DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE

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1 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO -VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI DETERMINAZIONE N. DEL OGGETTO: Ordinanza - ingiunzione ai sensi dell art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti di IANNACCONE Rosario, per violazione dell art. 5 d. lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (omessa consegna di veicolo destinato alla demolizione ad un centro di raccolta autorizzato) Reg. Sanz. 302/2012 Premesso che: IL DIRIGENTE - in data , il Dipartimento Polizia Municipale del Comune di Napoli elevava verbale n a carico di IANNACCONE Rosario, nato a Napoli il , in quanto < in qualità di proprietario del veicolo targato BA568JK ometteva di consegnare detto veicolo ad un centro di raccolta autorizzato alla demolizione lasciandolo sulla pubblica via in evidente stato di abbandono come da verbale di rimozione n. 48/11 elevato in data >; - nella fattispecie veniva ravvisata la violazione del disposto di cui all art. 5 comma 1 d.lgs. 209/2003; - alla violazione accertata veniva ritenuta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo art. 13 comma 2 (da euro ad euro 5.000); - il verbale veniva notificato al trasgressore in data ; - l interessato non si avvaleva degli strumenti di difesa di cui all art. 18 legge 689/1981, non presentando scritti difensivi né istanza di audizione personale; Valutata: - tutta la documentazione acquisita agli atti del procedimento; Rilevato che: Piazza Matteotti, Napoli telefono ; indirizzo pec: [email protected]

2 - per l addebito contestato non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 l. 689/1981; Visti: - la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); - il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali); - il d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) - l art. 13 comma 8 dello stesso d.lgs. 209/2003 che, nel rinviare all art. 55 d.lgs. 22/1997 (ora sostituito dall art. 262 d.lgs 152/2006), attribuisce alla Provincia nel cui territorio sia stata commessa la violazione la competenza ad irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria; - l art. 1 comma 16 legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede il subentro delle Città Metropolitane alle Province omonime; - la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 164 del avente ad oggetto Ridefinizione dell organigramma della Città Metropolitana di Napoli ; - il decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del con cui è stato conferito all ing. Maria Teresa Anna Celano l incarico di dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzione dell Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo Valorizzazione e Tutela Ambientale; Dato atto: - che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del d. lgs. 267/2000; - dell assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell atto ORDINA al sig. IANNACCONE Rosario, nato a Napoli il , di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 13 comma 2 d.lgs. 209/2003, nella misura complessiva di euro 1677,66 (milleseicentosettantasette/66), comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad euro 11,00), per i seguenti MOTIVI Pagina 2 di 5

3 La contestazione ha ad oggetto l omessa consegna del veicolo targato BA568JK, di proprietà del sig. Iannaccone Rosario, ad un centro di raccolta autorizzato. Il veicolo era stato rinvenuto dalla Polizia Municipale di Napoli in stato di abbandono come da verbale di rimozione n. 48/11 elevato in data ai sensi dell art. 159 comma 5 del codice della strada. Il soggetto verbalizzato non ha svolto attività difensiva, non presentando scritti difensivi, né richiesta di audizione personale ex art. 18 l. 689/81. Tanto dato, è necessario evidenziare preliminarmente che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata...fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti... (Cass. Civ. Sez. II, , n. 9919). Ciò premesso, nel d.lgs. 209/2003: - l art. 3 comma 1 lett. b) precisa che «veicolo fuori uso» è un veicolo a fine vita che costituisce un rifiuto ; - l art. 3 comma 2 lett. d) prescrive che un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1 lett. b) anche nel caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulti in evidente stato di abbandono ; - l art. 5 comma 1 detta che il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ; «centro di raccolta», ex art. 3 comma 1 lett. p), è un impianto di trattamento autorizzato secondo le prescrizioni di legge; - l art. 5 comma 7 prevede che, una volta consegnato, al centro di raccolta, il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione ; il successivo art. 13 comma 2 sanziona chiunque violi la disposizione dell articolo 5, comma 1. E evidente, dunque, la fondatezza dell illecito amministrativo accertato a carico del sig. Iannaccone Rosario, atteso che così come emerge dai contenuti del verbale n elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Napoli - il veicolo, oggetto di accertamento, risultava in stato di abbandono tale da poterlo ritenere veicolo fuori uso non consegnato agli organi preposti alla demolizione. Pagina 3 di 5

4 Tale circostanza dimostra chiaramente che l incolpato aveva omesso di consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato che gli avrebbe rilasciato il prescritto certificato di rottamazione, attestante il corretto conferimento della suddetta autovettura. Alla luce di quanto evidenziato, l addebito contestato dalla Polizia Municipale di Napoli con verbale n del , deve ritenersi fondato. In particolare, con riferimento all applicazione dell art. 13 comma 2 del d. lgs. 209/2003, questa Direzione, considerato il verbale di contestazione e la documentazione agli atti, ritiene congruo irrogare la sanzione nella misura pari ad un terzo del massimo edittale (cfr. Cass. civ. 24 marzo 2004, n. 5877). INGIUNGE al medesimo di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento potrà essere eseguito mediante versamento su conto corrente postale n , oppure tramite bonifico con le seguenti modalità: Beneficiario: Sanzioni Città Metropolitana di Napoli - Direzione Ambiente, Sviluppo del territorio, IBAN: IT 13 A Causale: "Sanzioni amministrative in materia ambientale. Reg. sanz. 302/2012" Copia dell attestato del versamento effettuato dovrà inoltre essere inviata, via , al seguente indirizzo: [email protected], indicando come destinataria del pagamento la Direzione Ambiente, Sviluppo del territorio, Sanzioni. Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, l. 689/81. Si rammenta, inoltre, che l interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con apposito modello, all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa ai sensi dell art. 26 della legge 24 novembre 1981, n Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della l. 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi e con le modalità previste dall art. 22 della medesima legge e dagli artt. 6 e segg. del d. lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in Pagina 4 di 5

5 cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. IL FUNZIONARIO dott. Francesco Tanda IL DIRIGENTE Ing. Maria Teresa Anna Celano Pagina 5 di 5

IL DIRIGENTE DETERMINAZIONE N.

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