Commissione per i problemi economici e monetari Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

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1 Parlamento europeo Commissione per i problemi economici e monetari Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni /0208(COD) EMENDAMENTI Progetto di relazione Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (PE v01-00) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450 C8-0265/ /0208(COD)) AM\ docx PE v01-00 Unita nella diversità

2 AM_Com_LegReport PE v /129 AM\ docx

3 291 Judith Sargentini, Sven Giegold Articolo 1 punto 10 lettera a Articolo 31 paragrafo 1 comma 1 Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand o fideicomiso. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand o fideicomiso. Gli Stati membri definiscono le caratteristiche in base alle quali determinare se un istituto giuridico ha assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust. 292 Bernd Lucke, Ashley Fox, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner Articolo 1 punto 10 lettera a Articolo 31 paragrafo 1 comma 1 Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand o fideicomiso. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, Treuhand, Stiftung, Privatstiftung, Usufruct Fiducia, o fideicomiso, nonché a tutti gli altri istituti giuridici, esistenti o futuri, analoghi in termini di assetto o funzioni. AM\ docx 3/129 PE v01-00

4 293 Dariusz Rosati, Barbara Kudrycka Articolo 1 punto 10 lettera a Articolo 31 paragrafo 1 comma 1 Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand o fideicomiso. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, definiscono le caratteristiche per descrivere quali istituti giuridici hanno funzioni e assetto analoghi a quelli dei trust. 294 Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar, Pervenche Berès, Anneliese Dodds, Jonás Fernández Articolo 1 punto 10 lettera a Articolo 31 paragrafo 1 comma 1 Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand o fideicomiso. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand, waaf o fideicomiso, nonché a tutti gli altri istituti giuridici, esistenti o futuri, analoghi in termini di assetto o funzioni. PE v /129 AM\ docx

5 295 Marco Valli, Marco Zanni Articolo 1 paragrafo 1 punto 10 lettera a Articolo 31 paragrafo 1 comma 1 Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l altro, fiducie, Treuhand o fideicomiso. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust, alle fondazioni e agli altri tipi di entità o istituti giuridici, esistenti o futuri, che hanno assetto o funzioni o scopi analoghi, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand o fideicomiso. Or. it 296 Othmar Karas Articolo 1 punto 10 lettera a Articolo 31 paragrafo 1 comma 1 Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand o fideicomiso. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto e funzioni analoghi a quelli dei trust. Motivazione Poiché il significato giuridico di "Treuhand" differisce da quello di "trust" e considerato che non sembra sussistere alcuna motivazione per individuare tre istituti giuridici senza menzionare al contempo tutti gli altri eventuali istituti simili, sarebbe meglio invitare gli Stati membri a valutare quale principio giuridico nazionale abbia assetto e funzioni uguali ai AM\ docx 5/129 PE v01-00

6 "trust". 297 Brian Hayes Articolo 1 punto 10 lettera a Articolo 31 paragrafo 1 comma 1 Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand o fideicomiso. Gli Stati membri prescrivono che le disposizioni di cui al presente articolo si applichino ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand o fideicomiso. 298 Marco Valli, Marco Zanni Articolo 1 paragrafo 1 punto 10 punto a Articolo 31 paragrafo 1 comma 2 parte introduttiva Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi amministrati nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l identità: Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi creati, amministrati o operanti nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità: Or. it PE v /129 AM\ docx

7 299 Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias Articolo 1 punto 10 lettera a Articolo 31 paragrafo 1 comma 2 Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi amministrati nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità: Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust creati, amministrati oppure operanti nel proprio territorio nazionale conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese terzo ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità: a) del costituente; a) del costituente o dei costituenti; b) del o dei "trustee"; b) del o dei "trustee"; c) del guardiano (se esiste); c) del guardiano o dei guardiani (se esistono); d) dei beneficiari o della classe di beneficiari; e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. d) dei beneficiari o della classe di beneficiari, e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust o che siano citate nella scrittura fiduciaria o nei documenti corrispondenti. 300 Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Juan Fernando López Aguilar Articolo 1 punto 10 lettera a Articolo 31 paragrafo 1 comma 2 AM\ docx 7/129 PE v01-00

8 Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi amministrati nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità: Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi creati, amministrati oppure operanti nel proprio territorio nazionale conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese terzo ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità: a) del costituente; a) del costituente o dei costituenti; b) del "trustee"; b) del o dei "trustee"; c) del guardiano (se esiste); c) del guardiano o dei guardiani (se esistono); d) dei beneficiari o della classe di beneficiari; e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. d) dei beneficiari o della classe di beneficiari; d bis) di qualsiasi altra persona citata nella scrittura fiduciaria o nel documento corrispondente (indipendentemente da eventuali distribuzioni, diritti, poteri o interessi); 301 Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar Articolo 1 punto 10 lettera a bis (nuova) Articolo 31 paragrafo 1 comma 2 bis (nuovo) a bis) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: Le informazioni sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro. I dati dei registri dovrebbero essere scambiati in maniera automatica PE v /129 AM\ docx

9 con le giurisdizioni nelle quali sono stabiliti i beneficiari dei trust. Tale ubicazione è individuata sulla base sia del luogo di residenza principale dei beneficiari sia del paese che ne ha rilasciato i passaporti. 302 Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias Articolo 1 punto 10 lettera a bis (nuova) Articolo 31 paragrafo 2 Testo in vigore "2. Gli Stati membri provvedono affinché il "trustee" renda noto il proprio stato e fornisca prontamente ai soggetti obbligati le informazioni di cui al paragrafo 1 quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 11, lettere b), c) e d)." a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli Stati membri istituiscono registri centrali dei trust e prescrivono che i "trustee" rendano disponibili le informazioni di cui al paragrafo 1 nel registro centrale dello Stato membro o degli Stati membri in cui il trust è creato, amministrato oppure operante." ( 303 Judith Sargentini, Sven Giegold Articolo 1 punto 10 lettera a bis (nuova) Articolo 31 paragrafo 2 AM\ docx 9/129 PE v01-00

10 Testo in vigore "2. Gli Stati membri provvedono affinché il "trustee" renda noto il proprio stato e fornisca prontamente ai soggetti obbligati le informazioni di cui al paragrafo 1 quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 11, lettere b), c) e d)." a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli Stati membri provvedono affinché il "trustee" e altri titolari effettivi rendano noto il proprio stato e forniscano prontamente ai soggetti obbligati le informazioni di cui al paragrafo 1." ( 304 Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin Ivan, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès Articolo 1 punto 10 lettera a bis (nuova) Articolo 31 paragrafo 3 Testo in vigore 3. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1. a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 3. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1. I soggetti obbligati, le FIU e le autorità competenti segnalano le discrepanze da essi riscontrate tra le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel registro centrale e le informazioni sulla titolarità effettiva raccolte nel quadro delle loro indagini o procedure di adeguata verifica della clientela. PE v /129 AM\ docx

11 305 Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias Articolo 1 punto 10 lettera a ter (nuova) Articolo 31 paragrafo 3 Testo in vigore "3. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1." a ter) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli Stati membri provvedono affinché il "trustee" renda noto il proprio stato e fornisca prontamente ai soggetti obbligati le informazioni di cui al paragrafo 1 quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione con un soggetto obbligato." ( 306 Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias Articolo 1 punto 10 lettera b Articolo 31 paragrafo 3 bis b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: "3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato soppresso AM\ docx 11/129 PE v01-00

12 membro in cui è amministrato il trust." ( 307 Marco Valli, Marco Zanni Articolo 1 paragrafo 1 punto 10 lettera b Articolo 31 paragrafo 3 bis 3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui è amministrato il trust; 3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate nel registro centrale istituito dallo Stato membro in cui il trust, la fondazione o altro tipo di entità giuridica esistente o futura, sono creati, o stabiliti o amministrati o in cui operano; Or. it 308 Judith Sargentini, Sven Giegold Articolo 1 punto 10 lettera b Articolo 31 paragrafo 3 bis 3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui è amministrato il trust; 3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate nel registro centrale di cui all'articolo 30, paragrafo 3, istituito dallo Stato membro in cui è amministrato il trust; PE v /129 AM\ docx

13 309 Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin Ivan, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès, Caterina Chinnici Articolo 1 punto 10 lettera b Articolo 31 paragrafo 3 bis 3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui è amministrato il trust; 3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui il trust è creato, amministrato o gestito; 310 Bernd Lucke, Ashley Fox Articolo 1 punto 10 lettera c Articolo 31 paragrafo 4 4. Gli Stati membri assicurano che le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis siano accessibili in modo tempestivo e senza limitazioni alle autorità competenti e alle FIU, senza allertare le parti del trust interessato. Essi assicurano inoltre che i soggetti obbligati dispongano di un accesso tempestivo a tali informazioni, a norma delle disposizioni in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al capo II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi. 4. Gli Stati membri assicurano che le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis siano accessibili in modo tempestivo e senza limitazioni alle autorità competenti e alle FIU, senza allertare le parti del trust interessato. Essi possono altresì prevedere che i soggetti obbligati dispongano di un accesso tempestivo a tali informazioni, a norma delle disposizioni in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al capo II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi. AM\ docx 13/129 PE v01-00

14 311 Ashley Fox Articolo 1 punto 10 lettera d Direttiva 2015/849 Articolo 31 paragrafi 4 bis e 4 ter d) sono inseriti i seguenti paragrafi 4 bis e 4 ter: "4 bis. Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo 7 ter, lettera b), della direttiva (CE) 2009/101 sono accessibili a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo. Le informazioni accessibili a persone e organizzazioni che possono dimostrare un interesse legittimo consistono nel nome, nel mese e nell'anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo così come definito all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b). 4 ter. Al momento dell'avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3 bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione, ove applicabile."; soppresso Motivazione Si propone di rendere l'accesso da parte dei soggetti obbligati una scelta a livello nazionale e non un requisito obbligatorio. Potrebbero sussistere anche legittimi motivi di riservatezza per mantenere le informazioni limitate, poiché i trust sono spesso utilizzati per fini finanziari o personali sensibili. PE v /129 AM\ docx

15 312 Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar Articolo 1 punto 10 lettera d Articolo 31 paragrafo 4 bis Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo 7 ter, lettera b), della direttiva (CE) 2009/101 sono accessibili a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo. Le informazioni accessibili a persone e organizzazioni che possono dimostrare un interesse legittimo consistono nel nome, nel mese e nell'anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo così come definito all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b). Le informazioni consistono nel nome, nel mese e nell'anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo così come definito all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b). 313 Brian Hayes Articolo 1 punto 10 lettera d Articolo 31 paragrafo 4 bis comma 1 Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo 7 ter, lettera b), della direttiva (CE) 2009/101 sono accessibili a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo. soppresso AM\ docx 15/129 PE v01-00

16 314 Nils Torvalds, Petr Ježek, Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon Articolo 1 punto 10 lettera d Articolo 31 paragrafo 4 bis comma 1 Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo 7 ter, lettera b), della direttiva (CE) 2009/101 sono accessibili a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo. Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo 7 ter, lettera b), della direttiva (CE) 2009/101 sono pubblicamente accessibili. Le informazioni pubblicamente accessibili consistono almeno nel nome, nella data di nascita, nella cittadinanza, nel paese di residenza, nelle informazioni di contatto (senza che sia divulgato l'indirizzo privato) del titolare effettivo, nonché nella natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto, così come definito all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b). Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e agli standard in materia di dati aperti, come definiti all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2003/98/CE, ed essere soggetto a registrazione online. 315 Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias PE v /129 AM\ docx

17 Articolo 1 punto 10 lettera d Articolo 31 paragrafo 4 bis comma 1 Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo 7 ter, lettera b), della direttiva (CE) 2009/101 sono accessibili a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo. Le seguenti informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 1 bis sono pubblicamente accessibili: il nome, la data di nascita, la cittadinanza, il paese di residenza, la natura e l'entità dell'interesse beneficiario del titolare effettivo o dei titolari effettivi, così come definito all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b). Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e reso possibile in formato aperto e leggibile meccanicamente, così come definito alla direttiva 2013/37/UE. 316 Marco Valli, Marco Zanni Articolo 1 paragrafo 1 punto 10 lettera d Articolo 31 paragrafo 4 bis comma 1 Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all articolo 7 ter, lettera b), della direttiva (CE) 2009/101 sono accessibili a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo. Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo sono accessibili al pubblico in formato aperto. Or. it AM\ docx 17/129 PE v01-00

18 317 Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin Ivan, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès, Anneliese Dodds Articolo 1 punto 10 lettera d Articolo 31 paragrafo 4 bis comma 1 Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo 7 ter, lettera b), della direttiva (CE) 2009/101 sono accessibili a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo. Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust o soggetti giuridici analoghi sono pubbliche. 318 Miguel Viegas Articolo 1 paragrafo 1 punto 10 quinquies Articolo 31 paragrafo 4 bis comma 1 Le informazioni conservate nel registro a cui fa riferimento il paragrafo 3 bis del presente articolo in relazione a qualsiasi altro fondo fiduciario oltre a quelli a cui fa riferimento l'articolo 7 ter, lettera b), della direttiva (CE) n. 2009/101 devono essere accessibili a tutte le persone o organizzazioni in grado di dimostrare un legittimo interesse. Le informazioni conservate nel registro a cui fa riferimento il paragrafoº3 bis del presente articolo in relazione a qualsiasi altro fondo fiduciario oltre a quelli a cui fa riferimento l'articolo 7ºter, lettera b), della direttiva (CE) n. 2009/101 devono essere accessibili a tutte le persone o organizzazioni. Or. pt PE v /129 AM\ docx

19 Motivazione La modifica si applica a tutto il testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo. 319 Judith Sargentini, Sven Giegold Articolo 1 punto 10 lettera d Articolo 31 paragrafo 4 bis comma 1 Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo 7 ter, lettera b), della direttiva (CE) 2009/101 sono accessibili a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo. Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo 7 ter, lettera b), della direttiva (CE) 2009/101 sono accessibili a qualunque persona od organizzazione. 320 Miguel Viegas Articolo 1 paragrafo 1 punto 10 quinquies Articolo 31 paragrafo 4 bis comma 2 Le informazioni accessibili a persone e organizzazioni che possono dimostrare un interesse legittimo consistono almeno nel nome, nella data di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo, come pure nella natura e nella portata dell'effettivo interesse detenuto, così come definito all'articolo 3, punto 6, lettera b). soppresso AM\ docx 19/129 PE v01-00

20 Or. pt Motivazione La modifica si applica a tutto il testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo. 321 Brian Hayes Articolo 1 punto 10 lettera d Articolo 31 paragrafo 4 bis comma 2 Le informazioni accessibili a persone e organizzazioni che possono dimostrare un interesse legittimo consistono nel nome, nel mese e nell'anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo così come definito all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b). soppresso 322 Marco Valli, Marco Zanni Articolo 1 paragrafo 1 punto 10 punto d Articolo 31 paragrafo 4 bis comma 2 Le informazioni accessibili a persone e organizzazioni che possono dimostrare un interesse legittimo consistono nel nome, nel mese e nell anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo così come definito all articolo 3, paragrafo 6, lettera b). Le informazioni accessibili al pubblico consistono almeno nel nome, nella data di nascita, nella cittadinanza, nel paese di residenza e nel domicilio professionale del titolare effettivo, come pure nella natura e nell'entità dell'interesse effettivo detenuto, così come definito all'articolo 3, PE v /129 AM\ docx

21 paragrafo 6, lettera b). Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni da parte del pubblico deve essere pienamente conforme con gli standard in materia di dati aperti (open data) e le norme in materia di protezione dei dati. Non può essere inoltre soggetto a registrazione online o ad altre restrizioni di qualsiasi natura, incluso il pagamento di tasse o tariffe a copertura dei costi amministrativi. Or. it 323 Judith Sargentini, Sven Giegold Articolo 1 punto 10 lettera d Articolo 31 paragrafo 4 bis comma 2 Le informazioni accessibili a persone e organizzazioni che possono dimostrare un interesse legittimo consistono nel nome, nel mese e nell'anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo così come definito all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b). Le informazioni accessibili a persone e organizzazioni consistono nel nome, nel mese e nell'anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo così come definito all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b). 324 Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Pervenche Berès Articolo 1 punto 10 lettera d Articolo 31 paragrafo 4 bis comma 2 AM\ docx 21/129 PE v01-00

22 Le informazioni accessibili a persone e organizzazioni che possono dimostrare un interesse legittimo consistono nel nome, nel mese e nell'anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo così come definito all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b). Le informazioni pubblicamente accessibili consistono nel nome, nella data di nascita, nella cittadinanza, nel paese di residenza e nella natura ed entità dell'interesse detenuto del titolare effettivo così come definito all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b). 325 Luděk Niedermayer Articolo 1 punto 10 lettera d Articolo 31 paragrafo 4 bis comma 2 bis (nuovo) Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e agli standard in materia di dati aperti ed essere soggetto a registrazione online. Gli Stati membri possono introdurre una tassa equa e non discriminatoria per coprire i costi amministrativi diretti. La tassa non dovrebbe impedire alle parti di avere accesso alle informazioni contenute nel registro. 326 Marco Valli, Marco Zanni Articolo 1 paragrafo 1 punto 10 lettera d Articolo 31 paragrafo 4 ter PE v /129 AM\ docx

23 4 ter. Al momento dell avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3 bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione, ove applicabile. ; 4 ter. Al momento dell'avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3 bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione, ove applicabile, e segnalano alle autorità competenti ogni difformità riscontrata tra le informazioni contenute nel registro centrale dei titolari effettivi e le informazioni sui titolari effettivi acquisite in adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela. ; Or. it 327 Judith Sargentini, Sven Giegold Articolo 1 punto 10 lettera d Articolo 31 paragrafo 4 ter 4 ter. Al momento dell'avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3 bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione, ove applicabile; 4 ter. Al momento dell'avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3 bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione; 328 Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias AM\ docx 23/129 PE v01-00

24 Articolo 1 punto 10 lettera d bis (nuova) Articolo 31 paragrafo 5 Testo in vigore "5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 4 siano adeguate, accurate e aggiornate." d bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 1 bis siano adeguate, accurate e aggiornate. Laddove vi siano dubbi circa il fatto che le informazioni contenute nel registro centrale siano adeguate, accurate e aggiornate e il soggetto o i soggetti individuati siano i titolari effettivi e laddove il trust o il "trustee" non collaborino per chiarire le informazioni, o nel caso in cui il trust o il "trustee" non forniscano informazioni sull'identità di tutte le persone fisiche che soddisfano i criteri di cui al suddetto paragrafo 1, la registrazione dei trust nel registro centrale non dovrebbe essere permessa." ( 329 Krišjānis Kariņš Articolo 1 punto 10 lettera d bis (nuova) Articolo 31 paragrafo 5 Testo in vigore 5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro d bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: 5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro PE v /129 AM\ docx

25 centrale di cui al paragrafo 4 siano adeguate, accurate e aggiornate. centrale di cui al paragrafo 4 siano adeguate, accurate e aggiornate. Gli Stati membri istituiscono meccanismi per garantire la verifica periodica delle informazioni contenute nel registro. 330 Judith Sargentini, Sven Giegold Articolo 1 punto 10 lettera d bis (nuova) Articolo 31 paragrafo 5 Testo in vigore "5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 4 siano adeguate, accurate e aggiornate. d bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 4 siano adeguate, accurate e aggiornate. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati segnalino i casi di informazioni mancanti o inesatte." ( 331 Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias Articolo 1 punto 10 lettera d bis (nuova) Articolo 31 paragrafo 5 bis (nuovo) d bis) è inserito il seguente paragrafo 5 AM\ docx 25/129 PE v01-00

26 bis: "5 bis. I trust che non sono registrati nel registro centrale non dovrebbero essere autorizzati a operare (ossia tenere conti bancari, effettuare operazioni commerciali, detenere o acquistare beni, avere efficacia esecutiva secondo l'ordinamento e dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali ecc.) all'interno del territorio dell'unione. I trust registrati esistenti che non aggiornano le informazioni dovrebbero essere "disattivati": pur conservando le informazioni disponibili, essi saranno impossibilitati a operare all'interno del territorio dell'unione come se fossero trust non registrati." 332 Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias Articolo 1 punto 10 lettera d quater (nuova) Articolo 31 paragrafo 6 Testo in vigore "6. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati non si basino esclusivamente sul registro centrale di cui al paragrafo 4 per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al capo II. Detti obblighi sono rispettati utilizzando un approccio basato sul rischio." d quater) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati non si basino esclusivamente sul registro centrale di cui al paragrafo 4 per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al capo II. Nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati sono tuttavia tenuti a segnalare alle autorità competenti le eventuali discrepanze tra i registri centrali e le informazioni ottenute direttamente tramite i clienti o da altre fonti, al fine di assicurare che i registri centrali PE v /129 AM\ docx

27 contengano le informazioni più accurate, aggiornate e complete possibili." ( 333 Ashley Fox Articolo 1 punto 10 lettera e Articolo 31 paragrafo 7 bis e) è inserito il seguente paragrafo 7 bis: "7 bis. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Le deroghe accordate a norma del primo comma non si applicano agli enti creditizi, agli istituti finanziari e ai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici. Qualora uno Stato membro decida di istituire una deroga a norma del primo comma, esso non limita l'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti e delle FIU."; soppresso AM\ docx 27/129 PE v01-00

28 Motivazione Il paragrafo 7 bis non garantisce una tutela sufficiente del diritto fondamentale alla riservatezza, che dovrebbe essere accordato a tutti i titolari effettivi di trust. 334 Marco Valli, Marco Zanni Articolo 1 paragrafo 1 punto 10 lettera e Articolo 31 paragrafo 7 bis In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. In circostanze eccezionali e alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora da una valutazione approfondita e motivata emerga che l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis espone il titolare effettivo al rischio di rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, in particolare nel caso in cui il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga per un tempo limitato non superiore a un anno a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Nei casi eccezionali in cui una deroga venga concessa, deve essere chiaramente indicata nel registro accessibile al pubblico l'identità del tutore/curatore/esercente potestà genitoriale che agisce in qualità di rappresentante per conto del titolare effettivo. Le deroghe concesse possono essere rinnovate a seguito di riesame che dimostri la persistenza dei rischi per l'incolumità del titolare effettivo. Or. it 335 Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán PE v /129 AM\ docx

29 Crespo, Marisa Matias Articolo 1 punto 10 lettera e Articolo 31 paragrafo 7 bis comma 1 In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. In circostanze eccezionali e a condizioni specifiche stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Gli Stati membri assicurano che tali deroghe vengano concesse sulla base di una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze. Le deroghe sono periodicamente sottoposte a riesame per evitare abusi. Quando viene concessa una deroga, essa deve essere chiaramente indicata nel registro. È altresì possibile impugnare le deroghe dinanzi all'autorità nazionale che abbia concesso la deroga. 336 Judith Sargentini, Sven Giegold Articolo 1 punto 10 lettera e Articolo 31 paragrafo 7 bis comma 1 In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di rapimento, estorsione, AM\ docx 29/129 PE v01-00

30 estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Gli Stati membri assicurano che tali deroghe vengano concesse sulla base di una valutazione della natura eccezionale delle circostanze e che tale valutazione sia accessibile alla Commissione, su richiesta. Le deroghe sono periodicamente sottoposte a riesame almeno ogni due anni per evitare abusi. Quando viene concessa una deroga, essa deve essere chiaramente indicata nel registro. 337 Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin Ivan, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès Articolo 1 punto 10 lettera e Articolo 31 paragrafo 7 bis comma 1 In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Le deroghe sono periodicamente sottoposte a riesame per evitare abusi. Quando viene concessa una deroga, essa deve essere chiaramente indicata nel registro ed è sempre possibile presentare ricorso giudiziario avverso tale deroga. Gli Stati PE v /129 AM\ docx

31 membri pubblicano dati statistici annuali circa la quantità di deroghe concesse e le motivazioni dichiarate e comunicano i dati alla Commissione. 338 Luděk Niedermayer Articolo 1 punto 10 lettera e Articolo 31 paragrafo 7 bis comma 1 In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Quando viene concessa una deroga, essa deve essere chiaramente indicata nel registro. Le deroghe sono periodicamente sottoposte a riesame per evitare abusi. Ogni persona fisica o giuridica ha facoltà di chiedere l'esame di una deroga da parte di un organo giurisdizionale. 339 Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner Articolo 1 punto 10 lettera e Articolo 31 paragrafo 7 bis comma 1 AM\ docx 31/129 PE v01-00

32 In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui alla lettera b) del paragrafo 5 esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, un'autorità competente può concedere una deroga temporanea per tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Quando viene concessa una deroga, essa deve essere chiaramente indicata nel registro. 340 Brian Hayes Articolo 1 punto 10 lettera e Articolo 31 paragrafo 7 bis comma 1 In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui al paragrafo 4 esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. 341 Miguel Viegas PE v /129 AM\ docx

33 Articolo 1 paragrafo 1 punto 15 septies Articolo 31 paragrafo 8 (f) É soppresso il paragrafo 8; soppresso Or. pt Motivazione La modifica si applica a tutto il testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo. 342 Judith Sargentini Articolo 1 punto 10 lettera g Articolo 31 paragrafo 9 comma 4 Gli Stati membri cooperano con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso in conformità dei paragrafi 4 e 4 bis del presente articolo."; Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono disponibili tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per i 10 anni successivi alla cancellazione del trust o di altro istituto giuridico analogo al trust dal registro di commercio o dal registro delle imprese. Gli Stati membri cooperano con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso in conformità dei paragrafi 4 e 4 bis del presente articolo."; 343 Maria Grapini AM\ docx 33/129 PE v01-00

34 Articolo 1 paragrafo 1 punto 10 lettera g Articolo 31 paragrafo 9 comma 4 Gli Stati membri cooperano con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso in conformità dei paragrafi 4 e 4 bis del presente articolo."; Gli Stati membri cooperano con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso in conformità dei paragrafi 4 e 4 bis del presente articolo e al fine di proporre procedure migliorate tese a garantire interconnessioni"; Or. ro 344 Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias Articolo 1 punto 10 lettera h Articolo 31 paragrafo Ai fini del presente articolo, un trust è considerato amministrato in ogni Stato membro in cui sono stabiliti i fiduciari. 10. Ai fini del presente articolo, un trust è considerato creato, amministrato oppure operante in uno Stato membro se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni: a) è stato creato conformemente alla legislazione dello Stato membro, è soggetto a tale legislazione o il suo organo giurisdizionale di ultima istanza si trova nella giurisdizione dello Stato membro; b) è collegato allo Stato membro in quanto: i) uno o più dei soggetti di cui al paragrafo 1 o dei titolari effettivi del trust, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), risiedono nello Stato membro; ii) possiede bene immobili o altre immobilizzazioni materiali nello Stato PE v /129 AM\ docx

35 membro; iii) detiene azioni o diritti di voto o altra partecipazione in un'entità giuridica costituita nello Stato membro; iv) possiede un conto bancario o un conto di pagamento presso un ente creditizio situato nello Stato membro. 345 Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès, Birgit Sippel Articolo 1 punto 10 lettera h Articolo 31 paragrafo Ai fini del presente articolo, un trust è considerato amministrato in ogni Stato membro in cui sono stabiliti i fiduciari; 10. Ai fini del presente articolo, un trust è considerato amministrato in ogni Stato membro se: a) è stato creato conformemente alla legislazione dello Stato membro, è soggetto a tale legislazione o il suo organo giurisdizionale di ultima istanza si trova nella giurisdizione dello Stato membro; o b) è collegato allo Stato membro in quanto: i) uno o più dei titolari effettivi del trust, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), risiedono nello Stato membro; ii) possiede beni immobili nello Stato membro; iii) detiene azioni o diritti di voto o altra partecipazione in un'entità giuridica costituita nello Stato membro; o iv) possiede un conto bancario o un AM\ docx 35/129 PE v01-00

36 conto di pagamento presso un ente creditizio situato nello Stato membro. 346 Marco Valli, Marco Zanni Articolo 1 paragrafo 1 punto 10 lettera h Articolo 31 paragrafo Ai fini del presente articolo, un trust è considerato amministrato in ogni Stato membro in cui sono stabiliti i fiduciari; 10. Ai fini del presente articolo, un trust, una fondazione o altra entità giuridica con assetto e funzioni analoghe è considerata amministrata, creata, operante in ogni Stato membro in cui è costituita conformemente alla legislazione dello Stato membro, o in ogni Stato membro in cui ha un rapporto di collegamento, in quanto per esempio sono stabiliti o risiedono i fiduciari, i titolari effettivi, o altre persone fisiche coinvolte nella gestione e controllo, o in cui possiede attività, beni immobili e mobili, conti bancari, azioni, diritti di voto o partecipazioni; Or. it 347 Judith Sargentini, Sven Giegold Articolo 1 punto 10 lettera h bis (nuova) Articolo 31 paragrafo 10 bis (nuovo) h bis) è aggiunto il seguente paragrafo 10 bis: PE v /129 AM\ docx

37 "10 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie e le caratteristiche degli istituti giuridici identificati ai sensi del paragrafo 1 entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e alla scadenza di detto periodo la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea entro due mesi l'elenco consolidato di tali istituti giuridici. Entro il 26 giugno 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta se tutti gli istituti giuridici aventi assetto e funzione analoghi ai trust disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri siano stati debitamente individuati e assoggettati agli obblighi stabiliti nella presente direttiva. Ove opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie per intervenire in base alle conclusioni di detta relazione." 348 Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar Articolo 1 punto 10 lettera h bis (nuova) Articolo 31 paragrafo 10 bis (nuovo) h bis) è aggiunto il seguente paragrafo 10 bis: 10 bis. Gli Stati membri esigono le scritture fiduciarie relative ai trust amministrati nel proprio territorio per ottenere e conservare informazioni sufficienti, esatte e attuali sul trust. Tali informazioni comprendono quanto segue: la scrittura fiduciaria; AM\ docx 37/129 PE v01-00

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