Circolare N. 18 del 8 Febbraio 2017
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- Camillo Baldi
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1 Circolare N. 18 del 8 Febbraio 2017 Gestione separata INPS: carico contributivo dal Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la circ n. 21, l'inps è intervenuto in materia di contribuzione alla Gestione separata ex L. 335/95, indicando le aliquote e gli importi di riferimento per il Si ricorda che l'art. 2, co. 57 della L. 92/2012 ha stabilito che per i collaboratori e figure assimilate l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2017 si attesti al 32% (più l'aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre l'art. 1, co. 165 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha ridotto dal 27% al 25% (più l'aliquota dello 0,72%), sempre per l'anno 2017, l'aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati. Per i collaboratori o liberi professionisti che sono pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, invece, la L. 147/2013 (art. 1, co. 491) ha fissato l'aliquota per il 2017 al 24%. Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito pari, anche per l'anno 2017, a euro.
2 Soggetti obbligati ad iscriversi alla gestione separata La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati, introdotta dalla L n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Tale provvedimento, all'art. 2, co. 26, stabilisce che a decorrere dall' , siano tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata presso l'inps, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), i soggetti: che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni ex co. 1 dell'art. 53 del TUIR; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori dei redditi assimilati ex lett. c bis), co. 1 dell'art. 50 del TUIR (ad esempio, amministratori e sindaci di società); incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L n Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. SOGGETTI OBBLIGATI ALL ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA Lavoratori a progetto titolari di contratti in essere al : a decorrere da tale data, infatti, non è più consentita la stipula di nuovi contratti di collaborazione coordinata a progetto (novità del D.Lgs n.81/2015) Collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali) esclusi dall applicazione della disciplina del lavoro subordinato Associati in partecipazione che apportano solo lavoro titolari di contratti in essere al , fermo restando che non sono soggetti all obbligo contributivo gli associati in partecipazione: che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale; che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale; imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d impresa. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, superiore a 5.000,00 euro (Euro 6.410,24 per i lavoratori porta a porta)
3 Soci amministratori di srl commerciale. L obbligo sussiste se il socio contestualmente: partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso. Pertanto, è necessaria l iscrizione e la contribuzione: alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio; alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore Lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione di cui si tratta, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando: esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all iscrizione ad appositi Albi; pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (si parla, appunto, di professionisti privi di Cassa di previdenza di categoria). Ai fini della contribuzione dovuta, detti soggetti vengono distinti in due macro categorie: soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati; soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati Aliquote e valori reddituali per il calcolo dei contributi Con la circ n. 21, l'inps è intervenuto in materia di contribuzione alla Gestione separata ex L. 335/95, indicando le aliquote e gli importi di riferimento per il Si ricorda che: l'art. 2, co. 57 della L. 92/2012 ha stabilito che per i collaboratori e figure assimilate l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2017 si attesti al 32% (più l'aliquota aggiuntiva dello 0,72%); l'art. 1, co. 165 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha ridotto dal 27% al 25% (più l'aliquota dello 0,72%), sempre per l'anno 2017, l'aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati; per i collaboratori o liberi professionisti che sono pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, invece, la L. 147/2013 (art. 1, co. 491) ha fissato l'aliquota per il 2017 al 24%.
4 Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito pari, anche per l'anno 2017, a euro. Sempre con la circ. n. 21/2017, l'inps ha reso noto il minimale per l'accredito contributivo, che per il 2017 rimane pari a euro. OSSERVA Di conseguenza, gli iscritti per i quali è applicata l aliquota del 24 per cento, avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l aliquota maggiore avranno l accredito con un contributo annuale pari a: 3.998,95 (di cui 3.887,00 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l aliquota del 25,72 per cento; 5.087,31 (di cui 4.975,36 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l aliquota al 32,72 per cento. Aliquote contributive applicabili per il 2017 Le aliquote contributive applicabili per il 2017 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella. TABELLA RIEPILOGATIVA ALIQUOTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA Soggetti iscritto Aliquota 2015 Aliquota 2016 Aliquota 2017 Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria 23,5% 24,00% 24,00% Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato Titolare di partita IVA 27,00% 27,00% 25,00% Non titolare di partita IVA 30,00% 31,00% 32,00%
5 Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, resta fermo, l obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale. OSSERVA Il contributo in parola, pari allo 0,72 %, è sostanzialmente finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall INPS, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare). Per i soggetti iscritti anche ad un altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, non è dovuto, invece, alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale. CONTRIBUTO ASSISTENZIALE APPLICABILE Soggetti iscritto Aliquota 2015 Aliquota 2016 Aliquota 2017 Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria 0% 0% 0% Non iscritto ad altra Titolare di partita IVA 0,72% 0,72 % 0,72% gestione Non titolare obbligatoria di partita 0,72% 0,72% 0,72% e non IVA pensionato TABELLA RIEPILOGATIVA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA 2017 Soggetti iscritto ALIQUOTE PREVIDENZIALI CONTRIBUTO ASSISTENZIALE CONTRIBUZION E TOTALE
6 Pensionato o soggetto 24% fino al previsto NO 24%, fino al iscritto ad altra gestione massimale obbligatoria (Euro ) Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato Titolare di partita IVA 25% fino al previsto massimale (Euro ) 0,72 fino al 25,72% fino al Non 32% fino al previsto 0,72% fino al 32,72% fino al titolare di massimale partita IVA (Euro ) Ripartizione dell onere contributivo Nulla cambia, invece, per quanto concerne la ripartizione dell onere contributivo tra collaboratore e committente. Infatti, le aliquote applicabili per il 2017 seguono le vigenti regole di ripartizione dell onere contributivo, come di seguito riepilogate. Tipologia di Ripartizione onere Termini di Causale lavoratore contributivo versamento contributo Collaboratori Nei confronti di detti soggetti, i Versamento a cura CXX se privi di coordinati e contributi dovuti sono del committente altra copertura continuativi, ripartiti: entro il giorno 16 previdenziale lavoratori per 1/3, a carico del del mese C10 per gli altri autonomi lavoratore; successivo a soggetti occasionali e per i restanti 2/3, a quello di pagamento venditori a carico del committente. del compenso domicilio Associati in Nei confronti degli associati in Versamento a cura CXX se privi di
7 partecipazione partecipazione che dell associante altra copertura (con apporto di apportano solo lavoro, l onere (committente) previdenziale solo lavoro) contributivo è ripartito: entro il giorno 16 C10 per gli altri per il 45%, a carico del mese soggetti dell associato; successivo a per il restante 55%, a quello di pagamento carico dell associante. del compenso Lavoratore 100% a carico del lavoratore Versamento a carico PXX se privi di autonomo: (possibilità di maggiorare il del professionista altra copertura senza Cassa compenso del 4%) entro il termine di previdenziale previd. Di versamento delle P10 per gli altri appartenenza imposte sui redditi soggetti non iscritto con la modalità alla Cassa di dell'acconto (80%) appartenenza e del saldo
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