CITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO
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1 CITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI E DALLE ORDINANZE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 MAGGIO 2006 N. 43 MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2007 N. 73
2 INDICE art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 Oggetto e campo di applicazione Entità delle sanzioni pecuniarie Sanzioni amministrative accessorie e interdittive Organo competente ed unità organizzativa responsabile del procedimento Criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Modalità di pagamento Norme transitorie e finali 2
3 Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie e interdittive previste per la violazioni di disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali qualora la legge non preveda apposite sanzioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 bis del d.lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali) e dell art. 7 della L.R. 4/2003 (norme in materia di enti locali). 2. Le disposizioni regolamentari si applicano nelle materie in cui il Comune è titolare di funzioni proprie, conferite o delegate con legge statale o regionale ai sensi dell articolo 118 della Costituzione. Art. 2 Entità delle sanzioni pecuniarie 1. Con norme regolamentari sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie in misura non superiore a diecimila euro e non inferiore a venticinque euro, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza all illecito commesso. 2. Il Sindaco nelle ordinanze adottate in base a disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, può prevedere sanzioni amministrative pecuniarie in misura non superiore a 5.000,00 (cinquemila) EURO e non inferiore a 25,00 (venticinque) EURO, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza all illecito commesso. 3. Qualora non sia prevista una apposita sanzione per le violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e alle ordinanze comunali adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro. Art. 3 Sanzioni amministrative accessorie e interdittive 1. L organo competente ad irrogare la sanzione pecuniaria può applicare sanzioni amministrative accessorie e misure interdittive, previste con norme regolamentari o con ordinanza del Sindaco, che consistono nella privazione o sospensione dì facoltà e diritti derivanti da provvedimenti adottati dall Amministrazione Comunale, nell obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, nell obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l obbligo di rimozione di opere abusive. 2. L organo amministrativo può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto. 3
4 3. Nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria consista nell obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l obbligo di rimozione di opere abusive, l agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. 4. Nel caso cui la sanzione amministrativa accessoria consista nell obbligo di sospendere o cessare una determinata attività l agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l applicazione della sanzione accessoria. Questa deve essere adempiuta immediatamente, quando motivate circostanze lo esigano, altrimenti l inizio dell esecuzione deve avvenire nei cinque giorni successivi dal verbale o dalla sua notificazione. 5. Qualora l interessato non provveda spontaneamente ad eseguire nel termine fissato quanto previsto nel provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure interdittive, l amministrazione comunale provvederà all esecuzione d ufficio addebitando le spese eventualmente sostenute a carico del trasgressore. Art. 4 Organo competente e unità organizzativa responsabile del procedimento 1. L organo competente alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni pecuniarie accessorie ed interdittive di competenza comunale è il comandante del corpo della polizia municipale o suo delegato. 2. L unità organizzativa responsabile dell istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è il settore della polizia locale. Art. 5 Criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge, dal regolamento o dall ordinanza, tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni amministrative accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o l attenuazione delle conseguenze della circolazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. 2. La sanzione è sempre applicata al minimo edittale qualora si tratti di illecito non reiterato e non abbia causato danno o disturbo all amministrazione comunale o a terzi. 3. La dimostrazione delle condizioni economiche disagiate per l applicazione della sanzione in misura ridotta è posta a carico del trasgressore che deve formulare apposita istanza. 4
5 Art. 6 Modalità di pagamento 1. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall obbligato mediante versamento su conto corrente postale intestato all Amministrazione Comunale o direttamente presso gli uffici del settore della polizia locale. 2. Il pagamento dell intera somma ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati. 3. L organo che ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria può disporre, su motivata richiesta dell interessato che provi di trovarsi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trentasei; ciascuna rata non può essere inferiore a quindici euro. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. 4. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti l amministrazione comunale procede alla riscossione delle somme dovute mediante ruoli secondo quanto previsto dall art. 27 della l. 689/ L organo competente in alternativa alle modalità di esecuzione forzata di cui al precedente comma, potrà avvalersi con provvedimento motivato delle procedure esecutive previste dal R.D. 14 aprile 1910, n Art. 7 Norme transitorie e finali 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alla L.R. 1/ Il regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 10 luglio 2001 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Sono fatti salve le disposizioni contenute in regolamenti ed ordinanze in vigore che non contrastano con il presente regolamento. 4. Qualora le somme previste per violazioni di norme contenute in ordinanze e regolamenti vigenti siano in contrasto con il presente regolamento trova applicazione automatica l articolo due. 5
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