IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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1 Pag. 12 Anno XXXVII - N. 39 ni irrogate. 36. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell attestato di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciato dalla FCI, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite dal Collegio Regionale dei Maestri e approvato dalla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. 37. In attesa della costituzione del Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e di Ciclismo Fuoristrada si fa riferimento alla FCI Settore Fuoristrada ed al suo Albo dei maestri federali, con la distinzione dell Elenco Speciale della Regione Abruzzo. 38. La presente legge non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale. Art. 5 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul. La presente legge regionale sarà pubblicata nel. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L Aquila, addì 6 Luglio 2006 OTTAVIANO DEL TURCO LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2006, n. 24: Integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con L.R , n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti). D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE la seguente legge: promulga Art. 1 Integrazione del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla L.R , n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l approvazione del piano regionale dei rifiuti) con i piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto 1. Dopo il paragrafo Ter del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 83/2000 è aggiunto il paragrafo Quater costituito dall Allegato A alla presente legge, recante Piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto individuati rispettivamente nei seguenti suballegati: Allegato 1 ; Allegato 2 comprensivo dell allegato 1 Ordinanza 33/04 e dell allegato 2 Isola ecologica ; Allegato 3 ; Allegato 4 comprensivo dell allegato 1 Modulo di dichiarazione e degli annessi I, II e III. *****
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143 Pag. 154 Anno XXXVII - N. 39 La presente legge regionale sarà pubblicata nel. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione A- bruzzo. Data a L Aquila, addì 6 Luglio 2006 OTTAVIANO DEL TURCO
144 Anno XXXVII - N. 39 Pag. 155 REGOLAMENTI DECRETO , n. 1/Reg.: Regolamento di attuazione della L.R. 3 marzo 2005, n. 17: Norme per il rilascio del nulla-osta all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell organismo tecnico per la radioprotezione. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; Visto l art. 16 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 37/4 del 27/6/2006; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione della legge regionale 3 marzo 2005, n. 17 Norme per il rilascio del nulla osta all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell organismo tecnico per la radioprotezione, di seguito denominata legge, a norma dell articolo 10, comma 6, della stessa. Art. 2 Contenuti della domanda di nulla-osta di cui all art. 2, commi 1 e 2, della legge 1. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui all art. 2 della legge, deve contenere i seguenti dati: a) il codice fiscale e la residenza del richiedente; qualora si tratti di società debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA e la sede legale; b) il tipo di pratica che si intende svolgere; c) l ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere; d) per ogni macchina radiogena: il tipo e l energia massima di accelerazione delle particelle cariche, la corrente massima e la potenza, tenendo conto, nel caso di e- lettroni, del fattore di utilizzo (duty cycle), e il numero delle macchine che si intende utilizzare; e) per le materie radioattive: le quantità totali di radioattività di ciascun radionuclide, che si intende detenere contemporaneamente e in ragione d anno solare, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate; f) per tutte le sorgenti: l eventuale produzione di neutroni; g) modalità di produzione, di gestione ed eventuale smaltimento dei rifiuti, con l indicazione dell applicabilità o meno delle previsioni di cui al comma 2 dell articolo 154 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato decreto; h) le modalità dell eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali. 2. La domanda di cui sopra è corredata della seguente documentazione firmata, per la parte di propria competenza, dall esperto qualificato di cui all art. 77 del decreto: a) descrizione della pratica, delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, anche in relazione all attuazione del principio di ottimizzazione, con espressa indicazione dei locali in cui la pratica verrà esercitata; descrizione delle moda-
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