SOMMARIO Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale. PA R T E PR I MA Roma - Mercoled, 20 marzo 2002

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1 SERIE GENERALE Spediz.abb.post.45%-art.2,comma20/b Legge , n Filiale di Roma Anno 143ë Ð Numero 67 PA R T E PR I MA Roma - Mercoled, 20 marzo 2002 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione: 1 a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledõá) 2 a Serie speciale: ComunitaÁ europee (pubblicata il lunedõá e il giovedõá) 3 a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4 a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedõá e il venerdõá) AVVISO AGLI ABBONATI Si comunica che e in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale ûpremarcatiý, per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento e necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n NUMERI DI C/C POSTALE Abbonamenti e vendite Gazzetta Ufficiale Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 20 marzo 2002, n. 36. Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto.... Pag. 4 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio Organizzazione interna del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga... Pag. 8 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Organizzazione dell'ufficio stampa del Presidente... Pag. 6 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero dell'economia e delle finanze PROVVEDIMENTO 27 febbraio Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle sezioni staccate di Foggia, Lecce e Taranto Pag. 9

2 PROVVEDIMENTO 27 febbraio Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale di Bari... Pag. 10 Ministero delle politiche agricole e forestali DECRETO 14 febbraio Autorizzazione provvisoria all'organismo I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., in Anzola Emilia, ad emettere certificazione CE di conformita in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI, VII e VIII... Pag. 23 DECRETO 26 febbraio Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa. Pag. 10 Ministero del lavoro e delle politiche sociali DECRETO 26 febbraio Scioglimento della societa cooperativa ûartemisiaý, in Monte Argentario Porto Ercole... Pag. 18 DECRETO 7 marzo Scioglimento di alcune societa cooperative Pag. 18 Ministero delle attivita produttive Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca DECRETO 28 febbraio Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale 8 agosto 2000, recante: ûmodalita procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, legge n. 297ý Pag. 24 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé Comitato interministeriale per la programmazione economica DELIBERAZIONE 21 dicembre Fondo sanitario nazionale Parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale. (Art. 33, legge 6 marzo 1998, n. 40). (Deliberazione n. 117/ 2001)... Pag. 60 DECRETO 14 febbraio Autorizzazione provvisoria all'organismo PRO-CERT S.r.l., in Sassuolo, ad emettere certificazione CE di conformita in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI, VII e VIII... Pag. 18 DECRETO 14 febbraio Autorizzazione provvisoria all'organismo OCE - Organismo certificazione europea S.r.l., in Roma, ad emettere certificazione CE di conformita in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI e VII... Pag. 20 DECRETO 14 febbraio Autorizzazione provvisoria all'organismo ISET S.rl. - Istituto servizi europei tecnologici, in Concordia, ad emettere certificazione CE di conformita in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo l'allegato VI.... Pag. 21 DECRETO 14 febbraio Autorizzazione provvisoria all'organismo I.E.C. - Industrial engineering consultants, in Torino, ad emettere certificazione CE di conformita in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI e VII... Pag. 22 DELIBERAZIONE 21 dicembre Fondo sanitario nazionale Parte corrente - Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n (Deliberazione n. 118/2001) Pag. 62 DELIBERAZIONE 21 dicembre Fondo sanitario nazionale Parte corrente - Ripartizione tra le regioni di somme accantonate per l'anno 2001 per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 72, legge n. 448/1998. (Deliberazione n. 119/2001). Pag. 64 Agenzia del territorio DETERMINAZIONE 6 marzo Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Torino - servizio di pubblicita immobiliare - sezione staccata di Ivrea... Pag. 66 DECRETO 12 marzo Agenzia del demanio Rettifica dell'allegato A al decreto n del 30 novembre 2001, relativo ai beni immobiliari di proprieta dell'inpdap. Pag. 66 ö 2 ö

3 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo... Pag. 75 Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo relativo alla creazione nel mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, firmato a Roma il 25 novembre Pag. 75 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita medicinale per uso umano ûtrusoptý. Pag. 78 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita medicinale per uso umano ûnaropinaý. Pag. 78 Ministero delle politiche agricole e forestali: Riapertura della distillazione facoltativa dei vini da tavola di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/ Pag. 78 Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 19 marzo 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'italia Pag. 75 Ministero della salute: Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita medicinale per uso umano ûbenursilý Pag. 76 Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita medicinale per uso umano ûsoluzioni concentrate acide per emodialisiý. (Range F.U.N.) Pag. 76 Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita medicinale per uso umano ûsoluzioni concentrate basiche per emodialisiý. (Range F.U.N.)..... Pag. 76 Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita medicinale per uso umano ûsoluzioni concentrateacidesenzaglucosioperemodialisiý... Pag. 77 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita medicinale per uso umano ûcamptoý. Pag. 77 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita medicinale per uso umano ûsinesticý. Pag. 77 Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste: Nuovo statuto Pag. 79 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50 AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo ed il primo biennio economico Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico A02561 SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n.2. Cassa di risparmio di Bolzano S.p.a.: Obbligazioni sorteggiate il 25 febbraio ö 3 ö

4 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 20 marzo 2002, n. 36. Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto l'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato; Visto l'articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; Ritenuta la straordinaria necessita ed urgenza di emanare disposizioni in materia di recupero di somme nei confronti degli autotrasportatori per dare esecuzione alle decisioni della Commissione delle Comunita europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n. 97/ 270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni generali 1. Le disposizioni del presente decreto definiscono le modalita per il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni: a) articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331; b) articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162; c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459; d) articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84; e) articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n Le modalita di recupero stabilite con il presente decreto costituiscono esecuzione di quanto disposto con le decisioni della Commissione delle Comunita europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n. 97/ 270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni ed alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese disponibili a favore degli autotrasportatori a parziale copertura dell'incremento dei costi da essi subiti nei periodi di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, l'attivita di recupero delle predette somme e affidata al Ministero delle infrastruttureedeitrasporti. Art. 2. Individuazione dei soggetti passivi delle attivita di recupero 1. Il recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2, e effettuata nei confronti dei loro beneficiari ovvero, se i beneö 4 ö

5 ficiari non sono piu esistenti alla data di formazione degli elenchi di cui al comma 2, pro quota nei confronti dei loro aventi causa. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, se necessario avviando un apposito piano straordinario di attivita. A tale fine, utilizzando i dati disponibili, previo riscontro con quelli dei competenti uffici finanziari del Ministero dell'economia e delle finanze, forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31 maggio Negli elenchi sono distinti i soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma 1, e che ancora esistono alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della relativa successione. Con decreto interdirigenziale sono stabilite le modalita tecniche, anche informatiche, necessarie per le attivita di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto sono altres stabilite le modalita per il pagamento di cui al comma Negli elenchi di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun nominativo, sono indicati gli importi da recuperare con specificazione degli importi unitari dovuti, suddivisi per anno di riferimento e del loro ammontare complessivo, nonche con l'indicazione, in caso di non corrispondenza fra il soggetto che ha originariamente beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi il recupero viene effettuato, dei criteri di imputazione della somma, anche pro quota. Atalefinel'importo complessivo da suddividere per procedere al recupero individuale e costituito dalle somme di cui e stato normativamente previsto il riconoscimento con riferimento agli anni 1992, 1993 e 1994, maggiorate degli interessi indicati negli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importo e altres ripartito in funzione della tipologia di massa a pieno carico superiore a 3500 chilogrammi degli autoveicoli adibiti al trasporto, in rapporto ai quali e stato originariamente previsto il riconoscimento delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, tenuto conto del limite numerico dei veicoli introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i competenti uffici finanziari del Ministero dell'economia e delle finanze, per la predisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento nei riguardi di ciascun soggetto interessato. Il pagamento deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termine per il pagamento, chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la rateizzazione in non piu di ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale. Art. 3. Recupero 1. Decorso il termine per il pagamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al recupero di quanto dovuto da ciascun soggetto interessato mediante ordinanze-ingiunzione emanate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione per il recupero degli import residui. Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, add 20 marzo 2002 CIAMPI 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli elenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a rendere partecipi i soggetti iscritti negli elenchi dei dati ricostruiti ai sensi del comma 3, dando termine di trenta giorni per eventuali osservazioni e produzione di documenti. 5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del comma 4, sono valutate dai competenti Visto, il Guardasigilli: Castelli 02G0067 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ö 5 ö

6 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Organizzazione dell'ufficio stampa del Presidente. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto in particolare, l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303/1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000 e successive modificazioni, recante ûordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministriý; Visto in particolare, l'art. 2, commi 3 e 4, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce gli uffici di diretta collaborazione del Presidente; Visto in particolare, l'art. 15 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina l'ufficio stampa e del portavoce; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attivita di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi; Considerato che occorre determinare le competenze e l'organizzazione dell'ufficio stampa del Presidente, ufficio di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce l'organizzazione e le funzioni, nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'ufficio stampa del Presidente. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre Art. 2. Competenze e organizzazione dell'ufficio 1. L'ufficio cura l'informazione inerente l'attivita del Presidente del Consiglio dei Ministri ed i collegamenti con gli organi di informazione, nazionali ed internazionali. 2. L'ufficio cura altres : l'informazione stampa, radiotelevisiva e tramite Internet della Presidenza del Consiglio; l'organizzazione, relativamente alle attivita di informazione di cui al punto precedente, in collaborazione con gli uffici competenti, delle visite di Stato, nonche di vertici, convegni e conferenze in Italia e all'estero cui partecipa il Presidente del Consiglio; la redazione, diffusione ed archiviazione di note e comunicati; l'organizzazione e funzionamento del sito Internet della Presidenza del Consiglio; il funzionamento della sala stampa a supporto dell'attivita della Presidenza del Consiglio e del Consiglio dei Ministri; l'organizzazione dell'attivita di monitoraggio multimediale e la tenuta dell'archivio multimediale; la preparazione della rassegna stampa della Presidenza del Consiglio; la distribuzione e l'archiviazione di documentazione informativa e di attualita. 3. Nell'ambito delle attivita di informazione curate dall'ufficio stampa sono individuate le seguenti aree: a) area ûservizio stampaý; b) area ûservizio esteriý; c) area ûservizio interniý; d) area ûservizio Internetý; e) area ûservizio comunicazione multimedialeý; f) area ûservizio comunicazione integrataý. Ad ogni area e preposto un capo area. 4. L'ufficio collabora con il segretario del Consiglio dei Ministri, sottosegretario alla Presidenza, per redigere il comunicato relativo ai lavori del Consiglio e per promuovere la piu diffusa conoscenza in ordine alle deliberazioni adottate dal Governo e alla progressiva attuazione di esse. 5. L'ufficio opera in raccordo funzionale e operativo con i responsabili dell'informazione dei Ministeri ai fini della comunicazione sull'attivita di Governo. ö 6 ö

7 Art. 3. Responsabili delle aree e coordinatore dell'ufficio 1. I capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio tra operatori del settore dell'informazione, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica capacita ed esperienza nel campo dei mezzi di informazione e comunicazione. 2. Ad uno dei capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b) e c) potranno essere conferite le funzioni di coordinatore dell'ufficio. 3. I capi delle aree di cui al comma 1 devono comunque essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti. 4. Il rapporto di lavoro dei capi area di cui ai commi precedenti e disciplinato con contratto di diritto privato. Il compenso e articolato in un trattamento economico fondamentale ed in un trattamento economico accessorio. 5. Ai capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b), c), e) ed f) spetta un trattamento economico fondamentale equiparato al trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali. Spetta, altres, un trattamento accessorio determinato contrattualmente in misura non superiore al trattamento economico accessorio attribuito, ivi compresa la quota relativa alla retribuzione di risultato, ai dirigenti responsabili di uffici dirigenziali generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 6. Al capo dell'area di cui all'art. 2, comma 3, lettera d) spetta un trattamento economico fondamentale equiparato al trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale. Spetta, altres, un trattamento accessorio articolato in una voce retributiva pari alla misura minima della retribuzione di posizione fissa e variabile attribuita ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla retribuzione di risultato agli stessi attribuita. Art. 4. Personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato all'ufficio 1. All'ufficio stampa e assegnato un contingente di personale addetto ai compiti di supporto organizzativo non superiore a trentaquattro unita. Tali unita sono scelte tra i dipendenti pubblici appartenenti ai ruoli della Presidenza ovvero tra dipendenti pubblici di altre amministrazioni, posti in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Nel limite massimo di un terzo, il personale puo essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato. 2. Il Presidente del Consiglio puo nominare, con proprio decreto, non piu di due esperti nel settore dell'informazione, scelti tra persone anche estranee alla pubblica aniministrazione, di professionalita adeguate all'incarico da svolgere. Agli esperti e attribuito un trattamento economico determinato con decreto del Presidente del Consiglio. 3. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, e individuato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 un incarico di livello dirigenziale non generale per il coordinamento del supporto tecnico-operativo e amministrativo alle attivita delle aree. L'ufficio si avvale, altres, di non piu di sedici unita appartenenti all'area funzionale C o livello equiparato e di non piu di diciassette unita appartenenti all'area funzionale B o livello equiparato. Gli estranei all'amministrazione, scelti tra personale in possesso di professionalita corrispondenti a quelle delle aree funzionali delle amministrazioni pubbliche definite nei contratti collettivi e a queste equiparate per quanto attiene alle funzioni, possono essere richiamati a ricoprire posizioni corrispondenti per non piu di sei unita all'area funzionale C e per non piu di cinque all'area funzionale B. Le posizioni di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'art. 3, non sono comprese nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma Gli estranei alla pubblica amministrazione sono assunti con contratti individuali di lavoro, regolati dalle norme di diritto privato del lavoro subordinato, ovvero con contratti individuali di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore all'incarico governativo. Art. 5. Trattamento economico del personale dirigenziale 1. Al dirigente di seconda fascia assegnato all'ufficio stampa del Presidente di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, oltre al trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali, spetta un trattamento economico accessorio pari a quello massimo spettante ai dirigenti responsabili di uffici dirigenziali non generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Spetta, inoltre, una indennita sostitutiva della retribuzione di risultato non superiore al cinquanta per cento della misura massima della retribuzione di posizione spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a fronte delle responsabilita,della qualificazione professionale posseduta, della disponibilita ad orari disagevoli, della qualita della prestazione individuale. Art. 6. Indennita di diretta collaborazione del personale non dirigenziale 1. Al personale non dirigenziale assegnato all'ufficio spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennita onnicomprensiva, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttivita collettiva e la qualita della prestazione individuale, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore a L ö 7 ö

8 mensili lorde per il personale inquadrato nell'area C, e non superiore a L mensili lorde per il personale inquadrato nell'area B a fronte delle responsabilita, degli obblighi di reperibilita e di disponibilita ad effettuare orari disagevoli. Art. 7. Durata e cessazione dell'assegnazione all'ufficio stampa 1. Il personale appartenente a qualunque area, dipendente da amministrazioni pubbliche, assegnato all'ufficio stampa del Presidente, puo essere restituito, anche a richiesta, agli uffici di provenienza con atto del Presidente che ne ha disposto l'assegnazione. 2. Gli atti di nomina, di conferimento di incarichi, di attribuzioni di funzioni e quelli di assegnazione relativi al personale di cui al comma 1 cessano di avere effetto dal giuramento del nuovo Governo. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, cessa, altres,immediatamente ed automaticamente l'erogazione al personale dei trattamenti economici e di ogni altro emolumento comunque correlati alla utilizzazione nell'ufficio stampa del Presidente. 4. Salvo i trattamenti economici piu favorevoli previsti dal presente decreto, per il periodo di servizio prestato nell'ufficio stampa del Presidente, il personale, anche di prestito, conserva la posizione economica ricoperta negli uffici di provenienza al momento dell'assegnazione ovvero nelle amministrazioni di appartenenza al momento del collocamento in posizione di aspettativa, di fuori ruolo o di comando, ed ha diritto al corrispondente trattamento economico. 5. Il servizio prestato nell'ufficio stampa del Presidente e utile come servizio prestato nelle amministrazioni di appartenenza. Art. 8. Oneri 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto fanno carico alle disponibilita di cui al centro di responsabilita n. 1 - Segretariato generale. 2. Il conferimento di incarichi presso l'ufficio stampa del Presidente a personale estraneo alle amministrazioni pubbliche puo effettuarsi entro limiti di spesa previsti dagli stanziamenti di bilancio di cui al comma Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 9. Efficacia 1. Il presente decreto ha effetto dall'11 giugno I compensi corrisposti per lavoro straordinario, per la produttivita collettiva e per la qualita della prestazione individuale si compensano con le indennita di diretta collaborazione stabilite nel presente decreto. Eventuali maggiori somme corrisposte ai dipendenti sono irripetibili. Il presente decreto sara trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 02A03092 Roma, 21 dicembre 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio Organizzazione interna del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûdisciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriý; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ûordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59ý, ed in particolare gli articoli 2 e 7 concernenti, rispettivamente, l'esercizio delle funzioni di coordinamento della Presidenza del Consiglio e l'esplicazione della necessaria autonomia organizzativa; Visto il proprio decreto 4 agosto 2000, recante ûordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministriý; Visto il proprio decreto 15 novembre 2001, con il quale e stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una speciale struttura denominata ûdipartimento nazionale per le politiche antidrogaý; Considerato che per garantire il pieno ed efficace esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati alla predetta struttura con il citato decreto e necessario regolamentarne l'assetto e l'organizzazione interna; Ritenuto che l'assetto piu rispondente alle esigenze individuate con il citato decreto del 15 novembre 2001, e quello delle strutture di missione, previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Sulla proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; ö 8 ö

9 Decreta: Art La struttura denominata ûdipartimento nazionale per le politiche antidrogaý, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001 e struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n La struttura di missione costituisce una struttura generale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e svolge la propria attivita sino alla scadenza del mandato del Governo in carica. Art Alla struttura di missione, posta funzionalmente a supporto del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle politiche antidroga, puo essere preposto un responsabile ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 18 della legge 23 agosto 1988, n Art Alla struttura di missione e assegnato un contingente di quattro unita di personale con qualifica dirigenziale, con funzioni di consulenza, collaborazione e studio in relazione alle specifiche linee di attivita della struttura. 2. Il predetto contingente e aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto Ai dirigenti assegnati alla struttura di missione ai sensi del comma 1 e attribuito il trattamento economico accessorio nella misura massima spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso i dipartimenti e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art Alla struttura di missione e altres assegnato un contingente di personale cos composto: 14 dipendenti di area C; 8dipendentidiareaB. 2. I predetti dipendenti, individuati tra il personale gia in servizio presso gli uffici della Presidenza del Consiglio ovvero collocati in comando o fuori ruolo o comunque messi a disposizione da altre amministrazioni, sono assegnati alla struttura di missione con provvedimento del segretario generale. 3. Per le esigenze della struttura di missione possono essere nominati esperti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n Il presente decreto sara trasmesso all'ufficio di bilancio e ragioneria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il visto. 02A03091 Roma, 15 febbraio 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PROVVEDIMENTO 27 febbraio Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle sezioni staccate di Foggia, Lecce e Taranto. IL CAPO del Dipartimento per le politiche fiscali Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito nella legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato nella legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2001, n. 220/ AG/DG, con il quale e stata definita una articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali; Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 2001 concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche fiscali; Vista la nota n. 39 del 23 gennaio 2002 con la quale la Commissione tributaria regionale di Bari ha comunicato che per assicurare una corretta migrazione al nuovo sistema informativo su piattaforma web a cura della Sogei, comunica il mancato funzionamento anche delle sezioni staccate di Foggia, Lecce e Taranto dal 18 al 23 febbraio 2002; ö 9 ö

10 Vista la nota n. 363 del 21 febbraio 2002 con la quale la Commissione tributaria regionale di Bari ha confermato il mancato funzionamento delle sezioni staccate di Foggia, Lecce e Taranto dal 18 al 23 febbraio 2002; Dispone: Il mancato funzionamento delle sezioni staccate di Foggia, Lecce e Taranto e accertato per il periodo dal 18 al 23 febbraio Il presente provvedimento sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 02A03074 Roma, 27 febbraio 2002 Il Capo del Dipartimento: Tino Vista la nota n. 297 del 9 febbraio 2002 con la quale la Commissione tributaria regionale di Bari ha confermato il periodo di mancato funzionamento dall'11 al 23 febbraio 2002; Dispone: Il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale di Bari e accertato per il periodo dall'11 al 23 febbraio Il presente provvedimento sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 02A03075 Roma, 27 febbraio 2002 Il Capo del Dipartimento: Tino PROVVEDIMENTO 27 febbraio Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale di Bari. IL CAPO del Dipartimento per le politiche fiscali Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito nella legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato nella legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2001, n. 220/ AG/DG, con il quale e stata definita una articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali; Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 2001 concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche fiscali; Vista la nota n. 31 del 15 gennaio 2002 con la quale la Commissione tributaria regionale di Bari ha comunicato il periodo di irregolare funzionamento dall'11 al 23 febbraio 2002 per il trasferimento della propria sede in Bari, via Amendola, 162/1; MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 26 febbraio Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto 24 febbraio 2000, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con legge 24 aprile 2000, n. 92, il quale reca la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai f ni dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione di accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000; Visto il decreto 9 marzo 2001, il quale reca modifiche all'articolato ed all'allegato 1 del decreto soprarichiamato; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che all'art. 9, comma 9, prevede entro il 28 febbraio 2002 la rideterminazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali dei quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione di cui al decreto 24 febbraio 2000 predetto; Visto l'art. 13, comma 3 della predetta legge n. 448, che esenta da accisa per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra; Considerate le richieste di ulteriori modifiche ed integrazioni dei decreti di cui sopra pervenute dalle regioni e province autonome sulla base di motivate esigenze; ö 10 ö

11 Ritenuto opportuno procedere alle modifiche ed integrazioni di cui sopra emanando per praticita degli utilizzatori un nuovo provvedimento abrogativo dei precedenti, volto ad accrescere la coerenza interna degli stessi ed a migliorarne ulteriormente l'aderenza alle diversificate realta e condizioni produttive rispettando il criterio della standardizzazione; Sentito l'ente nazionale per la meccanizzazione agricola; Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 febbraio 2002; Decreta: Art. 1. Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura 1. I consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra di cui alle premesse, intese queste ultime quali produzioni vegetali protette definiti dal parametro ettaro coltura, ovvero da altri parametri, sono determinati nell'allegato 1 annesso al presente decreto. 2. Le assegnazioni, riferite ai consumi di cui al comma precedente, sono concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati indicati nell'allegato 1 previa corrispondente richiesta e dichiarazione di avvenuto impiego; nel caso di affidamento di determinati lavori ad imprese agromeccaniche o ad altri soggetti, di utilizzo di tecniche colturali semplificate ovvero di esecuzione di lavori non direttamente collegati al ciclo produttivo, gli aventi diritto richiedono un quantitativo di gasolio pari a quello indicato nell'allegato 1 per ciascuna lavorazione da effettuare. 3. I consumi per le singole operazioni colturali riportati nell'allegato 1 sono applicati anche nel caso di eventuali maggiorazioni concesse dalle regioni e province autonome in applicazione del seguente art I consumi relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1 sono determinati per i singoli interventi da apposite tabelle approntate da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo conto, per quanto possibile, dei consumi stabiliti nell'allegato 1, comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali. 5. I consumi relativi a macchine alimentate a benzina sono determinati per i singoli interventi da apposite tabelle, approntate da ciascuna regione o provincia autonoma con riferimento alle attivita produttive praticate, comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali. 6. Le regioni e le province autonome per le determinazioni dei consumi previste ai commi 4 e 5, nonchë per le maggiorazioni previste al seguente art. 2 e per le rassegnazioni derivanti da particolari situazioni non previste dall'art. 2, possono sentire le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche e, allorche reso disponibile, fanno riferimento al prontuario di consumi che su incarico del Ministero delle politiche agricole e forestali sara formulato dall'ente nazionale per la meccanizzazione agricola d'intesa con le regioni e province autonome. Art 2. Maggiorazioni dei consumi 1. Le regioni e le province autonome possono disporre le maggiorazioni di cui all'allegato 1, punti 19 e 20, quando ricorrono le condizioni ivi riportate. 2. Per altre particolari condizioni presenti sul proprio territorio, quali: a) acclivita e frammentazione per i trasferimenti aziendali, trasporto dei prodotti agricoli e lavorazioni; b) condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti; c) elevate profondita delle falde da cui attingere e specificita colturali per l'irrigazione; d) siccita e alluvioni; e) ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso, le regioni e le province autonome possono disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1, entro la misura massima del 100% oltre le maggiorazioni previste dal medesimo allegato, punti 19 e 20, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricoleeforestali. Art. 3. Norme finali 1. I decreti ministeriali 24 febbraio 2000 e 9 marzo 2001 sono abrogati. 2. Con successivo decreto si potra procedere alla modifica del presente provvedimento e dell'annesso allegato 1. Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2002 Il Ministro: Alemanno ö 11 ö

12 TABELLE DEI CONSUMI DI GASOLIO PER L IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA Allegato 1 Lavori ordinari Altri lavori 1 Cereali autunno vernini l/ha l/ha Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: 80 scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.) Preparazione terreno Aratura/zappatura 60 Erpicatura 20 Rullatura 4 Semina 10 Concimazione 7 Diserbo/trattamenti 10 Mietitrebbiatura 36 Raccolta paglia 12 Trasporti vari 10 Irrigazione di soccorso 96 Totale terreni piani sciolti Riso l/ha l/ha Arginatura 24 Preparazione terreno Aratura/zappatura 60 Erpicatura 20 Livellamento 12 Semina 10 Concimazione 11 Diserbo 13 Mietitrebbiatura 48 Trinciatura paglia 17 Trasporti vari 13 Essiccazione 132 Totale terreni sciolti Mais da granella l/ha l/ha Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: 80 scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.) Preparazione terreno aratura/zappatura 60 Erpicatura 20 Rullatura 4 Semina 11 Concimazione 19 Diserbo 13 Raccolta granella 42 Trasporti vari 13 ö 12 ö

13 Irrigazione 132 Essiccazione granella 263 Trinciatura stocchi 22 Totale terreni piani sciolti Mais foraggero l/ha l/ha Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: 80 scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.) Preparazione terreno Aratura/zappatura 60 Erpicatura 20 Rullatura 4 Semina 10 Concimazione 17 Diserbo 12 Raccolta 41 Trasporti vari 13 Irrigazione 132 Totale terreni piani sciolti Erbai l/ha l/ha Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: 80 scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.) Concimazione 16 Preparazione terreno Erpicatura 20 Rullatura 4 Semina 10 Falciatura 7 Arieggiamento ed andanatura 13 Raccolta 14 Essiccazione 163 Trasporti vari 12 Irrigazione 66 Totale terreni piani sciolti (un solo sfalcio) 96 6 Prati avvicendati e permanenti I anno l/ha l/ha Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: 80 scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.) Concimazione 14 Preparazione terreno Erpicatura 22 Rullatura 8 Semina 8 Falciatura (4 volte ogni anno)* 26 Arieggiamento ed andanatura (4 volte ogni anno)* 50 Raccolta (4 volte ogni anno)* 50 Essiccazione (4 volte ogni anno)* 163 Trasporti vari 66 Irrigazione 132 Totale terreni piani sciolti irrigui (4 falciature l anno)* 244 * Per terreni asciutti si considerano 2 falciature ogni anno ö 13 ö

14 II anno e successivi l/ha l/ha Concimazione 11 Rullatura 6 Falciatura (4 falciature ogni anno)* 26 Arieggiamento ed andanatura (4 volte ogni anno)* 50 Raccolta (4 volte ogni anno)* 50 Essiccazione (4 volte ogni anno)* 163 Trasporti vari 66 Irrigazione 132 Totale terreni piani sciolti (4 falciature ogni anno)* * Per terreni asciutti si considerano 2 falciature ogni anno Barbabietola da zucchero, patata l/ha l/ha Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: 80 scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.) Preparazione terreno Aratura/zappatura 60 Erpicatura 20 Rullatura 7 Semina 12 Rincalzatura/sarchiatura 12 Concimazione 25 Diserbo/trattamenti 14 Raccolta a cantieri riuniti 53 Raccolta a cantieri separati Escavazione 45 Scollettatura 12 Caricamento 6 Trasporti vari 12 Irrigazione 200 Totale terreni piani sciolti Soia, girasole, colza l/ha l/ha Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: 80 scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.) Preparazione terreno Aratura/zappatura 60 Erpicatura 20 Rullatura 4 Semina 11 Concimazione 18 Diserbo 4 Raccolta 36 Trasporti vari 8 Trinciatura residui colturali 13 Irrigazione 132 Essiccazione (solo soia) 120 Totale terreni piani sciolti Tabacco, pomodoro da industria l/ha l/ha Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: 80 scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.) Preparazione terreno ö 14 ö

15 Aratura/zappatura 60 Erpicatura 20 Rullatura 7 Trapianto 41 Sarchiatura/rincalzatura 26 Concimazione 18 Diserbo/trattamenti 16 Cimatura (solo tabacco) 10 Raccolta 57 Trasporti vari 13 Irrigazione 450 Cura con impianti coibentati (solo tabacco) 600/t di prodotto Cura con impianti poco coibentati (solo tabacco) 850/t di prodotto Totale terreni piani sciolti Altre ortive da pieno campo 10.1 Fagiolino, pisello, spinacio, cipolla l/ha l/ha Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: 80 scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.) Preparazione terreno 90 Semina 11 Concimazione 20 Diserbo/trattamenti 13 Raccolta 46 Trasporti vari 11 Irrigazione fagiolino I raccolto, spinacio e cipolla 132 Irrigazione fagiolino II raccolto, pisello 287 Totale terreni piani sciolti Peperone L/ha l/ha Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: 80 scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.) Preparazione terreno 90 Trapianto 24 Concimazione 20 Diserbo/trattamenti 24 Raccolta (con agevolatrice) 60 Trinciatura piante 13 Trasporti vari 12 Irrigazione 450 Totale terreni piani sciolti Cavolfiore l/ha l/ha Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: 80 scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.) Preparazione terreno 90 Trapianto 34 Concimazione 24 Diserbo/trattamenti 10 Raccolta (con agevolatrice) 53 Trasporti vari 11 ö 15 ö

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