Cumulo dei contributi dei professionisti: istruzioni applicative
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- Ortensia Gambino
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1 Cumulo dei contributi dei professionisti: istruzioni applicative L'Inps fornisce ulteriori istruzioni applicative riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza Con la circolare n. 140 del 12 ottobre 2017, che fa seguito alla circolare n. 60 del 16 marzo 2017, l Inps fornisce ulteriori istruzioni applicative riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza. Si attendono ulteriori istruzioni a seguito della stipula di convenzioni tra l Istituto e le Casse professionali. Ecco un ampia sintesi della circolare. 1. Trattamenti pensionistici in regime di cumulo Dal 1 gennaio 2017, i professionisti possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti (art. 1, comma 195, legge n. 232 del 2016), ai fini del conseguimento di un unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti agli Enti di previdenza degli Ordini professionali, non titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni, che abbiano maturato i requisiti per il diritto
2 autonomo al trattamento pensionistico presso una di queste. 1.1 Pensione di vecchiaia in cumulo La facoltà di cumulo può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici e il requisito contributivo indicati in tabella: Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti. Le gestioni interessate determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati. La pensione di vecchiaia in cumulo può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza è necessario che sussistano i requisiti minimi, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni. La liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi. La pensione di vecchiaia in cumulo non può avere decorrenza anteriore al 1 febbraio Il trattamento pensionistico pro quota a carico delle gestioni Inps decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati tra quelli previsti; in alternativa, su richiesta dell interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale. 1.2 Pensione anticipata in cumulo Anche la pensione anticipata in regime di cumulo decorre dal
3 1 giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 1 febbraio I soggetti che presentano periodi di iscrizione anche presso gli Enti di previdenza privati possono esercitare la facoltà di cumulo con il requisito di anzianità contributiva, adeguata agli incrementi della speranza di vita. Per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali. 1.3 Pensione di inabilità in cumulo La facoltà di cumulo può essere esercitata anche dai soggetti che presentino periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati per conseguire i trattamenti di inabilità. La facoltà di cumulo non può essere esercitata ai fini dell assegno di invalidità. Il diritto alla pensione di inabilità in cumulo è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. Qualora, al momento dell evento invalidante, il soggetto risulti iscritto alle gestioni dell Inps, il cumulo dei periodi assicurativi è consentito in caso di inabilità. Agli iscritti alla gestione esclusiva il diritto può essere, inoltre, conseguito in caso di inabilità assoluta e permanente. 1.4 Pensione ai superstiti in cumulo Per i decessi avvenuti dal 1 gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato o pensionato con periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati. Per il perfezionamento dei requisiti si tiene conto della
4 somma dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti presso le singole forme assicurative, indipendentemente dalla circostanza che le forme riconoscano la qualifica di familiare superstite. Le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni forma pensionistica. Solo le forme assicurative che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti liquidano il relativo pro quota secondo le aliquote di reversibilità previste dal rispettivo ordinamento. Se al momento della morte il dante causa era titolare di una quota di trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo, per la pensione di reversibilità si deve tenere conto anche dell ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità. Qualora il requisito minimo sia stato soddisfatto con i soli periodi contributivi presso le gestioni dell Inps, la Cassa liquida l eventuale quota a suo carico. 2. Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo I soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l ultima contribuzione a favore del lavoratore. Se il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative, ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. Nel caso di pensione di vecchiaia, l interessato, alla maturazione dei requisiti, presenta la domanda di pensione all Inps che avrà cura di inoltrarla all Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria. 3. Calcolo del pro quota a carico dell INPS Le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di
5 propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione. Per la determinazione dell anzianità contributiva rilevante posseduta al 31 dicembre 1995, ai fini dell applicazione del sistema di calcolo della pensione, deve essere presa in considerazione: la sola contribuzione maturata dall interessato presso l assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, la gestione separata, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. Per determinare la misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni. Dove è previsto il requisito di importo soglia, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia. 4. Conversione dei periodi di iscrizione I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini del cumulo, nell unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri: sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa; ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa; settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa; trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa. Le maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi, le contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, dovranno essere attribuiti senza alcun
6 riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare. 5. Istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico La pensione in regime di cumulo costituisce un unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, quali ad esempio: gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica, l integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva, sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato. Gli istituti possono essere applicati una sola volta in virtù dell unicità giuridica dell erogazione. Check List - Jobs Act Autonomi La checklist è uno strumento pratico e operativo per professionisti e partite Iva, alla luce del c.d. Jobs Act autonomi. Il committente non potrà modificare unilateralmente né le condizioni contrattuali, né i termini di pagamento. Maggiori tutele anche per i diritti di utilizzo delle invenzioni realizzate dai lavoratori autonomi.
7 Lorenzo Cairo Altalex Vai su shop.wki.it ACQUISTA 5.1 Perequazione automatica Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle forme assicurative interessate. 5.2 Integrazione al trattamento minimo (art. 6 della legge n. 638 del 1983) Ai titolari di pensione in regime di cumulo liquidata nel sistema misto, è riconosciuto il diritto al trattamento minimo, sempre che tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle forme assicurativa per le quali è previsto tale beneficio. L onere derivante dall integrazione al minimo deve essere ripartito tra le forme assicurative che prevedono il predetto trattamento. 5.3 Somma aggiuntiva (c.d. Quattordicesima) E prevista la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima. Tale disposizione, in presenza dei requisiti di legge, opera anche nei confronti di coloro che conseguono la pensione in regime di cumulo, sempre che tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale beneficio è previsto. 5.4 Maggiorazione sociale Ai titolari di pensione in regime di cumulo, in presenza delle
8 condizioni reddituali di legge, è riconosciuto il diritto alle maggiorazioni sociali, sempre che tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio. 6. Pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo Il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall Inps che stipula apposite convenzioni con gli Enti di previdenza privati interessati. L onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni e forme pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria quota. Leggi anche: Cumulo gratuito dei contributi: Inarcassa invia il suo documento Copyright - Riproduzione riservata
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