta all indirizzo della sua sede mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata anche con telegramma, telex, posta elettronica o fax, ma deve essere confermata con raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro le 48 ore successive (art. 64, 2 comma, del Dlgs 206/2005 richiamato dalla lettera a del 2 comma dell art. 125 ter TUB). Tale conferma non serve soltanto nel caso di invio della comunicazione di recesso tramite posta elettronica certificata (la c.d. PEC, disciplinata dal DPR n 68 del 2005), dato che essa, per legge, ha lo stesso valore legale della raccomandata A.R. cartacea. Se il contratto di credito al consumo ha avuto esecuzione in tutto od in parte, il consumatore, entro trenta giorni dall invio della comunicazione del recesso, deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati su di esso fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, il consumatore restituisce al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica Amministrazione come, per esempio, le eventuali imposte (lettera b del 2 comma dell art. 125 ter). Oltre a queste somme il finanziatore non può pretendere somme ulteriori (3 comma): da questa ultima norma si deduce che il diritto di recesso del consumatore non può essere sottoposto ad alcuna penalità, mentre la mancanza dell obbligo di specificare il motivo del recesso 14 si deduce dal tenore complessivo di queste norme che rendono tale ipotetico obbligo del tutto incongruo rispetto al diritto di recesso riconosciuto al consumatore acquirente 15. Il recesso si estende, automaticamente ed anche in deroga ad eventuali norme speciali di settore, ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori (per esempio, assicurativi) connessi col contratto di credito al consumo, se tali servizi sono resi dal finanziatore o da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L esistenza di questo ultimo accordo è presunta, ma è ammessa la prova contraria da parte del terzo (4 comma). 17 di 26

18 Infine, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell art. 125 ter TUB, esposti sopra in questo paragrafo, ai contratti di credito al consumatore non si applicano gli artt. 64, 65, 66, 67 duodecies e 67 ter decies del Codice del consumo (Dlgs 206/2005) sul diritto di recesso per i contratti a distanza, in particolare per quelli di vendita di servizi finanziari. Nei contratti di credito al consumo a tempo indeterminato (essenzialmente, le aperture di credito su conto corrente di questo tipo) il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un periodo di preavviso non superiore a un mese (art. 125 quater, 1 comma). Inoltre, come abbiamo spiegato in precedenza, non c è l obbligo di specificare il motivo del recesso. Gli stessi contratti possono prevedere il diritto del finanziatore a recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, recesso che deve essere comunicato al consumatore su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, e di sospendere, per una giusta causa, l utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione sempre su supporto cartaceo o su altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione (2 comma). Il Ministro dell Economia può individuare, con un suo regolamento, dei casi in cui le comunicazioni di cui al capoverso precedente non sono effettuate perché vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all ordine pubblico od alla pubblica sicurezza (art. 126). 5) L inadempimento del fornitore di beni o servizi, il rimborso anticipato e la cessione del credito al consumo. 18 di 26

19 Nel contratto di credito collegato, il consumatore, nel caso di inadempimento del fornitore dei beni e/o dei servizi la cui vendita è finanziata da tale contratto, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del debitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito al consumo, se, rispetto al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni dell art del Codice Civile, vale a dire se l inadempimento non ha una scarsa importanza rispetto all interesse del consumatore - acquirente (art. 125 quinquies, 1 comma). La risoluzione del contratto di credito al consumo comporta l obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente pagato. Essa non comporta l obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o servizi. Il finanziatore ha il diritto alla restituzione detto importo da parte del fornitore stesso (2 comma). Le norme esposte nel precedente capoverso si applicano anche al contratto di locazione finanziaria (il leasing, anche se questo è tipico delle imprese e piuttosto raro per i consumatori). In questo caso il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore inadempiente nel mettere a disposizione i beni locati, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni di leasing. Inoltre, la risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità ed oneri, di quello di locazione finanziaria (3 comma). I diritti previsti nei primi tre commi dell art. 125 quinquies, che abbiamo finora esaminato, possono essere fatti valere dal consumatore anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito al consumo (4 comma). Il consumatore può anche rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l importo del credito dovuto al finanziatore, vale a dire il capitale prestato residuo oppure la parte utilizzata della somma di denaro messa a disposizione con l apertura di credito su conto corrente ed ancora non restituita. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, 19 di 26

20 pari all importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto calcolati, ovviamente, sul valore restituito (art. 125 sexies, 1 comma). In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. Esso non può superare l uno per cento dell importo (capitale prestato o somma messa a disposizione) rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento dello stesso importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore all anno. In ogni caso, l indennizzo non può superare l importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto (2 comma). L indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, se riguarda un contratto di apertura di credito su conto corrente, se viene effettuato in un periodo di tempo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto ed, infine, se esso corrisponde all intero debito residuo ed è pari o inferiore a Euro (3 comma). Nel caso di cessione del credito o del contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, anche in deroga a quanto disposto dall art c.c. che prevede i casi della inopponibilità al cessionario dell eventuale compensazione del credito (art. 125 septies, 1 comma). Il consumatore deve essere informato della cessione del credito a meno che il cedente (di solito, il finanziatore originario), in accordo col cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d Italia, sulla base delle indicazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato (2 comma). 20 di 26

21 6) Le sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina del credito ai consumatori. Per quanto riguarda, da ultimo, le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni della disciplina dei crediti al consumatore che abbiamo fin qui esposto, esse sono previste dall art. 144 TUB, modificato dall art. 4 del Dlgs 141/2010. Il 3 comma dell art. 144 prevede che la rilevante inosservanza degli obblighi relativi alla pubblicità ed alla informazione precontrattuale dei contratti di credito al consumo previsti dagli artt. 123 e 124 TUB e delle relative disposizioni di attuazione stabilite dalla Banca d Italia è punita con una sanzione pecuniaria che va da a Euro a carico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti e dei collaboratori con contratti di lavoro atipici (questo ultimo caso è previsto dal 5 comma) dell impresa finanziatore. Il comma 3 - bis stabilisce, poi, nei confronti degli stessi soggetti una sanzione dello stesso importo per le seguenti condotte, qualora esse rivestano carattere rilevante : 1. inosservanza degli artt. 125, commi 2, 3 e 4, 125 bis, commi 2 e 3 e 126 e delle relative disposizioni di attuazione stabilite dalla Banca d Italia sulle comunicazioni al consumatore; 2. inserimento nei contratti di credito al consumatore di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore 21 di 26

22 oneri superiori a quelli consentiti per il recesso od il rimborso anticipato ovvero di ostacolare all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3 - bis dell art. 144 si applicano anche nei confronti dell agente in attività finanziaria (ma, secondo noi, non degli altri intermediari del credito che non sono citati da questa norma) e del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o di quella di mediazione creditizia. Se la violazione è grave o ripetuta la Banca d Italia può ordinare la sospensione o la cancellazione dai rispettivi elenchi degli stessi soggetti (6 ed 8 comma dell art. 144). Resta, infine, da ricordare la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro per il frazionamento artificioso di un contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno di importo inferiore a 200 Euro che abbiamo esaminato nella nota numero 7, a cui rimandiamo (4 comma). L art. 145 TUB disciplina la procedura da osservare per comminare queste sanzioni. Tutte le violazioni delle norme citate e le conseguenti sanzioni amministrative, pecuniarie e non, vengono accertate ed irrogate con provvedimento motivato dalla Banca d Italia che deve essere pubblicato, per estratto, entro trenta giorni dalla sua notificazione all interessato ed a spese dell impresa finanziatore su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico (commi 1 e 3 ). Verso il provvedimento della Banca d Italia può essere presentata opposizione da parte dell interessato, entro trenta giorni dalla notifica, presso la Corte di Appello di Roma. Questa Corte può sospendere l esecuzione di questo provvedimento se ricorrono gravi motivi e decide su di esso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, con decreto motivato (commi dal 4 a 7 ). 22 di 26

23 Le banche e gli altri intermediari finanziari che svolgono il ruolo di finanziatori nei contratti di credito ai consumatori a cui appartengono o sono collegati i soggetti responsabili delle violazioni delle norme sopra citate sono obbligati in solido con questi ultimi al pagamento delle relative sanzioni amministrative e delle spese di pubblicità del provvedimento con cui la Banca d Italia le ha irrogate. Essi sono obbligati ad esercitare l azione di regresso verso i responsabili (comma 10 ). Gianfranco Visconti Consulente di Direzione aziendale in Lecce 1 Per esempio, un tour operator che organizza un viaggio tutto compreso. 2 Ma non in nome del finanziatore: la legge esclude pertanto che vi possano essere dei rappresentanti che non siano dipendenti della società che eroga il finanziamento. 3 Artt e ss. del Codice Civile: è mediatore chi non ha rapporti di collaborazione, dipendenza o 23 di 26

24 rappresentanza con le parti che mette in contatto per la conclusione di un affare. 4 Sul TAEG cui vedi oltre in questo paragrafo. 5 Tutte le deliberazioni di competenza del CICR citate dagli artt, da 121 a 126 TUB vanno prese su proposta della Banca d Italia, d intesa con la CONSOB, ai sensi del 5 comma dell art. 127 TUB. 6 Questo contratto bancario è disciplinato dagli artt e ss. c.c.: ricordiamo che l apertura di credito può essere a tempo determinato o indeterminato. 7 Il frazionamento artificioso di un contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore a 200 Euro comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro (limite massimo francamente eccessivo rispetto alla gravità della violazione, dato che l importo massimo di un credito al consumo è di Euro) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti e dei collaboratori con contratti di lavoro atipico della società che concede il finanziamento, banca od altro tipo di intermediario finanziario che sia. Questa sanzione si applica anche nei confronti del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o di quella di mediazione creditizia, degli agenti in attività finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nei confronti dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonché degli altri intermediari del credito (art. 144, 4, 5 e 6 comma, TUB). 24 di 26

25 Se la violazione è grave o ripetuta la Banca d Italia può ordinare la sospensione o la cancellazione dai rispettivi elenchi del singolo agente in attività in attività finanziaria (ma, secondo noi, non degli altri intermediari del credito che non vengono citati da questa norma e da quella a cui essa rinvia, cioè il 6 comma dell art. 144), della società di agenzia in attività finanziaria o di quella di mediazione creditizia (8 comma dell art. 144 TUB). 8 Ai contratti di leasing che non comportano l obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore non si applica il diritto di recesso previsto dall art. 125 ter TUB. 9 Ricordiamo che il microcredito disciplinato dall art. 111 TUB non comporta sempre il pagamento di interessi ad un tasso inferiore a quello medio di mercato. 10 A questi ultimi si applica soltanto l art. 125 octies TUB che prevede l obbligo per il creditore, se lo sconfinamento si protrae per oltre un mese, di comunicare al debitore, su supporto cartaceo od altro supporto durevole, l entità dello sconfinamento, il tasso debitore e le penali, le spese e gli interessi di mora eventualmente applicabili. 11 Per esempio, il telefono, la televisione ma non Internet che permette l invio di un file in formato pdf che è senz altro qualificabile come supporto durevole. 25 di 26

26 12 Vale a dire a quei finanziatori che hanno nel nostro paese la sede legale oppure una stabile organizzazione, cioè una sede fissa di affari attraverso cui l impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato, ai sensi dall art. 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR, il DPR n 917 del Che, ricordiamo, oggi sono prese dalla BCE Banca Centrale Europea. 14 Come prevedono, per i contratti a distanza, il 1 comma dell art. 64 del Dlgs 206/2005 e, per quelli relativi alla vendita di servizi finanziari, il 1 comma dell art. 67 duodecies dello stesso Decreto. 15 Nonché fonte di una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti a distanza aventi ad oggetto servizi finanziari di altro tipo, che sarebbe illegittima ai sensi dell art. 3 della Costituzione del-decreto-legislativo-n-385-del-1993/ 26 di 26

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