Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro
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- Nicola Leo
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1 Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N Legge di Bilancio 2017: riduzione aliquota GS INPS Dopo il blocco dello scorso anno, dal 2017 si riduce di 2 punti percentuali l aliquota dovuta dagli autonomi senza cassa iscritti alla GS INPS Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps Gestione separata La Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) all art. 1, co. 165, rubricato Riduzione aliquota contributiva iscritti gestione separata INPS, ha ridotto a regime l aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) in misura pari al 25%. Dunque per effetto di tale riduzione, l aliquota risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di otto punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal Premessa Aliquota contributiva al 25% per i lavoratori autonomi (c.d. senza cassa ) iscritti alla Gestione separata INPS. La novità è rinvenibile all art. 1, co. 165 della Legge di Bilancio 2017 che tra le varie misure in ambito previdenziale ha preso in considerazione un intervento chiesto da tempo a gran voce da più parti, specie dai sindacalisti e dalla Lapet. NOVITÀ IN BREVE Dal 1 gennaio 2017, i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla GS INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria 1
2 né pensionati, versano un aliquota contributiva del 25%, anziché del 29%. Rimangono esclusi dall intervento normativo: i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria non titolari di partita IVA (associati in partecipazione, ecc.); tutti gli altri soggetti (ossia, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria). Gestione Separata INPS La Gestione Separata INPS è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. n. 335/1995 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico (c.d. Riforma Dini) e dal D.M. n. 282/1996. Scopo di tale riforma era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi (art. 2, c. 25): disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col D.Lgs. attuativo n 103 del 10/02/96; aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti; disponendo l iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26: di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente; della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale; della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71. Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche: gli spedizionieri doganali non dipendenti; gli assegni di ricerca; 2
3 i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; gli amministratori locali; i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; i lavoratori autonomi occasionali per redditi annui superiori a euro; gli associati in partecipazione; i medici con contratto di formazione specialistica; i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008); i prestatori di lavoro occasionale accessorio. Quando scatta l iscrizione alla GS INPS? Sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata i lavoratori che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo per la quale non via sia obbligo di iscrizione ad un determinato albo professionale. PRESTAZIONI EROGABILI La Gestione separata eroga tutte le prestazioni generalmente riconosciute dai fondi previdenziali obbligatori: sia dirette, come la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, l assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità; sia indirette, come la pensione di reversibilità e la pensione indiretta (in favore, quest'ultima, dei superstiti dell'assicurato che sia deceduto senza aver acquisito il diritto alla pensione). La gestione eroga anche la pensione supplementare e il supplemento di pensione. 3
4 PRESTAZIONI EROGABILI Dirette pensione di vecchiaia; pensione anticipata; assegno ordinario di invalidità; pensione di inabilità. Indirette pensione di reversibilità; pensione indiretta (in favore, quest'ultima, dei superstiti dell'assicurato che sia deceduto senza aver acquisito il diritto alla pensione). N.B: La GS INPS eroga anche la pensione supplementare e il supplemento di pensione. REQUISITI DI PENSIONAMENTO I requisiti per il conseguimento della pensione seguono le medesime regole previste per i lavoratori autonomi con la particolarità che, essendo la gestione decollata dopo il 1995, sia il sistema di calcolo delle prestazioni che quello dei requisiti d'accesso sono quelli vigenti per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995, cioè per i cd. contributivi puri, (articolo 2, comma 31, della l. n. 335/1995), circostanza che preclude, com'è noto, la possibilità di conseguire l integrazione al trattamento minimo sull'assegno. Nel 2017, ad esempio, la pensione di vecchiaia può essere ottenuta con 66 anni e 7 mesi se uomo e 66 anni e 1 mese se donna, unitamente a 20 anni di contributi. Per quanto riguarda la pensione anticipata le lavoratrici devono perfezionare i 41 anni e 10 mesi di contributi mentre i lavoratori devono raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi. Di seguito, si riepilogano gli attuali requisiti di pensionamento vigenti nella gestione. 4
5 PENSIONE ANTICIPATA Perfezionamento con soli contributi (*) Uscita a 63 anni (**) Anni Uomini Donne Uomini e donne anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 63 anni e 7 mesi anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi 64 anni (*) Il valore si riferisce ai contributi maturati (indipendentemente dai requisiti anagrafici). (**) è richiesto il perfezionamento di almeno 20 anni di contributi effettivi e che l importo del rateo sia pari ad almeno 2,8 volte l assegno sociale. PENSIONE DI VECCHIAIA Perfezionamento requisiti anagrafici (*) Uscita a 70 anni (**) Anni Uomini Donne Uomini e donne anni e 7 mesi 66 anni e 1 mese 70 anni e 7 mesi anni e 7 mesi anni 67 anni 71 anni (*) è richiesto il possesso di almeno 20 anni di contributi. È richiesta l ulteriore condizione che l importo dell assegno non sia inferiore a 1,5 volte l assegno sociale. (**) è richiesto il perfezionamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Per effettiva s intende tutta la contribuzione con esclusione di quella figurativa. 5
6 In tutti i casi la pensione decorrerà il primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti dato che il D.L. n. 201/2011 ha disapplicato a tutti coloro che accedono alla pensione con i nuovi requisiti le finestre mobili. FACOLTÀ DI COMPUTO L'articolo 3 del D.M. n. 282/1996, consente agli iscritti alla Gestione separata che possiedono periodi di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria, nei fondi esclusivi e sostitutivi o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi di chiedere il computo dei predetti contributi nell'ambito della Gestione separata, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, alle condizioni previste per l'opzione al sistema contributivo. Per avvalersi di questa facoltà è quindi necessario avere i seguenti requisiti: almeno 15 anni di contribuzione, di cui 5 dopo il 31 dicembre 1995; un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995; possesso di anzianità contributiva prima del 31 dicembre Si tratta di un opzione gratuita che consente l'utilizzo nella Gestione separata dei periodi di lavoro dipendente sia pubblico che privato ed autonomo presenti in altre gestioni dell'ago (privati-autonomi e dipendenti pubblici). Vengono "computati" nella Gestione Separata per il diritto a pensione i periodi non coincidenti temporalmente e per la misura della pensione tutti i periodi, anche coincidenti. Restano però esclusi i periodi con iscrizione alle casse libero professionali. FACOLTÀ DI COMPUTO A COSA SERVE? Attraverso il computo si consegue il diritto alle prestazioni pensionistiche in base ai requisiti anagrafici e contributivi, previsti per i soggetti iscritti dal 1 gennaio 1996 alla Gestione separata. I lavoratori, pertanto, possono ottenere la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata secondo le regole vigenti per gli iscritti dal 1 gennaio Le quote di pensione relative a periodi posseduti negli altri fondi saranno però determinate con il sistema di calcolo contributivo. 6
7 ALIQUOTA GS INPS Venendo ora gli aspetti che più interessano agli iscritti alla GS INPS, si rammenta che il progressivo incremento dell aliquota contributiva IVS degli iscritti alla Gestione separata dell INPS, fa parte della tabella di marcia introdotta dalla Riforma Fornero (art. 2, comma 57, L. n. 92/2012), successivamente modificata: dal D.L. Sviluppo (art. 46-bis, comma 1, lett. g, del D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012); dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 491 e 744 della L. n. 147/2013); dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 203 della L. n. 208/2015); e infine dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, co. 165 della L. n. 232/2016). Gli interventi normativi che si sono susseguiti negli anni, non hanno fatto altro che congelare, anno dopo anno, l aliquota contributiva al 27% poiché considerata effettivamente un onere esoso per la categoria di lavoratori in commento. D.L. SVILUPPO Il D.L. Sviluppo ha corretto la Riforma Fornero ritardando di un anno l aumento contributivo; infatti, nel 2013, i lavoratori autonomi non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie hanno versato il 27,72%, (anziché il 28,72%). Viceversa, è stata anticipata e aumentata del 2%, sempre per l anno scorso, l aliquota per chi è già iscritto ad altra previdenza obbligatoria. Infatti, per tali soggetti l aliquota contributiva si attesterà, nel 2018, al 24%. LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 Successivamente, è intervenuta la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 491 e 744 della L. n. 147/2013) la quale ha previsto che: per l anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l aliquota contributiva, di cui all articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento. 7
8 A beneficiare della suddetta norma sono stati esclusivamente i professionisti, in quanto ritenuti più penalizzati dall aumento. Mentre per quanto concerne i pensionati e gli iscritti ad altre forme di previdenza, la Riforma Fornero aveva già previsto un graduale aumento dell aliquota, la quale sarebbe passata: dal 18% per l'anno 2012, al 20% per l'anno 2013; per poi essere portata al 21% per l'anno 2014, al 22% per l'anno 2015; e al 24% a decorrere dall'anno La Legge di Stabilità 2014 interviene sugli aumenti previsti, incrementandoli. Viene infatti disposto un aumento dell aliquota: al 22% per l anno 2014 (+1% rispetto agli aumenti previsti), e al 23,5% per l anno 2015 (+1,5% rispetto agli aumenti previsti). LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), invece, all art. 1, co. 203 ha stabilito che: Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l'anno Novità Finalmente, grazie alla Legge di Bilancio 2017, all art. 1 co. 165 è stata introdotta una riduzione a regime dell aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) in misura pari al 25%. Per effetto di tale riduzione, l aliquota risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di otto punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal
9 È bene precisare, però, che come si legge dal testo normativo la riduzione interessa esclusivamente: i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. Rimangono, quindi, esclusi dall intervento normativo: i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria non titolari di partita IVA (associati in partecipazione, ecc.), per i quali l aliquota è pari al 31,72%; tutti gli altri soggetti (ossia, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria), per i quali l aliquota è pari al 24%. Soggetti interessati dalla riduzione Lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. Soggetti esclusi dalla riduzione Soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria non titolari di partita IVA (associati in partecipazione, ecc.); tutti gli altri soggetti (ossia, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria). Dunque, per il periodo d imposta 2017, e in riferimento ai soli soggetti interessati dalla riduzione in commento l aliquota contributiva sarà del 25% (+ 0,72% di aliquota aggiuntiva) per un totale di 25,72%. 9
10 CONTRIBUTI DA VERSARE PER IL 2017 Aliquota gestione separata 25% Finanziamento prestazioni minori 0,72% 25,72% Solo per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS. Quindi, riepilogando, la situazione che si presenta per l anno 2017 e gli anni a venire è la seguente: Le aliquote contributive della gestione separata INPS Anno Partite Iva iscritte in via esclusiva Altri iscritti in via esclusiva Pensionati e iscritti anche ad altra gestione % 27% 20% % 28% 22% % 30% 23,5% % 31% 24% % 32% 24% % 33% 24% - Riproduzione riservata - 10
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