AVVISO DI CHIARIMENTI
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- Lorenzo Farina
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1 GARA 14/S/2016: Servizio di verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio Moduli: A3-D/A6-A7 AVVISO DI CHIARIMENTI In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti che si riportano nel seguito con le relative risposte fornite dal Responsabile del Procedimento: Quesito n. 1) Costi per la sicurezza aziendale. Dalla documentazione si rileva che (cfr. norme di gara, pag. 10) è fatto obbligo all operatore economico, pena esclusione dalla gara, di indicare nell offerta economica l importo dei costi per la sicurezza aziendale. In ordine a tale argomento si rammenta che il Consiglio di Stato (si veda ad esempio Sentenza n. 330 del 22/01/2014) ha più volte chiarito che la disposizione sull obbligo di indicazione dei costi per la sicurezza aziendale riguarda con tutta evidenza gli appalti di lavori pubblici e non quelli di servizi o di forniture. Si richiede quindi se la disposizione è da ritenersi erronea e che la stessa venga quindi stralciata dalla documentazione di gara. Risposta n. 1) Con riguardo al quesito in oggetto si rileva che la disposizione in argomento risulta corretta. Ciò in considerazione del vigente quadro normativo e cosi come confermato da recentissimo orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale nelle nuove procedure di gara indette ai sensi del D. lgs n. 50 del 2016 (nuovo Codice degli appalti) l indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale costituisce un preciso e ineludibile obbligo legale, che le imprese concorrenti sono sempre tenute a rispettare nella presentazione dell offerta economica, e la mancata indicazione degli oneri di sicurezza interni in un'offerta di una concorrente è legittimo motivo d'esclusione in quanto espressamente richiesto dalla legge, né detta mancata indicazione può essere oggetto di soccorso istruttorio, in quanto relativo ad un profilo dell'offerta economica che, come noto, non può in alcun modo essere integrata. Quesito n. 2) Validazione del progetto definitivo. Dalla documentazione si rileva (p.e. cfr. indicazioni del RUP, pag. 1) una incoerenza tra l oggetto dell appalto (verifica della progettazione esecutiva) e la terminologia più volte utilizzata nel testo (verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo). Trattandosi di progetto esecutivo redatto a cura dell appaltatore della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto, l attività di validazione non è relativa al progetto esecutivo bensì al progetto definitivo posto a base di gara e si concretizza con un atto formale che riporta gli esiti della verifica sulla progettazione definitiva. Tale validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista (cfr. DPR 207/2010 art. 55 vigente alla data della pubblicazione della Determina a contrarre per l appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori). Si richiede quindi se la terminologia adottata è da ritenersi erronea e che la stessa venga quindi stralciata dalla documentazione di gara. Si richiede inoltre di ottenere l atto formale di validazione del progetto definitivo messo a base di gara e il rapporto conclusivo di verifica del soggetto che è stato preposto alla verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo messo a base di gara.
2 Risposta n. 2) La validazione è relativa al progetto esecutivo che sarà redatto dal progettista indicato dall impresa. Si pubblica l atto di validazione del progetto definitivo QUESITO n. 3) Requisiti di partecipazione. Dalla documentazione si rileva che (cfr. indicazioni del RUP, pag. 3) la vostra spettabile stazione appaltante precisa che <al fine della dimostrazione dei requisiti di Partecipazione di cui ai punti b.2 e b.3 [del documento indicazioni del RUP è possibile utilizzare quale servizio di ingegneria ed architettura cui al D.Lgs. n. 50/2016 la progettazione definitiva redatta in sede di procedura di gara per l affidamento dell appalto sulla base del progetto preliminare, seppure l offerta non sia risultata aggiudicataria, purché il concorrente sia risultato ammesso alla successiva fase di gara di apertura delle offerte economiche. Orbene si rammenta che la disposizione è illegittima ai sensi dell art. 26 comma 7del DLGS 50/2016 in quanto il legislatore ha stabilito che lo svolgimento dell attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. Qualora l Organismo di ispezione dimostrasse il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara con l avvenuta redazione del progetto definitivo (evidentemente per il tramite dell istituto dell avvalimento rimanendo vietato agli Organismi di ispezione di erogare servizi di progettazione), lo stesso sarebbe incompatibile con l attività di verifica oggetto dell appalto. Si richiede quindi se la disposizione è da ritenersi erronea e che la stessa venga quindi stralciata dalla documentazione di gara. Risposta n. 3) No, la disposizione è corretta. Si rileva, infatti, che l incompatibilità scaturisce dall eventuale aggiudicazione di una procedura di gara relativa alla progettazione (e non anche dalla mera partecipazione alla stessa ed all ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche). QUESITO n. 4) Tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi. Dalla documentazione si rileva che (cfr. indicazioni del RUP, pag. 11) la commissione giudicatrice valuterà <migliore la proposta che illustrerà ed offrirà in modo più preciso, più convincente, più esaustivo e complessivamente più vantaggioso per la stazione appaltante, non facendo distinzione, tra i servizi prestati che siano sia di progettazione che di direzione lavori che di coordinatore della sicurezza o collaudo. Orbene, ribadendo che l Organismo di ispezione può erogare solo servizi di verifica e non anche altri servizi di ingegneria ed architettura, qualora le schede dei servizi di ingegneria ed architettura redatte al fine della valutazione relativa al criterio a) documentino servizi diversi da quelli di verifica del progetto gli stessi non potranno che essere posseduti per il tramite dell istituto dell avvalimento che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, è ammissibile per i requisiti di gara ma non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell offerta, con relativa attribuzione di punteggio (cfr. linee guida ANAC l avvalimento nelle procedure di gara, art. 5). Si richiede quindi se la disposizione è da ritenersi erronea e che la stessa venga quindi stralciata dalla documentazione di gara. Risposta n. 4) Non è consentito l istituto dell avvalimento per tale fattispecie. Il requisito può essere dimostrato anche mediante servizi di ingegneria ed architettura. QUESITO n. 5)
3 Tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi Si richiede di conoscere se, al fine della loro valutazione, i tre servizi dovranno essere stati espletati entro un intervallo temporale (p.e. nell ultimo decennio). Risposta n. 5) Non è fissato un arco temporale per i tre servizi QUESITO n. 6) Si richiede di conoscere se per scheda (cfr. indicazioni del rup, pag. 11) debba intendersi (A) un foglio compilato su entrambe le facciate o (B) un foglio compilato su una sola facciata. Risposta n. 6) Su una sola facciata QUESITO n. 7) Prestazioni offerte dal concorrente migliorative e/o di incremento Dalla documentazione si rileva che (cfr. indicazioni del RUP, pag. 14) l offerta economica sarà comprensiva delle prestazioni offerte dal concorrente migliorative e/o in incremento> facendo intendere che il concorrente può proporre varianti all oggetto del servizio. Si rammenta che tale disposizione è in contrasto con la lex specialis di gara ai sensi dell art. 95 comma 14 del DLGS 50/2016 in quanto la stazione appaltante poteva autorizzare o esigere la presentazione di varianti (si legga: prestazioni migliorative e/o in incremento) solo qualora la stessa possibilità fosse stata indicata nel bando di gara (circostanza non presente) e se fossero stati menzionati i requisiti minimi che le varianti dovevano rispettare. In assenza di tali indicazioni le varianti non sono autorizzate. Si richiede quindi se la disposizione è da ritenersi erronea, ovverosia che i concorrenti non possono offrire prestazioni migliorative e/o in incremento rispetto a quelle previste nell oggetto del bando di gara (verifica del progetto esecutivo) e che la stessa venga quindi stralciata dalla documentazione di gara. Risposta n. 7) No, la disposizione è corretta. In merito si evidenzia che nella fattispecie in esame questa stazione appaltante ha inteso fare riferimento esclusivamente alla possibilità per il concorrente di presentare eventuali proposte migliorative (e conseguentemente al fatto che l offerta economica dovrà essere comprensiva di tali prestazioni migliorative). Sul punto si rileva che come da ormai consolidata giurisprudenza le variazioni migliorative si differenziano dalle varianti perche' possono liberamente esplicarsi su tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla scorta di un progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilita' delle caratteristiche progettuali essenziali gia' stabilite dall amministrazione; le seconde, (varianti..) invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista strutturale, qualitativo-tipologico e funzionale, per la cui ammissibilita' è necessaria un apposita manifestazione di volonta' della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l individuazione dei relativi requisiti minimi, che segnano i limiti oltre i quali l opera proposta dal concorrente costituisce altra cosa rispetto a quella prefigurata dall amministrazione. QUESITO n. 8)
4 Corrispettivo dei servizi. Dalla documentazione si rileva che (cfr. capitolato speciale, art. 21 comma 3).Il corrispettivo complessivamente dovuto per l esecuzione dei Servizi si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e resterà invariato anche se il costo dei lavori dovesse aumentare o diminuire fino al 20% dell importo posto a base d appalto. Eventuali variazioni di maggiore entità determineranno un adeguamento del corrispettivo dei Servizi, in aumento o in diminuzione, in proporzione alla percentuale di variazione dell importo dei lavori, detratta l aliquota del 20%. Non è infatti comprensibile quali siano i presupposti legittimi e motivati che consentano ad una stazione appaltante di disporre in tal senso in quanto lo stesso art. 3 del DM 143/2013 (ora art. 1 del DM 17 giugno 2016) definisce che il costo dell opera sulla base del quale viene calcolato il corrispettivo dei servizi da porre a base di gara è definito tramite preventivi di progetto e che tale preventivo, se erroneamente valutato, non è certo nelle responsabilità del verificatore bensì del progettista. La giurisprudenza e il ministero dei lavori pubblici sono più volte intervenuti per dirimere le perplessità sorte in ordine all'interpretazione del concetto di preventivo di progetto già in passato denominato "attendibile preventivo" di progetto. Il Ministero citato infatti con propria circolare n. 5360/61 del 22/07/1977 chiariva che il concetto di "attendibile preventivo" di progetto, espresso nell'allora norma regolante le "tariffe professionali" (L 143/1949), andava ritenuto riferibile ai reali prezzi di mercato al momento della prestazione con esclusione di qualsiasi determinazione avente carattere fittizio (si legga: senza alcuna corrispondenza con la realtà delle cose). Riguardo la prestazione del progettista tale circolare aggiunge che se questa si esaurisce ad esempio al momento dell'approvazione del progetto (come nel caso della verifica del progetto) il compenso professionale relativo va commisurato all'importo dei lavori progettati in base ai prezzi correnti di mercato. Qualche anno dopo sullo stesso tema si esprimeva in senso positivo anche il Consiglio di Stato previo avviso favorevole del Ministero del Tesoro (parere sezione 1 n. 1230/76). Si richiede quindi se la disposizione è da ritenersi erronea e che la stessa venga stralciata dalla documentazione di gara. Risposta n. 8) No, la disposizione è corretta QUESITO n. 9) In relazione al capitolo: COMPOSIZIONE OFFERTA TECNICA a pag. 13 del documento INDICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, punto 1). ( documentazione predisposta con un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione. ), si chiede di confermare che la scrittura di detta documentazione (tipologia, altezza minima e interlinea) è libera. Risposta n. 9) Si, si conferma QUESITO n. 10) In relazione alle seguenti funzioni: * tecnico incaricato dell integrazione tra le prestazioni specialistiche, di cui all Allegato Modello A.2 Gara 14/S/2016, pag. 4,punto 1.e); * tecnico incaricato del ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro di Verifica del Progetto Esecutivo in possesso dei requisiti prescritti dal documento di gara INDICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, di cui all Allegato Modello A.2 Gara 14/S/2016, pag. 4, punto 1.e); * VERIFICATORE, di cui al Capitolato Speciale di gara, pag. 11, ART. 11 RAPPRESENTANZA DELL AGGIUDICATARIO, si chiede cortesemente di confermare
5 che esse possono essere ricoperte dal medesimo professionista. Risposta n. 10) Si, si conferma QUESITO n. 11) In relazione al tecnico incaricato della Verifica del Progetto Esecutivo, di cui all Allegato Modello A.2 Gara 14/S/2016, pag. 4, punto 1.e), si chiede cortesemente: * di confermare che tale funzione può corrispondere a più professionisti tecnici tra quelli elencati al punto 1.b); * di poter modificare il Modello A.2 sopra richiamato, barrando le parole al numero e sostituendole con ai numeri x, y, z, etc Risposta n. 11) PUNTO 1: Si, si conferma PUNTO 2: Il modello A2, cosi come gli altri, rappresenta esclusivamente un fac-simile proposto a fini agevolativi per tutti i concorrenti. Il Responsabile del Procedimento Dott. Paolo Chianese
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