CASSA FORENSE: NOVITÀPER ISCRIZIONI E PAGAMENTO DI CONTRIBUTI
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1 CASSA FORENSE: NOVITÀPER ISCRIZIONI E PAGAMENTO DI CONTRIBUTI Roma 3 dicembre 2013 Sala Seminari Cassa Forense
2 2 La nuova legge professionale forense
3 3 NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N.247 (IN G.U. 18 GENNAIO 2013, N. 15)
4 4 Art. 21. (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense). 1. La permanenza dell iscrizione all albo è subordinata all esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
5 5 Art. 21. (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense). 1. La permanenza dell iscrizione all albo è subordinata all esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
6 6 2. Il consiglio dell ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all ente previdenziale. 3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF. 4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all articolo 17, comma 12.
7 7 5. Qualora il consiglio dell ordine non provveda alla verifica periodica dell esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell ordine inadempiente. 6. La prova dell effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.
8 8 7. La prova dell effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta: a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell adozione stessa. L esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro; c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
9 9 8. L iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l eventuale applicazione del regime contributivo. 10. Non è ammessa l iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
10 10 L art. 21 (commi 1 7), non ha immediata applicazione, per essere ciò subordinato alla emanazione del regolamento ministeriale da adottarsi entro due anni dall entrata in vigore della legge.
11 11 Anche l applicabilità dei commi 8, 9 e 10 è subordinata al regolamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, da adottarsi entro un anno dall entrata in vigore della legge.
12 12 Il reddito professionale non potrà mai costituire elemento per la prova dell esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente dell attività professionale (comma 1).
13 13 Il rapporto economico con Cassa Forense
14 14 REQUISITI DI PENSIONAMENTO (Requisiti a regime nel 2021) Pensioni di vecchiaia con metodo contributivo di cui alla L. 335/95 Pensione di vecchiaia 70anni di età Da 5 a 34anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa Pensioni di vecchiaia e di anzianità con metodo retributivo sostenibile Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità 70anni di età 35 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa 62 anni di età(con cancellazione dagli Albi) 40 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa
15 15 Aliquote contributive Contributi soggettivi iscritti alla Cassa Contributi soggettivo pensionati ultrasettantenni Contributi soggettivi volontari iscritti alla Cassa (per quota modulare di pensione) Contributo integrativo A partire dal 2013 aumento dal 13% al 14% dell aliquota sul reddito professionale Irpef entro il tetto di euro , con ulteriore aumento al 14,5% a partire dal 2017, e al 15% a partire dal 2021 (anno di entrata a regime della riforma) 3% oltre il tetto a fini solidaristici pari al 50% dell aliquota soggettiva entro il tetto applicata agli iscritti attivi 3% oltre il tetto Contributo modulare dall 1% al 10% del reddito professionale Irpef entro il tetto (utile al finanziamento di una quota di pensione contributiva) 4% del volume d affari dichiarato ai fini Iva Minimi contributivi 2013 Contributo soggettivo minimo Euro Contributo integrativo minimo Euro 680
16 16 CONTRIBUTO MINIMO A CASSA FORENSE (+ ISTAT 2,7%) Soggettivo di base Soggettivo modulare obblig. 185 Integrativo 660 T o t a l e Soggettivo di base Soggettivo modulare obblig. 190 Integrativo 680 T o t a l e Dopo la riforma 2013 Soggettivo Integrativo 680 T o t a l e 3.380
17 17 Gli oneri economici degli iscritti a Cassa Forense
18 CONTRIBUTO SOGGETTIVO 18 (art. 10 della legge n. 576/80 come modificato dall'art.2 Regolamento dei contributi) È dovuto da ogni iscritto alla Cassa (praticanti abilitati al patrocinio e avvocati) nella seguente misura: a) 14% a decorrere dal 1/1/2013 (mod. 5/2014) sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF fino al tetto pensionabile(cfr. TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI) b) 3% relativamente alla parte di reddito netto professionale eccedente il tetto pensionabile.
19 19 CONTRIBUTO SOGGETTIVO I praticanti con abilitazione al patrocinio e gli avvocati che si iscrivono alla Cassa, con decorrenza anteriore al compimento del 35 anno di età e che abbiano presentato la relativa istanza a partire dal 1/1/2009, hanno diritto di fruire della riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa. La percentuale del 14% a decorrere dal 2017 passa al 14,5% e dal 2021 al 15%.
20 20 CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE OBBLIGATORIO (già art. 3 Regolamento dei contributi) Tutti gli iscritti alla Cassa fino all'anno 2012 erano tenuti a versare un contributo soggettivo modulare obbligatorio MINIMO. Dal 2013 non è previsto il contributo soggettivo modulare obbligatorio.
21 21 CONTRIBUTO INTEGRATIVO (art. 11 della legge n.576/80 come modificato dall'art.6 Regolamento dei Contributi) È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% relativamente al volume di affari IVA a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. Il contributo integrativo è ripetibile nei confronti del cliente. È dovuto il contributo integrativo minimo da tutti gli iscritti alla Cassa. A decorrere dal 1/1/2010, gli avvocati sono esonerati dal pagamento del contributo integrativo minimo per il periodo di iscrizione alla Cassa coincidente con i primi cinque anni di iscrizione agli albi, in luogo dei tre anni previsti dalla previgente normativa, indipendentemente dall'età.
22 22 CONTRIBUTO MATERNITÀ (d.lgs.n. 151/2001) È dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa secondo le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi minimi (soggettivo ed integrativo). Tale contributo è finalizzato alla copertura dell'indennità di maternità erogata in favore delle professioniste iscritte alla Cassa (d.lgs. n.151/2001, come modificato dalla legge n. 289/2003).
23 23 Quale sarebbe stata l alternativa INPS
24 24 Gestione separata di cui all art.2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
25 25 A seguito delle modifiche introdotte dall articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n.92, come modificato dall art.46 bis, comma 1 lett. g) della Legge 7 agosto 2012, n.134, di conversione del DL n.83/2012, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l aliquota contributiva e di computo per l anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.
26 26 Ripartizione dell onere contributivo e modalità di versamento La ripartizione dell onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell onere totale. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013).
27 27 Le aliquote contributive INPS Gestione Separata sono le seguenti: Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) 27,72% Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 20,00% (fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall articolo 2, comma 18, della legge n.335/1995, che per l anno 2013 è pari a ,00).
28 28 Per quanto concerne l accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, per l anno 2013 il minimale è pari ad ,00. Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l aliquota del 20 per cento avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l aliquota del 27,72 per cento avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici). Com è noto, qualora alla fine dell anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).
29 CASSA FORENSE: NOVITÀPER ISCRIZIONI E PAGAMENTO DI CONTRIBUTI Roma 3 dicembre 2013 Sala Seminari Cassa Forense
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