La legge di stabilità 2016
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- Beniamino Guerra
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1 PRIMA e DOPO La legge di stabilità 2016
2 Art. 24, comma 10, DL 201/2011 Art. 1, comma 113, L. 190 /2014) La pensione anticipata La pensione anticipata si consegue con un requisito contributivo uguale per tutti i settori ma differente secondo il sesso; le donne raggiungono il requisito un anno prima degli uomini. Il requisito anagrafico non è richiesto. Tuttavia se si accede al pensionamento ad un età inferiore a 62 anni è prevista una riduzione pari all 1% per ciascuno dei primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni e al 2% per ogni ulteriore anno mancante. Con la legge di stabilità per 2015 fu stabilito che sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2015, non si sarebbe applicata nessuna riduzione limitatamente ai soggetti che avrebbero maturato il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre Legge di stabilità per il 2016 comma 299 La pensione anticipata Nessuna penalizzazione per i pensionamenti anticipati anni avvenuti negli anni , con età inferiore a 62. La disposizione si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2016, senza diritto agli arretrati. Riguarda circa persone, di cui donne.
3 Art. 1, comma 9, legge 243/2004 Circ. INPS n. 35 del 14 marzo 2012, p. 7,2) Opzione donna Le lavoratrici dipendenti, con 57 anni di età e 35 anni di contributi, e le lavoratrici autonome, con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento optando per il calcolo interamente contributivo. Tale possibilità rimane valida fino al 31 dicembre A tal proposito l INPS ha precisato che il requisito anagrafico è soggetto all adeguamento alla speranza di vita. Inoltre, sempre secondo l INPS, per poter utilizzare questa possibilità è necessario che entro il 31 dicembre 2015 si siano maturati i requisiti di età e contribuzione, e sia stata completata anche l attesa di un anno o di 18 mesi per la decorrenza della pensione ( finestra mobile) Legge di stabilità per il 2016 Comma 281 Opzione donna La facoltà di optare per la liquidazione della pensione secondo le regole del sistema contributivo (opzione donna) è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti per il diritto a pensione, anche se la decorrenza è successiva a tale data.
4 Articolo 35 comma 5 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Trattamento previdenziale Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. 2. Tale facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea. Legge di stabilità per il 2016 Comma 298 Riscatto di periodi non coperti da assicurazione. Il riscatto dei periodi di astensione facoltativa per maternità non è incompatibile con il riscatto dei corso di laurea. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge
5 Art. 1 comma 6 del DL 296/2006 Determinazione dell imposta Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a euro ad una età inferiore a 75 anni euro ad un età superiore o uguale a 75 anni l'imposta non è dovuta. Legge di stabilità per il 2016 Comma 290 e 291 più alta la no tax area Il provvedimento modifica il reddito complessivo su quale l imposta non è (cosiddetta no tax area per i pensionati) : euro ad una età inferiore a 75 anni euro ad una età uguale o superiore a 75»
6 Articolo 1 comma 483 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Perequazione Per il triennio la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) 100% per i trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo ; b) al 95% per i trattamenti pensionistici tra 3 e 4 volte il trattamento minimo; c) al 75% per i trattamenti pensionistici tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS;d) al 50 per cento per i trattamenti pensionistici tra 5 e 6 volte il trattamento minimo; e) al 40% per l'anno 2014, e nella misura del 45%, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Legge delega Comma 286 indicizzazione delle pensioni La norma che disciplina la rivalutazione delle pensioni, già prevista per gli anni , è prorogata per gli anni 2017 e Comma nessuna indicizzazione negativa La percentuale di adeguamento delle pensioni all inflazione, corrispondente alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall Istat, non può essere inferiore a zero. Viene esclusa l applicazione di un indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Comma Il conguaglio della perequazione Il recupero della differenza verificatasi nel 2015 tra valore provvisorio (0,3%) e definitivo (0,2%) della percentuale di rivalutazione delle pensioni non è stato effettuato nel La rata messa in pagamento a gennaio corrisponde al valore definitivo del 2015
7 Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario Legge delega Art. 1 comma 41 Legge 335/95 tabella F Pensione ai superstiti Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F a) razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché dei altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, inclusi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario Secondo criteri unificati di valutazione della condizione economica in base all indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
8 Tabella F Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo Percentuale di cumulabilità: 75 per del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato trattamento di reversibilità. in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio. cento del Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del in misura pari a 13 volte l'importo in vigore trattamento di reversibilità. al 1 gennaio. Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio. Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità.
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