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1 C O M U N E D I S I M E R I C R I C H I Det1217copia AREA AMMINISTRATIVA Determinazione n. 12 del 30 gennaio 2017 ======================================================================= OGGETTO: Ordinanza ingiunzione (art. 18 Legge 24/11/1981, n. 689).. ======================================================================= L anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di gennaio, Adotta la presente determinazione: IL RESPONSABILE DELL AREA Premesso che con processo verbale di accertamento del 09/02/2015 elevato dal Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Catanzaro Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale, a carico di omissis., in qualità di legale rappresentante della Società TECNO E. CO. MULTISERVIZI S.r.l., con sede legale in Palermiti (CZ), via Santuario, 53, veniva accertata la violazione dell art. 675 del Codice Penale, concernente il collocamento pericoloso di cosa, e specificamente di tre cassoni scarrabili pieni di rifiuti solidi urbani, sulla sede stradale, carreggiata destra in direzione della discarica di Alli nei pressi del ponte sul fiume Alli; che il citato verbale di contestazione identifica l avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura dello stesso; Ritenuto che il verbale di contestazione contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità; Preso atto che il processo verbale di accertamento è stato regolarmente notificato a mezzo posta con Raccomandata A/R, in data , giusta cartolina A/R n. cron. 1/2015, ai sensi di legge e nei termini previsti dal comma 2 dell art. 14 della L. n. 689 del all obbligato in solido, come sopra generalizzato; Esaminato il rapporto ex art. 17 Legge 689/1981 presentato dal Corpo Forestale dello Stato con nota prot. N. 2684/27Nipaf, trasmesso con raccomandata A/R, avente ad oggetto oltre che la trasmissione del rapporto ex art. 17 L. 689/81, anche il processo verbale di contestazione n. 02/2015 Reg. NIPAF redatto in data ; Preso atto: che la parte interessata non ha espresso per iscritto ai sensi del comma 1 dell art. 18 della Legge 689/81 richiesta di essere sentita dall autorità competente all emanazione della sanzione amministrativa; che al pari l interessato non si è avvalso della facoltà di produrre per iscritto ai sensi dell art. 18 della L. 689/81 le memorie difensive nel termine di trenta giorni dalla notifica; che il medesimo, inoltre, non si è avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell art. 16 della legge , n. 689;

2 Ritenuto che dalla complessiva valutazione degli atti risulta provata la fondatezza degli accertamenti; Rilevato: che la sanzione amministrativa per il collocamento pericoloso di cose prevista dall art. 675 c.p. è da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 619,00; che ai sensi dell art. 16 della L. 689/81, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma più favorevole tra il doppio del minimo (euro 206,00) ed 1/3 del massimo (euro 206,,33), costituita pertanto della somma di euro 206,00; Ritenuto, pertanto, di dover determinare l ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, valutati anche in relazione della gravità della violazione (considerato che l aver lasciato parcati senza alcuna segnalazione d ingombro e/o di pericolo, tre cassoni scarrabili pieni di rifiuti solidi urbani, costituisce pubblico pericolo per i possibili avventori e pericolo alla circolazione stradale) nella misura del doppio del minimo edittale previsto, pari alla somma di euro 206,00 + euro 7,70 (spese di notifica postale) per una somma complessiva di euro 213,70; Ritenuto inoltre: che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell art. 3 della legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte; che la motivazione per relationem è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicate mediante riferimento al processo verbale n. 2/2015 del 9/2/2015 e al verbale di accertamento ex art. 13 legge 689/81 del 9/2/2015, che in quanto notificati all obbligato in solido, entrano nella sua sfera di conoscibilità legale e, quindi nella sua disponibilità; che non sono applicabili i termini generali di cui all art. 2 comma 3 della legge n. 241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio dalla legge n. 689/1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta; che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all art. 28 della Legge 689/1981; Richiamati: il decreto sindacale n. 38, del 23 dicembre 2016 con il quale è stata confermata al sottoscritto la posizione organizzativa di responsabile dell Area Amministrativa e degli altri servizi non attribuiti ad altro personale; la direttiva n. 7/2014 del Responsabile comunale Anticorruzione in relazione alla legge 190/2012; la direttiva del Responsabile comunale Anticorruzione n. 08/2014, prot. N del 16/06/2014, in materia di Anticorruzione Controlli, stesura atti, contenuto, attestazioni ecc,

3 Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo uffizio a mente dell art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo; Ritenuta ed attestata l inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012; Visto l art. 147 bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come inserito dall art. 3, comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, in ordine al presente provvedimento, il sottoscritto responsabile esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa; Visto l art. 18 della legge 689/1981; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali; Visto lo Statuto comunale; Visto il regolamento comunale sull organizzazione degli uffici, approvato con delibera della Giunta n. 27 del 23 marzo 2012, esecutiva; DETERMINA 1 Di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 675 c.p. di euro 221,40, di cui euro 15,40 per spese relative a due notifiche, a carico del signor omissis, in qualità di legale rappresentante della Società TECNO E. CO. MULTISERVIZI S.r.l., con sede legale in Palermiti (CZ), via Santuario, 53, obbligato in solido, 3 Di approvare l allegato schema di ordinanza ingiunzione di pagamento; 4 - Di attestare, ai sensi dell art. 147 bis, comma 1, del d. lgs. N. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare; 5 - Di pubblicare la presente determinazione all Albo Pretorio del Comune, nonché ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Comune, nella sezione amministrazione trasparente, nell apposita partizione destinata ai provvedimenti. C O M U N E D I S I M E R I C R I C H I AREA AMMINISTRATIVA

4 Reg. Ord. N. del 2017 OGGETTO: Ordinanza ingiunzione (art. 18 Legge 24/11/1981, n. 689).. IL RESPONSABILE Visto il processo verbale di accertamento del 09/02/2015 elevato dal Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Catanzaro Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale, a carico di omissis., in qualità di legale rappresentante della Società TECNO E. CO. MULTISERVIZI S.r.l., con sede legale in Palermiti (CZ), via Santuario, 53, veniva accertata la violazione dell art. 675 del Codice Penale, concernente il collocamento pericoloso di cosa, e specificamente di tre cassoni scarrabili pieni di rifiuti solidi urbani, sulla sede stradale, carreggiata destra in direzione della discarica di Alli nei pressi del ponte sul fiume Alli; Costatato che il citato verbale di contestazione identifica l avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura dello stesso e contiene tutti gli elementi per la sua validità; Preso atto che il processo verbale di accertamento è stato regolarmente notificato in data 23/02/2015, mediante consegna di copia conforme all originale a mezzo di servizio postale con Raccomandata A/R, giusta Cartolina di ricezione con. N. 1/2015, ai sensi di legge e nei termini previsti dal comma 2 dell art. 14 della L. n. 689 del all obbligato in solido, come sopra generalizzato; Esaminato il rapporto ex art. 17 Legge 689/1981 presentato dal Corpo Forestale dello Stato con nota prot. N. 2684/27Nipaf, trasmesso con raccomandata A/R, avente ad oggetto oltre che la trasmissione del rapporto ex art. 17 L. 689/81, anche il processo verbale di contestazione n. 02/2015 Reg. NIPAF redatto in data ; Preso atto: che la parte interessata non ha espresso per iscritto richiesta di essere sentita dall autorità competente all emanazione della sanzione amministrativa e che non si è avvalsa della facoltà di produrre per iscritto ai sensi dell art. 18 della L. 689/81 memorie difensive nel termine di trenta giorni dalla notifica; che l interessato, inoltre, non si è avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell art. 16 della legge , n. 689; Ritenuto che dalla complessiva valutazione degli atti risulta provata la fondatezza degli accertamenti; Rilevato: che la sanzione amministrativa per il collocamento pericoloso di cose prevista dall art. 675 c.p. è da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 619,00;

5 che ai sensi dell art. 16 della L. 689/81, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma più favorevole tra il doppio del minimo (euro 206,00) ed 1/3 del massimo (euro 206,,33), costituita pertanto della somma di euro 206,00; Ritenuto di dover determinare l ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, valutati anche in relazione della gravità della violazione (considerato che l aver lasciati parcati senza alcuna segnalazione d ingombro e/o di pericolo, tre cassoni scarrabili pieni di rifiuti solidi urbani, costituisce pubblico pericolo a possibili avventori e pericolo alla circolazione stradale) nella misura del doppio del minimo edittale previsto, pari alla somma di euro 206,00 + euro 7,70 (spese di notifica postale) per una somma complessiva di euro 213,70; Ritenuto: che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell art. 3 della legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte; che la motivazione per relationem è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicate mediante riferimento al processo verbale n. 2/2015 del 9/2/2015 e al verbale di accertamento ex art. 13 legge 689/81 del 9/2/2015, che in quanto notificati all obbligato in solido, entrano nella sua sfera di conoscibilità legale e, quindi nella sua disponibilità; che non sono applicabili i termini generali di cui all art. 2 comma 3 della legge n. 241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio dalla legge n. 689/1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta; che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all art. 28 della Legge 689/1981; Visto l art. 18 della legge 689/1981; Visto l art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il regolamento comunale sull organizzazione degli uffici e dei servizi; ORDINA Al signor omissis., in qualità di legale rappresentante della Società TECNO E. CO. MULTISERVIZI S.r.l., con sede legale in Palermiti (CZ), via Santuario, 53, obbligato in solido, di versare la somma di euro 213,70 quale sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 675 c.p. (euro 206,00 + euro 7,70 per spese di notifica) oltre euro 7,70 per spese notifica del presente atto, per un totale, quindi, di euro 221,40. INGIUNGE Al signor omissis., in qualità di legale rappresentante della Società TECNO E. CO. MULTISERVIZI S.r.l., con sede legale in Palermiti (CZ), via Santuario, 53, obbligato in solido, di provvedere al pagamento della somma complessiva di euro 221,40 mediante versamento a mezzo di c/c postale n intestato a Comune di Simeri Crichi Servizio di Tesoreria, entro 30 (trenta ) giorni dalla notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all esecuzione di cui all art. 27 della Legge 689/1981. Nella causale dovrà essere specificato: Pagamento sanzione amministrativa Ordinanza ingiunzione n. 15/2017 ;

6 AVVERTE Che avverso la presente ordinanza ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, OPPOSIZIONE davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, ai sensi e con le modalità di cui all art. 22 e 22 bis della L. 689/81. Che la presente Ordinanza verrà pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni e pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità dell obbligato in solido. Dalla residenza Municipale lì, Il Responsabile C O M U N E D I S I M E R I C R I C H I DETERMINAZIONE N. 12 DEL 30 GENNAIO 2017 AD OGGETTO: Ordinanza ingiunzione (art. 18 Legge 24/11/1981, n. 689).

7 Simeri Crichi, lì 30 gennaio 2017 f.to dott. Antonio Giulino PARERE DI REGOLARITA TECNICA Il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell azione amministrativa. Simeri Crichi, lì 30 gennaio 2017 F.to dott. Antonio Giulino IL RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario. Simeri Crichi lì, 30 gennaio 2017 F.to dott. Antonio Giulino ======================================================================= C O M U N E D I S I M E R I C R I C H I VISTO: E copia conforme all originale, per uso amministrativo. Simeri Crichi, lì 30 gennaio 2017 Dott. Antonio Giulino

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